Segnaliamo ai lettori una sentenza del Consiglio di Stato relativa all’ASN di diritto privato (IUS/01).

Ricordiamo che la seconda tornata è già stata annullata dal MIUR in autotutela. Ora il Consiglio di Stato sembra mettere la pietra tombale anche sulla prima tornata, che il MIUR ha vanamente tentato di salvare parzialmente, come si può leggere qui.

Si vedano in particolare i seguenti passaggi della sentenza:

considerato che il motivo di censura di primo grado afferente la composizione della Commissione è palesemente fondato e va accolto per le medesime ragioni divisate dai primi giudici ma, trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa ( dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa);

(…)

considerato che il giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio di lite nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (i.e., di tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012), adotterà sentenza di merito (se del caso) di accoglimento del ricorso di primo grado per le medesime assorbenti ragioni già indicate nella motivazione della impugnata sentenza, ma senza in questo caso limitarne gli effetti soggettivi alla originaria parte ricorrente (risultando ragionevole, in considerazione della natura del vizio integralmente caducatorio dedotto, la rinnovazione delle operazioni valutative in confronto di tutti i partecipanti della tornata 2012 della abilitazione);

considerato, da ultimo, che tenuto conto della portata conformativa del decisum di primo grado, appare opportuno, in accoglimento dell’istanza cautelare dell’odierna parte appellante, che l’Amministrazione universitaria si astenga medio tempore dal far luogo a chiamate in servizio dei soggetti che risultano idonei nella graduatoria di cui alla tornata della procedura abilitativa del 2012, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione universitaria ( ivi compresa l’auspicabile esercizio di un’autotutela in annullamento dell’intera tornata abilitativa del 2012, alla stessa stregua di quanto già fatto in relazione alla tornata del 2013);

 

In sostanza, la decisione del Consiglio di Stato mina alla base le fondamenta dell’ASN 2012, e ciò a causa di un noto vizio di composizione del collegio giudicante, che ha visto la presenza, come commissario straniero, di un docente spagnolo ascrivibile però ad altro settore scientifico disciplinare.

Proprio per questa ragione il Consiglio invita l’Amministrazione ad astenersi da chiamare in servizio abilitati di quella tornata.

Non sono pochi i problemi che ora si aprono, e che andranno studiati approfonditamente. Fra questi – taciamo per ora la questione di eventuali azioni per il risarcimento del danno – uno dei più rilevanti è costituito dal destino (incerto) degli abilitati 2012 già chiamati, e che potrebbero presto trovarsi privi del titolo.

In conclusione, ancora una volta ci chiediamo se vi siano dei responsabili di questo disastro e se sia giustificato il silenzio di ANVUR, ossia dell’agenzia che aveva fra i suoi tanti compiti, anche quello di verificare la composizione delle commissioni per le abilitazioni.

Segue il testo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2014, proposto da:
Giovanni Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia N. 88;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Per L’Abilitazione Scientifica Nazionale Per il Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato), Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca Dip.Univ.Per La Ricerca Dir.Gen.Stud.Dir.Univ, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

nei confronti di

Barbara Toti; Fabio Bravo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Togna, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Massimo Togna in Roma, Via Crescenzio N 58; Francesca Caroccia, Maria Alessandra Livi, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Togna, Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Massimo Togna in Roma, Via Crescenzio N 58;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 11122/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), di Fabio Bravo, di Francesca Caroccia e di Maria Alessandra Livi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Vinti, l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l’avvocato Francesco Paoletti per delega dell’avvocato Mileto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Considerato che il professor Giovanni Bruno impugna la sentenza del TAR Lazio 5 novembre 2014 n. 11122 con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado dell’odierno appellante limitatamente all’annullamento del provvedimento che ha giudicato inidoneo l’odierno appellante, chiedendone la riforma, tra l’altro, nella parte in cui detta sentenza non ha previsto, pur accogliendo in parte il terzo motivo di ricorso, la caducazione di tutta la procedura abilitativa dell’anno 2012 relativa alla cattedra di diritto privato;

considerato che l’appellante lamenta altresì l’illegittimità dell’assorbimento degli altri motivi di ricorso in primo grado e l’erroneità dell’improcedibilità del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti di procedura, nonché il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni.

