Prot. n. 0011663 – 20 settembre 2016: «Al fine di agevolare la Valutazione degli atenei, relativamente ai professori che si sono Candidati per la formazione delle Commissioni nazionali per l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, è stata predisposta una apposita Sezione https://abilitazione.cineca.it/atenei il Cui accesso è riservato ai Rettori […] Si invitano i Rettori a provvedere a tale verifica, valutazione e attestazione in modalità telematica e informatizzata entro le ore 12.00 del 26 settembre p.V.» È il Direttore Generale del MIUR che concede meno di una settimana ai rettori per dare la pagella agli aspiranti commissari, un “bollino blu” di cui non c’era traccia nel bando commissari. Come mai? In base a una recente sentenza del Consiglio di Stato (già segnalata da Roars), in assenza della positiva valutazione periodica dei docenti da parte degli atenei prescritta dalla l. 240/2010, le commissioni ASN sarebbero illegittime. In tutta fretta, l’ANVUR ha definito i Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori universitari (qui), sia ai fini della partecipazione alle Commissioni nazionali, sia ai fini della partecipazione alle Commissioni locali. A ruota segue il MIUR, che concede una manciata di giorni ai Rettori per applicare i criteri ANVUR ai loro colleghi aspiranti commissari, anche se la quasi totalità degli atenei non ha ancora approvato i regolamenti relativi a queste valutazioni. Basteranno questi interventi in extremis a disinnescare la sentenza del Consiglio di Stato? Intanto, va segnalato un effetto collaterale di questo tentativo di massaggio cardiaco: i criteri oggettivi di verifica definiti dall’Anvur includono anche i criteri che devono essere soddisfatti dei commissari dei concorsi banditi dalle sedi universitarie. Sul tutto aleggia l’ombra dei possibili contenziosi, sia per la mancanza dei regolamenti di ateneo sia per i criteri ANVUR che, a una prima lettura, non sembrano essere a prova di ricorso.
Seguono:
- Lettera ai Rettori del D.G. MIUR Daniele Livon datata 20/09/2016
- Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR del 13 settembre 2016, n. 132, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 (versione pdf). Si noti che viene citata esplicitamente la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 03788/2016 REG.PROV.COLL. del 23 giugno 2016, segnalata da Roars.
- Legge 240/2010: estratti relativi alla valutazione dei docenti e ricercatori.
1. Lettera ai Rettori del D.G. MIUR Daniele Livon datata 20/09/2016
Prot. n. 001.1663 – 20/09/2016
Ministero dell’Istruzione, dell Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
Ai Rettori delle Università statali e non statali legalmente riconosciute
LORO SEDI
e p.C.
Al Presidente della CRUI
Prof. Gaetano Manfredi segreteria.crui@pec.it
A Presidente dell’ANVUR
Prof. Andrea Graziosi anvur@pec.anvur.it
Oggetto: Valutazione ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010.
Si comunica che l’ANVUR, con delibera del Consiglio Direttivo del 13 settembre 2016, n. 132, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010, ha definito i Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori universitari, sia ai fini della partecipazione alle Commissioni nazionali, sia ai fini della partecipazione alle Commissioni locali. La relativa delibera è disponibile sul sito dell’AnVur nella sezione Documenti Ufficiali/Delibere/Delibere 2016.
Per quanto Concerne la partecipazione alle Commissioni nazionali, l’Anvur ha previsto che i docenti debbano aver pubblicato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 prodotti Scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o SCOpus, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica nazionale.
Al fine di agevolare la Valutazione degli atenei, relativamente ai professori che si sono Candidati per la formazione delle Commissioni nazionali per l’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (art. 16, Comma 3, lettera h, Legge 240/10), è stata predisposta una apposita Sezione https://abilitazione.cineca.it/atenei il cui accesso è riservato ai Rettori e in cui sono già riportate in modo semplice e strutturato le informazioni necessarie alla verifica dei suddetti requisiti. A tale fine, Con separata comunicazione da parte del Cineca, saranno inviate le credenziali attraverso le quali ogni Rettore potrà accedere dalla data odierna alla sezione riservata e procedere alla verifica delle informazioni e, conseguentemente, alla relativa valutazione. Si invitano i Rettori a provvedere a tale verifica, valutazione e attestazione in modalità telematica e informatizzata entro le ore 12.00 del 26 settembre p.V.
