equilibrista-picDopo il maxiemendamento presentato dal governo, la legge di stabilità approda dal Senato in discussione alla Camera; senza pensare di essere esaustivi, di seguito si riportano alcuni dei commi (il DL è costituito da un solo articolo) ritenuti importanti per la vita universitaria

Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115, il Fondo per le cattedre universitarie del merito, al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

  • comma 133: risorse aggiuntive per 1000 RTDb (i ricercatori di ARTeD ne chiedono 5000), verranno assegnati agli atenei tenendo conto dei risultati della VQR (vedi comma 134)

Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la  competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « A decorrere dall’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l’anno 2015 » e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « A decorrere dall’anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

Al fine di sostenere l’accesso dei giovani all’università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è incrementato di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

  • comma 144: aumento della quota premiale nell’FFO di circa 25 M€ all’anno

Al fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

  • comma 333: riduzione delle dotazioni finanziarie al MIUR (circa 660 M€ nel prossimo triennio)

A decorrere dall’anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell’elenco n. 2, allegato alla presente legge.

  • comma 360: rientro nel bilancio dello Stato delle risorse per l’edilizia universitaria non spese

Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell’ambito dei finanziamenti per l’attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’esercizio finanziario 2016.

Inoltre è da sottolineare che

  • nessuna risorsa aggiuntiva è stata stanziata per le già risicate borse di dottorato (come denunciano i dottorandi dell’ADI)
  • non si rileva la presenza di un eventuale blocco degli scatti 2016, quindi vuol dire che dal 01/01/2016 tale blocco è terminato
  • nessuna risorsa è stata stanziata per il recupero dell’anzianità a seguito del blocco degli scatti…
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6 Commenti

  1. beh come si era già detto trattasi di un «contentino» indubbiamente insidioso ma che per fortuna (leggendo almeno fra le righe) rimanda l’idea di applicare riforme più drastiche al carrozzone (uscita pa), almeno per il momento.
    detto questo è incredibile come intere categorie vengano sottofinanziate, dai dottorandi agli enti di ricerca, e il contentino riguardi un pugno di posizioni tipo B che rischiano di rappresentare buona parte del reclutamento. Reclutamento anti-democratico, fatto per vie anvuriane.

  2. la finanziaria ha questo scopo: mettere i vari contentini, di qualsiasi materia, si sprecano soldi, e non si cambia nulla.

    Volete scommettere che tra un anno staremo a dire la stessa cosa per la finanziaria 2017, fra due per quella 2018 ecc……forever and ever?

    • è il gergo del profeta Abravanel. Quello che predica il “merito” e sbraita contro i laureati in fisica di Padova, chiamandoli “nerd con la testa tra le nuvole”, solo perché non è stato capace di leggere e interpretare correttamente una (elementare) tabella Almalaurea (https://www.roars.it/abravanel-e-dagnese-troppi-errori-nel-loro-libro/). D’altronde è noto che in Italia abbiamo problemi di literacy e numeracy, soprattutto con le generazioni un po’ più anziane.

  3. Scusate ma vi e’chiaro se si tratta solo di una sorta di estensione del piano associati, piu’ordinari, per cui i beneficiari saranno esclusivamente degli abilitati, o se per caso si stia introducendo una procedura con cui le universita’potranno chiamare chiunque risponda a determinati requisiti, qnche non abilitato?
    A me sembra che si possa ipotizzare la seconda ipotesi che, altrimenti, non sarebbe altro che un piccolo rifinanziamento di un programma gia’in essere, fatto con un altro nome!

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