considerato che si sono costituiti in giudizio la Commissione abilitazione scientifica nazionale settore concorsuale 12/A1, l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per resistere all’appello e chiederne la reiezione;

considerato che si sono, altresì, costituiti in giudizio il Dottor Fabio Bravo, la Dottoressa Francesca Caroccia e la Dottoressa Maria Alessandra Livi per chiedere l’accoglimento dell’appello;

considerato che all’odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta per la decisione;

considerato che la causa può essere immediatamente definita con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 Cod.proc.amm., risultando manifestamente fondato l’appello nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata che, pur a fronte di un vizio caducatorio dell’intera procedura, ha limitato alla sola posizione dell’odierno appellante gli effetti conformativi della sentenza con onere della Amministrazione di rivalutare, attraverso una nuova commissione, la posizione dell’originario ricorrente anziché quella facente capo a tutti i soggetti partecipanti alla procedura abilitativa del 2012;

considerato che gli effetti conformativi di tale erronea (nella parte anzidetta) sentenza si sono già realizzati posto che l’Amministrazione universitaria ha disposto in autotutela per la tornata abilitativa del 2012 la rinnovazione delle posizioni individuali dei soli ricorrenti vittoriosi, anziché estendere erga omnes la portata soggettiva del giudicato;

considerato che il motivo di censura di primo grado afferente la composizione della Commissione è palesemente fondato e va accolto per le medesime ragioni divisate dai primi giudici ma, trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa ( dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa);

considerato, tuttavia, che la sentenza di primo grado è stata pronunciata a contraddittorio non integro, essendo stato evocato in giudizio soltanto uno dei soggetti controinteressati ( come risulta dall’epigrafe della impugnata sentenza);

considerato che tale ultima circostanza, in uno alla portata conformativa erga omnes della decisione da assumere in esito alla rinnovazione giudizio di primo grado, comporta l’onere della rimessione degli atti di causa al giudice di prima istanza, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm., previo annullamento della impugnata sentenza;

considerato che tale rilievo ha evidentemente portata assorbente rispetto alle altre censure d’appello;

considerato che il giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio di lite nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (i.e., di tutti i partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’anno 2012), adotterà sentenza di merito (se del caso) di accoglimento del ricorso di primo grado per le medesime assorbenti ragioni già indicate nella motivazione della impugnata sentenza, ma senza in questo caso limitarne gli effetti soggettivi alla originaria parte ricorrente (risultando ragionevole, in considerazione della natura del vizio integralmente caducatorio dedotto, la rinnovazione delle operazioni valutative in confronto di tutti i partecipanti della tornata 2012 della abilitazione);

considerato, da ultimo, che tenuto conto della portata conformativa del decisum di primo grado, appare opportuno, in accoglimento dell’istanza cautelare dell’odierna parte appellante, che l’Amministrazione universitaria si astengamedio tempore dal far luogo a chiamate in servizio dei soggetti che risultano idonei nella graduatoria di cui alla tornata della procedura abilitativa del 2012, salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione universitaria ( ivi compresa l’auspicabile esercizio di un’autotutela in annullamento dell’intera tornata abilitativa del 2012, alla stessa stregua di quanto già fatto in relazione alla tornata del 2013);

considerato, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, avuto riguardo ai profili puramente di rito di accoglimento dell’appello nei sensi anzidetti;

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado con rinvio degli atti di causa al giudice di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

91 Commenti

  1. Quello, che fino ad ora, più lascia un appartenente al settore come me del tutto insoddisfatto, dopo questa meravigliosa e preziosa sentenza “giusta”, è l’inaudito silenzio di tutte le pretenziose e, forse, inutili se non dannose, associazioni di diritto privato.
    Mentre praticamente tutte le associazioni dei settori sconvolti dai comportamenti indecenti o semplicemente scorretti in percentuale inaccettabile da parte delle commissioni, hanno preso una qualche posizione nei confronti delle stesse scrivendo ai principali responsabili di questo disastro, e dando anche un’immagine di qualche rappresentativita’, per noi nulla di tutto questo è’ ancora successo.
    Eppure, gli illustri giuristi ordinari che ne fanno parte non hanno avuto la compiacenza di rilevare e commentare i tre più palesi difetti giuridici che segnalano la nostra ASN come il più’ nefasto tentativo di esercitare arbitrariamente e a piacere il potere che era stato conferito alla commissione.
    Come oggi anche il più alterato dei para-abilitati deve accettare, il prof. spagnolo non era di diritto privato e con la sua presenza ha reso illegittimo tutto il procedimento.
    Ma se questa è la prima cosa che emerge, è ancora più difficile comprendere come sia stato pianamente accettato che un soggetto ignorante la lingua italiana potesse pretendere di aver letto e giudicato le pubblicazioni tecniche e specialistiche presentate dai candidati.
    Al di la’ dei possibili profili penali di falso in atto pubblico in relazione a quanto da lui affermato, mi lascia impietrito la circostanza che colei che si difinisce l’Accademia della materia non abbia trovato nulla da dire in merito.
    Per finire, infine, con l’altrettanto indiscutibile dato di fatto rappresentato dalla circostanza che le riviste di classe A sono state pubblicate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande dell’ASN 2012, con evidente necessita’ giuridica che la valutazione si volgesse su due sole mediane cosa che, invece, è stata del tutto ignorata.
    Ma c’è’ qualche ordinario di peso che legge queste parole e che, o trova degli argomenti di senso opposto che ascolterei con curiosità’, o ha la dignità di spendersi, in prima persona o all’interno della propria associazione, per far sentire la voce di un settore che si sta auto condannando all’irrilevanza totale tronfio di un’autorevolezza che ha perso da tempo?

