L’intervento di Luciano Modica del 16 luglio mette in luce una ambiguità o oscurità del DM n. 76 del 7 giugno 2012 sulle abilitazioni nazionali riguardante la possibilità, dichiarata da Andrea Bonaccorsi nel suo articolo sul “Sole 24 ore” di domenica 8, secondo cui le commissioni per l’abilitazione “possono discostarsi dalle mediane se dichiarano anticipatamente e in modo trasparente altri criteri”.

Modica sottolinea quanto sembra effettivamente emergere dal DM, ossia che il criterio del superamento delle mediane, ossia la considerazione dei “parametri di impatto”, per usare i termini del DM, si presenta, a differenza degli altri, come vincolante; esso porrebbe dunque condizioni per l’abilitazione, che non sembrano soggette, come il resto dei criteri indicati nel DM,  a “ponderazione” da parte della Commissione che dovrà applicare il decreto. Credo però che il DM sia passibile anche di un’altra interpretazione, che corrisponderebbe maggiormente a quanto dice Bonaccorsi, anche se confermerebbe una situazione normativa a dir poco confusa.  Provo a spiegare i miei dubbi, scusandomi anch’io per i tecnicismi, che forse con normative più lineari e chiare non risulterebbero necessari.

Non è il comma 3 dell’art. 3 (su cui torniamo tra un attimo) a consentire che le commissioni si discostino dal principio delle mediane, ma – lo sottolinea anche Modica – il comma 5 dell’art. 6, che recita:

Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.

 I “suddetti principi” sono quelli citati ricorrentemente in art. 6, comma 1, 2, 3, 4:

Nelle procedure di abilitazione ….., per i settori …., la commissione utilizza per la misurazione dell’impatto……, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati……

I candidati sono quelli “che sono stati giudicati positivamente” e quelli “i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti”, di volta in volta diversi per prima e seconda fascia e per settori bibliometrici e non bibliometrici: nella sostanza, le famose mediane.

Modica interpreta poi questa facoltà sulla base del comma 3 art. 3, cui il comma 5 dell’art. 6 rinvia, che renderebbe la libertà prevista per le commissioni del tutto vigilata, prescrivendo che la motivazione delle commissioni avvenga, come si è letto, “con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3”; un comma che prevede la possibilità soltanto di utilizzare parametri “più selettivi”. Questo riferimento però credo possa essere inteso in senso  limitato alle modalità della motivazione preventiva, ossia a quanto specificato nella parte finale del comma 3 dell’art. 3:

L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione.

 Ciò può significare che la Commissione può effettivamente decidere di non utilizzare in modo dirimente il criterio delle mediane, con la sola condizione che ne dia comunicazione nei modi detti. Gli indicatori delle mediane sono, se si fa attenzione, caratterizzati appunto come “principi”. Si faccia caso alla formulazione ricorrente in art. 6, comma 1, 2, 3, 4:

Nelle procedure di abilitazione ….., per i settori …., la commissione utilizza ……, attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati……

Questa formulazione non  dice – mi sembra, e sottolineo ancora “mi sembra” perché non siamo di fronte ad un esempio di chiarezza né concettuale né giuridica – che la legge stabilisce che “l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati…..”, ma che le commissioni utilizzano gli indicatori ecc. attenendosi al principio secondo il quale l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati ecc., da cui si possono discostare in modo motivato e preventivamente comunicato. Naturalmente questo tipo di previsione pone in una condizione di vantaggio i membri della commissione che dal “principio” non vogliano discostarsi perché non hanno l’obbligo di motivare alcunché (si istituisce, per gli altri, una libertà, di nuovo, vigilata). La norma consente tuttavia effettivamente ad una commissione che lo volesse di utilizzare gli indicatori non attenendosi al principio delle mediane o altro (ossia di utilizzarli come dati, non come vincoli).

 Se questa lettura vale, la dichiarazione di Bonaccorsi non è consapevolmente ingannevole. Ne viene in luce però una strategia da parte dell’ANVUR che più che alla capacità razionale di autocorreggersi rimanda piuttosto ad una metodica del tipo “qui lo dico e qui lo nego”, che somiglia davvero troppo al tentativo di creare confusione per non scontentare nessuno, piuttosto che indicare la volontà di seguire procedure serie. E’ la strategia comunicativa “del vedo non vedo” che ha rimarcato Valeria Pinto nel suo intervento De Trinitate.

