Con il sorteggio di buona parte (ma non tutte) delle commissioni di Area 12, le abilitazioni nazionali si avviano ad entrare, salvo sorprese, in piena attività. I “criteri e parametri” previsti dal D.M. 76 hanno causato infinite discussioni, circa la loro solidità e circa il modo in cui li si dovrebbe applicare. Il Ministro ha scritto lettere “en amitié”, l’ANVUR ha espresso opinioni (“secondo noi”), finché alla fine è emersa una circolare, diciamo così, interpretativa.

Ricordiamo che ai sensi del DM 76, art. 3

3. L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

 

e art. 6

2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati:

a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h);

b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A, numero 3, lettera b). [MEDIANE]

[…]

5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.

Ora, sulla base di questo materiale non proprio chiaro, decine e decine di commissioni hanno cominciato a definire i loro propri criteri. A quanto è dato sapere, le commissioni che hanno già reso noti i loro criteri non hanno pienamente adempiuto l’obbligo di motivazione,  rinfocolando ulteriori polemiche. Già è emersa la vicenda della commissione di storia economica, i cui criteri sono stati messi in dubbio sotto il profilo della legittimità. Altri si lanciano nella creazione di “ponderazioni algebriche” , come ha fatto la commissione di fisica teorica (Criteri_02B2), che ha elaborato una propria formula matematica per ponderare i diversi parametri:

In ogni caso sta emergendo una notevole varietà di orientamenti per quel che riguarda le mediane. Ad esempio, i settori sottoindicati si comporteranno così:

01/A5

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione considera prerequisito il superamento di una mediana, ma ritiene che il conferimento dell’abilitazione debba fondarsi su un possesso più ampio e qualificato di quanto questo minimo possa indicare. Ciò non toglie che la Commissione possa prendere in considerazione, sulla base di un motivato giudizio di eccellenza della produzione scientifica, anche candidati che non posseggano tale requisito.

 

03/D2

La Commissione, pur avvalendosi dei valori delle mediane indicati dall’ANVUR ai fini della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale, valuterà il profilo di ciascun candidato sulla base dei suddetti parametri e sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche.

 

 07/G1

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale:

a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e all’allegato A del D.M. n.76 del 07.06.2012

b) […]

Per i candidati che saranno stati giudicati positivamente rispetto agli indicatori di cui all’allegato A del D.M. n. 76/2012, i suddetti parametri e criteri saranno parimenti ponderati in modo da rappresentare in modo equilibrato il profilo scientifico del candidato.

 

07/H2

I valori delle tre mediane dei candidati dovranno essere superiori rispetto a quelle indicate dall’ANVUR, ai fini della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale-

 

07/H3

la commissione pur avvalendosi dei valori delle mediane indicati dall’ANVUR ai fini della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale, valuterà il profilo di ciascun candidato sulla base dei suddetti parametri e sulla qualità delle migliori pubblicazioni selezionate dai candidati.

 

08/A2

Nella valutazione dei titoli, pertinenti col settore concorsuale, la commissione si atterrà ai seguenti parametri:

a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e all’allegato A del D.M. n. 76 del 07.06.2012.

 

08/E1

pur avvalendosi dei valori delle mediane indicati dall’ANVUR ai fini della valutazione dei candidati per l’Abilitazione scientifica nazionale, si valuteranno le pubblicazioni anche sulla base della qualità dei migliori prodotti selezionati dai candidati.

 

08/F1

Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la Commissione si attiene ai seguenti parametri:

a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati B del D.M. n. 76 del 07.06.2012;

 

10/F1

Pubblicazioni scientifiche:

La Commissione considera prerequisito il superamento di una mediana, ma ritiene che il conferimento dell’abilitazione debba fondarsi su un possesso più ampio e qualificato di quanto questo minimo possa indicare. Ciò non toglie che la Commissione possa prendere in considerazione, sulla base di un motivato giudizio di eccellenza della produzione scientifica, anche candidati che non posseggano quel prerequisito.

