Segnaliamo ai lettori una sentenza del Consiglio di Stato relativa all’ASN di diritto privato (IUS/01).
Ricordiamo che la seconda tornata è già stata annullata dal MIUR in autotutela. Ora il Consiglio di Stato sembra mettere la pietra tombale anche sulla prima tornata, che il MIUR ha vanamente tentato di salvare parzialmente, come si può leggere qui.
Si vedano in particolare i seguenti passaggi della sentenza:
considerato che il motivo di censura di primo grado afferente la composizione della Commissione è palesemente fondato e va accolto per le medesime ragioni divisate dai primi giudici ma, trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa ( dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa);
(…)
considerato che il giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio di lite nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (i.e., di tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012), adotterà sentenza di merito (se del caso) di accoglimento del ricorso di primo grado per le medesime assorbenti ragioni già indicate nella motivazione della impugnata sentenza, ma senza in questo caso limitarne gli effetti soggettivi alla originaria parte ricorrente (risultando ragionevole, in considerazione della natura del vizio integralmente caducatorio dedotto, la rinnovazione delle operazioni valutative in confronto di tutti i partecipanti della tornata 2012 della abilitazione);
considerato, da ultimo, che tenuto conto della portata conformativa del decisum di primo grado, appare opportuno, in accoglimento dell’istanza cautelare dell’odierna parte appellante, che l’Amministrazione universitaria si astenga medio tempore dal far luogo a chiamate in servizio dei soggetti che risultano idonei nella graduatoria di cui alla tornata della procedura abilitativa del 2012, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione universitaria ( ivi compresa l’auspicabile esercizio di un’autotutela in annullamento dell’intera tornata abilitativa del 2012, alla stessa stregua di quanto già fatto in relazione alla tornata del 2013);
In sostanza, la decisione del Consiglio di Stato mina alla base le fondamenta dell’ASN 2012, e ciò a causa di un noto vizio di composizione del collegio giudicante, che ha visto la presenza, come commissario straniero, di un docente spagnolo ascrivibile però ad altro settore scientifico disciplinare.
Proprio per questa ragione il Consiglio invita l’Amministrazione ad astenersi da chiamare in servizio abilitati di quella tornata.
Non sono pochi i problemi che ora si aprono, e che andranno studiati approfonditamente. Fra questi – taciamo per ora la questione di eventuali azioni per il risarcimento del danno – uno dei più rilevanti è costituito dal destino (incerto) degli abilitati 2012 già chiamati, e che potrebbero presto trovarsi privi del titolo.
In conclusione, ancora una volta ci chiediamo se vi siano dei responsabili di questo disastro e se sia giustificato il silenzio di ANVUR, ossia dell’agenzia che aveva fra i suoi tanti compiti, anche quello di verificare la composizione delle commissioni per le abilitazioni.
Segue il testo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2014, proposto da:
Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia N. 88;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Per il Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca Dip.Univ.Per La Ricerca Dir.Gen.Stud.Dir.Univ, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;
nei confronti di
Barbara Toti; Fabio Bravo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Togna, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Massimo Togna in Roma, Via Crescenzio N 58; Francesca Caroccia, Maria Alessandra Livi, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Togna, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Massimo Togna in Roma, Via Crescenzio N 58;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 11122/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), di Fabio Bravo, di Francesca Caroccia e di Maria Alessandra Livi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Vinti, l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l’avvocato Francesco Paoletti per delega dell’avvocato Mileto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il professor Giovanni Bruno impugna la sentenza del TAR Lazio 5 novembre 2014 n. 11122 con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado dell’odierno appellante limitatamente all’annullamento del provvedimento che ha giudicato inidoneo l’odierno appellante, chiedendone la riforma, tra l’altro, nella parte in cui detta sentenza non ha previsto, pur accogliendo in parte il terzo motivo di ricorso, la caducazione di tutta la procedura abilitativa dell’anno 2012 relativa alla cattedra di diritto privato;
considerato che l’appellante lamenta altresì l’illegittimità dell’assorbimento degli altri motivi di ricorso in primo grado e l’erroneità dell’improcedibilità del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti di procedura, nonché il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni.
