Le mediane sono discrezionali ma le commissioni possono
discostarsene solo dandone duplice motivazione
Al Presidente del CUN Andrea Lenzi è pervenuta una lettera scritta dal Ministro Profumo in data 21 settembre 2012 in cui viene data risposta alla richiesta di chiarimento formulata dal CUN riguardo alla derogabilità del superamento delle mediane ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica.
Di seguito riportiamo il testo della lettera del ministro.
faccio riferimento alla mozione [del CUN] … adottata nell’adunanza del 12 settembre u.s., nella quale viene chiesto un chiarimento in merito al valore da assegnare al superamento delle mediane per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
In proposito, occorre richiamare quanto espressamente previsto dal D.M. n. 76/2012, ai sensi del quale la valutazione dei candidati all’abilitazione, da parte delle Commissioni, avviene sulla base di una serie di criteri e parametri definiti dall’articolo 4 (per la prima fascia) e dall’articolo 5 (per la seconda fascia). Tra questi criteri e parametri il decreto prevede, per entrambe le fasce dei professori universitari, la valutazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di attività scientifica di cui all’articolo 6 del decreto, le cui regole di utilizzo sono precisate negli allegati A e B dello stesso.
Il citato artico 6 prevede che, in linea generale, i candidati possono conseguire l’abilitazione esclusivamente se, oltre ad aver avuto una valutazione positiva secondo gli altri criteri e parametri, presentino i valori degli indicatori di attività scientifica, richiesti per la prima o la seconda fascia e calcolati secondo le regole degli allegati A e B del decreto.
Ai sensi del medesimo articolo 6 del D.M. n. 76/2012, al riguardo, peraltro, le Commissioni hanno un margine di discrezionalità, atteso che possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone specifica motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Rimandiamo ad ulteriori articoli per un’analisi più dettagliata del testo e delle sue conseguenze sul futuro delle abilitazioni. Per il momento, ci limitiamo ad osservare che, alla luce dell’interpretazione ministeriale, il destino delle abilitazioni risulta indissolubilmente legato a quello della legittimità delle mediane. Anche alla luce delle recenti ammissioni dell’agenzia sui suoi errori, ripensamenti e aggiustamenti, è lecito domandarsi se le mediane dell’ANVUR reggeranno l’urto dei ricorsi già presentati e di quelli che potranno seguire.
Ho ricevuto risposta dall’Anvur riguardo all’incongruenza sul superamento delle mediane: (es. con mediane 2,12,0 non supera chi appunto ha 2,12,0, ma supera chi ha 0,0,1).
Mi danno sostanzialmente ragione, ma dicono che dipende dalla distribuzione effettiva degli indicatori nella comunità di riferimento misurata dall’Anvur correttamente, e che non potevano fare altro che applicare il decreto n.76.
Ma se qualche settore si è cullato tendenzialmente per anni, non si può ratificare l’improduttività(ponendo addirittura pari a zero la terza mediana), facendo loro un doppio sconto (rientro tra i non bibliometrici e mediane bassissime) dando la possibilità a tutti di ottenere l’abilitazione.