Sommario: 1. Premessa. – 2. La nuova disciplina del reclutamento. La doppia fase – 3. Luci e ombre dell’abilitazione scientifica nazionale. – 4. La commissione per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale. – 5. L’Anvur. – 6. Il problema del precariato universitario.
1. La legge 30 dicembre 2010, n. 210 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), cosiddetta legge “Gelmini”, ha innescato un profondo processo di riforma del sistema universitario italiano, di cui però è ancora presto cogliere efficaci risultati; non solo perché l’attuazione della normativa presuppone un complesso di adempimenti affidati a vari attori, ma probabilmente anche a causa di alcuni difetti tecnici dell’articolato normativo[1].
Più precisamente, la legge “Gelmini” parte da un obiettivo in sé condivisibile, ma lo realizza con modalità discutibili. Lo scopo principale della riforma sembra essere quello di responsabilizzare effettivamente tutti gli attori del sistema universitario nella direzione del perseguimento delle molteplici missioni oggi affidate e/o affidabili alle istituzioni accademiche, limitando le tendenze ad adottare comportamenti opportunistici dominati dai conflitti d’interesse e ad instaurare circoli viziosi[2]. Tuttavia, le soluzioni prescelte dal legislatore hanno generato enorme confusione negli atenei, soprattutto perché la disciplina risulta formulata sovente in modo alquanto nebuloso ed astruso. Ma non solo.
La parte della legge dedicata alla governance delle singole istituzioni universitarie è poco dettagliata proprio quanto agli aspetti più strategici, lasciando campo libero alla fantasia normativa di ogni singola sede. Sicché l’esperienza in atto dimostra come le varie università stiano procedendo in modo differente rispetto ai desideri del legislatori. Vale a dire, gli statuti in itinere invece di semplificare i processi decisionali e responsabilizzare in concreto gli attori, stanno in realtà rinsaldando il potere dei gruppi accademici numericamente più forti e consacrando una figura di rettore la cui piena legittimazione elettorale ne esalta il ruolo simile ad un vero e proprio monarca. Dall’altro lato, è noto che la sensibilità del legislatore nei confronti dell’autonomia universitaria è formalmente dichiarata, ma sostanzialmente negata, in forza di tutta una serie di disposizioni – non solo contenute nella legge “Gelmini”, ma in una complessa serie di fonti che vanno dalla legge al decreto ministeriale – che regolano minuziosamente la costruzione dei corsi di laurea e ancorano l’erogazione del finanziamento centrale a parametri draconiani che non tengono conto né delle variegate storie delle comunità universitarie né delle inevitabili differenze di contesto in cui esse operano[3].
2. Beninteso, la legge “Gelmini” contiene innovazioni della disciplina del reclutamento del personale docente che presentano interessanti e, talvolta, preoccupanti profili che vale la pena di esaminare[4].
Quanto all’immissione nel ruolo dei professori è nota l’introduzione, dagli artt. 16 e 18 della legge n. 240/2010, di un nuovo sistema di reclutamento (che in realtà non è troppo dissimile da quello già previsto, ma mai entrato in vigore, dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, cosiddetta legge “Moratti”), basato su un procedimento caratterizzato da due fasi[5]. La prima, come stabilisce l’art. 16 della legge n. 240/2010, è quella della “abilitazione scientifica nazionale”, in cui il candidato è giudicato da un’unica commissione a livello nazionale, per settore concorsuale[6], per verificarne il possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di professore di prima o di seconda fascia, senza alcun limite al numero dei concorrenti abilitabili. La seconda fase, come dispone l’art. 18 della legge n. 240/2010, è quella che si svolge presso le singole università, laddove tutti i candidati in possesso dell’abilitazione possono partecipare ad un’apposita procedura di valutazione comparativa (definita dalla legge “chiamata dei professori” o “procedimento di chiamata”) attivata, in sostanza, con un bando pubblico di concorso, e ovviamente in relazione ai posti da coprire per i diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinari. In tale contesto, la partecipazione alle procedure di reclutamento bandite dalle singole università presuppone l’esistenza di un prerequisito obbligatorio, sebbene non sufficiente, che è rappresentato dal possesso della “abilitazione scientifica nazionale”.
Questo schema è quello base che però trova nell’art. 24 della legge due correttivi. Il primo è collegato all’introduzione della nuova figura del ricercatore a tempo determinato e alla destinazione ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato. Il ricercatore a tempo determinato dovrebbe svolgere funzioni simili al ricercatore a tempo indeterminato, ma ha, come è evidente, un rapporto di natura precaria e di diritto privato e quindi instaurato su base contrattuale e attraverso una selezione pubblica. L’art. 24 della legge prevede due tipologie di contratti per i ricercatori a tempo determinato. Anzitutto, un contratto (iniziale) di durata triennale e prorogabile per soli due anni (cosiddetto contratto di cui alla lettera a). Poi, un ulteriore contratto triennale, non rinnovabile, e riservato a candidati che hanno usufruito dei contratti precedenti o di assegni di ricerca o di borse post-dottorato o di analoghe posizioni in atenei stranieri (cosiddetto contratto di cui alla lettera b).
L’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, prevede un meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato per il ricercatore a tempo determinato che abbia usufruito della seconda tipologia di contratto (quella appunto della cosiddetta lettera b) e abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato. In questa ipotesi, la disposizione affida, alle università, il compito di valutare il titolare del contratto stesso, senza quindi alcuna valutazione comparativa, e, in caso di esito positivo, di inquadrarlo nel ruolo dei professori associati. Si tratta di quella che è stata definita la cosiddetta tenure-track all’italiana. Il che presuppone, come afferma lo stesso art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (il quale richiama quanto già stabilito dall’art. 18, comma 2, della medesima legge), che le università, quando bandiscano posti di ricercatore a tempo determinato tenure-track, dislochino a monte le risorse necessarie a garantire il definitivo inquadramento nel ruolo di professore associato di ogni titolare di contratto. Purtroppo emergono alcune perplessità quanto alla certezza di una futura stabilizzazione del rapporto precario. In primo luogo, nulla impedisce alle università di non congegnare in modo adeguato la programmazione per la copertura finanziaria del definitivo inquadramento nel ruolo di professore associato del ricercatore tenure-track, una volta ottenuta la fatidica abilitazione nazionale: gli artt. 24 e 18 della legge sembrano al riguardo poco prescrittivi. Inoltre, il suddetto definitivo inquadramento non è un diritto del ricercatore tenure-track, bensì presuppone la positiva valutazione in sede locale che, per giunta, può essere regolata diversamente dai vari atenei, così permettendo soluzioni frutto degli equilibri tra i vari interessi ivi presenti. In effetti, al contratto tenure-track si accede solo dopo un lungo apprendistato, presumibilmente svolto presso la stessa istituzione, la quale ha avuto modo di valutare più volte lo studioso. Allora, non si ben capisce perché, se il giudizio nazionale è positivo, debba comunque essere riservato all’organo locale una sorta di ius vitae ac necis sul ricercatore che gli permetterebbe di “rimangiarsi” le precedenti valutazioni positive. Detto in termini più sbrigativi, qui emerge il pericolo di un’enfatizzazione del potere dei gruppi accademici dominanti – quelli che una volta si chiamavano “baroni” e contro cui la ministra (ex per fortuna!) Gelmini ha lanciato innumerevoli strali con atteggiamenti a dir poco quasi mistici – che avrebbero la possibilità di cementare un sostanziale asservimento dei nuovi ricercatori a tempo determinato. Sul problema del cosiddetto “precariato universitario” si ritornerà, in modo più dettagliato, in seguito. Qui, più in generale, va subito detto che la catena di rapporti precari, disegnata dalla riforma, a cui è necessariamente legato il giovane studioso che sogna di diventare professore universitario, è caratterizzata da maglie rappresentate da momenti valutativi che corrono il rischio di affidare il destino del soggetto ai capricci del valutatore. E’ questo risultato è l’esatto contrario dell’obiettivo dichiarato del riformatore che ha annunciato di volere eliminare – riprendendo il peggio delle parole d’ordine sessantottesche, ma guarda caso, di recente ripescate dai frammenti più populisti e avventurieri della classe politica italiana – il “potere baronale”.
Rispetto alla versione originaria della disposizione del disegno di legge governativo (presentato al Senato; n. 1905 del 25 novembre 2009) il testo definitivo dell’art. 24 ha introdotto alcune variazioni. Infatti, in prima battuta il progetto (all’art. 12) prevedeva una figura di ricercatore a tempo determinato con contratto triennale e prorogabile, solo una volta di altri tre anni. Se entro la scadenza del secondo contratto triennale, il ricercatore avesse ottenuto l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore associato poteva essere direttamente chiamato dall’università titolare del rapporto. Ora, invece, l’art. 24 del testo definitivo distingue tra contratti non tenure-track, e cioè quelli di cui alla lettera a), e contratti tenure-track, vale a dire quelli di cui alla lettera b).
