Roars ha da molto tempo sottolineato i rischi intrinseci all’Abilitazione Nazionale per come essa è stata disegnata dal legislatore e da ANVUR. In particolare si erano più volte messi in evidenza i pericoli dovuti a un meccanismo potenzialmente foriero di contenzioso e alla designazione di un numero di abilitati non assorbibile dal sistema. Tali pericoli si stanno puntualmente avverando. Roars non è in grado di monitorare cosa sia accaduto nei singoli settori concorsuali, ciascuno dei quali sembra fare storia a sé. Mette però a disposizione dei lettori che desiderano discutere e commentare lo svolgimento dell’ASN un apposito spazio, costituito dai commenti in calce a questo post.

Raccomandiamo, anche per facilitare la moderazione da parte alla redazione, di evitare espressioni ingiuriose (che verranno comunque bloccate) e di  produrre argomentazioni i cui riscontri siano in qualche modo sottoponibili a verifica.

Per ora (5 dicembre 2013, h 00:10) sono usciti soltanto 13 settori concorsuali:

  • 01/A4 – Fisica Matematica
  • 06/D3 – Malattie Del Sangue, Oncologia E Reumatologia
  • 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare
  • 07/H1 – Anatomia E Fisiologia Veterinaria
  • 07/H5 – Cliniche Chirurgica E Ostetrica Veterinaria
  • 08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche E Marittime
  • 09/H1 – Sistemi Di Elaborazione Delle Informazioni
  • 11/A1 – Storia Medievale
  • 11/A3 – Storia contemporanea
  • 11/A4 – Scienze Del Libro E Del Documento E Scienze Storico Religiose
  • 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza
  • 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
  • 12/B1 – Diritto commerciale e della navigazione

Ecco il link alla pagina del MIUR che si aggiornerà con i risultati degli altri SSD.

3312 Commenti

  1. Cari colleghi, a seguito della lettura di molti verbali osservo che la vera conseguenza di queste abilitazioni e’ la legittimazione del liberissimo arbitrio delle Commissioni (e quindi dei Commissari). Se prima dell’ASN tale arbitrio era imperante, ma confinato in verbali rilegati nelle segrete pagine di segreti siti web, ora e’ tutto alla luce del sole. L’ASN ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, la trasversalità di questi atteggiamenti e, cosa piu’ intrigante, la piena legittimazione da parte del MIUR.
    Ulteriore considerazione e’ che, se nel vecchio regime la partecipazione ad una commissione in qualità di membro era conseguenza del Potere, ora ne e’ diventata la causa.

  2. Ho l’impressione che i giudizi più complessi fossero delle prime commissioni pubblicate. Gli ultimi usciti oggi sono quanto più sintetico e ripetitivo possibile.
    Copia e incolla di frasette di circostanza, giudizi approssimativi e valutazioni analitiche inesistenti…
    Capisco (ma non giustifico) le commissioni con oltre 500 candidati, ma quelle che ne avevano in tutto un centinaio in tutto questo tempo che hanno fatto?!

    • Mentre Fisica Teorica della materia 2/b2 sembra aver capito il significato delle abilitazioni…almeno tra gli associati mi sembra che il tasso di abilitazione sia piuttosto elevato.

    • sono uno dei trombati in 14/C1
      Come commentare simili percentuali?
      Innanzitutto faccio i miei più sinceri complimenti a chi è riuscito a prendere l’abilitazione nonostante la “macelleria”, ma non posso fare a meno di rilevare l’effetto di lungo termine di un simile esito: la sociologia in Italia ne esce profondamente indebolita. è come se avesse deciso di autodistruggersi.
      Da domani ci saranno sempre meno persone titolate (sul piano formale, s’intende) a coprire il carico didattico nei vari corsi di laurea, con il rischio di una lenta ed inevitabile marginalizzazione delle discipline sociologiche nei piani di studio.