Ringraziando per la Collaborazione, si porgono
Distinti Saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon
2. Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR del 13.09.2016, n. 132
Delibera n. 132 del 13/09/2016
Oggetto: Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTI, in particolare, l’articolo 6, commi 7 e 8 e l’articolo 16, comma 3, lettera h), della L. n. 240/ 2010, che recitano: Comma 7: “……. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8”; Comma 8: “In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonchè dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”;
VISTO, inoltre, l’art. 16, comma 3, lettera h) che dispone: “l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza”;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) N. 03788/2016 REG.PROV.COLL. del 23 giugno 2016;
CONSIDERATO che in altri esercizi nazionali di valutazione, come per esempio la VQR 2011-2014, l’attività di ricerca è attestata dalla produzione di 0,5 prodotti scientifici all’anno;
DELIBERA
I seguenti criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, ai fini dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010:
1. Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale.
2. Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e
a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell’Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l’abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.:
b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei:
I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
V. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
VII. Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni
pubbliche o private
X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.
3. L’ANVUR procederà alla verifica dell’adeguatezza e congruità dei criteri su riportati, e a partire dal 2018 ne disporrà l’eventuale revisione con propria delibera.
IL SEGRETARIO (Dott. Sandro Momigliano)
(firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE (Prof. Andrea Graziosi)
(firmato digitalmente)
Il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, riprodotto su supporto analogico, rappresenta copia di documento informatico, emanato e sottoscritto con firma elettronica digitale il cui originale è conservato presso L’ANVUR.
3. Legge 240/2010: estratti relativi alla valutazione dei docenti e ricercatori
L. n. 240/ 2010, Art. 6, Comma 7:
7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8”
L. n. 240/ 2010, Art. 6, Comma 8:
3. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
L. n. 240/ 2010, Art. 16, Comma 3, Lettera h:
h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
13 sett. – 20 sett. – 26 sett. 2016. Mettiamo, inoltre, che un rettore sia fuori sede, in Cina, può capitare … Due settimane, per i rettori una, per definire ciò che non è stato definito in 6 anni. Sempre all’insegna dell’improvvisazione, dell’emergenza, della fretta, del timore dei ricorsi, in definitiva della pasticcioneria. Da rispedire tutto al mittente, come minimo. “E’ primavera (dell’università) – pardon – è autunno, svegliatevi rettori …”.
Carissimi,
da una prima e frettolosa lettura -che quindi sarà molto probabilmente sbagliata-, emerge la necessità dei regolamenti, e l’impossibilità per i Rettori di procedere alla verifica dell’attivita DIDATTICA in loro assenza, a meno di non voler correre il rischio eventuale di commettere…illegittimità.
Per il resto, non mi è chiaro perché il Ministero chieda ai Rettori di verificare se gli aspiranti commissari hanno le 3 pubblicazioni nei 5 anni richieste dall’Anvur come criterio di RICERCA. Mi pare si faccia una evidente confusione tra la valutazione dei singoli Atenei che, in base ai propri regolamenti, devono appunto valutare la didattica (art. 6, co. 7, primo periodo), e gli ulteriori criteri di verifica Anvur per la sola ricerca (art. 6, co. 7, secondo periodo). Perché uno possa essere legittimamente commissario ci vogliono entrambi i fattori, non solo il secondo, cioè la verifica dei criteri Anvur di ricerca (con cui i Rettori non dovrebbero avere niente a che fare: il senso della norma è proprio quello di dire che, se anche tu Rettore hai valutato Tizio positivamente, io Anvur verifico, e posso comunque escluderlo dalle commissioni), ma pure il primo, cioè la valutazione positiva di Ateneo, che è autonoma e in un certo senso precedente alla verifica Anvur (la quale dovrebbe svolgersi sui soli positivamente valutati: insomma, dopo una prima scrematura locale), che però necessità dei regolamenti.
Secondo me, farebbero meglio a ingoiare il rospo, posticipando la partenza della asn ad aprile (secondo sportello), piuttosto di rischiare (ma a questo punto sarebbe piuttosto una certezza), successivi ricorsi demolitori.
