Aggiornamento: link alla versione definitiva apparsa nella Gazzetta Ufficiale del 5.7.2016 

Il tanto atteso D.M. “Criteri e parametri” è stato finalmente inviato agli organismi che, ai sensi della legge 114/2014, devono esprimere un parere, ovvero ANVUR e CUN. Altresì noto come “salsiccia dell’ASN“, esso è, in qualche senso, la “reincarnazione” del famoso D.M. 76/2012, che ha regolato le prime due tornate dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e che tante controversie aveva suscitato. Questa la sua denominazione per esteso: Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari. In attesa di produrre un meditato commento degli aspetti normativi e tecnici, lo pubblichiamo integralmente insieme agli allegati.


MIURRegolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica ………… 2015, n. ……….

 

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l’articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica ………….. 2015, n. ………, recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”;
ACQUISITI i pareri dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e del Consiglio universitario nazionale, espressi rispettivamente in data ……………………………………..;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ……………………;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all’abilitazione per la prima fascia ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica …………………, n. ……….;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n………………………………;

Adotta
il seguente regolamento

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per ANVUR: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per Direttore generale: il Direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti
relativi alle procedure per l’abilitazione.
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica ………………… 2015, n. …..,
recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per bando candidati: il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento;
i) per bando commissari: il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del Regolamento;
j) per commissione: la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16,
comma 3, lettera f), della Legge;
k) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge,
determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di
riordino del CUN;
l) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori
concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma
1, della Legge;
m) per settori bibliometrici, i settori concorsuali di cui all’Allegato C, numero 1;
n) per settori non bibliometrici, i settori concorsuali di cui all’Allegato D, numero 1;
o) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
p) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi
possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
q) perindicatori:glistrumentioperativimedianteiqualièresapossibilelaquantificazioneequindi la misurazione dei parametri;
r) per “valore-soglia”: il valore di riferimento dell’indicatore, superato il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;
s) per indice h di Hirsch: l’indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego – USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;
t) per ISSN: l’International Standard Serial Number, ossia il codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
u) per ISBN: l’International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
v) per ISMN: l’International Standard Music Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
w) per codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche i codici di cui alle lettere t), u) e v).

ART. 2
(Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri e i parametri di attività scientifica, nonché i relativi indicatori, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione da parte della commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

ART. 3
(Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione
alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia)

  1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
  2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
    a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
    b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

ART. 4
(Criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli)

  1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 6, secondo i seguenti criteri:
    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
    b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
    c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e
    internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del
    carattere innovativo, utilizzando le definizioni di cui all’Allegato B;
    d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo
    nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità
    del prodotto da pubblicare;
    e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione
    scientifica sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità o per motivi di salute e di altri periodi di congedo o aspettativa obbligatori, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
    f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
  2. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la commissione:
    a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri relativi al titolo di cui al punto 1 dell’Allegato A;
    b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli elencati nell’Allegato A ai punti da 2 a 8.
  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), la commissione, nella seduta di insediamento, delibera i criteri di valutazione di ciascuno dei titoli di cui all’Allegato A, in relazione alla specificità del settore concorsuale, distintamente per la prima e la seconda fascia. Allo scopo di garantire l’oggettività, la trasparenza e l’omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.
  4. La commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
    a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al punto 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e di almeno tre titoli secondo quanto previsto al comma 2, lettera b);
    b) presentano, ai sensi dell’articolo 6, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui al comma 1 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

ART. 5
(Indicatori di impatto dell’attività scientifica)

  1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica di cui al punto 1 dell’Allegato A, gli indicatori specificati nell’Allegato C distintamente per la prima e per la seconda fascia.
  2. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica di cui al punto 1 dell’Allegato A, gli indicatori specificati nell’Allegato D distintamente per la prima e per la seconda fascia.
  3. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato
    secondo il modello di domanda allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

ART. 6
(Pubblicazioni presentate dai candidati)

  1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’Allegato B.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

ART.7
(Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari)

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto coloro i quali:
    a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
    b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento all’articolo 9, comma 2;
    c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei “valori-soglia” degli indicatori secondo quanto previsto all’Allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l’aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
    d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.
  2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale competente:
    a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
    b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;
    c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell’ateneo ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento all’articolo 9, comma 2;
    d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all’ANVUR.
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l’ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c).
  4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.
  5. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il Direttore generale, il quale comunica per via telematica all’interessato entro dieci giorni l’esclusione dalle liste per il sorteggio.
  6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

ART. 8
(Revisione dei criteri e parametri)

1. Ogni cinque anni il Ministro procede alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all’articolo 6, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l’eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.

