La recente stesura (19/5/2015) del DDL S. 1873 ha il merito di riproporre in sede legislativa la difficoltà della “figura” del ricercatore nella L.240. In effetti, la figura del ricercatore a tempo determinato (RTD) vede un continuo susseguirsi di interventi normativi. Un po’ come se nella progettazione di un motore dopo aver abbozzato il progetto, costruito e avviato il motore, si procedesse di continuo a cambiarne il sistema di alimentazione in corsa per far fronte ai malfunzionamenti. Per fare un esempio, ci sono pochi RTDa o assegnisti pre-240, che possono accedere ai bandi RTDb, mentre, dal punto di vista del curriculum e delle competenze scientifiche, ci sono numerosi ricercatori con le carte più che in regola per un ingresso in quel ruolo.

La recente stesura (19/5/2015) del DDL S. 1873 ha di sicuro il merito di riproporre – tra l’altro in sede legislativa – la difficoltà della condizione dei ricercatori e della “figura” del ricercatore nel regime della L.240.

Oggi la figura del ricercatore a tempo determinato (RTD) è elemento centrale del processo di reclutamento universitario – vista la sua funzione di traghettamento verso posizioni a tempo indeterminato – e allo stesso tempo la stessa figura assolve in modo disordinato e improprio (se non artificioso) il compito di supporto formale alla permanenza nei dipartimenti per tanti ricercatori attivi/interessati alla ricerca e/o diretti responsabili del funzionamento di corsi di laurea e di dottorato. Ricercatori il cui apporto al sistema universitario è vitale per la ricerca, e anche per la didattica, e che tuttavia vengono a trovarsi di fatto su di un binario morto a causa della fase di rodaggio della 240, rodaggio ancora in corso e che in particolare riguardo la figura degli RTD vede un continuo susseguirsi di interventi normativi. Un po’ come se nella progettazione di un motore dopo aver abbozzato il progetto, costruito e avviato il motore, si procedesse di continuo a cambiarne il sistema di alimentazione in corsa. E’ questo un tratto distintivo della attuazione della L. 240 e ciò vale anche per molti altri aspetti.

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E´ appena il caso di ricordare che, secondo la L.240, esistono due tipi di RTD (“a” e “b”) e che per accedere a posti RTDb è necessario aver usufruito di i) un contratto RTDa, oppure ii) di tre anni di assegni di ricerca bandititi prima dell’entrata in vigore della legge 240. Condizione che andava ad includere anche i titolari di “nuovi” assegni (post L. 240) secondo una indicazione MIUR in data 6 agosto 2014 (prot. MIUR 0021700) in risposta a un quesito allora posto dall’Università di Roma “La Sapienza”. Fino ad arrivare alla sede TAR in cui prevale la interpretazione più restrittiva: gli assegnisti post legge 240, sono esclusi.

In questo scenario, il DDL recepisce la condizione di stallo che si sta generando in coincidenza della mancanza di figure “aventi titolo” (a fronte del numero di “aventi altri titoli”) per l’accesso alle posizione RTDb. Ovvero, dal punto di vista formale, ci sono pochi RTDa o assegnisti pre-240, che possono accedere ai bandi RTDb, mentre, dal punto di vista del curriculum e delle competenze scientifiche, ci sono numerosi ricercatori con le carte più che in regola per un ingresso in quel ruolo.

Tuttavia proprio per l’attuale impianto normativo a questi ultimi non è permesso neppure di partecipare ai concorsi RTDb: neppure nel caso avessero una abilitazione a I o II fascia.

Il DDL S. 1873 si propone quindi di superare tale nonsenso, consentendo agli abilitati la partecipazione ai bandi per RTDb.

Quella degli abilitati che non possono partecipare ad un bando per RTDb è una condizione sorprendente, già sottolineata dal CUN con la mozione del 28/1/2015, che nasce da un difetto di previsione della L. 240 e che va ad intersecarsi con la grave condizione di riduzione dell’organico come di nuovo richiamato dal CUN in più occasioni (Raccomandazione 29/4/2015; Mozione 9/4/2014).

Come accennato, fin dalla nascita l’RTD secondo la L. 240 si articola in due figure, RTDa e RTDb, molto simili dal punto di visto dei compiti istituzionale (in pratica identici da un punto di vista qualitativo, essendo prevista per entrambi ricerca e didattica e quindi distinti solo per aspetti quantitativi nel rapporto tra questi impegni) e profondamente diversi dal punto di vista dell’incardinamento, là dove gli RTDb transitano, su valutazione positiva dopo il triennio, nel ruolo di associato mentre la stessa valutazione positiva dopo il triennio da RTDa dà, al più, diritto ad una proroga biennale dopo di che il nulla. A meno che non ci siano concorsi disponibili.

E´quanto meno curioso che compiti sovrapponibili possano essere attribuiti a figure così diverse tanto da poter essere considerati, senza esagerare in approssimazioni, organico permanente i secondi e assegnisti i primi.

E tuttavia questo aspetto potenzialmente problematico potrebbe anche essere superato dalla saggezza con cui gli Atenei esercitano la propria autonomia e quindi regolamentano in dettaglio i carichi per le varie figure giuridiche; ma di fatto prevale la ricerca di soluzioni a basso costo. Si assiste quindi molto spesso ad un impegno in sostanza equivalente di RTDa e RTDb per quanto riguarda sia i carici didattici che di ricerca (si potrebbe aprire qui un ampio discorso sulla autonomia degli Atenei che se pienamente giustificata sul piano scientifico didattico, sembra un po’ meno urgente sul piano regolamentare … ma questo è un tema complesso e lo rimandiamo ad altra occasione).

“Difetti” di progettazione che appaiono ancora più evidenti appena si esamina il tema delle risorse. Come nasce un RTD ? su quali fondi ? e come incide sul contingente assunzionale (il serbatoio di punti organico a disposizione di ciascun Ateneo) ?

Anche da questo punto di vista si crea spazio per ulteriori ambiguità legate alla “fonte” delle risorse con cui gli RTDa sono reclutati. Senza entrare in dettagli si possono almeno elencare tre diverse tipologie di copertura: 1) risorse da FFO; 2) bandi ministeriali e/o europei; 3) fondi terzi (specifici progetti di ricerca finanziati).

La convergenza di queste differenti tipologia di finanziamento sulla stessa figura genera puntualmente grosse problematiche legate alla disparità di condizione dei singoli ricercatori.

L’ultimo esempio, in ordine di tempo, e che sta ora interessando molti ricercatori riguarda il biennio di rinnovo per i ricercatori finanziati su fondi FIRB. Dal punto di vista della L. 240 infatti ogni RTDa che riceva una valutazione positiva a fine triennio può essere rinnovato per un ulteriore biennio. Tuttavia, nella gran parte dei casi il progetto FIRB termina in un triennio ponendo il problema della mancanza di opportunità per il rinnovo stesso e disparità tra diversi soggetti con la stessa figura.

Ancora, nei casi in cui la copertura della posizione RTDa nasce da fondi terzi (ad es. un progetto di ricerca specifico) emergono ulteriore problematiche. Nella fase del concorso le necessità di ricerca per cui si apre il bando possono (devono) essere ricomprese nel bando stesso in difformità con la norma (L. 240) che prevede invece di non poter limitare i requisiti dei bandi per le posizioni universitarie al di la della indicazione del settore scientifico disciplinare. Inoltre, sempre nel caso di bandi su progetti di ricerca, la attività didattica può non esser ricompresa con ulteriore ricaduta poi nella programmazione nei dipartimenti dove non è uniforme il carico didattico attribuito a figure che, almeno nominalmente, paiono identiche. A questa condizione si cerca in sede locale di porre rimedio con specifici regolamenti sulla didattica con ulteriori ingolfanti procedure.