 

13/C1

Il superamento di uno degli indicatori di impatto della produzione scientifica (“mediana”) individuati dall’ANVUR.

 

Siamo dunque davanti a una babele di criteri differenziati. Già si sa che il numero elevato di domande e il poco tempo a disposizione costituiscono le precondizioni per un contenzioso potenzialmente assai ampio, fondato sul difetto di istruttoria. La proliferazione incontrollata di criteri non uniformi e non esplicitamente giustificati sulla base delle pratiche dei singoli settori concorsuali, contribuisce anch’essa a gettare un’ombra fosca sull’esito della procedura. Si deve tener conto, a questo proposito, che eventuali vizi di legittimità dei criteri adottati dalle commissioni avrebbero l’effetto, se riconosciuti tali dalla magistratura amministrativa, di azzerare l’intero lavoro della commissione, con le immaginabili conseguenze sul destino dell’intero settore concorsuale.

La redazione di ROARS non è in grado di sostenere l’impari compito di monitorare tutti i criteri elaborati da ogni singola commissione. Proponiamo agli stessi lettori di segnalare, nei commenti a questo articolo, i criteri più singolari.

L’ASN è nata anche per assicurare trasparenza alle procedure. Crediamo che un monitoraggio dei criteri sia utile a tutti per il raggiungimento di questo obiettivo.

 

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29 Commenti

  1. Mi sembra che, tranne pochissimi casi, la tendenza sia quella di considerare le mediane solo come uno dei tanti punti di riferimento e di lasciarsi mano libera per valutare i candidati sul merito effettivo della produzione scientifica. Anche perche’ se non si valuta nel merito il candidato il rischio e’ di offrire lo spazio ad un ricorso. Semmai sarebbe opportuno che, nel primo verbale, le commissioni motivassero meglio le loro scelte. Ritengo del tutto illegittima la scelta di considerare le mediane un prerequisito indispensabile, come fanno alcune (poche) commissioni.

  2. A margine sui criteri di 02/B2 (fisica teorica della materia): a parte il folkloristico calcolo di VN riportato, la commissione darà valutazioni individuali e collegiali su “Valore Scientifico” (sostanzialmente, qualità e impatto delle pubblicazioni), “Attività Recente” (valore delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni) e “Altri Titoli”, attribuendo “peso preponderante” a VS e AR, quindi saranno questi i criteri rilevanti. Le “mediane-VN”, calcolate con la formula, sembrano passare sostanzialmente in secondo piano.

    Ma quello che mi preme osservare, è il diverso trattamente relativo al SSD FIS/08 (didattica e storia della fisica), per cui VN non viene calcolato (con la motivazione che le riviste di settore non sono indicizzate nelle banche dati) e quindi non c’è bisogno che sia superata la soglia. Tutto questo è apparentemente sensato, ma i candidati non presentano domanda per i SSD, la presentano per i settori concorsuali, e allora come si fa a decidere a quali candidati si riserva il trattamento di FIS/08 (niente calcolo “mediane”) e a quali no? Chi avesse la produzione scientifica equamente divisa fra FIS/08 e un altro settore, come verrebbe trattato? O chi avesse anche un solo lavoro in FIS/08? Non potrebbe quest’ultimo ricorrere, nel caso venisse “bocciato” perchè non supera il VN-mediana?

    Un problema simile si presenta in tutti i settori concorsuali in cui sono presenti SSD non omogenei.

    • Tieni conto che gli strutturati presentano nella domanda l’ssd di riferimento. Per i non strutturati (incluso il personale EPR) tale specificazione manca. Non ho idea di come potranno procedere.