    • condivido al 100%. Per di più i candidati saranno ora giudicati da un commissario lussemburghese … Il risultato potrebbe essere analogo a quello del diritto commerciale (invito a leggere i giudizi sgrammaticati del commissario tedesco e a salvarli a futura memoria). Anche fra i commercialisti silenzio tombale … Il punto è che non esiste più una comunità accademica. Si può fare e dire tutto, nell’indifferenza generale.

  2. il disastro della vicenda mi sembra palese….è chi paga? qui si parla di anni di duro lavoro buttati via, anni di attese inutili per l’incompetenza della classe politica, amministrativa e chi più ne ha più ne metta
    studiosi che hanno presentato una domanda nel 2012 si vedono oggi, nel 2015, catapultati all’anno zero come nulla fosse.
    La questione è ormai diventata ingestibile, qualsiasi cosa faccia il Ministero – beninteso giusta dal punto di vista morale ed etico – sarà sbagliata dal punto di vista giuridico. Se decidesse di cogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di riammettere alla valutazione tutti i non idonei della prima tornata rimarrebbe la disparità di trattamento con gli idonei, se decidesse di annullare anche l’abilitazione degli idonei 2012 non chiamati rimarrebbe la disparità di trattamento per gli idonei chiamati, se decidesse di annullare le posizioni di tutti i candidati della prima tornata (non idonei, idonei, idonei chiamati) si creerebbe un problema di proporzioni immense visto ci sono atenei che hanno dovuto effettuare le chiamate per necessità dei corsi di laurea e sulle chiamate hanno pianificato l’intera didattica, senza considerare i profili risarcitori che inevitabilmente si porranno.
    Tanto chi continua a pagare non sono loro, che se ne stanno comodi sulla loro poltrona senza mai pagare personalmente!!!

    • Dalla sentenza mi pare evidente che il CdS chiede l’annullamento totale della tornata e questo certo potrebbe (dovrebbe) avere conseguenze sui già chiamati.

  3. Un’altra situazione, per il ministro Giannini, per dirsi “basita”. Non ho capito se nella sentenza, che andrebbe a volte ‘tradotta’, si tratta di forte raccomandazione oppure di obbligo. Il buon senso pratico vorrebbe che non si annullasse la tornata del 2012 (però quella del 2013 è stata già sospesa per autotutelamento del MIUR). Si presenta però anche il problema di coloro che per via delle mediane si sono ritirati per poi venire a sapere che le commissioni potevano non tenerne conto. Poiché l’Anvur, come è stato spiegato, non è un’agenzia autonoma ma dipendente dal MIUR, il MIUR non ha vigilato, si è lasciato passivamente mettere da parte dall’Anvur, e siamo quindi di nuovo alla conclusione che ministro e governo sono stati -limitatamente al problema – sciatti, sbadati e compiacenti.

    • Marinella, la tornata è nulla: il CdS sul punto è chiarissimo. Il CdS suggerisce al MIUR di procedere in autotutela senza aspettare l’ordine del giudice (ossia del TAR).

  4. il tutto mi trova senz’altro concorde, ma allora a questo punto mi chiedo se non si debba tirare fuori un ulteriore effetto dalla pronuncia: posto che gli atti della commissione di diritto privato sono tutti nulli sicuramente a partire dal primo atto della commissione, vale a dire i criteri di valutazione dettati nella prima riunione, dovrebbe forse ammettersi che i candidati che hanno fatto domanda alla prima tornata e l hanno poi ritirata debbono avere la possibilità di decidere se ritirare o meno la domanda a fronte dei nuovi criteri che la nuova commissione dovrà dettare?

