Aggiornamento: link alla versione definitiva apparsa nella Gazzetta Ufficiale del 5.7.2016 

Il tanto atteso D.M. “Criteri e parametri” è stato finalmente inviato agli organismi che, ai sensi della legge 114/2014, devono esprimere un parere, ovvero ANVUR e CUN. Altresì noto come “salsiccia dell’ASN“, esso è, in qualche senso, la “reincarnazione” del famoso D.M. 76/2012, che ha regolato le prime due tornate dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e che tante controversie aveva suscitato. Questa la sua denominazione per esteso: Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari. In attesa di produrre un meditato commento degli aspetti normativi e tecnici, lo pubblichiamo integralmente insieme agli allegati.


MIURRegolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica ………… 2015, n. ……….

 

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l’articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica ………….. 2015, n. ………, recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76 “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”;
ACQUISITI i pareri dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e del Consiglio universitario nazionale, espressi rispettivamente in data ……………………………………..;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ……………………;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all’abilitazione per la prima fascia ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica …………………, n. ……….;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n………………………………;

Adotta
il seguente regolamento

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per ANVUR: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per Direttore generale: il Direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti
relativi alle procedure per l’abilitazione.
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica ………………… 2015, n. …..,
recante regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari;
g) per abilitazione: l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per bando candidati: il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento;
i) per bando commissari: il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del Regolamento;
j) per commissione: la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16,
comma 3, lettera f), della Legge;
k) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge,
determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di
riordino del CUN;
l) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori
concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma
1, della Legge;
m) per settori bibliometrici, i settori concorsuali di cui all’Allegato C, numero 1;
n) per settori non bibliometrici, i settori concorsuali di cui all’Allegato D, numero 1;
o) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
p) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi
possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
q) perindicatori:glistrumentioperativimedianteiqualièresapossibilelaquantificazioneequindi la misurazione dei parametri;
r) per “valore-soglia”: il valore di riferimento dell’indicatore, superato il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;
s) per indice h di Hirsch: l’indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego – USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;
t) per ISSN: l’International Standard Serial Number, ossia il codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
u) per ISBN: l’International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
v) per ISMN: l’International Standard Music Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
w) per codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche i codici di cui alle lettere t), u) e v).

ART. 2
(Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri e i parametri di attività scientifica, nonché i relativi indicatori, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione da parte della commissione;
d) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

ART. 3
(Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione
alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia)

  1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
  2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
    a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
    b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

ART. 4
(Criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli)

  1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 6, secondo i seguenti criteri:
    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
    b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
    c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e
    internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del
    carattere innovativo, utilizzando le definizioni di cui all’Allegato B;
    d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo
    nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità
    del prodotto da pubblicare;
    e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione
    scientifica sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità o per motivi di salute e di altri periodi di congedo o aspettativa obbligatori, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
    f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
  2. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la commissione:
    a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri relativi al titolo di cui al punto 1 dell’Allegato A;
    b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli elencati nell’Allegato A ai punti da 2 a 8.
  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), la commissione, nella seduta di insediamento, delibera i criteri di valutazione di ciascuno dei titoli di cui all’Allegato A, in relazione alla specificità del settore concorsuale, distintamente per la prima e la seconda fascia. Allo scopo di garantire l’oggettività, la trasparenza e l’omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l’intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.
  4. La commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
    a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al punto 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e di almeno tre titoli secondo quanto previsto al comma 2, lettera b);
    b) presentano, ai sensi dell’articolo 6, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui al comma 1 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

ART. 5
(Indicatori di impatto dell’attività scientifica)

  1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica di cui al punto 1 dell’Allegato A, gli indicatori specificati nell’Allegato C distintamente per la prima e per la seconda fascia.
  2. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica di cui al punto 1 dell’Allegato A, gli indicatori specificati nell’Allegato D distintamente per la prima e per la seconda fascia.
  3. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato
    secondo il modello di domanda allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

ART. 6
(Pubblicazioni presentate dai candidati)