  3. sì, ma non c’entra. Ovvio che se sei strutturato dici dove sei e cosa fai. Ma la domanda la presenti per un settore concorsuale, che può anche essere diverso da quello della tua posizione accademica attuale (io l’ho fatto… dirai, tempi duri per ricerche interdisciplinari? Temo di sì!) Ora, se nella domanda indichi solo il settore concorsuale (ed è l’unica cosa che puoi/devi indicare), poi ti viene attribuito (arbitrariamente o meno) uno specifico SSD, con eventuali parametri, criteri, penalizzazioni o agevolazioni differenziate, è chiaro che si tratta di un procedimento non equo. Di questa confusione non hanno assolutamente colpa le commissioni, beninteso; è il legislatore che non ha fatto per nulla chiarezza sulla questione.

  4. Circa i criteri finora predeterminati dalle Commissioni, in effetti, ci sarebbe molto da dire.

    Come segnala l’articolo, emerge una violazione (formale e sostanziale) dell’obbligo di motivazione stabilito dal D.M. 76/2012 agli articoli 3, comma 3 e 6, comma 5:
    – “L’INDIVIDUAZIONE DEL TIPO di pubblicazioni, LA PONDERAZIONE DI CIASCUN criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale UTILIZZO DI ULTERIORI CRITERI E PARAMETRI PIÙ SELETTIVI ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto MOTIVATO”;
    – “La PONDERAZIONE dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e MOTIVATA”;
    – “Qualora la commissione intenda DISCOSTARSI dai suddetti principi è tenuta a darne MOTIVAZIONE preventivamente”.
    In che cosa consiste l’obbligo di motivazione? Quando esso può dirsi assolto? Vi è una disposizione normativa che può essere assunta, mutatis mutandis, come pietra di paragone: l’art. 3 della legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), intitolato “Motivazione del provvedimento”. Ivi si stabilisce che “la motivazione DEVE indicare I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA”.

    Quante e quali tracce di questo modus deliberandi è possibile trovare nei verbali finora adottati dalle Commissioni?

    Molte Commissioni hanno deciso di discostarsi dalle mediane, ma non hanno spiegato adeguatamente PER QUALI RAGIONI, in relazione alle reali o presunte “specificità” del loro Settore Concorsuale, abbiano scelto la via del discostamento anziché quella dell’applicazione delle mediane come requisito inderogabile di accesso alla procedura.

    Altre Commissioni hanno “mutilato” alcuni criteri stabiliti dal D.M. 76/2012, senza spiegare in alcun modo PERCHÉ.
    Faccio un esempio: il D.M. 76/2012, agli artt. 4 e 5, comma 2, lett. a), enuncia il seguente criterio: “Coerenza con le tematiche del settore concorsuale O CON TEMATICHE INTERDISCIPLINARI AD ESSO PERTINENTI”.
    In alcuni verbali delle Commissioni il criterio è amputato, in quanto viene limitato alla sola “coerenza con le tematiche del settore concorsuale”.
    E la “coerenza con tematiche interdisciplinari pertinenti” al settore concorsuale? Sparita: misteriosamente, immotivatamente, irragionevolmente. Beh, certo: l’interdisciplinarità, anche se corretta dal canone della pertinenza, è evidentemente un male. Non c’è bisogno di perder tempo per motivare questo dogma.

    Altre commissioni, invece, hanno preferito “deprezzare” alcuni criteri del D.M. 76/2012 relegandoli a criteri “poco importanti” rispetto ad altri, sempre senza spiegare PERCHÉ.
    Faccio ancora un esempio. Ho letto un verbale in cui la Commissione ha attribuito:
    – “peso prevalente” ad alcuni criteri tra i quali quello della “attività di ricerca o insegnamento presso atenei e istituti di ricerca NAZIONALI” (criterio aggiunto dalla Commissione, perché nel D.M. 76 non è contemplato in questi termini);
    – a contrario, ha attribuito peso subvalente ad altri criteri tra i quali quello del “conseguimento di PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA” (criterio che, invece, nel D.M. 76 esiste).
    E la motivazione di questa scelta? Si racchiude nella formula magica “in considerazione della specificità del settore concorsuale”. Punto e basta.
    Il SC, per inciso, è il 10/F1 (Letteratura italiana): non saprei dire se, in questo Settore del sapere, i premi e i riconoscimenti per l’attività scientifica non contino gran che, tanto da non rendere necessario motivare su questo.

