Il 20 febbraio 2019 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato una nuova versione del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche per l’abilitazione scientifica nazionale. Quali sono le differenze le differenze del nuovo Regolamento rispetto all’ultima versione del 2017? Come cambia la classificazione delle riviste? E’ di quattro giorni fa la notizia che l’Università di Cambridge (UK) ha firmato l’adesione a DORA, la dichiarazione di San Francisco che impegna i firmatari ad abbandonare l’uso delle metriche delle riviste per giudicare i contenuti degli articoli. L’Università italiana seguendo la ferma guida dell’ANVUR continua a muoversi in maniera divergente rispetto alle pratiche internazionali prevalenti, rafforzando la valutazione basata sulla “classificazione di stato” della qualità delle riviste scientifiche. 

Il 20 febbraio 2019 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato una nuova versione del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche. Di questo regolamento erano apparse precedenti versioni, il 3/5/2017, il 21/6/2016, l’11/11/2015. Ricordo che già su queste erano state numerose le critiche, tra le quali, in particolare, la posizione in merito assunta dal Coordinamento Riviste Italiane di Filosofia con il suo documento del luglio 2018, che investiva anche la stessa classificazione delle riviste. Va detto subito che non sembrano delinearsi novità incoraggianti. Di seguito cercherò di evidenziare le differenze del nuovo Regolamento rispetto all’ultima versione del 2017 e di discutere la situazione che ne consegue per la questione della classificazione delle riviste.

Il criterio VQR

Tra i punti più contestati, se non il più contestato, dei regolamenti 2016 e 2017 vi era l’utilizzo della VQR come criterio per l’inclusione o meno delle riviste nella classe A. Le prese di posizione critiche erano provenute da molte parti.[1] Il nesso stretto tra la classificazione delle riviste e un procedura valutativa diversa, finalizzata alla valutazione delle strutture, è un «unicum mondiale»[2] di cui sarebbe auspicabile il superamento. Questo punto è nella sostanza invece invariato nel nuovo Regolamento, mentre alcuni aspetti vengono modificati, che però risultano non sostanziali o vanno paradossalmente nella direzione di una maggiore rigidità.

Vediamo le differenze.

L’ultimo regolamento, approvato il 3 maggio 2017, prevedeva quanto segue:

  1. erano escluse in via preliminare, ai fini dell’inserimento in classe A, le riviste che

non presentino la sottomissione di lavori alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) in almeno due esercizi VQR successivi ovvero che per almeno due esercizi successivi presentino un eccessivo squilibrio tra i contributi pubblicati annualmente e quelli sottomessi alla VQR (2017, art. 6, c. 3, a);

erano escluse parimenti quelle che non 

risultino avere ottenuto una valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore almeno del 20% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste scientifiche classificate nella medesima area di valutazione.[3]

  1. erano ammesse invece alla classe A previo solo accertamento del requisito di regolarità

Le riviste che, nell’ultima VQR, risultino avere ottenuto una valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica (2017, art. 7, c. 2).

  1. erano invece sottoposte a procedura di declassamento

 Le riviste italiane che, iscritte alla classe A, non presentino lavori sottoposti a valutazione per due VQR consecutive oppure ottengano, sempre per due VQR consecutive, risultati negativi rispetto a quanto previsto nel precedente art. 6, comma 2 (2017, art. 9, c.1).

Il nuovo Regolamento in primo luogo disloca le condizioni legate alla VQR. Se nel regolamento 2017 erano inserite tra le “Ulteriori verifiche” (art. 6) che erano interne alla “Valutazione preliminare” (Capo II, artt. 5-9), adesso tali condizioni sono inserite nel Capo IV, “Inserimento negli elenchi delle riviste scientifiche e di classe A”, dunque non nella fase preliminare, ma quella che veniva chiamata “Requisiti di processo e di prodotto”. Ora queste disposizioni sono in un articolo intitolato “Inserimento negli elenchi di Classe A” (art. 13). Non è chiaro quale sia l’intento di questa dislocazione da condizioni di selezione preliminari a condizioni di inclusione. Di fatto il riferimento alla VQR nella nuova formulazione  resta comunque un requisito indispensabile.

