Segnaliamo ai lettori una sentenza del Consiglio di Stato relativa all’ASN di diritto privato (IUS/01).
Ricordiamo che la seconda tornata è già stata annullata dal MIUR in autotutela. Ora il Consiglio di Stato sembra mettere la pietra tombale anche sulla prima tornata, che il MIUR ha vanamente tentato di salvare parzialmente, come si può leggere qui.
Si vedano in particolare i seguenti passaggi della sentenza:
considerato che il motivo di censura di primo grado afferente la composizione della Commissione è palesemente fondato e va accolto per le medesime ragioni divisate dai primi giudici ma, trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa ( dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa);
(…)
considerato che il giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio di lite nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (i.e., di tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012), adotterà sentenza di merito (se del caso) di accoglimento del ricorso di primo grado per le medesime assorbenti ragioni già indicate nella motivazione della impugnata sentenza, ma senza in questo caso limitarne gli effetti soggettivi alla originaria parte ricorrente (risultando ragionevole, in considerazione della natura del vizio integralmente caducatorio dedotto, la rinnovazione delle operazioni valutative in confronto di tutti i partecipanti della tornata 2012 della abilitazione);
considerato, da ultimo, che tenuto conto della portata conformativa del decisum di primo grado, appare opportuno, in accoglimento dell’istanza cautelare dell’odierna parte appellante, che l’Amministrazione universitaria si astenga medio tempore dal far luogo a chiamate in servizio dei soggetti che risultano idonei nella graduatoria di cui alla tornata della procedura abilitativa del 2012, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione universitaria ( ivi compresa l’auspicabile esercizio di un’autotutela in annullamento dell’intera tornata abilitativa del 2012, alla stessa stregua di quanto già fatto in relazione alla tornata del 2013);
In sostanza, la decisione del Consiglio di Stato mina alla base le fondamenta dell’ASN 2012, e ciò a causa di un noto vizio di composizione del collegio giudicante, che ha visto la presenza, come commissario straniero, di un docente spagnolo ascrivibile però ad altro settore scientifico disciplinare.
Proprio per questa ragione il Consiglio invita l’Amministrazione ad astenersi da chiamare in servizio abilitati di quella tornata.
Non sono pochi i problemi che ora si aprono, e che andranno studiati approfonditamente. Fra questi – taciamo per ora la questione di eventuali azioni per il risarcimento del danno – uno dei più rilevanti è costituito dal destino (incerto) degli abilitati 2012 già chiamati, e che potrebbero presto trovarsi privi del titolo.
In conclusione, ancora una volta ci chiediamo se vi siano dei responsabili di questo disastro e se sia giustificato il silenzio di ANVUR, ossia dell’agenzia che aveva fra i suoi tanti compiti, anche quello di verificare la composizione delle commissioni per le abilitazioni.
Segue il testo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2014, proposto da:
Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia N. 88;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Per il Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca Dip.Univ.Per La Ricerca Dir.Gen.Stud.Dir.Univ, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;
nei confronti di
Barbara Toti; Fabio Bravo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Togna, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Massimo Togna in Roma, Via Crescenzio N 58; Francesca Caroccia, Maria Alessandra Livi, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Togna, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Massimo Togna in Roma, Via Crescenzio N 58;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 11122/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), di Fabio Bravo, di Francesca Caroccia e di Maria Alessandra Livi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Vinti, l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l’avvocato Francesco Paoletti per delega dell’avvocato Mileto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il professor Giovanni Bruno impugna la sentenza del TAR Lazio 5 novembre 2014 n. 11122 con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado dell’odierno appellante limitatamente all’annullamento del provvedimento che ha giudicato inidoneo l’odierno appellante, chiedendone la riforma, tra l’altro, nella parte in cui detta sentenza non ha previsto, pur accogliendo in parte il terzo motivo di ricorso, la caducazione di tutta la procedura abilitativa dell’anno 2012 relativa alla cattedra di diritto privato;
considerato che l’appellante lamenta altresì l’illegittimità dell’assorbimento degli altri motivi di ricorso in primo grado e l’erroneità dell’improcedibilità del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti di procedura, nonché il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni.
