Roars ha da molto tempo sottolineato i rischi intrinseci all’Abilitazione Nazionale per come essa è stata disegnata dal legislatore e da ANVUR. In particolare si erano più volte messi in evidenza i pericoli dovuti a un meccanismo potenzialmente foriero di contenzioso e alla designazione di un numero di abilitati non assorbibile dal sistema. Tali pericoli si stanno puntualmente avverando. Roars non è in grado di monitorare cosa sia accaduto nei singoli settori concorsuali, ciascuno dei quali sembra fare storia a sé. Mette però a disposizione dei lettori che desiderano discutere e commentare lo svolgimento dell’ASN un apposito spazio, costituito dai commenti in calce a questo post.
Raccomandiamo, anche per facilitare la moderazione da parte alla redazione, di evitare espressioni ingiuriose (che verranno comunque bloccate) e di produrre argomentazioni i cui riscontri siano in qualche modo sottoponibili a verifica.
Per ora (5 dicembre 2013, h 00:10) sono usciti soltanto 13 settori concorsuali:
- 01/A4 – Fisica Matematica
- 06/D3 – Malattie Del Sangue, Oncologia E Reumatologia
- 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare
- 07/H1 – Anatomia E Fisiologia Veterinaria
- 07/H5 – Cliniche Chirurgica E Ostetrica Veterinaria
- 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche E Marittime
- 09/H1 – Sistemi Di Elaborazione Delle Informazioni
- 11/A1 – Storia Medievale
- 11/A3 – Storia contemporanea
- 11/A4 – Scienze Del Libro E Del Documento E Scienze Storico Religiose
- 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza
- 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
- 12/B1 – Diritto commerciale e della navigazione
Ecco il link alla pagina del MIUR che si aggiornerà con i risultati degli altri SSD.


Domanda per chi ha ben compreso i criteri per il calcolo delle mediane nei settori bibliometrici:
– se un candidato riporta nella propria domanda N pubblicazioni di cui 10 su rivista, e se la data di pubblicazione dell’ultimo degli articoli dell’elenco è il 2000, a quanto dovrebbe ammontare la mediana degli articoli su rivista?
Nessuno sa darmi una risposta?
Ragionevolmente dovrebbe essere 0.
La prima mediana era per il numero di articoli negli ultimi 10 anni, se mi ricordo bene.
Mi sono espresso male. Scrivendo che l’ultimo (il + vecchio) articolo del candidato risale al 200 intendendevo dire che la sua età accademica dovrebbe essere 13 (2012-2000+1).
Ora, supposto che i 10 articoli su rivista siano distribuiti negli anni dal 2012 al 2000, come si calcola la prima mediana?
Dovresti non avere diritto a normalizzazioni di sorta (in realtà si tratta di una estrapolazione con un modello lineare a pendenza pari al tasso medio di pubblicazioni) e contare solo le pubblicazioni che cadono nel decennio 2002-2012…. Questo secondo la mia interpretazione
Altro domanda, questa per un giurista: esiste conflitto di interessi o incompatibilità se uno dei commissari di un settore concorsuale si trova a valutare un candidato che è membro del suo stesso gruppo di ricerca (così come appare dal sito Web del commissario e come si evince dagli autori delle pubblicazioni del candidato)?
Queste le più recenti sentenze in materia (non riguardano ovviamente l’ASN): l’incompatibilità esiste solo in presenza di comunanza di interessi economici (ad es. sono docenti a tempo determinato e lavorano come soci nello stesso studio professionale) o di vita (oltre ai rapporti di parentela già normati, si pensi ai casi di convivenza ufficiale o, più complesso da dimostrare, a rapporti affettivi “clandestini” extramatrimoniali).
T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 03-05-2013, n. 668
Ga.D’Ag. c. Università degli Studi di Bari e altri
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Ricercatori universitari
UNIVERSITÀ – Concorsi
Nei concorsi per ricercatore universitario la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è, di per sé, causa di incompatibilità, salvo il caso di coinvolgimenti personali particolarmente intensi ovvero il caso di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti (L. 240/2010).
FONTI
Massima redazionale, 2013
Cons. Stato Sez. VI, 30-04-2013, n. 2360
Bi.Sp. c. Università degli Studi “Guglielmo Marconi” Telematica e altri
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Concorsi a cattedre universitarie
UNIVERSITÀ – Concorsi
In sede di concorsi universitari sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 492).
FONTI
Massima redazionale, 2013
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 21-03-2012, n. 729
Ro.Co. c. Universita’ degli Studi di Catania e altri
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Concorsi a cattedre universitarie
UNIVERSITÀ – Concorsi
In materia di concorsi universitari non comporta l’obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario.
FONTI
Massima redazionale, 2012
@PaoloT
Grazie per la risposta e per i riferimenti. Che si ritenga che il conflitto di interessi fra giudicante e giudicato ci sia solo nel caso di comunanza di interessi economici o di vita fra questi, e non invece anche quando il giudicante è il “mentore” del giudicato, a me fa sorridere…
Questo articolo pubblicato qualche tempo fa mi sembra chiaro.
https://www.roars.it/il-tar-su-incompatibilita-e-coautoraggi-un-problema-aperto/
Io ho osservato un caso nel Settore 06/A1 PA dove un commissario è coautore nel (circa) 92% delle pubblicazioni di un candidato (e in – circa – il 70% di esse è primo, ultimo o penultimo nome).