Il requisito è esplicitamente ricollegato ai criteri previsti dal DM 120, 7/6/2016,[4] e viene considerato come uno strumento per verificarne la soddisfazione. Il richiamo, ora come prima, è funzionale a sottolineare l’obbligo normativo per l’ANVUR di fare riferimento alla valutazione VQR. Viene stabilito ora che il requisito della lettera a) si considera soddisfatto

se gli articoli sottoposti all’ultima VQR hanno ottenuto un numero nonché una quota di valutazioni eccellenti e elevate superiori a quelli medi delle riviste di Classe A dell’Area o dei Settori di riferimento per le quali siano stati sottoposti a valutazione prodotti.[5]

 Qual è la variazione rispetto al passato?

Scompare la «valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore almeno del 20%» rispetto a quella media di tutte le riviste del settore, in favore tuttavia del riferimento alle valutazioni «eccellenti e elevate» (chiamiamole “di livello alto”): in altri termini, i valori da prendere in considerazioni sono ora solo quelli delle valutazioni di livello alto e non tutte le valutazioni, e non la presenza “secca” di valutazioni. È difficile stabilire in che misura questa variazione sposti in alto il requisito, certamente considera più rilevanti le valutazioni di “alto livello” che le valutazioni in generale. Ad un superamento abbondante di una media viene sostituito un superamento semplice di una media di valore più elevato. È difficile valutare se questo abbia un rilievo e il motivo per cui sia stato fatto, tranne forse il generico intento di porre attenzione alla pretesa “eccellenza”. Da notare tuttavia che ora il confronto è all’interno delle riviste di classe A, mentre la media cui si faceva riferimento nel 2017 era quella delle sole riviste scientifiche.[6] Il confronto interno basato sul superamento di una media tende a mettere automaticamente in difficoltà una porzione di riviste che sono sotto la media e stabilisce come requisito per l’inserimento in classe A un criterio più stringente di quello ottemperato da riviste già presenti in classe A.

Il “numero” di valutazioni sembra riferirsi a quante valutazioni di alto livello sono state ottenute – da comparare appunto con la media del settore. La “quota” è termine più oscuro senza ulteriori precisazioni; presumibilmente si riferisce alla percentuale di valutazioni di alto livello rispetto alle altre valutazioni ricevute dagli articoli pubblicati.

Sembra scomparire la condizione punitiva per le riviste che  «non presentino la sottomissione di lavori alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) in almeno due esercizi VQR successivi» ecc. Tuttavia, la formulazione «hanno ottenuto un numero nonché una quota di valutazioni eccellenti e elevate superiori… ecc.» fa riferimento appunto anche al numero di valutazioni ottenute (selezionando tra queste quelle di alto livello). Rispetto a tale numero si definisce la “quota”. Quindi la differenza sembra essere:

  1. prima (reg. 2017):

escluse o declassate le riviste che non avevano lavori in VQR per «almeno due esercizi VQR successivi» o presentavano «eccessivo squilibrio» tra contributi pubblicati e presenti in VQR;

escluse o declassate le riviste che non avevano «una valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore almeno del 20% rispetto alla valutazione media». 

  1. dopo (reg. 2019):

ottengono il requisito di qualità (e quindi sono escluse quelle che non lo ottengono) le riviste con:

  • un numero di valutazioni di alto livello superiore alla media
  • una percentuale di valutazioni di alto livello rispetto alle altre valutazioni superiore alla media

Nel Regolamento attuale dunque la presenza o meno di articoli presentati alla VQR – che non dipende dalla volontà delle riviste – non viene più considerata come tale; si prendono in considerazione solo le valutazioni degli articoli che sono stati sottoposti a VQR. Di questi si considera quanti e in che percentuale abbiano ricevuto valutazioni di alto livello.

Tuttavia, il riferimento alle valutazioni di alto livello e al loro numero sembra di fatto inasprire e non attenuare la condizione precedente. Una rivista che non abbia articoli pubblicati presentati alla VQR, ma anche una rivista i cui articoli pubblicati presentati alla VQR siano magari tanti, ma abbiano valutazioni non di alto livello, sono automaticamente sotto la media considerata.[7]

Cosa avviene nel caso di una rivista che abbia ad es. un unico articolo presentato alla VQR, e questo abbia ricevuto una valutazione eccellente? in questo caso il numero di valutazioni di alto livello sarebbe basso, la quota sarebbe massima (100%). Quale valore prevale? Dall’espressione “nonché” del Regolamento sembra che tanto numero quanto quota delle valutazioni di alto livello devono essere sopra la media.