considerato che si sono costituiti in giudizio la Commissione abilitazione scientifica nazionale settore concorsuale 12/A1, l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per resistere all’appello e chiederne la reiezione;
considerato che si sono, altresì, costituiti in giudizio il Dottor Fabio Bravo, la Dottoressa Francesca Caroccia e la Dottoressa Maria Alessandra Livi per chiedere l’accoglimento dell’appello;
considerato che all’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta per la decisione;
considerato che la causa può essere immediatamente definita con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 Cod.proc.amm., risultando manifestamente fondato l’appello nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata che, pur a fronte di un vizio caducatorio dell’intera procedura, ha limitato alla sola posizione dell’odierno appellante gli effetti conformativi della sentenza con onere della Amministrazione di rivalutare, attraverso una nuova commissione, la posizione dell’originario ricorrente anziché quella facente capo a tutti i soggetti partecipanti alla procedura abilitativa del 2012;
considerato che gli effetti conformativi di tale erronea (nella parte anzidetta) sentenza si sono già realizzati posto che l’Amministrazione universitaria ha disposto in autotutela per la tornata abilitativa del 2012 la rinnovazione delle posizioni individuali dei soli ricorrenti vittoriosi, anziché estendere erga omnes la portata soggettiva del giudicato;
considerato che il motivo di censura di primo grado afferente la composizione della Commissione è palesemente fondato e va accolto per le medesime ragioni divisate dai primi giudici ma, trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa ( dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa);
considerato, tuttavia, che la sentenza di primo grado è stata pronunciata a contraddittorio non integro, essendo stato evocato in giudizio soltanto uno dei soggetti controinteressati ( come risulta dall’epigrafe della impugnata sentenza);
considerato che tale ultima circostanza, in uno alla portata conformativa erga omnes della decisione da assumere in esito alla rinnovazione giudizio di primo grado, comporta l’onere della rimessione degli atti di causa al giudice di prima istanza, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm., previo annullamento della impugnata sentenza;
considerato che tale rilievo ha evidentemente portata assorbente rispetto alle altre censure d’appello;
considerato che il giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio di lite nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (i.e., di tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012), adotterà sentenza di merito (se del caso) di accoglimento del ricorso di primo grado per le medesime assorbenti ragioni già indicate nella motivazione della impugnata sentenza, ma senza in questo caso limitarne gli effetti soggettivi alla originaria parte ricorrente (risultando ragionevole, in considerazione della natura del vizio integralmente caducatorio dedotto, la rinnovazione delle operazioni valutative in confronto di tutti i partecipanti della tornata 2012 della abilitazione);
considerato, da ultimo, che tenuto conto della portata conformativa del decisum di primo grado, appare opportuno, in accoglimento dell’istanza cautelare dell’odierna parte appellante, che l’Amministrazione universitaria si astengamedio tempore dal far luogo a chiamate in servizio dei soggetti che risultano idonei nella graduatoria di cui alla tornata della procedura abilitativa del 2012, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione universitaria ( ivi compresa l’auspicabile esercizio di un’autotutela in annullamento dell’intera tornata abilitativa del 2012, alla stessa stregua di quanto già fatto in relazione alla tornata del 2013);
considerato, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, avuto riguardo ai profili puramente di rito di accoglimento dell’appello nei sensi anzidetti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado con rinvio degli atti di causa al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
@tuttodavedere
Premetto nulla contro nessuno ne’ tantomeno contro tuttodavedere.
Ma e’ sempre una presa in giro…….solo i concorsi con i candidati anonimi danno garanzia (chiaramente salvo imbrogli) di rispettare la meritocrazia.
E ciò non è possibile per il reclutamento universitario. Il resto è sempre opinabile…..ovvero in parole povere, legato alle scuole, alle amicizie, agli interessi professionali etc etc. Naturalmente quando siamo nella normalità dei casi e non di fronte a candidati evidentemente asini.
Dunque finiamola……parliamo di cose note.
Perché Tizio si e Caio no ? Perché Tizio è bravo……ma andiamo, siamo seri.
in effetti è molto più serio aprire i cancelli dell’università a capre mascherate da professori che scrivono due o tre saggi ridicoli…tanto superano le mediane!
mi spiace ma non sono affatto d’accordo
Tizio è bravo e Caio no perché è un giudizio di valore. Poi magari si scopre 10 anni dopo che Caio è un fenomeno del diritto e allora in quel caso il commissario ha sbagliato 10 anni prima. Ma la vita è fatta di giudizi di valore non di numeri e mediane e non può essere diversamente.
La logica che si propone e parimenti dannosa di quella che si vuole sostenere con la tesi del supero le mediane sono dentro. Tesi che peraltro è palesemente illegittima perché la legge, ed oggi la giustizia amministrativa, ci dicono che oltre a superare le mediane si deve superare il giudizio di merito. quindi direi che è il caso di smetterla con una logica che non funziona
@tuttodavedere
Forse non mi sono spiegato o sei prevenuto o…..non so cos’altro.
Ma chi parla di mediane !!! Voglio solo dire che non esiste il giudizio di valore assoluto e giusto ed equo etc etc.
Da sempre si passa nei concorsi per cooptazione. Non vorrai forse affermare che la Commissione Patti aveva finalmente titolo per giudicare chi fosse veramente meritevole e chi no ? Non credo tu intenda questo vero ? Altrimenti la finiamo qui e ci raccontiamo le barzellette. Ti faccio allora una domanda. Come pensi sia possibile selezionare i candidati e far vincere solo quelli veramente meritevoli ?