Se la possibilità di discostarsi dalle mediane è effettiva e reale, si sta in fin dei conti mettendo in piedi un macchinoso sistema di indicatori quantitativi, accompagnato spesso dalla suadente retorica che si consentirebbe così una dura e oggettiva preselezione degli abilitabili, contro gli arbitrî dei baroni, con gran dispendio di mezzi e di parole, un sistema che risulta un optional. La mediana c’è, ma se ne può fare a meno. Però lo si fa capire e non lo si fa capire, si tranquillizza, ma si tira innanzi. Serve solo un po’ per épater les bourgeois, contando da un lato che i bourgeois non si accorgano di essere in fondo liberi, e dall’altro che i timori dei commissari e delle amministrazioni universitarie riducano al minimo i casi in cui si osa discostarsi dai Princìpi. Libertà, sorvegliata.

Si dovrebbe comunque, se l’interpretazione esatta fosse questa, comunicare chiaramente ai candidati che si ritrovassero al di sotto delle mediane, quando queste verranno rese pubbliche, che possono ugualmente fare domanda e non sono esclusi automaticamente dalla procedura, secondo la vulgata che intanto si sta diffondendo.

Da osservare che in questa ipotesi interpretativa le mediane resterebbero condizioni rigide solo per i candidati commissari, perché lì non c’è una commissione cha applica principi, ma decide l’ANVUR stessa…

Potrebbe sembrare che si è davvero incontentabili, perché c’è chi protesta perché la libertà mancherebbe e chi invece perché la libertà c’è. Il problema è che si procede in un caos procedurale, normativo, comunicativo che si affianca a quello che ha governato la formulazione di criteri e classifiche, e che rende davvero oscuro l’orizzonte. Se questa confusione fosse conseguenza della autoproclamata capacità di correggersi (a quella proclamata  non fa riscontro un corrispondente capacità “percepita”, come la recente mozione CUN sembra confermare), si dovrebbe quasi auspicare che si mantengano, limpidi e cristallini, gli errori. Si fa per dire, naturalmente. E’ bene che ci si corregga, basti pensare a cosa conteneva il primo documento dell’ANVUR del 22 giugno 2011, rispetto alle pubblicazioni (anche se il punto più delicato, e più grave, già contestato da molti allora, l’applicazione di criteri quantitativi ad individui, è ritornato pervicacemente immutato, solo bagnato ora di oscura libertà vigilata).[1] Ma cosa pensereste di un idraulico che, chiamato a riparare una perdita, dopo avervi fatto saltare, una dopo l’altra, passo dopo passo, tutte le tubature, e allagata completamente la casa, vi dica: “tranquillo, signore, mi sto correggendo”?


[1] La risposta data allora merita di essere ricordata, perché è un ottimo esempio della capacità di correggersi esibita (quella pretesa, non quella percepita). Il Documento del 25 luglio 2011 (“Commenti, osservazioni critiche e proposte di soluzione”) da un lato riconosceva: “Gli indicatori quantitativi della qualità della ricerca hanno un grado di imprecisione che è inversamente proporzionale alla risoluzione del problema: nella valutazione di grandi strutture […], si possono trovare degli indicatori adeguati, mentre si se valuta una singola persona il grado di imprecisione può diventare rilevante”. Però olimpicamente si aggiungeva: “Ma, appunto, il parere ANVUR non sta suggerendo di valutare i singoli candidati. La valutazione dei candidati è fatta dalla singole commissioni”. E si spiegava (in questione erano proprio le mediane ora passate nel DM): “Il parere ANVUR, basato sull’uso della mediana della distribuzione di alcuni indicatori della qualità della ricerca [ora diventati indicatori della quantità o impatto, NB] suggerisce criteri che fissano requisiti minimi, che sono per loro natura basati su aggregati di numerosità significativa: nel caso specifico, l’insieme dei professori associati e ordinari afferenti ad un determinato settore concorsuale”. Insomma, se uso indicatori che non so se sono adeguati e se sono precisi, ma li prendo da tante persone, il grado di imprecisione non è più rilevante. E li posso applicare a singole persone. E’ meno di un cavillo, e un buon esempio di cattivo dialogo. Chi ha dialogato davvero un po’ ha tenuto conto di questi aspetti. Nella delibera ANVUR si suggerisce, a proposito della classificazione delle riviste, di tenere “conto delle classificazioni nazionali e internazionali presenti”; una delle più note, quella dell’European Science Foundation, che pure è stata molto discussa, è preceduta da questo avviso: “it is not intended as bibliometric information for use in assessment processes of individual candidates, be it for positions, promotions, research grant awards etc.”

