1. Il dato è tratto! L’ordinamento italiano ha finalmente emanato una legge sul principio dell’accesso aperto.
I commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 della legge 7 ottobre 2013, n. 112 (G.U. n.236 del 8-10-2013) che ha convertito con modificazioni il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” così recitano:
2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L’accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica
4. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si tratta di una novità di notevolissima importanza, da accogliere positivamente.
La formulazione finale della conversione in legge non è la migliore possibile, anzi. Non lo era, a dire il vero, nemmeno la più coraggiosa versione iniziale del decreto legge commentata a più riprese e da diverse voci (Paola Galimberti, Roberto Caso, Piero Attanasio) su ROARS. Ma il confine della formalizzazione legislativa del principio è oramai varcato ed è possibile solo muoversi oltre: imboccando un percorso normativo che conduca all’applicazione e al completamento del dettato legislativo.
D’altra parte, il processo decisionale che ha condotto al risultato attuale è stato assai travagliato. C’era da aspettarselo, visti i precedenti in altri sistemi giuridici giunti prima di noi a legiferare nella materia dell’accesso aperto, sempre oggetto di vivaci discussioni e di posizioni differenziate.
Non è solo una parte dell’editoria (non tutta!) a guardare con diffidenza all’Open Access (OA), ma è soprattutto una porzione (consistente) della scienza a essere pervicacemente attaccata al sistema tradizionale di pubblicazione.
Questo spiega perché la norma abbia visto la luce in una versione depotenziata rispetto al testo iniziale contenuto nel decreto legge.
Ma facciamo un passo indietro prima di commentare i punti più rilevanti della novità legislativa.
Il principio dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche è nato dal basso grazie all’avvento di Internet. La Rete ha reso possibile presso una parte del mondo della ricerca e delle biblioteche accademiche l’emersione di una norma sociale volta alla condivisione della conoscenza scientifica senza barriere economiche, giuridiche e tecnologiche. All’inizio del nuovo millennio si sono fatte aventi le prime formalizzazioni attraverso l’elaborazione di standard tecnologici (OAI-PMH) e dichiarazioni di principio (Budapest 2002, Bethesda 2002 e Berlino 2003).
Poi si sono mossi ulteriori passi per guidare l’applicazione del principio dell’accesso aperto elaborando politiche, regolamentazioni e strategie contrattuali.
Si sono così delineate varie opzioni di policy. Le più importanti possono essere riassunte nelle alternative che seguono:
- Ripubblicazione in archivi istituzionali e disciplinari ad accesso aperto (c.d. via verde) di opere già apparse in forme editoriali tradizionali o pubblicazione in riviste e collane di libri che nascono ad accesso aperto (c.d. via aurea);
- Mera gratuità dell’accesso (c.d. gratis OA) o gratuità associata alla concessione dei diritti di uso (c.d. libre OA);
- Accesso solo ad articoli su riviste o anche ad altri generi letterari (in particolare, le monografie)
La via maestra all’accesso aperto è al momento la verde, integrata dalla ripubblicazione in archivi OA istituzionali o disciplinari di quanto già pubblicato attraverso il filtro della peer review in altre sedi editoriali.
La prima applicazione della via verde ha mostrato che la mera volontarietà non è sufficiente a riempire gli archivi. Molte possono essere le cause: mancanza di investimenti economici e organizzativi, scarsa conoscenza della materia della proprietà intellettuale e dell’OA, resistenze da parte del mondo tradizionale della scienza e dell’editoria scientifica.
Questo stato di cose ha spinto alcuni legislatori a intervenire optando per l’obbligatorietà della via verde con riguardo alle pubblicazioni finanziate con fondi pubblici.