  1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’Allegato B.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

ART.7
(Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari)

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto coloro i quali:
    a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
    b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento all’articolo 9, comma 2;
    c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei “valori-soglia” degli indicatori secondo quanto previsto all’Allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l’aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
    d) hanno reso pubblico il proprio curriculum, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.
  2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale competente:
    a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
    b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il curriculum, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;
    c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell’ateneo ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento all’articolo 9, comma 2;
    d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all’ANVUR.
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l’ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c).
  4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.
  5. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il Direttore generale, il quale comunica per via telematica all’interessato entro dieci giorni l’esclusione dalle liste per il sorteggio.
  6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

ART. 8
(Revisione dei criteri e parametri)

1. Ogni cinque anni il Ministro procede alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all’articolo 6, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l’eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.

ART. 9
(Disposizioni finali)

  1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. L’ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Gli allegati A, B, C, D ed E sono parte integrante del presente decreto.
  4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.
  5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Allegato A

Elenco dei titoli

  1. Impatto della produzione scientifica, valutata:
    – per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell’Allegato C;
    – per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell’Allegato D;
    – per i commissari secondo quanto indicato nell’Allegato E;
  2. organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero;
  3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e/o internazionale;
  4. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  5. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  6. attribuzione di fellowships o di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali;
  7. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
  8. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, ovvero specifiche esperienze professionali.

Allegato B
Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell’articolo 6, e definizioni per la loro valutazione

Tabella_n_max_pubblicazioni

Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
Si intende per pubblicazione di qualità non elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto non significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

Allegato C
Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori bibliometrici
e settori concorsuali cui si applicano

  1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:
    a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell’architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (elenco provvisorio);
    b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia (provvisorio).
  2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e
    seconda fascia sono i seguenti:
    a) il numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
    b) l’indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati.
  3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
    a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
    b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in entrambi gli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b);
    c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) saranno calcolati gli indicatori utilizzando entrambe le banche-dati di cui al numero 2 e considerando il valore più favorevole al candidato.

Allegato D
Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori di attività scientifica
non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano

  1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l’eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell’architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (elenco provvisorio).
  2. Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
    a) numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati;
    b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati.
  3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
    a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) ), ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
    b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in almeno uno degli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b).
  4. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1, l’ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
    a) l’elenco di tutte le riviste di carattere scientifico;
    b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di fascia A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;
    Ai fini della classificazione delle riviste in fascia A, nell’ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
    a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
    b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.

Allegato E
Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori
per la valutazione degli aspiranti commissari

  1. Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
    a) il numero di articoli pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
    b) l’indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 15 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari.
  2. Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
    a) il numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
    b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 15 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
  3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui ai numeri 1 e 2 sono le seguenti:
    a) ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per ogni settore concorsuale o, ove necessario in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, di un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale;
    b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono superiori :
  • per i settori bibliometrici, al “valore-soglia” di entrambi gli indicatori di cui al numero 1, lettere a) e b);
  • per i settori non bibliometrici, al “valore-soglia” di almeno uno degli indicatori di cui al numero 2 lettere a) e b).
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137 Commenti

  1. Io invece penso che questa bozza di decreto insieme ai commenti ANVUR (se vengono recepiti) rappresentino una ottima innovazione rispetto alla ASN 1.0.
    Sono in effetti molto soddisfatta e molti dei problemi della precedente versione 1.0 sono risolti. Resta solo da capire come saranno i valori soglia. L’unica insidia potrebbe essere rappresentata o da valori troppo bassi (tutti abilitati e non va bene!!!) o troppo alti (pochissimi e non va bene comunque!!). Ricordiamoci: “virtus stat in media res”.