  1. Osservazioni

In definitiva, se queste interpretazioni sono corrette, permangono i seguenti punti critici:

1) la sorte di una rivista è legata alla scelte – su cui la rivista non ha alcuna influenza – degli autori di presentare o meno alla VQR gli articoli da loro pubblicati su di essa;

2) la sorte di una rivista è dipendente (è influenzata negativamente) dalla circostanza che vi siano autori (come giovani non strutturati, autori stranieri, studiosi non più in servizio, studiosi non in servizio presso università)[8] che comunque non presentano articoli alla VQR;[9]

3) quanto più “prolifico” e “di qualità” è un autore, tanto più improbabile è che sottoponga alla VQR gli articoli pubblicati su una certa rivista, perché disporrà di molte alternative; la sua scelta di pubblicare quello di una rivista o di un’altra non seguirà necessariamente alcun criterio di qualità;

4) la sorte di una rivista è legata ad un sistema – la VQR – pensato per la valutazione di strutture e dunque per finalità del tutto diverse;

5) un sistema di valutazione non a doppio cieco – la VQR – viene utilizzato facendolo prevalere su quello delle riviste stesse;

6) decisioni circa la classificazione delle riviste vengono prese sulla base di dati (le “medie” di numero e quota su citate) non pubblicamente disponibili e quindi non trasparenti;

7) il numero di articoli presentati alla VQR può variare sensibilmente da rivista a rivista anche in ragione del numero complessivo di articoli pubblicato da una rivista o da un’altra (riviste trimestrali pubblicano di gran lunga più articoli di riviste annuali), ed è dunque un fattore in misura rilevante disomogeneo e causale.

A questo si aggiunge che viene accentuata nel presente regolamento la concorrenza interna tra riviste di classe A, e ridotto, rendendolo statisticamente ancora meno significativo, il campione statistico su cui si opera (ora solo l’ultima VQR). Il sistema proposto dal nuovo Regolamento è macchinoso, arbitrario, non trasparente, controproducente, in misura non diversa da quello del Regolamento 2017, o forse superiore.

Altri requisiti e regole

Per l’analisi degli altri requisiti e delle novità introdotte nel regolamento 2019 seguiamo ora l’ordine degli articoli del documento.

Precondizioni di valutazione

Per accedere alla valutazione, le riviste devono essere dotate di codice ISSN. Per quelle elettroniche, il riferimento generico ai requisiti richiesti dal CNR per l’ISSN (2017, art. 2, c.1) è sostituito da tre condizioni esplicite (numerazione e datazione; fascicolo «in sé concluso» e con numerazione delle pagine; almeno tre articoli scientifici) (2019, art. 2, c. 2). Resta invariato l’elenco di tipologie di pubblicazioni non valutabili (2019, art. 2, c.3).

Gruppo di Lavoro

È introdotto un art. 3 sul Gruppo di Lavoro Riviste. Da segnalare il c. 3, sul conflitto di interesse in relazione alle procedure di classificazione. Non è considerato tuttavia il fatto che il Direttore di una rivista è in conflitto d’interesse potenziale non soltanto quando giudica della propria, ma anche quando giudica di riviste altrui, potenzialmente “rivali” o con impostazioni culturali divergenti.

La possibilità di revisione diventa annuale

L’art. 4 articolo prevede che sia attivata «di regola ogni anno» una procedura di revisione della classificazione sia per gli elenchi delle riviste scientifiche sia per le riviste escluse dalla classe A, su istanza dei direttori o editori. In precedenza erano previsti tempi diversi per i due casi e che dovesse trascorrere «interamente un periodo tale da escludere che vengano valutati due volte i medesimi fascicoli» (2017, art. 3, c. 4), il che significava per la classe A tre anni «ovvero, alternativamente, al tempo necessario per raggiungere la pubblicazione di sei fascicoli» (2017, art. 3, c. 2).[10]

La revisione d’ufficio è più frequente, la VQR esime.

La revisione per “procedura d’ufficio” della classificazione in classe A, prima prevista ogni 5 anni (2017, art. 9, c.2), ora è prevista ogni 3 anni (2019, art. 5, c. 3). Sono escluse però le riviste «per le quali gli articoli sottoposti a valutazione nell’ultima VQR abbiano ottenuto una quota di valutazioni eccellenti o elevate almeno pari a quella media delle riviste di Classe A dell’Area o dei Settori di riferimento» (2019, art. 5, c.4). Da notare che questo è un requisito inferiore a quello richiesto per essere classificate, che prevede «un numero nonché una quota di valutazioni eccellenti e elevate superiori a quelli medi» (2019, art. 13, c. 2): qui è richiesta solo la quota, e che sia solo pari a quella media. I criteri VQR, in ogni caso, contano anche per restare nella classe A.

