Roars ha da molto tempo sottolineato i rischi intrinseci all’Abilitazione Nazionale per come essa è stata disegnata dal legislatore e da ANVUR. In particolare si erano più volte messi in evidenza i pericoli dovuti a un meccanismo potenzialmente foriero di contenzioso e alla designazione di un numero di abilitati non assorbibile dal sistema. Tali pericoli si stanno puntualmente avverando. Roars non è in grado di monitorare cosa sia accaduto nei singoli settori concorsuali, ciascuno dei quali sembra fare storia a sé. Mette però a disposizione dei lettori che desiderano discutere e commentare lo svolgimento dell’ASN un apposito spazio, costituito dai commenti in calce a questo post.

Raccomandiamo, anche per facilitare la moderazione da parte alla redazione, di evitare espressioni ingiuriose (che verranno comunque bloccate) e di  produrre argomentazioni i cui riscontri siano in qualche modo sottoponibili a verifica.

Per ora (5 dicembre 2013, h 00:10) sono usciti soltanto 13 settori concorsuali:

  • 01/A4 – Fisica Matematica
  • 06/D3 – Malattie Del Sangue, Oncologia E Reumatologia
  • 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare
  • 07/H1 – Anatomia E Fisiologia Veterinaria
  • 07/H5 – Cliniche Chirurgica E Ostetrica Veterinaria
  • 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche E Marittime
  • 09/H1 – Sistemi Di Elaborazione Delle Informazioni
  • 11/A1 – Storia Medievale
  • 11/A3 – Storia contemporanea
  • 11/A4 – Scienze Del Libro E Del Documento E Scienze Storico Religiose
  • 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza
  • 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
  • 12/B1 – Diritto commerciale e della navigazione

Ecco il link alla pagina del MIUR che si aggiornerà con i risultati degli altri SSD.

3312 Commenti

  1. E. Dantes: “Nel mio caso le porcate sono state fatte perchè sono stato sfortunato con il sorteggio. Se faccio ricorso e lo vinco ti assicuro che alcune grandi scuole saranno più che felici di aver fatto fuori qualche commissario scorretto che ha operato in piena autonomia (trattasi di scheggie impazzite inebriate dal potere di ritrovarsi in commissione)”.
    Però in molti settori “decisioni delle grandi scuole” = “una decina di capoccioni che decidevano tutto accordandosi tra di loro”. E questo era l’ancient régime. Può darsi che le scelte favorissero sempre i migliori, i più qualificati, non so…
    Con il sorteggio si è cercato di spezzare questo bel sistema.
    Anche questo sistema presenta ovviamente dei problemi e forse in certi casi peggiora la situazione, ma si è fatto il tentativo.
    Ciò detto col massimo rispetto dei colleghi non abilitati (benché meritevoli), di quelli abilitati (perché meritevoli) e di quelli che restano in questo gradevole stato di attesa.

  2. Comunque sul bando è scritto che la Commissione delibera a maggioranza dei 4/5 (maggioranza qualificata).
    Questo significa, a mio modesto parere, che qualunque deliberazione deve essere presa a maggioranza dei 4/5.
    Quindi, di conseguenza, sia l’abilitazione che la non abilitazione.

    • Se ne è discusso molto qui nei giorni scorsi, ma un minimo di logica prescrive che a maggioranza qualificata l’abilitazione venga attribuita, mentre negli altri casi non viene attribuita. Se la maggioranza dei 4/5 fosse prescritta per OGNI decisione, vorrebbe dire la paralisi: che si fa se due commissari la pensano in un modo e tre nell’altro? Tirano una monetina?

    • Le maggioranze qualificate servono a cercare soluzioni con un ampio livello di condivisione (si pensi alle modificazioni dello statuto in diritto societario o alle elezioni di alcuni cariche dello Stato in Diritto Pubblico). E’ chiaro che questo può creare situazioni di paralisi.
      Non capisco però sulla base di quale ratio giuridica l’abilitazione necessita di maggioranza qualificata e la non abilitazione di maggioranza semplice. Oltretutto anche la semplice analisi letterale della norma conforta questa mia valutazione: nella norma del bando si parla di deliberazioni a maggioranza dei 4/5 e non di abilitazioni a maggioranza dei 4/5.
      Secondo me questa è un’altra grande criticità non prevista da chi ha redatto il bando.

