Con circolare datata 5 aprile 2013 il Direttore Generale Daniele Livon ricorda alle istituzioni universitarie quali siano le vigenti norme in materia di programmazione delle assunzioni di personale per il 2013. Il Ministero segnala che

Con l’anno 2013 entra in vigore integralmente quanto previsto in tema di programmazione e reclutamento del personale dal d.lgs 49/2012

Il d.lgs 49/2012, prevede quanto segue (art. 7):

1.  Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all’anno 2012, si prevede che:

a)  gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente;

b)  gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e dell’indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente;

c)  gli atenei che al 31 dicembre dell’anno precedente riportano un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Il Ministero annuncia quindi l’avvio delle procedure per il computo dei punti organico da assegnare ai singoli atenei per il 2013, invitando gli atenei a trasmettere i relativi dati entro il 22 aprile 2013. Il Ministero ribadisce inoltre le seguenti regole relative alla programmazione:

a) Nell’ambito della quantità di Punti Organico destinati alla assunzione di Professori (incluso il Piano straordinario per professori di II fascia), almeno il 20% degli stessi Punti Organico vanno Impiegati per il reclutamento di soggetti esterni ai sensi dell’articolo 18, comma 4 della legge 240/10.

b) Le Università che al 31/12/2012 evidenziano un rapporto Professori di I fascia/Professori superiore al 50% devono perseguire l’obiettivo di ricondurre tale rapporto, compatibilmente con le risorse disponibili, entro tale percentuale.

c) Le Università che al 31/12/2012 evidenziano un rapporto Professori di I fascia/Professori superiore al 30% sono tenute a procedere con la programmazione e l’assunzione di 1 ricercatore di tipologia b) ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge 240/10 per ogni programmazione e assunzione di 1 professore di I fascia (indipendentemente se proveniente dai ruoli dell’ateneo o meno).

d) Si ricorda che i Punti Organico destinati al piano straordinario per l’assunzione del professori di II fascia devono essere utilizzati attraverso le procedure di reclutamento del personale di cui all’articolo 18, all’articolo 24, comma 6 della legge 240/10 e all’articolo 1, comma 9, della legge 230/05. Tenuto conto di quanto sopra e nelle more della conclusione delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, è consentito agli atenei di procedere con l’assunzione dei professori di II fascia a valere sulle risorse Punti Organico del piano straordinario esclusivamente secondo le procedure di cui all’articolo 18 della legge 240/10 e all’articolo L comma 9.della legge 230/05.

Il Ministero ricorda anche quale sia il regime per i posti attivati con copertura derivante da finanziamenti esterni, segnalando che non sono in alcun modo ammesse coperture parziali, sia per quanto riguarda l’importo che per la durata.

Da ultimo il Ministero

fa presente [..] che la scadenza dei termini per l’utilizzo dei punti organico delle programmazioni 2010, 2011 e 2012 è stata al momento prorogata al 30 giugno 2013 (art. l, comma 388 della legge 24 dicembre 2012 n. 228).

Sarà interessante vedere se la scadenza, che include una tranche del piano straordinario associati, sarà ulteriormente prorogata o se – nell’attuale contesto di caos politico – finirà per essere ulteriormente ridotta, e in modo drastico, la capacità del sistema di assorbire almeno una parte degli abilitati di seconda fascia. Infatti, secondo le stesse proiezioni del MIUR, se dovessero rimanere a disposizione unicamente i fondi del piano straordinario per gli anni 2012 e 2013, sarebbe possibile reclutare poco più di 3.000 nuovi associati, in stragrande maggioranza provenienti dalle fila dei ricercatori ora a esaurimento. Verosimilmente solo una piccola frazione nel mare dei neo-abilitati.

Va da se che nell’attuale quadro, anche a causa del vincolo particolarmente oneroso con i posti di ricercatore di tipo B (il cui costo è in termini di punti organico, pari a quello di un professore associato),saranno in buona sostanza impossibili assunzioni o progressioni di carriera di professori ordinari, le cui abilitazioni paiono fin d’ora, in mancanza di nuovi interventi legislativi, destinate in gran parte a cadere nel nulla, come già si poteva intendere dalle tabelle di Paolo Rossi. Non solo: alla fine varrà anche il reciproco, ossia solo un numero estremamente esiguo di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B saranno effettivamente banditi, bloccando di fatto l’accesso ai ruoli universitari da parte dei più giovani ricercatori non ancora strutturati.

Il testo della nota può essere letto qui: miur su reclutamento1

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47 Commenti

  1. In sostanza l’ateneo metterà ad esempio nel bando del settore “Amore fraterno” che possono fare domanda solo esterni (sarà indicato come requisito rendendolo de iure e de facto un concorso riservato (un po’ come i vecchi concorsi per chi aveva insegnato all’estero per es. in Somalia, tanto tanto tempo fa…) e farà ciò per tanti settori quanti sono quelli per raggiungere il 20% di punti organico.

    Grazie per l’attenzione.

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