ART. 9
(Disposizioni finali)

  1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. L’ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Gli allegati A, B, C, D ed E sono parte integrante del presente decreto.
  4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.
  5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Allegato A

Elenco dei titoli

  1. Impatto della produzione scientifica, valutata:
    – per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell’Allegato C;
    – per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell’Allegato D;
    – per i commissari secondo quanto indicato nell’Allegato E;
  2. organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero;
  3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e/o internazionale;
  4. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  5. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  6. attribuzione di fellowships o di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali;
  7. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
  8. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, ovvero specifiche esperienze professionali.

Allegato B
Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 6, e definizioni per la loro valutazione

Tabella_n_max_pubblicazioni

Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
Si intende per pubblicazione di qualità non elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto non significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

Allegato C
Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori bibliometrici
e settori concorsuali cui si applicano

  1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:
    a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell’architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (elenco provvisorio);
    b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia (provvisorio).
  2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e
    seconda fascia sono i seguenti:
    a) il numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
    b) l’indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati.
  3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
    a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
    b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in entrambi gli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b);
    c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) saranno calcolati gli indicatori utilizzando entrambe le banche-dati di cui al numero 2 e considerando il valore più favorevole al candidato.

Allegato D
Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori di attività scientifica
non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano

  1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l’eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell’architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (elenco provvisorio).
  2. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
    a) numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati;
    b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati.
  3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
    a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) ), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
    b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in almeno uno degli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b).
  4. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1, l’ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
    a) l’elenco di tutte le riviste di carattere scientifico;
    b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di fascia A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;
    Ai fini della classificazione delle riviste in fascia A, nell’ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
    a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
    b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.

Allegato E
Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori
per la valutazione degli aspiranti commissari

  1. Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
    a) il numero di articoli pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
    b) l’indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 15 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari.
  2. Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
    a) il numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
    b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 15 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
  3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui ai numeri 1 e 2 sono le seguenti:
    a) ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per ogni settore concorsuale o, ove necessario in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, di un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale;
    b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono superiori :
  • per i settori bibliometrici, al “valore-soglia” di entrambi gli indicatori di cui al numero 1, lettere a) e b);
  • per i settori non bibliometrici, al “valore-soglia” di almeno uno degli indicatori di cui al numero 2 lettere a) e b).
Print Friendly, PDF & Email

137 Commenti

    • A seguito del mio commento di stamane sulle proprietà del file PDF del DM, ho avuto un colloquio telefonico con il prof. Luciano Modica, il quale tiene a precisare che “la proprietà di un file di testo non coincide in nessun modo con l’autore del testo”. Il prof. Modica smentisce recisamente di essere lui l’autore del testo e aggiunge che “esso differisce decisamente per contenuti e forma dalle sue posizioni, espresse spesso e chiaramente anche in occasioni pubbliche”.

    • Bisognerebbe ricordare al prof. Modica che il proprietà di un file pdf non è colui che ha creato/modificato il file word sorgente, ma colui che è proprietà del PC in cui il file pdf è stato generato. Dunque il proprietario del file word di cui sopra è tal Luciano Modica: probabilmente il suo pc è stato usato a sua insaputa.

