e97e9-nepotismoRicapitoliamo per punti cosa negli ultimi tempi ha orientato e sta orientando la ripresa del dibattito pubblico intorno ai destini dell’università italiana.

1) Cantone esterna in una sede non istituzionale, certa stampa riprende, e in tempo reale si riaccendono i motori di quanti sono sempre pronti a invocare l’azzeramento e la rifondazione di un sistema delicato, complesso e cruciale, qual è quello dell’università nella vita e nel futuro di un paese. Il succo del discorso è che le regole in essere – anche quelle gelminiane per intenderci – non impediscono, a quanti sotto quelle regole vivono, di rivelare il loro volto peggiore, antropologicamente incline a nepotismo e corruzione. Ma le accuse non sono circostanziate (vedi un mio commento precedente). E ci vanno di mezzo tutti. Risultato? Il messaggio di fondo, populisticamente, riprende vigore.

 

2) Si mette esplicitamente in relazione la triste realtà con la fuga dei cervelli all’estero.

 

3) Qualcuno fa notare che dal 2008 ad oggi è in atto sotto ogni bandiera politica una gigantesca operazione di disinvestimento sistematico delle risorse che l’Italia destina al funzionamento della sua università, in una dinamica il cui avvio può idealmente ricollegarsi all’emanazione della Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

 

4) Le risorse, erose dalla crisi, sono scarse e preziosissime.

I punti da 1 a 4, per chi volesse saperne di più, trovano diffusa trattazione e documentazione nell’articolo dedicato al tema da ROARS 

5) Con l’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015, si è prevista l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR, del “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per “chiamata diretta” di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo “procedure nazionali” che devono essere definite con un DPCM, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ma che non è ancora stato emanato mentre si scrive).

 

6) Al messaggio di fondo rilanciato nella società italiana risponde subito qualcuno.

Per superare il fallimento della Gelmini, “il governo sta per varare una contromisura: un fondo intitolato al Nobel Giulio Natta per finanziare la chiamata diretta di 500 docenti scelti, senza concorso, tra i migliori ricercatori italiani e stranieri” (scrive Francesco Margiocco, giornalista del Secolo XIX). Gli fa eco, lesta, una esponente politica della maggioranza: “il decreto Natta sarà una sperimentazione per la selezione dei docenti universitari. Potrebbe rivelarsi un procedimento da estendere a tutti i docenti universitari, non solo alle supercattedre (Francesca Puglisi, PD, componente della VII commissione istruzione pubblica). (info ulteriori rispetto a quanto affermato nei punti 5 e 6 sono offerte da questo articolo della redazione di ROARS: https://www.roars.it/?p=53569, da cui peraltro cito i virgolettati di questo punto).

 

7) Vediamo allora come funzionerà la contromisura.

Innanzitutto il testo della normativa che la prevede e il commento di accompagnamento è indicato qui:

Quando interviene una modifica legislativa, la prima cosa da fare, prima di avviare qualsiasi riflessione, è ricostruire il testo della legge che sarà.

La legge che istituisce le “cattedre Natta” è recata in dote dall’ultima finanziaria. Essa modifica la famosa normativa del 2005, disponente, fra le altre cose, in tema di “rientro dei cervelli”. In dettaglio si tratta del comma 9, dell’art. 1, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, qui nella versione previgente. Che oggi, dopo varie modifiche (fra cui quella introdotta con la finanziaria) così prevede (innesti in grassetto):

«9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito».

Fin qui il testo della normativa del 2005, come esso oggi è vigente. Però la finanziaria non si è limitata a modificare la normativa del 2005. Ha proseguito, entrando nel merito del meccanismo di selezione di queste eccellenze.

Leggiamolo insieme (è lungo, ma…ci tocca):

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:
  1. a) i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
  1. b) le modalità per l’attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;

 

  1. c) l’inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;
  1. d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;

 

  1. e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all’interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l’eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l’individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
  1. f) le modalità di assegnazione all’ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l’eventuale concorso dell’ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.

 

  1. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente assegnate all’ateneo di destinazione.