Tanto Renzi lo perde ugualmente il referendum, e comunque a casa non se ne va, e allora perché forzare la mano in questo modo? Meglio una piccola brutta figura prima, che non danneggia alcun cittadino, che non una grande brutta figura tra due anni, con gli abilitati (“disabilitati”) inferociti che chiedono i danni.
La Corte dei Conti non molla mai!
Vabbe, dai, sicuramente la fretta maggiore è stata la mia nel leggere, evidentemente ho letto male, non può essere altrimenti…
Tom Bombadillo
Caro collega, voler analizzare spassionatamente e riportare a schemi logici il comportamento, i documenti ecc. di questi enti e istituzioni, è oramai tempo perso. La loro logica è del tutto differente. I loro obiettivi sono: la sottomissione completa dell’università per poi poter operare i tagli finanziari e non finanziari così come li vogliono loro; il tutto preparato davanti all’opinione pubblica attraverso una propaganda negativa e demolitrice, sbandieramento del concetto di meritocrazia (che a se stessi non applicano, perché stanno al potere, ergo hanno sempre ragione e sono i migliori), premi (alla fedeltà ideologica e politica). Chi è delegato a rappresentare l’università, i colleghi, a difenderli, a dialogare col potere, incassa e tace o si compiace.
Mi vergogno del MIUR, ANVUR, dello stato della Repubblica italiana. E’ meglio vivere in Camerun o in Congo? Lì le università funzionano meglio? Avete letto le dichiarazioni di Cantone all’assemblea dei Direttori Amministrativi degli Atenei?
Siamo tra gli Yahoo? Dove è il paese degli Houyhnhnms? Siamo tra gli Eloi o i Morlocchi? Boh, peggio di così è difficile credere…
L’UNIVERSITA’ DIPINTA
Nell’articolo “virale” di Sergio Rizzo sulle parentopoli universitarie si dice:
Un decennio dopo
Quasi un decennio dopo, al convegno dei responsabili amministrativi degli atenei, Cantone racconta che in una università meridionale «è stata istituita una cattedra di Storia greca in una facoltà giuridica e una cattedra di Istituzioni di diritto pubblico in una facoltà letteraria». E che i titolari erano «i figli di due professori delle altre università». Destini incrociati, di cui la storia dell’università italiana offre ampia letteratura. Con gli stessi protagonisti che ne vanno fieri: tanto la cattedra alla discendenza è sempre stata ritenuta non un sopruso, ma un diritto.
Rizzo riprende, Cantone racconta e ricama, tutti alludono rassegnati, ma non si fanno nomi, e si getta discredito sul sistema universitario.
Se, però, si prova a verificare in 40 secondi nel sito del MIUR se esiste un insegnamento di Storia Greca in una Facoltà di Giurisprudenza, o un insegnamento di Diritto pubblico in una Facoltà di Lettere, non si ottiene alcun risultato (ma sarei felice che qualcuno mi smentisse).
Cantone dice e Rizzo riprende: “è stata istituita”; non, “si è bandito (o si è provato a bandire) un concorso”.
Sarebbe bello che Cantone dica meglio, Rizzo riprenda meglio, e che qualcuno si faccia carico di svolgere un più accurato fact checking su questa vicenda, che – probabilmente lo scopriremo nelle prossime settimane – viene data in pasto ai media alla vigilia di qualche ennesima assegnazione fondi punitiva (o stranamente selettiva) per il nostro sistema universitario…
Sarò sicuramente vero quanto Cantone dice e Rizzo riprende, ma fino a quando non avremo i nomi (anche per circostanziare l’addebito sull’ateneo che ha reso possibile una cosa del genere: propongo la regola della responsabilità oggettiva in sede di assegnazione fondi, come per i club calcistici), può essere tutto, anche che sulla strada di fronte al rettorato di quella università vendessero le magliette con le cinture di sicurezza dipinte.
In questo difficile momento storico non abbiamo bisogno di istituzioni che raccontano ed esternano fra le righe ai convegni, ma di esercizio dei poteri assegnati dalla legge e soprattutto di FATTI.
Forse Cantone è stato imbeccato in vista di ulteriori tagli, come prevede il copione.