La risposta te la do io. Non si può, è impossibile.
E allora non giriamoci intorno. Tu sei intereressato e di parte perché sei passato a differenza di altri. E ritieni che si deve accettare il giudizio di qualunque coommissione e basta. A Roma si dice “a chi tocca nun se ingrugni”. Ovvero se ti capita qualcosa di non bello te la tieni e non devi arrabbiarti…… Diciamo che questa è un’ opinione in parte condivisibile. Ma non si può prendere in giro la gente dicendo che la Commissione Patti ha fatto un lavoro serio, accurato ed equo, come mai era stato fatto. E dai……ha fatto quello che hanno sempre fatto le Commissioni, ovvero far passare chi ritenevano per i più svariati motivi leciti e meno leciti.
Ricorda … anche i Maestri dicevano che di scienziati ce ne sono pochissimi, due, tre massimo quattro. Di asini un po’ di più, di “onesti” studiosi molti.
Che vogliamo fare ? Se ne passano quattro e solo loro ci possiamo stare. Se passa gente esattamente uguale a quella non passata le cose non tornano……che dici ora ?
@tuttodavedere
…..non scrivere troppo. Vuoi esprimere questo concetto:
si deve accettare il responso dei concorsi universitari e basta. Nell’Accademia si ragiona così.
È vero una volta era così. Ma ritieni che questo modo di ragionare fosse generalmente legittimo e condivisibile ? Era prassi….. Ma erano tempi in cui nell’Accademia entravano solo gli “allievi”. E anche questo “andazzo” è stato ed è criticato. E allora, ripeto, che consigli ? Hai la soluzione che mai è stata trovata ? Dai, dai. Ognuno tira acqua al suo mulino e basta.
Io un suggerimento ce l’ho ? Serenità. O meglio Commissari generalmente riconosciuti come Maestri e …sereni. Elezioni e poi sorteggi. Come una volta nei concorsi….un po’ più seri.
Parlavo di serenità e ricordo che questa abilitazione aveva come finalita’ quella di selezionare ricercatori, associati o non strutturati che avrebbero potuto poi partecipare a concorsi comparativi. Certo anche con criteri di merito ma mai merito comparativo, ma diciamo così generico…. E allora come si può per esempio non dichiarare idoneo un associato o un ricercatore “anziano” con i titoli e le pubblicazioni in regola ? In realtà si è cercato solo di tutelare i protetti in modo che fosse più facile non trovare troppi concorrenti “interni” in futuri concorsi banditi dall’una o dall’altra universita’. Come può una Commissione, non abilitando un candidato, “bocciare” di fatto la Commissione che aveva ritenuto meritevole quello stesso candidato? Commissione formata il più delle volte da Maestri o Commissari molto più autorevoli di quelli sorteggiati per questa ASN? Affermando nella sostanza: non puoi partecipare a concorsi universitari. Ma non scherziamo ! Se poi si considera, ed è a tutti noto, che sono passati bravi, meno bravi e asini, allora la conclusione è che il tutto è stato fatto nella speranza di attutire il pericolo dei concorsi “locali” per gli abilitati amici……meritevoli.
Ma non è questa la serenità, il merito e la serietà. Non è seriamente concepibile che poiché c’è il pericolo che in un concorso bandito dalla tale Università si preferisca il candidato locale allora ci si prepara prima facendo fuori la maggior parte dei canditati, tra i quali molti meritevoli, da tutti i punti di vista.
Se il problema sono i concorsi “locali” si adotti un altro metodo di reclutamento ma non diciamo fesserei su questa ASN che è stata solo un disastro.
Ripeto, elezioni e poi sorteggio. Con questo criterio di nomina, membri poco “idonei” difficilmente farebbero parte della Commissione giudicatrice……
Condivido quanto scrive Antongiulio.
Tuttodavedere è manifestamente di parte.
Quale meritocrazia e meritocrazia…con una Commissione giudicatrice di tal fama e autorevolezza poi…… E ancora parliamo di meritocrazia nell’universita’…….. ha detto bene Antongiulio, solo l’anonimato dei candidati può dare garanzie. Ma qui l’anonimato non è possibile.
Quindi basta parole a vanvera e delle due l’una, o Commissione di Maestri eletti e poi sorteggiati oppure continuiamo con Commissioni “casuali” ma non diamo la croce addosso a chi legittimamente presenta ricorso.
