Per accedere a posti RTDb è necessario aver usufruito di i) un contratto RTDa, oppure ii) di tre anni di assegni di ricerca o borse postdoc stipulate prima dell’entrata in vigore della legge 240. Il secondo requisito era stata introdotto con un emendamento parlamentare per permettere l’attribuzione di RTDb senza dover attendere i tre anni necessari alla conclusione dei primi RTDa.
Tuttavia, il numero di RTD negli ultimi tre anni è stato irrisorio. In particolare, la scarsità di posizioni RTDa – anch’esse legate alla limitata disponibilità di punti organico – ha impedito ad altri precari di maturare i requisiti necessari per diventare RTDb: in pratica, chi non aveva i requisiti nel 2010, è quasi impossibile che li abbia maturati in seguito.
In una recente sentenza, il TAR della Toscana ha rigettato[1] il ricorso di un candidato escluso da un concorso per RTDb la cui esperienza triennale post dottorato era stata maturata anche mediante assegni ex 240/10. La sentenza, che ha ricostruito l’iter parlamentare dell’art. 24, ha “assodato che l’idea iniziale del legislatore […] era quella di prevedere come unico accesso al contratto di ricerca di tipo b) la stipula di un contratto di tipo a)” e che il senso dell’emendamento era effettivamente quello di “salvaguardare il precariato “storico” con una previsione destinata ad esaurire i propri effetti nel tempo”.
Tuttavia, l’assenza di una vera politica di reclutamento ha di fatto impedito che tale norma ‘esaurisse i propri effetti nel tempo’, con il risultato di creare una discriminazione fra precari “vecchi” e “nuovi”.
Inoltre, il perdurare di questa situazione sta generando un nuovo paradosso: quello di ricercatori precari che, pur in possesso dell’abilitazione per posizioni di professore, sono privi dei requisiti per diventare RTDb. In tempi così avari di opportunità, ci si chiede quale sia lo scopo di simili limitazioni che, pur sensate in una fase transitoria da un sistema di reclutamento ad un altro, hanno perso oggi ogni ragion d’essere.
[1] http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2013/201300841/Provvedimenti/201301208_20.XML
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L’istituzione di ben due figure precarie – gli RTD di tipo “A” e “B”, diretta conseguenza della messa a esaurimento del ruolo dei Ricercatori, è a mio avviso la scelta più nefasta tra le molte nefaste contenute nella legge 240/2010. Mi chiedo in quale posto del mondo, tra l’altro, esistano due figure professionali distinte tra loro tramite una lettera (“A” e “B”, dove – a complicare le cose, i RTD A sono di serie b e i RTD B sono di serie a). Tutto perché non si è voluto mantenere per i cosiddetti RTD “A” il nome corrispondente a quello che in effetti sono: assegnisti. L’unico motivo plausibile che trovo è che non si è voluto dire chiaro e tondo che, in futuro, tutti gli assegnisti saranno obbligati a insegnare.
…in effetti, quella di aggiungere gli assegnisti fu una mia proposta in sede di settima commissione al Senato, avanzata come portavoce dell’APRI, che trovò accoglimento, anche perché, come feci notare, non aveva senso aprire a figure analoghe (agli RTDA) di altri ordinamenti (come la norma già faceva) e non a figure analoghe pregresse del nostro stesso ordinamento.
Il punto, però, come giustamente evidenzia l’altro commentatore, è che il sistema è sbagliato anche perché prevede un pernicioso sdoppiamento tra RTDA e RTDB. Quando ci chiamarono al Ministero, in sede di preparazione del progetto di legge, noi una cosa sola chiedemmo: di avere una figura unica di precario post-dottorato, ma non fummo accontentati. Successivamente, in Senato, col testo del ddl davanti, io lo dissi, “profeticamente”: eliminate l’RTDA, altrimenti la tenure track, unica vera novità del reclutamento, non partirà mai, perché l’RTDA ha il marchio di caino e finirà fatalmente per uccidere l’RTDB”. E infatti, fin qui, gli RTDB si sono contati con il contagocce.