    • Il problema mi sembra non tanto la strage di abilitati ma i giudizi che vi sono espressi, che in alcuni casi si contraddicono o sono espressi in maniera “sibillina”.
      A buon intenditor poche parole…

  3. Ho dato un’occhiata con i script di Moreno a 14/C1. Quel che spicca è che vi sono molti candidati, cui indici normalizzati non mi quadrano assolutamente con i CV presentati (tipo indice di #libri==19 quando vi sono solo due libri in 7 anni). Presumo vi sia un errore di calcolo e/o di associazione di dati. Quindi fare analisi sommarie basate sugli indici non da nessuna informazione, occorre purtroppo leggersi i giudizi ed i relativi CV.
    Non so se questo è già stato tematizzato, ammetto di non aver letto tutti i commenti…

  4. Ho letto diversi giudizi del settore Fisica-Matematica.
    Spesso c’e’ la frase “Il contributo individuale ai lavori in collaborazione è paritetico”. Precisemente mi sembra che abbiano scritto questa frase nel giudizio di tutti gli abilitati. MA COME DIAVOLO HANNO FATTO A SAPERE CHE IL CONTRIBUTO NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE ERA PARITETICO?

    Il nodo “l’anvur ha ignorato completamente il problema di valutare in qualche modo il numero degli autori delle pubblicazioni” sta venendo al pettine……

  5. Buonasera. Tornando sulla maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni delle commissioni.
    Il Regolamento ministeriale e il seguente Decreto direttoriale (il c.d. bando) richiedono per la validità delle deliberazioni la maggioranza qualificata dei 4/5. La ratio è quella di garantire la massima ponderazione per ogni decisione dell’organo, dico ‘ogni’ decisione perchè la norma parla di ‘deliberazione’ sic et simpliciter, inoltre è collocata in un comma diverso da quello in cui sono specificate le condizioni sulla base delle quali può essere attribuita l’abilitazione (‘motivato giudizio espresso…’), infine quando il Regolamento richiede una maggioranza diversa lo specifica : ai sensi del comma 3 dell’art 8 del Reg. l’acquisizione di pareri pro veritate è deliberata a maggioranza ‘assoluta’ dei componenti la commissione.
    Potrebbero sembrare argomentazioni da leguleio (come ho letto sopra) ma sembra molto meno fondato il ragionamento secondo cui il candidato avvrebbe chiesto l’abilitazione quindi la deliberazione della commissione riguarderebbe solo l’attribbuzione non anche l’esclusione dell’abilitazione che deriverebbe da una sorta di silenzio-rifiuto o addirittura dalla carenza del requisito ‘formale’ della maggioranza qualificata dei 4/5.
    Le commissioni hanno espresso un solo voto su ogni candidato, se la deliberazione è stata adottata con la maggioranza dei 4/5 è valida qualunque sia il suo contenuto, altrimenti è nulla; non è possibile che la maggioranza richiesta cambi a seconda dell’esito della votazione stessa.
    E infine, si è detto: se fosse richiesta sempre la maggioranza qualificata le commissioni sarebbero state quasi paralizzate, ebbene è proprio questa la ratio delle maggioranze qulificate, rallentare il processo decisionale per allargare il consenso ( pensiamo alle non poche sedute del Parlamento in seduta comune per eleggere il Presidente o giudici della Consulta).E se in ultima analisi la paralisi risultasse insuperabile… ad essere impugnato sarebbe il Regolamento stesso nella parte in cui prevede tale maggioranza…

    • zetazac: pur impegnandomi e leggendo 3 volte il tuo post non ne traggo una informazione. potresti essere più chiaro?

  6. caro zetazac, mi spiace ma ti sbagli. non ha senso richiedere la maggioranza qualificata per qualsiasi deciisone. la maggioranza dei 4/5 è necessaria solo per concedere l’abilitazione. se non si raggiunge tale quorum, l’abilitazione non è consegiuta. E’ come quando per l’assunzione dideterminate delibere è richiesto il raggiungimento di un certo quorum assembleare.

    • una tale limitazione non risulta da nessun dato positivo, la deliberazione sull’attribuzione o meno dell’ abilitazione è unica.

      Per essere schematici e rispondere a Ludovico: sono valide le deliberazioni con 4 o 5 voti favorevoli all’abilitazione e quelle con 4 o 5 voti contrari all’abilitazione, tutte le altre sono nulle.