    Per l’Area 12, credo che sia opportuno segnalare per autorevolezza le seguenti riflessioni (sui criteri che le Commissioni saranno chiamate a predeterminare), rese pubbliche con una lettera aperta:
    http://www.aedon.mulino.it/primopiano/pensieri.htm

    • Per Ius: chiedo un parere sui criteri di 11/E3.
      La commissione …. presa visione dei vari atti normativi (legge 240, decreto n.76, delibere anvur, sino all’ultima nota del ministro del 11.01.2013) etc…
      a proposito dei titoli, semplicemente dice che la commissione si attiene ai seguenti paramentri:
      (punto a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori ect…

      E NON DICE PIU’ NULLA NEL VERBALE A PROPOSITO DEGLI INDICATORI.

      QUESTO SIGNIFICA PERTANTO CHE SI ATTERRA’ ALLE MEDIANE?

    • @hope
      A mio giudizio è così.
      Il D.M. 76/2012, all’art. 6, commi 1 e 2, lett. b), stabilisce un “PRINCIPIO”.
      Si tratta del “principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati … i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti … sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’ALLEGATO A, numero 3, lettera b)”.
      Lo stesso D.M. 76/2012, all’art. 6, comma 5, dispone che “QUALORA la commissione intenda DISCOSTARSI dai suddetti principi E’ TENUTA a darne motivazione PREVENTIVAMENTE, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3”.
      Scorrendo il verbale della Commissione per il S.C. 11/E3, non trovo alcuna esplicita affermazione nel senso che la Commissione intenda discostarsi dal principio del superamento degli indicatori di cui all’Allegato A come condizione NECESSARIA per poter aspirare all’abilitazione.
      Il silenzio sul discostamento equivale, in base al D.M., alla scelta del non discostamento.
      Poichè la Commissione non ha introdotto deroghe espresse e motivate, opera dunque in maniera rigida la regola di cui all’Allegato A del D.M. 76, numero 3, lettera b), secondo cui “ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2”.
      Insomma, chi tace medianizza.
      Per le Commissioni, il sagace MIUR con il suo D.M. ha delineato una sorta di (assordante) “silenzio-mediana”.

  5. Direi che la commissione che piu’ si e’ uniformata al dettato ministeriale e’ quella di 01/A3. Qui il superamento di almeno 2 mediane e’ “condizione necessaria” (ma non sufficiente) per l’abilitazione. Le eccezioni previste costituiscono un insieme di misura quasi nulla (ad esempio candidati che hanno vinto dei premi internazionali, oppure che hanno pubblicato monografie di grandissimo impatto nel proprio settore). In pratica: non e’ possibile essere valutati se non si superano almeno 2 mediane.
    A questo proposito e’ curioso notare che il presidente della commissione e’ anche membro della commissione scientifica dell’UMI (Unione Matematica Italiana), che ha presentato ben 2 mozioni contro l’utilizzo automatico delle mediane. L’ultima mozione di novembre 2012 (reperibile in questo sito del ROARS) riportava un articolo dell’EMS (European Mathematical Society) Code of Practice, in base al quale “E’ irresponsabile che istituzioni o commissioni che valutano individui per un’eventuale promozione o l’assegnazione di fondi o di un premio, basino le loro decisioni su responsi automatici a dati bibliometrici”. La mozione aggiungeva “E’ chiaro dunque il conflitto tra l’Articolo 6, commi 1 e 2 del DPR 76/2012 e le Regole di Buon Comportamento che la comunita’ matematica europea opportunamente ha deciso di assumere”. Che dire … coerenza … o sconosciuta !