Per i precari abilitati ci vuole una soluzione politica. E’ un problema di cui la politica si deve fare carico, e certamente non potrà essere risolto con un posto da associato per ognuno, che non ci sarà neppure per tutti gli rti abilitati. Quindi, segnalo anche in questa sede che l’APRI sta tentando di creare un’anagrafe dei precari abilitati, almeno per iniziare a capire quanti sono. ISCRIVETEVI!
Vito Plantamura
scusatemi…sono un pochino confuso.
esempio pratico. Due anni di post-dottorato in Italia dal 2008 al 2010. Un anno di assegno in Italia dal 2012 al 2013. Un anno di borsa all’estero dal 2014 al 2015.
HO i requisiti per il tipo b???
Grazie… Difficile capire, davvero.
In realtà c’è una terza via, la legge parla anche di ‘analoghi’ contratti all’estero. Quindi puó accedere anche chi abbia avuto post doc all’estero. E in questo cado senza limiti temporali
Giusto. Ho semplificato io per arrivare al punto.
@fausto_proietti: Sono un RTD A, e non mi sento un assegnista. Quanto meno, ho obblighi didattici pari a quelli di un professore associato, seguo tesi di laurea, partecipo alla vita accademica esattamente come gli “strutturati”. Certo, molte cose mi sono precluse dal fatto che il mio contratto è di 3 anni, ad es. seguire tesi di dottorato, o anche solo far parte del collegio di dottorato, etc.
Inoltre, il coordinatore del mio corso di laurea ha un bel daffare a “utilizzarmi” nella copertura didattica, visto che si approvano i manifesti per le lauree triennali in blocco e io non posso coprire insegnamenti che vanno al di là della scadenza del mio contratto. Questo vuol dire che durante il mio primo anno di contratto posso coprire un corso di terzo anno, ma durante il secondo posso coprire solo un corso di primo o secondo anno, etc. Problema che si ripresenterà se mi concederanno il “+2” (peggio che i condannati a morte…).
Tuttavia, io sono contento del mio contratto, che è oro colato rispetto agli assegni di 6 mesi, le borse post-doc da 800 euro, i contratti e quant’altro mi ha portato qui dove sono adesso, seppur cambiando città quattro volte, alla soglia dei quarant’anni.
Concordo: l’RTDa in sé è una soluzione onorevole. Anzi, il fatto di fare didattica in modo ufficiale è importante: come possiamo presentarci alle selezioni all’estero dicendo che la nostra esperienza di insegnamento è, almeno sulla carta, pari a zero?
Il vero problema però riguarda la tempistica: di RTDa ne sono stati banditi pochissimi. Anch’io, rientrato nel 2010 grazie ad un FIRB non sono stato inquadrato come RTDa perché l’RTD costava troppo in termini di punti organico.
Con questo meccanismo, una buona fetta di noi si è vista allungare la carriera di 3-5 anni (nell’ipotesi più rosea), senza che ci sia un reale motivo.
Come volevasi dimostrare… se gli assegnisti sono ben felici di avere l’obbligo di insegnamento, come potrà il ministro non accontentarli? E poi parliamo di diritti…
@Fausto: io non sono “gli assegnisti” e quella è la mia idea, maturata sulla base delle mie esperienze:
a) i nostri colleghi postdoc all’estero insegnano (e tanto), quindi noi italiani, che non abbiamo esperienza didattica ufficiale, abbiamo un cv ‘perdente’ rispetto a loro. Mai provato a fare un concorso in Germania o Olanda?
b) gli assegnisti possono già fare didattica integrativa e di supporto, far parte delle commissioni d’esame, seguire tesi. L’unica cosa che non possiamo è mettere il nostro nome su un corso. Non è ipocrisia questa?
..certo, gli RTDA non sono assegnisti “manco per niente”, per altro contano pure ai fini dei requisiti minimi per il mantenimento dei cdl.
Il punto politico, a suo tempo, era che, in giro, di rtd (Moratti) ne esistevano pochissimi, e non si poteva dire ai precari di lungo corso (praticamente tutti assegnisti) che non potevano neppure andare a concorrere per un posto che avesse almeno la tenure track (RTDB), perché mancava loro un requisito.
La verità è che si sarebbe dovuta eliminare la figura dell’assegnista, prevedendo il seguente cursus honorum:
dottorato di ricerca, RTD di almeno 3 anni, con abilitazione nazionale diventi RTI, senza te ne vai a casa (quindi mantenendo le tre fasce ed una figura di ingresso in ruolo a basso costo, ché altrimenti il reclutamento si blocca).