    • Mi interessano poco le credenziali dell’ estensore della bozza, chiunque sia. Mi chiedo invece quale sia il senso di scrivere una frase come:
      “… il numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
      …”

      “Pesato per l’ indicatore di impatto della rivista” ? Lascio da parte opinioni sull’ utilizzo, ancora una volta improprio, dell’ IF delle riviste per giudicare le singole persone o i singoli lavori (personalmente considero altamente squalificante ipotizzarne l’ uso, ma questa e’ un’ opinione).
      .
      Ma qualcuno spiega al qualificato estensore della bozza che l’ IF e’ un dato dinamico e varia di anno in anno ? e quale sarebbe l’ anno a cui fare riferimento ? Quello di presentazione della domanda ? quello di pubblicazione del lavoro ? quello (per alcuni lavori nel futuro) della rivista due anni dopo la pubblicazione del lavoro ?
      Giusto pochi esempi nella mia area:
      .
      Physical Review Letters:
      IF(2007) = 6.944
      IF(2012) = 7.943
      .
      Reviews of Modern Physics:
      IF(2006)=33.508
      IF(2012)=44.982
      .
      Physics Letters B:
      IF(2013/14)=6.019
      IF(2008)=4.034
      .
      Tutto a posto ?

    • Qualificato a parlare è chiunque. A scrivere le bozze ufficiali non lo so. E comunque mi pare che alla fine ci siano dietro sempre gli stessi maneggioni.

    • Caro Joker, perché non dici chi sei? Tanto alla fine Batman ti becca e ti consegna alla giustizia. Comunque, i testi normativi li scrivono i giuristi e non mi pare che il de cuius sia professore di diritto, o avvocato o qualcosa del genere. Altrimenti, potrei insegnare relatività.

    • Se si tratta dell’ IF (ma ripeto, non è definito nella versione attuale di questo Regolamento, Anvur potrebbe individuare un altro indicatore), è certamente quello relativo all’anno di pubblicazione dell’articolo. Per poco senso che abbia l’uso dell’ IF perla valutazione degli articoli, quel poco senso si disperde ancor più utilizzando anni diversi da quello di pubblicazione.
      Il numero degli autori è ancora purtroppo irrilevante. E’ incredibile.

  1. In attesa di un approfondimento sia del testo sia del regolamento con cui dovrà applicarsi e quindi delle conseguenze della interazione tra i due testi, credo sia interessnate un confronto con le anticipazioni di Mancini (Direttore MIUR) ancora disponibili in audio su queste pagine.
    https://www.roars.it/in-arrivo-la-salsiccia-dellasn-2-0/
    Di fatto quanto anticipato piu volte da Macini (in partcolare doppio passaggio -parametri e curriculum- e i famosi “semafori”) è del tutto assente in questa versione.

    • La disposizione riguardante il “semaforo” e’ contenuta nella bozza del DPR, che prevede il calcolo degli indicatori entro 20gg e la possibilita’ di ritirare la domanda entro 10gg dalla comunicazione al candidato.

    • la presentazione di Macini del meccanismo “semafori” (Napoli febbraio 2015 – https://www.roars.it/in-arrivo-la-salsiccia-dellasn-2-0/ ma anche Roma giugno convegno Roars) prevedeva che a valle del semaforo, in caso di verde, partisse la valutazione di merito quindi le commissioni dovevano entrare nel merito e valutare il CV etc etc … e bocciare o promuove su un giudizio analitico.

      Per come si articola ora il DM e considerato che il regolamento autorizza le commissioni a “bocciare” in caso di non possesso requisiti vincolanti in DM, nel meccanismo descritto puo verificarsi che (pur) dopo essersi assicurato il supermento delle soglie il candidato possa comunque vedersi recapitata la “bocciatura automatica” per il non possesso dei “tre su sette” punti. Requisito questo, dei “tre su sette”, previsto appunto come vincolante.
      A meno che ai candidati non venga data anche indicazione, oltre che sulle soglie, sul possesso di tali “tre/sette”, il risultato è che le commissioni – a differenza del passato – potranno bocciare senza che ci sia necessità necessità di giudizio analitico anche per chi supera le soglie.
      … senso del “semaforo” del tutto evaporato.