Ma non finisce qui, infatti su tutto questo intervengono i punti organico – consumati da tutti gli RTDa, a prescindere dalla origine delle risorse di finanziamento. Si tratta di una condizione fortemente distorsiva della distribuzione delle “risorse assunzionali” (i punti organico) che sono drenati in questo modo verso quei settori maggiormente in grado di attrarre risorse terze, con gravi ricadute sulla programmazione delle sedi in termini di copertura dei diversi settori scientifico-disciplinari.

RTD: di fatto una successione di disparità, distorsioni, intrecci ed ingolfamenti normativi. In sintesi un pasticcio normativo tanto più dannoso in quanto in un punto critico del percorso di ingresso nell’università.

Il superamento di questa condizione della figura RTD, con un intervento radicale di riforma dei ruoli e soprattutto del “preruoli” nell’università è inevitabile e ne sono la prova tanti segnali da fonti diverse:

  • Lo stesso MIUR (programmazione personale 2015 – 10/2/2015) che per RTD concede il 100 % di turnover – ma “misto” ovvero per ogni RTDa che esce si puo assumere un RTDa o RTDb;
  • Le sedi che con regolamenti interni di fatto rendono interscambiabili sul piano dei compiti didattici e di ricerca gli RTDa e RTDb;
  • Il CUN che ha estesamente trattato il tema .
  • la sede legislativa, con questo ultimo provvedimento ovvero il DDL S. 1873.

Una serie di azioni che evidentemente scaturiscono dalla necessità di superare le innumerevoli problematiche descritte, e che tuttavia costituiscono interventi episodici e non raccordati.

In tale scenario, la soluzione di consentire l’accesso ai concorsi RTDb a quanti in possesso di abilitazione è certo una misura positiva, ma solo come misura ponte nelle more di una sistemazione non più rinviabile dell’assetto giuridico dei ruoli universitari e in particolare di un riordino delle figure poste all’inizio della carriera: assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato.

 

182 Commenti

  1. la presunta “distorsione” di cui parla l’articolista ha una sola origine: la fame cui I nostri “illuminati” governi della repubblica delle banane impongono alle universita’. Il sistema dslla successione rtda-rtdb poteva pure funzionare, e lo potrebbe ancora (dato che gli rtda banditi su fondi esterni non sono pochi), il vero problema e’ la penuria di bandi rtdb. E la polemica sugli assegni pre-gelmini e’ spompa, perche’ si riferisce a pochi precari “storici” che hanno avuto la forza di sopravvivere spesso anche con fino a 10 anni di assegni e post-doc. Voler proporre il “salto” assegno-rtdb significa in soldoni proporre l’associatura diretta per un post-doc, di certo non giustificato neanche con il conseguimento della famigerata “abilitazione” a maglie larghe. Un salto eccessivo, a mio avviso. Bisogna chiedere con forza piu’ posti rtdb, perche’ come noto I fichi secchi non bastano per le nozze.

  2. Caro Pezzella, non è affatto vero che ci sono pochi RTD che possono accedere alle posizioni RTDb. Quello che lei scrive è fuorviante e conferma come al CUN non si ha la più pallida idea di come stanno le cose nel mondo universitario. Mi duole contraddirla, ma esistono molti RTDa in possesso di ASN che potrebbero andare a RTBb, il problema è che non sono stati banditi posti di tipo b . La maggior parte degli RTDa da anni hanno sostituito la terza fascia e cioè i ricercatori a tempo indeterminato, inoltre oltre a svolgere attività didattica perché obbligati dalla maggior parte dei regolamenti di Ateneo adesso vengono chiamati in causa anche come cofattore da calcolare per la chiamata ad ordinari o associati. In conclusione questi poveri lavoratori vengono usati, strumentalizzati e poi abbandonati ad un destino incerto. Tra l’altro molti di questi RTDa gravano sul fondo di Ateneo e cioè un passaggio magari diretto a RTD b sarebbe a costo zero per i primi tre anni. A me sembra invece che chi dovrebbe rappresentare gli RTDa, che tra l’altro concorrono alla elezione dei membri del CUN, faccia di tutto per sminuire il loro ruolo fondamentale all’interno degli atenei. Spero quindi che il piano straordinario per il reclutamento straordinario tanto osannato sia dalla CRUI che dal CUN sia in grado di gestire il transitorio di questa figura. Ricordo inoltre che l’età media di tutti gli RTDa italiani è di circa 39 anni. A voi le giuste considerazioni.
    Scusate se ho commesso qualche errore, ma scrivo da un cellulare.

    • Caro Barbagallo, molti atenei lamentano esattamente quello che scrive Pezzella. Peraltro non mi risulta che gli RTDa eleggano consiglieri CUN. Aspettiamo che qualcuno voglia fornirci dei dati statistici sufficienti (il MIUR?). Cari saluti.

    • Caro Antonio gli RTDa votano per il CUN per il ricercatori, informati bene. Io sono un RTDa ed ho votato

    • Caro Banfi,
      non solo possono votare (per il periodo in cui sono strutturati, anche se a tempo determinato, sono a tutti gli effetti parte della comunità accademica con obblighi e dovere esattamente uguali agli strutturati) ma, per quello che ne so, di recente è stato anche eletto un RTD tra i consiglieri del CUN.
      Magari in questo modo alcune problematiche critiche potrebbero emergere..

  3. Trovo tutto il ragionamento si basi su una premessa errata ovvero il fatto che “ci sono pochi RTDa o assegnisti pre-240, che possono accedere ai bandi RTDb”.
    Nel mio settore (11/E1) conosco personalmente ben più di una decina di assegnisti pre-240 con abilitazione. Ricordo inoltre che 3 anni di post-doc all’estero valgono anch’essi per accedere agli RTDb. Se poi in alcuni settori con meno precariato storico non ci siano candidati ok, prendiamone atto. Ma per favore non diciamo che in generale non ci sono i candidati per i concorsi RTDb.
    Con questa falsa informazione so di sedi universitarie che giustificano la scelta di preferire gli RTDa agli RTDb…
    Se non erro in un topic precedente si stimavano in qualche migliaio i precari abilitati. La maggior parte di essi plausibilmente ha i criteri per accedere ai concorsi RTDb. Peccato non si sia pensato ad un reclutamento straordinario…

    • A me non risulta affatto che i possibili candidati RTDb siano numerosi, questo perché gli assegnisti ante 240 ancora in giro sono pochi e perché coloro che hanno concluso un contratto da tipo A (siamo nel 2015) sono piuttosto pochini. Può darsi che le cose stiano diversamente nelle diverse aree disciplinari.

    • Purtroppo invece gli assegnisti ante 240 sono tanti. Ma la maggior parte di loro ormai ha mollato..

  4. Con la programmazione in corso, almeno alla Statale di Milano, la maggior parte di RTDa in scadenza nel 2015 verra’ portata ad RTDb ed anche in altri atenei le proposte di RTDb finalmente verranno incrementate. Permane la tematica dei Ricercatori confermati che non accedono alla stessa progressione di carriera ed entrano in conflittualita’ con gli RTDb per i quali, se abilitati, e’ prevista dopo tre anni l’associatura. Una guerra tra poveri insomma…….

  5. Premetto che ritengo sempre utile confronto e acquisizione di dati – e quindi grazie ai colleghi per le osservazioni.
    Osservazioni – soprattutto sul tema numerosità dei formalmente candidabili RTDb oggi (a norme vigenti) – che meritano un approfondimento dedicato, magari in una successa nota nei commenti qui all’articolo.

    Tengo invece ora a chiarire un aspetto che forse mal traspare ancora, ovvero la distinzione tra la “figura” RTDa e il “collega x” RTDa.

    La assimilazione della figura RTDa a quella dell’assegno di ricerca non è una creazione di chi scrive ma la risultante della norme.
    Prova ne è – semplificando – che numerose sono le lamentele dei colleghi RTDa circa la loro condizione, tanto che alcune associazioni di RTD(a) iniziano ad essere parte attiva nel dibattito di politica universitaria.