La mostruosità è tutta nell’rtdb.
E’ una cosa che non esiste da nessuna parte al mondo. Una figura che non solo passa da TD a TI, come da meccanismo della tenure track, ma, allo stesso tempo passa da ricercatore a professore, con una promozione insensata. E’ anche quello io lo dissi in Senato: se, ottenuta la tenure diventa associato TI, prima dev’essere un associato TD, e non un ricercatore TD.
Al che Possa (l’allora Presidente, una persona che ho molto apprezzato) mi disse, ma avvocato un professore TD? Certo, dissi io, non c’è nulla di ontologico che impedisce la previsione di un professore TD, e consente quella di un ricercatore TD. Tant’è vero che esistono i professori di prima fascia TD. Ma no- replicò lui- quelli sono a tempo definito. No Presidente, ci sono pure quelli a tempo determinato (Possa era allibito, ma Valditara, che era il relatore, glielo confermò).
Comunque la circostanza che l’rtdb, così come strutturato, sarebbe dovuto essere un professore associato TD, è lapalissiana. Ma l’autore della riforma Gelmini era “innamorato” di questa idea del sorpasso a sinistra delle nuove leve sui vecchi rti (secondo i maligni perché era tornato dall’estero e allievi suoi rti non ne aveva…ah, questi maligni!). Ovviamente, la cosa gli si è ritorta contro, perché era giusto un tantino incostituzionale, in quanto discriminatorio, che gli RTDB con asn potessero diventare professori associati (TI) e i ricercatori TI invece no (e anche questo lo dissi in Senato, questa volta, però, sfondando una porta che era già aperta).
Da qui la modifica -rispetto al ddl originario- che ha consentito la chiamata diretta anche agli rti abilitati (come pa) e, a cascata, ai pa abilitati, come po.
Vito Plantamura
(Tom Bombadillo, se preferite)
“La verità è che si sarebbe dovuta eliminare la figura dell’assegnista, prevedendo il seguente cursus honorum:
dottorato di ricerca, RTD di almeno 3 anni, con abilitazione nazionale diventi RTI, senza te ne vai a casa (quindi mantenendo le tre fasce ed una figura di ingresso in ruolo a basso costo, ché altrimenti il reclutamento si blocca).”
Concordo. Ma se proprio si voleva mettere a esaurimento un ruolo (lo dico – per quel che vale – contro il mio interesse), doveva essere quello dei PA.
L’aspetto che fa sorridere è che se non hai maturato i tre anni di assegno di ricerca pre-Gelmini o di RTDa ma hai l’abilitazione per la seconda fascia puoi partecipare ad un concorso per associato ma non ad un concorso per RTDb, forse è questo l’aspetto della legge più assurdo. Io ho un collaboratore che è assegnista di ricerca post-Gelmini quindi, se come sostengono alcuni il ruolo RTDa è equipollente a quello di un post-doc all’estero, allora mi domando quale sia la figura all’estero che corrisponde all’assegnista post-Gelmini. Per finire c’è da chiedersi perchè un assegno di ricerca ottenuto in Burundi (con tutto il rispetto per questo paese) possa essere conteggiato per la partecipazione ad un concorso RTDb ed un assegno (post-Gelmini) ottenuto al Politecnico di Milano no.
Alchimie legislative che mi fanno sorridere ma fanno sorridere assai meno il mio collaboratore e molti altri come lui…
“c’è da chiedersi perchè un assegno di ricerca ottenuto in Burundi (con tutto il rispetto per questo paese) possa essere conteggiato per la partecipazione ad un concorso RTDb ed un assegno (post-Gelmini) ottenuto al Politecnico di Milano no”
Ottima domanda. Me lo chiedo anch’io da quando hanno varato la legge Gelmini, ed inizialmente avevo pensato che questa follia sarebbe stata sanata. Sono passati 3 anni… Pragmaticamente parlando, suggerirei al suo collaboratore di farsi dare un assegno di ricerca nel Burundi, perché sperare nella ragionevolezza del legislatore o dell’autorità giudiziaria in Italia è una pia illusione.
