Le prime due tornate dell’abilitazione nazionale sono state varate senza tappare le falle architetturali e normative che ne compromettevano l’integrità dello scafo. Solo dopo l’impatto con la dura realtà, ci si è decisi a sospendere le ulteriori tornate per procedere ad una revisione quanto mai urgente. Ma quali sono le principali criticità e come è possibile rimediarvi? In questo articolo mettiamo a fuoco alcuni obiettivi principali: commissari OCSE, sorteggi e durata in carica delle commissioni, settori concorsuali e pareri pro-veritate, indicatori e mediane, età accademica, ripresentazione della domanda in anni consecutivi, distinzione tra reclutamento e progressione di carriera.

L’Abilitazione Scientifica Nazionale, istituita dalla l. 240/2010, è una procedura che mira ad accertare la qualificazione scientifica dei candidati e costituisce prerequisito per l’accesso a procedure di selezione – variamente disciplinate in sede locale – per posti di professore associato (PA) e ordinario (PO). Il disegno della procedura, per come essa è definita nella l. 240 e ancor più nei provvedimenti attuativi – in primo luogo il c.d. decreto “criteri e parametri” (D.M. 76/2012) a firma dell’allora ministro Francesco Profumo, ma in realtà opera di diversi soggetti a vario titolo operanti nelle stanze del MIUR – è particolarmente fragile e bisognoso di riforma. Di tali fragilità si dirà in seguito.

Va intanto osservato come lo svolgimento della prima tornata di abilitazione, tormentata da ritardi, correzioni di indicatori, richieste di validazione e correzione dei dati da parte dei candidati, abbia prodotto due risultati di notevole risonanza mediatica: un contenzioso significativo e un dibattito pubblico che, ancora una volta, ha riscoperto i mali del reclutamento accademico e che su alcuni organi di stampa ha visto rifiorire le usuali lagnanze su baronie e nepotismi.

A tale proposito, prima di procedere, conviene mettere due punti fermi:

  1. Le dimensioni del contenzioso che si è generato, per quanto esse siano considerevoli, risultano perfino inferiori alle aspettative, se si considera il pessimo disegno del tessuto normativo che ha dato vita all’ASN. Una buona parte del contenzioso è infatti imputabile alla precaria e farraginosa architettura regolamentare dell’ASN, un vero e proprio guazzabuglio di cui i “ghost writers” del DM “criteri e parametri” dovrebbero essere chiamati a rendere conto.
  2. È altrettanto vero che in diversi casi le commissioni giudicatrici dell’ASN hanno svolto il loro lavoro in modo tutt’altro che ineccepibile. Ciò è in gran parte riconducibile a manchevolezze degli stessi commissari, ma è stato, almeno in parte, propiziato all’errato disegno della procedura.

Resta il fatto che la polemica pubblica che si è generata, e che ha avuto anche su Roars ampio spazio, non va necessariamente considerata un elemento negativo. Per la prima volta, procedure di queste dimensioni si sono svolte in condizioni di massima visibilità e pubblicità: tutti hanno potuto leggere i curricula dei candidati e i giudizi dei commissari, come pure i loro curricula. Lo tsunami di commenti, osservazioni, critiche (e ricorsi) che si è abbattuto sulla prima applicazione dell’ASN va anche visto come una novità positiva.

Il sistema universitario ha bisogno di trasparenza: senza trasparenza non vi è responsabilità.

Veniamo ora alle iniziative assunte dal Ministro Giannini: seppur in ritardo rispetto al 31 maggio, data in cui erano destinate a decadere le commissioni è recentemente entrata in vigore la disposizione del convertendo DL n. 90 del 24.06.2014, che all’art. 14, oltre a prorogare (forse meglio sarebbe dire “sanare”) i lavori delle commissioni in carica fino al 30 settembre p.v., sospende lo svolgimento dell’ASN in vista del riordino delle procedure.

E’ del tutto opportuno che si rifletta sul riordino dell’ASN: molti aspetti della procedura richiedono infatti urgenti aggiustamenti: un intervento manutentivo – non l’ennesimo stravolgimento – è assolutamente necessario. Vi sono in particolare tre punti che a nostro avviso vanno sottolineati:

  1. E’ urgente procedere rapidamente: se le procedure ASN dovessero rimanere bloccate per troppo tempo, i nuovi ricercatori a tempo determinato si troverebbero rapidamente espulsi dal sistema. La strozzatura dell’anello più importante del reclutamento, ovvero quello a livello iniziale, infliggerebbe all’università e alla ricerca danni sostanziali e difficilmente recuperabili .
  2. Le dichiarazioni del Ministro Giannini destano qualche perplessità. Da un canto si lamenta l’eccessiva selettività dell’ASN (secondo il Ministro, alcuni commissari  avrebbero “scambiato il rilascio di una patente di guida con la messa in moto di una Ferrari“). Dall’altro si annuncia “l’abolizione dei concorsi”. Sembrerebbe che il piano del Ministro sia quello di affidare – in buona sostanza – agli Atenei la scelta dei professori universitari, attenuando il controllo delle comunità scientifiche nazionali sul processo di selezione, rimandando la verifica della bontà delle scelte a una fantomatica “valutazione ex post” dei reclutati. È lecito domandarsi se questa architettura sia destinata a migliorare la qualità del reclutamento e se sia in grado di contrastare i fenomeni di nepotismo – accademico e non – che spesso sono stati fonte di scandalo sulla stampa nazionale. Inoltre, il ricorso ai poteri taumaturgici della valutazione ex-post sembra ignorare il dibattito degli ultimi due anni relativo ai criteridi valutazione VQR e ASN. Da un lato abbiamo un esercizio di valutazione della ricerca, la VQR 2004-2010 recentemente svolta in Italia, che oltre ad essere mal disegnata e ancor peggio realizzata, è per sua natura inadatta alla valutazione individuale, come spiegato a chiare lettere nella documentazione ufficiale ANVUR. Dal momento che di reclutamento si tratta, potrebbe sembrare più logico ricorrere alle “mediane” ASN (o a criteri similari). Tuttavia, solo agli ingenui sfugge che si tratta di parametri quantitativi facilmente aggirabili. Nei cosiddetti “settori bibliometrici” esiste la possibilità di aumentare il numero delle pubblicazioni e delle citazioni facendo leva su riviste indicizzate ma scarsamente selettive. Dato che il numero di coautori non conta, il ricorso a coauthorship di cortesia facilita ulteriormente il compito. Nei cosiddetti “settori non bibliometrici”, superare il numero prescritto di monografie e articoli apparsi su riviste scientifiche è altrettanto se non addirittura più facile. Un commentatore maligno insinuerebbe che la “valutazione ex post”, a cui il ministro affida il ruolo di deus ex machina, non sia altro che uno specchietto per le allodole per rendere “virtuoso” agli occhi dell’opinione un sistema di reclutamento accademico ancor più autoreferenziale di prima. D’altronde, persino se esistesse un sofisticatissimo sistema oggettivo per la valutazione ex-post dei nuovi reclutati, ciò nonostante le penalizzazioni proposte potrebbero non raggiungere lo scopo. Sottrarre all’ateneo l’equivalente dello stipendio del non meritevole scaricherebbe sull’istituzione le “colpe” del cattivo docente, danneggiando per esempio il dipartimento e i colleghi, persino quelli che non avevano appoggiato le scelte di reclutamento del loro dipartimento, i quali si troverebbero i fondi “decimati”. Né il ricorso ad una valutazione peer risolverebbe il problema: non essendo una valutazione comparativa, il giudizio non potrebbe differire troppo dal quello emesso dalla commissione di abilitazione scientifica nazionale. Il reclutamento necessita di un filtro: e quel filtro deve essere ex ante, non ex post. Il resto assomiglia pericolosamente alla demagogia.
  3. Il Capo Dipartimento Mancini ha sollecitato il parere delle società scientifiche delle cosiddette aree “non bibliometriche” (aree 10, 11, 12, 13, 14) circa il riassetto dell’ASN. Iniziativa senz’altro meritoria, ma che solleva subito un interrogativo: perché analoga sollecitazione non è stata rivolta anche alle società disciplinari delle scienze dure? La scadente redazione del D.M. “criteri e parametri” si è rivelata inadeguata anche nei settori “bibliometrici”, per i quali due mediane su tre dipendevano da dati citazionali estratti da database commerciali. Dati citazionali che evolvono in continuazione e che pongono seri problemi di robustezza e affidabilità. Non vi è da stupirsi che un numero significativo di ordinanze cautelari del TAR Lazio riguardino proprio casi di errato computo degli indicatori individuali di candidati appartenenti ai settori concorsuali delle “scienze dure”. Inoltre, la stessa cesura fra aree –“bibliometriche” e “non bibliometriche” è concettualmente discutibile. Si lascia credere che, limitatamente alle scienze dure le valutazioni bibliometriche automatiche siano una pratica consolidata, mentre il consenso internazionale va in direzione opposta [1]. E’ opportuno dunque che la revisione dei criteri riguardi tutte le aree disciplinari, anche per prevenire quei comportamenti opportunistici che sono già in fase di emersione (da parte sia di candidati che di commissari) e che nuocciono gravemente sia alla qualità che alla credibilità della produzione scientifica nazionale.