I requisiti preliminari

Da segnalare che, rispetto al Regolamento del 2017, vi è un nucleo di requisiti minimi che è comune al riconoscimento della scientificità e alla ammissione in Classe A.

  1. Viene richiesto «un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco» (2019, art. 9, c. 4); in precedenza era così per il riconoscimento di scientificità, mentre per la classe A si parlava di revisione «di regola a doppio cieco» (2017, art. 5, c. 2). Per questo aspetto si ha dunque un indebolimento del requisito della revisione double blind per la classe A.
  2. Devono essere sottoposti a revisione «tutti i contributi pubblicati in ciascun fascicolo» (2019, art. 9, c. 4);[11] questo è un requisito che valeva per la sola classe A, mentre per le riviste scientifiche ciò valeva per «un numero di lavori proporzionato» (2017, art. 5, c. 1).[12] Qui si ha un rafforzamento del requisito per le riviste scientifiche.
  3. Con qualche forzatura logico-semantica si indica come requisito «la necessità di coinvolgere» (piuttosto che il coinvolgimento e basta, che se è requisito è già necessario) «esperti esterni nel processo di revisione tra pari» (2019, art. 9, c. 4); la forzatura semantica è forse dovuta al fatto che questo requisito viene espresso come cogente («non è ammissibile che…») particolarmente per la classe A. In generale, l’insistenza sul fatto che i revisori debbano essere esterni «ai componenti del Comitato Scientifico o di strutture ad esso assimilabili (es. Editorial Board, Advisory Board)» era assente nella precedente versione del regolamento.

Ulteriori requisiti sono dati – anche qui in comune tra riviste scientifiche e di Classe A – dalla regolarità (ammessi ritardi eccezionali di non oltre un anno) e dalla presenza di un Codice Etico su pagina web. Quest’ultimo deve essere «conforme alle vigenti linee guida adottate dal Committe [sic] on Publication Ethics» (2019, art. 10, c.2). È da osservare che – qui come in altri casi, p.es. nel riferimento a WoS o Scopus – si manifesta la discutibile tendenza a conferire forza normativa – si parla addirittura di linee guida «vigenti»  – all’operato di enti privati, per quanto autorevoli, come il Committee in questione.[13]

Il caso eccezionale e il controllo

Un discorso a parte merita la prescrizione – rimasta invariata – per la quale «soltanto in casi eccezionali la direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo» (2019, art. 9, c.3; 2017, art. 5. c.2). Questa prescrizione, che non ha ricevuto l’attenzione negativa che merita, si spinge a imporre alla direzione di una rivista contenuti e modalità di ciò che nella rivista stessa deve essere scritto, obbligando ad una motivazione esplicita, di cui è predefinita persino la collocazione tipografica, scelte che possono essere di carattere culturale, basate sul prestigio di autori, sulla libera progettazione di tematiche e interessi scientifici, o altro, che è poco sensato e spesso inopportuno chiedere che siano “giustificate” in una nota a piè di pagina, che “marchierebbe” in qualche senso il contributo di un autore. È improprio e preoccupante che un’Agenzia pretenda di prescrivere cosa e dove si scrive in una rivista, quando e perché si motiva una scelta – che non è quella di un atto amministrativo: questa pretesa si muove nella direzione della confusione tra attività culturale (la cui libertà è protetta dalla Costituzione) e burocrazia amministrativa.

Naturalmente questo si collega con la prescrizione – si veda il punto precedente – che siano sottoposti a revisione tra pari «almeno a singolo cieco» tutti i contributi pubblicati e con l’idea che questo debba poter essere controllato. Per questo fine l’art. 9, c. 6 prevede  che «l’ANVUR potrà richiedere le schede relative alla peer review dei contributi o fascicoli pubblicati in almeno uno degli anni compresi nell’arco temporale oggetto di valutazione rendendole, ove necessario, opportunamente anonime». Non è chiaro anche qui il riferimento del gerundio “rendendole”, cioè se l’anonimizzazione deve essere svolta dalle riviste o dall’ANVUR stessa. Il secondo caso equivarrebbe ad abolire l’anonimato, ma anche nel primo caso non è garantito, anzi è violato, l’anonimato relativamente alla persona dell’autore, ovviamente identificabile dall’articolo: valutazioni ricevute da una rivista diverrebbero pubbliche fuori dal cerchia ristretta dei revisori e della direzione della rivista. Questa pretesa di “perquisizione” delle redazioni delle riviste – che ora si estende alla possibilità di richiedere documentazione sul numero dei contributi sottoposti alla rivista[14] – è quella che ha già suscitato vivaci polemiche[15] e  configura un intervento che vanifica il senso di procedure anonime e interviene in modo davvero improprio nel lavoro delle riviste. Un preteso valore superiore del “controllo” non può prevalere sui danni causati da una simile procedura.