Se ha davvero usato il termine facoltà ha pure sbagliato. E poi, che entri nel merito, se proprio vuole denunciare.
Dopo questa ennesima figura del cavolo, consiglio ai signori dell’Anvur di presentarsi al “Festival degli sconosciuti” di Ariccia… l’unico posto dove sicuramente non sfigureranno!
Una sola parola: ALLUCINANTE!
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonche’ dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
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Comitati di selezione SIR,FIRB,PRIN post 240 ecc… tutto illegittimo?
C’è però anche il seguente comma:
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.
Qui ci si incarta su un altro problema: il blocco degli scatti che di fatto impediva fino al gennaio 2016 di potere applicare questa parte della legge 240/2010. Come la mettiamo?
Ma Cantone ha anche annunciato l’arrivo di “linee guida ad hoc” per gli atenei (le chiamate suppongo), non per “burocratizzare ma per provare a consentire l’esercizio della discrezionalità, senza che diventi arbitrio”.
Pure l’ANAC sulle chiamate!?
Ma Cantone ha anche fatto un’altra dichiarazione riportata come ricetta per risolvere il problema dei concorsi: ”La trasparenza. La trasparenza evidente, che rende difficile quanto si sta verificando adesso. La tracciabilità dei concorsi.”
Gli esperti di tracciabilità sono avvisati…
Quello che sottolineo: dove hanno fallito MIUR ed ANVUR (per insipienza, negligenza, incapacità…) interviene l’ANAC. Sarà il demiurgo?
Sulla tracciabilità dei concorsi chiederei di intervenire a tutti gli esperti di tracciabilità in senso lato.
Ne so delle belle sull’arbitrio delle chiamate e sulla tracciabilità dei concorsi, come, credo, tanti miei colleghi delle Università italiane…
La lettura non mi sembra affatto frettolosa, anzi..
E’ esattamente questa l’interpretazione data dallo staff tecnico del Rettore nel nostro Ateneo che ha anche avvertito del possibile rischio di un falso in atto pubblico nel caso si attesti telematicamente una valutazione positiva in assenza del regolamento richiesto dall’art. 6 comma 7 con la valutazione della didattica oltre che della ricerca.
La nota del miur però sorprende anche perché il DPR 95 del 4 aprile 2016, che ha avviato la nuova ASN, all’art. 9 (Disposizioni transitorie e finali) comma 2 prevede esplicitamente:
“2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui
all’articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e’ richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del presente regolamento.”
aspetto esplicitamente ripreso nel DM 120 del 7 giugno.
Sembra quindi evidente che per la commissione del primo biennio la positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della 240/2010 non sia necessaria..
Avranno presente questa cosa al miur??
Il problema è proprio che quella previsione del DPR è illegittima, come ha sentenziato il Consiglio di Stato. Vedi qui:
https://www.roars.it/sentenza-del-consiglio-di-stato-illegittime-le-commissioni-asn/
Ohps.. mi era sfuggito un passaggio! Grazie.
Che pasticciaccio brutto.. di Viale Trastevere!
Molti atenei non lo hanno ancora emanato quel regolamento ai sensi dell’art. 6 co. 7 della 240/2010, adesso che valutazione danno? Nel sito cineca riservato ai rettori, per ogni ateneo compare la lista degli ordinari in servizio che hanno presentato domanda per poter fare i commissari asn con a lato l’indicazione dei prodotti Scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o SCOpus da essi pubblicati negli ultimi 5 anni (suppongo desunti dalla loro domanda).
Cosa fa il rettore, controlla che siano almeno 3, come previsto dalla delibera ANVUR, e indica valutazione positiva? (fra l’altro viste le soglie minime tre prodotti ce l’hanno quasi automaticamente tutti) Ma la valutazione della didattica? Poi la valutazione oltre al regolamento già emanato, presuppone una commissione, un verbale…
Domani alle 12 scadono i termini per l’attestazione!!
