Il 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come sempre venduto nella comunicazione mediatica con un’espressione accattivante: «Decreto semplificazioni». Desta viva preoccupazione quanto prevede l’art. 64 dell’articolato, intitolato riproponendo la parolina magica: «Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca», la cui lettura proponiamo in calce a questo articolo. E’ davvero opportuno “semplificare” una procedura delicata come quella della selezione dei progetti di ricerca? E come mai, in una prima applicazione che durerà 5 lunghi anni, 8 “valutatori” del novello Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca saranno designati a prescindere – pare di capire – perfino dal requisito della “alta qualificazione” scientifica del candidato?

L’articolo riforma, senza che vi sia stato stato alcun preavviso o il benché minimo pubblico dibattito sul punto, la composizione del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), l’organismo che presiede, come noto, alla valutazione dei progetti finanziati dal MUR. Nell’acronimo, una R diventa una V. Cambia una parola molto importante. “Garante” diventa “Valutazione”. Avremo così il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR). Dettagli di poco conto, dirà il lettore distratto, pronto come tutti a ripartire sulle ali del PNRR.

Cambia però anche la composizione dell’organo. L’art. 21 della l. 240/2010 prevedeva che

«il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation».

Il meccanismo di selezione da parte del Ministro aveva un filtro – emanazione diretta e costituzionalmente obbligata dell’art. 33, primo comma, Cost. – sia nella identificazione dei soggetti proponenti, tutti espressione di organi scientifici, sia nella presenza di un search committee che la legge richiedeva fosse composto solo da esperti di alta qualificazione scientifica.

Improvvisamente questi filtri vengono meno. Si danno due scenari preconizzati dalla riforma. Un assetto transitorio e uno a regime.

Nel primo – quello immediatamente rilevante perché dalla fine del 2021 il CNVR avrà la responsabilità di gestire ingentissimi finanziamenti, sia relativi ai PRIN (non meno di 500 milioni di euro l’anno) sia relativi ai progetti del PNRR (una decina di miliardi) – si prevede che il novello CNVR destinato a diventare subito operativo sarà composto fino al 2026 da ben 15 membri, 7 dei quali appartenenti al vecchio Comitato ed 8 (il numero richiesto per detenere e manovrare una maggioranza sicura) nominati direttamente dal Ministro intuitu personae, senza che la legge si preoccupi di definire alcun requisito cui vincolare la scelta operata dal decisore politico.

Il secondo scenario è quello che andrà a regime al rinnovo del nuovo comitato oggi costituendo, per il quale, come si è appena visto, sono stati creati i presupposti perché la Ministra esponente dell’esecutivo abbia il pallino in mano e le mani completamente libere. Per il tempo in cui le risorse del PNRR saranno ormai state allocate, tornerà in vigore la previsione che gli esperti di nomina ministeriale (che saranno ben 10 sui 15 totali del comitato, una maggioranza bulgara) dovranno possedere, assieme al fondamentale placet politico del decisore ministeriale, anche una “elevata qualificazione scientifica internazionale”, che sarà vagliata, evidentemente, dal ministro pro-tempore, il quale, come insegna un passato ancor recente, potrebbe non aver conseguito nemmeno una laurea (Fedeli docet).

Proviamo a tirare le fila di questo pateracchio legislativo, che appare partorito da un sagace addetto alla legistica di palazzo, aduso a fare in fretta quello che il potere comanda di fare.

Il CNVR diviene da subito un organo di diretta nomina politica, composto a maggioranza dei suoi membri da persone che risponderanno direttamente agli interessi politici della Ministra Messa e, di riflesso, dell’esecutivo nella quale quest’ultima è stata cooptata. La Ministra Messa potrà nominare chi vuole a norma di legge, perché la nuova previsione legislativa non le imporrà nemmeno di osservare un canone formale richiedente l’individuazione di persone in possesso di alta qualificazione scientifica. Di sicuro, fra gli otto componenti i cui nomi forse saranno già appuntati sulla scrivania della ministra (non è peregrino pensare che nella fregola da PNRR prima siano stati individuati i nomi da piazzare nell’organismo e poi sia stata escogitate la norma di cui si sta dando conto; circostanza che potrebbe spiegare perché nell’immediato la legge non preveda alcun requisito di qualificazione scientifica dei nominandi – forse perché qualcuno dei nomi che si hanno già in mente questi requisiti non li possiede) non ci sarà il cavallo di Caligola, ma è un fatto che, in base alla legge già entrata in gazzetta ufficiale, l’unico requisito richiesto per essere scelti dal decisore politico ministeriale è quello di aver compiuto 18 anni, l’età della capacità di agire.

Terminata l’allocazione dei fondi verso lidi forse già prefigurati attraverso la scelta dei “magnifici otto” da nominare a spron battuto, fra un quinquennio “l’alta qualificazione scientifica” tornerà ad essere un presupposto necessario per entrare nel CNVR e dettare l’agenda operativa della ricerca italiana, per essere però oggetto di una scelta che – chi può escluderlo? – fra un lustro potrebbe competere a un responsabile politico del MUR del tutto privo di competenza scientifica.

Si delinea un quadro nel quale negli anni a venire l’idea che la Scienza debba esser libera da ingerenze politiche, scolpita nel primo comma dell’art. 33 Cost., viene (un’espressione forte s’impone, viste le circostanze) letteralmente violentata.