Tutto ciò premesso, proviamo a elencare di seguito le principali criticità emerse dalle prime due tornate ASN e i possibili rimedi. Nell’ottica di un possibile intervento meramente “manutentivo” dell’A.S.N. si segnalano i punti critici e le possibili soluzioni.

  1. Commissario OCSE

La presenza di un commissario proveniente da uno dei paesi OCSE è prevista dalla l.240/2010 art. 16 c. 3 lett. f.

Aspetti critici:

  • Irrazionalità del bacino da cui operare il sorteggio (fra i paesi OCSE vi è il Messico, ma non Brasile, Argentina, Cile. Estonia, ma non Lituania e Lettonia. Non aderiscono India, Russia, Cina).
  • In molti casi i commissari stranieri si sono dimostrati non motivati, contribuendo al rallentamento dei lavori. Si sono anche dimessi con maggiore facilità dei colleghi italiani: da una ricognizione svolta nel settembre 2013 risultava che, all’incirca, per ogni 2 sostituzioni di commissari italiani si era avuta una sostituzione di uno straniero.
  • Sovente i commissari OCSE sono italiani espatriati sollecitati a inserirsi fra i sorteggiabili dai colleghi.
  • Non mancano i casi in cui sono sorti dubbi sia sull’equivalenza della posizione ricoperta all’estero con la prima fascia, sia sull’effettiva area o settore disciplinare di appartenenza del commissario straniero, con evidente rischio di contenzioso.
  • In taluni casi è dubbio che i commissari stranieri dispongano della sufficiente padronanza linguistica per poter valutare lavori scritti in italiano (aspetto particolarmente rilevante per i settori delle scienze umane e sociali).

Soluzione:

Rimuovere il requisito del commissario straniero.

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  1. Sorteggi

Il requisito del sorteggio dei commissari fra aspiranti tali in possesso dei requisiti di produttività scientifica è stabilito dall’art. 16 c. 3 lett. f della l. 240/2010.

Aspetti critici:

  • Il requisito del sorteggio ha pressoché del tutto esautorato le comunità scientifiche dalla designazione dei commissari.
  • Pare che spesso il sorteggio abbia portato alla designazione come commissari di individui non adeguati o che in ogni caso non sarebbero stati designati dalle comunità di riferimento in quanto privi dei requisiti personali necessari per l’espletamento di un ruolo tanto delicato.

Soluzione:

Sostituire il sorteggio puro con un sorteggio da una lista di nominativi eletti da parte della comunità di riferimento dei commissari. L’elettorato passivo può essere riservato agli ordinari che ne abbiano fatto richiesta e che risultino dotati dei requisiti di produttività (uguali a quelli richiesti ai canditati).

  1. Durata in carica della commissione

La durata biennale della commissione è prevista dall’art. 16 c. 3 lett. f della l. 240/2010.

Aspetti critici:

  • La durata biennale (da intendersi come pari a due tornate) della commissione è eccessiva e consente un eccessivo cumulo di potere.
  • Favorisce il dispiegarsi di scontri particolarmente aspri fra gruppi accademici, interessati a consolidare le proprie posizioni a scapito dei rivali una volta che il sorteggio li abbia favoriti.

Soluzione:

Prevedere che una commissione duri in carica un solo anno.

  1. Settori concorsuali e pareri pro veritate

Il ricorso a pareri pro veritate è ammesso dalla l.240/2010 all’art. 16 c. 3 lett. i; i settori concorsuali sono determinati con Decreto Ministeriale.

Aspetti critici:

  • Molti settori concorsuali sono eterogenei e non consentono un’adeguata valutazione dei candidati da parte delle commissioni. Può accadere che in una commissione vi sia unicamente un commissario per un dato SSD, talora nessuno, con il risultato di consegnare la valutazione di un intero SSD a un solo soggetto o, peggio, ai pareri pro veritate resi da soggetti estranei alla commissione (si veda ad es. il caso di 11/A4, «scienze del libro, del documento e scienze storico-religiose», dove alcuni candidati del SSD M-STO 07 – Storia del cristianesimo – sono stati valutati da un unica persona non facente parte della commissione tramite pareri pro veritate, altri da parte della commissione nonostante essa fosse palesemente incompetente in materia).
  • Il ricorso a pareri pro veritate consente il «ripescaggio» di aspiranti commissari non sorteggiati.

Soluzione:

  • Riformulare adeguatamente i settori concorsuali.
  • Eliminare la possibilità del ricorso a pareri pro veritate.
  1. Indicatori e mediane

 Il ricorso criteri e parametri per la valutazione di candidati e commissari è prescritto dalla l.240/2010 all’art. 16 c. 3 lett. a e h; gli specifici criteri e parametri e le soglie per questi ultimi sono determinati con Decreto Ministeriale.