considerato che si sono costituiti in giudizio la Commissione abilitazione scientifica nazionale settore concorsuale 12/A1, l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per resistere all’appello e chiederne la reiezione;
considerato che si sono, altresì, costituiti in giudizio il Dottor Fabio Bravo, la Dottoressa Francesca Caroccia e la Dottoressa Maria Alessandra Livi per chiedere l’accoglimento dell’appello;
considerato che all’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta per la decisione;
considerato che la causa può essere immediatamente definita con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 Cod.proc.amm., risultando manifestamente fondato l’appello nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata che, pur a fronte di un vizio caducatorio dell’intera procedura, ha limitato alla sola posizione dell’odierno appellante gli effetti conformativi della sentenza con onere della Amministrazione di rivalutare, attraverso una nuova commissione, la posizione dell’originario ricorrente anziché quella facente capo a tutti i soggetti partecipanti alla procedura abilitativa del 2012;
considerato che gli effetti conformativi di tale erronea (nella parte anzidetta) sentenza si sono già realizzati posto che l’Amministrazione universitaria ha disposto in autotutela per la tornata abilitativa del 2012 la rinnovazione delle posizioni individuali dei soli ricorrenti vittoriosi, anziché estendere erga omnes la portata soggettiva del giudicato;
considerato che il motivo di censura di primo grado afferente la composizione della Commissione è palesemente fondato e va accolto per le medesime ragioni divisate dai primi giudici ma, trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa ( dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa);
considerato, tuttavia, che la sentenza di primo grado è stata pronunciata a contraddittorio non integro, essendo stato evocato in giudizio soltanto uno dei soggetti controinteressati ( come risulta dall’epigrafe della impugnata sentenza);
considerato che tale ultima circostanza, in uno alla portata conformativa erga omnes della decisione da assumere in esito alla rinnovazione giudizio di primo grado, comporta l’onere della rimessione degli atti di causa al giudice di prima istanza, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm., previo annullamento della impugnata sentenza;
considerato che tale rilievo ha evidentemente portata assorbente rispetto alle altre censure d’appello;
considerato che il giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio di lite nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (i.e., di tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012), adotterà sentenza di merito (se del caso) di accoglimento del ricorso di primo grado per le medesime assorbenti ragioni già indicate nella motivazione della impugnata sentenza, ma senza in questo caso limitarne gli effetti soggettivi alla originaria parte ricorrente (risultando ragionevole, in considerazione della natura del vizio integralmente caducatorio dedotto, la rinnovazione delle operazioni valutative in confronto di tutti i partecipanti della tornata 2012 della abilitazione);
considerato, da ultimo, che tenuto conto della portata conformativa del decisum di primo grado, appare opportuno, in accoglimento dell’istanza cautelare dell’odierna parte appellante, che l’Amministrazione universitaria si astengamedio tempore dal far luogo a chiamate in servizio dei soggetti che risultano idonei nella graduatoria di cui alla tornata della procedura abilitativa del 2012, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione universitaria ( ivi compresa l’auspicabile esercizio di un’autotutela in annullamento dell’intera tornata abilitativa del 2012, alla stessa stregua di quanto già fatto in relazione alla tornata del 2013);
considerato, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, avuto riguardo ai profili puramente di rito di accoglimento dell’appello nei sensi anzidetti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado con rinvio degli atti di causa al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


abbastanza comica la questione di tutti abilitati alla prima tornata per la seconda nessun problema per la rivalutazione? ma siamo impazziti o cosa? una soluzione del genere è inconcepibile.
il riferimento al bando citato da adriano è veramente divertente…un bando fatto ad personam che oltre ai requisiti telematici da certificare con cd rom presupponeva specifiche competenze in materia di “matrimonio” e diritto di famiglia. Un bando per associato che presuppone specifici requisiti…no comment
sarebbe divertente andare a vedere e comparare i c.v. degli altri tre candidati, fatti fuori per la mancanza di cd rom o perché scarsamente telematica
la civilistica italiana va sempre peggio
Di comico, o di tragico, a seconda dei gusti, c’è’ che il Miur e l’Anvur hanno messo in commissione uno che non ci doveva stare.
Si puo’ anche pensare che la nuova commissione rivaluti tutti, con risultati a meta’/fine 2016, magari dopo l’inizio della nuova Asn, con tutti i chiamati licenziati e il ministero sommerso da cause per milioni di euro.
Viceversa, mi sembra, i contro interessati alla soluzione candidati 2012, magari con una mediana, tutti abilitati, sono pressoche’ inesistenti. I candidati 2013 si beccano un ritardo, che è tipico delle procedure pubbliche e non porta risarcimenti. I candidati delle altre Asn sono, appunto, delle altre. A livello economico esistenziale si tutelano i chiamati e non si spende nulla per i nuovi abilitati.
Se qualcuno dice che cosi’ si rovina l’immagine del settore, deve veramente avere molta ironia, il settore è gia’ totalmente screditato, magari con le chiamate scatta un minimo miglioramento, anche solo per la consapevolezza dei rischi che una sentenza come questa non può non far temere.
Per il Miur e l’Anvur non c’è’ nulla da fare…
…io trovo incredibile che un ricorso per annullamento di un’abilitazione non sia stato presentato in parte qua e nei limiti dell’ interesse. Mi è capitato di vederne di ricorsi presentati da strutturati della mia materia ed erano tutti così. Mentre, nella specie, mi pare di capire che addirittura un associato abbia fatto un motivo apposito di ricorso contro gli abilitati, e, non pago di aver vinto in primo grado, abbia fatto ricorso al cds “apposta-apposta” per ottenere pure l’accoglimento di quello specifico motivo ai limiti della carenza di interesse,almeno stando all’ undicesimo comandamento. C’è una sola spiegazione che riesco a darmi di un simile comportamento, e spero, per il prof e per il suo settore,che le cose stiano come immagino io. Ma forse non è così, credo che questa vicenda possa segnare la fine della comunità scientifica nazionale di privato,a meno che il rapporto causale non vada invertito.