In sostanza, il legislatore s’è reso conto della difficoltà per un ricercatore a tempo determinato di ottenere, nei ristretti tempi prima prefigurati, l’abilitazione nazionale per le funzioni di professore associato ed ha ampliato l’orizzonte temporale di durata del rapporto precario. Così l’art. 24 comma 3, lettera b), della legge riserva la possibilità di accedere al contratto tenure-track solo a chi ha già usufruito di precedenti rapporti precari, come quello di ricercatore di cui alla tipologia a), di assegni di ricerca e delle altre posizioni poc’anzi segnalate.
La seconda variazione allo schema base della doppia fase del procedimento per il reclutamento dei professori (abilitazione nazionale e valutazione comparativa in sede locale) è stata introdotto nella fase terminale dei lavori parlamentari per rispondere a palesi esigenze di rispetto del principio di eguaglianza. Ciò s’è realizzato, con l’art. 24, comma 6, della legge “Gelmini”, estendendo la procedura agevolata per i cosiddetti ricercatori tenure-track anche ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati in servizio presso l’ateneo (che ovviamente abbiano conseguito la relativa abilitazione nazionale) per l’accesso rispettivamente al ruolo dei professori associati e dei professori ordinari. Tale percorso dovrebbe restare aperto, alla stregua del medesimo comma 6 dell’art. 24 della legge n. 240/2010, “dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo”; e, con l’apparente privilegio finanziario che “a tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”. Il privilegio risulta apparente, perché non è detto che le università siano dotate delle risorse sufficienti per inquadrare nel ruolo superiore i docenti interni che ottengano l’abilitazione nazionale. Infatti, al momento, le università stanno elaborando regolamenti volti a disciplinare la selezione locale in questi casi e a stabilire vari ordini di priorità per la definitiva immissione in ruolo. Anche qui il rischio è quello che si scateni una “guerra tra poveri”.
3. E’ stato osservato che tale nuovo sistema di reclutamento (appunto articolato nella doppia fase di cui s’è detto) dovrebbe porre rimedio alle patologie della disciplina precedente, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, cosiddetta legge “Berlinguer”. Tale disciplina era esclusivamente basata sul sistema del concorso gestito in sede locale ed è stata accusata di avere favorito proprio un eccesso di “localismo”[7], assicurando una solida pole position al candidato interno alla facoltà che bandiva il concorso, indipendentemente dai suoi effettivi meriti[8]. Sicché, il nuovo[9] meccanismo consentirebbe, da un lato, attraverso l’abilitazione nazionale, di garantire la qualità minima dei candidati; dall’atro, mediante la selezione decentrata, di tenere conto delle peculiari esigenze e delle variegate missioni delle singole università.
A questo proposito, tuttavia, emergono molteplici perplessità.
V’è chi sostiene che la mancata limitazione del numero di abilitazioni conferibili – in virtù dello sganciamento tra abilitazione e posti a concorso – presenta il rischio di ridurre, se non di eliminare la competizione tra i concorrenti e di pregiudicare il principio del merito, non essendoci alcun incentivo a garantire la qualità della selezione. A ciò si può rispondere che il dovere primario dei commissari (sia esistente de iure condito, in quanto inerente al loro ufficio, sia fondato sulle regole di stampo etico-deontologico) sarebbe proprio quello di impedire la produzione di un risultato così perverso, come le cosiddette abilitazioni a pioggia, a mo’ di todos caballeros.
Semmai, è da dire che tutta la legge n. 240/2010, come gli altri provvedimenti in materia di università dell’ultimo governo di centrodestra (e sostituito dal governo dei “tecnici” guidato da Mario Monti nell’autunno del 2011), sono pervasi da un atteggiamento di sospetto e sfiducia nei confronti del ceto accademico e, in particolare, dei professori ordinari. Più precisamente, quest’ultimi sono stati accusati – basta rivedere qualche talk-show televisivo con la presenza della ex ministra o sfogliare le pagine dei quotidiani dell’area del centrodestra – di avere saccheggiato le risorse dell’università per sostenere nei concorsi i propri candidati prescindendo dal merito; e, finanche, di avere trascurato, talvolta trattandosi della cooptazione di parenti strettissimi, il danno all’immagine che un tale comportamento arrecava all’intera istituzione[10].
Pertanto, la riforma della legge n. 240/2010 parte dal presupposto che i professori universitari (in primis gli ordinari) se lasciati a sé stessi, a coltivare la loro autoreferenzialità, potrebbero perpetuare i loro comportamenti predatori ed immorali. Sicché, il legislatore inserisce nel nuovo meccanismo di reclutamento tutta una serie di paletti volti a limitare e controllare la discrezionalità delle commissioni per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale. Tali paletti concernono sia le modalità della valutazione dei candidati sia i requisiti che devono possedere i commissari e le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici.
Anzitutto, l’art. 16, comma 2, della legge n. 240/2010, stabilisce che “con uno o più regolamenti…sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione”. La disposizione precisa, al comma 3, lettera a), che i suddetti regolamenti prevedono “l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”.
Immediatamente s’è osservato che “ciò pone non pochi problemi di individuazione, tenuto conto che da anni si discute della possibilità di determinare metodologie di valutazione di tipo oggettivo e, specificamente, di introdurle nel campo delle discipline umanistiche”[11]. V’è poi chi ha sottolineato che “è sul decreto ministeriale riguardante i criteri che finiscono inevitabilmente per gravare numerose aspettative (di accesso o progressione di carriera, di rigore e qualità, di razionalità, di coerenza rispetto alle caratteristiche delle diverse aree disciplinari e di ‘indirizzo’ delle attività scientifiche)”. E ha aggiunto che “il decreto è chiamato, a ben vedere, ad un ruolo non semplice, ma decisivo (per evitare, in particolare, il rischio che l’assenza di un numero chiuso porti con sé un generale riconoscimento di queste abilitazioni) dovendo porre criteri razionali e, per quanto possibile, obiettivi che vincolino le commissioni a garanzia di standard di qualità degli abilitati, e questo tanto più alla luce dello scarso affidamento che al momento pare possibile riporre nelle procedure di selezione (tra gli abilitati) di ateneo”[12].
Va senz’altro condiviso il dubbio sulla probabile scarsa trasparenza delle procedure di selezione (tra gli abilitati) d’ateneo sia per quanto riguarda quelle aperte anche agli abilitati non in servizio presso la stessa università sia quelle riservate ai soggetti già ivi in ruolo. Ciò è favorito dalla ampia discrezionalità assegnata alle università del predisporre i relativi regolamenti, che possono essere costruiti in funzione anche di esigenze non virtuose e di interessi di determinati gruppi accademici[13].
Tuttavia, appare ingenua l’opinione che affida ai “criteri e parametri” del suddetto decreto una sorta di ruolo taumaturgico, in modo da sancire gli oggettivi standard di qualità adeguati degli abilitati.
La produzione normativa a cascata, programmata dal legislatore, s’è così svolta. Il 14 settembre 2011 è stato emanato il regolamento n. 222. Ad esso ha fatto seguito il decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 e la successiva elaborazione (de facto) normativa dell’Anvur (l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) cui il ministero ha sostanzialmente delegato la messa in atto del sistema dell’abilitazione scientifica nazionale e tutta un’altra serie di estesi compiti[14].
Un esame dettagliato di questo zibaldone normativo, per ovvie ragioni di spazio, non può essere qui effettuato. Basti dire che dal d.m. n. 76/2012 risulta che l’abilitazione (sia per la prima sia per la seconda fascia) può essere attribuita esclusivamente ai candidati che, una volta misurata la rispettiva produzione scientifica, raggiungano determinati valori soglia. In altri termini, a seconda dei vari settori concorsuali, sono utilizzati indicatori di attività scientifica (bibliometrici e non bibliometrici). I candidati possono presentarsi all’abilitazione solo se i propri indicatori raggiungono uno specifico livello che è dato dal superamento della cosiddetta mediana in uno o più dei suddetti indicatori. La mediana, in breve, è uno strumento che serve per ordinare una lista in due parti uguali, Sicché, un candidato all’abilitazione alle funzioni di professore associato può sottoporsi al giudizio della commissione nazionale se i suoi indicatori di attività scientifica gli permettono di collocarsi nel gruppo più produttivo della lista dei professori associati in servizio, la cui produzione scientifica serve per calcolare la mediana della fascia. Lo stesso vale per il candidato all’abilitazione per la prima fascia, i cui indicatori di attività scientifica lo devono posizionare nella parte più produttiva dei professori ordinari in servizio. E il medesimo sistema serve per selezionare i professori ordinari che possono aspirare a fare parte delle commissioni di abilitazione. Ciò sulla base del principio che se si richiedono determinati requisiti di qualificazione scientifica per i candidati alla prima fascia, è coerente imporre che i commissari deputati alla loro valutazione si trovino quantomeno nelle stesse condizioni.