Aspetti critici:

  • L’uso di soglie basate sulle citazioni per i settori denominati “bibliometrici” fa dipendere la selezione dei commissari e le valutazioni dei candidati da dati che sono: (i) estratti da database commerciali; (ii) aggiornati con ritardi anche superiori ad un anno e in continua evoluzione; (iii) soggetti ad omissioni ed errori; (iv) non autocertificabili dai candidati per le ragioni precedenti.
  • Le mediane dipendono dalle statistiche bibliometriche dell’intera popolazione dei professori in ruolo: il loro calcolo è soggetto ad errori, forieri di contenzioso, tanto più probabili in quanto manca un’anagrafe nazionale della ricerca che comunque non risolverebbe la fragilità dei dati citazionali. La mancata pubblicazione (prevista dal D.M. 76/2012, Allegato A, punto 4) della distribuzione degli indicatori su cui sono state calcolate le mediane ed alcune anomalie statisticamente inspiegabili (mediane intere e frazionarie dovrebbero alternarsi in modo casuale, ma la seconda mediana dei commissari per le aree 12, 13 e 8.a presenta solo valori interi) hanno suscitato dubbi, mai più dissipati, sulla correttezza del loro calcolo.
  • L’inadeguatezza ed anzi i pericoli insiti nell’uso di soglie bibliometriche per la valutazione di singoli ricercatori finalizzata al reclutamento e alle progressioni di carriera sono stati oggetto di diversi pronunciamenti sottoscritti da autorevoli società scientifiche internazionali [1].
  • Il ricorso a classifiche di riviste va totalmente rivisto al fine di salvaguardare la ricerca inter e multidisciplinare e di evitare pericolosi fenomeni opportunistici, quando non abusivi. Visto il vivace dibattito internazionale sulla validità di tali catalogazioni e a maggior ragione in considerazione dell’opacità e della discrezionalità delle procedure seguite da ANVUR per la redazione degli elenchi di riviste cosiddette “di eccellenza”, spesso connessi a valori delle mediane estremamente bassi, essi devono essere aboliti. Vanno invece conservati, rivisti e aggiornati elenchi di riviste scientifiche. Tuttavia, non è pensabile che una rivista sia scientifica solo per una data area, come nell’attuale sistema. Il carattere di scientificità deve poter valere per tutti i settori e per tutte le aree. Diversamente studi cross-border si troverebbero ad essere ingiustamente penalizzati. Sul punto, crediamo che il sistema italiano di valutazione debba allinearsi a quelle che crediamo essere le migliori pratiche di livello internazionale, sintetizzate dalla San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), che raccomanda fra l’altro: Make available a range of article-level metrics to encourage a shift toward assessment based on the scientific content of an article rather than publication metrics of the journal in which it was published.

Soluzione:

  • Riformulare adeguatamente parametri e le loro soglie affidando la loro determinazione al CUN.
  • Scegliere parametri autocertificabili come il numero di pubblicazioni appartenenti a determinate tipologie chiaramente specificate.
  • Modificare la portata della qualifica di rivista scientifica e cancellare gli elenchi delle rivista di eccellenza.
  1. Età accademica

Il ricorso all’età accademica come parametro che entra nel calcolo dei parametri dei candidati è introdotto dal D.M. 76/2012.

Aspetti critici:

  • L’età accademica conduce a paradossi come quello dei “gemelli accademici”: si considerino due ricercatori A e B che hanno sempre pubblicato in coppia tutti i loro lavori tranne un articolo firmato solo da A, apparso prima della sua laurea. Se si dividono le citazioni per l’età accademica, il ricercatore B risulta preferibile ad A anche se la produzione scientifica di B è un sottoinsieme di quella di A.
  • In alcuni casi è possibile migliorare i propri indicatori accorciandosi l’età accademica attraverso l’omissione dal CV delle pubblicazioni meno recenti.

Soluzione:

  • Eliminare l’età accademica e sostituirla con una verifica di attività scientifica negli ultimi 5 anni, come prescritto per i commissari dalla l.240/2010 all’art. 16 c. 3 lett. h
  1. Possibilità di ripresentare la domanda di abilitazione in anni consecutivi

La preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo è prescritta dalla l.240/2010 all’art. 16 c. 3 lett. m.

Aspetti critici:

Incentivazione al contenzioso nel caso di valutazioni percepite come ingiuste. Blocco per un biennio di candidati oggetto di una bocciatura da parte di una commissione poco sensibile o ostile ai loro temi di ricerca.

Soluzione:

  • In associazione alla durata annuale delle commissioni, consentire ai candidati di ripresentare domanda anche l’anno successivo.
  • Limitare l’eccesso di domande concedendo un numero limitato di «gettoni di partecipazione», per esempio due gettoni nell’arco di quattro procedure consecutive.
  1. Distinzione tra reclutamento e progressione di carriera

Se si eccettua la norma transitoria delll’art. 24 della l.240/2010 che consente la chiamata in ruolo attraverso una “procedura valutativa” (e non comparativa) degli abilitati già in servizio, i nuovi reclutamenti e le progressioni di carriera rientrano entrambi nei procedimenti di chiamata dell’art 16 a cui sono ammessi tutti gli abilitati del settore concorsuale nonché i professori già in servizio in posizioni equivalenti sia in Italia che all’estero. Dato che, in virtù dell’ art. 16 della l.240/2010 il numero di abilitati non è soggetto a limitazioni, queste procedure costituiscono l’unica sede di valutazione comparativa dei candidati.

Aspetti critici:

  • Come ampiamente dimostrato dalle passate vicende concorsuali, il trattamento di favore riservato ai candidati già in servizio, il cosiddetto “ius loci”, è una delle cause se non la principale causa delle malversazioni concorsuali che hanno gravemente danneggiato la reputazione dell’accademia italiana.
  • Appare tuttavia ragionevole poter disporre di procedure che permettano la progressione di carriera di docenti e ricercatori già in servizio, purché meritevoli, senza dover ricorrere ad una procedura che – formalmente – si configura come un reclutamento aperto a tutti i possibili interessati.
  • Le dichiarazioni recenti del ministro sull’abolizione dei concorsi sembrano andare nella direzione della distinzione tra reclutamento progressione di carriera. A tale scopo, basterebbe rimuovere i limiti temporali ( sei anni dall’entrata in vigore della l. 240/2010) e quantitativi (“fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”) delle procedure valutative dell’art. 24 riservate agli abilitati già in servizio. Tuttavia, la soluzione non appare praticabile alla luce del vincolo costituzionale (le amministrazioni pubbliche per la provvista del proprio personale devono infatti, in via ordinaria, ricorrere al pubblico concorso, in base a quanto chiedono gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione). Infatti, senza una valutazione comparativa in sede locale, si aprirebbe un canale di accesso ai ruoli di dubbia costituzionalità, visto che prescinderebbe da qualsiasi procedura comparativa di selezione pubblica, idonea ad assicurare il reclutamento dei migliori (si tenga a mente la natura non comparativa dell’abilitazione scientifica).
  • Inutile sottolineare che con l’abolizione dei concorsi locali il vero e unico ruolo di filtro delle candidature sarebbe affidato alle commissioni ASN, con il rischio di disparità, anche grandi, tra settori concorsuali. A seconda dei settori concorsuali, avremmo autostrade (senza nemmeno più il casello del concorso locale) oppure strettoie a danno dei candidati dei settori ”di manica stretta”.