Tom
…11′ comandamento? carenza di interesse? comunita’ nazionale di diritto privato?
Mi pare di ricordare che lei fosse un penalista, se è così qualche scusante ce l’ha.
Tralascio la teologia. Ma se uno vince un concorso al posto mio, forse non rischio che mi prenda il posto e, se anni dopo, mi dicono che l’ho vinto anch’io non rischio di farci ben poco con questa notizia?
Detto meglio, cosi per facilitare la comprensione, se i para-abilitati di una procedura illegittima esauriscono con le loro chiamate i pochi fondi del settore a me che serve l’abilitazione concessa due o tre anni dopo?
Ma perché non se la prende con i veri responsabili? MIUR, Anvur, la commissione?
Comunita’ di diritto privato? Su questo sito, o altrove, non risulta alcuna posizione pubblica di un’associazione o di qualche ordinario, se non il bel lavoro di F. Gazzoni, ripreso anche dall’Espresso, che demolisce per ragioni ben più precise e circostanziate tutto il lavoro della commissione.
..ah, poi ovviamente privatista si sbaglia, quando sostiene che l’eventuale annullamento riguarderebbe solo la prima fascia, perché, sia la logica giuridica che, soprattutto, l’esperienza diretta, non lasciano dubbi sul fatto che l’effetto riguarderebbe entrambe le fasce: tanto ciò è vero che nelle ordinanze di integrazione del contraddittorio (ovviamente, per pubblici proclami), negli unici settori in cui quest’esigenza è stata sentita già a livello di TAR Lazio, ovverosia diritto costituzionale e progettazione architettonica, l’integrazione riguardava sempre entrambe le fasce, sull’esplicitato presupposto logico-giuridico,sul quale non vedo come poter essere in disaccordo, che se la commissione è radicalmente nulla, lo è per entrambe le fasce (e, adire il vero, per entrambe le tornate: parlo in generale, chiaramente così non è per privato, perché è stata fatta una nuova commissione).
Insomma, mi pare di poter dire che la differenza tra il TAR Lazio e il CDS è che il primo ha sempre ritenuto che non bastasse il vizio di un commissario per inficiare l’intera commissione, tanto ciò è vero che non aveva mai ordinato l’integrazione del contraddittorio (@tutto da vedere, le ordinanze di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami relative a privato, almeno quelle che sono state indicate -sempre da te?..non mi ricordo- su questo sito, riguardavano solo l’aspetto della richiesta di accesso agli atti degli altri candidati all’abilitazione)per privato, ma solo, appunto, per pubblico e progettazione, per quel che sono riuscito a capire, in quanto in quei casi i commissari ritenuti viziati erano due.
Del resto, sono sicuro che, qualora davvero il ricorso dovesse essere riassunto in primo grado, uno degli argomenti difensivi degli idoneati (mamma mia, sarà una cosa tipo processo Ilva, per numero di parti; ve lo immaginate il CdS a fare udienza in una palestra?), almeno quelli idoneati all’unanimità, sarà che bastavano quattro voti. Questa storia, se il ricorso sarà riassunto, finirà di nuovo al CdS, e questa volte “a sezioni unite”. E credo che la vicenda farà la stessa fine pure nel caso di mega annullamento in via di autotutela da parte del MIUR, atto di annullamento che ovviamente sarà impugnato dalla gran parte degli idoneati, soprattutto da quelli che sono poi diventati associati ed ordinari, perché anche qui mi pare che la logica giuridica non lasci scampo: la nullità dell’atto antecedente comporta la nullità di tutti gli atti conseguenti.
Tom
@Desolation, tu scrivi testualmente:
“Ma se uno vince un concorso al posto mio, forse non rischio che mi prenda il posto e, se anni dopo, mi dicono che l’ho vinto anch’io non rischio di farci ben poco con questa notizia?”.
Vedi, il problema, alla fine, è tutto qui: oggettivamente, non si tratta di un concorso ma di un’abilitazione.
Tra i privatisti, invece, noto un’impostazione da concorso (come appunto il ricorrente che citavo prima, non ricordo se era proprio l’associato che poi ha vinto in CdS, che aveva chiesto l’accesso agli atti degli idoneati: ma che ti importa degli altri?…mica è un concorso?). E’ chiaro infatti che, nel ricorso giudiziario relativo ad un concorso, il ricorrente non chiede solo che il posto sia dato a lui, ma, conseguentemente, che sia tolto al controinteressato, ed è per questo che chiede copia, magari, delle pubblicazioni da lui presentate, etc, PERCHE’ E’ UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA.
Ma qui siamo in sede di abilitazione, NON COMPARATIVA, che può essere data pure a te che ricorri, senza il bisogno di toglierla a nessuno dei tuoi amici e colleghi meritevoli che sono stati abilitati.