  2. Il prof. Luciano Modica oltre a far parte del CEPR è consulente delle Commissioni Cultura del Senato della Repubblica e
    della Camera dei Deputati in materia di scuola, università e ricerca. Le commissioni sono tenute a rendere parere sugli atti normativi in materia di abilitazione.
    http://www.cepr.it/media/2368/modica_cv.pdf

    Inoltre la moglie, Maria Rosaria Tinè è coordinatore vicario della commissione ricerca del CUN chiamata a rendere parere sul DM criteri e parametri. https://www.cun.it/cun/consigliere/maria-rosaria-tine/

    • Questa è una “Abilitazione scientifica”, che ci piaccia o no. Se la denominazione rimane tale, effettivamente non c’entra la didattica. Già il fatto che rientri la didattica all’estero potrebbe essere opinabile. La valutazione dell’attività didattica potrebbe (DOVREBBE) essere una responsabilità degli Atenei in fase di chiamata ex art. 18-24.

    • Non credo che le banche dati bibliometriche permettano di andare oltre una granularità annuale. In realtà, persino i dati dell’anno appena terminato sono da considerarsi incompleti e soggetti ad aggiustamenti. Nel 2010 il National Science Board USA scriveva:
      ___________________
      Previous editions reported data based on the year an article entered the database (tape year), not on the year it was published (publication year). NSF analysis has shown that, for the U.S. data, each new tape year file fails to capture from 10% to 11% of articles that will eventually be reported for the most current publication year; for some countries, the discrepancy is much larger. Here, data in the first section only (“S&E Article Output”) are reported by publication year through 2007, which contains virtually complete data for this and prior publication years.
      http://www.nsf.gov/statistics/seind10/
      ___________________
      In altre parole:

      – C’è un ritardo di registrazione per cui l’ultimo anno disponibile nel database non comprende almeno il 10% degli articoli che a regime risulteranno pubblicati in quell’anno
      – Il National Science Board nel suo report del 2010, non usa i dati 2008 e 2009 perché ritiene assestati solo i dati fino al 2007.
      Morale della favola: i dati citazionali sono particolarmente inadatti ad un uso normativo/amministrativo (dati proprietari, mancanza di trasparenza, presenza di errori, incompletezza, variabilità nel tempo, …), a maggior ragione se riferiti a periodi temporali recenti,

    • Non fa niente che sono inadatti, per un certo articolo basta presumere “che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.”. Facciamo un bello sforzo: presumiamo !

    • Scusate, ma mi sono espresso male.
      Intendevo dire che la definizione e’ assurda perche’ fisserebbe una data unica per tutti i candidati, anche se questi possono presentare domanda in momenti diversi.
      In altre parole, se si applica alla lettera, chi presenta la domanda al 2o anno avra’ gli stessi indicatori che avrebbe avuto presentando la domanda il primo giorno!
      Dovrebbe essere: “10 anni consecutivi la data di presentazione della domanda”.
      Oltretutto, dato che la procedura e’ a sportello, non vedrei male la pubblicazione di un unico bando “per sempre” (assurdo perche’ ovviamente cambieranno le carte in tavola altre mille volte).

  3. Un commento rapido dopo rapida lettura del testo, in riferimento ai settori c.d. non bibliometrici:
    – i parametri diventano due da tre che erano, ma un po’ sorprendentemente a scomparire è il primo parametro (numero articoli su rivista scientifica) e non il terzo e più discutibile (numero articoli su rivista di “fascia A”). Dunque, rimane un enorme – e proporzionalmente ancora maggiore di prima – potere in capo ad ANVUR, che in modo sostanzialmente del tutto discrezionale stabilirà quali riviste vanno in fascia A e quali no.
    – si parla, per i parametri di cui sopra, di “soglie” (dunque valori fissi) il cui superamento da parte del candidato certificherebbe la sua idoneità; ma, poiché è in capo ad ANVUR il compito di proporre tali soglie, è facilmente ipotizzabile che le mediane, uscite dalla porta, rientrino dalla finestra, con buona pace delle “promesse” di Mancini.

  4. Carissimi,
    vedo che la discussione si è fisiologicamente spostata in questa nuova sede, e quindi rilancio la mi proposta anche qui: uccidiamo il mostro nella culla, ABOLIAMOLA!
    Lanciamo una petizione on line? Che ne pensa la redazione? …sono come il personaggio di quel noto racconto, che non rinunciava mai ad una domanda, quando l’aveva posta…
    Tom
    P.S. Comunque,per quanto mi ricordo io Modica dovrebbe essere uno dei buoni, che si mise in pensione per fare il consulente di Mussi, ed ebbe pure un’ottima idea (secondo me è l’idea risolutiva), solo che non essendo un giurista la formulo male, e il cds pose il veto sul suo regolamento.