Al momento è in atto l’attuazione di tale sistema da parte dell’Anvur, visto che sono stati emanati i bandi per l’abilitazione scientifica nazionale e per la formazione delle relative commissioni. Il meccanismo delle cosiddette mediane e la sua applicazione concreta hanno acceso un infuocato dibattito, di cui si può avere contezza visitando i siti internet del mondo accademico, con riflessi anche nelle pagine dei più importanti quotidiani nazionali.
E’ necessario sottolineare come la via prescelta dal d.m. n. 76/2012 (e dai conseguenti provvedimenti dell’Anvur) sembri troppo rigida e forse eccessiva rispetto alla delega di potere normativo concessa dall’art. 16 della legge n. 240/2010. La fissazione di un valore soglia tramite la cosiddetta mediana (vale a dire il superamento della stessa) introduce un requisito preliminare del tutto automatico che impedisce ad un candidato di sottoporsi al giudizio della relativa commissione di abilitazione e a questa di procedere alla valutazione del medesimo. Il che solleva molteplici dubbi di legittimità costituzionale, specie rispetto all’artt. 33, commi 1 e 6, Cost.[15]. D’altra parte, la Corte costituzionale ha, da tempo affermato, che “il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalità della commissione; ed è razionale infatti ritenere che la personalità e l’opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione, nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell’attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati”; e che “il buon andamento dell’amministrazione universitaria esige che sia valutata l’opera scientifica del candidato ad una cattedra per quella che è, e non è prevedibile a priori quale essa possa essere, così da predisporre criteri ai quali raffrontarla”[16].
Peraltro, gli indicatori di attività scientifica usati dal d.m. n. 76/2012 (e concretati dall’Anvur) si risolvono in parametri meramente quantitativi. Essi, specie per i settori concorsuali cosiddetti “non bibliometrici” delle scienze umane (ma non solo)[17], in sostanza, indicano quanto un candidato ha prodotto, ma non dicono nulla sulla qualità della medesima produzione scientifica[18]. E quindi l’attribuzione ad essi del potere di bloccare l’accesso del candidato al giudizio della commissione determina risultati paradossali e ulteriori dubbi di lesione della libertà della scienza. Si pensi solo alla circostanza che, nell’area giuridica, questi indicatori tendono a privilegiare chi abbia prodotto numerosi scritti di semplice elaborazione, rispetto a chi si sia impegnato per anni (come si verifica) nella redazione di prodotti di estrema complessità. Un ulteriore indicatore consente di attribuire una sorta di presunzione di qualità agli articoli di un candidato solo perché pubblicati in determinate riviste, la cui lista è redatta dall’Anvur soltanto ora, ma con effetti retroattivi. Ciò senza tenere conto che la sede di pubblicazione non può mai essere, di per sé, cartina di tornasole della qualità di un lavoro. Inoltre, nella tradizione delle riviste del settore giuridico, raramente sono stati usati sistemi trasparenti di verifica intrinseca della bontà di quanto pubblicato (come la peer-review, e cioè la valutazione dei “pari” che solo di recente si sta diffondendo[19]) e la scelta di accettare o meno uno scritto è sovente dipesa da fattori estrinseci: come il collegamento dell’autore a “scuole” o a “Maestri” più o meno vicini.
Tutto questo spiega come autorevoli personalità del mondo accademico abbiano intrapreso la via giudiziaria contro siffatto perverso apparato[20]. E’ peraltro probabile che la macchina dell’abilitazione scientifica nazionale verrà subito ostacolata dai ricorsi dei candidati esclusi dall’applicazione dei criteri in esame.
In effetti, la Corte costituzionale ha giustificato la necessità che le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari siano composte da professori universitari della materia in concorso e di materie affini, perché “si tratta di considerare la personalità scientifica dei candidati, e il relativo potere non è conferibile a persone estranee alla materia su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materie non affini alla stessa”[21]. Sicché, l’uso di parametri di fatto quantitativi, per consentire l’accesso del candidato al giudizio della commissione di abilitazione in realtà impedirebbe del tutto o limiterebbe eccessivamente la valutazione da parte di questa.
Considerazioni simili possono essere rivolte al modo con cui questo modello mira ad assicurare la (pur necessaria) qualità dei commissari. Ciò che lascia perplessi, peraltro, è l’assolutezza di tali parametri. Così, un ingente gruppo dei professori ordinari dei vari settori concorsuali si troverebbe escluso dalla possibilità di comporre le relative commissioni, senza tenere conto che – soprattutto nelle università odierne sommerse da adempimenti e compiti burocratici – i professori ordinari (ma non solo) svolgono funzioni impegnative, direttive e comunque essenziali per il funzionamento dell’intera struttura.
Certo, si può condividere l’idea alla base della fissazione di requisiti di qualità per i professori ordinari candidati a comporre le commissioni di abilitazione. E’, infatti, frequente il fenomeno di professori che non si dedicano adeguatamente all’università o che utilizzano il loro ruolo per interessi personali. Oppure di professori esclusivamente assorbiti da pratiche e reti di relazioni politiche accademiche e non solo, in vista dell’accrescimento di posizioni potere personale. Ma è anche vero che non si può imporre al professore, di cui s’è già accertata la maturità scientifica, il mantenimento, per tutta la vita, degli stessi standard di produttività scientifica di un giovane studioso che voglia fare carriera.
Sotto questo profilo, più equilibrato risulta l’altro (è il secondo) requisito di qualità imposto ai commissari dall’art. 16, comma 3, lettera h), della legge n. 240/2010, secondo cui nelle liste possono essere inclusi i “soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7” della stessa legge. Questa disposizione, al primo periodo, afferma che “le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca”; e, al secondo periodo, aggiunge che “fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’Anvur stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8”. Quest’ultimo enunciato, infine, precisa che “in caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”.
Tuttavia, quanto sia difficile una valutazione che tenga conto dei diversi compiti oggi svolti dal docente universitario – la cui funzionalità presuppone un periodo di studio e di sperimentazione quanto alla calibratura dei relativi criteri – è dimostrato dal fatto che l’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 222/2011, ha consentito, nella prima tornata delle procedure di abilitazione, di prescindere dal possesso del requisito della positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.
4. L’art. 16 della legge n. 240/2010 stabilisce che la commissione per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale (ovviamente ne va costituita una per ciascun settore concorsuale) sia composta da quattro professori ordinari dello stesso settore concorsuale e da un quinto commissario di pari livello in servizio presso un’università di un paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). I quattro professori ordinari sono individuati mediante sorteggio all’interno della lista dei candidati che hanno presentato domanda per esservi e che posseggano i requisiti di cui s’è detto, il cui accertamento è demandato all’Anvur.
Il consolidamento del metodo del sorteggio (quasi) puro per la formazione delle commissioni è un elemento sintomatico del sospetto con cui il riformatore guarda al ceto accademico[22]. E ciò nonostante il sorteggio in passato avesse mostrato tutta una serie di profili problematici[23]. Già di per sé l’assimilazione di un concorso universitario ad una sorta di “gratta e vinci” fa, a dir poco, sorridere. Sul piano pratico va detto che, in realtà, il sorteggio sicuramente attenua (ma non elimina) il rischio di logiche patologiche di cooptazione basate su accordi tra i gruppi più forti delle corporazioni accademiche che prescindono dal merito dei candidati.