In altre parole tutte quelle presentate meno 3/4.
Per tralasciare il fatto che sono entrambi parte di uno spin off universitario (quindi potrebbe anche esserci “comunanza d’interessi economici”).
Se il commissario non si è astenuto in questa circostanza non so in quali altre circostanze dovrebbe essere prevista l’astensione.
Mi chiedo se il ministero non abbia dato delle linee guida alle commissioni per evitare queste situazioni.
@gerry
Se il commissario si fosse astenuto, dovrebbe risultare dai verbali.
Situazioni analoghe a quella che hai descritto per il settore 06/A1 si riscontrano in quasi tutti i settori concorsuali. Candidati che hanno buona (se non la maggior) parte delle pubblicazioni inserite nella loro domanda uno dei commissari o il presidente della commissione come co-autore. Vale ad esempio anche per il settore 01/B1 che conosco.
Non che io voglia discutere se i candidati “dei” commissari meritassero o meno l’abilitazione, ma a mio avviso che ci fosse un conflitto di interessi evidente e sostanziale nei casi a cui si fa riferimento credo sia innegabile.
Paolo:
– che il miur eserciti un controllo sugli atti delle commissioni (ovviamente di legittimità formale, come tutti i controlli sui procedimenti concorsuali e di abilitazione) è dato evidente, che deriva dalla circostanza che le commissioni (nominate dal MIUR) sono, sul piano giuridico, (si noti) organi straordinari del miur ed il miur deve pubblicarne gli atti, previo, come noto, controllo dei relativi verbali;
– ribadisco che la tesi per cui l’accoglimento di un ricorso avverso il proprio diniego di abilitazione travolgerebbe le altrui abilitazioni è:
a. quanto ai vizi motivazionali e relativi alle valutazioni del singolo semplicemente aberrante (il non abilitato non può impugnare l’altrui abilitazione, in quanto radicalmente privo sia di legittimazione che di interesse al ricorso);
b. quanto ai vizi attinenti alla formazione della commissione, ipotizzabile solo immaginando un nesso di caducazione automatica tra nomina della commissione e singole abilitazioni; nesso che non mi risulta sia mai stato ipotizzato nei procedimenti concorsuali o di abilitazione e che rappresenterebbe comunque una tesi del tutto eccentrica rispetto agli orientamenti del diritto vivente che si caratterizzano per l’eccezionalità del nesso di caducazione automatica.
E quindi, @teo,
– ci confermi che il MIUR “controlla” gli atti (qualunque cosa ciò significhi), ma non li “approva” formalmente;
– ci informi che, nel caso in cui un giudice dovesse rilevare un’irregolarità nella formazione della commissione, la procedura resterebbe valida, non accadrebbe nulla, ed amici come prima. Del resto, è chiaro: perché mai considerare non valido il giudizio espresso da una commissione illegittimamente costituita? (?)
Ma le cose stanno davvero così? E allora, le leggi, i regolamenti e i bandi cosa li scrivono a fare?
Non si può ovviamente chiedere l’annullamento dell’abilitazione altrui: tale annullamento si realizza se le sentenze relative al ricorso amministrativo o alla denuncia penale evidenziano che tutte le valutazioni fatte dalla commissione sono viziate in modo da provocare la nullità assoluta degli atti.
Cito alcuni casi esemplificativi: il commissario non aveva i requisiti per essere tale (CV non corretto o caso di comunanza di interessi economici o di vita con uno o più candidati); tutti i giudizi dei commissari sono espressi in una forma che viola la normativa (i mitici giudizi-telegramma o realizzati col “copia-incolla”) o non hanno sistematicamente considerato tutto quanto indicato nella domanda inviata dal candidato (mancano sempre i riferimenti a titoli come l’insegnamento all’estero, ai brevetti, ai premi ecc.); i verbali non sono conformi alla legge o evidenziano dichiarazioni false (il commissario non era a quell’ora in quel luogo o non risultava collegato per via telematica).
Resta invece inteso che un giudizio espresso nelle forme previste dalla legge diventa difficilmente sindacabile anche se per gli “addetti ai lavori” è profondamente ingiusto/sbagliato: non è una lacuna dell’ordinamento, ma l’impossibilità pe run giudice di entrare nel merito di temi sui cui non ha di norma alcuna conoscenza. In questi casi l’eventuale ricorso parte dal confronto con le valutazioni date agli altri candidati ovvero si deve dimostrare che la commissione ha utilizzato criteri di valutazione diversi a seconda del candidato: non può però portare all’annullamento dell’abilitazione altrui.
Paolo Tedeschi
PS Quanto ho scritto (e vale anche per i due commenti precedenti) non è il frutto di mie competenze giuridiche, ma viene da colleghi giuristi e dai consulenti del sindacato che ringrazio.
L’abilitazione altrui non può essere annullata?
Un momento: dipende da chi chiede l’annullamento.
Se è un candidato non abilitato, la questione mi sembra ovvia.
Ma si dà un altro caso (del quale a lungo si è discusso rispetto, per esempio, alla bizzarra abilitazione attribuita al 157 di 11/C5 seconda fascia): cioè che in sede di concorso per uno specifico posto da professore associato gli altri concorrenti impugnino un’abilitazione avvenuta irregolarmente (nel caso citato: maggioranza 3 a 2).