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3 Commenti

  1. a mio avviso, il bando dei candidati può essere pubblicato solo dopo la pubblicazione ufficiale delle mediane, la definizione delle commissioni giudicatrici, nonchè la pubblicazione ufficiale degli ulteriori criteri eventualmente definiti dalle commissioni giudicatrici.
    diversamente, come fa un candidato a presentare una domanda “consapevole”?
    penso proprio che la data del 20 novembre per la chiusura del bando sia stata stabilita perchè senza le notizie -fondamentali- di cui sopra, sarebbe a dir poco imprudente presentare domanda

  2. Conosco e conoscevo bene l’interpretazione che Claudio La Rocca dà – con una chiarezza, pacatezza ed eleganza che ho molto apprezzato – del famoso articolo 3, comma 3, del DPR 76/2012. E’ un’interpretazione che gira da tempo sulla rete e proviene, immagino, dal Ministero o dall’ANVUR, con l’aiuto di qualche azzeccagarbugli (anche non giurista), per rimediare a un testo del decreto che è un vero guazzabuglio e che non fa onore ai professori universitari che l’hanno probabilmente redatto.

    Ma continua a sembrarmi, sinceramente, un’interpretazione di straordinaria debolezza logica, giuridica e lessicale.

    Vorrei spiegarmi con un esercizio di lettura del testo che eviti i rimandi tipici del gergo normativo e metta invece le affermazioni del decreto nel loro ordine logico consequenziale.

    Ecco la mia lettura:

    (art. 4, c. 4) NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI PRESENTATI DAI CANDIDATI, LA COMMISSIONE SI ATTIENE AI SEGUENTI PARAMETRI RELATIVI AL SETTORE CONCORSUALE:
    A) IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA … omissis (seguono altri nove parametri) … VALUTATA MEDIANTE GLI INDICATORI … (art. 6, c. 1) BIBLIOMETRICI … (allegato A, punto 2) SEGUENTI:
    A) IL NUMERO DI ARTICOLI SU RIVISTE …
    B) IL NUMERO TOTALE DI CITAZIONI …
    C) L’INDICE H DI HIRSCH …
    (art. 6, c. 1) ATTENENDOSI AL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L’ABILITAZIONE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA ESCLUSIVAMENTE AI CANDIDATI … I CUI INDICATORI DELL’IMPATTO DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA … (allegato A, n. 3) SONO SUPERIORI ALLA MEDIANA IN ALMENO DUE DEGLI INDICATORI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C).
    (art. 6, c. 5) QUALORA LA COMMISSIONE INTENDA DISCOSTARSI DAI SUDDETTI PRINCIPI È TENUTA A DARNE MOTIVAZIONE PREVENTIVAMENTE, (art. 3, c. 3) CON ATTO MOTIVATO PUBBLICATO SUL SITO DEL MINISTERO E SU QUELLO DELL’UNIVERSITÀ SEDE DELLA PROCEDURA DI ABILITAZIONE, E NEL GIUDIZIO FINALE.
    (art 3, c. 3) … LA PONDERAZIONE DI CIASCUN CRITERIO E PARAMETRO … E L’EVENTUALE UTILIZZO DI ULTERIORI CRITERI E PARAMETRI PIÙ SELETTIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE … DEI TITOLI SONO PREDETERMINATI DALLA COMMISSIONE … LA PONDERAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI DEVE ESSERE EQUILIBRATA E MOTIVATA.

    E’ una lettura sbagliata? Non mi lancio nell’appassionante dibattito su che cosa significhino le modalità di cui parla l’art. 6, c. 5, anzi accetto – ma per nulla convinto – la possibile lettura proposta da molti, tra cui anche Andrea Bonaccorsi, e citata da La Rocca.

    Né mi lancio nell’altro appassionante dibattito se possa esistere un “principio” che contenga al suo interno l’avverbio “esclusivamente” e come ce ne si possa discostare.

    Ma sostanzialmente non cambia nulla, visto che la “ponderazione” non può riferirsi al parametro singolo dell’impatto della produzione scientifica complessiva le cui “regole di utilizzo” sono specificamente date nell’allegato A (caso unico tra tutti i parametri e i criteri). Quindi l’unica strada che rimane alla commissione per rispettare nella forma il dettato del regolamento ministeriale (ma io penso anche nella sostanza voluta, almeno inizialmente, dagli estensori) è quella di passare semmai a un “parametro più selettivo”, quindi a rafforzare e non indebolire il criterio delle due mediane su tre.