2. I tre principali modelli normativi sono quello statunitense, quello spagnolo e quello tedesco.
a) Modello USA [Division G, Title II, Section 218 of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008) e Division F Section 217 of PL 111-8 (Omnibus Appropriations Act, 2009)],
Negli Stati Uniti tutti i soggetti finanziati dai National Institutes of Health o NIH devono ripubblicare su PubMed Central, l’archivio biomedico OA dei NIH, non oltre dodici mesi dalla pubblicazione “ufficiale” dalla prima pubblicazione, la versione elettronica del manoscritto passato attraverso il processo di referaggio e accettato per la pubblicazione dall’editore. L’assolvimento dell’obbligo è sottoposto all’attuazione da parte del soggetto finanziato di una policy che sia compatibile con il copyright. Quest’ultimo presupposto è di fondamentale importanza per comprendere la natura della norma. Essa infatti è norma “obbligatoria programmatica”, cioè impone al soggetto finanziato (ad es. un’università) la predisposizione una regolamentazione per l’attuazione dell’obbligo. Come dire che il ricercatore non deve essere lasciato solo dalla propria istituzione nella gestione dei diritti d’autore.
b) Modello spagnolo [artículo 37 (Difusión en acceso abierto) della Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación]. Anche il modello spagnolo si basa su una norma obbligatoria e programmatica che mira alla ripubblicazione in archivi aperti. La principale differenza rispetto al modello americano è la portata non settoriale della norma: riguarda non solo l’area biomedica ma tutte le aree scientifiche. Contiene un’esplicita limitazione oggettiva del suo campo di applicazione: concerne solo “pubblicazioni” seriali o periodiche. La norma prende le mosse dalla promozione della creazione da parte degli enti pubblici del “Sistema spagnolo di scienza, tecnologia e innovazione” di archivi ad accesso aperto individuali o comuni, interoperabili con gli archivi esistenti in campo internazionale. Pone poi l’obbligo, in capo al personale impegnato in una ricerca finanziata maggioritariamente con fondi del bilancio dello Stato, di pubblicare il più presto possibile e comunque non oltre dodici mesi dalla prima pubblicazione la versione finale accettata dall’editore in un archivio disciplinare o istituzionale ad accesso aperto. Disposizione degna di nota è quella che rende la versione del contributo scientifico pubblicata negli archivi ad accesso aperto suscettibile di essere presa in considerazione nelle procedure di valutazione dell’amministrazione pubblica.
c) Modello tedesco [la legge 1° Ottobre 2013 (BGBl. I S. 3714), Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes, che ha aggiunto un quarto comma al paragrafo 38 della legge tedesca sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz o UrhG)]. Il modello tedesco è molto rilevante perché è l’unico che prende le mosse dall’ostacolo a monte della via verde all’accesso aperto: il diritto d’autore. Per garantire la praticabilità della via verde il legislatore tedesco, nell’ambito di una più ampia riforma del diritto d’autore, conferisce all’autore di un “contributo scientifico”, generato nel contesto di un’attività di ricerca finanziata almeno per la metà con risorse pubbliche e pubblicato in una raccolta che esce periodicamente almeno due volte all’anno, il diritto di rendere pubblicamente accessibile per scopi non commerciali il medesimo contributo, nella versione accettata del manoscritto, dopo il termine di dodici mesi dalla prima pubblicazione. Il meccanismo giuridico opera anche qualora l’autore abbia ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all’editore della prima pubblicazione. Inoltre l’accordo che ne escluda l’operatività è nullo. In altri termini, si tratta di una disposizione imperativa, inderogabile per via contrattuale.
3. Il legislatore italiano si muoveva non solo nel contesto dei modelli succintamente descritti ma anche sotto l’ombrello della policy dell’Unione Europea.
Com’è noto, la Commissione UE ha sviluppato a partire dal 2006 un’articolata politica a favore dell’apertura delle pubblicazioni e dei dati scientifici. L’azione europea è culminata nella Raccomandazione della Commissione sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) del 17 luglio 2012. Le indicazioni europee sono state riprese in successivi documenti programmatici del MIUR (in particolare, Horizon 2020 Italia, marzo 2013) e del Ministro Carrozza (audizione davanti alle Commissioni riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche, giugno 2013).
La Raccomandazione del luglio 2012 riguarda sia le pubblicazioni sia i dati scientifici e detta principi che attengono alla via verde e alla via aurea.