  5. Se ho capito bene…. Anche il concetto di H-index degli ultimi 10 anni mi sembra potrebbe creare degli squilibri. Un candidato potrebbe decidere di presentare dei papers di altissimo impatto (immaginiamo dei Nature) pubblicati recentissimamente (paradossalmente lo stesso anno) e questi avrebbero certamente un contributo nullo sull’H-index, per ovvi motivi di gioventù.

    Concordo poi con l’utente G. Pastore che andrebbero chiariti gli aspetti all’IF: ovvero quale da prendere in considerazione? Molti enti di finanziamento usano in automatico sempre l’ultimo anno.. In alcuni casi qualcuno prende quello dell’anno della pubblicazione stessa..
    Le commissioni ASN immagino faranno ( e hanno fatto) ognuna a modo loro. Questa dovrebbe essere una cosa assolutamente omogenea e chiara per i candidati e per i commissari.

    • “Le commissioni ASN immagino faranno ( e hanno fatto) ognuna a modo loro.
      ___________________
      Credo che il calcolo non possa che essere centralizzato. Il regolamento recita:
      ___________________
      Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun bimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell’attività scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.
      ___________________
      Impossibile delegare alle commissioni i calcoli per decine di candidati. Nell’ASN 1.0 i calcoli erano centralizzati (e soggetti a revisioni, a volte anche dopo la chiusura dei verbali della commissione).

  6. Caro De Nicolao
    Si,è vero, in ASN 1.0 centralmente furono calcolate le mediane, le citazioni e l’Hc…

    L’utente Pastore parlava del valore di IF da utilizzare per le riviste. Per quello credo che le commissioni abbiano agito in maniera indipendente e non omogenea. Fare chiarezza sarebbe auspicabile.

    • “L’indicatore di impatto” menzionato in questo DM ha lo stesso ruolo che avevano il numero di articoli, indice h contemporaneo e citazioni nel DM 76/2012 (tutti calcolati in modo centralizzato). Nell’ASN 1.0, alcune commissioni avranno pure usato l’Impact Factor, ma di loro iniziativa e non c’era nessuna procedura centralizzata. Diverso il caso di un indicatore che svolge un ruolo addirittura di esclusione automatica..

    • Nel testo si menziona “l’indicatore di impatto” con l’articolo determinativo. Difficile pensare a qualcosa di diverso dall’Impact Factor, anche se in passato l’ANVUR si è concessa veri e propri abusi linguistici (l’età accademica – che secondo il DM 76 era un attributo del ricercatore è divenuta nelle mani dell’ANVUR un’età accademica degli articoli: https://www.roars.it/abilitazioni-il-ritorno-di-katsaros-e-la-neolingua-dellanvur/).

    • L’indicatore di impatto, con o senza articolo, non esiste in letteratura…. Esistono diversi indicatori, tra i quali IF, che risulta invece noto e ben definito. Avrebbero dovuto inserirlo nell’Art. 1 Definizioni. Certo sono ancora in tempo. Così com’è non identifica nessun indicatore specifico. L’ h-index è identificato in dettaglio. Certo che non appena Anvur stabilirà la corrispondente soglia, risulterà chiaro quale indice hanno usato, concordo sul fatto che sarà certamente IF. Alla fine l’indicatore non sarà altro che il c.d. impact factor totale, riferito agli ultimi 10 anni. Per buona pace di DORA.

    • In effetti, non essendo definito, indicatore di impatto puo’ essere qualunque cosa. Anche la classificazione della rivista da parte del GEV per la VQR ad esempio.
      Purtroppo il fatto che non sia definito mi sembra piu’ dovuto al fatto che “tanto si sa qual e'”.