    • Quando leggo cose come “tutti abilitati non va bene/ pochissimi non va bene comunque” ci sono due pensieri che si affacciano nella mia testa:
      .
      1. deformazione professionale da fisico: pochi, molti, tutti, … ma pochi o molti “rispetto a che ?”. Tutti, ma quanti sono questi “tutti” e con cosa confrontiamo i numeri ? In mancanza di esplicitazione sui confronti mi è difficile seguire questo genere di dichiarazioni.
      .
      2. Ma, l’ etimologia e il senso di abilitazione non dovrebbero essere il riconoscere che esistono i presupposti (in questo caso di produzione scientifica) perche’ uno possa essere preso in considerazione per una posizione accademica ? E perche’ mai dovremmo usare metri completamente fuori scala rispetto a quanto avviene nel resto del mondo ? “Poter essere preso in considerazione” non dovrebbe prefigurare niente piu’ che “semaforo verde per partecipare a tutte le valutazioni relative al ricoprimento di posizioni accademiche”. Valutazioni in cui criteri, requisiti ed asticelle possono essere tranquillamnete molto al sopra di quella per l’ abilitazione. Non e’ cosi’ che funziona in altri settori ? Perche’ mai nell’ Università abilitazione dovrebbe significare “preludio certo al passaggio in ruolo” ?
      Tanto, cerchiamo di riconoscerlo senza rimozioni: con la situazione attuale molte abilitazioni, soprattutto quella per ordinario, anche se il numero totale fosse molto ridotto, resteranno dei risultati da mettere in cornice e basta. L’ unica ragione che potrei vedere per richiedere una drastica riduzione nel numero delle abilitazioni e’, come nella canzone di Jannaci (“Ho visto un Re”) per non “far piangere” il Re/commissario di fronte a troppi concorrenti validi partecipanti alle valutazioni per i pochi posti disponibili.
      .
      Ma che pianga e si renda conto!

  2. Veramente i commenti ANVUR chiedono sostanzialmente di ritornare allo schema fondamentale dell’ASL 1.0. E non è un caso, perché quelli di ANVUR sanno benissimo che sia la bozza di DM che quella del regolamento non stanno in piedi da un punto di vista giuridico. Il documento prodotto dall’associazione dei giuristi lo spiega molto bene.

  3. Concordo quasi con tutto con Josephine (fra i tanti commenti mi sembra quello più serio ed attuale) tranne con il virtus stat in medio.
    Auspichiamoci asticelle altissime, quasi impossibili da passare.
    In primo luogo si eviterebbe un’altra ondata (anomala) di abilitati, che tanto poi non verrebbero chiamati, e che si aggiungerebbe alle prime due tornate.
    Ed, in secondo luogo, si selezionerebbero “pochi” ma “buoni”.
    Parliamoci chiaro le prime due tornate avevano asticelle bassissime!!!

  4. Io concordo con Josephine e Joker. E poi perché dobbiamo sempre criticare ciò che i nostri enti istituzionali (MIUR, ANVUR e CUN) ci propongono?
    Sembra che in questo blog il più bravo è chi si mette di traverso con le istituzioni.
    Io vorrei vedere cosa farebbero tutti i criticoni di ROARS se occupassero posizioni strategiche negli organi di governo.
    E poi non mi sembra giusto che in questo blog se uno la pensa in maniera diversa viene deriso ed attaccato dagli stessi componenti della redazione di ROARS che dovrebbero essere il più neutrali possibile.
    Scusate lo sfogo.

    • “Io vorrei vedere cosa farebbero tutti i criticoni di ROARS se occupassero posizioni strategiche negli organi di governo.”
      ___________________________
      Per chi fosse curioso di saperlo esiste un’apposita sezione intitolata “Idee e prospettive”: https://www.roars.it/idee-e-prospettive/.
      Recentemente, due componenti della redazione hanno fatto domanda per entrare nel direttivo dell’Anvur e le loro linee programmatiche sono leggibili nel seguente articolo:
      https://www.roars.it/esaminati-inauditi-bocciati/
      Potrebbe costituire un utile e istruttivo esercizio confrontare i due temi “roarsiani” con i temi di “io speriamo che mi selezionano” da cui abbiamo estratto un florilegio per chi non avesse il tempo di scaricarseli e leggerli per esteso:
      https://www.roars.it/io-speriamo-che-mi-selezionano-al-direttivo-anvur-atto-finale-2/