Premesso che non sono affatto di parte visto che la mia abilitazione è già stata annullata, quindi non ho nulla da difendere e attendo con serenità il giudizio della nuova nominata commissione.
bhe si in effetti i concorsi con sorteggio di una volta non erano per niente male…andate a vedere cosa è successo all’epoca e capirete che non è tutto oro quello che luccica.
personalmente ho letto molti, per non dire quasi tutti i lavori monografici, dei candidati alla seconda fascia Ius 01, e dal mio piccolo non reputo affatto ingiusta gran parte delle bocciature della Commissione Patti (ovvio su qualcuno si può discutere, ma sono veramente pochi).
Andando a prendere l’elenco dei ricorrenti al tar poi proverei un vero e proprio imbarazzo fossi in alcuni di loro. Ci sono c.v. neanche degni di essere presentati ad una procedura per ricercatore ma li evidentemente l’albero genealogico o altre variabili più o meno note hanno avuto il loro peso
@tuttodavedere
Il tono non mi piace. I giudizi dei concorsi sono tutti opinabili. Ripeto, sono passati, bravi, meno bravi e asini. E non sono passati, bravi, meno bravi e asini.
Ma scusa, perché ritieni di poter dare giudizi di merito sui candidati ?
Non prendere in giro chi legge asserendo di aver letto i curriculum e le pubblicazioni. E anche fosse ? Quali meriti o ruolo hai per poter dare giudizi ? Guarda per esempio in prima fascia gli idonei e i non idonei……ci sono diversi curriculum e giudizi degli idonei…….imbarazzanti. E almeno una quindicina di non idonei che avrebbero meritato un giudizio positivo anche comparativamente rispetto ad alcuni idonei.
Quindi tu, essendo vicino alla Commissione Patti, ritieni che hanno agito in modo equo……va bene. Sei di parte. Cari saluti.
Quindi mi pare di capire che se
@antongiulio e tuttodavedere
…finitela.
E tutto come sempre non ne parliamo più.
Chi ritiene fa ricorso e basta. Siamo in uno stato di diritto ?
E allora rispettiamo tutto e tutti, ma non prendiamoci in giro.
L’essere umano e dunque la Commissione è fallibile per i più disparati motivi, leciti e non leciti, come è sempre stato.
Saluti e a non risentirci
@tuttodavedere… io proverei imbarazzo nell’affermare quello che affermi tu. Ma stiamo scherzando?
Qualcuno ha notizia di quello che sta succedendo nelle segrete stanze? Ci sarà’ il mitico decreto del Miur che sterminerà’ sul serio i parà abilitati?
Ma la Commissione nominata che fa? Si gira i pollici per un anno?
Chi sa parli!!
pubblicati i criteri di giudizio per la rivalutazione dei ricorrenti della prima tornata in data 3 aprile 2015, narrano di un lavoro intenso e certosino della commissione per chiudere e avviare la valutazione dei candidati alla seconda tornata
segnalo ordinanza del Tar Lazio sez. 3 bis dell’ 11/5/2015 N. 02008/2015 REG.PROV.CAU./N. 02450/2015 REG.RIC.
:
“[…]Considerato che l’istanza cautelare proposta appare favorevolmente apprezzabile nei termini di un rinvio all’amministrazione, la quale dovrà valutare, nell’esercizio della sua discrezionalità, l’eventuale estensione soggettiva dei provvedimenti in epigrafe indicati, avuto riguardo a quanto statuito dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 4.3.2015, n. 1071 in ordine agli effetti caducatori di un vizio genetico di composizione dell’organo valutatore, quale è stato acclarato nel caso della tornata 2012 dell’A.S.N. per il settore disciplinare del diritto privato;
Ritenuto che l’assoluta peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende in parte qua i provvedimenti impugnati e ordina all’amministrazione di rivalutare nei sensi di cui in motivazione, nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, i provvedimenti emessi all’esito dei giudicati amministrativi riguardanti la tornata 2012 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale relativamente al settore 12/A1 – Diritto privato.”
Ma che senso ha tutto questo….e soprattutto “il diritto” va a farsi friggere.
O cade TUTTO e dunque anche gli idonei oppure per chi non ha presentato ricorso non deve esserci rimedio. Certo in teoria non e’ giusto ma se un soggetto non ha fatto alcun ricorso nei termini, in base a “cosa” avrebbe titolo ad essere rivalutato se non…cade tutto ?
Mi dispiace ma si continuano a fare danni su danni !!!!
Consiglio, umilmente, ai signori giudici e al Ministero di stare immobili e non fare altri danni…e si lasci finire il lavoro di questa Commissione.
Chi ritiene poi faccia i ricorsi che vuole e singolarmente si vedra’ caso per caso….poi e’ il caso di far partire quanto prima una nuova abilitazione e ……piano piano tutto si risolvera’ con molti meno danni e ricorsi e …..lcon l’abbandono di molti contenziosi in essere.
Scommettiamo ?