Con riguardo alle pubblicazioni la Raccomandazione chiede agli Stati membri di:
Definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l’accesso aperto alle stesse. Tali politiche dovrebbero prevedere:
- obiettivi concreti e indicatori per misurare i progressi,
- piani di attuazione in cui sia indicata tra l’altro l’assegnazione delle responsabilità,
- la pianificazione finanziaria associata.
Tra i punti più rilevanti di specificazione delle politiche si segnalano i seguenti.
Provvedere affinché, in esito a tali politiche:
- sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell’area delle scienze sociali e umane,
- […]
- il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l’accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori […]
4. La norma italiana costituisce un’applicazione ancora molto parziale della Raccomandazione e mischia elementi (invero, non i migliori) presi dai vari modelli di riferimento (soprattutto dal modello spagnolo).
Come si è anticipato all’inizio di questo scritto, la disposizione legislativa va presa come un primo passo al quale ne devono seguire altri sia a livello legislativo sia, per quel che più conta, a livello di norme di attuazione.
La norma è obbligatoria e programmatica.
Obbligatoria (“adottano” significa “devono adottare”) perché vincola, pur nel rispetto dell’autonomia, i “soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica”. Programmatica perché il vincolo attiene all’attuazione delle “misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto”.
Sotto il profilo del campo di applicazione soggettivo il dettato legislativo appare più ampio degli omologhi stranieri. La legge si rivolge non solo ai soggetti finanziati ma altresì ai finanziatori (e questo è un punto di forza della scelta operata dal legislatore). In particolare, il riferimento implicito è al MIUR e alla sua attività di finanziamento della ricerca di università ed enti.
Dal punto di vista del campo di applicazione oggettivo la norma assomiglia ai modelli spagnolo e tedesco nella specificazione della periodicità: “articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue”. Rispetto agli omologhi stranieri, però, la norma italiana parla di “articoli” e non di pubblicazioni o contributi scientifici. Sebbene il riferimento al genere letterario possa apparire specifico, l’espressione “articolo” è da interpretare estensivamente. La preoccupazione del disposto legislativo è evidentemente solo quella di tener fuori dal proprio raggio di azione i libri (in particolare quelli che hanno finalità didattiche).
Veniamo ora ai contenuti dell’obbligo, cioè alle misure da adottare.
Rispetto alla norma spagnola, che è evidentemente la principale fonte d’ispirazione, il legislatore italiano sceglie di indicare entrambe le vie, quella aurea e quella verde, per la “realizzazione” dell’accesso aperto.
Il legislatore pensa ad attuare l’OA senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (“le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”).
In questo modo, l’Italia si discosta dalla Raccomandazione UE che parla espressamente della necessità di una pianificazione finanziaria.
Si tratta di uno dei punti più deboli dell’intervento legislativo sui quali occorrerà tornare, se ce ne sarà la volontà politica, in senso correttivo.
Di là dai risvolti finanziari, è opportuno soffermarsi sui contenuti della policy legislativa. La via praticata a livello sistemico da università ed enti di ricerca italiani è al momento la verde. E d’altro canto anche i modelli normativi che si sono qui brevemente ricostruiti puntano solo sulla via verde.
Sarebbe stato forse più opportuno che la norma italiana concentrasse la sua attenzione – come nella formulazione iniziale del decreto legge – sulla via verde contemplando anche un programma di finanziamento per estendere e rafforzare la rete degli archivi istituzionali.
Nel dettaglio la regolamentazione della via verde prevede la ripubblicazione dell’articolo senza scopo di lucro su archivi istituzionali o disciplinari, in modo tale che il medesimo articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
L’assenza di scopo di lucro è una specificazione ispirata dalla norma tedesca. L’identificazione dell’accesso aperto con la mera gratuità dell’accesso è un dato ricorrente nei modelli normativi passati in rassegna, ma pone il problema di come giungere a innestare sulla gratuità anche la concessione al pubblico dei diritti di riutilizzo (un pilastro della Dichiarazione di Berlino del 2003). La specificazione “dal luogo e nel momento scelti individualmente” corrisponde alla consueta formula usata dal legislatore europeo e italiano per definire le reti di telecomunicazione elettronica come Internet nell’ambito della materia del diritto d’autore (v. art. 3 direttiva 2001/29/CE e art. 16 l. 633/41 sul diritto d’autore).