Nell’autunno del 2016 la vicenda delle cattedre Natta suscitò una ondata di indignazione a tutti i livelli, che riuscì a stoppare il maldestro tentativo, partorito dall’esecutivo Renzi, di assegnare al premier pro-tempore il potere di nominare 500 super-professori di provata fedeltà politica, coronando un disegno coltivato da alcuni corifei accademici del potere esecutivo del tempo ed evocando spettri del passato. Le prese di posizione coinvolsero tutta l’accademia italiana (se si eccettua la postura assunta dal presidente della CRUI dell’epoca, poi ministro ed oggi candidato sindaco a Napoli). Ne ricordiamo qualcuna: un gruppo di accademici (fra i quali piace ricordare i compianti Stefano Rodotà e Remo Bodei), il Gruppo 2003, associazioni di studenti e dottorandi, il CUN, lettere aperte che superarono in un baleno le 5000 firme.

Gravissima e stigmatizzata anche dal Consiglio di Stato era apparsa l’idea che il Presidente del Consiglio dei Ministri potesse nominare i vertici delle commissioni che avrebbero proceduto a selezionare i 500 professori eccellenti. E, come sappiamo, il tentativo per fortuna naufragò.

La tendenza della politica ad impadronirsi delle leve di governo delle risorse destinate ad orientare la ricerca scientifica è tornata a riproporsi più di recente. Nel tenere a battesimo l’Agenzia Nazionale della Ricerca, la legge di stabilità 2020 ha previsto al comma 245 queste modalità di designazione del direttore e dei membri del comitato direttivo, mostrando, se non altro, di voler salvare le apparenze, contemplando un articolato sistema di selezione:

245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all’interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

Oggi, facendosi letteralmente beffe con il placet della legge dell’art. 33 della Costituzione, la ministra Messa potrà nominare chi vorrà nel neocostituito Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca. Non un cavallo, ma nessuno potrà impedirle di nominare un drappello di scudieri di provata vicinanza politica. Del resto, la recente vicenda che ha portato alla nomina della Presidenza del CNR ha già reso palese quanto oggi possa pesare l’appartenenza politica nella designazione dei posti chiavi del sistema della ricerca italiana.

Con la scusa delle sorti magnifiche e progressive che ci regalerà il PNRR (se faremo come dice chi eroga le risorse che in esso scorrono), in un Parlamento nel quale l’assembramento di governo non conosce più voci critiche, può succedere davvero di tutto.

Anche che si finga di non vedere che la scienza finanziata nei prossimi anni non sarà più libera, ma asservita alla politica e ai suoi sempre mutevoli e cangianti equilibri.

Assisteremo al dispiegamento di una mobilitazione tardiva da parte del mondo della ricerca, come quella che seguì alla proposta sulle cattedre Natta? Il Covid ha cambiato molte cose, inoculando uno stato di eccezione nel sistema di molte garanzie costituzionali. Fra questi cambiamenti – temiamo – anche la capacità di rendersi conto fino a che punto l’emergenza abbia messo le ali a trasformazioni che, prima della pandemia, non sarebbero passate senza colpo ferire.

Purtroppo, però, si tratta di cambiamenti che sono destinati a restare. Oltre, anche molto oltre, la pandemia.

 


ART. 64
(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)
1. All’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole “tramite appositi comitati, “ e “,tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari” sono soppresse.
2. L’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:

“(Art.21. Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l’Italia è parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazioni, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L’incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell’università e della ricerca.”.
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti le procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole Comitato nazionale dei garanti della ricerca devono intendersi riferite, ovunque ricorrano al Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.
4. All’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “Comitato nazionale dei garanti per la ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.
5. All’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) è abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all’attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l’attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l’attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell’ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell’Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell’impatto di attività di ricerca.
7. Per l’anno 2021, al fine di favorire la realizzazione dei progetti di cui al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell’università e della ricerca può riservare, con proprio decreto, nell’ambito dei progetti eleggibili ai sensi dell’articolo 1, comma 15 della citata legge n. 160 del 2019, una quota non superiore ad un terzo delle risorse del Fondo, assegnate al Ministero dell’università e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, a beneficio di interventi di particolare rilevanza e in presenza di comprovate ragioni di urgenza.
8. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al secondo comma la parola “50” è sostituita dalla seguente “75”.
9. All’articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell’università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, non sono soggette a esecuzione forzata, con espresso esonero per le Tesorerie dall’obbligo di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono nulli e la nullità è rilevabile d’ufficio.”

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4 Commenti

  1. Beh, messo insieme alle idee che giranno sulle modalità di insegnamento post-covid, siamo all’ abrogazione de facto di tutta la prima parte dell’ art.33 della Costituzione. Se tutto questo passerà senza reazioni ce lo saremo meritato.

  2. Per me è il bilancio dei poteri ormai squilibrato. Chi può imporre (o, “valutare”, sinonimo più di moda) aumenta sempre più il suo potere. Quando si erode il grado di autonomia di chi è effettivamente motivato a far bene il suo lavoro, la società è in uno stato autocannibalistico (rimuovo potere da chi lo userebbe per lo sviluppo sano). C’è da chiedersi riguardo lo stadio successivo – il buco nero forse?

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