 

  1. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

8) Dopo aver esplorato e ricostruito il quadro normativo è possibile compiere un esercizio teso a recuperare una visione sistematica del più generale del contesto nel quale si collocano le “cattedre Natta” secondo la legislazione vigente.

A fronte di un universo di studiosi che in Italia accetta l’idea di cominciare o continuare a fare ricerca scientifica nell’università, sapendo di essere assoggettato alle regole della ASN e poi, in caso di abilitazione, alla valutazione comparativa prevista per le chiamate da parte delle singole università, in Italia esiste oggi una variegata galassia di “CHIAMATI DIRETTAMENTE”.

Vediamola più da vicino.

GLI EQUIPOLLENTI

Costoro sono “studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere”.

Se ambisci a essere fra loro, significa che sei stato valutato idoneo a ricoprire una posizione “equipollente” da un’istituzione universitaria o di ricerca estera, per cui lo Stato italiano si fida, riconosce l’equipollenza, e non serve altro, l’università formula la chiamata.

I NON EQUIPOLLENTI, MA TESTATI SUL CAMPO

Costoro sono “studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata”.

Se ambisci a essere fra loro, significa che sei stabilmente impegnato all’estero da almeno 3 anni, ma non hai la posizione equipollente dall’istituzione estera; però sei già stato stato autorizzato dal MIUR a lavorare in Italia per almeno 3 anni e in quegli “almeno tre anni” hai ottenuto risultati scientifici “congrui” rispetto al posto per il quale sei oggetto di chiamata; chi in tal caso decide la congruità scientifica non è ben chiaro, ma dovrebbe essere l’università chiamante.

I FINANZIATI (PER MERITO SCIENTIFICO)

Costoro sono “studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

Se ambisci a essere fra loro, significa che hai vinto uno dei seguenti programmi e vieni chiamato dall’università chiamante alle seguenti condizioni e nelle seguenti posizioni (ma sei chiamato in prima fascia solo se hai vinto un ERC advanced grant):

  1. i) il programma “Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori”, i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
  2. ii) il programma “SIR-Scientific Independence of Young Researchers”, i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. Nel caso in cui i vincitori del programma siano già titolari di contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma è conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a). I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010, possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata è richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240 del 2010.

iii) i programmi “ERC Starting Grants”, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;

  1. iv) i programmi “ERC Consolidator Grants”, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ovvero di professore di ruolo di II fascia;
  2. v) i programmi “ERC Advanced Grants”, i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia.

GLI ECCELLENTI

Costoro sono “studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica”.

Se ambisci a essere fra loro, significa che non sei stato selezionato da un sistema universitario estero, ma sei stato selezionato mediante una procedura nazionale, perché il concetto di eccellenza impiegato dal legislatore italiano assume una connotazione scientificamente autarchica. Sei avvertito, inoltre, della circostanza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – sentiti il MIUR, il MEF e le commissioni parlamentari competenti – emanerà un decreto nel quale nominerà quanti valuteranno la tua eccellenza (diventando, quindi, eccellenti per decreto) e le modalità attraverso le quali costoro dovranno valutare l’eccellenza dei tuoi “percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura”.

I CHIARAMENTE FAMOSI

Costoro prima di sentirsi chiaramente famosi devono sapere che “nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”.

Se ambisci a essere fra loro, devi sapere che in questo caso l’ateneo chiamante ci mette tutta la credibilità della sua comunità scientifica e si assume pienamente la responsabilità della tua chiamata, assumendosi altresì la responsabilità di dare un nome e cognome alla fattispecie della “chiara fama”. Ma, anche così, il MIUR deve concedere il suo assenso all’operazione, non senza essersi premunito di chiedere un parere alla commissione dell’ANVUR che sta gestendo in quel momento l’ASN nel settore disciplinare del chiamando. Il MIUR, quindi, non si fida dell’università chiamante fino in fondo, a meno che il “chiaramente famoso” abbia vinto un ERC (si assume un Advanced grants, visto che un chiara fama dovrebbe concettualmente andare in prima fascia), oppure sia dotato di equipollenza o, non essendo dotato della condizione di equipollenza, abbia lavorato per almeno 3 anni e sia congruo rispetto alla posizione di chiamata.