L’inserimento

Per l’assunzione negli elenchi di riviste scientifiche e di Classe A sono necessari rispettivamente altri requisiti.

4.1. Per le riviste scientifiche

Va segnalato anzitutto che l’indicizzazione in WoS o Scopus porta all’ammissione «d’ufficio» negli elenchi delle riviste scientifiche (2019, art. 12, c.2), come già nel precedente regolamento (2017, art. 7, c.1). Sparisce però la condizione prima presente – introducendo qui una salutare semplificazione – «se ritenuti pertinenti all’area stessa», pertinenza che andava accertata «caso per caso». Negli altri casi si tiene conto dei “requisiti di processo e di prodotto” di cui di seguito.

  1. Organi

Nel caso di riviste scientifiche «…è necessario che gli organi (Direzione, Comitato editoriale, Comitato Scientifico) siano composti da studiosi affiliati ad Università e enti o istituti di ricerca o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio» (2019, art. 15, c.1). Qui vi è una significativa variazione rispetto al regolamento 2017, che prevedeva (2017, art. 12, c.1) che gli organi «siano composti da studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri, in misura almeno pari alla somma degli altri componenti». Il riferimento già discutibile a studiosi “strutturati” (ora “affiliati”) diventa tale da prevedere che tutti i componenti degli organi di una rivista siano qualificati da una loro appartenenza istituzionale a enti di ricerca, o a vagamente definite (anzi non definite) «Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio». Questo vincolo, che esclude dalla “scientificità” riviste che abbiano ad esempio tra i componenti dei loro organi docenti di Scuola secondaria superiore o Presidi, costituisce un limite non ragionevole alla libera produzione e diffusione di cultura, che va in direzione di una cultura istituzionale o “di Stato”. Basti pensare che «La critica» di Benedetto Croce non avrebbe avuto ai suoi esordi, in base a tali requisiti, la possibilità di essere considerata rivista scientifica.

Per le riviste scientifiche inoltre non possono appartenere alla medesima istituzione più del 50% dei componenti degli organi («Direzione, Comitato editoriale, Comitato scientifico»). Questo requisito della “varietà” era assente nel Regolamento 2017. Sembra davvero eccessivo che l’uniformità accademica dei componenti di tali organi metta in questione addirittura la “scientificità” di una rivista.[16]

  1. Diffusione

Gli autori devono essere «in misura apprezzabile» – resta oscuro quale lo sia –  «studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca»  o «facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni» o infine «dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale» (2019, art. 16, c. 3). Anche qui alla adeguatezza scientifica dei contenuti di una rivista è sostituto – come già nei precedenti regolamenti – lo “status” istituzionale degli autori oppure, come scappatoia, il riferimento ad un loro “prestigio” non si sa come determinabile.

  1. Accessibilità

È necessario un sito web che informi su indici, abstract, codice etico, regolarità di pubblicazione, composizione degli organi, procedure di revisione e obiettivi e ambiti scientifici della rivista (2019, art, 17, c. 1). Qui le prescrizioni sono più numerose che nel regolamento 2017, che prevedeva solo «gli indici disponibili in accesso aperto» o la presenza in sei biblioteche (2017, art. 14, c. 1). La presenza nelle biblioteche sparisce.

  1. Scientificità dei contributi

«…è necessario che siano riscontrabili un taglio critico e una sufficiente informazione bibliografica in un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti pubblicati in ciascun fascicolo» (2019, art. 18, c. 2). Anche qui ricorre – il testo è identico a quello del 2016 (art. 15, c.2) – il riferimento ad un numero “proporzionato”, senza alcuna indicazione di quale sia la proporzione, inserendo un elemento del tutto vago e arbitrario.

4.2. Per le riviste di classe A

Per l’inclusione delle riviste nella Classe A il Regolamento fa esplicito riferimento, come su ricordato, al DM 7/6/2016, n. 120, che riguarda i criteri e parametri per la valutazione dei candidati per l’ASN, e che costituisce la vera base normativa per l’uso della VQR nella classificazione delle riviste. In particolare ci si riferisce all’allegato D, che prescrive che l’ANVUR verifichi, ai fini della classificazione delle riviste, «il possesso di almeno uno dei seguenti criteri: a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR dai contributi pubblicati nella rivista; b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato».