Soluzione:

  • Prevedere in sede locale procedure distinte per le progressioni degli abilitati già in servizio e per il reclutamento dall’esterno, ricordando che in base all’art. 18 della l. 240/2010 una percentuale delle risorse è comunque destinata a quest’ultimo scopo.
  • Per tener conto del vincolo costituzionale, l’abolizione dei concorsi per gli abilitati già in servizio impone che l’abilitazione nazionale funga da procedura comparativa di selezione pubblica idonea ad assicurare il reclutamento dei migliori, ovvero che si ponga un limite al numero massimo di abilitabili per ogni settore concorsuale.
  • Programmazione annuale del numero massimo di candidati abilitabili sulla base delle cessazioni dal servizio intercorse dall’ultima abilitazione e del numero di professori o ricercatori in servizio nella fascia immediatamente inferiore.

Possibile esempio di regola:

A1 = 0,3 S – NA
A2 = 1,5 C – NA

A = numero programmato di abilitabili, posto uguale al valore massimo tra A1 e A2. Se risultasse zero o minore di zero, viene posto uguale a uno.

A1 = numero di nuovi abilitati richiesto perché il serbatoio degli abilitati sia pari al 30% di S.

A1 = numero di nuovi abilitati richiesto perché il serbatoio degli abilitati sia pari al 150% di C.

NA = abilitati delle tornate precedenti che non sono stati ancora chiamati.

S = professori o ricercatori in servizio nella fascia immediatamente inferiore.

C = cessazioni dal servizio nella fascia di abilitazione successive all’ultima tornata di abilitazione.

L’applicazione della regola garantisce che in ogni momento esista un serbatoio di abilitati chiamabili dagli atenei che, numericamente parlando, sia contemporaneamente maggiore o uguale al 150% delle cessazioni dal servizio dell’ultimo anno e maggiore o uguale al 30% dei professori o ricercatori nel ruolo immediatamente inferiore.

 Note

 [1] L’inadeguatezza ed anzi i pericoli insiti nell’uso di soglie bibliometriche per la valutazione di singoli ricercatori finalizzata al reclutamento e alle progressioni di carriera sono stati oggetto di diversi pronunciamenti sottoscritti da autorevoli società scientifiche internazionali. A titolo di esempio, si possono citare i seguenti:

European Mathematical Society: Code of Practice
http://www.euro-math-soc.eu/system/files/COP-approved.pdf

European Physical Society: On the use of bibliometric indices during assessment
http://www.eps.org/news/94765/

Institut de France, Académie des Sciences: Du Bon Usage de la Bibliometrie pour l’Évaluation Individuelle des Chercheurs”
http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis170111gb.pdf

DORA – San Francisco Declaration on Research Assessment – ), sottoscritta da più di 400 organizzazioni (comprese riviste come Science, Plos e PNAS) e 9.000 individui
http://am.ascb.org/dora/

IEEE Board of Directors: Position Statement on “Appropriate Use of Bibliometric Indicators for the Assessment of Journals, Research Proposals, and Individuals”
https://www.roars.it/wp-content/uploads/2013/11/IEEE-Bibliometric-Statement.pdf

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28 Commenti

  1. Concordo su tutto; un anno fa sarei stato perplesso rispetto alla soglia massima di abilitati predeterminata per settore concorsuale, ma nel frattempo mi sono convinto del fatto che da noi in Italia, vista la scarsa propensione all’autodisciplina, questo sia un elemento auspicabile, soprattutto se si procede alla contestuale “semplificazione” delle chiamate attaverso l’abolizione dei concorsi.
    Personalmente sarei anche per allargare (almeno raddoppiando il numero dei membri) la dimensione delle commissioni.
    Bene la distinzione tra reclutamento e progressione di carriera, ma a patto di immettere nel sistema adeguate risorse aggiuntive specificamente dedicate al reclutamento in senso stretto, o gli atenei troveranno il modo di aggirare questa previsione.
    Noto, però, che continuerebbe a mancare un vero incentivo alla mobilità: sono tra coloro che non vedrebbero male il divieto al passaggio di ruolo nello stesso Ateneo, se non sempre e comunque, almeno a un certo punto della carriera accademica (ad esempio, al passaggio da PhD a RTD, e/o a quello da PA a PO). Sono ben consapevole di tutti gli inconvenienti che ciò comporterebbe, ma più passa il tempo più mi convinco che il localismo, a volte estremo, sia il problema più rilevante e più difficilmente contrastabile del nostro sistema universitario; la maggior parte degli altri inconvenienti a mio avviso sono in qualche misura legati al localismo stesso.
    Grazie per questo tentativo di sintesi, speriamo che chi di dovere legga e rifletta. Di occasioni perdute si muore.

    • condivido: senza reali incentivi alla mobilità, rimangono solo (buone?) intenzioni. però sottolineo che secondo me occorre introdurre incentivi, non divieti. e devono essere incentivi anche per la persona che si sposta, non solo per la struttura che accoglie. il problema è che, quando lo stipendio di un PA o PO è lo stesso in tutta Italia, quali sarebbero questi incentivi ad andare in una nuova sede? un nuovo laboratorio con moderne attrezzature? ;-) un adeguato budget per fare ricerca? ;-)

    • una piccola riflessione sulla mobilità: spesso non è facile cambiare regione o città in Italia, non illudiamoci.
      Occorre sicuramente limitare il potere deviato degli atenei e dei dipartimenti uniformando i criteri di definizione del fabbisogno (programmazione triennale) e di nomina delle commissioni per i concorsi interni o esterni, sarebbe utile se roars avviasse uno spazio di confronto fra i concorsi banditi dagli atenei… non è emerso ancora (se non per i RTD delle telematiche) ma siamo in presenza di una giungla dove domina il più forte. Altro che baroni, qui ormai ci sono i Padrini (alla Mario Puzo).

    • Concordo quasi completamente sulle proposte contenute nell’articolo.
      Sulla mobita’ obbligatoriai permetto un commento un po’ personale.
      Sono diventata RTI in una sede diversa da quella in cui ho conseguito laurea e PhD dopo aver anche passato, per mia fortuna, un annetto all’estero.
      Sono diventata PA in una sede ancora diversa e mi sono trasferita come PA nella mia sede attuale (“casa” se volete) circa 9 anni fa. Qui dopo un po’ di anni mi sembra di aver poco a poco conosciuto un buon numero di colleghi anche di discipline lontane e conquistato la stima dei colleghi piu’ vicini. Qui mi sono creata um buon contesto lavorativo e di proficua collaborazione scientifica e non. I miei “parametri” (mediane indicatori VQR etc) non sono per niente male….non vedo rsgioniQui, se ques

    • Scusate e’ partito il submit.
      Dicevo…..
      Non vedo ragioni per essere “allontanata”. Qui, se questo e’ lecito, ho costruito una famiglia e ho due figli piccoli.
      Aspiro a diventare PO.
      Ma perche’ dovrei essere obbligata a cambiare sede?
      Non mi sembra di rispecchiare lo stereotipo di localismo eppure dovrei subire una ebentuale disposizione diobolita’ obbligatoria. Certo, se avessi degli incentivi seri (stipendio maggiore, benefits su alloggio, fondi piu’ che adeguati per la ricerca, baby sitter full time pagata) potrei anche pensarci ma non credo che sara’ cosi’. Quindi attenzione a tutto cio’ che diventa obbligo/divieto perche’ di casi come me ce ne sono parecchi ormai.