    • Giusto. Non c’è alcun dubbio possibile: il decreto all’art. 8, punto 4, stabilisce che:
      “La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare….”
      e al punto 5:
      “La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”, frase chiaramente riferita al punto precedente, cioè all’attribuzione dell’abilitazione.

      Basta che pensiamo a quando in Parlamento ci vogliono i due terzi per assumere una certa decisione; se non si raggiungono, pace, non è che ci vogliono i due terzi anche per respingerla!
      E’ vero che la mancata concessione dell’abilitazione produce un effetto preclusivo (la non possibilità di ripresentarsi nei successivi due anni), ma l’effetto è disposto dalla legge, non dalla commissione.

    • Il mio “giusto” si riferiva a aldo.garcia (l’ho scritto quando la replica di zetazac non c’era ancora!

    • chiariamoci domanda secca e per favore risposte brevi :
      per “deliberazione” si intende la fase di approvazione del giudizio collegiale finale, vero o falso??
      a) se VERO, in questo caso, credo, ci debba essere anche la votazione specifica del giudizio collegiale, data palesemente, e riportata nel testo della seduta collegiale, e questa diventa “la votazione” valida per questa fase finale del processo decisionale e quindi per la deliberazione.
      b) se FALSO, allora, si intendono come “voti validi” ai fini della deliberazione finale i pareri espressi nei singoli giudizi e quindi come voto di deliberazione finale si intende quel “si o no all’abilitazione” presente alla fine di ogni giudizio.
      Nel qual caso, non si capisce a cosa serve un giudizio collegiale NON VOTATO ai fini della deliberazione finale.

    • Garcia: il problema che in un procedimento amministrativo (a differenza che in una assemblea condominiale) non si può non decidere, essendo sempre richiesto (salvo i casi di silenzio significativo) l’esercizio in concreto del potere. Sicché (salvo diversa indicazione espressa) il quorum deliberativo non può che essere lo stesso per la decisione di concedere e non concedere l’abilitazione, entrambe espressione doverosa della potestà valutativa della commissione.

  7. È proprio cosi zetazac. Una delibera 3 a 2 (non importa se a prevalere sono i favorevoli o i non favorevoli) non è valida. Di conseguenza non esiste in quei casi nessuna valutazione del candidato, né positiva né negativa in quanto la volontà collettiva dell’organo non si è validamente formata.
    Se si volesse attribuire valore di delibera di non abilitazione alla ‘situazione’ in cui tre voti sono favorevoli alla abilitazione e due sono contrari, si arriverebbe al paradosso giuridico di far prevalere la posizione di una minoranza. È evidente invece che in questa situazione non c’è stata alcuna deliberazione per mancanza di quorum.
    L’assenza di deliberazione in casi come questo, dal punto di vista giuridico, è palese.
    Il punto critico è stabilire se invece una Commissione ha o meno l’obbligo di deliberare, ossia di esprimere un valutazione collettiva giuridicamente valida su ogni candidato. A mio avviso si perché il candidato che presenta una domanda ha il diritto ad essere valutato. Di conseguenza la Commissione è obbligata a valutare. Se non la fa è una inadempienza della stessa.
    E’ un ingorgo giuridico vero e proprio che nasce da una superficiale emanazione della normativa.

    • Certo la normativa lascia adito a molti dubbi, ma questo era facilmente evitabile chiedendo alle commissioni ‘sempre’ deliberazioni a maggioranza qualificata ( potendo disporre a maggioranza assoluta solo l’acquisizione di parei pro veritate)

    • Anch’io, da profano, propendo per la versione di zetazac. Per eleggere il Presidente della Repubblica – giusto per citare un esempio che, secondo alcuni, avallerebbe l’ipotesi contraria – è necessaria la maggioranza qualificata. Se i candidati sono Caio e Sempronio, la votazione non è valida fino a che la maggioranza qualificata si è espressa a favore di Caio o a favore di Sempronio. Secondo l’interpretazione opposta, invece, se la maggioranza semplice votasse per Caio, ed il resto dei votanti (la minoranza!) per Sempronio, si dovrebbe dichiarare eletto Sempronio poiché Caio non ha raggiunto la maggioranza qualificata. Ciò, ovviamente, è del tutto assurdo.

