Mentre i ricercatori a tempo determinato di tipo b accedono al ruolo di professore associato sulla base di un meccanismo per lo più automatico, il ruolo di ricercatore confermato, così come concepito dalla normativa precedente alla cosiddetta riforma Gelmini, si traduce di fatto in un ruolo a tempo indeterminato e ad esaurimento, da molti definito come un “binario morto”, senza alcuna possibilità di progressione di carriera fino all’età del pensionamento. Come osservato da molti e in più occasioni, la coesistenza di discipline così diverse per le medesime figure di merito comporta una evidente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. Per riequilibrare tali differenze, è stato presentato un emendamento alla Legge di bilancio che riconosce ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia, l’inquadramento nel ruolo di professori associati aggiunti per un periodo di tre anni, la termine dei quali il professore associato aggiunto, previa una valutazione positiva da parte della propria Università, viene assunto nel ruolo di Professore Associato.

EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Firmatario: ANGIOLA (M5S)

 

  1. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis.  Il ricercatore a tempo indeterminato che consegue l’abilitazione scientifica nazionale alla II fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, assume il ruolo di “professore associato aggiunto” per un periodo di 3 anni. Nel ruolo di professore associato aggiunto egli svolge le funzioni previste dall’art. 6, comma 3 della Legge 240 del 30 dicembre 2010 ed è inoltre tenuto a riservare annualmente a compiti didattici almeno 60 ore. Il trattamento economico spettante al professore associato aggiunto è pari al trattamento economico in godimento nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato incrementato di un assegno integrativo annuo lordo omnicomprensivo pari a 900 euro, da far gravare sullo stesso bilancio di Ateneo”.

  1. All’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis.  Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla II fascia da parte del ricercatore a tempo indeterminato costituisce titolo, su richiesta, per l’immissione nel ruolo di professore associato aggiunto per un periodo di 3 anni, in deroga alla durata novennale di validità della stessa prevista al comma 1, art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

  1. All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Nel terzo anno di attività, l’università valuta il professore associato aggiunto, di cui all’art. 6, comma 4-bis, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e) ed in caso di valutazione positiva lo inquadra alla scadenza del terzo anno nel ruolo di professore associato, applicando la procedura prevista al comma 5, art. 24 della Legge 240 del 30 dicembre 2010. Alla scadenza del terzo anno il professore aggiunto che abbia conseguito una valutazione negativa è inquadrato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, decadendo dal titolo di professore aggiunto e dall’assegno integrativo di cui al comma 4-bis dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-ter. A decorrere dall’1 gennaio 2020 i ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla II fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, sono immessi, su richiesta, nel ruolo di professori aggiunti ai sensi degli artt. 6 comma 4-bis e 16 comma 4-bis. La richiesta può essere effettuata solo una volta entro il 28 febbraio 2020.

5-quater. La spesa necessaria all’attuazione del precedente comma 5-bis graverà a partire dal 1 gennaio 2023 sul Fondo per lo sviluppo delle azioni di politica economica, tenuto conto del numero di professori aggiunti che abbiano conseguito al termine del terzo anno una valutazione positiva.

  1. al comma 6, eliminare: «e ricercatori a tempo indeterminato».

 _____

Relazione illustrativa

Il presente emendamento si propone di contribuire ad affrontare e risolvere le criticità in materia di reclutamento del personale docente universitario che derivano dalla incompleta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e che impattano in maniera stridente con i principi di cui agli articoli 1, primo comma, 3, 4, primo comma, e 33, quarto comma, della Costituzione. Per questa via ci si propone, altresì, di contenere fenomeni quali la “fuga dei cervelli” e la profonda conflittualità tra le diverse figure universitarie, oramai di dominio pubblico, e oggetto di contenziosi e azioni collettive di tutela da svariati anni.

A livello generale, infatti, si constata la presenza di migliaia di ricercatori universitari abilitati sin dalla prima tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale nel 2012, al ruolo di professore associato, che sono ancora in attesa di una doverosa progressione di carriera e le cui abilitazioni oramai prossime alla scadenza, sono state solo di recente prorogate dall’attuale maggioranza di Governo. In mancanza della proroga, infatti, i ricercatori di cui si discute sarebbero stati di fatto costretti a partecipare a nuove tornate ASN, con ogni intuibile ripercussione sulla funzionalità dell’intero sistema e senza peraltro alcuna garanzia di vedere finalmente soddisfatte le proprie legittime aspettative.