    • A me sembra che la posizione della commissione del settore concorsuale01/A3, sia coerente con le posizioni dell’UMI e della EMS. Una possibile eccezione al criterio necessario di superamento di due mediane è “risultati di altissimo valore” e questo basta e avanza per potersi sottrarre ai criteri automatici. Sarebbe stato intollerabile escludere dall’idoneità chi ha conseguito risultati di indubbio altissimo valore. Questo (e non un generico lassismo) è il significato delle posizioni dell’UMI e della EMS. Naturalmente la commissione sarà obbligata ad indicare i “risultati di altissimo valore”, e su una simile indicazione netta sarà difficile sottrarsi al giudizio della comunità scientifica internazionale.

  6. Commissione Storia Greca 10D1

    Ulteriori criteri:
    “il superamento di una delle tre mediane e il raggiungimento di un’altra.”

    Possesso di altri titoli: “Il possesso di altri titoli di studio e/o professionali oltre quello presentato con particolare riferimento a titoli esteri di alto profilo (HDR francesc, Habilitation tedesca, ecc.)”

    A parte il raggiungimento di un’altra mediana che potrebbe essere considerato un elemento di valutazione non del tutto negativo, la commissione di storia greca introduce un elemento “paranormale”. O io non so leggere (potrebbe essere) oppure il possesso di titoli “oltre quello presentato” come fa la commissione ad accertarlo? In ogni caso può essere un elemento di valutazione che può fornire maggiore caratterizzazione della fisionomia del candidato, ma la mia impressione è che abbiano ragionato ancora in termini di valutazione comparativa e non di abilitazione.

  7. Preoccupante quanto segnala il post di bisettrice per l’area 01/A3. Resto convinto che se le commissioni fanno uso di criteri automatici, come le mediane, senza deroga, corrono il rischio di stimolare un fiume di ricorsi.

  8. Nei criteri di 11/E3 la commissione scrive che presa visione dei vari atti normativi (legge 240, decreto n.76, delibere anvur, sino all’ultima nota del ministro del 11.01.2013) etc…
    a proposito dei titoli semplicemente dice che la commissione si attiene ai seguenti paramentri:
    (punto a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori ect…

    NON DICE PIU’ NULLA NEL VERBALE A PROPOSITO DEGLI INDICATORI.

    QUESTO SIGNIFICA PERTANTO CHE SI ATTERRA’ ALLE MEDIANE?

  9. Le regole stabilite dalle altre commissioni del settore 01 mostrano che la posizione della commissione 01/A3 puo’ in effetti definirsi rigida. Sintetizzando, i criteri necessari stabiliti sono:

    01/A4: “superare almeno 2 valori mediani o non discostarsene significativamente”

    01/A5 “superamento di una mediana”

    01/A6 “superamento di una mediana e almeno uno degli altri due indicatori superiore a circa il 90% dei valori mediani”.

    Vi sono poi commissioni di altri settori che pur avvalendosi dei valori delle mediane indicati dall’ANVUR valuteranno il profilo di ciascun candidato. Ritengo che quest’ultima posizione sia la piu’ vicina alle mozioni dell’UMI.

  10. Ancora niente, salvo la decisione interolcutoria in uno dei ricorsi che rinvia a maggio, ai fini dell’integrazione del contraddittorio.

    N. 01409/2013 REG.PROV.COLL.
    N. 07546/2012 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Terza)
    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    sul ricorso numero di registro generale 7546 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

    con domicilio eletto presso lo Studio Legale Caravita Di Toritto & Ass. in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