  7. Buongiorno,
    speriamo che si tratti solo di una bozza ancora in fase di revisione altrimenti avremo nuove distorsioni valutative, nonché la conferma di come al MIUR ci considerino inferiori ai colleghi che insegnano all’estero. Si noti infatti che:

    a) Non vengono più citati nella valutazione gli articoli in volumi e quindi nei settori non bibliometrici non verrebbero più valutati articoli pubblicati in volumi collettanei editi da Cambridge UP, Oxford UP, Pickering & Chatto, Routledge etc che hanno di norma un impatto scientifico internazionale molto rilevante e sicuramente non inferiore a quello di un volume monografico edito in Italia (si consideri che pubblicare un volume monografico con le case editrici sopra indicate è, soprattutto per i giovani, molto difficile). Diventerà paradossalmente più proficuo prendere i propri articoli (magari ritradurli in italiano!) e riunirli come capitoli di uno più volumi monografici dal titolo “onnicomprensivo” editi, con tanto di prezioso ISBN, in una stamperia locale. Che sia proprio una manovra governativa per aumentare i clienti di queste ultime?

    b) Se “spariscono” dalla valutazione gli articoli non inseriti nelle riviste di fascia A diventa più grave il problema dei settori concorsuali che essendo molto deboli nella propria area non hanno in fascia A le loro riviste di riferimento, o ne hanno pochissime: ricordo infatti che, se la normativa non cambia, le riviste di fascia A non sono decise a livello di settore concorsuale, ma di area. Chi ha scritto la bozza dovrebbe poi spiegare che senso ha formulare una lista delle riviste scientifiche se poi si considerano solo quelle di fascia A… a meno che il vero obiettivo del MIUR sia quello di evitare le figure fatte (per colpa di quei dispettosi di Roars!) a causa delle varie pseudo-riviste incluse arbitrariamente nella lista… queste ultime infatti non possono entrare in fascia A (in realtà Anvur e Miur sono capaci di tutto, ma non dovrebbe accadere…)

    c) Molto “utile e chiara” risulta subito la seguente norma per i settori non bibliometrici:
    “Ai fini della classificazione delle riviste in fascia A, nell’ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:: a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista; b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.”
    Quale VQR? La 2004-10 che include articoli con oltre 10 anni di anzianità o la 2011-14 che non è iniziata?
    Si andrà quindi ad applicare la B che è estremamente generica e permette qualunque scelta…

    d) Diventa sempre più aleatorio e soggetto ad errore il calcolo degli indici bibliometrici… a meno che il MIUR non abbia già predisposto un nuovo super-indice “a sportello”, assolutamente perfetto e capace di superare gli inghippi subito sottolineati dai soliti dispettosi di Roars…

    e) Continua a non essere considerato l’insegnamento in Italia, ma solo quello all’estero: è quindi chiaro che al MIUR qualcuno ha veramente un complesso di inferiorità nei confronti di chi lavora nelle università straniere. Ricordo infatti che nella SUA-RD si doveva indicare se il co-autore era straniero e che il commissario OCSE è scomparso solo perché costava troppo.

    Comunque sia è solo una bozza… state sereni…
    Paolo Tedeschi

  8. Sembra anche a me che di nuovo non si voglia fare la minima differenza per gli articoli a 10 nomi e gli articoli a nome singolo… Una volta calcolato il valore di un articolo (che ovviamente varia da articolo a articolo) con un qualsiasi metodo, poi. è profandamente scorretto attribuire tale valore in toto a ciascun coautore quale che sia il numero degli autori… o si divide per il numero degli autori o si fa qualcosa di piu soft, ma qualcosa va fatto! Vergogna, vergogna, vergogna..
    Cosi si favoriscono le cordate……

    Non resta che coautorare a tutto spiano ….gab se sei un matematico, coautoriamo? Ci sono matematici in ascolto che vogliano coautorare?

    Anvur, ministro, ma come fate a non capire il problema? O lo capite ma volete favorire le coordate?

