A chi compete per legge stabilire i caratteri di scientificità delle pubblicazioni? Spetta davvero ad Anvur? O per caso compete a qualcun’altro?
La domanda non è retorica né vuole essere una provocazione. Esiste infatti una legge dello Stato, ancora in vigore, la l. 9 gennaio 2009, n. 1, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, che nel suo art.3-ter, intitolato “Valutazione dell’attività di ricerca” dispone al comma 2 che “ I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca”, ossia quella che oggi sarebbe Anvur, costituita come erede di quelle competenze.
Il Consiglio Universitario Nazionale, come noto, esiste invece ancora. Dunque, in base a questa legge, al CUN competerebbe formulare la proposta per la definizione dei criteri di scientificità delle pubblicazioni, riviste e non solo, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca. Spetterebbe poi al Ministro sottoporre la proposta del CUN al parere di Anvur e su queste basi fissarli con apposito decreto.
Una legge può essere modificata o abrogata solo da una legge. La legge 30 dicembre 2010, n.240 menziona la categoria delle “pubblicazioni scientifiche” (es. art.16, co.3, lett.a), ma nulla dice di nuovo in merito a chi abbia la competenza a stabilire quali siano le pubblicazioni da considerare scientifiche, anche ai fini delle valutazioni dell’attività di ricerca funzionali alle Abilitazioni Scientifiche Nazionali. Dunque, la l. n.240/2010 sembra tener fermo quanto disposto dalla legge del 2009, ossia competenza propositiva del CUN e solo consultiva di Anvur.
Quando e come è successo invece che Anvur sia diventata il solo soggetto competente a stabilire i criteri di scientificità?
Per limitarci anche e solo alle valutazioni dell’attività di ricerca funzionali al conferimento delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali, non è successo con il DM 76/2012. Nel dettare i criteri e i parametri sulla base dei quali le Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale dovranno esprimere il proprio motivato giudizio, il decreto ministeriale, che comunque non potrebbe mai modificare una legge dello stato, essendo fonte subordinata e perciò tenuto a rispettarla, effettua analoghi riferimenti alle “pubblicazioni scientifiche”, ma di nuovo nulla dice in merito a chi competa stabilire il carattere della scientificità.
Anche nei suoi allegati si limita ad assegnare ad Anvur la suddivisione in tre classi di merito delle riviste scientifiche (vd. All. B), ma non dice che spetta ad Anvur stabilire la scientificità delle riviste e delle altre pubblicazioni.
Dunque? Chi ha assegnato ad Anvur il compito di assorbire le competenze che la legge assegna al CUN in merito alla definizione dei criteri di scientificità delle pubblicazioni funzionali alla valutazione dell’attività di ricerca? Sembra proprio che sia stata Anvur stessa ad assegnare a sé questa competenza, con la famosa delibera n. 50 del 2012, dove è giunta sino a prevedere, nei suoi artt. 8 e 9, la costituzione di appositi Gruppi di lavoro ai quali affidare l’elaborazione dei criteri per la definizione di scientificità delle riviste e delle altre pubblicazioni e a costruire nel suo art. 11 una procedura complessa, quanto confusa, entro la quale entrano tutti: società scientifiche, Gev, Gruppi di lavoro, Anvur stessa, ma non il CUN.
E’ noto, d’altro canto, che lo stesso è successo per le valutazioni ai fini della VQR: anche qui non vi è alcuna traccia dell’intervento del CUN, pur essendo più sfumata, e incerta, come spesso accade quando ci si misura con i disposti che riguardano le attività di Anvur, la rilevanza che possiede la “scientificità” delle pubblicazioni e non solo la loro classificazione in generi e, per quanto concerne le riviste, in classi di merito.
Dunque? Siamo sicuri che Anvur con la delibera n. 50, un semplice atto amministrativo da lei stessa pensato e scritto, possa avocare a sé una competenza che, proprio ai fini della valutazione dell’attività della ricerca, una legge dello Stato, ancora vigente, attribuisce in via principale al CUN?
Il CUN, dal canto suo, ha prodotto diversi documenti sul tema e anche di recente ha approvato un primo documento sulla scientificità delle riviste, richiamando proprio quella legge del 2009.
Dunque, a chi spetta la prima parola in materia di criteri di scientificità delle pubblicazioni? E’ legittima la decisione di Anvur di procedere da sola? E’ legittima l’intera procedura?
Oppure, dobbiamo ritenere che un atto amministrativo prodotto dallo stesso soggetto interessato e al quale le leggi non hanno assegnato questa competenza, anzi nulla dicono, possa riempire questi silenzi con scelte che non rispettano una legge precedente che le leggi successive non sembrano mai avere fatto venire meno?
O piuttosto dobbiamo ritenere che la competenza a stabilire i criteri di scientificità delle pubblicazioni vari a seconda delle finalità per le quali è prevista la valutazione dell’attività di ricerca? Così da avere tante diverse scientificità per quante sono le diverse valutazioni dell’attività di ricerca? Ossia la scientificità nel caleidoscopio delle finalità per le quali è prevista la valutazione?
Sarebbero gradite risposte. Da Anvur, dallo stesso CUN, dal Ministro, prima che, ancora una volta, sia magari chiamato a darle qualche giudice.
SCIENTIFICITA’ DEI Art. 3-ter
Valutazione dell’attività di ricerca
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
Si chiede alla legge di stabilire quale soggetto abbia il potere di individuare i criteri di scientificità delle pubblicazioni. Saranno così il diritto e le sue mostruose creature (Anvur) a stabilire che cosa sia scientifico e che cosa non lo sia. Quando si arriva a questi punti, attribuendo al diritto compiti che non è in grado di svolgere, la triste spiegazione è una sola: è venuta meno una comunità scientifica di riferimento, che abbia regole, criteri e parmetri, condivisi e validi, che permettano di risconoscere ciò che è scientifico e ciò che non lo è. Affidarsi alla legge è solo una illusione: il Diritto non può sopperire alla mancanza della scienza e della comunità che intorno alla scienza vive.