  2. Ottima analisi, tuttavia credo che su un aspetto presenti elementi di debolezza. Si tratta dell`’accostamento “piccola manutenzione” con “Programmazione annuale del numero massimo di candidati abilitabili”

    Oltre ai ben rappresentati problemi “tecnici” (commissario OCSE, settori, periodicità, …) un elemento determinate per il fallimento di questa ASN è stata la ambiguità concorso/abilitazione. Anche questo problema dovrebbe essere risolto in principio da una revisione.

    Senza entrare nel merito di cosa sia “meglio” (ovvero concorso o abilitazione – e rimandando la discussione in piu ampio documento) è certo che limitare il numero massimo di abilitati puo essere una soluzione alla ambiguità, ma non è piccola manutenzione. La prima ricaduta sarebbe una revisione anche sostanziale dei concorsi(o non concorsi) locali – e insieme si porrebbe un nuovo problema di transitorio: gli attuali 23000 abilitati (troppi per un concorso, pochi per una abilitazione e che lo stesso Capodipartimento definisce un problema – http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=2221 ) dove si collocherebbero nella nuova filiera normativa ?

    La revisione della ASN serve, e urgentemente, ma è probabile che si tratterà di piccola manutenzione non assolverà il suo compito.

    • Certamente si porrebbe la questione di gestire il transitorio (transitorio che, in un modo o nell’altro, non è eludibile se non cambia il destino di un intero ruolo – gli TRI – che è ad esaurimento). Inoltre, abilitare senza programmazione contribuisce a risolvere il problema evidenziato dal Capodipartimento o lo aggrava?

  3. Tutte le analisi e le proposte che vengono avanzate in questo sito sono fondate e utili. Ma chi è l’interlocutore? Certamente non noi lettori. Finché non cambia la testa pensante, l’ANVUR in primo luogo che è oramai il vero ministero, finché nono viene riformata e rinnovata, inutile tutto, secondo il mio modestissimo parere. VQR, ASN, ora AVA, implementata con la massima disinvoltura e naturalezza, e accompagnata, ai bassi livelli dei CdL, da discorsi intimidatori.

  4. Se si sceglie la strada dell’Abilitazione, bisogna perseguirla fino in fondo, senza pensare che “gli Abilitati siano un problema”. Per tornare allo spirito dell’abilitazione, bisogna comunque garantire la serietà dei giudizi *non comparativi* rispetto a criteri rivisti nel senso di ridurre l’irragionevole dipendenza dalla bibliometria fai-da-te, e migliorare la coerenza del lavoro delle Commissioni giudicatrici.
    Inoltre, continuo a sostenere che nulla esime da serie procedure concorsuali locali, sia che si proceda con competizioni ristrette ad interni, o no. Quali buoni ragioni ci sarebbero per evitare giudizi di merito per discernere fra i candidati? Quali altri giudizi vengono in rilievo?

    • Fino a quando si disporrà di un’unica procedura concorsuale locale con cui si devono regolare sia le progressioni che il reclutamento dall’esterno, dubito che si verrà a capo delle distorsioni indotte dallo “ius loci”. L’esperienza di molti anni ci mostra tutti i guasti dovuti a questa commistione. D’altronde affidare le progressioni al solo giudizio locale è pure assai pericoloso perché consegna la carriera dei singoli ai soli giochi di potere locale. La proposta è quelle di consentire una ragionevole autonomia locale alle scelte di promozione da effettuarsi però entro un ventaglio (a numero programmato) di candidature certificate dalla comunità scientifica nazionale. Un sistema in cui si bilancino le comunità locali (dipartimenti) e quella nazionale (settore concorsuale).

  5. Condivido pienamente l’ottima analisi. Non è tuttavia ancora emerso:
    1) il rischio che una abilitazione a sportello, se non ben impostata, renda tutti professori. E’ stato evidente che nelle precedenti ASN, molti professionisti, avvocati, giudici, impiegati in Banca d’Italia, nel FMI, giornalisti (anche sportivi) tuttologi, neo laureati e diplomati si sono “buttati” nelle ASN perchè “non si può mai sapere…” Questo traffico ha ingolfato i lavori delle Commissioni. Va valutato se inserire dei paletti alla domanda per l’ASN o se far pagare una tassa per coprire le spese amministrative. Molti infatti, anche senza un apparente motivo, forse solo per verificare come funzionava la procedura di domanda hanno presentato domanda in settori lontanissimi da loro.
    2) la legge 240 rimanda agli atenei la regolazione delle formazione delle commissioni ex 18 e 24. si sta vedendo di tutto: commissari scelti per cooptazione, con o senza parità di genere, con o senza membro ocse, con o senza procedura di estrazione, con o senza vincolo di appartenenza alla liste dei commissari sorteggiabili per le asn, con o senza autocertificazione del possesso delle mediane di cui al punto precedente, con un numero di commissari tra cui effettuare il sorteggio variabile da 4 a 10, con o senza presenza di commissari di altri settori ma dell’ateneo ecc. ecc.
    3) Il CUN si muove senza sapere cosa fa l’asn: se la 240 apre l’abilitazione anche a professori di altri settori della stessa fascia si ipotizza che essi per cambiare settore debbano conseguire una abilitazione, cosa non priva di senso. Tuttavia esiste ancora la procedura che assegna al dipartimento e all’ateneo con delibera CUN la possibilità di coprire il fabbisogno su un settore scoperto con un passaggio di settore valutato da docenti che non sono di quel settore. tale procedura lede i diritti degli abilitati che si vedono così bloccare l’accesso a fasce superiori da docenti che decidono di cambiare settore scientifico disciplinare.

    • 1) Si sente dire che lo sportello potrebbe tradursi in due tornate annuali. In tal caso, visti tutti i ritardi e le proroghe delle precedenti tornate, non si capisce bene quale sarebbe il beneficio. Riguardo al timore del “tutti professori”, l’ultima proposta del documento è pensata anche per porre un argine.
      2) È proprio la Babele delle procedure locali che rende improbabile un filtro realizzato a quel livello. Se il filtro (opportunamente calibrato) opera al primo livello, si può lasciare anche una certa libertà agli atenei, soprattutto per la progressione degli interni. Ponendo invece maggiore attenzione alle procedure di reclutamento di esterni.
      3) Capisco la delicatezza. Forse questa potrebbero davvero essere procedure “a sportello” affidate alle commissioni di abilitazione nazionale.