    • Quello degli articoli a piu’ autori e’ un problema non banale e non banalmente risolvibile con una divisione per il numero degli autori, piu’ o meno modificata per “percentuali” di contributo.
      Per ogni caso particolare posso trovare controesempi e varianti che rendono veramente difficile trovare un algoritmo ragionevole di pesatura. Qualche osservazione rilevante puo’ essere trovata in un breve esercizio proposto dal Roberto Piazza di Pavia ( http://www.europhysicsnews.org/articles/epn/abs/2015/01/epn2015461p19/epn2015461p19.html ).
      .
      Ma questo dovrebbe far balenare il sospetto che il problema stia a monte e cioe’ in questo mito delle valutazioni o dello “soglie alte” basate su ricette da apprendisti stregoni della bibliometria (che come direbbe l’ etimo, non misura il valore delle persone e neanche, strettamentem della ricerca contenuta in un articolo). Solo che invece di chiedere il rispetto di un’ etica della valutazione senza la quale qualsiasi algoritmo serve a poco, anche magari con un sistema di controlli diretti sull’ operato delle commissioni, preferiamo baloccarci con il mito dell’ algoritmo perfetto in grado di sfornare in automatico la classifica perfetta. Da questo punto di vista le frasi conclusive dell’ articolo di Piazza sono condivisibili al massimo:
      “…
      First, in the future I would not like to take part in committees where hiring or funding of young scientists is made only on bibliometric bases, renouncing to the pleasure of interviewing, even shortly, the candidates. Second, I came to believe that no bibliometric approach to hiring and promoting, however refined, will ever ensure a real
      improvement of our academic institutions, unless there are ultimate motivations to long
      for scientific quality. And, at least within some national communities, this should not be necessarily taken for granted. “

    • Anche la distorsione connessa alle autocitazioni non è stata presa in considerazione.
      Un’occasione persa.

      giudico invece un miglioramento l’uso dell’H-index su pubblicazioni edite negli ultimi 10 anni, ma sarebbe stato meglio l’Hc-index.

    • @fscarpa58:
      .
      1. non sono convinto che le autocitazioni siano un male. E comunque infinitamente meno peggio di basare giudizi su persone su soli dati bibliometrici.
      .
      2. anche per la questione indice h_c o h sono perplesso. Gia’ con le pubblicazioni degli ultimi 10 anni si e’ introdotta una “data di scadenza” della ricerca svolta da una persona che sarebbe argomento di barzellette se non ne andasse delle carriere (e delle esistenze) di persone. Ma veramente vogliamo sostenere che la capacita’ di far ricerca di una persona dipende in modo cosi’ cruciale dall’ algoritmo che pesa o non pesa le citazioni delle pubblicazioni su 10 anni in base al tempo trascorso ?
      .
      Lo ripeterò alla noia. Algoritmi piu’ o meno arzigogolati per dare a qualcuno in piu’ o a qualcuno in meno un patentino che in moltissimi casi (in articolare per le abilitazioni ad ordinario) non potrà essere portato all’ incasso e’ cascare nella trappola delle armi di distrazione di massa. E così, invece di creare una vera opposizione dal basso alle follie anvur/miur, si continua a spaccare il capello in 54 sui migiori criteri possibili per selezionare i migliori ricercatori possibili (visto che le capacita’ di docenza non interessano nessuno) per dei posti (con i migliori stipendi possibili) che in larghissima misura … non ci saranno.

  9. Questo resta uno degli scandali più gravi dell’intero sistema accademico, perfettamente mutuato e cristallizzato dall’ASN. Si attribuisce una sacralità ai numeri, quando questi numeri possono non significare assolutamente niente. Non c’è nessuna menzione per articoli a nome singolo, o per la valutazione del contributo individuale. In questo modo, chi ha il “potere” di farsi aggiungere come autore avrà sempre la patente di genio in questo sciagurato paese, grazie ai numeri staccati dalla valutazione.
    Senza considerare i comportamenti che la bibliometria sta inducendo ed indurrà sempre più tra i corridoi dei nostri dipartimenti.
    C’è veramente ben poco da sperare anche perché, evidentemente, non si tratta di una “distrazione” del legislatore.