 

9) A questo punto abbiamo tutti gli elementi per entrare nel merito delle “cattedre Natta”, superando le asperità che l’Italia dei “combinati disposti” non lesina mai all’interprete.

Nel merito, è del tutto evidente che quanto si sta realizzando rimette al DPCM menzionato dalla norma (quella della finanziaria, non l’articolato della legge del 2005) tutti gli elementi chiave che guideranno le chiamate e il modo in cui si distribuiranno in concreto le preziosissime risorse allocate nell’operazione, a cominciare dall’indicazione dei nomi delle “commissioni di valutazione”, cui corrisponderanno persone chiamate a operare in base alle regole che appariranno nel medesimo decreto che li eleverà al soglio valutativo, per realizzare una selezione che avrà come unico riferimento parametri di legge tenuamente affidati alla vaghezza delle seguenti parole: “l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell’area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura”. L’unica cosa che la norma individua in (singolare) dettaglio è l’opportunità di valutare soprattutto i 5 anni precedenti alla procedura (e dispiace per chi risulterà aver vinto il Nobel già da 6 anni).

 

10) Fare dei semplici esercizi mentali sull’enorme discrezionalità che governa l’intera procedura è un’operazione alla portata di tutti. Qualche componente individuale del mondo accademico si troverà, se non è già in attesa di nomina in commissione. Potrà così realizzarsi in questa procedura di selezione dedicata al povero e incolpevole Natta, il più pieno esautoramento delle istituzioni universitarie, e di tutti coloro che, con mille difficoltà, ogni giorno le fanno vivere nel sistema delle regole volute nel 2010.

Qualche anno fa, stimolato da un ROARS appena nato, avevo postato un piccolo contributo per ricordare qualcuno che in tempi non sospetti parlava del valore della libertà accademica, intesa (fra le altre cose) anche quale AUTONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DALLA POLITICA.

Vale la pena – direi piuttosto drammaticamente in questo caso – rileggerlo.

Con le lenticchie di questo (piccolo e tuttavia prezioso, vista la penuria dei tempi) piatto delle cattedre Natta ci si potrà sfamare mettendosi ordinatamente in fila, ma il costo rischia di essere davvero incommensurabile per l’AUTONOMIA DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA UNIVERSITARIA.

CUN, CRUI, singoli atenei, accademie e società scientifiche: dove siete?

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10 Commenti

  1. Grazie per questo intervento molto dettagliato.
    Si tratta di una preoccupante deriva dittatoriale.
    .
    A proposito di fuga di cervelli e cause, un altro po’ di ossigeno viene da questa bella e pacata intervista a Rovelli del 2014, dove non si impara solo che effettivamente ha 60 anni :-D ma che, ad esempio:
    .
    “Non è questo il vero problema dell’Italia (fuga di cervelli), il problema è che si va solo fuori e non in dentro”
    .
    “Sarebbe facilissimo far venire in Italia i più brillanti (…) basta dargli un posto analogo a quello che hanno altrove (…) perché non offriamo loro stipendi all’altezza di quelli che sono fuori?”
    .
    “Da noi (il rispetto della cultura che c’è altrove) non c’è (…) io penso in particolare che l’università italiana negli ultimi anni è stata smantellata (…) è stata rimpicciolita, il numero di insegnanti è diminuito (…) penso che sia una mancanza di lungimiranza clamorosa. Io penso che i brillanti studenti italiani che ci sono adesso in giro per il mondo non ci saranno nella prossima generazione, perché l’università italiana sta perdendo il grande del suo potenziale altissimo di conoscenza.”
    .
    “La consapevolezza dell’importanza del sapere e della cultura non c’è in Italia. Il nostro Parlamento è ignorante come non sono ignoranti gli altri parlamenti europei. Questo è terribile. (…) ovviamente ci sono persone non laureate molto più colte di persone laureate ma un intero parlamento in cui sono state prese decisioni su questioni di carattere scientifico che poi fanno inorridire a riguardarle.”
    .
    “Io non ho mai deciso di andare via (dall’Italia) io ho sempre cercato di lavorare in Italia e non ci sono mai riuscito, molto semplicemente. I ponti d’oro e le opportunità che ho trovato prima negli US e poi in Francia non avevano paragoni con quello che avrei potuto avere in Italia. Ho avuto un posto da professore negli US e contemporaneamente un posto da ricercatore in Italia. Sono andato a parlare (..) con i colleghi anziani (italiani) dicendo: “Se resto qui cosa succederà? Che possibilità ci sono? Che spazio ho?” (…) alla fine non c’era paragone (…) negli Stati Uniti mi hanno detto “Se tu sei una persona brillante ti diamo tutto quello che vuoi: avrai i soldi per lavorare, avrai i giovani che lavorano con te (…). In Italia non potrei mai avere la stessa cosa”.
    .
    Non è finita, per finire loda il nostro liceo e la cultura dei nostri giovani. Grazie.
    .
    https://youtu.be/9m6sZ_HoH7s