    • @ type
      “Le maggioranze qualificate servono a cercare soluzioni con un ampio livello di condivisione (si pensi alle modificazioni dello statuto in diritto societario o alle elezioni di alcuni cariche dello Stato in Diritto Pubblico). E’ chiaro che questo può creare situazioni di paralisi.”

      Non si crea alcuna paralisi in caso di mancanza di una maggioranza qualificata nei casi descritti: semplicemente lo statuto non si modifica, i candidati non si eleggono. E nel nostro caso, e seguendo la stessa logica, i candidati non si abilitano.

    • fausto_proietti:
      “Non si crea alcuna paralisi in caso di mancanza di una maggioranza qualificata nei casi descritti: semplicemente lo statuto non si modifica, i candidati non si eleggono. E nel nostro caso, e seguendo la stessa logica, i candidati non si abilitano”.

      Questa impostazione potrebbe essere in astratto corretta. In questo modo si sosterrebbe la tesi che la “non abilitazione” derivi dall’assenza di una delibera di abilitazione.

      In concreto, però, prendendo a campione qualche giudizio, leggo espressamente che si delibera la non idoneità. Quindi anche la mancata idoneità è per i commissari una delibera. Che sulla base di quanto scritto nel bando non può essere presa a maggioranza semplice.

      In questo marasma gli avvocati ci sguazzeranno. Stanne certo!

  3. la ratio è questa: chi ha presentato domanda, l’ha presentata per essere abilitato. Lo è se ha la maggioranza di almeno 4 commissari. Non lo è se non ce l’ha, quindi la sua domanda è respinta. Non è che deve essere accettata la domanda di “non abilitazione”….

  4. In riferimento a post apparsi in precedenza scrivo per ricordare che la CISL tutela/aiuta/supporta tutti, incardinati e non: nel caso specifico del servizio di consulenza per i ricorsi invia chi chiede un supporto da un avvocato che ovviamente non farà differenze tra RTI, PA e coloro che hanno contratti a tempo determinato o non hanno alcun contratto. Essere iscritti alla CISL è meglio (in generale!), ma non è obbligatorio per avere questa forma di tutela/aiuto/supporto.
    Ricordo in proposito l’importanza di:
    a) fare segnalazioni mirate che, se possibile, non riguardino solo il proprio caso: comuqneu sia è bene indicare tutto ciò che accade;
    b) scrivere anche al MIUR (direzione.universita@miur.it) facendo attenzione a non scrivere di “abusi” o a dare aggettivi (la querela è dietro l’angolo): occorre invece essere dettagliati sugli aspetti tecnici.
    c) è utile anche scrivere qui sul sito Roars.it (monitoring ASN) perché questo aiuta a trovare altri compagni “di sventura” e amplifica la conoscenza degli eventi: in CISL sappiamo di non avere “audience” e quindi la probabilità di trovare colleghi è inferiore (è peraltro vero che grazie alla lettura dei nomi dei non abilitati si può attivare la ricerca dei compagni di viaggio verso il ricorso);
    d) la consulenza CISL Lombardia se si intende fare ricorso consiste essenzialmente in qualche suggerimento tecnico e soprattutto nel contatto con un avvocato esperto (la Cisl non riceve alcun compenso): sappiate che non è una passeggiata, ma se non si fa nulla certi comportamenti non cambieranno mai.
    Ricordo infine che il ricorso può limitarsi a cercare di modificare il giudizio, ma può anche puntare all’annullamento della procedura per quel settore scientifico disciplinare e quella determinata fascia (ovvero nessuno sarà abilitato e decadranno le eventuali “chiamate rapidissime”): nei tribunali amministrativi è peraltro più facile ottenere, per vizi formali, l’annullamento e la ripetizione della procedura che la revisione di un singolo giudizio.
    Buonanotte,
    Paolo T.

  5. L’errore di type sta nel credere che la deliberazione abbia lo stesso significato nelle due risoluzioni: abilitare — non abilitare. Posto di chiamare FA ciascun commissario «favorevole all’abilitazione», la deliberazione “abilitante” accade in due casi (5FA/5; 4FA/5), mentre la deliberazione “non-abilitante” accade nei casi restanti (3FA/5; 2FA/5; 1FA/5; 0FA/5). (N.B. Lo stato di “non abilitato” è quello di partenza di ciascun aspirante. Chi non ha almeno 4FA non salta di stato.)