    Analogamente la figura dell’RTDb di fatto non esiste – si tratta piu di uno “stato”. Tra previsioni di norma e politiche di reclutamento RTDb è un associato “preso a rate” (prima 0.5, poi 0.2). E la abilitazione oggi conta zero, per quanto riguarda il diritto a partecipare ad un concorso RTDb.

    Altro sono i colleghi RTDa – a loro sempre va riconosciuto, e si riconosce, ruolo importantissimo nella vita e sopravvivenza degli atenei (come anche ribadito in questo articolo).

    Ma proprio per tale condizione “RTD” è da riscrivere – vedi proposta CUN su professore Iunior – ed è una riscrittura normativa che tra l’altro è dovuta proprio ai tanti RTDa (non ne esiste un solo tipo come abbiamo visto) diversi che comportano disparità di condizione e di opportunità per i vari colleghi che di caso in caso “li impersonano”.

    Fin qui qualche considerazione sulla norma – ora la condizione (tema ancora altro che va sviluppato in parallelo): serve un piano straordinario … e CUN (ma non solo) lo dice da anni ormai.

  6. Cari tutti,
    la questione è veramente spinosa. Le storture innescate dalla 240/10 stanno ormai sotto gli occhi di tutti.

    E’ stato folle pensare di creare due figure RTDa ed RTDb entrambe sottoposte alla stessa tipologia di concorso e di vincolare la stabilizzazione di questa figura a tempo determinato (di tipo B) al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
    Un vero e proprio specchietto per le allodole. Veramente la massa di precari dell’università (assegnisti, contrattisti, etc) pensava che avrebbe avuto un percorso più breve verso la stabilizzazione?
    Che ci sia una volontà politica di voler bloccare il meccanismo dell’ASN è sotto gli occhi di tutti. Ad oggi sono state espletate solo due tornate e con tempi biblici.
    Tempi che purtroppo male si adattano alle scadenze contrattuali degli RTD.
    E’ stato folle non prevedere un transitorio: non tutti gli RTDa hanno avuto la possibilità di partecipare alle uniche due procedure, qualcuno non è stato abilitato, altri si. Adesso molti potrebbero essere pronti a partecipare, ma la procedura è bloccata. E la vita delle persone è sospesa non a causa delle proprie capacità, almeno ce ne si fa una ragione, ma a causa di forze maggiori (e non stiamo parlando di catastrofi naturali, direi piuttosto di forze occulte)!

    La 240 aveva una ratio, giusta o sbagliata che la riteniamo. La generazione maggiormente danneggiata da questa legge è proprio quella degli RTD.
    Il collega Barbagallo parla di età media 39 anni. Se è così, è ovvio che la maggior parte degli RTD fa parte proprio della generazione pre-240. Quindi credo che i requisiti li abbiano già maturati o li stiano già maturando tutti.

    Il problema è un altro, a mio avviso. In tempi con poche risorse, molti rettori non se la sentono di bandire posti di tipo B se non ci sono candidati interni papabili che aiuterebbero con la loro partecipazione a, qualora vincessero, salvare il budget.
    Anche perchè, diciamocelo francamente, con una ASN che non riparte.. sarebbe proprio una scommessa su 3 anni.

    Forse la cruda verità è un’altra: il destino di molti futuri ordinari è legato ai bandi RTDb.
    Il cambiamento dei requisiti di accesso al posto RTDb consentirebbe a quegli atenei che sostengono di non avere RTDa pronti (ma al B possono partecipare anche gli RTD Moratti + post DOC oltre che gli assegnisti PRE-Gelmini) per partecipare ai concorsi RTDb (vorrei avere i dati alla mano di coloro che affermano ciò) di bandire quei posti necessari per portare avanti gli ordinari.

    Ecco quindi, da parte di alcuni l’idea di “aprire” i cancelli?
    Perchè no. Apriamo l’accesso alla posizione B agli RTDA già abilitati anche se non hanno ancora concluso il triennio, anzi.

    Oserei di più.. consentiamo l’accesso diretto da A a B qualora si sia già conseguita l’abilitazione. Dando così un po’ di speranza a questi “giovani” quarantenni che sono stati massacrati dal continuo cambiamento delle regole del gioco.

    La vogliamo sparare grossa? Ripristiniamo la figura dell’RTI!

    Ancora più folle? Introduciamo una sanatoria alla 240 che possa “salvare” dal baratro un’intera generazione (che resta sospesa, non si crea una famiglia, non fa figli etc..): trasformiamo tutti gli RTD in RTI e gli RTD abilitati in associati.

  7. Caro Prof. Pezzella,
    La domanda è ? In caso venga approvato il Prof. Junior, cioè una figura a tempo determinato con tenure, come verrà gestita la figura dell’RTDa? Dovranno rifare un’altra procedura concorsuale? E se no, verranno almeno rombasti i posti in quel settore concorsuale? Insomma,come verrà gestito il transitorio tra la vecchia figura di RTDa e la nuova?

  8. Per me bisognerebbe distinguere tra gli effetti derivanti dal periodo di rodaggio del motore (assestamento verso la funzionalità ottimale), da quelli che sono frutto di una cattiva progettazione e da quelli dovuti invece alla mancanza di carburante. Invece, siamo di fronte ad un nuovo pasticcio dove le diverse nature sono confuse e quindi non affrontate nel merito.
    .
    La partecipazione degli assegnisti pre-Gelmini ai bandi RTDb aveva molto probabilmente lo scopo di assicurare candidati nella fase di rodaggio, ossia finché non ci fossero RTDa con tre anni di contratto in attivo. Molto probabilmente, ancora, non ci sarebbe stato bisogno di un correttivo alla norma, per estinzione naturale di tali figure (=assegnisti pre-Gelmini, ormai in effetti più rari del delfino di fiume).
    Nella logica (…) del legislatore, la figura di RTDa sarebbe dovuta diventare l’effettivo passaggio obbligatorio per la carriera universitaria. E avrebbe dovuto lasciare la possibilità dell’assegno di ricerca solo come possibile strumento accessorio in caso di allungamento dei tempi (12 anni di precariato totali, ossia 4 di assegni al massimo) o come un modo di reclutare lavoratori a contratto sui progetti.
    E’ chiaro che un contratto di assegnista ed uno di RTDa non sono confrontabili, sia per la retribuzione che per le tutele. Un contratto RTDa è certamente migliore, su questo non si può che essere d’accordo col legislatore.
    .
    Questo DDL 1873 parte secondo me proprio dal voler confondere gli effetti del rodaggio con quelli di altra natura, ma senza proporre una soluzione veramente efficace, evitando appunto di riconoscere la natura del problema e di entrare nel merito.
    Si insiste sull’assurdo legislativo (di certo senza trovare in questo molte difficoltà!!) di discriminare assegnisti pre- e post-Gelmini, senza appunto considerare che questo sarebbe stato un effetto solo temporaneo, nella direzione, a regime, di rendere l’RTDa la figura cardine per l’accesso alle posizioni a tempo indeterminato.
    Questo era (sarebbe stato) il vero punto: avallare il progetto del motore Gelmini e dargli carburante (soldi) per farlo girare oppure proporne uno diverso e comunque finanziarlo?
    Si propone invece, sulla base del problema di discriminazione (vero ma falso in quanto di natura temporanea), una soluzione che appare discutibile per diversi motivi. Intanto perché i vari RTDa attivi (seppur non ancora a fine contratto) al momento costano meno nel passaggio a RTDb (0,2), rispetto ad un abilitato non strutturato (0,7), anche in virtù del 100% di turn over ad essi riservato. Poi perché si crea una nuova discriminazione: uno strutturato (RTDa) può partecipare ad un concorso per RTDb senza abilitazione, mentre un non strutturato può parteciparvi solo se in possesso di abilitazione.
    Last but not least, si mette comunque indirettamente in discussione il motore Gelmini: l’RTDa diventerebbe un componente accessorio, non più cardine, del motore. Negando nel contempo la volontà di voler far funzionare casomai questo motore risolvendo il problema comunque esistente e grave dell’assenza di carburante, ossia di più risorse per più posti da RTDa.
    .
    Allora viene da dire che questo provvedimento non sarà risolutivo di granché, perché non entrerà nel merito dei problemi reali del motore, ma proporrà dei correttivi che potrebbero fra l’altro funzionare ancora una volta solo in fase di rodaggio. Quanti futuri assegnisti post-Gelmini otterranno infatti effettivamente l’ASN in 4 anni di assegni di ricerca? Certo che se l’idea è di abbassare i requisiti per averla, allora il problema non si pone, ma allora la figura RTDa a che cosa serve?