Inoltre, si riscontrano, all’evidenza, significative differenze tra la figura del ricercatore a tempo indeterminato e la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma tre, lettera b, della citata legge n. 240 del 2010, tanto nella attribuzione della qualifica ai fini dell’immissione in ruolo quanto nel conseguente trattamento economico riconosciuto. Più in particolare, il ruolo unico dei ricercatori universitari, regolato dal combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della Legge 3 luglio 1998, n. 210, prevedeva che l’accesso al ruolo avvenisse tramite procedure comparative bandite dalle università, così come previsto per i ruoli di professore associato e ordinario, e che il relativo contratto fosse a tempo determinato per un periodo di tre anni, decorsi i quali il candidato veniva sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale. Il superamento del giudizio comportava un inserimento nella fascia dei ricercatori confermati, nella quale, ai sensi dell’articolo 34, comma sei, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i ricercatori “permangono fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età”. La progressione di carriera a professore associato e ordinario è dunque possibile solo a seguito di specifici concorsi banditi dalle singole università per tali ruoli. L’approvazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così detta legge Gelmini, ha introdotto due nuove figure di ricercatore a tempo determinato. In particolare, il contratto triennale relativo alla prima figura, disciplinato dall’art. 24, comma 3, lettera a), è destinato a coloro che siano in possesso di un dottorato di ricerca o di un titolo equivalente e prevede un trattamento economico pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato. Il contratto, sempre triennale, relativo alla seconda figura, prevista dall’art. 24, comma 3, lettera b), era, invece, riservato a coloro che avessero già concluso un contratto triennale relativo alla prima figura, o che fossero stati titolari di assegni di ricerca o di borse post dottorato per almeno tre anni, nella stesura originale o, attualmente, a candidati che hanno usufruito dei contratti di Ricercatore di tipo a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, e prevede un trattamento economico pari a quello spettante al ricercatore confermato elevato fino a un massimo del trenta per cento. In questo caso però, al termine dei tre anni, secondo quanto disposto dal successivo comma 5, il ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera b) che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia è valutato dalla propria Università senza alcuna procedura pubblica comparativa e, in caso di valutazione positiva, accede direttamente al ruolo di professore associato.

La coesistenza di discipline così diverse per le medesime figure di merito comporta una evidente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza laddove il ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) accede al ruolo di professore associato sulla base di un meccanismo per lo più automatico mentre il ruolo di ricercatore confermato, così come concepito dalla normativa precedente alla cosiddetta riforma Gelmini, si traduce di fatto in un ruolo a tempo indeterminato e ad esaurimento, da molti definito come un “binario morto”, senza alcuna possibilità di progressione di carriera fino all’età del pensionamento. Appare utile considerare che la figura del ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), risulta inoltre destinatario di disposizioni volte ad incentivare il reclutamento del personale accademico che impongono alle Università di prevedere nella propria programmazione triennale l’accantonamento di specifiche risorse contenute nel Fondo per il Finanziamento Ordinario destinate al consolidamento dell’organico di Ateneo.

Da qui la necessità di riequilibrare le differenze, intercorrenti tra le varie figure di ricercatore in termini di progressione di carriera e di trattamento economico, che hanno comportato una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei ricercatori a tempo indeterminato.

In particolare attraverso l’inserimento dei nuovi comma 4 bis nell’art. 6 e comma 4-bis all’art. 16, si riconosce ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, l’inquadramento nel ruolo di professori associati aggiunti per un periodo di tre anni. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica alla II fascia da parte dei ricercatori a tempo indeterminato costituisce, quindi, titolo, dietro presentazione di apposita domanda, per l’immissione nel nuovo ruolo, cessando di fatto la durata novennale dell’abilitazione medesima prevista dal comma 1 dell’art. 16.

In tale ruolo essi, oltre allo svolgimento dei compiti previsti al comma 3 dell’art. 6, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici almeno 60 ore. Per tale nuovo ruolo è riconosciuto il trattamento economico attualmente in godimento, aumentato di un assegno integrativo annuo di 900 euro per i nuovi compiti didattici, importo che è mediamente corrispondente a quello percepito dal ricercatore a tempo indeterminato nella qualità di professore aggregato con consenso, di cui al comma 4 dell’art. 6. Le università si faranno carico di questo assegno integrativo, ciò considerando che nella maggior parte dei casi si tratterà di un mero cambiamento di titolo di spesa.

Inoltre, con il nuovo comma 5-bis nell’art. 24, allo scadere del terzo anno di attività nel ruolo di professore aggiunto di dispone l’applicazione della stessa procedura prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), ovvero il professore associato aggiunto deve essere valutato dalla propria Università, senza alcuna procedura pubblica comparativa con altri candidati, e in caso di valutazione positiva essere assunto nel ruolo di Professore Associato. Si dispone altresì che, in caso di valutazione negativa, il professore associato aggiunto torna a svolgere le funzioni di ricercatore a tempo indeterminato non abilitato e decade dall’assegno integrativo aggiuntivo per il venir meno degli obblighi didattici assegnati nel ruolo di professore aggiunto.