Mi sembra giuridicamente evidente che l’abilitazione esprime la condizione necessaria ex lege per partecipare a un concorso. Dunque legittimamente un altro partecipante al medesimo concorso – che quindi è a sua volta abilitato in maniera formalmente corretta – andrebbe a contestare esattamente quella condizione potenziale, in quanto ottenuta illecitamente.
Questi casi nella giurisprudenza sono più che frequenti, e comportano certamente l’annullamento degli effetti che un attestato ottenuto in modo irregolare garantirebbe. E si badi bene che ciò avviene sia per irregolarità dolose che per irregolarità involontarie. Facciamo un esempio: se mi presentassi a un concorso per il quale è necessaria la licenza di scuola media inferiore e si scoprisse che la mia licenza è invalida, la mia esclusione dal concorso stesso non avverrebbe solo nel caso in cui io avessi “comprato” la licenza (per esempio corrompendo i miei insegnanti), ma anche nel caso in cui i miei insegnanti avessero compiuto irregolarità tali da rendere il mio titolo di studio invalido. Dovrei anzi risottopormi all’esame di licenza media per sanare la mia situazione.
hikikomori:
– certamente la invalida formazione della commissione può rilevare per il singolo ricorrente (ai fini dell’annullamento del proprio diniego di abilitazione), è però inesatto dire che travolgerebbe senz’altro le abilitazioni di chi ha passato il concorso. Peraltro non mi sembra una stranezza, anche perché negli ordinamenti civili è del tutto normale che il giudicato altrui non si estenda a chi sia rimasto estraneo dal giudizio (se no questo estraneo come potrebbe esercitare il suo diritto costituzionale di difesa?);
– no so Tu cosa intenda per approvazione degli atti: ma nel linguaggio amministrativistico significa appunto controllo di legittimità formale da parte di organo dell’amministrazione che ha bandito la procedura sull’operato della commissione (mica condivisione sostanziale…).
Paolo: probabilmente non Ti sei inteso bene con i Tuoi consulenti legali: nel diritto amministrativo gli atti contra legem non sono nulli, ma meramente annullabili, sicché è del tutto naturale che un’abilitazione data da una commissione in ipotesi illegittimamente costituita conservi pienamente la propria efficacia pur dopo l’annullamento del provvedimento di nomina della commissione, ove nessuno (avendone legittimazione e interesse) abbia tempestivamente impugnato l’abilitazione ottenendone l’annullamento giudiziale ovvero essa non sia stata annullata d’ufficio dall’amministrazione. Insomma, tanto per semplificare, nomina della commissione e abilitazione non sono lo stesso atto, sicché la prima può ben essere posta nel nulla senza travolgere la seconda, a meno di non ipotizzare un nesso di caducazioen automatica che tuttavia costituirebbe una lettura del tutto eccentrica ed improbabaile.
Dopo di che vedremo, magari invece il TAR si orienterà per la caducazione automatica….del resto si sa che la giurisprudenza italiana è assai varia…
“Gli indicatori bibliometrici sono calcolati partendo dalle pubblicazioni inserite su U-Gov. Non importa quali pubblicazioni sono state presentate con le due domande”.
No, non è così. Sul sito del Cineca apparivano tutti gli articoli presenti su U-GOV (alcuni anche doppi o più se caricati più volte), ma il candidato poteva aggiungerne o toglierne, e sostituire un articolo di U-GOV con uno aggiunto ex-novo.
Sugli articoli era necessario un lavoro certosino da parte dell’abilitando: il rischio più grande era presentare articoli doppi e/o con errori, causa di errato caricamento su U-GOV. Ho dato consulenza ad almeno una decina di candidati all’epoca della domanda…
Per Maurizio: verifica che la lista sia nei due casi la stessa. Se lo è, o è un errore materiale di chi ha fatto i calcoli, o i calcoli nei due settori sono stati fatti in momenti diversi. Io ho fatto domanda in più settori con le stesse pubblicazioni: i calcoli erano identici.
e poi non dimenticate che non tutte le università italiane sono su U-Gov
@nightwish73
Grazie per le informazioni.
Ti confesso che non so cosa sia U-GOV, quello che ti posso dire è che gli articoli che ho caricato sul sito del cineca e che sono quelli riportati nel mio cv per ogni classe concorsuale sono gli stessi. Ho verificato i curriculum e anche l’ordine con cui gli articoli vengono riportati è lo stesso nelle due classi concorsuali.
E’ sufficiente questa verifica per asserire che gli articoli sono gli stessi?
Per quanto riguarda la data in cui sono stati fatti i calcoli per la stima degli indici, ho spulciato nei verbali relativi ai due differenti settori. Dal verbale della commissione per il settore 02/C1 (https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/getfile/tipo/7/settore/02%252FC1/fid/4455), nel quale ho superato solo 2 dei tre indici bibliometrici, si evince che la commissione ha provveduto ad aggiornare i parametri bibliometrici dei candidati in data 29 Novembre 2013 a causa di un aggiornamento dei dati bibliometrici effettuato dal CINECA. Inseguito agli aggiornamenti la commissione delibera che non ci sono state variazioni da apportare nei giudizi già redatti.
Sembra invece che la commissione 04/A4 abbia effettuato in data 26 Novembre 2013 (https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/getfile/settore/04%252FA4/tipo/8/fid/141) una “verifica sui giudizi già formalmente esitati in settembre 2013 dalla Commissione per alcuni candidati, pervenuta dal MIUR con nota 14.11.2013 e motivata dal ricalcolo dei parametri bibliometrici dei candidati stessi avvenuto nelle scorse settimane sempre ad opera degli uffici competentui del MIUR”.