Tuttavia, è anche vero che le singole comunità scientifiche sono le uniche vere depositarie di quei criteri di giudizio in grado di accertare se un candidato possa o meno farne parte. Sicché, la necessità della trasparenza e dell’eguaglianza dei meccanismi di accesso dovrebbe imporre l’adozione del metodo democratico, e cioè elettivo, per l’individuazione dei componenti delle commissioni deputate a cooptare i nuovi membri delle varie comunità scientifiche. D’altra parte, se il principio democratico è un cardine della società moderna, com’è possibile che vi sia uno spazio pubblico dove esso non operi? Come s’è accennato, nella storia dell’università italiana l’applicazione del metodo del sorteggio ha dimostrato molti limiti, soprattutto perché ha prodotto un fenomeno di deresponsabilizzazione dei commissari sorteggiati che sono stati così indotti a perseguire comportamenti anarchici e senza alcun dialogo con l’intera comunità di riferimento. Invece, il criterio elettivo permette una legittimazione dei commissari da parte della medesima comunità, responsabilizzandoli a tenere conto di tutti i punti di vista e di tutte le linee di pensiero ivi diffuse[24]. Secondo la Corte costituzionale, il sistema elettivo “assicura il buon andamento dell’insegnamento universitario, perché garantisce scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la considerazione della stima scientifica che i commissari riscuotono, meglio accertabile nell’ambito settoriale”; e “non è esatto nemmeno che il corpo elettorale chiamato alla scelta dei membri della commissione è portatore di interessi omogenei e corporativi; è in re che le elezioni di quei membri debbono servire a selezioni coerenti al fine per il quale sono promosse, che non sono fini di categoria o di settore, ma coinvolgono la serietà degli studi universitari e la congruità del loro svolgimento, in altre parole l’interesse generale”. Sicché, l’assegnazione “al corpo dei professori” del “potere di scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la realizzazione di quell’ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione”[25].
Inoltre, la previsione della partecipazione alla commissione di un componente “estero” è indicativa di una perdurante esterofilia, che sfocia nel provincialismo, del riformatore italiano[26]. A ben vedere, l’obiettivo è chiaro: la presenza di membri “esteri” opera come un meccanismo di garanzia dal rischio di abilitazioni “a pioggia”, poiché costoro sarebbero “(almeno in teoria) lontani da possibili logiche di mediazione o di scambio”[27]. Tuttavia, l’esperienza insegna che la comunità scientifica internazionale è ricca di docenti cosiddetti “girovaghi”: vale a dire, di professori che, raggiunta una certa notorietà in sede nazionale, approfittano di tale posizione privilegiata per cercare ospitalità presso istituzioni estere per svolgere pseudo periodi di studio o di insegnamento, ma in realtà più interessati a godersi le bellezze del luogo e la relativa cucina. E’ evidente che questi soggetti, una volta presenti nelle suddette commissioni, sarebbero fortemente influenzabili dai loro migliori anfitrioni. Al di là delle battute, peraltro, il commissario “estero” avrebbe sicuramente l’expertise sufficiente a svolgere il suo ruolo, nei settori concorsuali internazionalizzati, dove la comunità scientifica assume caratteristiche globali e dove la lingua prevalente è l’inglese. Più difficile (se non impossibile) è ritenere che l’esperto straniero possa avere la competenza sufficiente per giudicare i lavori dei candidati dei settori concorsuali dove la materia studiata è radicata nella tradizione nazionale o dove assume livelli di particolare specificità e dettaglio[28].
5. Dalle pagine precedenti è possibile cogliere almeno una parte degli enormi poteri di cui dispone l’Anvur, tali da condizionare il futuro di tutto il sistema universitario. Tuttavia, la fonte regolativa fondamentale, il d.p.r. 1° febbraio 2010, n. 76, non struttura l’agenzia secondo il modello delle autorità amministrative indipendenti, come invece avrebbe imposto l’esigenza, di rango costituzionale (art. 33 cost.), di assicurare l’indipendenza dell’attività di valutazione dalle pressioni del potere politico.
Sicché, l’Anvur è un organo fortemente legato al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tacer d’altro, il Ministro ha il ruolo di dominus nel procedimento di nomina dei componenti del comitato direttivo dell’agenzia. E’ evidente che tutto ciò comporta il pericolo di un controllo politico sull’intero sistema universitario, rievocando momenti non felici della storia italiana[29]. Pericolo sempre più evidente se si considerano inoltre tutti gli strumenti oggi a disposizione del “centro politico del sistema” per orientare le scelte delle istituzioni universitarie[30].
6. Come si legge nella relazione di accompagnamento al citato disegno di legge governativo, “al fine di evitare un precariato stabile e di consentire esclusivamente ai meritevoli di proseguire l’attività di ricerca, viene posto un limite alla durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato”. Così, l’art. 22, comma 9, della legge n 240/2010, afferma che “la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’art. 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, non può in ogni caso superare i dodici anni”. Il legislatore immagina che un giovane studioso (conseguita la laurea e svolto il dottorato di ricerca), avrebbe in questi dodici anni il tempo sufficiente – attraverso la successione di una serie di rapporti precari: assegni e contratti di ricercatore a tempo determinato – per affermare la propria posizione nella rispettiva comunità scientifica, conseguendo l’abilitazione scientifica nazionale in modo da aspirare al definitivo inquadramento nel ruolo di professore. E se ciò non dovesse accadere, sarebbe il sintomo dell’immeritevolezza del soggetto.
Un osservatore malizioso potrebbe osservare che, con tale limite temporale, il legislatore evita il “precariato stabile” con la semplice ricetta di sopprimere i precari in carne ed ossa, allontanandoli ex abrupto dall’università. Più concretamente, si tratta di vedere cosa accadrà quando si sarà formata un’ingente massa di ricercatori precari vicini alla scadenza dell’ultimo contratto che cominceranno a premere per ottenere proroghe e stabilizzazioni. La storia recente dell’università italiana è ricca di esempi del genere, poi sfociati, a furor di popolo e bipartisan, in deleterie ope legis[31]. Rimandando a quanto detto nelle pagine precedenti, qui va sottolineato che è condivisibile l’idea che l’idoneità di un soggetto all’attività scientifica e didattica non può essere adeguatamente valutata nel breve periodo e quindi è opportuno prevedere che i primi momenti di contatto con la comunità scientifica non siano dotati di grande stabilità[32]. Tuttavia, vista la crescente difficoltà ad entrare nei ruoli di professore (data soprattutto dalla carenza di risorse finanziarie del sistema universitario) è ingenuo pensare che la base della piramide possa essere riempita solo da figure precarie. Inoltre, le università, a causa di ovvie esigenze di risparmio, saranno sempre più portate ad utilizzare, per scopi didattici, i ricercatori a tempo determinato (che costano meno dei professori), rendendo complesso e non funzionale il loro allontanamento alla scadenza dell’ultimo contratto utile.
Un chiaro segnale della difficoltà di ostacolare la formazione del precariato, è rintracciabile nelle modifiche, apportate di recente (dal cosiddetto decreto “semplificazioni”: d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) alla disciplina dell’art. 23 della legge n. 240/2010 dei contratti di insegnamento. In effetti, l’art. 23, comma 1, della riforma “Gelmini”, aveva posto limiti all’uso di questo strumento per evitare una specifica forma di precariato: e cioè la prassi, molto diffusa, di nominare professori a contratto giovani studiosi, in attesa di una qualche altra sistemazione. Nella migliore delle ipotesi questi contratti erano a titolo oneroso; il che consentiva al titolare di percepire un minimo di reddito. Nella maggior parte dei casi, i contratti erano a titolo gratuito; ma molti giovani erano di fatto costretti a stipularli comunque, sia per mantenere un legame con la struttura universitaria sia per rispondere alle pressioni della scuola di appartenenza impegnata su vari fronti didattici. La tecnica utilizzata dal legislatore della riforma “Gelmini”, per contrastare tale fenomeno, è stata quella di imporre l’attribuzione del contratto (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito) solo a soggetti muniti di un reddito da lavoro dipendente non derivante dalla stessa università o di un reddito da lavoro autonomo non inferiore ad una determinata soglia: e ciò in modo tale da escludere tutti colori i quali, proprio perché precari, per definizione non percepivano alcunché, oppure, se impegnati in “lavoretti” di tipo autonomo, non raggiungevano la suddetta soglia. Peraltro, l’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, sanciva un tetto per i contratti a titolo gratuito stipulabili in percentuale (5 per cento) rispetto all’organico dei docenti di ruolo. Vero è che l’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010 permetteva di attribuire contratti di insegnamento anche a giovani precari, muniti di specifici titoli, ma questi contratti potevano essere solo a titolo oneroso. Perciò, il loro numero era condizionato dalle disponibilità di bilancio delle università; anche perché il riformatore, per impedire retribuzioni irrisorie, affidava al ministero il compito di fissare l’entità del relativo trattamento economico.