A meno che uno (e addirittura un associato, che magari è strutturato da vent’anni), nel suo stesso settore non abbia amici e colleghi idoneati che ritiene meritevoli, ma ciò significa che il settore già ha delle problematiche interne “mostruose” di suo, e, almeno all’esterno e da questa particolare vicenda, appare come privo di una comunità scientifica di riferimento o, comunque, di una comunità totalmente divisa in gruppi “l’un contro gli altri armati”.
Ora, è chiaro che da un punto di vista strettamente giuridico e ipotetico l’interesse c’è nel togliere l’abilitazione agli altri (per questo io citavo, scherzosamente, l’undicesimo comandamento, che notoriamente “non ha valore legale”), ma questo a livello di perdita di chance, dove l’interesse del ricorrente risiederebbe nel fatto che non vuole che risorse siano utilizzate in precedenza per privato, perché poi rischia che in futuro la stessa materia sia destinataria di minori risorse.
Ma andiamo!!! E’ un interesse quantomeno sfumato.
Pensate quello che volete, ma io, se non fossi stato abilitato, non avrei mai fatto una cosa del genere. Ovvero, magari avrei fatto ricorso per ottenere io l’abilitazione; ma come lo spiegavo agli amici e colleghi bravi e meritevoli che stanno in sedi a mille chilometri dalla mia, e che, in alcuni casi, hanno pure già preso servizio da associato, che, avendo vinto già in primo grado, andavo a ricorrere al CdS “apposta-apposta” per fare licenziare loro?
Giustamente, questi non mi avrebbero più rivolto la parola, e non avrebbero più collaborato con me. E rischiavo pure che, al pranzo del prossimo convegno, “uno mi distraeva e l’altro mi versava il veleno nella minestra”.
Scherzi a parte, voglio dire che un comportamento del genere, o è strumentale (vedremo), e allora posso pure capirlo, oppure mi diventa incomprensibile, nel senso che pare proprio di chi non ha contatti continui di colleganza, e, fino alla fine, pure di amicizia, con i pari grado del proprio settore (e se in quel settore sei strutturato da anni, è proprio dura). Insomma, mi pare una situazione di un settore al quale corrispondono isole, o a limite arcipelaghi dipartimentali, ma non una comunità.
Comunque, sta di fatto che su mille (faccio per dire mille, il numero chiaramente non lo conosco) ricorsi che sono stati presentati contro l’ANS, molti dei quali riguardavano anche alcuni commissari, fin qui risulta che gli unici che NON hanno chiesto l’annullamento in parte qua e nel limite dell’interesse, ed anzi, avendo vinto, hanno ricorso in CdS proprio e solo per l’annullamento “erga omnes” siano i privatisti.
Quindi, alla fine, delle due l’una: o sono “strani” tutti gli altri, o siete “strani” voi (o almeno quelli di voi che la pensano così).
Tertium non datur.
Poi, però, non voglio creare malintesi, non è che “mi cugino” è abilitato a privato; io non ho alcun interesse ai destini dell’abilitazione di privato, e forse anche per questo, non essendo direttamente coinvolto, riesco ad osservare la vicenda con maggiore obiettività.
Tom Bombdill – Tom Bombadillo
In realtà l’interesse e’ evidente. Se in un dipartimento di due associati di diritto privato ha vinto uno solo, e’ ovvio che può venire chiamato o messo in programmazione. Il tempo in cui l’ altro viene rivalutato ha perso il posto. Idem per eventuali procedure selettive. Qui il vizio era ab originem quindi è’ giusto che si riparta con pari opportunità.
Non sono nè giurista nè medico ma seguo da tempo con attenzione le vicende dei concorsi e delle abilitazioni universitarie.
Vorrei suggerire, a Romolo 69 e a chiunque fosse interessato, di andare a leggere la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale(Sezione Sesta)N.00147/2014 Reg.Prov.Coll.,N.07506/2010 Reg.Ric.,N.04159/2011 Reg.Ric.,N04289/2011 Reg.Ric.
Forse la lettura di quanto accaduto potrebbe essere vista in un’ottica diversa e più giusta : a fronte di qualcuno che perde un posto c’è sempre qualche altro che un posto analogo aveva diritto ad averlo e non lo ha mai avuto.
Chi ha già preso servizio a diritto privato,se l’abilitazione la ha superata per merito e non per squallidi accordi tra scuole, dovrebbe difendere quei colleghi che, pur meritandolo,l’abilitazione non l’hanno ottenuta. E’ vero che si parla di abilitazioni e non di concorsi ma senza abilitazione ai concorsi non si può accedere: molti commissari lo hanno capito benissimo.
Condivido totalmente quello che scrive Marinella Lorinczi: “il MIUR non ha vigilato, si è lasciato passivamente mettere da parte dall’Anvur, e siamo quindi di nuovo alla conclusione che ministro e governo sono stati -limitatamente al problema – sciatti, sbadati e compiacenti”.
ho letto la sentenza e non comprendo il senso dell’intervento di domenica. Mi ero limitato a segnalare che esiste un precedente di un ordinario retrocesso a ricercatore, visto che qualcuno aveva scritto che i neo-associati (o neo-ordinari) avrebbero perso il posto, in caso di annullamento dell’ASN di diritto privato. Non intendevo esprimere alcuna valutazione in termini di giustizia o ingiustizia, ma solo segnalare un fatto, che si è verificato proprio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato citata da domenica. Non ho elementi per dire se questo fatto sia giusto o sbagliato.