    • “non mi sembra giusto che in questo blog se uno la pensa in maniera diversa viene deriso ed attaccato dagli stessi componenti della redazione”
      _________________________________
      Non credo che la netiquette vada confusa con l’acquiescenza alla manifestazione di luoghi comuni non riscontrati e molto spesso smentiti dai fatti e da statistiche richiamate decine se non centinaia di volte. Il problema non è certo chi “pensa in maniera diversa”, ma chi non pensa o non si documenta prima di scrivere. La richiesta di neutralità mi ricorda tanto l’episodio di un film:
      _________________________________

      «È un uomo senza vergogna. Si è schierato completamente dalla parte della legge». «Schierarsi a favore della legge? Sì, ma è legale questa cosa?». «Pare di sì [espressione schifata]». «E se quello diventa sindaco il paese è a rischio legalità!».
      _________________________________
      Comprendiamo che sarebbe ritenuto più neutrale garantire l’equidistanza o la par condicio tra i dati veri e le balle. Però, basta uscire da questo blog per trovare sedi dove le seconde hanno piena libertà di circolazione.
      https://www.youtube.com/watch?v=YLDMsF3nYYc

    • “Scusate lo sfogo.” Ma prego, figuriamoci noi siamo come la Lucy di Charlie Brown: “Doctor here”

      —-

      “E poi perché dobbiamo sempre criticare ciò che i nostri enti istituzionali (MIUR, ANVUR e CUN) ci propongono?”

      —-

      ???
      —-

      Io vorrei vedere cosa farebbero tutti i criticoni di ROARS se occupassero posizioni strategiche negli organi di governo.

      —-

      Le nostre idee non solo sono pubbliche ma non sono frutto di cut&paste di altri.

      —-

      E poi non mi sembra giusto che in questo blog se uno la pensa in maniera diversa viene deriso ed attaccato dagli stessi componenti della redazione di ROARS che dovrebbero essere il più neutrali possibile.

      —-

      Perche’ dovrei essere neutrale? Lei non ha proprio capito ne’ chi fa Roars ne’ *perche’* lo fa.

  5. Si sono d’accordo con la redazione di ROARS (Oddìo, il Joker deve star proprio male!).
    Il Blog in effetti è costruito con estrema dovizia e perizia. I miei commenti, nella realtà dei fatti sono appositamente strutturati (anche se particolarmente irritanti), per ridiscutere di tematiche”calde” che val la pena rispolverare.
    E poi gioisco quando De Nicolao (alla fine infastidito) parte in quarta documentando e citando (con tanto di bibliografia) le sue, in ogni caso, corrette, argomentazioni.
    Quindi non concordo con l’ultimo commento di Francesco1408.
    Redazione di ROARS continuate su questa strada!!

    • Joker, ti ritenevo un mito!! ma vedo che non è così? La Redazione di ROARS ti ha pagato??
      Non mi meraviglierei.
      Ritengo che se il blog continua così prima poi chiuderà.
      Mi sembra una organizzazione antipolitica ed antistituzionale che porta avanti solo alcune idee (kamikaze), distraendo i frequentatori del blog da altre possibili versioni ed interpretazioni della realtà.
      Ma comunque è divertente se uno non ha proprio niente da fare.

    • “Ritengo che se il blog continua così prima poi chiuderà.
      Mi sembra una organizzazione antipolitica ed antistituzionale che porta avanti solo alcune idee (kamikaze), distraendo i frequentatori del blog da altre possibili versioni ed interpretazioni della realtà.”
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      Minga wa arimasenga tsudzuki, jizoku shimasu (traduzione in giapponese di “Dura minga, dura no” ottenuta con Google Translator)


    • OK Lucy ha prezzi modici e probabilmente non è all’altezza del suo caso (beh data la situzione direi entrambi, GDN ovviamente non è della partita!): che ne dice di rivolgersi a qualcuno più serio? Le possiamo consigliare qualcuno che ha un bel pezzo di carta col timbro sopra o magari fa pure parte di un Gev. Ci vada, ci parli, si sfoghi e gli racconti la sua vita di frustrazioni. Magari (magari) le gioverà. Altrimentri può provare cure chimiche.