Questo significa che i miei indici per le due classi concorsuali sono stati calcolati nello stesso periodo o che quelle calcolate per il settore consorsuale 04/A4 siano precedenti a quelle calcolate per il settore concorsuale 02/C1. Se è così non capisco perchè il mio numero di citazioni normalizzate e il mio H-C per la classe 02/C1 sono entrambi MINORI a quelli relativi alla classe 04/A4! Mi sarei aspettato il contrario visto che le citazioni aumentano nel tempo e vengono inserite in ISI WEB o Scopus man mano che gli articoli che citano i miei lavori vengono pubblicati. Non riesco a venirne a capo…
Propendo per l’errore materiale. Contatta chi di dovere per segnalare la discrepanza. Forse troverai un muro di gomma, ma avere due calcoli degl’indici bibliometrici diversi a parità di articoli penso possa essere un’arma efficace per un ricorso al TAR.
Ho conttato il CINECA (asn@cineca.it) e il miur per avere dei chiarimenti. Il CINECA mi ha risposto dicendomi di conttare il miur all’indirizzo MIUR-DGUS@miur. Ho inviato un mail (8 giorni fa) in cui gli spiegavo il mio caso ma fino ad ora non non ho avuto nessuna risposta.
A chi altro potrei conttare?
Bisogna per forza fare ricorso per ottenere una risposta?
Mi sembra assurdo!
Grazie,
Maurizio
@Dantes
“Caro fausto,
Mi dispiace deluderti. Nel caso in cui, come nel mio, il commissario non avesse i criteri allora tutti gli atti della commissione risulterebbero viziati inclusi i criteri del primo verbale. Non ci sono prescrizioni ma solo i 60gg dalla pubblicazione. Ne consegue che salta l’abilitazione sia degli associati che degli ordinari.”
Giustissimo, sessanta giorni dalla pubblicazione. Quando sono stati pubblicati i nomi dei commissari o i criteri? Come giustificherai quando ti obietteranno che i commissari e i criteri andavano bene quando pensavi di essere abilitato e sono improvvisamente diventati inaccettabili quando hai saputo di essere trombato? Suvvia, un poco di dignità!!! Ricapitolando: come altri hanno precisamente detto se ci sono errori clamorosi nel tuo giudizio puoi avere qualche speranza di prenderti l’abilitazione; ma nulla potrai sulle abilitazioni già assegnate che ovviamente verranno sfruttate dagli abilitati.
” Le università non bandiranno giustamente fino a quando tutte le abilitazioni 2012 saranno concluse e quindi ti posso già anticipare che ci sarà un notevole ritardo nelle chiamate.”
Fai un giro di telefonate e saprai che al contrario di quello che pensi molte università hanno già approvato i bandi in gennaio e febbraio e i concorsi stanno partendo. Quanto al ritardo nelle chiamate, vedremo.
“Mi sono rivolto al migliore amministrativista di Roma. Si sa che nella vita ci sono cose che non hanno prezzo, per tutto il resto c’è’….”
Certo che alla fine una trombatura a un concorso vi viene a costare un sacco di soldi, tra avvocato e medicinali per l’ulcera! Una volta (siamo tutti stati trombati prima o poi!) la prendevamo con più filosofia!!! :)
Lavinia: anche a voler seguire fino in fondo il tuo ragionamento, rimane il problema del termine decadenziale di 60 gg per ricorrere. Come lo risolvi? a me risulta che in giurisprudenza, in simili ipotesi, la risposta sia molto semplice e radicale: irricevibilità per tardività.
@teo
Il problema si configura come segue: il concorrente X si rivolge al giudice perché uno dei requisiti esibito dal concorrente Y si basa, a suo dire, su un errore materiale o ideologico e dunque è da invalidare. In altre parole, il concorrente Y non è l’accusato bensì lo è la veridicità di un documento che questi presenta. Voglio essere del tutto esplicita: l’accusa non è al concorrente Y che starebbe millantando di avere l’abilitazione, l’accusa è nei confronti della commissione (e del Miur in quanto vidimante) di aver abilitato involontariamente o volontariamente in spregio al regolamento e dunque alla legge. Capisci bene che qui siamo ai limiti del penale, col che il limite dei 60 gg perde la sua validità così come previsto negli artt. 476ss. Il giudice dovrebbe quindi accertare perché, prevedendo il regolamento l’abilitazione a maggioranza di 5 a 0 o di 4 a 1, la commissione abbia comunque dichiarato il tale candidato abilitato 3 a 2. È un falso? e se lo è è materiale o ideologico? ed è stato commesso solo dal presidente che ha fatto male i conti o da tutti i commissari insieme? e perché è sfuggito al controllo amministrativo dell’ufficiale ministeriale competente?
Insomma, quando si entra nel merito di un concorso e dunque ne va di un’assunzione (o promozione) come professore, la questione non è più meramente amministrativa.
Il ricorso si presenta avverso la propria mancata abilitazione, e non prima che il danno sia stato subito.
In ogni caso: se è vero che per gli abilitati non vi sono “pericoli” e possano stare tutti tranquilli, io, fossi in loro, non mi preoccuperei, e non perderei tempo a rispondere per le rime a chi, in questo spazio, dichiara di voler adire le vie legali.
Non mi sembra difficile da capire, anche per chi non mastica il diritto.