    contro
    Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l’annullamento
    A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
    – del DM n. 76/2012;
    – del D.M. n. 336/2012;
    – della delibera ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012;
    – del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 181 del 27 giugno 2012;
    – delle tabelle delle mediane per i settori bibliometrici pubblicata sul sito ANVUR in data 13 agosto 2012 e 27 agosto 2012;
    B) con i motivi aggiunti notificati in data 9 novembre 2012:
    – delle note dirigenziali nn. 7377, 7378, 7379, 7380, 7381 e 7581 del 6 novembre 2012 con cui i ricorrenti sono stati esclusi dalla lista degli aspiranti commissari per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e II fascia;
    – delle delibere ANVUR n. 10 del 26 ottobre 2012 e n. 88 del 31 ottobre 2012;
    – di tutti gli atti connessi.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano inseriti nella lista degli aspiranti commissari per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e II fascia nel settore scientifico di che trattasi, all’uopo autorizzando, laddove i professori inseriti nell’elenco superino il numero di 15 (quindici), anche la notifica a mezzo pubblici proclami con indicazione nominativa degli interessati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 CPA e dell’art. 150 c.p.c.;
    – che la prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata in giudizio entro il 22 marzo 2013, pena l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA;
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità indicate in premessa, depositando in segreteria la prova dell’esecuzione dell’incombente entro il termine perentorio del 22 marzo 2013.
    L’udienza pubblica, per la definizione del merito del ricorso introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti, resta fissata al 22 maggio 2013, come indicato nell’ordinanza della Sezione n. 4737/2012.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
    Franco Bianchi, Presidente
    Giulia Ferrari, Consigliere
    Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

  11. N. 00730/2013 REG.PROV.CAU.
    N. 10659/2012 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Terza)
    ha pronunciato la presente
    ORDINANZA
    sul ricorso numero di registro generale 10659 del 2012, proposto da:

    , rappresentati e difesi dagli avv. prof. Franco Sabatini e Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Sinagra-Sabatini-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14;

    contro
    Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
    per l’annullamento,
    previa sospensione dell’efficacia,
    della valutazione operata dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 (12E1 e12E2) – Riviste e Libri scientifici per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori non bibliometrici, in base alla quale la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (ISSN: 1129-2113), pubblicata dalla Società Editrice Nagard di Milano, risulta essere esclusa dalla lista delle Riviste di Classe “A”;
    di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso alla detta deliberazione dell’ANVUR della quale si chiede ora l’annullamento, nella parte in cui non include la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale tra le Riviste di classe “A”;
    ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 76 del 2012;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, con i relativi allegati;Vista la memoria dei ricorrenti;
    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, si rinvengono elementi di “fumus” in ordine alla dedotta carenza di istruttoria in ordine alle modalità di valutazione delle riviste oggetto di classificazione e in particolare della rivista di cui ai ricorrenti;
    Considerato che sotto tale profilo il Collegio ritiene che il provvedimento cautelare più idoneo alla tutela delle ragioni dei ricorrenti consista nell’obbligo dell’Amministrazione di procedere a riesaminare la posizione della Rivista della Cooperazione Internazionale, previa partecipazione procedimentale dei rappresentanti dell’interessata e consentendo loro di depositare deduzioni scritte correlate di documentazione ed adottando all’esito nuovo provvedimento adeguatamente motivato sulle ragioni addotte dall’interessata;
    Considerato che l’Amministrazione dovrò provvedere senza indugio al riesame in questione, assegnando un congruo termine alla ricorrente per la produzione documentale suddetta e adottando nuovo provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine ora richiamato;
    Considerato che, ai fini dell’esito del riesame è fissata udienza pubblica al 18.12.2013 ove si provvederà anche alla determinazione sulle spese della presente fase.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei limitii di cui in motivazione e, per l’effetto:
    a) dispone il riesame nei sensi di cui in motivazione e salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
    b) fissa per la trattazione del merito udienza pubblica al 18.12.2013.
    Spese al merito.
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
    Franco Bianchi, Presidente
    Giulia Ferrari, Consigliere
    Ivo Correale, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 08/02/2013
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

  12. Ma è mai possibile che settori vicinissimi si comportino in modo totalmente differente? I commissari di 11/E3 – psicologia sociale – nel determinare i criteri non si discostano di una virgola dal decreto (quindi le mediane assolutamente prescrittive, come dice JUS “chi tace medianizza…”).
    I commissari di 11 E/4 -psicologia clinica e dinamica – addirittura scrivono tra i criteri che faranno riferimento addirittura a google scholar?