L’art. 49 del decreto “semplificazioni” ha novellato l’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, sostanzialmente eliminando le barriere reddituali alla concessione dei contratti a titolo gratuito. Così, oggi è probabile che si continuerà nella prassi, seppure osservando la percentuale numerica anzidetta, di assegnare contratti a titolo gratuito a quei giovani (o già attempati) studiosi disponibili a tutto pur di rimanere nel modo universitario. L’art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010, fissa il tetto massimo a cinque anni dell’eventuale proroga di tali contratti. Nulla impedisce il risultato paradossale di un lunghissimo precariato dato dal cumulo di periodi di assegno di ricerca, di ricercatore a tempo determinato e proprio di contratti di insegnamento; fino ad arrivare a ben diciassette anni, al termine dei quali chiunque maturerebbe l’aspettativa ad un posto stabile. E ciò nonostante le chiare e contrarie parole del legislatore che sancisce una sorta di “divieto di aspettative”, con il comma 4 della disposizione, secondo cui “la stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari”. Si tratta di un “divieto di aspettative” ribadito, in altri enunciati, sia per chi abbia usufruito di un assegno di ricerca sia per chi sia stato titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato. Un acuto osservatore ha notato che la ossessiva ripetizione da parte del legislatore di siffatta formula trova ragione nella circostanza che la “vicenda universitaria (e non solo universitaria) dimostra che basta poco per creare molte aspettative”[33].
Peraltro, la precarizzazione della figura del ricercatore (perché ora il suo rapporto può essere solo a tempo determinato) è un chiaro segno di una cattiva interpretazione di giuste esigenze. Sul piano della strumentazione giuridica formale, nulla ha mai impedito il licenziamento di un ricercatore a tempo indeterminato (come di un professore) che non svolgeva correttamente i propri compiti. Semmai, tale impedimento è dipeso dal sostanziale contesto collusivo, opportunistico e deresponsabilizzato da cui sovente sono state caratterizzate le relazioni all’interno delle singole università. Però, è illusorio pensare – come si evince dalla relazione al disegno di legge governativo, da cui poi è scaturita la legge “Moratti”, che ha avviato la precarizzazione della figura del ricercatore – che “il nuovo sistema di reclutamento dei ricercatori…non potrà non contribuire allo svecchiamento del personale… e favorire altresì la valorizzazione delle professionalità non più irrigidite nell’ambito di rapporti contrattuali in via definitiva ma rispondenti sempre alle reali istanze dell’ateneo”; e che “ciò vale soprattutto per i ricercatori a cui lo strumento contrattuale consentirà una maggiore mobilità lavorativa e, conseguentemente, una più concreta e proficua attività scientifica”.
In realtà, l’esperienza insegna che qualunque lavoratore, senza un rapporto con un orizzonte temporale stabile, non è in grado di progettare il futuro né di dedicarsi compiutamente ai propri compiti. La catena di rapporti precari escogitata dal legislatore può produrre un effetto deleterio del genere: lo studioso dovrà dedicare parte considerevole del proprio tempo alla ricerca di una proroga o di un nuovo contratto.
Tuttavia, al momento, per vari motivi, appare difficile che il legislatore ritorni sui suoi passi e ripristini la figura del ricercatore a tempo indeterminato e metta ad esaurimento quella a tempo determinato. Ciò che però si può subito fare è prevedere per tutti i titolari di rapporti precari, giunti all’ultima scadenza e senza valutazioni negative, il diritto ad un posto di ruolo in settori compatibili della pubblica amministrazione[34]. Così, la drammaticità della precarietà sarebbe attenuata e verrebbe comunque premiato chi s’è a lungo impegnato nell’università, senza potere coronare il suo sogno di conquistare una cattedra.
[1] Cfr. i numerosi scritti in La riforma dell’università tra legge e statuti, a cura di Brollo – De Luca Tamajo, Giuffrè, Milano, 2011; Merloni, La nuova governance, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 353 ss.; Carloni, L’organizzazione della didattica e della ricerca, ivi, p. 366 ss.; Brancasi, La finanza, ivi, p. 371 ss.; Natalini, La valutazione, ivi, p. 376 ss.
[2] Cfr. Graziosi, L’università per tutti, il Mulino, Bologna, 2010, p. 83 ss.
[3] Cfr., ampiamente, gli scritti di Ichino, Terlizzese, Regini, in Sulla riforma Gelmini, in il Mulino, 2012, p. 151 ss.; e quelli di Capano e Moscati, in Tornano sulla riforma Gelmini, ivi, 2012, p. 352 ss.
[4] Cfr., in generale, le condivisibili valutazioni di Moretti, Sul passato – e sul presente – dei concorsi, in Governare le università, a cura di Bologna – Endrici, il Mulino, Bologna, 2011, cit., p. 45 ss.
[5] Cfr. Franchini, Il nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari e l’apologo di Schopenauer, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 802 ss.
[6] Sul concetto di “settore concorsuale”, cfr. Carloni, Abilitazioni in attesa di criteri, in Giorn. dir. amm., 2012, p. 477; Franchini, Il nuovo sistema, cit., p. 806.
[7] Cfr. Franchini, Il nuovo sistema, cit. p. 803 ss.; Marzuoli, Lo stato giuridico e il reclutamento: innovazioni necessarie ma sufficienti?, in Giorn. dir. amm., 2011, p. 362 ss.
[8] Cfr. le osservazioni di Vesperini, Per uno studio delle tendenze di riforma del sistema universitario, in Giorn. dir. amm., 2009, p. 202 ss., che, pur non deprecando gli aspetti deleteri del fenomeno del “localismo”, invita ad esaminare con maggiore attenzione i dati reali e ad articolare le relative spiegazioni. Cfr. anche Quintili, Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari: un bilancio del sistema dei concorsi locali, ivi, 2011, p. 202 ss.
[9] Poco prima della riforma “Gelmini”, la disciplina di cui alla legge n. 210/1998 è stata parzialmente modificata, proprio allo scopo dichiarato di “moralizzare” i meccanismi di reclutamento e di tentare di limitare i lamentati vizi di “eccessivo localismo”: cfr. Merloni, La “moralizzazione” delle università, in Giorn. dir. amm., 2009, p. 577 ss.
[10] Si tratta di un luogo comune che non può essere generalizzato, perché non trova evidenza empirica. Cfr. il raffinato scritto di Moretti, Un pamphlet truccato, in Allegoria, n. 59, 2009, p. 201 ss., che, in modo condivisibile, contesta le tesi di Perotti, L’università truccata, Einaudi, Torino, 2008. Cfr. anche Graziosi, L’università, cit., p. 159; e la parte sul reclutamento dei docenti del volume Malata e denigrata, a cura di Regini, Donzelli, Roma, 2009.
[11] Franchini, Il nuovo sistema, cit., p. 806.
[12] Carloni, Abilitazioni, cit., p. 478 s.
[13] Cfr. Moretti, Sul passato, cit., p. 48.
[14] Cfr. Natalini, La valutazione, cit., p. 377 ss.
[15] Cfr. le condivisibili considerazioni di Pinelli, Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività scientifica, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3, 2011, p. 7 ss.
[16] Corte cost. 24 luglio 1972, n. 143.
[17] Peraltro, sulla fallacia degli indicatori di attività scientifica bibliometrici, come le citazioni, anche nei settori dove sono già diffusi cfr. Brollo, L’ombra lunga delle citazioni: le conseguenze sulle politiche di finanziamento e di reclutamento, in Quad. arg. dir. lav., 2009, p. 41 ss. e la bibliografia ivi menzionata.
[18] Sulle criticità e sulla scarsa affidabilità degli indicatori di tipo quantitativo nei settori delle scienze umane e, in particolare, delle scienze giuridiche, cfr. Grasso, La valutazione dei risultati della ricerca nell’ambito delle scienze giuridiche, in Rivista della Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2011, n. 4, p. 10 ss.; Gasparri, Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica, in Dir. pubbl., 2008, p. 221 e p. 256 ss.; Brollo, L’ombra lunga, cit., p. 44 ss.
[19] Sui punti di forza, ma anche di debolezza, della peer-review cfr. Gasparri, Valutazione e peer-review. Esperienze a confronto, in Dir. pubbl., 2011, p. 115 ss.
[20] Cfr. Onida, Abilitazioni, il giusto ricorso sul ranking scientifico, in Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2012, n. 233, p. 14, che spiega le (condivisibili) ragioni del ricorso dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti contro il d.m. n. 76/2012. Cfr. anche il dibattito che si è aperto al riguardo: Monateri, Quelle ricerche da valutare bene, in Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2012, n. 221, p. 12; Graziosi, La terza mediana deve restare, ivi, 2 settembre 2012, (suppl. domenica), n. 242, p. 33; Mazzarella, Ai docenti universitari servono criteri flessibili, ivi, 5 settembre 2012, p. 21.
[21] Corte cost. 24 luglio 1972, n. 143.
[22] Il sistema elettivo dei componenti la commissione giudicatrice, previsto dalla legge “Berlinguer”, è stato sostituito dal sorteggio con un provvedimento (la legge 9 gennaio 2009, n. 1) poco prima del varo della riforma “Gelmini”: cfr. Merloni, La “moralizzazione”, cit., p. 580.