….già, tant’è che il testo del nostro (intendo dell’APRI) emendamento era più felice, per cui, da un lato faceva espressamente riferimento agli assegnisti di ricerca vecchi, in modo che non potessero insorgere dubbi sulla circostanza che tre anni di vecchio assegno costituissero valido prerequisito, e poi utilizzava il ricorso al modello aperto dei contratti analoghi, già presente nella legge, ma riferito anche a contratti analoghi in Italia (insomma, non ricordo il testo, e francamente mi sarebbe difficile recuperarlo, ma il senso era che bastavano tre anni di post-doc, a qualunque titolo). Evidentemente, la formulazione venne ritenuta troppo ampia, e venne accettato solo il riferimento ai vecchi assegnisti, con il chiaro intento di sanare solo il pregresso. Quindi, non si tratta di una svista -da attendere che sia sanata-, ma di una precisa decisione (almeno allora) voluta.
Vito
@Marc
pensi peraltro a chi consegue l’abilitazione addirittura per la prima fascia ma non ha maturato il triennio di assegno pre-Gelmini, costui potrà partecipare ad un bando per professore ordinario ma non ad un RTDb.
Con la pubblicazione dei risultati ASN certe restrizioni sono ridicole..
Concordo. Gli RTD b) si sono trasformati nell’ennesimo canale privilegiato riservato a pochi fortunati, e questi pochi diventeranno sempre di meno con il passare del tempo. Meglio sarebbe, a questo punto, sostituire i requisiti basati sugli anni di precariato storico con un sistema di abilitazione basato sulle pubblicazioni (magari con criteri minimi e statici diversi dalle mediane ASN).
personalmente (sono un rtda) concordo con proietti: gli rtda altro non sono che assegnisti con obbligo didattico.
Certo il tipo di contratto è migliore, etc etc, ma la sostanza è questa. La sostanza, ovvero: i diritti REALI in università e le prospettive REALI di uscita dal precariato, che sono né più né meno quelle di un assegnista.
La Gelmini ha frammentato la carriera, blindando i posti a tempo ind, e rendendo sovrapponibili le figure post-doc. Bisognava invece prevedere una consecutio, e cioè almeno un passaggio automatico da RtdA a RtdB; prevedere per esempio una valutazione specifica per gli RtdA che li avrebbe potuto far scattare a RtdB. Così sono assegni, né più, né meno.
Consultando il sito bandi.miur ho scoperto che molti concorsi per ricercatore a tempo determinato di tipo a come di tipo b, prevedono un titolo ed un programma o descrizione della ricerca. Mi sembra un’aperta violazione della legge (art. 24, comma 2, della L.240 del 2010, mi sembra) che prevede che all’interno del settore concorsuale si possano indicare solo uno o più settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Invece, in pratica, con l’indicazione di titoli e descrizioni della ricerca sono consentiti concorsi a fotografia che rispecchiano fedelmente la ricerca già svolta dal vincitore predestinato. E’ un fatto gravissimo perché i concorsi a ricercatore TD costituiscono l’unico canale effettivo di reclutamento. Ciò che sorprende è che titolo e descrizione delle ricerche sono previsti da appositi spazi nel “modulo elettronico” predisposto dal MIUR. Siamo arrivati quindi a svelare perché molti professori si erano così perdutamente innamorati della “tenure track”, era per poter scegliere nominativamente tra i loro seguaci i professori associati. Ma non c’è nessuno che protesta? non c’è nessuno che ricorre contro un bando palesemente illegale? O forse mi sbaglio perché la legge è cambiata? Debbo dire che i bandi di concorso che ho visto per settori scientifici (matematica, fisica, chimica,…) non indicano un titolo ed un argomento della ricerca. Si scatenano invece i giuristi ed i letterati.
Purtroppo succede anche nell’Area 01. In un bando della IIa Università di Napoli,
http://www.unina2.it/doc/2013/Rip_Personale/Concorsi/Docenti/TDeter/bando_22_ricercatori_a_tempo_determinato_definitivo_PDF.pdf,
non solo veniva indicata la tematica della ricerca, ma anche i prodotti che questa avrebbe dovuto ottenere.