  9. >RTDb è un associato “preso a rate” (prima 0.5, poi 0.2).
    Prendo in prestito la frase qua sopra per far notare la totale assurdità della discussione in questo articolo.
    Qualcuno mi deve spiegare perchè un abilitato deve “accontentarsi” di un contratto di 3 anni non rinnovabile da “ricercatore” quando il suo diritto è quello di essere assunto come professore!
    Ma vi rendete conto che queste posizioni non fanno altro che alimentare il precariato e le ingiustizie?
    Oltretutto sarebbe una ulteriore conferma che ci sono abilitazioni di valore diverso a seconda se si è già strutturati o meno.
    Per favore, pensate un attimo prima di scrivere!
    Mi dispiace essere “duro”, perchè comprendo il problema di fondo, ma sinceramente trovo queste discussioni inutili e fuorvianti.
    Ovviamente penso che la figura di RTDb sia una anomalia ed andrebbe sanata.
    Ovvero al posto di RTDb reintrodurrei i ricercatori a tempo inderminato (o junior professor), i quali ovviamente se hanno l’abilitazione potranno essere promossi.
    Quindi la vera distinzione sarebbe tra ricercatori a tempo (unico tipo) e junior professor. Ovviamente agli RTD darei meno carico didattico.

  10. Credo che all’autore dell’articolo siano utili più di 2 o 3 cose per capire bene cosa sia in realtà un RTDA e a dire il vero anche un RTDB. Capisco che un ricercatore a tempo indeterminato si senta piuttosto minacciato da un RTDB abilitato nella sua personale progressione di carriera e che tenti, in tutti i modi (e forse anche attraverso il proprio ruolo all’interno del CUN – vorrei sbagliarmi) di neutralizzarlo assimilandolo a ogni costo a un semplice assegnista…
    Comunque, sta di fatto che se nella lingua italiana hanno fatto la differenza tra un “assegnista” e un “ricercatore” ci sarà pure un motivo, o no? E poi, la tanto citata 240 andrebbe forse semplicemente letta per capire questa differenza in termini di mansioni e responsabilità svolte dall’RTD.
    La logica dello “sbarramento” usata, in modo improprio, nell’ASN noto tristemente che è comodamente assunta anche da chi dovrebbe tutelare gli interessi dei precari che svolgono, guarda il caso, le stesse mansioni, se non più CFU, di un semplice RTI.
    Ecco le mie “deduzioni logiche”…
    Comunque se al CUN si ragiona così, beh, ci consola sapere che anche lì sono a tempo determinato.

  11. …e si continua a “cercare il centro discorrendo per la circonferenza”, come disse qualcuno un secolo fa. Si cercano i difetti nella legge (imperfetta, certo: ma qualcuno ha un esempio di legge perfetta?) per rimuovere (nel senso di rimozione psicopatologica davanti ad un problema vero ma duro) appunto il vero problema: le nozze coi fichi secchi. E giu’ altre proposte di legge e ddl spompi e spirali di polemiche. Ma abbiamo bisogno di PIU’ RISORSE, NON di ALTRE LEGGI!

  12. ..scusate ho sbagliato ad inserire il commento

    Se ho capito bene colui che ha scritto l’articolo è un RTI che fa parte del CUN.
    Il che dovrebbe fare riflettere tutti noi.
    Non vogliamo stare qui a fare polemica, ma, come giustamente osservano “deduzioni logiche” e “Lilla” la proposta/mozione del CUN nonchè la proposta di legge che intende modificare l’articolo della 240 relativo ai requisiti per l’accesso ad RTDB non abbraccia la ratio del legislatore. E le motivazioni addotte che brutalmente riducono ad un’unica figure la posizione di RTDa e di assegnista è a dir poco raccapricciante.
    Seguo l’esempio di “Jeronimo” e dico:
    – abbiamo bisogno di più risorse! Vogliamo un piano per il reclutamento di RTDb: nel frattempo che le risorse verranno stanziate e partiranno i bandi, già primi RTD avranno maturato i requisiti per partecipare ad essi e non ci sarà bisogno in alcun modo di stravolgere la ratio della norma introducendo “nuovi requisiti”.
    Quindi non nascondiamoci dietro la foglia di fico.
    Infine: che senso ha fare il piano straordinario per RTDb in assenza di una ASN a regime?
    RIcordiamoci che se entro i 3 anni di contratto l’RTDb non consegue l’ASN se ne va a casa.
    Gli RTD sia di tipo a che di tipo b hanno bisogno che riparta l’ASN!
    E quest’ultima non perchè piaccia, anzi. Ma perchè il futuro degli RTD (precari fino a quando non entrano in ruolo come associati) è legato a doppio mandato al conseguimento dell’abilitazione.
    A questo punto quindi vi chiedo, visto che si intravede una volontà (direi malvagia dal punto di vista di un RTD) di non far ripartire l’ASN così com’è, cosa ne sarà del futuro di questi giovani e meno giovani precari della ricerca?
    Vogliamo ragionare su come “salvare” gli RTD in attesa che ripartano le procedure dell’ASN?
    Questo è un problema morale di ogni RTI, PA e PO dell’odierna università italiana, nonchè della scellerata classe politica che avallò una legge che già a-priori si sapeva avrebbe portato a questo!
    Qualcuno se ne dovrà pur fare carico!
    E’ vero gli RTI abilitati non ancora promossi a PA temono il famoso “sorpasso a destra”.. ma non vi rendete conto che gli RTD non hanno altra possibilità per ottenere una qualche forma di stabilizzazione?
    NOn è una lotta tra poveri.
    Non si può paragonare la posizione di chi ha il suo posto a tempo indeterminato e chi, alla fine del dottorato, ha compiuto un vero e proprio percorso ad ostacoli (compresi i cambiamenti legislativi, la macchina dell’ASN e quant’altro) per riuscire con fatica ad ottenere un posto da RTD e che continua a lottare per andare avanti e forse un giorno stabilizzarsi?
    Se è una lotta, è una lotta impari.