1) Certamente un non abilitato non può ricorrere contro l’abilitazione di un candidato abilitato. Ci mancherebbe altro!
2) Ma altrettanto certamente un abilitato può ricorrere contro l’abilitazione di un altro abilitato (qualora formalmente illegittima come nel caso del 157 di 11/C5 seconda fascia) nel momento in cui se lo ritrova come concorrente al bando per un posto di professore. In quel caso contesta al concorrente la condizione di possibilità di accesso al bando medesimo, in quanto la giurisprudenza insegna inequivocabilmente che tutte le condizioni devono essere legittime e verificate. Voglio vedere qual è quel bischero che trovandosi in lizza per un posto di lavoro non impugna un’abilitazione altrui ottenuta con la maggioranza illegale di 3 a 2. Se quest’ultimo vincesse il concorso, tale risultato verrebbe sicuramente annullato in tribunale, come è capitato nei numerosi casi analoghi trattati dal diritto civile e dal diritto del lavoro. E sarebbe scandaloso il contrario!
adesso quelli abilitati vedranno chiamati i soliti raccomandati (ops!!! volevo dire quelli che tra gli abilitati sono i più bravi).. è sempre più sconfortante…
possiamo anche dire e fare qualcosa, invece di piangerci solo addosso?
possiamo ragionare anche su questi benedetti concorsi locali?
SE, come tu dici, saranno chiamati e raccomandati, e ciò ti risulta “solito” cioè consueto nella tua esperienza, hai tre possibilità: 1) tu puoi continuare la ricerca, ma andando all’estero; 2) tu puoi abbandonare/non-continuare la ricerca, ma restando in Italia; 3) tu puoi continuare il tran-tran di prima, facendo lezione gratis, pagandoti viaggi libri e iscrizioni ai convegni, scrivendo recensioni e articoli per i tuoi “superiori”, e insomma assecondando i tuoi aguzzini… si chiama “Sindrome di Stoccolma”, se non riesci a guarire.
La chiamata riguarda, per questa tornata, solo i RTI nella loro sede abilitati alla II fascia nei limiti di legge e budget. Per tutti gli altri ci sono i concorsi. Non sono idoneità.
@thor. Possono essere chiamati direttamente solo i RTI già appartenenti al SC per il quale hanno avuto l’abilitazione alla fascia superiore, oppure anche RTI appartenenti ad un altri SC? Qual è la normativa di riferimento?
Mi sorge un dubbio sulla chiamata degli ordinari. Riporto i commi dell’art. 24 della legge Gelmini:
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e’ data pubblicità sul sito dell’ateneo.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
Cari Colleghi,
avrei un ulteriore quesito.
Se dall’esame dei Cv di alcuni abilitati si rilevi che gli stessi hanno riportato pubblicazioni di cui molto probabilmente conoscevano ISBN ma che non erano ancora state pubblicate dalla casa editrice e quindi la loro valutazione è stata falsata da questi evidenti comportamenti illegali come comportarsi?
Potrebbe essere utile segnalare queste anomalie al MIUR?
Buona giornata
Lady, a differenza dei concorsi locali nei quali era prevista esplicitamente la stampa, con conseguente procedura finalizzata a provare l’avvenuta stampa, in questa procedura nulla di questo mi pare sia stato previsto.
Nel bando, anche se con riferimento alle riviste, si scrive che non rileva la forma della pubblicazione.
Questo a mio avviso va incontro ad alcune nuove modalità di pubblicazione tipo e-book.
Interessante, a tal proposito, un documento Anvur (dovrebbe essere presente ancora sul sito), in cui rispetto all’inserimento di una pubblicazione ai fini del calcolo delle mediane per i commissari, si scrive esplicitamente che è condizione necessaria l’esistenza del codice ISBN. Non rileverebbe di conseguenza l’esistenza materiale della stampa. Tutto questo a mio avviso per tenere conto delle forme moderne di pubblicazione (libri che nascono e muoiono come libri in formato elettronico; ma anche libri che sono in formato elettronico, ma che possono essere stampati su richiesta degli acquirenti;ma anche libri che inizialmente sono elettronici ma di cui poi si decide di mutare la forma in cartaceo). Non rileva inoltre, ma questo era scontato anche in precedenza, la forma della commercializzazione.
Se questo e’ il criterio per i commissari, lo stesso dovrebbe applicarsi per i candidati.
Tutto questo per dirti che pubblicazione non è sinonimo di stampa, almeno per Anvur.
Caro type,
grazie per l’esauriente risposta.
Le irregolarità di cui parlo non riguardano pubblicazioni esistenti in formato diverse da quelle cartacee ma pubblicazioni che non esistevano all’epoca del bando (2012) ma di cui i candidati conoscevano l’ISBN grazie ad un accordo con l’editore.
Le pubblicazioni sono poi andate in stampa o messe come e book nel 2013.
In questo caso valgono comunque le regole che mi dicevi?
Grazie ancora
Lady, se parliamo sotto il profilo amministrativo conta l’esistenza dell’isbn alla data di scadenza della domanda.
Se poi l’editore ha materialmente stampato sono fatti dell’editore e non dell’autore che non è tenuto a verificare se l’editore ha provveduto o meno alla stampa (nei precedenti concorsi locali l’autore doveva chiedere apposita certificazione comprovante l’avvenuta stampa).
Quello che tu lasci intendere sono invece accordi illeciti tra autore ed editore. Questo è un tema diverso, di diritto penale. Presuppone una denuncia e prove che comprovino i contenuti della stessa.