    • scusate al ripetizione del post ma vedo che il problema della “maggioranza” continua ad appassionare in molte piccole discussione per favore, chiariamoci con domanda secca e per favore risposte brevi :
      per “deliberazione” si intende la fase di approvazione del giudizio collegiale finale, vero o falso??
      a) se VERO, in questo caso, credo, ci debba essere anche la votazione specifica del giudizio collegiale, data palesemente, e riportata nel testo della seduta collegiale, e questa diventa “la votazione” valida per questa fase finale del processo decisionale e quindi per la deliberazione.
      b) se FALSO, allora, si intendono come “voti validi” ai fini della deliberazione finale i pareri espressi nei singoli giudizi e quindi come voto di deliberazione finale si intende quel “si o no all’abilitazione” presente alla fine di ogni giudizio.
      Nel qual caso, non si capisce a cosa serve un giudizio collegiale NON VOTATO ai fini della deliberazione finale.

  8. Ditemi sul serio: state scherzando, vero, a voler proseguire questa discussione sterile se i 4/5 ci vogliono solo per approvare o anche per bocciare?

    A parte essere completamente off topic (si parla di “monitoring ASN”, non di “monitoring quattoquinti”), è totalmente assurda. A chiunque abbia buon senso è chiaro che i 4/5 ci vogliono per dare l’abilitazione, se no ciccia.

    Finiamola qua per piacere, altrimenti penso che sia tutta una trollata per distogliere l’attenzione dal VERO problema che sono giudizi scritti male e in maniera demenziale, privi di completezza e analiticità, e che hanno rifatto il concorso locale invece di una procedura che doveva essere snella e automatica.

    Altro che “è un’impasse legislativo”… ma scusate, chissenefrega!! Adesso capisco perché in questo paese perdiamo tempo con decadenze, porcellum, retroattività, voti segreti eccetera invece di affrontare i problemi reali. Mettersi a fare queste disquisizioni procedurali è il modo migliore per affossare ogni discussione seria dietro un mare di chiacchiere.

    • concordo con Domenico Lojovine: il reale problema, anche giuridico, è come fa una commissione come quella di Storia contemporanea, che non è il mio settore, a decidere se sono valide p.e le pubblicazioni di un candidato specializzato in storia cinese se nessuno dei commissari è esperto p.e. di storia cinese. Lo stesso vale per candidati abilitati con pubblicazioni di storia degli Stati Uniti, storia economica, etc, se, come si vede dai cv, i commissari sono specializzati in ricerche che non danno loro alcuna capacità, né autorità scientifica di giudicare il 90% delle pubblicazioni dei candidati.E’ tutto l’impianto dell’ASN a non funzionare, perché l’abilitazione è ad personam, come lo è la tenure. Questa ASN è una replica dei vecchi concorsoni nazionali e dei concorsi locali. L’unico aspetto positivo è che è tutto online e possiamo capire perché non funziona. Al di là dei problemi singoli, qui è in gioco il futuro dell’università italiana. La valutazione è senz’altro necessario, ma un candidato ha diritto a essere valutato da chi ha le competenze specifiche per valutarlo.Poteva essere una procedura snella e seria come lo è l’abilitazione tedesca o la tenure americana ed è diventata una mostruosità.

    • questo andrebbe chiesto agli esperti di diritto amministrativo. SE la commissione potesse nuovamente riunirsi la cosa si risolverebbe in venti minuti, in un verso o nell’altro.

    • A parte certi suoi toni poco tolleranti e certi suoi riferimenti, questi sì, lontani dall’oggetto della discussione: le ‘rivoluzioni’, a volte, passano attraverso il rispetto delle regole, anche quelle procedurali. Il tema della maggioranza qualificata per deliberare non esclude l’emersione di altre criticità della procedura, come ad esempio la carenza di motivazione nei giudizi collegiali e individuali, anche se, al riguardo, bisogna distinguere caso per caso e commissione per commissione.