    • @c_s: il marasma legislativo, peggiorato senza una vera razionalizzazione da ogni governo che segue compreso naturalmente questo, rende impossibile poter programmare e organizzare il proprio lavoro e la propria carriera. Dal 2010 è noto, sbagliato o meno, che il reclutamento passa dalla posizione RTDa e dall’ASN. La posizione RTDa, lo ripeto, se aveva un merito era quello di tutelare i precari in maniera migliore rispetto al contratto (misero) da assegnista. Le università, le persone, si sono dunque adeguate in questi anni in quella direzione. Ci sono contratti RTDa su fondi esterni, vero, ma almeno nella mia università (e non capisco bene come possa essere diverso nelle altre), questi contratti danno il titolo spendibile in un concorso RTDb, ma non i punti organico (0,5) che, proveniendo appunto da fondi esterni, sono soltanto temporanei e quindi non recuperabili come nel caso di quelli pagati su fondi istituzionali, con un turn over al 100% per passaggio a RTDb.
      Il problema principale in questo momento è quello dei fondi e fa dunque un po’ ridere che un decreto come questo parta da premesse di miglioramento della situazione attuale rispetto ai dati OCSE e compagnia cantante. Questo decreto al massimo consentirà a qualche “ragazzo/a” di 40 anni che è dentro da più di dieci con contratti precari di poter fare il concorso al posto di qualche RTDa di un settore che non può chiedere altre posizioni o pagato su fondi esterni a termine, con un vantaggio numericamente risibile rispetto ai problemi veri citati.
      E rimescola di nuovo le carte in tavola, troppo presto, per chi in questi anni ha cercato di stare alla regole. Anche con fatica.
      Sul “sorpasso a destra”: ne ho scritto anch’io, ma senza l’idea di innescare una guerra fra poveri. Al momento servono soltanto 0,2 po per portare avanti un RTI, quindi si può “semplicemente” pensare di portare avanti nelle programmazioni annuali proporzioni di precari, RTI e PA, con percentali maggiori di precari, fino al ripristino del 100% di turn over e chiedendo sempre e con forza non i “tamponi” e i placebo, ma un piano straordinario di reclutamento.
      In bocca al lupo a tutti, sinceramente.

    • Cara Lilla,
      concordo con quanto scrivi.. aggiungerei inoltre che questa incertezza rende impossibile poter organizzare e programmare il proprio lavoro, la propria carriera.. e la propria vita!

  13. Ecco l’ennesima norma che apre la porta ai ricorsi! Se ne sentiva proprio la mancanza! Vuoi fare un concorso RTDb? Puoi essere un RTDa oppure avere 3 anni di assegni pre-gelmini, oppure 3 anni post-gelmini (e poi te la vedi col TAR) oppure l’abilitazione (e indoviniamo un pò??? Giù con i ricorsi-sospensive etc etc!!). L’unica cosa sensata che ho sentito finora è unificare la figura del ricercatore a tempo determinato. Unico contratto, 5 anni di tempo per maturare (qualora mancassero) i requisiti per l’abilitazione e poi tenure, no rinnovi no altro precariato. Per favore basta creare confusione. Basta lanciare nuove norme e normette x “buttarla in caciara”. Bastano Poche Regole Semplici.

    • A me sembra che sia più o meno quello che auspica Pezzella. Il contratto unico con tenure è il Professore Junior suggerito dal CUN (https://www.roars.it/superare-rtda-e-rtdb-con-il-professore-iunior-la-proposta-del-cun-sul-reclutamento/comment-page-1/). Inoltre, una razionalizzazione delle regole per partecipare ai concorsi per i posti con tenure difficilmente potrebbe escludere chi è già abilitato. Porre come prerequisito l’essere stato RTDa (una figura che è destinata a distribuirsi in modo assai diseguale tra aree ed SSD in virtù del fatto che in percentuale non trascurabile viene ad essere finanziata tramite fondi di provenienza esterna) produce nel medio-lungo periodo distorsioni che è meglio prevenire.

    • Caro De Nicolao,
      cosa intende con “una razionalizzazione delle regole per partecipare ai concorsi”? Altre regole aggiuntive alla 240? La riscrittura dell’articolo riguardante i requisiti di accesso?

      La riforma della normativa per il reclutamento?

      Perchè una cosa è certa. Ed è quella che forse trae in inganno coloro che vedono gli RTDa come assegnisti e gli RTDb come figure in procinto di strutturarsi definitivamente nel sistema.
      Cerco di spiegarmi: mentre per le altre figure già strutturate a tempo indeterminato la 240 è chiara e non mischia le questioni del reclutamento a quelle dell’avanzamento di carriera, nel caso degli RTD genera una stortura mostruosa poichè la tenure non è legata alla stabilizzazione della figura dell’RTD nel sistema (per intenderci.. la conferma che doveva sostenere il RTI dopo i 3 anni) ma è legata ad un doppio salto: ti strutturo non come ricercatore ma addirittura come associato solo se nel frattempo consegui l’abilitazione nazionale. Altrimenti ti espello dal sistema.

      Allora chiedo a voi che magari avete una visione più ampia: all’estero la tenure presuppone contemporaneamente l’assunzione a TI e in un ruolo superiore o no?

    • Risposta: La riscrittura dell’articolo riguardante i requisiti di accesso ai concorsi per RTDb.

    • “mentre per le altre figure già strutturate a tempo indeterminato la 240 è chiara e non mischia le questioni del reclutamento a quelle dell’avanzamento di carriera”
      ==================
      Non le mischia (con dei limiti percentuali) solo per sei anni:
      _________________
      Art. 24, comma 6: “… dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo` essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’universita` medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le universita`possono utilizzare fino alla meta` delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore diruolo.”

    • Grazie.
      Ma continuo a chiedermi:come funziona all’estero la tenure? presuppone contemporaneamente l’assunzione a TI e in un ruolo superiore o no? Cioè: alla scadenza del contratto oltre alle performance del periodo contrattuale sono richieste altre cose aggiuntive (Leggasi conseguimento ASN)? In che ruolo vengono inquadrati?

    • “For those that are tenure track, it generally takes about seven years to earn tenure while working as an assistant professor. Tenure is determined by a combination of research, teaching, and service, with each factor weighted according to the values of a particular university, college or department.”
      https://en.wikipedia.org/wiki/Tenure
      =================
      Diversamente dagli USA, nella 240/2010 è come se la valutazione dell’attività di ricerca, invece di essere svolta localmente, fosse legata al conseguimento dell’ASN. Opzione non irragionevole, se non fosse che l’ASN si è arenata, anche a causa di un insieme di regole farraginose e concepite con sprezzo della tenuta amministrativa. Con tutto il rispetto e la solidarietà per chi è finito nel gorgo di Diritto Privato, è già andata bene se fino ad ora è colato a picco un solo settore concorsuale.

    • Grazie. Lei è una fonte di informazioni! :-)

      Quindi qui sta l’assurdo della 240! Il famoso specchietto per le allodole per i precari!
      La 240 ha avuto l’ambizione di andare oltre le tenure degli altri paesi proponendo una “ghiottoneria”, passatemi il termine.
      Tra l’altro sulla base di una procedura che non si sa quando riprenderà.. e come..

      Domanda: si potrebbe proporre di slegare la tenure dall’ASN? Avrebbe senso?

