La Corte dei Conti è intervenuta con una pesante censura sul disegno di riforma del CNR previsto nell’art. 105 della legge di Bilancio 2022. Con il suo intervento la Corte dei Conti sembra infrangere il sogno coltivato dalla presidentessa del CNR e dalla ministra Cristina Messa di avere le mani libere per riformare il principale Ente di Ricerca italiano. L’articolo prevede di esautorare gli organi del CNR sostituendoli con una pletora di ben pagati consulenti cui verrebbe affidato il compito di scrivere un “piano di riorganizzazione e rilancio” dell’ente. La Corte dei Conti sancisce che scavalcare le competenze degli organi di governo del CNR è in contrasto con “l’autonomia organizzativa dell’Ente, radicata nella garanzia costituzionale sull’autonomia e la libertà della ricerca (articolo 33, Cost.)”. E che lo sperpero di risorse pubbliche è gravemente contrario ai fondamenti di buona amministrazione della cosa pubblica imposti dal rispetto dell’art. 97 Costituzione.
Avevamo segnalato il disegno di riforma del CNR scandito nell’art. 105 della legge di Bilancio 2022, auspicando che Corte dei Conti e Consiglio di Stato, nei passaggi di controllo propedeutici alla finalizzazione legislativa del provvedimento, si rendessero censori di quella che avevamo definito una vera e propria aberrazione legislativa.
Detto fatto! La Corte dei Conti, nella relazione delle sue sezioni riunite in sede di controllo sul Disegno di Legge di Bilancio 2022, si pronuncia in modo deciso e senz’appello contro lo sperpero di risorse pubbliche recato dal potere, attribuito dalla bozza dell’art. 105 al Presidente del CNR, di nominare con contratti di diritto privato intuitu personae consulenti esterni di (non meglio qualificata) comprovata qualificazione professionale. Una norma prona all’arbitrio di chi avrebbe effettuato tali nomine, che i Giudici dei conti giudicano radicalmente contraria ai fondamenti di buona amministrazione della cosa pubblica imposti dal rispetto dell’art. 97 Cost.
Viene così infranto, richiamando le basi della Costituzione, il sogno coltivato dalla Presidentessa del CNR (e da quest’ultima concertato con la sua designatrice, la ministra Cristina Messa) di avere le mani libere per riformare il principale Ente di Ricerca italiano. Tale riforma prevede un “piano di riorganizzazione e di rilancio” da mettere a punto avvalendosi di una pletora di ben pagati consulenti, da attuarsi non solo derogando per legge alle vigenti “disposizioni, normative e statutarie che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati”, che altrimenti avrebbero dovuto accompagnare la redazione e la validazione del Piano, ma anche fingendo di ignorare che nel CNR esistono tutte le competenze scientifiche e professionali in grado di effettuare il lavoro che la Presidentessa e il comitato di esperti avrebbero voluto commissionare a piacimento a consulenti di propria fiducia e gradimento.
Queste le osservazioni svolte dai Giudici dei conti.
Nel quadro delle misure di sostegno della ricerca si prevede un piano di riorganizzazione del CNR.
L’articolo 105 del disegno di legge di bilancio, della proposta di legge di bilancio 2022, prevede un piano di riorganizzazione del CNR che dovrà essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, previo parere favorevole di un Comitato strategico per il rilancio dell’ente (Supervisory Board) composto da 5 esperti, italiani e stranieri, istituito dal MUR sentito il MEF, per le funzioni del quale sono previste, oltre a risorse pari a 232.700 euro per il triennio 2022-2024, anche risorse, nel limite massimo di 100.000 annui, per rimborsi. Tale quota va sottratta al contributo al CNR, pari a 60 milioni a decorrere dall’anno 2022. Una parte di tale contributo, oltre che per il funzionamento del Supervisory Board, va utilizzata anche per raggiungere gli obiettivi posti dal Piano, nonché all’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale per ridurre il ricorso a contratti a termine.
Per la predisposizione del Piano di riorganizzazione il presidente del CNR e il Board “potranno avvalersi di un contingente di esperti” reclutati con incarico di consulenza ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 165/2001 con spesa contenuta nel tetto di 50.000 euro lordi annui per incarico. Il piano di riorganizzazione si conclude in tre anni dalla sua approvazione ed è sottoposto a monitoraggio semestrale del Ministero vigilante (MUR).
A tali risorse, dal 2023, andrebbero aggiunti ulteriori 20 milioni a fronte del rispetto dei termini di approvazione del piano e di un esito favorevole del monitoraggio semestrale effettuato dal MUR che si avvarrà del Comitato. All’articolo 106 è prevista una spesa per 5 milioni per il triennio 2022-2024 per sostenere le attività di ricerca effettuate dal CNR per limitare i danni provocati dalla “Xylella fastidiosa”.
Al riguardo non appare chiara tra le modalità di attuazione la ragione del mancato ricorso agli organi di governance del CNR per il processo di riorganizzazione, soluzione che rispetterebbe l’autonomia organizzativa dell’Ente, radicata nella garanzia costituzionale sull’autonomia e la libertà della ricerca (articolo 33, Cost.), e assicurerebbe un correlato risparmio di spesa.
I criteri di eleggibilità dei componenti degli organi interni del CNR garantiscono dall’arbitrarietà della scelta, in quanto selezionati dal Ministero nell’ambito di terne proposte dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria, nonché individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dal personale del CNR tra i propri ricercatori e tecnologi di ruolo.
Ciò diversamente dalla scelta dei componenti del Comitato strategico che è rimessa dalla legge di bilancio al Ministero in assenza di criteri delimitativi della discrezionalità, così come avviene per la scelta dei consulenti a supporto a supporto sia del Presidente del CNR, per la predisposizione della riorganizzazione, che del Comitato strategico stesso, per il parere sulla medesima.
D’altro canto, è doveroso segnalare che il ricorso a consulenze esterne deve per legge essere preceduto dalla verifica dell’assenza, all’interno della Pubblica amministrazione interessata, di personale munito di qualifica adeguata allo svolgimento delle funzioni o del progetto, in ossequio anche in questo caso a principi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione della cosa pubblica (articolo 97 Cost.).
Elementi che dovrebbero essere in possesso del Consiglio di amministrazione del CNR che per statuto “ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell’attività dell’Ente”.
Chissà se il “Governo dei Migliori” vorrà rendere omaggio al suo nickname giornalistico di fronte a un macroscopico vulnus costituzionale, ravvedendosi operosamente. Se non lo facesse, sarebbe segno che l’esecutivo ha già ipotecato l’ente e le risorse che quest’ultimo gestirà agli interessi di qualcuno, che nulla hanno a che fare con la libertà di ricerca sancita dalla Costituzione.
E chissà se il Parlamento più subalterno all’esecutivo nella storia repubblicana – in tempi in cui, come ha avuto modo di osservare Openpolis, “l’appiattimento sulle posizioni dell’esecutivo di quasi tutto il parlamento determina uno stravolgimento delle dinamiche democratiche” – avrà un sussulto di orgoglio, rendendosi interprete delle sferzanti osservazioni che la Corte dei Conti, richiamandosi alla nostra Costituzione, ha voluto opportunamente mettere nero su bianco.