  6. Si dice che già al prossimo consiglio dei ministri verrà presentato il decretone scuola-università, speriamo che ci siano provvedimenti ragionevoli come questi sopra.
    Il fatto che “23.000 abilitati costituiscano sicuramente un problema” stavolta non è colpa di nessuno. Dalla l.240, art. 16, punto 4:
    “Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dall’articolo 18.”
    Questo, fra l’altro, fa pensare che se l’abilitazione resterà “scientifica”, come pare (dalla risoluzione della Commissione Cultura, ad es.), non darà neanche diritto ad idoneità. Per l’idoneità al ruolo di professore ci vorrebbe infatti anche una valutazione della didattica.
    Comunque anche la vecchia idoneità (legge 230 del 2005), che era rilasciata con una procedura effettivamente comparativa nazionale con numeri programmati, non era di per sé una garanzia di chiamata (durava 4 anni).
    Resta comunque al momento non chiara la dichiarazione sull’abolizione dei concorsi, se l’ASN non sarà una procedura comparativa.
    Se l’ASN resterà un “mero” titolo, non ha per me senso fare una selezione puntuale e ristretta, che corrisponde nei fatti ad una procedura comparativa, e oltre a non avere molto senso (sarebbe seguita da un concorso locale che comporterebbe di nuovo una valutazione scientifica esigente del tutto simile), sarebbe svolta in maniera discutibile, pur con dei miglioramenti perché:
    – le commissioni resterebbero sempre non veramente rappresentative della varietà scientifica dei diversi settori: ci sono settori concorsuali anche con 7 SSD: con 5 commissari nel caso migliore ce ne sarebbero sempre 2 esclusi;
    – le soglie dovrebbero essere medio-alte e questo significherebbe usare indicatori bibliomerici per valutare dei singoli: s’è detto e ripetuto in tutti i modi, giustamente, che questo non è accettabile.
    Ma tutto è possibile, come s’è visto, quindi stiamo a vedere! In teoria manca poco.

  7. … infatti – punto è che non si tratta di “semplici ritocchi” – per es. come si confronteranno un abilitato 2012/2013 con un abilitato “a numero chuso”

    I 23000 sono un problema se li si vuole considerare vinctori di concorso, ma non lo sono affatto, anzi sono anche pochi, se li si considera – come dovrebbe essere per la 240 – persone attive che possono partecipare ad un concorso …

  8. Fra l’altro, ecco, chi sono questi 23.000? Sono davvero tanti?
    Se io guardo al mio caso, ad esempio: ci sono 1, massimo due abilitati per SSD e per fascia, e nessun abilitato per alcuni SSD.
    Secondo la programmazione già approvata in consiglio, gli abilitati associati stanno andando tranquillamente avanti coi fondi del piano straordinario. Restano fuori i “doppioni” (abilitati su stesso SSD, ma pochissimi) e alcuni di quelli messi dai settori stessi in secondo ordine di importanza rispetto allo scorrimento da PA a PO.
    Gli abilitati a PO aspettano i punti provenienti dal turn-over, ma si sta ancora chiarendo se la circolare per cui per ogni PO si debba chiamare un RTDb abbia effettivo valore legale (sarebbero quindi 0.3+0.5=0.8 punti organico per ognuna di queste operazioni!), per non incorrere in guai legali, appunto.
    Diciamo quindi che al momento se la passano peggio gli abilitati a ordinari, ma sono anche numericamente inferiori rispetto agli abilitati in seconda fascia presenti e futuri.
    Il vero problema, al momento, pare la riduzione dell’FFO, che sta mettendo in crisi la copertura dei costi stipendiali a meno di rimodulazione sostanziale delle altre voci di bilancio.

    • Per gli abilitati PO la somma è 0.30 (se prima erano PA) + 0.7 (costo in punti organico di un RTDb). Quindi l’avanzamento di un abilitato PO costa un punto organico pieno.

    • Sì, Antonio, vero. Nel mio conto sopra, mancano gli 0.2 punti che servirebbero nel caso in cui l’RTDb ottenesse l’abilitazione in tempo utile per essere promosso associato dopo i 3 anni di contratto. Da noi hanno deciso che serve mettere subito sul piatto gli 0.3 punti per il passaggio a ordinario e gli 0.5 per il reclutamento dell’RTDb, “prenotando” gli 0.2 in previsione certa di un pensionamento nel settore.
      Al momento la legge (Gelmini) è chiara: per ogni PO deve esserci l’assunzione di un RTDb, e questo complica di fatto e non poco gli scorrimenti a PO, anche perché per essere RTDb bisogna avere dei titoli specifici (come sapete, un precedente contratto RTDa o tre anni di assegni di ricerca pre-Gelmini).
      Nel mio ateneo stanno cercando di capire che valore legale abbia la circolare ministeriale del 17 ottobre 2013, che lascerebbe all'”autonomia responsabile” degli atenei la scelta di accoppiare o meno scorrimenti a PO e reclutamento di RTDb.
      Siccome i fondi del piano straordinario sono finiti e al momento si può contare solo sui punti derivanti dal turn-over, che devono ancora essere distribuiti in parte, nell’attesa anche di sapere come regolarsi sugli scorrimenti di cui sopra, è tutto bloccato fino all’anno prossimo.

  9. @redazione Roars: sono atto numerosi processi di elaborazione di proposte per la revisione dei criteri di valutazione dei docenti nell’asn, forse anche il CUN si muove in questo senso. Ritenete di trasmettere in qualche modo l’analisi di cui sopra al CUN o al Ministro?

  10. Ottima analisi e buone proposte.
    Ma alcune cose mi lasciano decisamente perplesso.
    Nel testo dell’articolo leggo:
    “Pare che spesso il sorteggio abbia portato alla designazione come commissari di individui non adeguati o che in ogni caso non sarebbero stati designati dalle comunità di riferimento in quanto privi dei requisiti personali necessari per l’espletamento di un ruolo tanto delicato”
    Come dire: “poiché in passato anche degli idioti sono diventati PO, adesso non ci fidiamo e soltanto alcuni PO possono decidere le sorti di tutti gli altri”.
    Questa affermazione sembra, oggettivamente, un tantino anacronistica (baronale), oltre che grave. Peraltro, in molti ssd il numero di PO è talmente basso (ancor più quelli con parametri decenti) da non consentire una ulteriore selezione. La ASN diverrebbe, quindi, un soggetta all’arbitrio di pochi, appartenenti a ristrette scuole/cordate.
    Inoltre, leggendo articolo e commenti, non si capisce perché, mentre si prende atto dell’esistenza dei suddetti PO “non adeguati”, si dovrebbe ora limitare l’accesso ai ruoli con un numero chiuso: i numeri chiusi hanno, ampiamente, dimostrato la loro inefficacia.
    Perché mai spaventa il “tutti professori”?
    Se guardate i bilanci delle università, vi accorgerete che, un po’ ovunque, i PO e PA costano quasi il doppio dei ricercatori, tendenza in aumento alla luce dei pensionamenti dei prossimi anni (che peraltro concentreranno sempre di più il potere decisionale nelle mani di pochi). Questa è l’unica ragione per non far “tutti professori”: perché mai pagare di più dei ricercatori per fargli fare ciò che spesso già fanno (ricerca, didattica, gestione, ecc.)? Non vorrei fossero i primi sintomi della sindrome di Stoccolma.
    Per quanto siano previsti dalla costituzione, fintanto che esisteranno i concorsi ci saranno sempre, nonostante la trasparenza, procedure ed esiti discutibili.
    Al proposito, sul numero di pubblicazioni autocertificabili credo che, spulciando bene tra i cv dei candidati della I prima tornata, si sia trovato già di tutto.
    Infine, due proposte shock.
    1. Almeno per il passaggio PA-PO, il cambio di sede, proposto anche da Proietti, è senz’altro una regola dirompente.
    2. Poiché non esistono più i ricercatori a t.i. avrebbe senso creare un ruolo unico con avanzamenti stipendiali legati a valutazioni periodiche.