Una cosa non capisco: come può esserci una non pubblicazione se l’editore (almeno le casi editrici più importanti) erano tenute a caricare il formato PDF della pubblicazione?
Allora o ti riferisci ad una semplice questione formale, che riguarda esclusivamente l’editore che non ha provveduto alla stampa o fai riferimento a pubblicazioni utili ai fini della mediana ma non presentate. In questo caso se hai prove di quello che dici devi rivolgerti alla magistratura penale.
Torno sul tema. Il problema, di fondo, e’ attribuire un significato giuridico alla parola pubblicazione. Dal punto di vista etimologico pubblicare significa divulgare al pubblico quanto scritto.
Sappiamo benissimo, che in ambito universitario, ci sono spesso le pubblicazioni concorsuali, finalizzate non tanto a divulgare il sapere, ma ad abbellire il proprio curriculum. Potrà essere poco morale, dannoso per la scienza, ma non possiamo negare che questo fenomeno esiste ed è anche, in tempi di concorso, particolarmente diffuso.
Cosa significato nel concreto pubblicazione? Libro completo qualsiasi la forma? Libro stampato? Libro disponibile per la vendita? Libro presente in libreria? Libro presente nelle biblioteche? E se un libro e’ print on demand, lo stesso e’ da intendersi pubblicato? Se si quando? Al momento della prima vendita? O quando è potenzialmente vendibile? E in quest’ultimo caso come fare ad individuare il momento in cui è potenzialmente vendibile? Il momento in cui è disponibile sul sito web? E se l’editore optasse per una politica commerciale e di comunicazione diversa? Rileverebbe il momento in cui l’agente commerciale inizia a promuovere il libro?
Da questo emerge la necessità giuridica di individuare il momento in cui il testo e’ dotato di ISBN, almeno così mi pare dalla lettura del documento Anvur. Non è comunque richiamata la normativa riguardante la spedizione del libro alle principali biblioteche (non ricordo quali e quante); se l’intenzione fosse stata di far coincidere la data della pubblicazione a quella dell’invio da parte dell’editore alle biblioteche, il bando avrebbe dovuto prevederlo esplicitamente, così come facevano i vecchi bandi per concorsi locali.
Le considerazioni sopra riportate riguardano l’aspetto amministrativo del fenomeno.
Se poi il problema riguarda altro e cioè truffe basate su accordi illeciti autori-editori, la vicenda assume i connotati penali. Ma questa e’ tutt’altra storia rispetto alla quale bisognerebbe provare l’inesistenza sostanziale (nella sostanza, libro scritto in un secondo momento) e non solo formale del testo. Ripeto, il fatto che il testo non sia materialmente stampato, che non è presente nel catalogo dell’editore o nel suo sito web, nulla rileva.
Premetto di essere fortemente convinto che quando una persona crede di aver subito un torto, sia sacrosanto che cerchi di reagire, soprattutto se questa reazione avviene per vie legali, cioè invocando la giustizia. Detto questo, mi lascia abbastanza perplesso il tenore complessivo dei commenti che leggo. Sicuramente le commissioni avranno fatto qua e là degli errori materiali che potrebbero essere contestati in un ricorso. Ma la maggior parte delle “contestazioni” che leggo non hanno a mio avviso alcuna speranza di produrre un cambiamento del giudizio in sede legale. Si può essere convinti che ci siano stati favoritismi, giudizi pilotati…una musica già ampiamente ascoltata nei vecchi concorsi locali, e sappiamo che anche là molti ricorrevano e qualcuno anche vinceva. Ma si deve portare “sostanza” in tribunale. Non considerazioni blande del tipo “superavo tutte e tre le mediane” oppure “quell’altro candidato ne superava solo una”. Il Regolamento ASN era assolutamente “aperto” nei confronti delle commissioni, che sostanzialmente potevano interpretare i criteri del DL con ampia discrezionalità, ed adottare criteri loro propri. Il giudizio di abilitazione è “ad personam” e non doveva comportare una valutazione comparativa. Quindi nel caso una commissione non abbia abilitato un candidato, delle due l’una: o questa commissione ha commesso un errore materiale evidente (del tipo: 4 commissari si sono pronunciati a favore) oppure ci sarà pochissimo da fare. Non mi pare possibile che fatti come la stringatezza o la ripetitività dei giudizi possa portare ad un cambiamento dei risultati da parte dei giudici amministrativi. Si tratta di fatti che possono essere deprecati e stigmatizzati, ma non possono costituire una ragione giuridica per mettere in discussione il giudizio di una commissione, che dirà sempre di aver valutato tutto al meglio, analiticamente, e di aver poi formulato una sintesi. Qualunque giudizio alla fine è una sintesi, anche quando si richiede che sia “analitico”. Chi stabilisce quanto debba essere profondo il livello di analisi dentro una sintesi? Questi non sono aspetti a mio avviso valutabili da un TAR, specie nel contesto di una procedura di valutazione nazionale così complessa, con il poco tempo concesso ai commissari, che sarà un fatto evidente che i giudici prenderanno in considerazione. Al limite, la cattiva qualità della ASN potrebbe essere valutata dal MIUR, che potrebbe decidere di modificarla o di non adottarla in futuro. Ma queste sarebbero scelte politiche,non le prenderà mai un giudice amministrativo, almeno secondo il mio modestissimo parere. Rifletto su tutto questo perchè ho timore che qui tra poco si terrà la “sagra dell’avvocato”, con legali che riscuoteranno laute parcelle (sento che si parla di 4000-5000 euro) a fronte di ben pochi risultati. E questo dispiace, perchè poi a pagare sono sempre gli stessi, cioè le vittime di un sistema che fa acqua da molte parti e che propone spesso ingiustizie e scorrettezze.