Riflettendo su questa nuova brillante performance dell’ANVUR, mi viene in mente la famosa frase di un grande epistemologo contemporaneo, di cui indico il link per apprezzare direttamente dalla sua voce il significato (non così semplice) della sua teoria:
https://www.youtube.com/watch?v=CHDNmzEYR2Y
Ma il Ministro Giannini, che ha firmato il DM 120 del 07/06/2016,e, con Lei il Dott.Livon,leggendo quello che ha scritto il CDS nella sentenza pubblicata il 01/09/2016
N. 03788/2016REG.PROV.COLL.
N. 09592/2015 REG.RIC:
“….A fronte di tale puntuale quadro normativo, emerge, allora, in maniera evidente l’illegittimità dell’art. 8, comma 8, d.m. n. 76/2012, il quale, invece, in contrasto con la disciplina dettata dalle fonti sovraordinate (sia l’art. 16, comma 3, lett. h) della legge n. 240/2010, sia l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n 222/2011), ha stabilito che in sede di prima applicazione si “prescinde” dalla positiva valutazione di cui all’art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.
Come correttamente deduce l’appellante, la norma in esame è illegittima, perché il regolamento ministeriale, in assenza di una “autorizzazione legislativa” non poteva esonerare o prescindere, nemmeno in via transitoria, dalla “positiva valutazione….”
si sono mai resi conto che le leggi non possono essere interpretate ma devono essere applicate?
Se lo avessero capito prima i contribuenti probabilmente non avrebbero dovuto pagare le ingenti somme per l’altissima percentuale di ricorsi persi.
La Corte dei Conti avrebbe già molto materiale su cui indagare.
Carissimi,
se le cose stanno come riferisce meritator, forse si tratta di solo un grosso equivoco.
Cioè, cosa si chiede ai Rettori?..di attestare, verificare e valutare cosa? Che gli ordinari del loro Ateneo, che hanno presentato domanda per commissari ASN, rispettano i criteri dell’Anvur? Quindi, io Ministero ti elenco, per ogni aspirante commissario, le pubblicazioni -della tipologia richiesta dall’Anvur- degli ultimi 5 anni, e tu Rettore le devi contare, e vedere se sono uno, due e tre, e se sono tre devi esprimere la “tua” valutazione positiva?
E perché il Miur lo chiede ai Rettori? Non possono contare fino a tre gli amministrativi dell’Anvur o del Miur?
Perché e in che modo, inoltre, tutto questo -i criteri Anvur e la “pappa pronta” per poterli applicare: devi solo contare fino a tre- dovrebbe agevolare la valutazione di Ateneo richiesta dalla legge?
Qui si tratta dei criteri Anvur, secondo una valutazione diversa e ulteriore rispetto a quella che devono fare gli Ateni IN BASE AI LORO REGOLAMENTI (per altro sulla didattica).
La legge è chiara, fermo restando che sono solo gli Ateni che possono valutare positivamente o negativamente i relativi docenti (e quelli valutati negativamente non possono comporre le commissioni), all’Anvur è riservata la possibilità di vagliare ulteriormente i valutati positivamente dagli Atenei, in base a proprio criteri oggettivi sulla ricerca.
Allora, però, procedendo come richiesto dal Miur ai Rettori, sembrerebbe che si rischi di sovrapporre i due piani, e degradare i Rettori a meri esecutori/applicatori dei criteri Anvur, ente che invece, per altro, ben potrebbe applicarsi i propri criteri da solo (o farli applicare dagli amministrativi del Miur).
Del resto, anche se i Rettori faranno questo “compitino”, e conteranno fino a 3 (e credo proprio che domani lo faranno), questa valutazione non potrà essere confusa con la valutazione di Ateno, che dev’essere fatta secondo regolamenti interni e riguardare la didattica.
Rimarrà quello che è, ovverosia la ulteriore verifica oggettiva Anvur…ma il cui ultimo “pezzettino”, cioè il contare fino a tre, non si sa bene per quale motivo, è stato fatto fare ai Rettori, così correndo il rischio, però -mi rendo conto, del tutto involontario-, di farla sembrare la valutazione che la legge richiedeva agli Atenei, sulla base dei propri regolamenti.
Ora la mia domanda è, ma che se ne fanno dell’ulteriore certificazione Anvur, in base ai propri criteri, se alla base manca la valutazione positiva del singolo Ateneo?
Non è che se poi il Rettore valuta positivamente Tizio, perché nel suo caso ha potuto contatore fino a tre, poi il Miur dirà “bene Tizio è stato valutato positivamente dal suo Ateneo e può fare il commissario”.