Mi aspettavo una valanga di interventi. O la gente non lo sa, o non ci crede, o non è vero che si prescrive l’annullamento dell’intera procedura di abilitazione 2012. Sarebbe gentile se qualcuno ‘traducesse’ o parafrasasse per chi non è giurista questa sentenza del CdS, perché è un documento troppo importante. Grazie a nome dei non giuristi. Per i giuristi sarebbe anche un esercizio utile.
C’è poco da parafrasare, il CdS invita il Tar, di fronte al quale il ricorrente deve solo riprendere il giudizio, ad integrare la propria precedente sentenza prevedendo la caducazione di tutta la procedura 2012. In astratto potrebbe anche non farlo, ma a quel punto il ricorrente impugnerebbe di nuovo davanti al CdS che ha gia’ chiarito come la pensa.
Sulla carenza di interventi mi sento di dire che i non abilitati, per pudore o altro, non hanno intenzione di esternare il loro compiacimento. Ciò non vale nel mio caso in quanto sono proprio lieto che anche i para-abilitati abbiano avuto il loro 24 dicembre 2014. Voglio essere chiaro: la percentuale di para-idoneati per meriti scientifici in questa ASN, se c’era, era insignificante.
I para-Idoneati, invece, o sono semplicemente storditi o stanno cercando di attivarsi in maniera ben più utile che scrivendo su Roars per cercare impossibili vie di salvezza.
In tutto questo, lo ribadisco perché’ quelli degli altri settori comprendano la “particolarità'” del diritto privato, non una voce si alza da parte dei “reggitori” del settore, del tutto compartecipi, in effetti, di questo disastro che, non ritenendosi semplicemente possibile si verificasse, ci si è’ ben guardati dall’evitare.
Chiaramente intendevo “24 dicembre 2013”, il giorno in cui, alle 17.00, furono pubblicati gli esiti 2012.
Grazie. Questo è stato uno dei tanti regali di Natale. Il successivo è stato quello dei FFO 2014. Tattiche tra il puerile e l’inaccettabile.
Tirando le somme del periodo post-gelminiano, che coincide con la crisi economico-finanziaria quando si sarebbe dovuto spendere poco e bene (queste erano le parole d’ordine), si è invece speso molto e molto male. Gelmini ne può essere ben fiera, anche se le responsabilità vanno oltre la sua persona non all’altezza del ruolo. Per la mia esperienza relativamente limitata pre e post-gelminiana posso però affermare che l’assuefazione del sistema università italiana è stata progressiva, fin dal 2000 all’incirca, alla iperburocratizzazione con conseguente e illecita opacizzazione delle azioni, agli investimenti non meditati, allo sbandieramento di grandi riforme rinnovate, alla complicazione inestricabile e ingovernabile che fa inevitabilmente collassare.
Peraltro a chi invoca il principio di resistenza, qui non vale. Il principio che vale e’ quello del collegio perfetto, che non c’è stato. Non so se il ministero interverrà in autotutela, ma non penso che la procedura sia salvabile in ogni caso. Le storture di questa commissione sono state troppe, non solo il commissario straniero.
Sinceramente non vedo come l’Asn 2012 potrebbe salvarsi, mi sembra semplicemente impossibile. A questo punto per il settore l’unica strada da percorrere e’ quella di premere per la celerità… Quindi sperare nell’autotutela, rinominare la commissione e premere perché lavorino velocemente (di fatto non potranno che essere di manica super larga, riabilitare tutti gli abilitati e spero anche tutti coloro che lo meritano). Secondo me potrebbero farcela per ottobre/novembre.
Tardi, troppo tardi…il piano straordinario associati mi sembra proprio scada prima, forse non ci si rende conto del vero tsunami di legittime pretese risarcitorie che sta per piovere sul Miur… E se mi abilitano quando nessuno mi può’ più chiamare non è che mi metto a festeggiare.
Tutto sta a vedere se al Miur lasciano la materia in mano al genio che ha inventato il provvedimento di annullamento parziale della 2012…oppure si rendono effettivamente conto della valanga che avanza velocissima…
Caro Tom, anche nel tuo settore sono stati sollevati vizi di legittimità della commissione (almeno queste sono le informazioni attendibili che “girano”…soprattutto dopo qualche ordinanza del Tar) e anche nel tuo settore non si è trattato di abilitazione. Lasciamo perdere i meritevoli e i meno meritevoli. La questione riguarda il sistema e il metodo. Se un’università chiama abilitati in settori con un elevatissimo numero di ricorsi si deve assumere la responsabilità. Se Miur e Anvur non hanno nemmeno controllato i requisiti dei commissari si devono assumere la responsabilità. Se alcune commissioni hanno “riscritto” i criteri del Dm e hanno ritenuto di operare in un certo modo…cosa ci aspettavamo? Un salvacondotto? Se il vizio è fondante e inficia tutta la procedura non esistono abilitati e non abilitati. Purtroppo o per fortuna dipende solo dalla condizione personale (abilitato o meno) in cui si trova Tizio o Caio.