@sam
1) no, non ci sono solo gli errori materiali. ci sono anche le affermazioni false, del tipo tizio non ha mai fatto attività didattica (se invece l’ha fatta)
oppure tizio si è occupato di un solo tema se invece erano due
oppure i lavori non sono coerenti col SSD se invece risultano coerenti in base alla declaratoria
2) anche se non si tratta di valutazioen comparativa credo che abbia un peso dimostrare che i criteri dichiarati sono stati fatti valere per il ricorrente e non per altri dieci abilitati
3) più di una sentenza TAR recente ha accettato i ricorsi fondati sulla mancanza di analiticità dei giudizi
4) stando a Paolo T finora sono stati presentati solo una cinquantina di ricorsi, mi pare che chi li teme possa stare tranquillo e fare
Fonti del Miur dicono che ad oggi hanno ricevuto 200 ricorsi, e fonti sindacali dicono che partono circa 6 ricorsi al giorno!
sono finalmente pubblicati i risultati di 08/E2. e la cosa mi interessa. leggo i giudizi e mi appaiono come i vecchi medaglioni d’un tempo più o meno dettagliati.
l’analiticità sembra mancare ma non è cosa nuova (tant’è che solo un commissario formula una specie di elenco della spesa, gli altri, se non sono sbrigativi, se la cavano con formule sommarie).
ciò che mi rende perpressa, però, è l’adozione della formula “ABILITATO PER SSD/ICAR”. mi chiedo e vi chiedo: ma è legittima una simile formula (che sottende una procedura)? se al momento della domanda non veniva richiesto di optare per l’uno o l’altro ssd essendo il sc cumulativo di 2 ssd?
L’abilitazione riguarda il SC, così come la commissione che la conferisce. C’è però da dire che in alcuni casi le mediane sono state differenziate per SSD. Forse in quei casi la specifica è necessaria o perlomeno opportuna. Anche se giuridicamente l’abilitazione è sul SC.
Gab No, non vi erano differenze nelle mediane. la specifica, dunque, non dovrebbe essere necessaria, nè opportuna.non so quanto sia legittima
Ermengarda ha riportato alla luce un aspetto estremamente delicato della procedura, che è stato oggetto di vari interventi all’inizio di questa discussione.
Esistono numerosi SC bibliometrici nei quali le mediane sono differenziate in base ai SSD. Ciò ha costretto le Commissioni a decidere il SSD a cui assegnare ogni singolo candidato. Questa procedura, però, non è prevista dal bando.
Il dubbio di legittimità mi sembra dunque più che fondato. Tanto più che, in alcuni casi, tale procedura ha comportato un danno per il candidato, il quale, contro la sua volontà, è stato assegnato ad un SSD con le mediane più alte.
grazie hikikomori. bisognerà pensare bene a questa cosa. anche perchè evidenzia ancor dippiù l’ignoranza di molti commissari che non hanno nemmeno sentito il bisogno di comprendere la norma, tanto comunque tutto sarebbe andato secondo il solito viatico
Cara Ermengarda,
questa volta le Commissioni sono innocenti. Il difetto, semmai, è nell’impianto dell’ASN, che
– da un lato, stabilisce che l’abilitazione venga conseguita su un SC (settore concorsuale);
– dall’altro, istituisce, in alcuni casi, criteri differenziati per i diversi SSD (settori scientifico-disciplinari), ossia diverse soglie per gli indici bibliometrici.
Il problema non si porrebbe, se non fosse che al candidato non è data la possibilità, al momento di presentare la domanda, di optare per un particolare SSD. La Commissione si trova dunque costretta ad effettuare la scelta al posto suo. Vi si trova obbligata nei fatti, benché, nel bando, non si citi esplicitamente la necessità di effettuare questa assegnazione preliminare. Assegnazione che, per altro, è indispensabile nel caso in cui le mediane siano diverse, ma che apparentemente può essere tralasciata negli altri casi (e, infatti, in molti verbali nemmeno se ne fa menzione).
La questione racchiude un’evidente ambiguità. Di più non saprei dire.
Sfogliando le prime pagine di questa discussione, dovresti però trovare informazioni precise riguardanti persone che, su questo punto, avevano intenzione di presentare un ricorso. Mi pare di ricordare anche un indirizzo mail di riferimento.
In bocca al lupo.
Lavinia:
vero che talvolta (ma non certo pacificamente) la giurisprudenza qualifica come nullo l’atto amministrativo formato attraverso un procedimento inficiato da reato (debitamente accertato in sede giurisdizionale penale o comunque del tutto indiscutibile, ad es. una gara di appalto inficiata da corruzione già accertata). Si tratta però di casi limite, in cui occorrerebbe una sentenza penale che abbia già accertato in via definitiva il reato della commissione e la sua gravità. Direi in sostanza un’ipotesi della irrealtà nella nostra vicenda delle abilitazioni. Come altre vicende passate hanno dimostrato (e a dire il vero si trattava proprio di concorsi universitari in cui la commissione era stata condannata per abuso di ufficio), l’unico vero rischio per gli abilitati è quello dell’annullamento d’ufficio, ma, guarda caso, in quelle vicende (piuttosto recenti, credo al massimo due anni fa) il MIUR si rifiutò di annullare d’ufficio la chiamata dei quei professori, ritenendo comunque prevalente il loro affidamento. Ciò detto, vedremo…
Vi chiedo se possiamo provare a fare un post con argomento “il solo ricorso al TAR per parti comuni” questo con il duplice obbiettivo:
i) al fine di impostare un impianto comune da presentare alle associazioni sindacali o altro al fine di far fare un ricorso a costo personale minimo,
ii) al fine di impostare correttamente il ricorso personale inserendo le parti comuni e poter risparmiare presso gli avvocati parte del costo del ricorso.