[23] Cfr. Graziosi, L’università, cit., p. 58, Moretti, Sul passato, cit., p. 35 ss.
[24] Cfr. Merloni, La “moralizzazione”, cit., p. 582; Moretti, Sul passato, cit., p. 47 ss.
[25] Corte cost. 24 luglio 1972, n. 143.
[26] Cfr. Brollo, Introduzione, in La riforma, cit., p. 12.
[27] Cfr. Carloni, Abilitazioni, p, 480.
[28] Cfr. Franchini, Il nuovo sistema, cit., p. 806.
[29] Cfr. Pinelli, Autonomia universitaria, cit., p. 4 ss.
[30] Cfr. Moretti, Sul passato, cit. p. 49; e già Vesperini, Per uno studio, cit., p. 199 ss.
[31] Cfr. Graziosi, L’università, cit., p. 67 ss.
[32] Cfr. Marzuoli, Lo stato giuridico, cit., p. 361.
[33] Marzuoli, Lo stato giuridico, cit., p. 365.
[34] Cfr. Graziosi, L’università, cit. p. 157 s.; Marzuoli, Lo stato giuridico, cit., p. 360.


comunicazione di servizio: i link alle note non funzionano.
è un problema al momento irrisolubile dovuto alla trasformazione word/html …
Trovo assolutamente necessario che vengano ripristinati i ricercatori a tempo indeterminato. Abolire questa figura e sostituirla con precari interamente ricattabili e impossibilitati a programmarsi un futuro nell’Università (salvo provenire da famiglie abbienti) è stato l’esito più deleterio della legge Gelmini.
Proprio così! I ricercatori a tempo determinato saranno ancora più ricattabili. Chi proveniente da una famiglia non abbiente sarà così pazzo da dedicarsi alla ricerca, sempre che riesca a frequentare l’università data praticamente l’abolizione del diritto allo studio?
Alessandro Bellavista Grazie per questa fotografia del precariato dell’università italiana e per tutta una serie di chiarimenti sulle nuove procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. E’ difficile capire quanto sia stato fedele a quello che un giovane precario vive se non si è assistito alle file fuori dagli uffici per firmare l’ennesimo contrattino che “non dà alcun accesso ai ruoli della carriera accademica”. Grazie ancora per aver parlato del meccanismo del sorteggio e che a mio modo di vedere non solo genera commissari anarchici, ma non è detto che sia un meccanismo non pilotato: un bravo ingegnere o matematico potrebbe svelarci molto sulla manovrabilità di quella “estrazione”.
” l’esperienza insegna che la comunità scientifica internazionale è ricca di docenti cosiddetti “girovaghi”: vale a dire, di professori che, raggiunta una certa notorietà in sede nazionale, approfittano di tale posizione privilegiata per cercare ospitalità presso istituzioni estere per svolgere pseudo periodi di studio o di insegnamento, ma in realtà più interessati a godersi le bellezze del luogo e la relativa cucina. E’ evidente che questi soggetti, una volta presenti nelle suddette commissioni, sarebbero fortemente influenzabili dai loro migliori anfitrioni. ”
Ridicolo. Invece di vedere l’inserimento di commissari stranieri come una cosa positiva in Italia, fate queste considerazioni di basso livello.
Piuttosto sembrerebbe che ci sia difficolta’ a trovarli questi commissari stranieri (vedi riapertura termini per le domande), altro che attrarli con il cibo come si fa con i cani !!! Vergognatevi. Per fortuna che i miei colleghi inglesi questo blog non lo leggono. Invece tutti leggono le classifiche internazionali sui livelli di corruzione in cui l’Italia appare spesso ai primi posti !!!
“Piuttosto sembrerebbe che ci sia difficolta’ a trovarli questi commissari stranieri (vedi riapertura termini per le domande)”
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Se il problema è la difficoltà a trovare i commissari stranieri, faccio fatica a spiegarmi perché vengono riaperti i termini, ma senza darne notizia, anzi rendendo la riapertura difficilmente scopribile, come documentato nel seguente articolo: “ANVUR confidential: riaperto il bando per i commissari stranieri ma non ditelo in giro” (https://www.roars.it/anvur-confidential-riaperto-il-bando-per-i-commissari-stranieri-ma-non-ditelo-in-giro/)
— perchè se è necessario trovarne almeno 1+n per fare l’estrazione, ma 1 ha già applicato e 1 è un amico di chi dirige la baracca, non è tanto interessante dare pubblicità alla riapertura del bando. L’amico 1 è così sicuramente in commissione. Altra “genialata” dell’artefice :-)
Per Paolo: Non ne servono 1 + n per fare l’estrazione. Ne servono almeno 4. Quindi il tuo ragionamento non ha senso.
Per De Nicolao: non so perche’ non hanno pubblicizzato meglio la cosa, ma il fatto che abbiano riaperto i termini indica chiaramente che non ne hanno abbastanza.
la mia era solo un’ipotesi. che strano questo numero 4. perchè ne servono 4? dove sta scritto?
Comunque se non l’hanno pubblicizzato e perchè sono vicini al numero di stranieri richiesti. Si vede che in molti settori saranno quasi 4. e se è così la mia ipotesi non crolla sostituisci 1+n con n+3 e capisci che loro vogliono che n sia piccolo.
sorry manca un accento :-)
Il requisito dei 4 stranieri da cui estrarne uno a sorte e’ fissato dal Decreto n. 222/2011,Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari a norma dell’art. 16 della legge n. 240/2010
Non capisco come tu possa sostenere che, con 1 +3 potenziali commissari, l’amico 1 è sicuramente in commissione.
E’ sicuro che gran parte degli stranieri che hanno fatto domanda sono in rapporto con vari gruppi accademici nostrani. Altrimenti chi glielo avrebbe mai detto di candidarsi? Quindi in qualche modo hanno avuto contatti con le bellezze italiche?
Avere contatti con gruppi accademici nostrani mica vuol dire che i commissari sono quindi corruttibili come ironicamente sentenziato dall’articolo.
Come e’ stato fatto notare da altri su questo sito, il fatto che il reclutamento e la progressione di carriera vengano fatti in maniera piu’ meritocratica all’estero e’ una questione soprattutto di cultura. Sono quindi abbastanza sicuro che l’inserimento di un commissario straniero possa essere utile per lo meno per evitare le porcate piu’ grosse che, ahime’, spesso si vedono in Italia. Vi assicuro che casi italiani di cui ho diretta conoscenza io in UK non sarebbero mai accaduti.
Ottima sintesi. Solo qualche glossa.
1. La legge Gelmini porta a compimento il processo di distruzione dell’Universita’, avviato da L. Berlinguer nel 1998, con i c.d. Concorsi locali (leggasi il profetico articolo di Pietro Rossi, L’irresistibile ascesa del cretino locale, Il Mulino, 2000);
2. Il sistema delle abilitazioni/concorsi locali, in effetti, si colloca nell’alveo del “particularismo”. Soltanto – ad usum stultorum – introduce il “filtro” dell’ASN, destinato a sfornare migliaia di illusi, fra i quali non pochi suini e caprini, vista la farsa delle mediane. E’ ovvio che l’abilitazione sara’ dispensata generosamente a migliaia di futuri precari (o”strutturati”, in attesa di “avanzamento”), anche soltanto per ridurre il rischio ricorsi;
3. I successivi “concorsi” locali saranno una farsa, gestita dalle singole universita’ (quelle con qualche fondo da spendere), all’esito della quale i “cretini locali” – tronfi della conseguita ASN – potranno fregiarsi dell’agognato titolo!
4. Ma perche’, invece, non bandire veri concorsi nazionali, per “n” posti, con “n” vincitori? Si sarebbe evitata l’assurdita’ – della quale ormai nessuno parla, essendo tutti dediti all’onanistica pratica del calcolo della mediana -, degli “idonei del 2008”, molti dei quali ancora in attesa (vana) di prendere servizio, ancorche’ “chiamati” dalle Universita’ “non virtuose”. Se le risorse sono scarse – e si tagliano ogni giorno – perché non metterle a disposizione davvero di tutti, per selezionare “i capaci e meritevoli”, a livello nazionale e “generazionale”, anziché localmente, in base alla disponibilità finanziaria delle singole università? Questa, in sintesi l’Università, fino al 1998.
5. Conclusione: il Ministro potra’ sbandierare il trionfo della “meritocrazia suina”, gli abilitati resteranno delusi (ma lo comprenderanno troppo tardi), il localismo trionfera’ ancora. Il numero di cretini promossi – in ossequio alle note leggi sulla stupidita’ umana – restera’ costante, come con i tanto denigrati “vecchi” concorsi, pur se soltanto in percentuale (in termini assoluti saranno migliaia i cretini “abili e arruolabili”. Per questo aspetto i concorsi locali, se non altro, limitavano il numero di “idonei”).