  14. Come anche i commenti mostrano si tratta di un tema importante e almeno duplice: da un lato una normativa fallimentare dall’altro i soggetti che “ne hanno beneficiato e ne beneficiano”.
    Molte considerazioni nei commenti mostrano la complessità della situazione e c’è da auspicare che possano rappresentare l’inizio di una piu forte dibattito anche in vista di possibile iniziative di riordino (tra Job#C universitario e smemoratezze nella maggioranza).
    … altre considerazione e commenti sono piu “fantasiosi” ed anche di un taglio personale cui di solito non do seguito … e non faremo una eccezione qui.
    Al contrario, credo sia utile per tutti avere chiaro che la difesa di categoria è diversa dalla difesa di un normativa, ma soprattutto gli interessi (legittimi e, per chi scrive, vitali per il nostro sistema) dei tanti colleghi RTD non sono tutelati in nessun modo dal fingere che la lingua italiana dia loro dei diritti. Sarebbe solo propaganda. I tanti RTDa – FIRB (che di recente hanno scritto anche nella pagine di ROARS https://www.roars.it/sulle-prospettive-dei-ricercatori-futuro-in-ricerca/ ) hanno scoperto di persona come i “diritti” degli RTDa non siano alla fine dei conti, diversi da quelli degli assegnisti. Il governo del sistema non si basa sulla lingua italiana, ma su quello che si puo fare o meno sulla norma vigente – piu o meno forzata dai vari interessi in gioco.
    Dire oggi che un RTDa in quanto tale ha diritti da mettere sul tavolo del percorso di ingresso nei ruoli dell’università, puo fare contento qualche lettore, ma non aiuta in nulla i tanti colleghi che nelle sedi si vedono negati spazi ed opportunità perché la legge oggi consente queste negazioni.
    Non è quindi in nome di una etichetta (RTDa) vuota, che sa tanto di specchietto per le allodole, che si deve lavorare nell’interesse di chi oggi sostiene l’Università. Al contrario serve saper leggere il vero valore delle etichette ed evitare cosi il generarsi di condizioni di stallo – come quella cui probabilmente andremo in contro se non riparte un vero finanziamento del sistema.
    Detto questo – e premetto che ci sta tutta la sensibilità alle risorse (Il CUN da anni le chiede) e alle condizioni personali – il tema che si pone nell’articolo è il fallimento normativo, il fallimento della (ipoetica) “ratio del legislatore”.
    Quale “ratio” che – sia tale non solo di nome – puo dare compiti e responsabilità di fatto identiche a due figure (“a” e “b”) di cui una è di fatto in ruolo a tempo indeterminato e un’altra bene che vada, con i migliori regimi auspicabili, ha elevate probabilità di uscire dal sistema. Quale ratio prevede che le coperture finanziarie per una figura di ruolo, anche se temporaneo, (RTDa) possano essere slegate dalla programmazione – tanto da poter coprire posizioni da RTDa perfino con fondi da conto terzi – e allo stesso tempo imporre agli atenei il “consumo” dei p.o. per poi, contraddizione nella contraddizione, non prevedere obblighi di accantonamento delle proroghe (il “piu due”) … e si potrebbe continuare con le ricadute sulla didattica … etc etc.
    Chi si occupa di Università – studiandone funzioni, norme e processi – non puo che chiedere con forza il supermanto di una simile condizione.
    Barbagallo pone il tema del transitorio. Tema certo non risolvibile con poche righe in un forum, ma alcuni punti possono essere sottolineati. In particolare, per chi scrive, due condizioni dovranno essere rispettate: 1) mantenere la portata delle potenzialità oggi previste per chi ha avuto attribuito un contratto RTDa (i.e. titolo ai fini dell’acceso ai concorsi per “posizioni tenure”; 2) non limitare ai soli RTDa l’acceso ai concorsi per “posizioni tenure”.
    Il punto 2) è critico per un giusto processo che non voglia essere una lotteria. Quale ragionevolezza avrebbe consentire, tra tanti colleghi di pari curriculum, con pari impegno profuso in didattica e ricerca, con pari anche età, … (e ce ne sono come chiunque di noi sa) consentire, tra tutti questi, l’acceso ai concorsi per “posizioni tenure solo a quelli che hanno potuto portare avanti anni di lavoro sotto l’etichetta RTDa e negarla agli altri ? E per di piu quanto tutt’altro che omoene ed uniformi sono state le vie in cui a vari atenei hanno dato corso ai bandi ed ai regolamenti per RTDa ? Quando RTDa è tutt’altro che una figura unica (dai colleghi di Milano che avranno quasi tutti – leggo – una posizione RTDb ai colleghi su fondi terzi che in questi mesi stanno venendo espulsi per mancanza di risorse…). Quando – come ricorda De Nicolau sopra RTDa è una figura distribuita in modo assai diseguale tra aree ed SSD in virtù del fatto che in percentuale non trascurabile viene ad essere finanziata tramite fondi di provenienza esterna.
    Un transitorio che sia “intellettualmente onesto” non puo non considerare queste cose.
    Allo stesso tempo è vero che il DDL ora propone solo una misura tampone, ma è una misura “giusta” per evitare di chiudere strade a coloro che per un qualche caso, non dipendete da loro e tantomeno dal loro lavoro e contributo nelle sedi, non si chiamano RTDa.
    Non siamo nelle condizioni di regime (e di numeri) tali da consentire la chiusura dei prossimi reclutamenti sui soli colleghi RTDa.
    Infine – per ora, in quanto mi auguro che il dibattito prosegua – la distinzione tra reclutamento e progressione – altra “richiesta storica” del CUN – ha proprio la funzione di garantire una programmazione regolare e una seria autovalutazione delle proprie opportunità da parte di chi ancora non è “entrato”.

    • Caro Pezzella, ha proprio ragione. Il tema è importante, purtroppo poco affrontato anche perché spesso si mettono nello stesso calderone tutte le figure che costituiscono il “precariato” universitario, mischiando anche figure che nascono – almeno da un punto di vista legislativo – separate. E’ questo il caso della continua e attuale confusione fra gli assegnisti e gli RTDa.
      Qui non si tratta di difendere una categoria che aimè non è in grado di difendersi perché, proprio a causa della temporaneità del proprio contratto, non ha il tempo di organizzarsi, censirsi, capire quali sono le problematiche ed agire! Nel frattempo ti scade il contratto e se non te lo rinnovano (ad esempio perché su fondi esterni) non esisti più!
      Non concordo sul fatto che l’RTDa sia un’etichetta vuota. Ormai gli RTDa fanno parte del sistema, lo sostengono (hanno l’obbligo della didattica e in alcune strutture se ne abusa), vengono conteggiati nelle varie valutazioni e contribuiscono con la loro attività/produzione alle performance degli Atenei.
      Qui si tratta di capire se la 240 debba essere abbracciata in toto o rifiutata: non possiamo pescare a piacimento le cose che ci fanno più comodo. Ricordiamoci che stiamo parlando comunque del futuro di migliaia di persone che continuano e continueranno a subire gli sbalzi e gli umori del legislatore.
      Qui hanno cambiato le carte in tavola mentre si giocava senza prevedere un transitorio. Allora. Siamo coerenti. Dal 31 gennaio 2011 le università hanno smesso di bandire posti di ricercatore a tempo indeterminato. E si sono arrangiate in vario modo (fondi esterni, prin, firb) per attivare delle posizioni di RTDa .Diverse risorse sono state attribuite come FFO. Difatto molti atenei (specialmente il sud e le isole) hanno bandito svariati posti di RTDa su FFO. Questi vengono considerati a tutti gli effetti come “interni”, gli altri, purtroppo, come “esterni”. Il passaggio di questi RTDa ad RTDb non comporta spreco del “maledetto” punto organico. Anzi.
      Quindi questa è la prima distinzione di cui purtroppo bisogna prendere atto.
      E’ stata la 240 a consentire questa possibilità. E quando si è potuto fare lo si è fatto, magari non pensando alle conseguenze future o non facendo osservare che a lungo termine ci sarebbero stati dei problemi . Ma siamo nel paese del meglio l’uovo oggi.. perché domani altro che gallina..
      Inoltre, se accettiamo e applichiamo in toto la 240. L’RTDa è il primo gradino, poi c’è l’RTDb, poi se tutto va bene e si consegue l’abilitazione scientifica nazionale forse c’è anche la messa in ruolo.
      Semmai non ha granchè senso avere due posizioni a cui si accede mediante lo stesso concorso. Forse si potrebbe pensare di attuare il passaggio diretto da RTDa a RTDb (come fanno ad esempio alla Bocconi), previa ovviamente valutazione, volendo si può mettere come possibilità il fatto che l’RTDa che ha conseguito l’abilitazione chieda al proprio ateneo di essere valutato per poter accedere direttamente (preciso=senza concorso) alla posizione RTDb.
      Ma queste potrebbero essere viste da qualcuno come chiacchiere fantasiose e come un tentativo di scavalcare e di bruciare i tempi.
      Ditemi voi che tempi deve bruciare un RTDa abilitato che ha 40 anni! E che non ha fatto altro che “trottare” dalla fine del dottorato.
      Perché sarebbe servito un transitorio. Perché avendo vincolato la tenure dell’RTDb all’ASN procedura che non si sapeva quando sarebbe andata a regime, era ovvio che non prevedendo un paracadute, un piano B, il futuro dell’RTDb ma anche dell’RTDa è legato ad un filo esile.
      Ricordiamo che l’RTDb NON è uno strutturato a tempo indeterminato.. lo è in fieri, ma se non consegue l’ASN se ne va a casa!
      Infine una mia personale considerazione. Se devo fare i conti pro domo mea, io sarei la prima a beneficiare della proposta CUN. Sono un RTDa che è già abilitata ma che dovrà aspettare la riapertura dell’ASN per partecipare alla procedura perché, non avendo i requisiti per partecipare al b, nel frattempo che li conseguo mi scadrà l’abilitazione e dovrò ripresentarmi alla procedura. Ma non è un problema. Continuerò a lavorare così come ho fatto da sempre. Se l’ASN andrà a regime , alla prima occasione utile mi presenterò, incrociando le dita (visto che il problema è anche la “lotteria” ASN).
      Mi sono confrontata in questi mesi con colleghi RTDa (anche in scadenza) non ancora abilitati (per vari motivi) ed ho sposato in toto il loro punto di vista, che adesso è anche il mio. Questo è un gioco al massacro (gratuito) e anziché tutelare gli interessi di tutti gli RTDa e cercare di capire come rivedere il pre-ruolo e come gestire il transitorio adesso si tirano in ballo nuove figure, nuovi requisiti.
      Vorrei infine ricordare che gli abilitati non strutturati hanno due possibilità di concorrere ad una posizione di associato: concorso ex art. 18 comma1 (il cosiddetto concorso libero) e concorso esterno ex art. 18 comma 6. Semmai io aprirei la possibilità di partecipazione al concorso esterno a tutti gli assegnisti/RTDa etc che siano stati finanziati su fondi esterni, questo potrebbe garantire una certa equità.