Con le disposizioni proposte si sana una irragionevole disparità tra i ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), i quali hanno diritto all’inquadramento in ruolo come professori associati se ottengono l’abilitazione in costanza di rapporto, e i ricercatori a tempo indeterminato, con una più lunga attività scientifica, i quali viceversa non ottengono affatto, nella legislazione sinora vigente, tale inquadramento, ma debbono attendere un successivo concorso da parte delle Università.

 

On. Nunzio ANGIOLA

 

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22 Commenti

  1. 900 euro per essere inquadrati in classe “zero” con sulle spalle 10, 20 o magari 30 anni di servizio?
    900 euro corrispondono a 36 ore a € 25,00 lordi, compenso minimo di legge. 60 ore fanno € 1.500.
    Occorre almeno una forma di riconoscimento del servizio di ruolo.
    Ma occorre anche un limite ai professori a contratto, l’obbligo di retribuzione delle ore di didattica sia ai ricercatori che ai professori per le ore eccedenti le 120, il divieto di bandire RTDB o nuovi PA quando risulti in servizio un Ricercatore abilitato nel settore concorsuale.

  2. Certo che la fantasia italica non ha limiti. Questa cosa del ‘professore aggiunto’ (non bastava l’altra pagliacciata del ‘professore aggregato’?) con 900 euro annui lordi (!) di ‘assegno aggiuntivo’ è proprio demenziale. Non era meglio dire che dopo tre anni gli RTI in possesso di abilitazione passano nel ruolo di PA? Da un lato si ciancia di ruolo unico, dall’altro si continuano a creare regimi tranistori o definiitivi a profusione.

  3. Ad una lettura superficiale, direi che questo emendamento ha buone possibilita’ di passare, dato che si tradurrebbe in un risparmio da parte degli Atenei. Infatti 900 euro /60= 15, che e’ piu’ o meno la paga oraria media (lorda) del ricercatore che assume la responsabilita’ di un corso. Se consideriamo che la maggior parte dei ricercatori e’ anzianotta e tiene due corsi semestrali per circa 100 ore, ecco che questa operazione diventa conveniente. Tra tre anni, poi, la spesa per diventare associati non piu’ aggiunti non sara’ tanto alta, dato che per molti lo stipendio e’ gia’ molto vicino alla classe di ingresso. Saluti.

  4. Ho personalmente notato lo sconcio della diversa carriera dei nuovi assunti e degli assunti pre-riforma. Le carriere sono estremamente facilitate. Il nodo è, però, quello dell’ASN, che è l’elemento che funziona in modo bizzarro, a voler esser buoni…
    Sanato il problema dei ricercatori a tempo determinato, forse si dovrebbe anche farsi carico della situazione dei PA ‘vecchio tipo’, che hanno sostenuto veri e propri pubblici esami e che, nonostante titoli (magari quelli non considerati dalla commissione, e pubblicazioni, non hanno il bollino. Che siano bloccati ad arte all’ASN? Ci sono pochi posti e bisogna bloccarli?

  5. Interessante proposta che di fatto allinea gli RTI agli RTdB – proposta gia avanzata in passato da diversi consessi.
    Stando alle rilevazioni di un recente articolo
    https://www.roars.it/ricercatori-a-tempo-indeterminato-e-rtdb-come-procede-la-coabilitazione/
    si puo ipotizzare un costo massimo di circa 5 M€ annui (15 totali) per il sistema universitario nel prox tirennio fino alla entrata in vigore del 5-quater (2023)

  6. “inquadramento nel ruolo di professori associati aggiunti per un periodo di tre anni, al termine dei quali il professore associato aggiunto, previa una valutazione positiva da parte della propria Università, viene assunto nel ruolo di Professore Associato.”
    Ma se hanno l’abilitazione, perché loro sì e gli altri invece non devono essere (eventualmente) confermati al termine dei tre anni? Mentre scrivo mi è venuta anche la risposta: perché i RTI non hanno l’obbligo della didattica frontale, anche se in realtà poi gliel’hanno appioppata, perché ce n’era la necessità e pure forte, e dunque sarà raro che un RTI non abbia svolto anche un’abbondante attività didattica autonoma, con tutto ciò che comporta: esami, tesi e il resto. Il triennio dello straordinariato serviva anche a ‘valutare’ le ‘capacità’ didattiche. Altri pasticci e porcherie, senza ‘battutine’ scherzose questa volta. In besciamella d’ipocrisia. Aggiunta.