..bé, bobby, è proprio ciò che avevo scritto io, se parlo di ricorsi di strutturati che hanno sollevato il vizio dei commissari, a chi credi mi riferisca?..a ricorsi presentati da strutturati di fisica nucleare?..e come mi sarebbe capitato di vederli?
La differenza con privato non sta in questo, ma appunto, come scrivevo, che a penale gli strutturati (che poi mi pare siano gli unici che hanno ricorso), chiedendo l’annullamento degli atti, anche con riferimenti a vizi di commissari, lo hanno fatto sempre, espressamente, in parte qua e nei limiti dell’interesse; mentre a privato no.
Qui il ricorrente ha chiesto le pubblicazioni degli idoneati, mentre a penale no.
Idem, a quanto mi risulta, per progettazione e diritto costituzionale: lì è stato il TAR che ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, senza alcuna sollecitazione da parte dei ricorrenti, che ovviamente NON lo avevano chiesto, come invece è avvenuto reiteratamente a privato; così come NON avevano chiesto copia delle pubblicazioni degli idoneati.
A privato, se ti leggi la sentenza di primo grado -i cui estremi trovi, ovviamente, in quella postata qui-, il ricorrente ha provato ad annullare tutto trasversalmente, cioè tutte le aree e tutti settori. Soprattutto, il ricorrente (professore associato), almeno da quanto capisco io -ma, se ho capito male, chiedo scusa al diretto interessato-, avendo vinto in primo grado con riferimento alla sua posizione personale, ha ricorso apposta-apposta al CdS, per ottenere che l’annullamento fosse “erga omnes”.
Non capisco come tu possa non vedere la differenza che, come dice Desolation, evidentemente dipende dalla “particolarità” di diritto privato.
Per il resto, io non mi sono mai espresso né a favore né contro il merito dell’abilitazione, né del mio settore, né degli altri (altro che vera abilitazione o falsa abilitazione).
Ovviamente, poi, la fortuna gioca spesso un ruolo rilevante. Come ho scritto nella mia e-mail dipartimentale, nel comunicare di avere ottenuto l’abilitazione, la verità è semplicemente che, come dicevano in un ormai vecchio film, “certi giorni sei tu che mangi l’orso, altri giorni è l’orso che mangia te”.
Tornando alla questione dell’interesse, però, togliere una cosa ad un altro non la farà avere prima a te. Ormai, cioè, chi non è stato abilitato, e può esserlo a seguito di ricorso, e quindi solo successivamente, non è che se toglie l’abilitazione agli altri torna indietro nel tempo, ed è come se l’avesse avuta prima.
Non so chi scriveva qui, eh, ma se ci sono due associati nello stesso dipartimento, uno abilitato e uno no, etc., etc, SVEGLIA!!!!!!!!!!!!!!!! Non ci vuole mica tanto a verificare on-line che il ricorrente è l’unico associato di diritto privato del suo dipartimento, quindi il motivo indicato (che non mi convince “manco per niente”) di certo non è stato quello che ha mosso il ricorrente.
Veramente, leggendo la sentenza di primo grado, un’idea del vero motivo che ha spinto il ricorrente ad un simile comportamento processuale me la sono pure fatta, ovviamente si tratta di un mio pensiero, che poi sicuramente sarà sbagliato, e i motivi li conosce solo il ricorrente, ma mi è parso di poter leggere tra le righe della sentenza l’esistenza di un conflitto col presidente della commissione, e non di natura universitaria, ma professionale (mi riferisco ad uno dei motivi dell’originario ricorso che riguardava proprio una questione professionale). Il che mi parrebbe confermare che questa vicenda processuale va oltre la logica di un’ appartenenza ad una comunità scientifica, e può essere letta anche con un’altra lente.
Voglio dire, se uno abita in un piccolo villaggio di 300 persone (quante sono le persone strutturate in un settore), e, a seguito di una tempesta, un fulmine gli colpisce la capanna, senza nessuna colpa, come nessun merito ha il suo vicino che invece si trova la casa intatta, non è che si mette a dare fuoco alle capanne altrui; lui che ci guadagna? Questo avrebbe un senso tra IMPRESE CONCORRENTI, non tra appartenenti ad una medesima comunità ristretta.
E’la logica per cui, se io non ho avuto una cosa in un certo momento, e posso averla solo successivamente, allora voglio che venga tolta pure al mio vicino che l’ha avuta subito -senza toglierla a me-, solo perché voglio che l’abbia dopo pure lui. E’ la logica, cioè, per cui non mi interessa tanto stare meglio io, ma soprattutto che gli altri non stiano meglio di me. Insomma, è la logica del “mal comune mezzo gaudio”. Mentre, oggettivamente, il male comune è solo un male maggiore.