      In ultimo ringrazio la redazione di roars ed i moderatori per l’opportunità che ci offrono nel fornire un luogo virtuale di confronto in cui ciascuno di noi può confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri ed approfondire alcune tematiche che purtroppo non vengono sufficientemente approfondite.

  15. … e poi c’è ASN che tace e chi pone il tema delle ricadute:
    Il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato, all’unanimità, una Raccomandazione con la quale chiede siano tutelati i diritti dei ricercatori a tempo determinato di “tipologia B)”, anche assicurando loro il diritto, riconosciuto dall’art.24, comma 5, della l. n.240/2010, ad essere valutati ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore associato, in caso di conseguimento dell’ASN le cui procedure si auspica siano riavviate, in tempi quanto più possibile ravvicinati, dopo l’ultimo bando del gennaio 2013.
    https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/171/raccomandazione/raccomandazione-del-10-06-2015

    • Caro Pezzella,
      ho letto con attenzione la raccomandazione del CUN. QUindi in buona sostanza si propone di “prorogare” il contratto degli RTDb attualmente in carica (o vincitori delle procedure in corso) e che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione nazionale fino agli esiti della prossima tornata utile?

      In linea teorica questo tentativo è apprezzabile. Non so quanto realizzabile. Chi metterebbe le risorse? I singoli atenei interessati?

      Mi metto nel caso più assurdo: cosa succede se per un qualche motivo l’ASN non dovesse ripartire nei prossimi 3-4 anni o addirittura non dovesse ripartire più?

      Le figure più danneggiate sarebbero gli RTDa e b.

      Credo che nel bailamme attuale, questa misura transitoria sia poco efficace.

    • “Chi metterebbe le risorse? ”
      =====================
      Un posto RTDb presuppone la disponibilità delle risorse per la conversione in Professore Associato. Quindi, le risorse dovrebbero esserci.
      Condivido invece la preoccupazione per le conseguenze di un arenamento prolungato o definitivo dell’ASN. Il cattivo disegno delle regole ha dato i frutti che era lecito attendersi. D’altronde, nell’era Gelmini-Profumo ministri e ANVUR erano stati sordi ad ogni analisi della Cassandra-CUN (a cui si era aggiunto anche Roars, senza migliore fortuna).

  16. A me pare disastrosa l’idea di intervenire sulla materia proponendo un’ennesima nuova figura. Nel senso: spero che non solo a me sembri disastrosa, in un sistema normale non lo si penserebbe neppure.
    Se viene proposto un ricercatore Junior per cassare il sistema io salgo sui tetti, e qualcuno lo porto con me.
    In un sistema normale con un sistema così di m* cosa farebbero?
    La risposta è molto semplice: programmare le risorse in maniera tale da far transitare TUTTI gil RTD/A (per tutti intendo dire tutti, non il 90%) a RTD/B. Poi chi ha l’abilitazione, che diventi associato.
    E’ quanto stanno cercando di fare, anche a me risulta, in alcune università.

    • Se un sistema non regge, non regge. Io condivido con Pezzella (e il CUN) la valutazione che il sistema attuale abbia delle crepe strutturali e, pur essendo contrario alle continue riforme epocali, ritengo che una razionalizzazione potrebbe prevenire conseguenze peggiori nel medio/lungo periodo. Fermo restando che, senza risorse e senza un turn over al 100%, il sistema collassa comunque.

    • “La risposta è molto semplice: programmare le risorse in maniera tale da far transitare TUTTI gil RTD/A (per tutti intendo dire tutti, non il 90%) a RTD/B. Poi chi ha l’abilitazione, che diventi associato.
      E’ quanto stanno cercando di fare, anche a me risulta, in alcune università.”
      Ma dove???Dove? Dove? Nelle università nordiste-mangia-punti-organico-d’Italia?

    • cito da qui sopra (e confermo da quello che so):
      Con la programmazione in corso, almeno alla Statale di Milano, la maggior parte di RTDa in scadenza nel 2015 verra’ portata ad RTDb

    • modifico lievemente quanto scritto: “se viene proposto un ricercatore Junior IN UN CLIMA COME QUESTO, IN CUI SI PARLA DI JOBS ACT APPLICATO ALL’UNIVERSITA’, ANCORA PRIMA DI LEGGERE IN COSA CONSISTE IL RICERCATORE JUNIOR, io salgo sui tetti, e qualcuno lo porto con me”.

    • si ho letto la proposta Cun ed è effettivamente molto buona. Molto distante dalle possibili politiche dell’attuale governo, anche, devo dire.

    • Non si rallegri troppo, di “diti-organico” ce n’è per tutti. Non sono razionati come i punti organico.

    • eh, certo. E’ chiaro che spero che i rettori si schierino contro i riformisti, e applichino (laddove possibile, come in questo caso) le norme per fare reclutamento (A > B, anziché A fuori dal sistema > altro A). Ovviamente ci vorrebbe ben altro, ma quanto c’è conviene sfruttarlo al 1000%, i cari riformisti non saranno comunque contenti.

  17. Buongiorno a tutti.
    Vorrei fare presente alcuni punti, quantitativi e qualitativi.
    Il rapporto ANVUR 2014 presenta questa situazione, al 2013.
    1.928 RTDa e 112 RTdb, più un non piccolo numero di assegnisti pre-gelmini, anch’essi titolati ad accedere.

    Non credo si possa dire che è necessario allentare i requisiti per RTDb, al contrario è necessario aumentare le risorse per queste tipologie di posti. Allargare agli assegnisti, sgravati di oneri didattici e organizzativi è pura concorrenza sleale.

    Tanto per fare un esempio per assurdo aprire i concorsi da RTDb agli assegnisti post gelmini vorrebbe dire che un dottorando senza borsa, che ha avuto copertura tramite tre anni di assegno avrebbe già i titoli per vincere un RTDb. Il che, francamente, è indifendibile.

    Faccio anche presente che il percorso separato RTDa e RTDb è stato inserito nella legge in extremis in parlamento, nella stesura originale, molto più sensata, si aveva una sola figura, dotata di track tenure.