    • C’è una mostruosità in questa ASN che è rappresentata dalla penalizzazione inflitta ai non abilitati. Non si tratta semplicemente di dare o no l’abilitazione ma anche di punire i non abilitati con due anni di esclusione dalle sessioni di abilitazione. Che si richiedano i 4/5 anche per infliggere tale pena dovrebbe essere il minimo. Come si fa a dire a un candidato che ha avuto 3 voti favorevoli (ma anche solo 2) di stare fuori due anni? Certo se ne poteva parlare prima ma l’argomento sembrava interessare a pochi.

  9. ma una commissione che agisce in disprezzo della normativa non andrebbe invalidata o sanzionata?
    quanto al deprecato dibattito sui 4/5 avevo postato ore fa una risposta che non è uscita riportando la formula talvolta adottata dalla commissione di 11/a1: “la commissione …DELIBERA di non attribuire l’abilitazione” al candidato XXX.
    Per loro dunque si tratta di delibera.

    • ovvio che si tratta di delibera a prescindere dalle formule utilizzate dalle singole commissioni.
      Inoltre ammesso ( ma non concesso in quanto la distinzione non è positivamente fondata) che la maggioranza qualificata fosse richiesta dal Regolamento ministeriale solo per l’attribuzione dell’abilitazione, in questo caso a dover essere impugnato dinanzi al Tar sarebbe lo stesso Regolamento ministeriale per illogicità, visti i risultati paradassali cui condurrebbe e come sopra evidenziati da Type.

  10. Se le criticità segnalate dagli altri utenti sono vere e verificabili, io mi chiedo: come può un ministero approvare e pubblicare atti che risultino palesemente difformi (o non chiaramente conformi) alla procedura prescritta?

  11. A campione 14/C1, non il mio settore, ma conosco molti colleghi. Non solo strage, ma giudizi offensivi (“non raggiunta la maturità”, “pubblicazioni in larga misura modeste o appena accettabili”, riferite a persone che hanno vent’anni di carriera, decine e decine di pubblicazioni e superano più di una mediana). Vista almeno una mancata abilitazione con voti 3/2 in prima fascia, in cui addirittura un giudizio di quattro righe finisce con i puntini di sospensione senza che si capisca quale sia l’effettiva intenzione del commissario!!!! Pubblicato nell’elenco anche il nome di un collega recentemente scomparso: andando alla pagina del giudizio i 5 commissari dicono “avendo avuto notizia della scomparsa non si è ritenuto opportuno procedere alla valutazione”, ma sull’elenco compare con un bel NO nella casella relativa all’abilitazione. Vergogna.

  12. Sorvolo sui toni di Domenico Lojovine. Si auto-commentano.
    Vorrei sapere come superare il gap giuridico tra una frase che in maniera letterale dice “che le deliberazione sono assunte a maggioranza dei 4/5” con l’interpretazione della stessa che “le deliberazioni sulla concessione dell’abilitazione”.
    Sono scientificamente curioso di conoscere il percorso giuridicamente valido per questo che è, a mio avviso, un salto interpretativo.
    La mia osservazione è se nel bando la maggioranza qualificata fosse riferita alle sole deliberazioni di abilitazione, perché non lo si è scritto esplicitamente con la frase” le abilitazioni si concedono con maggioranza dei 4/5″ o con “la deliberazione di abilitazione si assume con maggioranza dei 4/5”.
    E poi c’è un altro aspetto da considerare: le norme che disciplinano il funzionamento degli organi collettivi esplicitano sempre i quorum deliberativi e poi stabiliscono le eccezioni.
    Se quella dei 4/5 non è la regola valida per tutte le deliberazioni, ma solo per la concessione dell’abilitazione, in quale punto del bando è menzionata la regola generale? Sarebbe strano un bando che esplicita la regola e non l’eccezione.

    • Certo certo caro “type”, sorvola sui miei toni se vuoi, ma non su quello che dico: visto che intanto state continuando a spammare in pieno anonimato su una roba che non c’entra niente. Capirai che qualche sospetto che siate in malafede un pochino viene.

      Voi continuate a parlare di come si elegge il presidente della Repubblica, delle assemblee di condominio… e dite che gli altri sono intolleranti?? Sono fin troppo tolleranti i moderatori a consentirvi tutto questo!