    • L’adeguatezza era riferita alla capacità di svolgere adeguatamente il ruolo di valutatori. Un commissario di abilitazione deve valutare candidati le cui attività coprono uno spettro presumibilmente ampio di tematiche e con tipologie (teoriche, applicative, interdisciplinari, etc) eterogenee. Eccellere in uno specifico settore di ricerca non garantisce ipso facto l’apertura culturale auspicabile da parte di un commissario.
      Un “numero chiuso” per i veri vincitori (chi va ad occupare i postidi PA e PO) esiste già nei fatti ed è imposto dalla natura limitata delle risorse disponibili (anche nell’ipotesi che tutti si augurano che si possa invertire la tendenza al downsizing del sistema). Resta da vedere dove ci colloca la vera selezione. Se si allargano le maglie dell’abilitazione nazionale, la vera selezione viene delegata ai concorsi locali governati da regolamenti di ateneo che spesso mettono in mano al dipartimento la stessa composizione delle commissioni. È lecito pensare che ci sia una prevalenza dei poteri locali nella selezione dei vincitori finali, rendendo l’apertura degli accessi del tutto illusoria, a dispetto di quanto vantato da Fantoni. Dubito che si vada nella direzione di una riforma dei concorsi locali per uniformarne le procedure e garantire vera parità di opportunità a tutti i concorrenti, esterni ed interni. Meglio allora che il filtro stia a livello nazionale, pur lasciando un numero di abilitati sensibilmente maggiore dei posti prevedibilmente bandibili. Le sedi avrebbero ancora possibilità di scegliere entro una rosa relativamente ampia (a differenza dei concorsi 382/80 dove la coincidenza tra numero di idonei e numero di posti banditi richiedeva un matching spesso fonte di forzature), ma non talmente ampia da delegare tutto o quasi ai poteri locali. Insomma, l’outsider che conseguisse l’abilitazione avrebbe qualcosina in più di una medaglia di cartone, come invece rischia di essere un’abilitazione a numero aperto.

    • Caro Marco,
      “1. Almeno per il passaggio PA-PO, il cambio di sede, proposto anche da Proietti, è senz’altro una regola dirompente.
      2. Poiché non esistono più i ricercatori a t.i. avrebbe senso creare un ruolo unico con avanzamenti stipendiali legati a valutazioni periodiche.”
      Sul punto 1: benissimo. Allo stato la cosa è resa impossibile dai costi, o meglio dal sistema di computo dei costi imposto dal Ministero. Personalmente ho atteso quasi due anni prima di poter prendere servizio in un ateneo diverso da quello di provenienza, a causa del fatto che costavo più del doppio di un interno. Sul punto ha scritto cose egregie Cappelletti Montano. Speriamo che prima o poi i punti organico spariscano dalla scena.
      Sul punto 2: non credo che valutazioni periodiche siano in grado di qualificare pienamente i soggetti valutati, poiché per questioni di numeri (grandi) non potranno che essere valutazioni meramente quantitative. Che si aggirano con estrema facilità (coautoraggi, citazioni di comodo, ecc.). Per questo aspetto sono anche contrario al ruolo unico, poiché credo che le comunità scientifiche debbano esprimersi sui propri appartenenti con una logica diversa da quella di un old-fashioned sportello postale e perché bisogna stroncare sul nascere l’osceno opportunismo che ha già caratterizzato i primi anni dell’era anvuriana dell’accademia italiana. Piuttosto, ripristinerei il ruolo dei RTI.
      p.s. stendiamo anche un velo pietoso sugli avanzamenti stipendiali che non ci sono da anni.

    • Sulla mobilità obbligatoria.
      Vorrei evidenziare i rischi latenti nella proposta di rendere obbligatoria la mobilità interateneo per i docenti abilitati. Utilizzerò per essere chiaro e immediato il termine “barone”, ma senza esser animato dalle finalità denigratorie tipiche della stampa nazionale.
      1) In molti commenti si propone la mobilità obbligatoria dei professori abilitati come rimedio ai comportamenti “baronali” attivabili negli atenei.
      2) Tuttavia, a mio avviso, la cura proposta verrebbe alla fine somministrata solo alle “vittime” di tali comportamenti cioè ai docenti abilitati “figli di nessuno” o finirebbe per rafforzare il potere baronale.
      3) Infatti, esiste il rischio che i docenti abilitati “senza baroni” rimangano con la carriera bloccata in quanto non possono essere promossi nel proprio ateneo (mobilità, mobilità!) e non hanno contatti con baroni “ospitali” in altri atenei.
      4) L’attuale sistema baronale è perfettamente in grado di attivare scambi compiacenti fra atenei contigui: io prendo il baronetto tuo e tu prendi il baronetto mio… (da Milano a Milano, da Roma a Roma, da Bologna a Ferrara, da Padova a Verona, ecc.) garantendo ai baronetti (figli di…) un posto non troppo lontano, comodo e sicuro, magari in una università telematica o in una privata molto ricca di fondi.
      5) Nonostante possa essere romantica l’idea del “professore errante” che diffonde evangelicamente il suo sapere al mondo, i costi economici e relazionali dei trasferimenti da una regione ad un’altra in Italia possono essere elevati, soprattutto se si acquisisce l’abilitazione a più di 40 anni, quando cioè ormai un famiglia la sia ha e, magari, anche figli e/o genitori a carico, sempre se si accetta l’dea che il mestiere di professore non implichi per definizione un voto monastico di castità e rinuncia alle “cose terrene”.
      6) Nel privato e anche nel pubblico i lavoratori non possono essere trasferiti oltre una certa distanza dalla residenza e spesso hanno indennità di trasferimento; dato che i professori abilitati non hanno tali indennità perchè devono essere puniti? cosa hanno fatto di male? l’abilitazione è un merito, non una colpa.
      7) Dunque cosa può fare un docente abilitato senza barone? Dipende dal tipo di docente. Vedo due ideal tipi:
      a)il martire: un docente timido e/o sostenuto da incrollabili principi etici di stampo kantiano potrebbe ritenere più conveniente (e mortificante, dunque purificante) rimanere ricercatore o associato nel proprio ateneo piuttosto che spendere parte del proprio stipendio da ordinario/associato in costi di trasferimento;
      b)il competitivo: un docente che ha superato esami, concorsi, abilitazioni, blind review, peer review, indicatori bibliometrici, non bibliometrici, dotato di capacità di coordinare gruppi di ricerca, di dirigere centri di ricerca e di attrarre finanziamenti sulla base di bandi competitivi, e dunque dotato di intelletto e capacità relazionali, non rinuncerà allo scontro. Egli giocherà e competerà secondo le regole del gioco, dunque si troverà un barone cui fare riferimento.
      8) In conclusione, paradossalmente, in Italia la mobilità obbligatoria indebolirebbe chi ha diritti (abilitati)e non padroni e rafforzerebbe il potere dei baroni che controllano le risorse (posti).
      9) Dunque, se si vuole intervenire con effetti dirompenti sul sistema baronale locale, non bisogna indebolire chi ha dei diritti, ma occorre rendere più equi i meccanismi decisionali degli atenei, in modo da limitare il potere baronale di chi controlla le risorse, rendendo trasparenti, controllabili e omogenee le procedure di programmazione del fabbisogno dei dipartimenti, i criteri di programmazione del personale, i metodi di controllo ex post dei risultati raggiunti, ecc.