I termini massimi (diciotto e ventiquattro mesi) per la ripubblicazione sono frutto evidentemente del lobbying di una parte dell’editoria e si pongono oltre i parametri fissati dalla Raccomandazione UE (sei e dodici mesi) così come oltre tutti i limiti temporali rinvenibili nei modelli di riferimento.
A margine del disposto, la cui modifica legislativa sarebbe auspicabile, va però rimarcato che si tratta di termini massimi. Stante la natura programmatica della norma, i soggetti destinatari dell’obbligo di adozione (tra cui il MIUR) delle misure necessarie possono e anzi auspicabilmente devono, per allinearsi alla Raccomandazione UE, porre termini più brevi.
5. Su quale realtà si innesta la legge 112/3013?
Se la via verde è quella seguita per vocazione, gli archivi, pur in numero considerevole (66 quelli istituzionali, dati opendoar.org) non sono rappresentativi della produzione delle università, e, in assenza di politiche chiare e incentivanti, sono pochi i ricercatori che archiviano i propri lavori.
Alcuni atenei, già ben prima della legge, hanno avviato e completato il percorso di stesura di una policy di deposito e pubblicazione in accesso aperto dei lavori di ricerca (Torino, Trieste, Firenze), ma è ancora presto per poterne vedere gli effetti.
Un buon risultato è stato ottenuto attraverso l’obbligo di deposito e pubblicazione ad accesso aperto delle tesi di dottorato secondo le raccomandazioni della CRUI del 2008, che ha visto l’adesione di 38 atenei determinando l’allineamento alle best practices internazionali.
Fino ad ora la maggior parte degli atenei aveva l’anagrafe locale (non visibile all’esterno) distinta dall’archivio istituzionale, ma ora, seguendo l’esempio di alcuni atenei come Milano Statale e Bicocca, sembra che si sia compreso il vantaggio di avere un unico strumento, l’archivio istituzionale. D’altra parte Cineca propone ora a tutti gli atenei questo modello. Così, con un unico strumento a disposizione e visibile a tutti, si spera che gli autori siano più stimolati al caricamento dei propri lavori. Ma per muoversi in questa direzione la legge non è sufficiente.
6. È necessario che ai diversi livelli e nella propria autonomia i soggetti finanziatori e gestori della ricerca investano fondi e predispongano regolamenti attuativi avendo ben presente che – in base all’attuale formulazione legislativa – non possono contare su risorse aggiuntive erogate dallo Stato.
Questa limitazione finanziaria, tenuto conto della esiguità dei fondi a disposizione per la ricerca, sembra escludere in partenza la possibilità di impiegare parte delle risorse per pubblicare in riviste OA a pagamento, e spinge il sistema e i ricercatori verso la ripubblicazione in archivi disciplinari e/o istituzionali ad accesso aperto.
Il MIUR, ad esempio, dovrebbe nei Bandi PRIN e FIRB rendere obbligatoria la via verde, e fissare un limite temporale per la ripubblicazione in accesso aperto più corto rispetto a quanto previsto dalla legge 112/2013.
Una delle maggiori difficoltà che si riscontrano rispetto all’applicabilità della legge sta nel recupero dei lavori di ricerca entro 18 o 24 mesi. In questo arco di tempo il ricercatore potrebbe andare in pensione, cambiare ateneo, cambiare anche mestiere. Se si decide di non utilizzare parte degli scarsi fondi di ricerca per la pubblicazione su una rivista Open Access (via aurea), i regolamenti dovrebbero prevedere il deposito immediato nell’archivio istituzionale del lavoro non appena è stato accettato dalla rivista e la sua pubblicazione in OA dopo il periodo di embargo concordato.