  6. La deliberazione è l’espressione di volontà di un organo composto da più individui. Per poter essere valida la deliberazione soggiace a diverse regole, tra cui il quorum deliberativo.
    Se non si raggiunge il quorum deliberativo, non c’è decisione e di conseguenza non si forma la volontà della società.
    Nell’interpretazione di Paolo Braghi la “non abilitazione” deve essere considerata come mancata approvazione di una delibera di approvazione. Traduco: lo stato iniziale è di non abilitazione, non esiste una delibera di abilitazione (perché manca la maggioranza richiesta), di conseguenza il soggetto non è abilitato.
    Il discorso cambierebbe se, invece, si deliberasse la non abilitazione (cosi come ho letto in qualche giudizio): sulla base della norma tale delibera sarebbe valida solo in presenza di maggioranze qualificate, perché la norma sul bando parla genericamente di maggioranze qualificate atte a deliberare.
    È un problema di forma del giudizio, ma in diritto la forma è sostanza.

    • Mi scusi, Lei continua a non distinguere fra le due modalità (o forme) di deliberazione.
      Se la commissione afferma di aver deliberato di NON concedere l’abilitazione, tale deliberazione — anche espressa in quella forma — costituisce semplicemente il riconoscimento del fatto formale-sostanziale che la deliberazione contraria non può essere assunta per carenza di condizioni. Tutto qui.
      Ogni altra argomentazione mi pare sofistica e capziosa. Un giudice non potrebbe mai accogliere ragionamenti di tal fatta. I giudici, in genere, riconoscono gli azzecca-garbugli. Purtroppo, molta gente invece casca nelle loro grinfie e si illude.

  7. Con tutto il rispetto, rassegnarsi ad aspettare il/i risultati dopo la befana è un atteggiamento un pò rinunciatario. E ammettendo pure che questa abilitazione servirà veramente a pochi eletti, ecc., qui si tratta di esigere, da un ente pubblico, che faccia per lo meno CHIAREZZA sulle motivazioni di un ritardo nella pubblicazione di ATTI PUBBLICI che, mi insegnano i colleghi giuristi, deve essere motivato.
    In quanto alla discussione in atto sulle “class action” o ricorsi collettivi “senza specificare i nomi” condivido le parole del collega che si è stupito: la faccia, quella, ci va messa sempre al di là dei famosi “equilibri di potere” che non si scardineranno mai da soli ma richiedono comunque azioni coraggiose, o se non altro dignitose. L’indignazione, poi, dovrebbe essere globale e non prettamente individuale (come pur è giusto che sia): da parte mia ho già segnalato su alcuni siti di precari (precarissimi, proprio come me) della ricerca l’indegno trattamento che mi sembrano aver esempio ricevuto i colleghi del settore 08/A1 (che non è il mio, che appartengo al campo umanistico e sono in attesa di responso del mio settore); anche tuttavia a chi non è del settore,come me, basta dare un’occhiata ai giudizi-fotocopia e sperzonalizzati espressi dalla commissione in questione per poter provare ed esprimere una sana indignazione. E’ da troppo tempo che in questo paese ci si indigna poco. O ci si limita semplicemente a lamentarsi. E questo è deprimente, e scoraggiante.

  8. Mi scusi, Lei continua a non distinguere fra le due modalità (o forme) di deliberazione.
    Se la commissione afferma di aver deliberato di NON concedere l’abilitazione, tale deliberazione — anche espressa in quella forma — costituisce semplicemente il riconoscimento del fatto formale-sostanziale che la deliberazione contraria non può essere assunta per carenza di condizioni. Tutto qui.
    Ogni altra argomentazione mi pare sofistica e capziosa. Un giudice non potrebbe mai accogliere ragionamenti di tal fatta. I giudici riconoscono gli azzecca-garbugli. Purtroppo, molta gente invece ci casca.

  9. Peccato che sulla base di quanto scritto nella norma, la distinzione tra questi due tipi di deliberazione non esiste. Si sarebbe potuto scrivere semplicemente:”L’abilitazione è concessa a maggioranza dei 4/5″. Purtroppo nel bando non è scritto questo.
    Inoltre, una mancata deliberazione è nella forma e nella sostanza una cosa diversa da una deliberazione. Nella prima non esiste alcuna manifestazione di volontà dell’organo collettivo, nella seconda questa manifestazione esiste.
    Mi creda, questa non è una differenza da azzecarbugli.