    Così letto il testo del decreto, pur rimanendo confuso, assumerebbe almeno un significato coerente. Mi sbaglio davvero? Davvero quell’”esclusivamente” e quel “più selettivi” non dovrebbero guidare la lettura del decreto che ne farà il primo tribunale amministrativo chiamato a pronunciarsi?

    Soprattutto, davvero ha senso lanciare l’intera università italiana in questo pericoloso gioco di bizantine raffinatezze interpretative in un argomento (reclutamento e carriere) che toccano la vita e il lavoro di decine di migliaia di persone di valore? Mi sembra quasi un “inchino” di un transatlantico all’isola del Giglio, cui potrebbe seguire un disastroso naufragio… Fermiamo subito questa nuova Costa Concordia.

    Un ultimo commento politico. A furia di vedere (alcuni) il bicchiere mezzo pieno (a fin di bene), stiamo lasciando che politica e classe dirigente accademica distruggano il nostro sistema universitario. Il sistema potrebbe crollare presto sotto il peso di scelte politiche sempre più punitive e di regole normative sempre più arroganti e approssimative.

    Penso anche che occorrerebbe rifiutare con decisione operazioni di riduzione del danno, perché il danno stavolta potrebbe essere irrecuperabile e perché il nostro Paese ha diritto a un futuro in cui diminuisca e non aumenti lo spazio per le nostre tradizionali furbizie gattopardesche. Occorre fermare questa folle spirale ammantata di tecnocrazia non dandole alcun alibi.

    • La scelta tra la padella e la brace non è certo di quelle che contengono, come diceva qualcuno, una promessa di felicità. Credo che l’alternativa interpretativa che Modica ed io proponiamo sia purtroppo di questo genere, e che questo non vada ad onore di chi il meccanismo (il guazzabuglio) lo ha architettato. Se vale una interpretazione, l’ANVUR sta fingendo in dichiarazioni pubbliche che vi siano margini di libertà che non vi sono; se vale l’altra, è stato messo su un sistema elefantiaco e discutibile di indicatori che è di fatto un optional, ma non lo si dice chiaramente, anzi lo si nasconde, perché si vorrebbe che fosse utilizzato.
      Ringrazio Modica per gli apprezzamenti, e soprattutto per la risposta: il mio interesse principale era di sollecitare l’approfondimento di un problema che mi sembra rilevante. Se poi questo ci costringe a bizantinismi, sono bizantinismi in cui tutti siamo gettati da una normativa oscura, credo volutamente oscura.
      Provo fra un attimo a dire perché credo che l’oscurità sia voluta, e perché non sono riuscito a convincermi che la lettura di Modica sia quella conforme al testo. Vorrei fare però due brevi premesse.
      1) non ho mai visto il bicchiere mezzo pieno; l’ho ritenuto da subito – dal giugno 2011, quando l’ANVUR ha diffuso il primo preoccupante documento che ricordo sopra – vuoto in misura inquietante; ho contribuito a diversi documenti SIFIT (http://www.teoretica.it/?page_id=263) che hanno preso argomentate posizioni critiche; ho scelto pubblicamente (https://www.roars.it/?p=8594) di non collaborare come revisore alla VQR, per motivi che riguardano questioni di fondo circa la valutazione; ritengo come Modica che politiche di riduzione del danno (esempio chiaro ne è la collaborazione alla redazione delle assurde classifiche di riviste, cui solo la SIFIT nell’area 11 non ha aderito) siano miopi e soprattutto non riducano il danno.
      2) non sapevo che girassero interpretazioni analoghe alla mia in rete; la mia proviene comunque dalla lettura del testo di legge e basta.

      A me come a Modica interessa più il contesto che il testo, in questo momento, e sono pienamente d’accordo che – non lo si potrebbe dire meglio – “occorre fermare questa folle spirale ammantata di tecnocrazia”. Però il decreto ministeriale fa parte della spirale e ci troveremo ad avere a che fare con esso, in diversi modi. E’ GRAVISSIMO CHE SU QUESTO E ALTRO CI SI TROVI IN UNO STATO DI INCERTEZZA NORMATIVA CHE NON PUÒ ESSERE RISOLTO ALLA PRIMA E PIANA LETTURA. Sarebbe opportuna una interpretazione “autentica” del ministero, per non lasciare commissioni e candidati nell’incertezza se un criterio discriminante sia effettivamente tale.