  10. …e quindi l’idea quale sarebbe? Arrenderci? Rassegnarci?
    Iniziare una discussione tra di noi, magari avvincente, entrando sui tecnicismi e, inevitabilmente, dividendoci? ….ché l’unità può raggiungersi solo sui principi, mentre le applicazioni sono il regno della molteplicità e, appunto, della divisione.
    Oppure, vogliamo provare a dire no tutti assieme?
    Al proposito, copio-incollo quanto scritto nella discussione precedente, ché il tempo è tiranno.
    …ovviamente, nel merito ho pure io le mie idee, sul commissario straniero, sulla conoscenza dei commissari, etc., etc. Ma non cedo alla tentazione di esporle.
    Qui, infatti, il problema è metodologico, e il metodo vitiatur et vitiat. Con ciò voglio dire che anche l’asn migliore di questo mondo, sarebbe comunque nefasta.
    La scelta metodologica è tra doppio passaggio, abilitazione + concorso (che implica necessariamente che la seconda fase sia “stralocale”, altrimenti apparirebbe troppo come un raddoppio della prima), oppure passaggio unico, con solo concorso, così lo puoi fare nazionale (beninteso: per nazionale intendo uno per settore in tutta la nazione, ché se si vuole anche quelli della Berlinguer erano concorsi nazionali, ma decentrati per sede, e non è certo a quello che penso).
    Io credo che, a fortiori nella situazione attuale, di drammatico sotto-finanziamento, che tra i vari effetti collaterali negativi ha quello della moltiplicazione dei ricorsi, frutto pure dell’esasperazione degli animi in questo clima da ultima spiaggia, l’unica opzione seria per chi vuole il bene dell’Università sia il passaggio unico:
    meno tempi, meno costi, meno ricorsi, meno illusioni; più concorrenza effettiva (sui posti di lavoro, non sulla medaglietta asn), più apertura del sistema anche a chi non è ancora di ruolo, più apertura del sistema alla circolazione (possibilità di vincere un posto di lavoro in una sede che “non è la tua”).
    Allora, però, siccome mi pare di capire -almeno dal commento di Antonio Banfi- anche la redazione di ROARS sia su posizione analoghe (si sbaglio, corrigete), come forse diversi lettori e commentatori del sito, perché non pensare a lanciare una petizione on-line-
    Che petizione?
    ABOLIAMOLA!
    Niente abilitazione, direttamente il concorso nazionale.
    La redazione di ROARS, se è convinta, potrebbe facilmente -con i suoi potenti mezzi!- lanciare una petizione online di questo genere. Vediamo quante firme raggiungiamo.
    Un tempo avrei proposto l’idea ad APRI, ma giustamente l’associazione è gestita dai soci effettivi, e non da chi, come me, essendo passato al lato oscuro, è un mero socio onorario.
    Che ne dite?
    ABOLIAMOLA!
    …più chiaro di così.
    Tom Bombadill – Tom Bombadillo

  11. Re l’uso dell’impact factor nel primo indicatore bibliometrico:

    – Fact #1: gli indicatori sono “obbligatori”, cioe’ non puoi prendere l’abilitazione se non li passi.
    – Fact #2: il range degli impact factor copre (almeno) due ordini di grandezza (da qualche decimo di punto a qualche decina di punto).
    – Fact #3: all’interno anche del medesimo SSD, l’IF delle riviste “top” e’ assolutamente disomogeneo. Esempio: IEEE Trans. on Industrial Informatics ha IF 8, IEEE/ACM Trans. on Networking si aggira intorno a 2. Per chi non e’ del giro, sono riviste dove aspira a pubblicare chi si occupa di Industrial Informatics e di Networking, entrambi settori pertinenti all’SSD di Ingegneria Informatica.

    Conseguenza: ricetta per il disastro.

    Per chi si sta chiedendo “cosa devo fare d’ora in avanti”, le risposte sono evidentemente le seguenti:
    a) smetti di occuparti di X, e comincia ad occuparti di Y (conviene, gli IF sono piu’ alti).
    b) accodati a qualche cordata di medici, biologi, (aggiungete voi), svolgi per loro un banale lavoro da tecnico informatico, e fatti mettere come coautore su articoli che vengono mandati a riviste il cui IF e’ ben piu’ alto di quelle dove potresti arrivare dando invece un significativo contributo alla tua disciplina. In subordine, se non vuoi perder tempo, dagli i tuoi fondi in cambio del nome sull’articolo. Son soldi spesi bene.

    E’ questo che vogliamo che succeda alla ricerca italiana? Dove sono i GEV?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.