    • Intervengo su questo punto da non-esperto (e di ciò chiedo scusa). Il mio scopo non è dunque formulare un parere, ma soltanto esprimere un dubbio. Da perfetto profano, direi che la decisione di non concedere l’abilitazione non è, di fatto, una “mancata deliberazione”, perché non lascia le cose come stanno. Lo status del “non abilitato” non è infatti lo stesso di chi non ha presentato domanda, visto che, per il candidato in questione, scatta il divieto di partecipare alle tornate successive. Dunque la “non abilitazione” non è una condizione realizzata “per default”, bensì una nuova condizione, non meno gravida di conseguenze della “abilitazione”. Mi chiedo se questa differenza non possa avere qualche implicazione sul piano giuridico. Grazie, e un caro saluto a tutti.

  10. Dal ministero: s’è bloccata da 6 giorni la pubblicazione degli atti delle commissioni che hanno chiuso entro il 30/11 perché stanno lavorando ai 35 decreti che fisseranno le scadenze definitive (al massimo il 29/1) per le 35 commissioni che non ce l’hanno fatta entro il 30/11 (i 35 decreti che, ovviamente, avrebbero dovuto pubblicare almeno un minuto prima della mezzanotte del 30/11). Pubblicati i 35 decreti, riprenderà la messa in rete dei risultati dei 149 meno disgraziati settori.
    Naturalmente, prendere sempre tutto con beneficio d’inventario: è sempre stato, e non è mai stato tanto quanto in questo momento, il paese di pulcinella. Comunque, sic locuti sunt

    • Mi sembra davvero poco credibile.
      I decreti di cui si parla dovrebbero essere roba da gigantesco copia e incolla con firma finale del ministro.

    • @ fra
      Funzionario Miur specificamente incaricato di seguire l’abilitazione. Basta telefonare ai numeri giusti: ho sempre trovato persone disponibili e gentili

      @ llorente
      Così mi hanno detto. E’ chiaro che, come scrivi, i 35 decreti in questione si direbbero realizzabili con automatica rapidità. Ma ciò non toglie affatto che, per fare una cosa del genere, a piazza Kennedy ci possano mettere una settimana, o, se preferisci, che vogliano far passare una settimana facendola o prima di pubblicarla pur avendola fatta già in un solo giorno.
      Fatto sta che in questo preciso momento si trovano ancora all’edificante quota di 0 decreti pubblicati su 35

  11. Buongiorno, chiedo aiuto a tutti i frequentatori del sito.
    Sapete dirmi come è stato utilizzato dalle vostre commissioni, e se lo è stato, il giudizio ACCETTABILE? in altri termini, gli è stato dato un valore positivo o negativo? Lo chiedo perchè i commissari della commissione 12b2 lo hanno usato sia in senso negativo che positivo.

    • Non so se è stato già segnalato, ma anche:
      2/B1 fisica sperimentale della materia
      3/C1 chimica organica
      7/H3 malattie infettive e parassitarie degli animali
      13/A5 econometria
      14/C1 sociologia generale, giuridica e politica

  12. Tenderei a concordare con type: la commissione ha il dovere di deliberare – in senso negativo o positivo – sulla abilitabilità di ciascun canddato ammesso: la norma (sul punto probabilmente poco meditata) impone di deliberare sempre a 4/5, e questo deve valere indipendentemente dall’esito del giudizio. Immaginare per il giudizio di non abilitazione una maggioranza di 3/5 può avere senso solo nella propsettiva (errata) di ritenere che, in caso di non abilitazione, non sia necessario da parte della commissione l’esercizio dei suoi poteri valutativi.

  13. Vorrei informare i non abilitati a maggioranza che il settore di storia contemporanea 11/A3 – II fascia ha abilitato un canbidato a maggioranza semplice 3 a 2. ripeto: ha concesso l’abilitazione con una maggioranza di 3 favorevoli e 2 contrari. I giodizi sono stati validati dal MIUR. il candidato è tra i primi 70. I ricorsi al TAR possono partire e chiedere l’abilitazione a maggiornza.

  14. inoltre per quel che può valere il linguaggio nei giudizi di 11/a1 ci si esprime così
    ” la commissione, come risulta dai voti espressi nel verbale della riunione
    del 25 luglio 2013, delibera con 4 voti negativi e uno positivo [o all’unanimità, o con 2 positivi e 3 negativi, o viceversa] di non attribuire al candidato
    xxx l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia”…

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