Ciò ovvierebbe al secondo punto critico della legge, vale a dire a come controllare che i soggetti coinvolti rispettino il dettato legislativo nei termini comunicati. In fase di rendicontazione finale il ricercatore dovrebbe documentare oltre che le referenze dei lavori prodotti a fronte dei finanziamenti ricevuti, anche la loro autoarchiviazione sotto embargo in un archivio aperto.
A livello di singole istituzioni, accanto alla previsione dell’obbligo di deposito nell’archivio istituzionale andrebbero predisposti regolamenti che diano un supporto ai ricercatori rispetto alla contrattazione dei diritti con gli editori (“pubblico con te il mio lavoro ma tieni presente che il mio ateneo richiede una copia per l’archivio istituzionale da rendere disponibile entro un determinato periodo di tempo”) e addirittura modelli contrattuali che l’Ateneo propone agli editori. Ciò vale soprattutto per gli editori italiani, perché gli editori stranieri prevedono già una qualche forma di autoarchiviazione http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ .
Il deposito immediato in un archivio aperto ha anche un grande valore per la valutazione in ambito interno ed esterno. Avere a disposizione i full-text dei lavori di ricerca contestualmente alla loro pubblicazione favorirebbe analisi approfondite sui testi (topic model, analisi citazionale ecc.). Si ricordano i problemi che si è dovuto affrontare per la VQR e per la abilitazione scientifica nazionale: ad es. i casi di scansione inadeguate dei testi, di scansioni incomplete, poco leggibili o troppo pesanti. Certamente rispetto al passato oggi tutti gli editori dispongono del PDF editoriale, tuttavia non tutti ne consegnano copia all’autore.
Un altro elemento da normare con i regolamenti riguarda la versione scelta per l’autoarchiviazione. Molti editori concedono la possibilità di autoarchiviare il cosiddetto “post print”, vale a dire il testo definitivo contenente tutte le correzioni dei revisori, ma non ancora formattato secondo il template dell’editore. Il tema non è banale. Infatti i ricercatori sono spesso restii, per motivi legati al calcolo delle citazioni, ad archiviare versioni diverse da quella pubblicata.
Una soluzione potrebbe essere quella di caricare nell’archivio la versione post print visibile con l’indicazione di come si vuole essere citati e in aggiunta quella pubblicata (editoriale) non visibile e utilizzabile solo a fini interni e/o concorsuali.
Un altro punto della legge che necessita di chiarimenti risulta essere il comma 3 dell’art. 4 della l. 112/2013:
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottano strategie coordinate per l’unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
Cosa si vuole dire? Che il Ministero dei beni e delle attività culturali e il MIUR gestiranno insieme la anagrafe della ricerca? O che il MIUR amministrerà insieme alle biblioteche nazionali il deposito legale? Che senso può avere un disposto di questo tipo e perché invece non si dice nulla sull’alimentazione delle banche dati centrali e sulla necessità dell’interoperabilità con gli archivi locali visto gli ingenti investimenti che molti atenei hanno fatto nello sviluppo di strumenti avanzati e interoperabili? Visto che l’interoperabilità fra archivi istituzionali e Biblioteche nazionali per il deposito legale esiste già, poter contare sulla piena interoperabilità degli archivi con la costituenda (ma non ancora esistente) Anagrafe Nazionale e su una sua modellazione sulla base delle esperienze locali più avanzate potrebbe tranquillizzare gli atenei che nel corso degli ultimi anni hanno investito risorse nella progettazione.
7. L’attuazione dell’accesso aperto passa attraverso un processo sistemico.
Un processo in cui tutti hanno responsabilità: legislatore, governo (in particolare, il MIUR), soggetti finanziati con fondi pubblici (in particolare, università ed enti di ricerca) e ricercatori. Senza investimenti economici e organizzativi, senza lo sviluppo di una cultura dell’apertura della conoscenza scientifica (che richiede innanzitutto impegno sul piano della divulgazione e della formazione), e senza regolamentazioni di dettaglio, il cammino dell’accesso aperto nel nostro Paese rischia di arrestarsi o di rallentare sempre più. La responsabilità però non sta solo in capo allo Stato e al mondo della ricerca, ma è anche del mondo dell’editoria. L’OA non è una battaglia contro gli editori, è invece un movimento che mira a rendere il mercato dei servizi editoriali scientifici maggiormente concorrenziale.