Non vorrei mai, cioè, che al Miur si confondano, e, per un malaugurato errore, scambino quel valutato positivamente, che domani sarà messo dai Rettori solo nel senso che rispetta i criteri Anvur , con un valutato positivamente nel senso che alla base c’è, come richiesto dalla legge, un regolamento di Ateneo che è stato applicato e ha dato esito positivo.
Certo, poi, il Miur un domani potrebbe dire: io che ne sapevo, me lo hanno segnato come valutato positivamente, mai avrei potuto immaginare che invece non vi era stata alcuna valutazione di Ateneo, tanto che neppure avevano il regolamento per poterla fare. E i Rettori che dovrebbero rispondere? Ma io non volevo dire che Tizio era stato valutato positivamente a livello di Ateno, non avevamo neppure il regolamento per poterlo valutare, io volevo solo dire che aveva i criteri richiesti dall’Anvur…ho contato, e, in effetti, raggiungeva le 3 pubblicazioni.
E allora le domande sono:
1) perché si chiede ai Rettori quest’ultimo, piccolo e insignificante compito applicativo, di contare fino a tre, per vedere se il candidato commissario rispetta i criteri Anvur, così correndo il serio rischio, tuttavia, di ingenerare confusione tra la valutazione Anvur e quella di Ateneo?
2) come i criteri Anvur potrebbero agevolare mai i Rettori nella valutazione di Ateneo, che invece non dev’essere compiuta in base ai criteri Anvur (questi riguardano la ricerca, quella la didattica), ma in base a regolamenti di Ateneo, mancando i quali, per un Rettore, rilasciare una valutazione positiva potrebbe essere considerato…un atto illegittimo?
Francamente, a me, in questa situazione, dispiace soprattutto per i Rettori: mi sembrano quelli su cui si stanno scaricando tutte le criticità di questo tentativo di salvataggio in corner, che mi appare sempre più come un rimedio assai peggiore del male. Cioè un “non-rimedio” che, in compenso, crea nuovi mali.
Quando, invece, un piccolo rinvio, a seguito della sentenza del CdS, sarebbe del tutto giustificato.
Ma evidentemente sono io che non ho capito nulla, per cui considerate che queste sono solo mie “riflessioni a voce alta”, che esprimo in questa sede al solo fine che persone più competenti di me mi possano spiegare dove mi sbaglio, visto che sicuramente mi sono “perso qualche pezzo”, ed è solo per questa ragione che mi sembra “la cosa più strana dopo la pizza in lattina”, un’operazione che, invece, ad una più attenta analisi, non potrà che rivelarsi del tutto corretta e legittima, oltre che massimamente tempestiva, opportuna e risolutiva.
Tom Bombadillo
Sarebbe interessante chiedersi quale sanzione attenda i Rettori che, colti da un minimo di resipiscenza rispetto all’umiliazione continua inflitta all’Università, rifiutino di cadere nella trappola di compilare lo squallido form.
per favore, chi può blocchi questa farsa. Le palesi ingiustizie stanno ammazzando non i cervelli all’estero, ma chi è qui e opera da anni con difficoltà, fra amarezze e strategie di gruppi che si stringono e sciolgono a seconda delle opportunità…
Brava mariam, sono perfettamente d’accordo.
Cara mariam,
blocchi chi può?
Va bene.
Ma chi è che può?
A questo punto, visto che l’ora x è già scoccata, anche ricollegandomi all’ultimo commento di fausto_proietti, sarebbe auspicabile che meritator ci riferisse cosa ha fatto il “suo” Rettore.
Ha contato fino a tre o si è rifiutato, per evitare il rischio di eventuali illegittimità o, comunque, ambiguità e confusioni di piani, visto che tanto non c’è certo bisogno di lui per contare fino a tre?
Dai, meritator, facci sapere.
Tom Bombadillo
Scusate, ma siamo sicuri che non siamo noi a star facendo confusione. L’art. 7, comma 10, della 240 dice
“Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche’ in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8.”
In prima battuta, qui si parla solo di regolamento per la verifica dell’effettivo svolgimento delle attività didattiche e di gestione, non di valutazione delle stesse. Ora, io credo che tutti gli atenei abbiano un regolamento che impone l’esistenza di un registro delle lezioni.