Infine, è la logica per cui uno come me, che ha rocambolescamente vinto un concorso da ricercatore che “non era il suo”, e, come non ha avuto mai nessuno che gli mettesse il posto a concorso da ricercatore, non avrà mai qualcuno che gli metterà il delta per la progressione ad associato -tanto più in una Università che “non è la sua”-, sarebbe dovuto essere scontento (rodersi il fegato?), per gli amici del suo settore che sono stati promossi; mentre io ne sono stato felicissimo.
Del resto, c’è una parola, ed una parola sola, per questa logica; ed io, da cattolico, so perfettamente qual è.
Un caro saluto.
Tom
Il mio era un esempio, ma non poter presentare domande a procedure selettive e’ uguale. Infatti hanno accolto la cautelare e potevano non farlo e rinviare direttamente. Indipendentemente da tutto, una commissione in cui commissari parlavano a convegni mentre dovevano essere in riunione o facevano strane telematiche finite 10 minuti prima di trovarsi poi da un’ altra parte, merita di vedersi annullare gli atti. Non è la logica del mal comune mezzo gaudio, e’ quella di una correttezza di fondo. Inoltre l’annullamento della tornata 2012 solo per chi ha ricorso pone problemi di giustizia: chi non poteva permettersi il ricorso avrebbe dovuto tenersi una valutazione fatta da una commissione illegittima. Illegittima per il ministero e illegittima per i giudici.
Ancora una volta lasciamo perdere le questioni religiose.
Personalmente non conoscevo il presidente, se non di nome, anche perché in 25 anni di studi giuridici non avevo mai letto nulla scritto da lui.
Tuttavia, e con altri, sin da subito l’obiettivo è stato quello di distruggere tutta l’abilitazione. Da un lato per un motivo strategico, essendosi trattato di un esercizio di puro arbitrio, i 10/20 o 71 che avrebbero ottenuto la ricorrezione sarebbero sicuramente stati riboccati con disonore per cui l’unico tentativo di fare qualcosa di utile era imporre una procedura del tutto nuova.
Parallelamente, pero’, nei confronti dei commissari e dei candidati beneficiati secondo regole spartitorie e di “simpatia”, non è che ci fosse proprio tanta comprensione o altro sentimento positivo per cui, francamente, aspetto ancora di leggere qualche non idoneato triste e sconsolato per il destino dei colleghi para-idoneati.
Caro Tom, mi permetto di fare un ultimo commento. Qui, ripeto, non si tratta di (cito testualmente) “se io non ho avuto una cosa in un certo momento, e posso averla solo successivamente, allora voglio che venga tolta pure al mio vicino”. Si tratta di applicare un principio di giustizia e di diritto, a prescindere dai motivi interiori che hanno mosso il concorrente. Utilizzando la tua metafora, se tutte le case sono state costruite in violazione della legge, perché solo alcune devono essere abbattute, o beneficiare di una sanatoria, ed altre no? Fra valere un principio dovrebbe costituire la regola e non l’eccezione. Mi preme ribadire: a prescindere dai motivi che hanno mosso il ricorrente che, personalmente, non conosco e nemmeno riesco a dedurre così acutamente. Mi spiace per il caos in cui si trova il settore di diritto privato (e che potrebbe allargarsi ad altri settori). Ma se il vizio riguarda la composizione della commissione, la commissione è illegittima e il vizio stesso deve essere fatto valere erga omnes, e non solo per candidati di serie C(non abilitati), ma anche per quelli di serie B (abilitati non ancora chiamati, magari solo perché le procedure sono più lente rispetto altrove) e di serie A (abilitati che sono stati solertemente chiamati). Nemmeno io sono felice per coloro che si trovano in questa situazione. Ma queste sono sensibilità soggettive che dimostrerò ai diretti interessati. In questa sede intendo sostenere il principio espresso dal CdS. Me la prenderei con Miur, Anvur e membri della Commissione piuttosto che con il ricorrente.
…anch’io commento per l’ultima volta, che francamente di questa storia “non me ne può fregà de meno”.
Voglio dire, addirittura se domani si ponesse un problema del genere nel mio settore -ma credo di no-, io manco mi costituirei in giudizio -l’idea non mi sfiorerebbe neppure per un attimo-, e parliamo del mio settore, rispetto al quale, se scrivo che non mi costituirei, e perché non ho un interesse (tecnicamente, controinteresse), figuriamoci per un altro settore!
@Desoltation, io non ho posto una questione religiosa, ma di solidarietà di classe, colleganza, e appartenenza ad una comunità (scientifica). Il riferimento alla religione cattolica, evidentemente, era solo una modalità stilistica per evitare di mettere “nero su bianco” un termine che poteva risultare scortese, lasciando la possibilità di intuire. E poi che significa ancora una volta? Ah, ho capito, quando ho citato l’undicesimo comandamento…e, sì, in effetti lo si studia a catechismo! Anzi, no, a teologia (ti giuro che sta cosa che avevi scritto della teologia l’ho capita solo ora -ma perché questo scrive lasciamo perdere la teologia?-, a seguito di questa tua seconda “uscita”).