      Vengo di nuovo alla norma. Il montaggio che ne fa Modica cerca di rendere unitario ciò che non lo è. Di un testo scritto in modo non lineare bisogna seguire anche le curve.
      * l’ART. 3 parla della “valutazione dei titoli e delle pubblicazioni”. Rimanda ai CRITERI e PARAMETRI degli art. 4 e 5. Dice che poi (comma 3) che criteri e parametri possono essere ponderati (ossia vanno considerati TUTTI, ma la loro importanza relativa può variare) e che ad essi se ne possono aggiungere altri “più restrittivi”.
      * l’ART. 4 dà criteri e parametri per la prima fascia
      * l’ART. 5 dà criteri e parametri per la seconda fascia
      Entrambi gli articoli hanno questa struttura:
      – criteri per le pubblicazioni (comma 2)
      – parametri per le pubblicazioni (comma 3)
      – parametri per i titoli (comma 4)
      Nei parametri per i titoli compaiono gli INDICATORI: l’impatto della produzione scientifica complessiva misurato con gli indicatori.
      * l’ART. 6 è dedicato agli indicatori.
      Distingue per i settori bibliometrici gli indicatori appunto bibliometrici di cui all’allegato A; per i settori non bibliometrici gli indicatori i cui all’allegato B; le famose MEDIANE. A parte la favolosa chicca dell’errore (segnalatomi da Valeria Pinto, ma cominciamo a convincerci che non si tratti di errore) per cui per la seconda fascia vengono richiesti i valori della prima (comma 4, b) sono qui che le mediane entrano in gioco. E qui viene il comma 5 che consente alle commissioni di “discostarsi dai suddetti principi”. Che è dunque un comma specifico per gli INDICATORI. E che si riferisce ai valori prefissati che devono avere, contenuti sempre nell’art. 6, precisati negli allegati A e B, le mediane. In parole il più possibile povere: l’art. 3 assegna spazi di PONDERAZIONE ai criteri e parametri, l’articolo 5 prima fissa UNO dei parametri come criterio dirimente, poi lascia la libertà di discostarsi da questo principio, ulteriore. Tutto rientra così nella “ponderazione generale” dell’art. 3 che consente comunque, nel caso specifico dell’INDICATORE DELL’IMPATTO, pur obbligando a considerarlo, a NON RITENERE DIRIMENTE IL SUPERAMENTO DELLA MEDIANA. Insomma è obbligatorio tenere conto di questo parametro, la quantità di produzione scientifica (o gli indici bibliometrici, per i settori bibliometrici), ma non ATTENERSI AD UN DETERMINATO VALORE DI QUESTO INDICE (le mediane). L’unica cosa che vincolava la “ponderazione” dell’art. 3 (“caso unico tra tutti i parametri e i criteri”, come nota a ragione Modica) viene revocato nello stesso articolo 6 che pone il vincolo.
      Provo a riassumere anche così: l’art. 3 dice che di deve tenere conto di certi criteri e parametri; non dice QUANTO. L’art. 6 dice di un UNICO parametro QUANTO (rimandando agli allegati A e B), ma afferma anche che da questa quantificazione (le mediane) ci si può discostare.

      Semplice? No, complicato, contorto, assurdamente complesso. Ma il tentativo di Modica di mettere in riga tutto questo mi sembra (ancora) non funzioni.

      Perché queste oscurità? Qui un’ipotesi semplice ce l’avrei. CON UNA NORMA SCRITTA IN QUESTO MODO, COMUNQUE VADANO LE COSE, LA RESPONSABILITÀ È DELLA COMMISSIONE. Se applica le mediane, è perché ha scelto di non avvalersi della possibilità di “discostarsi”. Se non le applica, è perché ha scelto di non applicarla. Però una delle due scelte è “protetta”, per l’altra ci vuole un po’ di coraggio. Statisticamente sappiamo dunque come finirà. In ogni caso, il Ministero e il suggeritore ANVUR non hanno responsabilità. Si narra di quel presidente degli Stati Uniti che aveva nel suo studio un cartello con su scritto: “Qui finisce lo scaricabarile”. Scommetterei che un cartello del genere al Ministero non c’è, e all’ANVUR nemmeno.

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