Io non ho partecipato al posto bandito in 01/A2 a causa del profilo altamente restrittivo.
Ovviamente la legge Gelmini vieta i profili, ma molti atenei, complice anche un MIUR “distratto”, hanno fatto quello che volevano.
Con commissioni fatte in casa e profili cuciti sul candidato interno è di fatto impossibile vincere un posto da esterno.
E poi chi si mette a fare ricorso su una posizione che dura tre anni? Dura più la trafila processuale che la posizione in gioco. Francamente non ne vale la pena
Mi illudevo che i matematici fossero diversi. Ma è possibile che nessun sindacato si sia mosso su questa macroscopica violazione della legge? Purtroppo ha ragione: per un singolo è troppo costoso ricorrere. Mi viene voglia di chiedere alla Unione Matematica Italiana di assumere i costi di un eventuale ricorso. Ovviamente non per lei, perché i termini sono scaduti. Comunque sono tentato di scrivere una lettera al direttore del Notiziario dell’Unione Matematica Italiana.
visto che si parla di profili faccio notare che stanno uscendo bandi con profili anche per posizioni da associato e ordinario.
anche in questo caso i profili sono illegittimi, infatti la norma di legge è formulata in maniera identica per i bandi TD e per quelli da prof. in tutti e due i casi è scritto espressamente che non sono ammessi profili e che si può specificare il campo di ricerca ‘ESCLUSIVAMENTE’ indicando uno o più SSD.
ora è chiaro che i profili, per i td come per i prof, danneggiano grandemente il sistema. come APRI abbiamo chiesto sia a Profumo che alla Carrozza di intervenire in merito, tutti e due hanno mostrato scarso interesse. Addirittura la Carrozza ci disse che secondo lei i profili erano utili e appropriati, ancorché non legittimi. Insomma, riteneva la legge sbagliata e non avrebbe fatto nulla per farla rispettare…
http://www.unikore.it/index.php/docenti-ruolo-professori-di-ii-fascia
i bandi per associato KORE (scandenza 13 marzo e 20 marzo) costituiscono un chiaro esempio
(troverete la mia risposta 2 volte perchè ho sbagliato a postarla..)
colgo l’occasione per invitare il prof. Figà Talamanca a sollevare il problema pubblicamente e non solo per i matematici.
Ricordo anche che due anni fa, sollecitato da Flavia Amabile della Stampa – che a sua volta era stata allertata da APRI – il DG Livon dichiarò in un’intervista che a suo giudizio i profili erano legittimi.
Chiaramente sbagliava, tuttavia è evidente che al MIUR non hanno intenzione di far rispettare la legge. Dunque è opportuno sollevare pubblicamente il problema. Una soluzione sarebbe fare un ricorso al tar, in modo da avere una sentenza che faccia chiarezza e stabilisca un precedente. Ma nell’attesa – visto che i profili de facto danneggiano tutti i concorsi in arrivo a seguito delle abilitazioni, e non solo i bandi TD – sarebbe il caso che qualcuno che ha voce e viene ascoltato portasse la questione all’attenzione dei media e della politica
Sono dispostissimo a scrivere un pezzo sui concorsi a fotografia realizzati attraverso i profili. Bisognerebbe però trovare chi me lo pubblica. Non credete che sia così facile. Ormai la grande stampa quotidiana è, per quanto riguarda l’università,dominata dalla destra accademica. Mi sembra comunque che bisognerebbe anche sollecitare una o più interrogazioni parlamentari, visto che il ministero sembrerebbe incoraggiare la violazione della legge. Forse la APRI è in grado di sollecitare una interrogazione. Intanto cercherò di scrivere qualcosa. C’è qualcuno che potrebbe darmi il riferimento normativo preciso per i concorsi di associato e di ordinario? io ho presente la norma,chiarissima, per i concorsi a ricercatore TD di tipo a e di tipo b. Ma non ricordo una norma recente per i concorsi di prima e seconda fascia.
per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari, ce ne fu una fatta da Manuela Ghizzoni (PD) nella scorsa legislatura proprio sui profili.