P.S. A proposito di mediane (per inciso: mai criterio più demenziale è stato concepito dalla mente umana: il più prolifico è ipso facto il migliore. Davvero congratulazioni!!). Tutti sembrano ritenere ovvio che un commissario debba essere piu’ “produttivo” di un candidato. Mai sentita un’idiozia piu’ grande. Sarebbe grave il contrario, essendo del tutto fisiologico che uno studioso dia il meglio fra i 25 e i 40 anni (si invecchia!). Il che non significa che non sia poi in grado di giudicare giovani e promettenti.
Davvero il trionfo della demagogia, per la gioia del popolo che applaude!
Sono d’accordo che eliminare il “numero chiuso” per le idoneita’ e’ stato un grave errore. Piu’ logico sarebbe stato fare una scrematura iniziale con requisiti bibliometrici (mediane ANVUR o criteri CUN), e poi una valutazione piu’ approfondita per decidere gli idonei veri e propri.
Una abilitazione nel senso più generale del termine è una condizione necessaria ma non sufficiente e, in questo senso, non dovrebbe essere limitata nel numero. Il discorso idonei=posti programmati non può avere più alcuna relazione con una procedura di abilitazione. Una abilitazione non è una procedura comparativa mentre una idoneità per un numero programmato lo diventa automaticamente. Sono due cose diverse e vanno tenute diverse. Non possiamo proprio noi accademici fare confusione su questo. Se si vogliono idoneità programmate si deve cambiare la legge. Le procedure devono essere comparative e per gli esclusi non ci può essere alcuna penalità visto che c’è stata una sorta di graduatoria. Se si vogliono le abilitazioni si deve invece accettare che non vi può essere niente di comparativo fra i candidati, ciascuno è giudicato singolarmente e l’unica comparazione viene fatta relativamente ad una figura ideale di abilitato.
Io non sto a fare i sofismi sui termini “abilitazione o idoneita’?” Non mi interessa. Facevo semplicemente una considerazione sul fatto, a mio parere negativo, di aver eliminato il numero chiuso per le idoneita’/abilitazioni durante il processo di approvazione della Legge Gelmini.
Non si può che essere ammirati dalla ricchezza e dalla chiarezza dell’esposizione di Alessandro Bellavista.Due mi sembrano gli aspetti davvero “barbari” di questo susseguirsi di meccanismi concorsuali: 1. il sorteggio, che non esiste in nessun altro paese del mondo. 2. l’obbligo dello “straniero”. A questo proposito, concordo con quanto è stato osservato in alcuni interventi. I commissari stranieri saranno, per la maggior parte, amici di amici, come i Gev non italiani (meglio, italiani all’estero), nominati in modo assolutamente non trasparente. Potrei addirittura rischiare dei nomi per la commissione del mio ssd. E infine leggete con attenzione il post di ricerc70. Il pessimismo non è mai troppo. Ci sarà un numero enorme di “abilitati” a spasso per l’Italia. Tutto sarà delegato ai concorsi locali. E intanto abbiamo consegnato le sorti della ricerca italiana a un gruppo di potere “politico” come è Anvur.
giusto, Mariella e quel gruppo di potere o lo distruggiamo subito o rimarrà per sempre…
samueleuk Gramsci diceva giustamente che l’Italia sarebbe potuta diventare un paese cosmopolita ma mai uno internazionale….e lei SamueleUk è un esempio vivente di questo assioma…
“Gramsci diceva giustamente che l’Italia sarebbe potuta diventare un paese cosmopolita ma mai uno internazionale…”
Per fortuna !!!
veramente Gramsci continuava dicendo che il cosmpolitismo era quello dei portieri d’albergo…
SamueleUk, faccia il piacere si dia una lettura ai Quaderni…tra breve uscirà una traduzione in inglese e per lei sarà più facile consultarla…
ho cose migliori da leggere di Gramsci
Caro Thor, la distinzione fra “abilitazione” e “concorso” è nota a tutti. Il problema è che l’università ha bisogno di “concorsi” veri (i.e., per posti veri), non di finte “abilitazioni”, quale condizione per accedere a concorsi farsa, gestiti in loco. Se proprio non si poteva fare a meno delle abilitazioni (ma perché mai?) si sarebbe, se non altro, potuto prevedere successivi concorsi con commissioni esterne (meglio una sola commissione nazionale, come quando esisteva l’Università), non composte da cordate di “amici” scelti dal Consiglio di Dipartimento delle singole università. Il mio intervento mirava soltanto a richiamare l’attenzione sull’opportunità di non prendere sul serio questa pagliacciata delle abilitazioni e di pensare, piuttosto, al futuro precariato degli abilitati. Voglio sperare che nessuno sia così ingenuo da pensare di “concorrere”, un domani, con un abilitato “indigeno”, al cospetto di una commissione tutta scelta da “indigeni”.
Sono perfettamente d’accordo che un’abilitazione così improvvisata sia solo deleteria per l’università. Non siamo pronti per un salto culturale di questo tipo quindi meglio sarebbe stato continuare con i concorsi e basta. Però l’abilitazione c’è e si va avanti. Occorre prendere sul serio quello che potrà accadere se non ci saranno interventi correttivi (ormai solo legati alla Divina Provvidenza). La maggioranza degli accademici vuole questa abilitazione e i prossimi PO e PA passeranno attraverso questa via. Quanti saranno gli abilitati? Lo decideranno le società scientifiche che sono tutto fuorchè terze. Sorteggi, elezioni, stranieri? Ma per favore…
Secondo me i concorsi locali potrebbero essere una delle soluzioni, non uno dei problemi. Certo, at present, la maggioranza dei concorsi locali sono delle farse (tragicomiche per chi le vede da fuori) dove si sa gia’ in partenza chi vince: solitamente il candidato indigeno.
Pero’, rispetto al passato, con la legge Gelmini i dipartimenti si prendono la responsabilita’ diretta di chi assumono, non come adesso dove la commissione “locale” e’ fatta da una maggioranza di professori di altre universita’.
Se il Ministero/ANVUR inizieranno a fare delle valutazioni per dipartimento come succede in UK (RAE prima, adesso REF) e a collegare fondi significativi al risultato della valutazione, anche in Italia spero che le commissioni locali inizieranno a sciegliere il candidato migliore.
@ricerc70. Sono sempre più d’accordo. Abilitazione = ope legis, nel contesto degradato di una messinscena che non ha nulla di serio. Perché escludere e avere un ricorso? Ci saranno i concorsi locali a decidere che pochi, pochissimi (pensate alle scarsissime risorse che hanno le Università pubbliche) saranno davvero PA o PA. E’ l’italica versione (la peggiore) di quanto si fa bene in tanti paesi. Inutile farsi illusioni. Fermiamo tutto prima che sia troppo tardi. Con ogni mezzo: denunce, analisi, sarcasmo, procedimenti giudiziari, interpellanze parlamentari.
penso sia inutile, nel regime in cui viviamo. I mezzi di informazione sono tutti asserviti al governo tecnico (al confronto, l’era Berlusconi era il trionfo della democrazia) e l’accademia misura le mediane. Bisogna soltanto plaudire al trionfo del merito; ulteriore successo del Governo del Salvatore della Patria (altro che Radamès. Manca solo la marcia trionfale …). I futuri PA e PO saranno prescelti dalle università “virtuose” e, dunque, saranno ipso iure i migliori. I restanti “abilitati”, però, potranno fregiarsi del titolo di “abile”, per quasi un lustro. Poi si ricomincia la farsa (sempre che vi siano altre abilitazioni in futuro). Se il popolo è contento così …
Ha ragione mariella, e’ probabile che ci sara’ un’orda di abilitati che nessuno sara’ in grado di chiamare per mancanza di fondi. Mi permetto di richiamare l’attenzione sulla procedura che l’anvur sta attuando sull’accreditamento dei corsi. Anche qui emergono dubbi sulla natura eccessivamente dirigistica e burocratica della metodologia prescelta.
Caro SamueleUK, ma sei sicuro di conoscere il funzionamento dei concorsi universitari in Italia?