      10) Spesso per ogni problema complesso (eliminare il potere relazionale dei baroni) esiste una soluzione semplice (mobilità obbligatoria). Che è sbagliata (dicono l’abbia detto George Bernard Shaw).

    • Caro dragmetoanvur, alcune delle tue argomentazioni mi paiono abbastanza paradossali. In che senso l’ipotetico docente che non ha “santi in paradiso” dovrebbe avere più chances di carriera nella propria università piuttosto che altrove? Se si accetta per vera la tua premessa (no barone no party) se ne dovrebbe dedurre che non esistono chances di carriera, da nessuna parte, per chi non ha “un barone a cui fare riferimento”, per usare le tue parole.
      Proviamo invece, per un attimo, a guardare al problema della mobilità non dal punto di vista dei singoli, ma da quello del sistema: se un Ateneo vuole reclutare un professore e non può farlo tra i docenti interni, dovrà guardare altrove – anche a solo 10 chilometri di distanza, anche con accordi bilaterali tra atenei: sarebbe già un miglioramento rispetto all’angusto iperlocalismo attuale. Soprattutto, si aprirebbe un minimo spiraglio per la chiamata di professori in SSD non già presenti in Ateneo – cosa improponibile col sistema attuale, ancor meno dopo l’introduzione dell’abilitazione: la famosa programmazione triennale inevitabilmente è diventata, laddove la si fa, un piano di assunzione degli abilitati locali, a prescindere dagli SSD che servirebbero. Ed è giusto così, aggiungo, se si vuole dare una chance di carriera agli abilitati i quali, stante il localismo di cui sopra, allo stato attuale non possono averla se non nel proprio Ateneo. Si può facilmente prevedere che l’abilitazione a “sportello” e la ventilata abolizione dei concorsi non miglioreranno la situazione, da questo punto di vista.
      Basta intendersi, ovviamente: se non ci fa tristezza il fatto di sentire i professori di un determinato ateneo parlare tutti con un unico accento (o dialetto, in alcuni non rari casi), se ci sembra normale, o addirittura un diritto costituzionalmente sancito, che ci si laurei, addottori, si diventi ricercatore, associato, ordinario, emerito tutto in un unico luogo (di solito, quello dove si è nati), il problema mobilità non esiste.
      Se invece si ritiene la mancanza di mobilità un problema, la cosa certa è che la mobilità nel sistema universitario non si incentiva – e lo si è visto ampiamente – introducendo quote (20, 30, 40% ecc…) riservate ai cosiddetti esterni; ma solo, eventualmente, con cure “shock”, per citare Marco.
      Resta, ovviamente, il problema concreto segnalato da Banfi – la cui soluzione però non è granché complicata, mi pare.

    • @ fausto proietti
      concordo che attualmente ci sia un angusto localismo, ma esso è proprio la conseguenza dei meccanismi decisionali accentrati e concentrati con cui si allocano le risorse sui settori, anche ora per i concorsi ex art. 18 e 24. Ma non capisco proprio perchè, ragionando su un miglioramento del sistema di reclutamento, se in un ateneo lavora un docente che viene abilitato, tale docente non ha il diritto di decidere dove lavorare. Se vuole andar via, va via, se vuole rimanere deve poter scegliere di rimanere. Perchè i docenti strutturati abilitati (in una asn seria come quella che si sta immaginando su ROARS) non dovrebbero essere reclutati dal loro ateneo?
      Se sono stati abilitati significa (asn seria) che sono bravi, forse lo sono anche grazie alle risorse che il loro ateneo ha messo a disposizione e ai contatti con il territorio che gli hanno consentito di sviluppare progetti, finanziamenti ecc.
      Non capisco, usando una metafora calcistica, perchè una squadra (l’ateneo) dovrebbe privarsi per legge dei suoi migliori giocatori (ricercatori e associati abilitati) per prenderne altri.
      Inoltre, in tema di chances di crescita di carriera, oggi purtroppo, visto il vuoto normativo in tema di programmazione (affidata all’autonomia/arbitrio degli atenei) è così: va avanti solo chi ha “santi in paradiso”, o forse più correttamente tale frase va riformulata in: “va avanti chi ha una ottima capacità relazionale”. Basta guardare come sta funzionando la programmazione triennale e quali sono i criteri di scelta (esistono dei criteri?) dei settori su cui bandire ex art. 18 e 24. Se questa formula basata sull’accentramento e sulle decisioni meramente relazionali e/o di equilibri di potere (“passa” chi ha votato per il direttore in carica, non “passa” chi ha votato per l’altro candidato sconfitto) è da combattere, tuteliamo i meritevoli (tutti gli abilitati) e ridimensioniamo l’arbitrio di chi, per ruolo o influenza, ha il potere di allocare le risorse sui SSD, dal Cda, ai direttori di dipartimento, ecc. Altrimenti, l’ASN qualunque essa sia sarà una farsa.
      Ripeto: gli accordi più o meno taciti fra atenei per la mobilità aumentano il potere di chi ha le relazioni fra atenei, cioè i vertici. I non strutturati, poi, non entrano negli atenei perchè, come sappiamo, non ci sono risorse aggiuntive. Ma se mando via un docente interno, senza che lui/lei lo voglia, chi copre i suoi insegnamenti? un altro docente dello stesso settore ma di un altro ateneo? non si risolve il problema dei non strutturati. Tale problema lo risolvo solo con una programmazione del fabbisogno seria, e trasparente, e magari proibendo i contratti di docenza che, come si sa, possono essere assegnati anche a persone non abilitate (SIC!!) o a docenti in pensione (straordinari a tempo determinato nelle telematiche).
      Gli strutturati non sono dei “privilegiati”, spesso sono persone valide che vogliono far bene il proprio lavoro, anche se parlano con una cadenza locale (come i loro studenti). Anzi forse proprio per questo, a volte, sono in grado di capirli meglio e di comprendere meglio le esigenze sociali e culturali del territorio di riferimento.
      Con cordialità. Saluti.

  11. Proposte buone, non dico ottime, poichè siamo maestri in “fatto la legge trovato l’inganno”.
    Bisogna facilitare il passaggio PA-PO in altra sede, senza permetter il rientro nella precedente sede entro 10 anni, sarebbe qualcosa che smuoverebbe il sistema in senso fortemente positivo.
    Molto buono anche il numero limitato di abilitazioni abbinato a una certa libertà d’azione degli atenei. Forse questo permetterebbe anche una più seria valutazione ex-post degli atenei.

  12. Interessante è questo comunicato del Ministro Giannini http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs250714.
    Di fatto è stato approvato un emendamento in commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati un emendamento al decreto sulla P.A. che riforma l’Abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari. Prevede, fra l’altro, che la terza tornata sia indetta entro il prossimo 28 febbraio 2015 e che la durata dell’abilitazione sarà di 6 anni e non più di 4. Chi non risulta abilitato potrà ripresentarsi per lo stesso settore e per la stessa fascia di docenza trascorsi 12 mesi dalla precedente candidatura. Se non ricordo male il decreto sulla PA dovrebbe essere convertito in legge entro Agosto.

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