  7. Ha tutta l’aria di un escamotage per stoppare il ricorso alla Corte Costituzionale.
    In effetti non si capisce perché i RTI dovrebbero farsi altri tre anni, quando ne hanno decine (10, 20, perfino 30).
    Quanto ai soldi, ricordo che ci sono freschi i risparmi del blocco stipendiale di ben cinque anni (un esclusiva riservata ai docenti universitari) nonché la caduta verticale dei professori di prima fascia, passati dai 19.000 del 2008 ai 13.000 attuali, gente costosa, ai massimi della carriera.

  8. Cari colleghi, non sono un giurista ma mi pare scritto con i piedi.

    Secondo l’articolo 4-bis. “Il ricercatore a tempo indeterminato che consegue l’abilitazione scientifica nazionale alla II fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, assume il ruolo di “professore associato aggiunto” per un periodo di 3 anni.
    Dunque, io che, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240 ho conseguito l’abilitazione il 31/3/2017 dovrei essere (stato) “professore associato aggiunto” fino al 31/3/2020 e quindi “5-bis. Nel terzo anno di attività [per me, 2020], l’università valuta il professore associato aggiunto….”

    Il 5-ter. invece dice “A decorrere dall’1 gennaio 2020…. ma poi fa nuovamente riferimento ai concorsi della Legge 240…. insomma, mi pare che la decorrenza 2020 cozzi con i principi del 4 bis…..
    certamente aprirebbe la strada ad una valanga di ricorsi….

    MIC

  9. Sarebbe un emendamento sacrosanto: sia per i RTI (che avrebbero una gratificazione), sia per la “liberazione” di punti organico per progressioni di carriera di associati ad ordinario e per chiamate da fuori ateneo (e quindi favorire una mobilità universitaria ormai bloccata da anni). Bocciare questo emendamento sarebbe pura cattiveria…

  10. Aldilà dei dettagli e del fatto che gli RTI abilitati dovranno aspettare altri tre anni prima di passare a PA, mi sembra un’ottima proposta per mettere ordine finalmente alle iniquità generate dalla Legge 240 su questo tema.

  11. Si viene inquadrati PA in classe “zero”, senza ricostruzione dei servizi pregressi (studi universitari e servizio militare compresi).
    Se la retribuzione da RU è superiore a quella “zero” da PA, si mantiene fino al raggiungimento della classe biennale che comporti una retribuzione più alta.
    Di fatto per i RU in classe 4 triennale, o 7 biennale non ci sarà incremento retributivo, mentre si perderà la retribuzione della didattica frontale.
    Inoltre ogni scatto è soggetto a valutazione, unico caso tra i dipendenti pubblici.

  12. La storia dei ruoli ad esaurimento (esaurimento degli interessati ovviamente) è lunga. Qualcuno ricorderà la messa nel ruolo ad esaurimento degli Assistenti Ordinari ai sensi del DPR 382/80. Parliamo di 40 anni fa. Bene ad oggi (fonte MIUR) sono ancora in servizio 4 Assistenti Ordinari. In considerazione che la 240/2010 è stata promulgata 9 anni fa, è facile prevedere almeno altri 30 anni perché il ruolo dei RTI scompaia.

    • Osservazione estremamente pregnante, ma in questo caso trenta anni sono e trenta anni saranno, che passi l’emendamento o meno.

  13. Buongiorno, ho una domanda di carattere più generale su ASN, spero possiate aiutarmi. Avendo l’ASN in scadenza e non sapendo ancora se sarebbe stata prorogata, avevo a suo tempo presentato nuova domanda. Ora la validità della ASN è stata prorogata, mentre purtroppo la mia nuova domanda ha avuto esito negativo.

    La domanda è: la mia “vecchia” ASN è ancora sempre valida sino all’anno riconosciuto dalla proroga? Grazie in anticipo.

  14. A me salta agli occhi che si citano tre tipi di ricercatori che hanno la stessa figura di merito (RTI, RTDa, RTDb), si nota la disparita’ di trattamento, poi, gli RTDa spariscono. Quindi apparentemente l’unica ingiustizia da sanare e’ che gli RTI non riescono a fare carriera. Il fatto che ci sia un’altra categoria che fa lo stesso lavoro e che dopo tre anni va a casa, non e’ una disparita’ di trattamento da sanare. A me parrebbe piu’ giusto chiedere dei fondi/punti per avanzamento di carriera dei ricercatori, e i dipartimenti possono spenderli per chiamare RTI/RTDa abilitati, come gli pare a loro.

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