La disciplina in vigore dal 1999 al 2008 prevedeva sì una commissione più o meno esterna (per la precisione: 1 membro interno e 4 esterni, votati dai colleghi di pari fascia, fino all’intervento “straordinario” della Gelmini, che impose il sorteggio, per gli ultimi concorsi, e la limitazione ai soli ordinari della possibilità di far parte di commissioni. Prima, nei concorsi per PA, c’erano 3 ordinari e 2 associati), ma con il compito esclusivo di individuare gli “idonei” (dapprima 3, poi 2, poi 1, poi di nuovo 2, nel 2008). L’università che ha bandito il concorso era del tutto libera di chiamare uno degli idonei (in teoria anche tutti) ovvero di non chiamare nessuno, con una semplice delibera del CdF (oggi: Dipartimento). In genere, quando vinceva un soggetto diverso dal “cretino locale”, la Facoltà motivava la mancata chiamata adducendo una non meglio precisata “non conformità” del profilo degli idonei alle esigenze didattiche o scientifiche.
Con i nuovi concorsi non cambia l’arbitrio delle Università, nelle chiamate. L’unica differenza sarà la minore selettività del titolo abilitativo, che – tendenzialmente – non si negherà a nessuno.
Con le tanto deprecate idoneità, se non altro, si doveva competere, complessivamente, per n posti, in uma medesima “tornata” concorsuale. Gli ultimi concorsi sono stati quasi “nazionali”, perché c’è stato un rimescolamento delle commissioni in itinere. Direi senz’altro i più selettivi (non ho detto “seri”) dal 2008 (ma questo Profumo finge di ignorarlo).
In definitiva, con la riforma Gelmini/profumo niente più concorsi, niente più Università. Solo tante (più o meno piccole) università, ciascuna con i suoi “baronetti”, che potranno liberamente chiamare i cretini locali, neo-abilitati.
Davvero una bella riforma!
Ricer70: “Caro SamueleUK, ma sei sicuro di conoscere il funzionamento dei concorsi universitari in Italia?”
Certo che lo so, per fare un piccolo esperimento ne ho fatti 3: uno ogni volta che ne avevo gia’ vinto uno in UK (risultato, segato a tutti e tre ah ah aha).
I cretini locali (come li chiami tu) li chiamavano comunque. Con la riforma Gelmini, almeno, i dipartimenti si prendono la responsabilita’ al 100% perche’ la prova comparativa la faranno loro, non una commissione di SSD.
Ricer70: “Solo tante (più o meno piccole) università, ciascuna con i suoi “baronetti”, che potranno liberamente chiamare i cretini locali, neo-abilitati.”
Esattamente come succede in UK, il miglior sistema universitario d’Europa. La differenza e’ che i baronetti di tante (più o meno piccole)universita’ pagano le loro scelte perche’ la valutazione delle universita’ viene fatta seriamente e per dipartimenti, e sono molti i soldi attaccati alla valutazione. Se questo avverra’ anche in Italia, allora non penso che riempiranno il loro dipartimento di cretini locali. Il trucco sta nel link soldi-valutazione e la Gelmini e’ andata in questa giusta direzione anche se ci sono ancora tanti passi da fare.
in Italia, purtroppo, non ci sono i soldi e nemmeno la serietà della valutazione (vedi i veri e propri errori nella VQR segnalati da Roars). Il timore che i futuri concorsi locali, per di più soggetti a regolamenti locali, siano come o persino peggio di prima non è infondato, soprattutto se l’abilitazione diventasse un “todos caballeros”.
Io personalmente mi sono scoccaito di seguire la biografia a puntate di Caro SamueleUK….
abbiamo capito che è un “genio incompreso” e gli diamo tutta la nostra solidarietà….
ma lui dovrebbe capire che questo è un forum pubblico che non può essere intasato dalla narrazione di vicende personali…
incredibile che chi vive e lavora nel Regno Unito non abbia appreso almeno un po’ di understatement e di self control…
samueleuk: “ho cose migliori da leggere di Gramsci”
Gentile Samuele, le dico sinceramente che sta rendendo – da un po’- questo blog sgradevole, e non per le idee che esprime ma per come le esprime. Le faccio un sommesso invito a cambiare tono, o, se non ci riesce, a lasciar perdere del tutto. Gramsci non le piacerà, ma il rispetto che merita non deriva certo dai gusti di un samueleuk.
Scusate l’intromissione: il suddetto Samuele non è l’unico a usare certi toni in questo blog. Ci sono anche dei membri del comitato editoriale, per dire, che non sono proprio dei gentleman e sforano spesso nell’insulto personale (dando dell’ignorante a destra e manca). Quello che vi irrita, credo, è che il tono di Samuele si accoppia a contenuti che non vi piacciono. Per esempio l’ultimo post di Samuele qui sopra è largamente condivisibile da chi (come il sottoscritto) ha avuto simili esperienze nella perfida albione.
Ovviamente siete liberi di restringere la partecipazione a Roars a chi la pensa come voi; personalmente credo che un minimo di tolleranza per i toni ruvidi sia preferibile al conformismo.
Yours truly, FG
Caro Francesco, credimi, non è come pensi. Ti sei perduto un po’ di puntate precedenti. Qui le questioni ideologiche stanno a zero.
Humbly yours,
AZ
Non trovi che sia ideologico giudicare la mia attitudine intellettuale perche’ ho detto di avere cose più importanti da fare che leggere Gramsci? Io direi di si. Ma diciamo che non mi stupisco
Liberi di fondare il club dei britannici anticonformisti. Però non mi risulta di altri che abbiano su ROARS coinvolto in contumelie il proprio rivale di concorso, ironizzato su qualcuno perché è “solo” professore aggregato, e usato toni sprezzanti verso personaggi della cultura italiana incarcerati durante il fascismo. Non sono toni duri, è cattivo gusto. Io poi, non sono un “voi” e non restringo proprio nulla. Il mio era e resta un sommesso invito. Finora avevo letto l’autobiografia di UK in silenzio.
Ma forse per chi sente anticonformista è anche così bello sentirsi perseguitato.
Grazie per l’interpretazione non richiesta: però non mi sento particolarmente anticonformista, e so distinguere un perseguitato politico da un ricercatore emigrato. Inoltre sono anch’io sostanzialmente disinteressato alle vicende personali.
Ma applichiamo la par condicio: chi tollera ironie e insulti contro chi non la pensa come lui, dovrebbe essere tollerante anche nella direzione opposta.
By bye.
Claudio La Rocca: “non mi risulta di altri che abbiano su ROARS coinvolto in contumelie il proprio rivale di concorso”.
Invece è successo, per fortuna :-).
Non ricordo quale argomento si stesse trattando e non ricordo i nomi, ma ricordo che andai a verificare e i nomi erano reali e il concorso anche. Si trattava di un concorso MDF-02 a Pavia, di quelli del 2008 in cui hanno fatto idoneo gente con “0 tituli”.
@paolo
mi sa che non è un altro caso, è proprio il caso di cui ha parlato samueleuk, peraltro valutato diversamente da altri, su cui si veda Antonio Banfi:
https://www.roars.it/interrogazioni-parlamentari-di-pd-e-idv-su-anvur-e-abilitazioni-nazionali/comment-page-3/#comment-7272
Sorry.
Vorrei fare una precisazione rispetto a quello che ha detto Francesco Guala:
1) Ho fatto nome e cognome del mio “rivale di concorso” solo dopo che mi e’ stato chiesto da molti, incluso uno dei Redattori di ROARS.
2) Ho ironizzato su qualcuno perché è “solo” professore aggregato solo DOPO che quel qualcuno ha ironizzato sul fatto che abbia fatto degli errori di spelling in un mio post. Altrimenti non mi sarei mai permesso.
3) Non capisco perche’ dire di aver di meglio da leggere rispetto ai Quaderni di Gramsci e’ equivalente ad usare toni sprezzanti verso personaggi della cultura italiana incarcerati durante il fascismo. Calm down
@samueleuk
“Non capisco perche’ dire di aver di meglio da leggere…”
Io contavo che capisse. Ho sbagliato. Contavo anche che capisse cosa intendevo con “tono”. Ho sbagliato. E il mio intento non era scatenare altri suoi commenti. Ho sbagliato anche qui. Dunque mi fermo. Lei continui se crede, siamo appunto in democrazia (ora). Ha ragione c_s, qui si deve parlare di altre cose. Lei non leggerà Gramsci, io non leggo samueleuk. Non so a chi va peggio, ma c’è la par condicio, sarà contento anche Guala.
premettendo che uno che dice di avere cose più importanti da fare che leggere Gramsci, commenta le sue attitudini intellettuali da solo (e ve lo dice un crociano di ferro), io da questo momento in poi nn replicherò più agli argomenti personali e ad personam di nessuno…
abbiamo già guai sufficienti e non mi pare che ci si debba aggiungere anche quello di imbarcarci in questo contenzioso….
Roars è un Forum libero e la libertà si paga anche ospitando gli interventi irragionevoli e capziosi….
è il prezzo della democrazia baby….
@Guala:
Miranda warning: I have the right to remain silent