La risposta del ministero fu confusa, ma sostanzialmente volta a sostenere la legittimità dei profili (in barba alla legge che invece è chiarissima).
questo il riferimento normativo per i concorsi da prof. (associati e ordinari): legge 240, art. 18, comma 1, segue il testo:
“Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari;”
come si vede il testo della norma (al comma 1A) è identico quanto scritto per i concorsi a TD. Quindi i profili sono illegittimi in tutti e due i casi, sia per i td sia per i prof. Ciononostante gli atenei (la maggioranza anche se non tutti), fanno ricorsi a profili cuciti su misura dei predestinati sia per i concorsi da Td che per quelli da Prof.
@Figa’ Talamanca: legge Gelmini, art. 18, comma 1 lettera a.
errata: ovviamente volevo scrivere ‘fanno concorsi’ non ‘fanno ricorsi’
Ecco qui di seguito un pezzo pronto per la stampa. Il problema è dove farlo pubblicare.
IL MINISTERO INCORAGGIA I CONCORSI A FOTOGRAFIA
Di Alessandro Figà Talamanca.
Siamo in regime di blocco del reclutamento universitario, ma qualche concorso viene ancora bandito. Si tratta di concorsi a posti di “ricercatore a tempo determinato” una nuova figura che, secondo la recente riforma dovrebbe costituire il canale principale di reclutamento dei giovani alla carriera universitaria.
I concorsi dovrebbero essere aperti a tutti i giovani qualificati, ma molti professori, con il consenso delle università e del Ministero hanno trovato il modo di riservarli a priori ad alcuni predestinati. Lo strumento è ben noto, si tratta del cosiddetto “concorso a fotografia” per il quale nel bando viene disegnato un “profilo” del futuro vincitore che corrisponde esattamente al profilo scientifico del predestinato, ad esempio corrisponde al titolo e all’argomento della sua tesi di dottorato. Questa pratica furbesca che consente di prescindere dal merito scientifico dei concorrenti è talmente ben nota che la legge la proibisce esplicitamente. La Legge 240 del 2010 stabilisce che un eventuale “profilo” può essere specificato “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari”, per fare un esempio si potrà specificare che il candidato debba essere un esperto di “Probabilità e Statistica Matematica” ma non necessariamente un esperto di “Processi di diffusione negli spazi ultrametrici”.
I bandi che non rispettano la legge dovrebbero essere censurati dal Ministero, ma questo non avviene; anzi il Ministero stesso incoraggia questo tipo di bando consentendo la descrizione del profilo nel sito ufficiale del Ministero. La violazione della legge potrebbe essere eliminata attraverso il ricorso di un candidato ai Tribunali Amministrativi, ma i ricorsi costano e nessuno può garantire che il ricorrente che ottenga dal tribunale la cancellazione del “profilo” dal bando, risulti poi vincitore. Complice il Ministero si sta diffondendo quindi una prassi illegale che può portare solo danni al sistema universitario.
Naturalmente le scuse per violare la legge sono molte, ma tutte legate a una caratteristica negativa del sistema universitario e scientifico in Italia e cioè la sua struttura gerarchica, che prevede che gli argomenti e la direzione della ricerca siano indicati da un anziano “grande capo”, mentre i giovani nell’età più creativa vengono mantenuti in una situazione di dipendenza. Secondo questa prassi il posto di ricercatore appartiene quindi ad un “grande capo” che ha diritto di scegliersi il “collaboratore”. Localismo e nepotismo, i mali dell’università italiana sono casi estremi di questa assurda prassi.
L’articolo del Prof. Figà Talamanca potrebbe trovare quantomeno posto qui a ROARS.
ringrazio sentitamente il prof. Figà Talamanca per la disponibilità e per la stesura del pezzo, che mi pare chiaro ed efficace.
sto provando a sondare alcuni contatti che ho con il mondo giornalistico, nel caso la contatterò o la farò contattare direttamente.
grazie ancora.
Per quanto riguarda il profilo, forse è lecito/opportuno per gli RTDa che vengono banditi su fondi assegnati a progetti specifici.
Forse. Ma la norma vale per tutti i concorsi. Dura lex sed lex.
No. SI può discutere se sarebbe ragionevole, tuttavia non è lecito. La legge non fa infatti alcuna distinzione tra posti su fondi interni e posti banditi su fondi esterni.