  5. le implicazioni che seguono a questa sentenza sono di proporzioni devastanti, è veramente in grado di mettere in discussione molti aspetti della vicenda oltre che generare un contenzioso di proporzioni giganti….basti pensare a situazioni realmente esistenti: concorso per chiamata di associato in cui tra i candidati vi è un associato già strutturato di concorso preriforma che viene fatto fuori a vantaggio di un idoneo alla prima tornata che risulta vincitore e ad oggi è in attesa di chiamata…
    ma il noto problematico è che a questo punto si dovrebbe secondo me tornare indietro come se la commissione non fosse mai stata nominata, con conseguente annullamento di tutti gli atti successivi

  6. La sentenza mi sembra molto chiara.
    La tornata 2012 è annullata per tutti, abilitati, chiamati e non ….. e dovrà essere rifatta. Credo potranno partecipare tutti coloro che avevano presentato domanda anche se poi l’hanno ritirata.
    I problemi più spinosi riguardano eventuali associati o ricercatori che hanno vinto un posto da esterni e si sono licenziati dalla loro università di provenienza. La chiamata basata sull’abilitazione è illegittima e non so come faranno a tornare “indietro”. Altro problema sono i concorsi in atto. Quelli per interni annullati, ma quelli per esterni o aperti a tutti? Di fatto potranno partecipare solo coloro che avevano già il titolo?

  7. La domanda sorge spontanea: ma il commissario straniero ricevera’ tutto il suo lauto compenso (che ricordo essere 16K euro per le due tornate), oppure no?
    E chi paghera’ per l’errore e i soldi spesi inutilmente?
    Nessuno!

  8. Questa la mia opinione. La sentenza del Consiglio di Stato annulla per alcuni motivi quella del TAR. Punto. E’ bene precisare che: 1. La sentenza riguarda la I fascia; 2. Annulla la sentenza nella parte in cui non prevede la caducazione di tutta la procedura 2012; 3. La palla passa al TAR “perchè è mancato il contraddittorio”; Il TAR dovrà estendere il contraddittorio e se annullerà (“se del caso”), annullerà la valutazione per tutti, idonei e non idonei di I fascia; 4. Tuttavia spetta alle parti “riassumere il processo con ricorso” (art. 105 CPA); 5. La palla passa dunque al TAR, ma su iniziativa (se ci sarà) del ricorrente; 6. Ovviamente la P.A. potrà raccogliere “l’auspicio” ed intervenire in autotutela; 7. Se la p.a. dovesse intervenire in autotutela, potrebbe farlo anche per la II fascia; 8. Occorre capire cosa accade se viene annullata l’abilitazione di chi ha già preso servizio, anche perchè chi dovesse vedersi annullata l’assunzione come associato (o ordinario) non si vedrebbe retrocesso, ma perderebbe il posto (sono ruoli diversi non promozioni o qualifiche). Cosa farà il ricorrente? Cosa farà la p.a.?

    • eliminerei ogni dubbio, garantendo che se passasse (temporaneamente) la tesi della limitazione degli effetti alla sola Prima fascia, ci sarà più di qualcuno molto lieto e desideroso di chiederne l’estensione anche alla Seconda….perché si deve prendere tutti i meriti Bruno???

  9. L’annullamento della prima tornata non mi sembra probabile per le ragioni evidenziate da privatista. Se il ministero volesse andare in autotutela sulla prima tornata a mio avviso l’unica possibile soluzione sarebbe quella di tenere validi i giudizi di idoneità e chiedere alla nuova commissione di confermare o meno i giudizi espressi dalla prima commissione. In sostanza, il giudizio della nuova commissione interverrebbe come condizione risolutiva della prima ammissibilità. Questa sarebbe l’unica soluzione che permetterebbe di evitare le conseguenze devastanti evidenziate da altri.
    Anche il CdS sembra fornire tali indicazioni metodologiche quando, pesando le parole, ipotizza come soluzione il “rinnovo delle operazioni valutative”. Non dice dunque di annullare tutto, ma di eventualmente rinnovare per confermare o meno.