  6. La tentazione di non scrivere alcun commento era fortissima, poiché la versione attuale del regolamento sembra, perlopiù, un peggioramento; e non era affatto facile.
    In realtà, per coloro che vivono ancora con passione e dedizione il proprio privilegiato lavoro non è possibile restare in silenzio di fronte ai continui attacchi, demolitori, del sistema universitario.
    Dopo notti insonni è inevitabile esprimere alcune valutazioni sulla bozza di decreto.
    La procedura a sportello sembra fatta ad hoc per incrementare la confusione e l’arbitrarietà.
    L’ASN prima versione era presentata sul piano formale come una procedura non comparativa. Nella sostanza, l’ASN è stata un vero e proprio concorso e senza neppure lo scudo della valutazione comparativa. In nome della non comparatività, in molti casi si è assistito ad abilitati senza requisiti e non abilitati con requisiti ampiamente superati. Maggiore equità si potrebbe avere reintroducendo il concetto di valutazione comparativa, evitando distorsioni nella valutazione dei singoli.
    Rispetto alla sostanza delle procedure nel seguito sono riportate alcune perplessità.

    L’art. 3, comma 1, lettera b, rimane fonte di molte arbitrarietà. Infatti, in essa è nascosta la possibilità di limitare l’accesso alla carriera universitaria per molti precari e per molti ricercatori, i quali si vedono spesso nella condizione di dover lavorare, scrivere e pubblicare per una moltitudine di soggetti che poi compaiono (a vario titolo) tra gli autori senza aver realmente contribuito.
    Anche per i prof. Associati è molto penalizzante poiché, oltre alla logica suddetta che si riversa in parte anche sui PA, da un lato il quadro normativo nazionale richiede sempre più internazionalizzazione, collaborazioni, ecc. per sostenere gli Atenei, dall’altro i singoli sono penalizzati per pubblicazioni a più nomi che inevitabilmente sono frutto di quel processo di apertura, collaborazione, internazionalizzazione.

    L’art. 3, comma 4, combinato all’allegato A, dovrebbe, per chiunque abbia buon senso ed esperienza del sistema universitario italiano far paura. Infatti, in ossequio al punto 2, si assisterà al fiorire di convegni di provincia (anche alcune province estere…) con tanto di improbabili comitati scientifici.
    Il punto 3 è apparentemente imperscrutabile, poiché, in realtà, dovremmo essere già tutti componenti di svariati, e genericamente indicati, gruppi di ricerca; salvo dover constatare che in molte piccole università esistono ricercatori e professori unici nei loro SSD e, in alcuni casi limite, anche aree CUN. A tali ricercatori e professori è spesso attribuito un significativo carico didattico (soprattutto sui corsi base). Come faranno questi soggetti a “dirigere o partecipare alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale”?
    Sul punto 4, visti i livelli di finanziamento pubblico della ricerca ed il numero esiguo di progetti finanziati, non servono commenti.
    Sul punto 5 vale quanto detto per il punto 2.
    Con il punto 6, allo stesso modo, si privilegiano università con grandi numeri e molte risorse i cui docenti e ricercatori, con poco o nulla carico didattico, possono permettersi lunghi periodi in altre sedi, magari sostenuti dal finanziamento ad hoc del proprio ateneo, pratica difficile se non impossibile per i docenti e ricercatori di piccoli atenei, ancor più se unici nei loro SSD.
    Sui premi del punto 7 sarebbe utile stendere un velo pietoso: nei prossimi mesi saranno banditi premi ai ricercatori meritevoli in qualunque sagra di paese o altisonante convegno nazionale ed internazionale.
    Il punto 8 rappresenta l’ennesima dimostrazione della distanza tra mondo reale e legislatore. Nessuno deve scoprire quanto le imprese italiane, e non solo, siano inadatte, ancor più in tempi di crisi, a sostenere la ricerca. Il caso Volkswagen è emblematico: invece che investire nella ricerca di nuove e migliori tecnologie si è preferita la scorciatoia (illecita) di un economico software truffaldino.
    La richiesta di soddisfare 3 di questi 7 requisiti spingerà a pratiche truffaldine e poco efficaci sul reale impatto della ricerca. Inoltre, non potrà che aumentare il divario tra grandi atenei (in particolare del nord) e piccoli atenei (in particolare del sud).
    In sostanza, è come chiedere ai singoli ricercatori e professori che vogliano far carriera (magari domani anche solo conservare il posto di lavoro) di sostenere e sobbarcarsi da soli, singolarmente, il peso di tutte le mancanze del sistema universitario e non solo (mancanza di fondi, mancanza di un tessuto economico in grado di assorbire i cosiddetti prodotti della ricerca, ecc).