C’è poi la frase finale ad ingarbugliare le cose “Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del comma 8”, ma questa valutazione non va confusa (ovvero non deve necessariamente coincidere) con quella relativa agli scatti triennali che è discussa al comma 14.
In altri termini i rettori potrebbero verificare dai registri delle lezioni che i docenti hanno adempiuto ai loro compiti, verificare che rispettino i criteri ANVUR per la parte scientifica e quindi dare una valutazione positiva. Questo indipendentemente dalle relazioni triennali.
Caro Jube,
è vero che manca chiarezza, anche perché si tratta di prima applicazione di una legge scritta male da un punto di vista tecnico.
Su di una cosa, però, non ci sono dubbi, la valutazione per gli scatti triennali è inconferente.
Il comma 8, dell’art. 6, infatti, rinvia alla valutazione di cui al comma 7. Solo che il comma 7 si esprime in termini di verifica, sia per quella didattica di Ateneo (per cui lo stesso comma 7 richiede i regolamenti), che anche per quella di ricerca dell’Anvur (specificando che una eventuale bocciatura Anvur rileva solo ai fini del comma 8, cioè del poter comporre o meno le commissioni, perché la valutazione dei singoli docenti rimane appannaggio degli Atenei).
Mi pare evidente, quindi, non essendo prevista al comma 7 alcuna valutazione, ma due distinte verifiche, che quando il comma 8 rinvia alla valutazione del comma 7, è alle verifiche che rinvia, usando un sinonimo. Se la verifica da esito positivo, la valutazione sarà positiva, mentre, se la verifica….
Il problema è che qui mi pare si voglia ridurre il tutto alla verifica del solo parametro dato dall’Anvur, per cui, verificato questo (con un inspiegabile bollino blu messo dai Rettori, giusto per far vedere che hanno fatto qualcosa, che la valutazione è ‘la loro’, mentre risulta già dalla schermata: almeno per quanto riferito in questa sede), la valutazione è positiva.
Credo che tutti i Rettori, prima dello scoccare dell’ora x, avranno svolto questo compito di verifica meramente materiale. NON credo, invece, che questo salverà le commissioni dai futuri ricorsi demolitori.
Di certo, così l’asn parte con una pesante ipoteca.
Allora, notizie di qualche Rettore ‘dissidente’?
Tom Bombadillo
Caro Plantamura,
alla fine il Rettore del mio Ateneo, dopo consultazioni telefoniche con quelli di altri Atenei, ha fatto quello che il miur si aspettava: attestare una valutazione positiva!
In pratica, soprattutto visti i tempi strettissimi, l’attestazione è basata solo sulle indicazioni ANVUR sull’attività minima della ricerca, che oltretutto risulta già evidente dalla schermata sul sito riservato.
In teoria, è possibile giustificare l’attestazione in case a una semplice “verifica dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti” fatta magari anche a posteriori sulla base dei registri didattici, di autocertificazioni o di attestazioni dei direttori di Dipartimento… Un po’ come suggeriva Jubecca.
In conclusione, una farsa..pardon un escamotage giuridico amministrativo per cercare di salvare le commissioni dai futuri ricorsi demolitori.
Non so se lo scopo sarà raggiunto, qualche dubbio ce l’ho, ma è pur sempre vero che al famigerato art. 6 comma 7 della L. 240/2010 c’è esplicitamente scritto “Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori…”.
Non credo che il TAR o il Consiglio di Stato possa entrare nel merito della valutazione dell’Ateneo..
Intanto per un ateneo avere in mano la lista dei docenti che hanno fatto domanda per essere inclusi fra i commissari dell’ASN può risultare interessante. Magari permette di verificare che ci sono dei docenti ben sotto le soglie minime da commissario che hanno fatto comunque domanda… e chiedersi: ma saranno in male fede o solo disinformati?
Ma una persona di buonsenso che blocchi questa farsa dell’ASN?
Le liste dei commissari sorteggiabili sono uscite, quindi al momento non c’è alcun blocco.
Veramente le liste dei sorteggiabili non sono ancora uscite, ma solo i CV degli aspiranti.