Dunque, a parte un “battutismo” inutile, credo che tutta la tua posizione possa essere riassunta nelle tue stesse parole: .
In definitiva, come tu stesso ammetti, tutto parte da una mancanza di sentimenti positivi e di simpatia nei confronti dei tuoi diretti colleghi, sol perché “rei” di essersi abilitati, mentre tu no: solo che loro non hanno responsabilità, né rispetto alla prima, né riguardo alla seconda circostanza, perché, per entrambe, non è dipeso da loro.
@bobby, premesso, da un lato, che io non me la prendo con nessuno, né col ricorrente, né col MIUR, proprio perché non è una vicenda che mi riguarda, nonché, dall’altro, che il ricorrente solleva espressamente una questione professionale come motivo per cui il presidente non l’avrebbe potuto giudicare (e non mi pare che, per leggere questo dato, ci sia bisogno di particolare intuito), voglio ribadire come -che tu te ne renda conto o meno (in che ateneo lavori?)-, specie nelle università del sud, soprattutto per ragioni legate alla questione del “robin hood al contrario”, nella tua categoria C rientrano pure gli abilitati che non hanno procedure, né in corso, né in vista, e, diciamocelo, semplicemente non saranno mai chiamati, per cui io ritengo molto più di serie superiore uno non-abilitato della Sant’Anna o dell’Università di Perugia (per citare due atenei premiati dal meccanismo Monti), e che si abiliterà alla prossima “a sportello”, che non gli abilitati del tipo prima descritto (tra cui rientro io).
Vedi, poi, il punto è sempre quello di Desolation, ed è per questo che il tuo esempio non regge neanche un po’, perché chi costruisce abusivamente commette un reato, mentre gli abilitati da commissioni viziate non hanno commesso nessun reato e non hanno alcuna colpa. E come se io dicessi che uno ha colpa di essere di ruolo alla Sant’Anna, invece che all’Uniba (e guarda che in quel caso la capacità assunzionale è stata proprio tolta agli uni per essere data agli altri; ma il collega della Sant’Anna o dell’Università di Bologna che colpa ne ha?).
Inoltre, ovviamente, la procedibilità dei reati edilizi è d’ufficio. Qui, invece, di ufficio non si produce proprio niente. Per seguire il tuo esempio, è come se Tizio e Caio, che sono vicini, avessero presentato entrambi una richiesta di titolo abilitativo per costruire; che ne so, per farsi una patio: Tizio lo ottiene e Caio no. Al che Caio, non solo si attiva per ottenerla anche lui (cosa ragionevole), nel frattempo, però, vuole pure che sia demolito il patio di Tizio, e fa causa apposta-apposta per dire che il funzionario che ha rilasciato il titolo abilitativo al suo vicino (e a lui lo ha negato) in realtà non era competente e, quindi, per questo vizio il patio di Tizio dev’essere demolito (ma che ti frega del patio di Tizio?), perché “non sia mai” che il vicino deve avere il patio e lui no.
Purtroppo, però, ormai l’italiano medio si è ridotto proprio a questo tipo di mentalità, che copre con il legalismo. E’ una questione di giustizia, di regole, il patio di Tizio è formalmente scorretto -cioè, manco si pone il problema se Tizio potesse costruirlo o meno, solo quello formale che il funzionario, che ne so, non era di quell’ufficio-, e si attiva, come paladino della giustizia, per farglielo demolire (e dico demolire, perché mi riferisco essenzialmente a quelli che, ottenuto il titolo abilitativo, avevano pure i soldi per costruirselo il patio). E tu sei davvero sicuro che questa del patio -che pare una storia vera, fin troppo italiana-, sia davvero sete di giustizia, o è qualcosa di molto meno nobile?
Il vero problema sociale italiano rimane sempre quello, ed è quello che ci condannerà al ritorno alla società ottocentesca, voluto dalle oligarchie, tutti “felici e contenti” nel nostro livore; vedi, parlando di “Unione europea, euro e società pluriclasse” (e quindi di tutt’altro), lo dicevo proprio l’altro giorno, in un mio breve intervento introduttivo al convegno che avevo organizzato.
Per quel che vale, ti metto il link di youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=s1Afuan35DU
Meno male che nella Vecchia Foresta ciò non accade.
Tom Bombadill – Tom Bombadillo
Sono lieto che lei torni al diritto penale, sperando che l’ASN di Diritto Privato non rientri più tra i suoi interessi.
Abbiamo già chi fa le battute ma non ammette quelle altrui.
Tom…se rileggi io ho parlato di sistema e di metodo;non ho mai attribuito “colpe” a candidati. Ci mancherebbe. Non intendo commentare oltre mere provocazioni. Il vero problema sociale pare essere più quello di ritenere una regola come eccezione. Fiero comunque di essere “italiano medio”…cHe però sostiene il “legalismo”…non lo nasconde dietro ad alcuna diversa mentalità.