Mi associo a questa richiesta, e spero che i moderatori di ROARS la facciano propria.
ma da quanto partono i 60 giorni per fare il ricorso? il mio settore è uscito a Dicembre e sono ancora incerto sul ricorso.
dalla pubblicazione su internet. ti conviene procedere con urgenza….Al limite se hai perso il termine, puoi provare un ricorso straordinario al PDR (termine doppio, 120 gg.), che per di più non richiede l’avvocato. In boccca al lupo!
grazie mille…
Condivido la soluzione del ricorso straordinario, occhio però che è un procedimento alternativo a quello al TAR e che necessita di alcuni presupposti per la sua ammissibilità. Qui di seguito un (lungo) documento informativo sulla materia:
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Volpe_Il_ricorso_straordinario.htm
Come qualcuno ha già osservato, i Dipartimenti stanno iniziando a deliberare per i concorsi/chiamate art. 24 per i RTI abilitati. E tra non molto si passerà agli associati, anche se in misura particolarmente ristretta.
Quello che si sta delieando è che, anche in questi casi (come per art. 18 anche se su un panorama più ristretto), qualora vi siano più abilitati nel SC in Ateneo, si tratta di “valutazioni comparative” affidate ad una commissione.
Non mi è chiaro se tale procedura sia corretta, in quanto il comma 6 relativo alla chiamata degli abiltati RTI ed associati si richiama il comma 5 che però si riferisce alla valutazione di un singolo RTDB abilitato, non ad una valutazione comparativa.
Quello che intendo dire, leggendo l’articolato, è che mi pare il dipartimento debba decidere chi sottoporre a valutazione, tra i suoi abilitati. Non bandire una valutazione comparativa nel SC. Insomma, l’eventuale commissione costituita dal Dipartimento dovrebbe valutare un singolo e non fare una comparazione, come per gli RTDB. Gli Atenei hanno carta bianca…?
interessante che ci siano frequentatori di questo post sin da quando è stato aperto che oggi, 18 febbraio, si chiedono quali siano i termini per il ricorso, argomento oggetto di centinaia di commenti. Altro che abilitazione, bisognerebbe revocare loro il dottorato!
Mi ricordano quegli studenti che, a fronte di un programma d’esame bello chiaro pubblicato sulla guida dello studente o sulla pagina web, ti scrivono per chiederti: ma il programma è quello indicato sulla guida? In questi casi, sono sempre tentato di rispondere: “No, mi piace prendere gli studenti per i fondelli”
gentilissimo @gloglo, lei a perfettamente ragione, il dottorato dovrebbe essere ritirato a chi presenta dei dubbi sull’infallibilità dei docenti e/o dei commissari delle commissioni.
Ovviamente, mantenendo sempre valida l’insindacabilità dei giudizi dei commissari e la loro imparzialità che queste rimangano sempre garantite per legge.
premessa questa doverosa postilla, vengo a chiederLe, umilmente lumi in quale documento ufficiale si certifica la data di pubblicazione del giudizio (evidenziata nel sito) così che io possa evitare di citare la data di pubblicazione con una frase poco professionale del tipo: “dalla data di pubblicazione indicata nel sito internet https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/elencodomande/settore/XXXXXXXXXXX”
scusi ancora il disturbo, grazie
Gab: mi pare una scelta corretta e anzi doverosa: perché altrimenti (ancor più) evidente sarebbe la vioalzione del princpio di concorsualità nell’accesso ai pubblici uffici e del principio di imparzialità,e ntrambi espressamente codificati dall’art. 97 Cost.
Stavo sindacando sul fatto che da parte della commissione ci debba essere una “valutazione” del singolo, individuato dal Dipartimento, piuttosto che una “valutazione comparativa” tra tutti gli abilitati in Ateneo (possono anche essere al di fuori del Dipartimento). Questo dalla lettura dei commi 5 e 6, art. 24.
Speravo di sbagliarmi, ma un po’ me la sentivo ed è successo: dopo una lunghissima attesa anche l’altro settore concorsuale (10/N1) mi ha bocciato. Questa volta l’ostacolo insormontabile non è l’afferenza ma il numero di monografie (due) che a giudizio insindacabile della commissione avrebbero dovuto figurare tra le 18 pubblicazioni presentate. Io, boccalone, ne avevo inserita una sola, preferendo ad un’altra presente nella mia bibliografia complessiva degli articoli a mio avviso di maggiore spessore scientifico. Certo, se me lo dicevano prima, ci mettevo poco a provvedere. Questi criteri pubblicati dopo che i candidati hanno già scelto i loro titoli mi sembrano un po’ quei tiratori che sparano contro il muro e poi tracciano il bersaglio tutto intorno: non sbagliano un colpo…