È la natura delle tecnologie digitali a reclamare l’apertura. Sono le forze fresche, le menti giovani, le voci come quella di Aaron Swartz a chiedere maggiori responsabilità, maggiore impegno per rendere il mondo della scienza più equo, democratico e innovativo. Non ascoltare quelle voci che richiamano ciascuno di noi alle proprie responsabilità sarebbe un errore imperdonabile. L’Italia sconta arretratezze su molti fronti del proprio sistema di alta formazione e ricerca. L’accesso aperto costituisce un formidabile strumento di avanzamento della società, un treno in corsa verso il progresso. Vogliamo perderlo?
Certamente, sia la normativa legale sia i vostri commenti danno l’idea delle dimensioni e delle implicazioni del problema. Tecnicamente è così. Sul piano politico e dell’etica della ricerca, tutto andrebbe semplificato e ridotto a pochi principi. Quando uno è stipendiato per produrre anche ricerca scientifica, e in più ha finanziamenti extra (per missioni, acquisti ecc.) sempre che li abbia e li possa spendere senza cavilli burocratici, dovrebbe avere l’obbligo di restituire i risultati alla comunità scientifica e civile, a prescindere dalle percentuali. Immediatamente, non dopo 18 o 24 mesi, quando oramai è troppo tardi ed è praticamente inutile, coi nostri ritmi. L’aneddotica che ho raccolto durante la mia carriera riguardo alla divulgazione dei lavori di colleghi, cioè della secretazione, del camuflaggio, del non discuterne, sono illuminanti di come, in fondo, alcuni vorrebbero gestire il proprio lavoro. “L’articolo è mio e me lo gestisco io” per il concorso soprattutto. Ora le modalità concorsuali sono cambiate, ma non la mentalità circa la divulgazione. Per cui io personalmente ho semplificato. L’università mi ha dato lo spazio, e io ci metto a mano a mano tutto o quasi (perché ci vuole tempo, tra l’altro) e il materiale è così lanciato in rete. Messaggio nella bottiglia. Arriverà da qualche parte. I mezzi moderni di archiviazione elettronica permettono di elaborare tante possibilità.
La pubblicazione Open Access è cosa buona e giusta. La mia perplessità e di altri era che la proposta precedente e questa legge regolamentano una materia che dovrebbe essere lasciata ai singoli ricercatori considerando la peculiarità del settore scientifico. Con un paragone “alla Roars” direi che la bibliometria è cosa buona e giusta, il suo utilizzo normativo molto discutibile. Idem regolamentare per legge l”open access”. In ogni caso, della questione è stato già ampiamente dibattuto con gli autori che ringrazio delle loro risposte pur non condividendo alcune loro posizioni. Come evento nuovo, volevo segnalare un’iniziativa davvero interessante dell’ACS, American Chemical Society, uno dei maggiori editori per la Chimica. A partire dal 2014, ACS rende possibile la pubblicazione open access immediata di alcuni articoli scientifici senza costi per gli autori tramite un sistema di “crediti trasferibili” (Più lavori pubblichi più hai la possibilità di ottenere crediti) e tramite una scelta dell’editore. I dettagli dello schema sono su:
http://acsopenaccess.org/acs-author-rewards/
Questa iniziativa non era nota ad Agosto e darebbe almeno in teoria la possibilità a tutti i ricercatori di pubblicare su ACS, non spostare fondi di ricerca per pagare i costi dell’open access e rispettare la legge.
Insomma, questa iniziativa è in mia opinione davvero meritoria e concretamente utile per promuovere davvero l’open access, per cui andrebbe pubblicizzata il più possibile.
[…] La proposta del CNRS francese è simile – nel suo intento di proteggere il diritto dell’autore dal sequestro editoriale – alla legge attualmente in vigore in Germania e si discosta invece significativamente da quella italiana. […]
[…] Some comparative remarks and policy considerations […]