    • Quindi…? Sarebbe utile, e forse anche interessante, offrire delle alternative a ciò che si critica. In modo da poter lasciare al lettore la possibilità di fare una “comparazione” tra ciò che si critica e ciò che si propone.

      Riguardo appunto la “comparatività” dell’ abilitazione, che mi pare l’unica proposta, non credo abbia alcun senso.
      L’Abilitazione deve stabilire chi ha certi requisiti (minimi) e chi no, non stabilire chi sono i migliori rispetto ad altri.

      Inevitabilmente devono esserci delle “soglie” assolute, che poi siano numeriche e/o di altro genere, se ne può discutere.
      Ogni criterio che si fissa si presta a comportamenti opportunistici: fatta la legge, trovato l’inganno. Italia docet, e pare che anche la Germania non scherzi…

      Le varianti tra ASN 1.0 ed ASN 2.0, soprattutto nelle proposte dell’Anvur, vanno certamente nel senso di rendere più difficili gli opportunismi (mi riferisco ai settori bibliometrici):

      1) si è vista un’esplosione di pubblicazioni su riviste indicizzate, puntando alle riviste “facili”. Ora c’è un peso.

      2) L’indice Hc (H contemporaneo) era manipolabile con una manciata di autocitazioni dell’ultima ora. Tutta un’altra storia per H10.

      3) L’età accademica è stata manipolata alla grande ed a mio giudizio conteneva anche un certo grado di “ingiustizia” nei confronti dei ricercatori più anziani nel calcolo delle citazioni normalizzate. Le citazioni degli ultimi 10 anni costituiscono un metro uguale per tutti. Ed il fatto che non ci sia la normalizzazione a 10 anni è sacrosanto: vogliamo fare dei professori che non hanno neanche 10 anni di esperienza nella ricerca? Se ci sono dei fenomeni possono emergere ugualmente. Altrimenti ci si mette in coda, con l’attività, non con l’età.
      Si dovrebbe diventare professori con la maturazione, non con la frenesia.

    • H10 non è manipolabile? Ma di cosa stiamo parlando? La manipolazione è già stata fatta. Questi indici nel momento stesso in cui sono stati evidenziati hanno perso ogni significato e infatti anche lo European Research Council non li usa più. E da noi si continua a perder tempo a misurare il nulla. Poi il concetto di valutazione assoluta non esiste, qualsiasi abilitazione sarà comunque comparativa, in modo diretto o indiretto. Infine, la scelta di una soglia, o meglio di un criterio di soglia, è una questione squisitamente politica, non è tecnica, quindi sono stupito che ciò possa esser chiesto all’anvur, come sembra prevedrebbero le bozze in discussione.

    • Tutto è manipolabile. H10 molto meno di Hc, dove le citazioni (magari auto-) dell’anno in corso sono moltiplicate per 4!!! Se si parla di valori H10 almeno intorno a 10, voglio vedere come ci si riesce a costruirseli nel giro di pochi mesi.
      Forse un indicatore in sé indica il nulla, ma un paniere di indicatori che valuti la sede di pubblicazione, l’impatto del lavoro, le citazioni, l’impatto della produzione, etc, può essere assolutamente significativo.
      Si, la soglia è una scelta politica, di politica universitaria, di accademia. Va bene Anvur sentito il CUN.