Per quanto riguarda la normativa l’unica figura che può essere vincolata a svolgere attività su specfici progetti sono gli assegnisti.
ho bisogno di porre una domanda circa i requisiti di ammissione a bandi per ricercatori a tempo determinato di “tipo b”.
I tre anni di assegno di ricerca o di post-doc devono essere stati necessariamente completati prima dell’entrata in vigore della legge 240 (gennaio 2011)?
Gli anni all’estero sono sottoposti alla stessa regola?
Esempio:
– Due anni di post-dottorato in Italia dal 2008 al 2010.
– Un anno di assegno in Italia dal 2012 al 2013.
– Un anno di borsa all’estero dal 2014 al 2015.
HO i requisiti per il tipo b???
Gli anni “validi” sono solo 2008-2010 e 2014-2015(quest’ultimo solo perché svolto all’estero)?
Grazie… difficilissimo capire, davvero.
Pasquale
Anche secondo me bisognerebbe distinguere tra gli RTDb e gli RTDa su punti organico da una parte, e gli RTDa su fondi specifici dall’altra. Infatti, se qualcuno vince dei fondi su un progetto, ad es. dall’europa, poi e’ obbligato a spenderli per fare *quelle* ricerche e non altre. Se invece con quei fondi si bandisce un RTDa senza profilo e vince qualcuno che fa ricerche differenti, l’europa potrebbe chiedere indietro i soldi. Se e’ contro la legge, questa su questo punto andrebbe modificata, perche’ e’ manifestamente inapplicabile: si potrebbe distinguere tra gli RTDb+RTDa su punti organico (nel qual caso potrebbe essere anche piu’ esplicita dicendo che e’ *proibito* indicare un profilo, cosi’ sarebbe piu’ facile impugnare i bandi illegali) e gli RTDa su progetti, nel qual caso il profilo dovrebbe essere consentito purche’ si limiti a riferirsi al progetto di ricerca su cui il posto e’ finanziato.
Come è stato già ribadito, esistono gli assegni di ricerca per quello. L’importo dell’assegno può essere anche maggiore di quello del RTDa, la tematica vincolata al progetto, e soprattutto nessun vincolo didattico. Perché si dovrebbe chiedere un posto RTDa se questo poi deve fare (anche) didattica?
come detto, può darsi che tale distinzione sia ragionevole. nel caso va introdotta una modifica alla legge, per ora la normativa è chiara e non distingue in base alla provenienza dei fondi.
si possono sempre fare degli assegni, nel mentre. questo se si vogliono fare selezioni pulite…
http://www.unikore.it/index.php/docenti-ruolo-professori-di-ii-fascia
i bandi per associato KORE (scandenza 13 marzo e 20 marzo) costituiscono un chiaro esempio!
scusate ma non capisco il punto pratico. Se anche i posti di tipo B fossero lasciati teoricamente liberi, non lo sarebbero in pratica. La nomina della commissione non è mica a sorteggio, a meno che la singola università non decida per una qualche ragione che lo sia.
Inoltre, e più di tutto, il ricercatore in questione si troverebbe a lavorare con l’ordinario che ha “fregato” nel concorso, non avendo già dalla sua un posto a tempo ind. Non la vedo benissimo per lui, nell’ipotesi fantascientifica che questo non predestinato vincesse.
Esistono anche professori che pensano che un giovane ricercatore debba contribuire con le sue idee allo sviluppo della scienza e che il periodo più creativo nella vita di uno scienziato sia quello che di poco segue il conseguimento di un dottorato. Un dipartimento serio dovrebbe cercare di reclutare giovani ricercatori autonomi e creativi e non “collaboratori” pronti a lavorare alle dipendenze di un vecchio trombone che ne garantisca la carriera.
esatto, è proprio questo il punto.
è bello vedere che ci sono anche illustri ordinari che la pensano così!
certamente, sono d’accordo con voi, è ovvio: sarebbe bello che ci fossero professori ordinari che bandiscono posti B liberi. Ma il punto non è questo. Il punto è che il sistema esistente consente solo un reclutamento di ricercatori che siano al tempo stesso appoggiati dal dipartimento (tanto che si presentano prima i cv degli interni e poi si decide a chi va il posto, a quale settore etc) e sub judice. Cioè dipendenti molto più di prima da un ordinario di riferimento.