  2. Con la storiella di evocare la fascioaccademia renziana finiamo per dimenticare quanto abbia fatto male l’autonomia applicata a convenienza, da Berlinguer alla Gelmini. Io mi chiedo gli animatori di Roars dove stavano (non erano certamente più alla scuola dell’infanzia) quando prima della Gelmini si faceva di tutto e di più, in una calma piatta e soffocante. Non credo che i roarsiani siano dei conservatori, tuttavia, solo che sembra siano nati al momento meno opportuno.

    • “Io mi chiedo gli animatori di Roars dove stavano”
      ______________________
      Io, insieme ad altri colleghi, scrivevo lettere aperte sollevando la “questione morale” sulle modalità di conduzione dei concorsi locali inaugurati nel 1999, costringendo la mia società disciplinare a convocare diverse assemblee sul tema, senza smettere di incalzare presidenti e consigli direttivi. I confronti non furono facili e non sta a me giudicare gli esiti, però ci abbiamo provato. Non siamo nati ieri e nemmeno nel 2011 (data di inizio di Roars). Solo gli ingenui pensano che le cose nascano dal nulla. E tra 10 o 20 anni, sempre che esista ancora un’università italiana, se nascerà qualcosa lo si dovrà ai semi gettati oggi.

    • quando vedi regole assurde, è proprio quello che pensi. Ma qualcuno ha smosso questo governo? O la Gelmini? O la Moratti? L’idea è sempre la stessa: creare con l’accetta il privilegio.

  3. “Non credo che i roarsiani siano dei conservatori, tuttavia, solo che sembra siano nati al momento meno opportuno”.
    ____________________________
    Ognuno nasce quando si creano le condizioni per nascere.
    L’attuale classe dirigente dell’università italiana è – e per motivi anagrafici sempre più sarà – contraddistinta o marchiata (se si accede alla prospettiva di Johnny m.) dal fatto di essere stata selezionata con le regole di “quando prima della Gelmini si faceva di tutto e di più”. Francamente non vedo l’argomento evocato da J. mnemonico, che di questo fatto sembra essere – però – dimentico.

    Spero che la valutazione circa il momento di inopportunità non sia riferita alla circostanza di avviare una riflessione pubblica sulle regole che contribuiranno a selezionare (una parte piccola, ma rilevante di) quanti entreranno (o meglio: si riposizioneranno in sedi migliori) all’interno dell’università italiana negli anni a venire. Con la possibilità di rivendicare fino al raggiungimento della pensione una (autarchica) patente di “eccellenza” scientifica, che sarà frutto delle regole inserite in un comma di una finanziaria. E con i margini di discrezionalità “politica” che quelle regole – il dato è inoppugnabilmente questo, poi vedremo come questa discrezionalità sarà esercitata – permettono di attribuire alla valutazione, con buona pace del sesto comma dell’art. 33 Cost…

    Se, alla vigilia del momento di prima applicazione di queste regole, è il momento sbagliato per aprire questa riflessione, che è mancata quando la finanziaria è apparsa in GU, la domanda è:

    quando è opportuno farlo?

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