    • Mi pare che tu abbia molta fiducia di chi detta il programma, qualsiasi cosa venga scodellata dall’alto. Non capisco allora di cosa ti preoccupi.

    • A dire il vero non ho manifestato particolari preoccupazioni, pur avendone.
      Il punto è quello di cercare di essere costruttivi; mettersi di traverso non serve a nulla. Almeno che non lo si faccia sul serio. Io in giro però vedo solo delle pappemolli (non mi riferisco ad alcuno su questo Forum). Mi pare quindi l’unica strategia possibile sia quella del male minore, che significa contro-proporre, emendare, migliorare, e cercare di far giungere all’orecchio dei Notabili qualche idea costruttiva.
      Un qualche sfogo su Roars serve forse come terapia di gruppo, personalmente a me non interessa in questi termini. Per adesso!

  7. Infatti sono d’accordo con Gab. Molte criticità sono risolte. E qualsiasi siano i valori-soglia che verranno decisi, eliminando Hc, la possibilità di recuperi dell’ultimo momento è ridotta. L’ASN 2.0 mi sembra una macchina molto più efficace e sobria della prima. E poi cerchiamo di essere costruttivi altrimenti ha ragione Francesco1408.

  8. Mi scuso per lo sfogo del commento precedente. Alle critiche ed alle analisi dovrebbero sempre seguire i fatti, le proposte concrete.
    Sulla comparatività credo non ci siano dubbi: le precedenti ASN non lo sono state, e la conseguenze sono state evidenti. Molte commissioni, non lo sto inventando io ma è scritto nelle migliaia di ricorsi, hanno operato come se lo fossero; decidendo chi era bravo e chi no. Peraltro, volendo mantenere un minimo di equità almeno formale, vi segnalo (per chi non se ne fosse accorto) che nei concorsi successivi all’ASN prima versione si è spesso assistito a selezioni uno a uno (un posto un candidato). Ancor più grave, nei concorsi (farsa per legge) condotti ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, la valutazione è quasi sempre limitata ad una valutazione (farsa appunto) uno ad uno limitata agli abilitati interni, sapientemente preselezionati in ambito ASN. In sostanza, poiché la ASN è dichiarata non comparativa esistono oggi molti nuovi professori che non si sono sottoposti ad alcuna comparazione reale.
    Inoltre, mi domando perché coloro abilitati soltanto nel 2012 e 2013, con durata prorogata a sei anni, debbano aver avuto criteri tanto differenti e, sulla carta, più semplici.
    In merito al passaggio da mediane a soglie, lo stesso è sacrosanto.
    GAD scrive però:
    “Si, la soglia è una scelta politica, di politica universitaria, di accademia”
    Ecco, una scelta di questo tipo mi terrorizza. Ricordo ancora qualche ordinario (neanche troppo anziano), in assoluta buona fede e convinzione, affermare che le scelte sulle carriere si facevano a tavolino valutando chi, per il ristretto numero di eletti da dio, era bravo.
    Inoltre, trascurando i banali discorsi bibliometrici, ribadisco:
    Dove sono tutti questi premi disponibili per i ricercatori e professori?
    Quanti sono i tanti progetti (con valutazione tra pari) e le relative risorse disponibili?
    Dove sono tutte le imprese, amministrazioni, ecc. pronte a recepire i nostri fantomatici “prodotti”?
    Rispetto a tali punti non servono proposte alternative, semplicemente sono regole sbagliate, di impostazione finto moderna, verso il reale concetto di meritocrazia che, nelle sue reali origini, aveva una accezione assolutamente negativa.

    O forse GAD vive in mondo migliore, più fortunato del mio.
    Vorrei sapere come poterci entrare, con famiglia al seguito.

  9. Ciao,

    io farei un edit a questo post. La bozza e’ cambiata abbastanza nella sua versione finale e qusto post esce sempre per primo se si cerca su google qualcosa di relativo. Mettete in testa un link alla versione in gazzetta…

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