    In molti dipartimeti l’RTDa viene visto come un elemento estraneo al sistema, ma è necessario prendere coscienza che esso è parte integrante dell’Ateneo, svolge tutte le funzioni degli RTI e in più ha chiari obblighi didattici, vota per le elezioni delle cariche ed è, volenti o nolenti, la porta di ingresso ad una carriera accademica.

    Che si discuta di riforme strutturali, di Professori Junior e altre forme di riassetto della legge è giustissimo, ma al momento questa normativa sta portando alla distruzione di una intera generazione di ricercatori, che hanno nella gran parte dei casi (stime attorno a 80-90%) come prospettiva la fuoriuscita dal mondo accademico. Pertanto ritengo sia fondamentale agire subito e in maniera mirata.

  18. Gentile Dott. Pezzella,
    nella versione del “DDL S. 1873” che è reperibile su internet http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/45521.pdf (non so se ne esistano altre) in realtà si dice qualcosa di diverso da quanto lei afferma nel suo articolo.
    La possibilità di accesso alle posizioni di tipo RTDb viene concessa non solo agli abilitati (modifica sacrosanta) ma anche a coloro che sono stati titolari per tre anni di assegni di ricerca banditi secondo la legge 240.
    La seconda modifica, non me ne vogliano i colleghi assegnisti, potrebbe portare ad effetti terribili sull’intero sistema nel medio-lungo termine, in quanto modifica completamente l’impianto del reclutamento che era stato disegnato all’interno della legge Gelmini.
    Mi permetta di ricordare tre aspetti:
    1) Un RTDa costa circa la metà di un assegnista di ricerca, ed in generale gode di maggiori tutele rispetto all’assegnista.
    2) Un RTDa può incidere sui punti organico di un ateneo, un assegnista no
    3) Gli RTDa fanno parte in pieno della vita dell’Università: partecipano agli organi collegiali, sono parte dell’elettorato attivo, hanno obbligo di didattica.
    Se viene data la possibilità di far accedere ai bandi RTDb anche gli assegnisti, quale università continuerà a bandire posizioni di RTDa (che lo ripeto, sono più costose, incidono sui punti organico, richiedono un “impegno” almeno triennale)?
    Il restringere agli assegnisti pre-Gelmini l’accesso alle posizioni di RTDb nella visione del legislatore aveva proprio questa ratio. La modifica indicata nel DDL S. 1873 porterà ad un peggioramento delle condizioni dei precari della ricerca nel loro complesso. Il fatto che siano stati ridotti i requisiti minimi e che il numero di anni in cui si possa esser titolari di assegni di ricerca sia stato portato da 4 a 6, indica chiaramente che c’è una forte propensione ad aumentare la quota di precari della ricerca titolari di assegno di ricerca a sfavore degli RTD.
    Concordo sul fatto che un riassetto completo del reclutamento sia necessario, perché sono troppe le incongruenze dell’attuale modello, ma prima che tale riassetto sia compiuto sarebbe meglio evitare di peggiorare ulteriormente il sistema.

  19. Uno dei punti poco chiari è proprio questo (da c_s):

    ” Inoltre, se accettiamo e applichiamo in toto la 240. L’RTDa è il primo gradino, poi c’è l’RTDb, poi se tutto va bene e si consegue l’abilitazione scientifica nazionale forse c’è anche la messa in ruolo.”

    Questo scenario semplicemente non corrisponde nei fatti ad una previsione della 240. La 240 infatti non prevede alcun legame ex ante tra RTDa ed RTDb ne alcuna visione a gradini. Si tratta di quello che potremmo definire “leggende di corridoio” generate da alcune “prassi di governo” degli Atenei spesso basate sulla cattiva comunicazione….
    Senza entrare nel merito della valutazione di un ingresso a gradini nella Università, oggi non è cosi – la 240 non dice questo e sostenerlo è un inganno per chi ci crede, pensando quindi di star compiendo il primo passo diventando RTDa salvo poi scoprire che questa etichetta (per questo vuota, non certo per il lavoro dei tanti colleghi che RTDa sono) non garantisce nulla. Soprattutto non garantisce che siano banditi posti da RTDb, fosse pure in un rapporto minimo (ben altro che il 100% letto in qualche commento) per questo non esiste nessuna struttura a gradini ne un primo gradino.
    Oggi la 240 con gli RTDa di fatto offre docenti a costo zero (se su fondi esterni) e senza impegno (nessun legame con RTDb) il che costituisce tutt’altro che un incentivo a bandire RTDb. Se non si interviene sulla norma, tra disparità di costi e disparità di risorse nei vari settori è facile prevedere che nel tempo si produrrà una condizione insostenibile fatta da RTDa mal distribuiti tra settori e sedi e per di piu in grandissima parte in uscita dal sistema.
    Per quanto riguarda le abilitazioni, oggi nessuna abilitazione scade prima del 2019. Di fatto non possono esserci RTDa abilitati che avranno la abilitazione scaduta prima della chiusura del triennio – quindi la proposta del DDL non impatta su tali soggetti, ma apre invece li dove ci sono validi potenziali candidati alle posizione RTDb, candidati che tuttavia non hanno avuto la ventura di vincere un bando RTDa.

    • @Alessandro Pezzella: la legge secondo Gelmini o chi per lei recita sulle tipologie di RTD:
      “3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
      a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
      b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
      .
      Quindi c’è effettivamente un legame stretto fra le tipologie, in quanto non si accede ai posti di tipo b (secondo lo spirito originale della legge) senza aver usufruito di un contratto di tipo a.
      Che poi si bandiscano pochi posti b rispetto ad a è un altro discorso.
      Ma il turnover al 100% per RTDa è utilizzato largamente per creare posizioni RTDb a costo zero fino alla fine del triennio.
      .
      Infine, io ho parlato di maggiori tutele e retribuzionde degli RTDa rispetto agli assegnisti, sottindendendo quello che giustamente hanno detto in tanti. Ossia che la figura RTDa ha mansioni diverse, compreso l’obbligo di didattica che invece ad esempio gli RTI non hanno.
      Perché dobbiamo ricadere nell’errore del passato di non distinguere le mansioni proprie (con le relative retribuzioni) dei diversi gradi della carriera accademica e far fare tutto a tutti anche quando non legale o senza una retribuzione adeguata?
      Francamente per me questo decreto è indifendibile, per i tanti motivi già elencati. Ma mi rendo conto che con la scarsità di risorse e invece la volontà di bandire posti RTDb con annessi scorrimenti a PO ecc., si cerchi di aumentare le rose dei papabili.
      Peccato che ci si adegui accettando anche provvedimenti senza una reale razionalizzazione dell’esistente e senza una chiara visione del futuro, soprattutto per le nuove leve.
      Amen.

    • Credo che sia chiaro che qualcuno sta cercando di “fare entrare l’asino per la coda”. La norma è chiara. Lilla ce ne ha dato una spiegazione a dir poco esemplare. Se poi facendo leva su un transitorio vogliamo pure stravolgere la ratio della norma, prego accomodatevi pure.
      A questo punto mi sembra che qualunque tentativo di dibattito nasca e muoia sterilmente.
      Peccato. Abbiamo perso tutti un’occasione preziosa. Peccato adesso non stiamo più parlando per ipotesi.. ma lo scenario è attuale e stiamo discutendo del futuro di tante persone.

    • Eh! Grazie c_s e un saluto a deduzioni_logiche. Mi raccomando, state ben attaccati ai p.o. che già avete e lottate per tenerveli.
      La zia RTI
      (speriamo di non diventare nonna RTI)

    • Ma chi ha scritto questo DDL si rende conto che, se entrasse in vigore, un neodottore di Ricerca anche con _un solo giorno di contratto RTD_A_ — e quindi mi permetto di far notare senza la minima autonomia di ricerca e la minima esperienza didattica — potrebbe fare domanda per un posto RTD_B?

      E anzi, fino a Dicembre 2015, senza neanche un dottorato di ricerca…

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