    • bello il ricorso a GS: uno strumento notoriamente inaffidabile per valutazioni accurate. L’ideale per finire impallinati dai ricorsi. E un ricorso sui criteri metterebbe a rischio l’intero settore.

  13. Vedo che in alcuni criteri (per esempio quelli di A1/03 analisi matematica) sono riportati:

    1) un richiamo al fatto che va considerato in qualche modo l’apporto individuale nei lavori in collaborazione (parole prese da Decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76, art.4)

    2) un richiamo alle parole del ministro (nota circolare dell’11 gennaio 2013) per cui, in pratica, per ottenere l’abilitazione, chi supera due delle tre mediane dovra’ ottenere un giudizio POSITIVO, mentre chi non le supera dovra’ ottenere un giudizio ESTREMAMENTE POSITIIVO.

    Le due cose 1) e 2) mi paiono palesemente in contraddizione, visto che le mediane NON tengono conto del numero degli autori:
    supponiamo che due candidati A e B
    -abbiano indice collaborativo (=numero degli autori medio dei propri lavori) rispettivamente 4 e 1,2,
    – A superi le mediane di poco e B ne superi una e per un’altra abbia proprio il valore mediano (quindi non la superi)
    – entrambi ottengano un giudizio positivo ma non estremamente positivo.

    Credo che se la commissione dara’ l’abiltazione a A ma non a B, il candidato B possa far tranquillamente ricorso…… (ed avrebbe pure ragione a essere incavolato nero…)

    Elena

  14. (Replica aggiornata al post di Alessandro Figa’ Talamanca dell’8 febbraio.)
    Le valutazioni sono concluse e circolano le liste ufficiose degli abilitati. Nel settore 01/A3 risulta che un candidato con un lavoro sulla rivista Annals of Mathematics NON e’ stato abilitato alla posizione di associato! Pubblicare su Annals equivale, per ogni matematico che si rispetti, ad ottenere risultati di altissimo valore. Probabilmente il candidato non superava 2 mediane, e li’ si e’ abbattuta la mannaia dei commissari “Profumiani”. Rimarro’ in attesa delle vive e vibranti reazioni della comunita’ scientifica nazionale e internazionale (e magari della commissione scientifica dell’UMI!) auspicate dal Prof. Figa’ Talamanca.

    • Si pubblica un articolo A su una rivista X molto quotata, e dopo N anni, con N >> 1, l’articolo A riceve un numero di citazioni C pari a

      C = 0 .

      Cosa dire di questo lavoro A?

      Beh, a me sembra chiaro.

      Pubblicare un articolo su una rivista prestigiosa con peer review e’ SOLO il primo passo. Poi il lavoro deve essere CITATO DA MOLTI ALTRI articoli sottoposti anche essi a peer review prima di poter dire che quell’articolo e’ UTILE ALLA COMUNITA’ SCIENTIFICA.

  15. L’articolo in questione e’ appena apparso, quindi non ha ancora ricevuto citazioni (che, non dubito, arriveranno numerose). Il punto e’ un altro. Il compito dei commissari non e’ (solo) quello di contare le citazioni dei lavori, ma di valutare l’importanza dei lavori. Infatti Figa’ Talamanca controbatteva al mio post in riferimento alle regole decise dalla commissione, sostenendo che
    “Una possibile eccezione al criterio necessario di superamento di due mediane è “risultati di altissimo valore” e questo basta e avanza per potersi sottrarre ai criteri automatici. Sarebbe stato intollerabile escludere dall’idoneità chi ha conseguito risultati di indubbio altissimo valore. Questo (e non un generico lassismo) è il significato delle posizioni dell’UMI e della EMS.”
    Ebbene e’ stato escluso dall’idoneita’ un candidato che ha conseguito risultati di altissimo valore, sulla base di responsi automatici a dati bibliometrici, cioe’ esattamente quanto paventato dalla European Mathematical Society e dall’Unione Matematica Italiana nei loro documenti.

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