Se non si vuole che sia così, bisogna modificare il sistema, non è una questione di ordinari buoni o ordinari cattivi. Un ordinario buono, al massimo, si sceglierà un allievo bravo da supportare, mentre quello cattivo no.
Anche a Parma… tra l’altro un bando 01/A4 con scadenza 7 marzo
http://old.unipr.it/arpa/setpersd/fascia2.html#concorsi
letto! Bei profili! Ma hai verificato che non riprendano semplicemente la declaratoria ministeriale del SSD? Se è così non c’è nulla di strano. E mi sembra anche giusto che sia indicato l’impegno e i corsi di studio che il neo-assunto andrà a coprire.
E poi, almeno qui la commissione è composta da docenti del settore e non dal rettore, direttore generale, 2 direttori di dipartimento ed un ordinario del SSD. Guardati i bandi KORE!
“siano indicati”
Mi sembra che il bando di Parma sia conforme alla legge.
in realtà nel caso di parma ci sono diversi bandi, alcuni sono ‘puliti’ altri invece contengono profili più dettagliati
Ecco uno dei bandi da Professore Associato alla Marconi
TIPOLOGIA DI IMPEGNO DIDATTICO E SCIENTIFICO: In relazione alle esigenze della Facoltà, si richiede:
– un profilo scientifico nell’ambito della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, con particolare attenzione nel campo della calorimetria elettromagnetica di precisione;
– partecipazione a progetti di rilevanza nazionale e internazionale;
– esperienza nell’utilizzo di foto-rivelatori al silicio di nuova concezione;
– comprovata esperienza nella progettazione di rivelatori sia con materiali scintillanti classici che con cristalli;
– esperienza nell’analisi statistica dei dati di Esperimenti nel campo della Fisica delle Alte Energie, con particolare attenzione alla ricerca di segnali rari e alla reiezione dei fondi;
– comprovata esperienza in esperimenti e progetti di R&D nel campo della rivelazione di neutroni;
– incarichi di responsabilità sia a livello locale che nazionale in progetti di ricerca e sviluppo di rivelatori di particelle;
– un’adeguata attitudine alla ricerca, supportata da continuità e varietà della produzione scientifica con contributi su riviste internazionali;
– partecipazione a convegni nazionali ed internazionali nel campo della Fisica delle Alte Energie;
– riconoscimenti nazionali e internazionali conferiti per l’attività scientifica;
– continuità dell’esperienza didattica, con attività pluriennale svolta nell’ambito delle università a distanza nelle discipline afferenti al settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali;
ULTERIORI ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA RITENUTI NECESSARI:
Il profilo richiesto deve possedere conoscenze e competenze nella progettazione e nello sviluppo di materiali didattici da erogare tramite le moderne piattaforme tecnologiche (web, mobile, tv-learning). Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di documentate esperienze professionali maturate nello specifico settore della produzione di supporti didattici multimediali e interattivi per il distance-learning (simulazioni, laboratori virtuali, serious games, gallerie multimediali etc.), da almeno sei anni.
Ora mi chiedo, ma una universita’ telematica, che dubito abbia neppure laboratori o gruppi di ricerca strutturalmente organizzati, ha bisogno di un profilo cosi’ dettagliato? Ti devi essere occupato di scintillatori a cristallo, rivelazione neutronica, calorimetria elettromagnetica di precisione, rimozione fondo in decadimenti rari. E non basta ma devi avere continuita’ didattica in un ateneo telematico e da almeno sei anni (perche’ 6?), insomma come dire che anche se guarda caso uno ha il profilo, se non e’ stato da noi per sei anni non va bene. Grin
La cosa simpatica e’ che nella versione inglese dicono che il bando e’ per un senior PostDoc, che visto il bando stesso ci sta tutto
Errata Corrige
Anche alcune commissioni per i nuovi concorsi per associato sono composte in maniera direi bizzarra:
– rettore
– direttore generale
– 2 direttori di dipartimento
– ordinario del settore
Non dovrebbero esserci un membro interno e 4 sorteggiati?
Sono legittimi questi bandi?
la legge da libertà ai singoli regolamenti di ateneo di definire la composizione delle commissioni, quindi sono legittimi