  10. Io non sono molto d’accordo con la lettura di privatista 2 (ma parlo da profano).
    1) Ha senza dubbio ragione privatista 1 quando dice che la palla passa al Tar, il quale dovrà essere adito dal ricorrente (il quale potrebbe anche rinunciare).
    2) Non sono d’accordo invece sul fatto che nel caso, sarebbe coinvolta solo la I fascia.
    3)Non sono d’accordo sul fatto che l’eventuale autotutela riguarderebbe solo i non idonei.

  11. Sono fantastici i tentativi di salvarsi dei para-abilitati alterati, apprendisti giuristi.
    Se si estendono, come chiede il CdS, gli effetti caducatori anche agli idonei… questi, idonei non son più, Amen!
    La circostanza che lo sian stati, rileva 0 (zero) altrimenti la caducazione non ci sarebbe.
    Dobbiamo essere tutti rivalutati, se la Commissione, previo intervento del MIUR, lo farà basandosi sui giudizi precedenti rischierà molto per il semplice fatto che quei giudizi sono illegittimi.
    Se qualcuno pensa che finisca tutto in burletta non si rende conto della gravità di quanto successo e di una certa decisione, da parte dei non abilitati, di avere una valutazione sui titolo e non su altro…

    • Come si fa con gli arbitri di calcio: il designatore avrebbe già dovuto sostituirli da tempo i responsabili per manifesta “inadeguatezza tecnica”.

  12. a parte i tentativi di voler salvare il salvabile da parte di utenti chiaramente rientranti nella lista degli idonei, tentativi che per quanto giustificabili nella prospettiva individuale mi sembrano evidentemente destinati a fallire di fronte all’evidente contenuto della sentenza del cds la quale chiaramente dice che il ministero si dovrebbe comportare con riguardo alla prima tornata nello stesso modo di come si è comportato con la seconda a nulla rilevando che gli esiti sono stati già pubblicati, condivido il rilievo che deve esserci la necessaria riassunzione ma la mancata riassunzione non salverebbe proprio nulla perché sempre la sentenza chiarisce che il vizio rilevato dal tar, non solo nella sentenza specifica, ma anche nelle altre sentenze che si sono pronunciate tutte analogamente con riguardo al settore 12/A1, è talmente grave da produrre una efficacia c.d. erga omnes e quindi toccare la posizione di tutti, ricorrenti e non ricorrenti, idonei e non idonei…resta ovviamente un punto: la mancanza di contraddittorio che se però guardate bene è stata sanata in alcuni ricorsi in cui è stata chiesta ed effettuata la notifica per pubblici proclami, ancorché con specifico riguardo alla sola prima fascia e non per la seconda.
    in tutto ciò nulla impedisce al ministero di annullare in autotutela, senza che a ciò possa ostare qualsiasi discorso sul contenuto della sentenza e sulla sua efficacia soggettiva

    • aggiungo che a mio modestissimo parere una mera valutazione sul numero di titoli, e quindi superi le mediane sei dentro, oltre ad essere sconsigliabile è impretendibile

  13. Spero che al MIUR si rendano conto che, stando come stanno le cose, i chiamati sono al momento la principale ragione per procedere ad una abilitazione erga omnes di tutti i candidati 2012.

    Poiché la nostra “carriera” non prevede scatti ma passaggi di ruolo, gli attuali associati e ordinari chiamati non rischiano di perdere la loro (breve) nuova qualifica, quanto, piuttosto, il loro posto nell’Università (non si torna indietro a ricercatore e ad associato).
    Credo che una conseguenza del genere, per l’errore dell’inserimento del commissario Ole’ Embid, possa avere sul piano risarcitorio le conseguenze più devastanti.
    Ora, se per evitare questo si deve fare un provvedimento normativo, il meno oneroso e più veloce è quello dell’abilitazione a tutti quelli 2012 (per il 2013 la Commissione operi tranquillamente), così da lasciare la patata alle Università nella gestione delle chiamate.

    • Già. Sarebbe interessante sapere che cosa pensino, della proposta abilitazione “per tutti”, i non abilitati degli altri settori. E soprattutto i privatisti che non saranno abilitati nella tornata 2013.

    • non sono un giurista, ma un medico. Segnalo che esiste un caso di retrocessione di ordinario a ricercatore (non era mai stato associato), nel SSD cardiologia, per annullamento del concorso dopo ben dieci anni: prof. Favale. Per verificare basta andare nel sito docenti Miur ed effettuare ricerca dal 2003 a oggi. Non so se è possibile, ma è accaduto … Certo questa non è una consolazione per chi abbia già preso servizio a dir. privato.

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