      Quindi mi chiedo, cari moderatori di roars, ma non c’era la regola che l’anonimato veniva consentito fintanto che portava un contributo significativo? O volete dire che ‘sto discorso dei 4/5 si configura come un contributo significativo (e non, come pare a me, come una mega-trollata?)

    • Si veda anche settore 12/B1 (Diritto commerciale e della navigazione) dove il commissario internazionale si esprime in italiano osceno. Ponendo il fatto che a questo punto era meglio l’inglese, ma i suoi colleghi una rilettura avrebbero potuto dargliela, no?? E a parte questo, i giudizi sono veramente troppo trancianti, e a volte scivolano nell’offensivo…

  13. Chiedo scusa in anticipo se apro un tema di discussione che probabilmente è stato già affrontato. Ma…
    1. Almeno come avevo inteso io la cosa, i parametri quantitativi sarebbero solo dovuti servire ad accedere alla procedura dell’ASN. Dopodichè la valutazione dei prodotti della ricerca da parte commissari avrebbe dovuto essere squisitamente qualitativa: rigore metodologico, originalità etc. Mi sembra che solo a storia medievale abbiano fatto una valutazione puntuale delle singole pubblicazioni.
    2. Mi chiedo: dare un peso così rilevante (come mi pare si sia fatto a sociologia generale) a partecipazione a PRIN, direzione di collane, partecipazione a comitati editoriali etc non crea una discriminazione tra strutturati e non strutturati? O meglio, non sarebbe stato più giusto dare un peso rilevante a questi elementi solo per le valutazioni di I Fascia?

    • Certo, questo è il problema da discutere: la commissione avrebbe dovuto esprimersi su originalità, validità della metodologia, etc. dei prodotti del candidato.Dare un peso rilevante a direzione a collane editoriali, Prin, finanziamenti attratti non ha niente a che fare col valore scientifico di un candidato sia per II sia per I fascia. Questo criterio è stato probabilmente inserito per dare un aiutino a candidati con meno prodotti scientifici. Ovvero: non ha prodotto granché, ma ha attratto finanziamenti. E questo cosa c’entra con la validità scientifica di un candidato? Dovremmo anche discutere del fatto che molte commissione non sono scientificamente preparate a giudicare la maggioranza dei prodotti dei candidati del settore. Questo mi pare l’aspetto che inficia l’ASN.

    • A proposito di criteri. Nei giudizi di diritto processuale penale compare la seguente dicitura: Emergono o non ergono “elementi in grado di comprovare la capacità del candidato di coordinare e/o dirigere un gruppo di
      ricerca”.

    • Per Kery: quelle erano le parti della domanda che i candidati dovevano compilare. Era chiesto dal MIUR di precisare quei dati (diversi per I e II fascia): evidentemente dovevano fare parte della valutazione, che non era unicamente sulle pubblicazioni!

  14. C’e’ una bella differenza fra dire “si ipotizza un contributo paritetico” e affermare con tutta ‘sta sicurezza “il contributo e’ paritetico”!!! si fanno i concorsi sulle ipotesi facendole passare per fatti sicuri?

    Il punto e’ che il ministero, forse per rimediare in qualche modo al fatto che l’anvur ha ignorato completamente il problema di valutare in qualche modo il numero degli autori delle pubblicazioni nei tre parametri, ha dato indicazioni del tipo:

    DPR 222 14 settembre 2011 Art 8. comma 4 e bando 2102 ecc “La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, PREVIA SINTETICA DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTE”

    peccato che le commissioni possono appunto solo fare ipotesi a proposito del contributo individuale!! (a meno che i candidati alleghino lettere dei coautori o autocertificazioni)

    Il problema secondo me andava risolto alla fonte: cioe’, INVECE DI scrivere nel bando quella
    inapplicabile direttiva “previa sintetica descrizione del contributo individuale”, andava contato in qualche modo nei parametri bibliometrici (in TUTTI i parametri) il numero degli autori medio dei lavori del candidato (o, per certi settori, la posizione del nome nella lista degli autori)…

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