  1. Organi

La variazione rispetto alle riviste scientifiche è che non più del 30% (non del 50%) dei componenti degli organi possono appartenere alla medesima istituzione.

  1. Diffusione

Il concetto di diffusione è definito – anche per le riviste scientifiche – come già nel regolamento 2017 dicendo che «si reputano diffuse nella comunità scientifica le riviste ove si svolge il dibattito nazionale e internazionale attinente all’Area o Settore di riferimento» (2019, art. 16, c.1; 2017, art. 13, c.1); si parla ora dell’Area o Settore di riferimento dove prima si parlava di «area scientifica». Quasi superfluo sottolineare come questa definizione sia vaga e operativamente non in grado di fornire criteri che non siano arbitrari. Forse per consapevolezza di ciò il comma successivo parla di un «indicatore della specifica diffusione»  individuato dalla numerosità degli autori e  la pluralità delle istituzioni di provenienza (2019, art. 16, c. 2; 2017, art. 13 c. 2). Il Regolamento attuale aggiunge che un ulteriore indicatore è dato «ove rilevante per l’Area o Settore di riferimento – dalla eventuale presenza della rivista in una delle maggiori banche dati internazionali (WoS e/o Scopus)».

Questo non costituisce ancora la formulazione di requisiti. Il requisito per la classe A consiste invece nella indicazione secondo la quale tra gli autori devono essere in maggioranza (e non più «in misura apprezzabile», come per le riviste scientifiche) gli «studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca»  o «facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni» o infine «dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale» (2019, art. 16, c.4). Si aggiunge, come già nel 2017, con un gerundio di difficile riferimento: «… manifestando altresì apertura e pluralismo in ragione della varietà dell’origine culturale e della matrice accademica degli autori».

  1. Accessibilità

Il requisito supplementare di accessibilità rispetto alle riviste scientifiche è dato da  almeno una delle caratteristiche, di cui due (b e c) erano assenti nel regolamento precedente:

  1. a) presenza «in almeno una tra le maggiori banche dati internazionali coerenti con i caratteri del settore scientifico»;
  2. b) abstract (anche in inglese) dei singoli articoli in accesso aperto (qui la prescrizione nuova riguarda l’inglese);
  3. c) «l’accessibilità dei contenuti in accesso aperto, almeno entro diciotto mesi dalla pubblicazione di ciascun numero» (2019, art. 17, c.2).
  1. Scientificità dei contributi

A «taglio critico» e «sufficiente informazione bibliografica» è necessario si aggiungano – per una «larga maggioranza» dei prodotti – «l’originalità, l’ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell’analisi critica, […] la ricchezza delle fonti e dell’informazione bibliografica, […] la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito internazionale (ove rilevante per la disciplina)», criteri che possono essere valutati anche da revisori anonimi (2019, art. 18, c. 3,4). Questi criteri sono un po’ più approfonditi e specifici dei precedenti, che riguardavano «l’ampiezza dell’articolazione e dell’analisi critica», e «la completezza delle fonti e dell’informazione bibliografica» (2017, art. 15, c. 3).

Si aggiunge inoltre il criterio riferito alla VQR, e cioè la considerazione di numero e risultati «dei contributi pubblicati sulla rivista che siano stati sottoposti a valutazione nell’ultima VQR disponibile», il rapporto tra tali dati «e la media dei risultati conseguiti dalle riviste di Classe A dell’Area o Settore di riferimento», e infine il numero dei contributi sottoposti alla rivista e il tasso di accettazione (2019, art. 18, c.5). Quest’ultimo criterio – che era assente nel precedente regolamento – è particolarmente discutibile in relazione alla varietà dell’impianto delle riviste in ambito non bibliometrico. È evidente ad es. che una rivista “generalista” riceverà più contributi di una maggiormente specialistica; il tasso di accettazione può dipendere poi da una autoselezione preliminare da parte degli autori in relazione a riviste considerate più “severe”, che paradossalmente possono avere un tasso di accettazione maggiore.

  1. Apertura internazionale

Questo criterio, assente per le riviste scientifiche,[17] è valutato – come nel 2017 – tramite la sussistenza di almeno uno di tre indicatori:

  1. a) indicizzazione in WoS o Scopus o presenza «in altre importanti banche dati internazionali» (non si precisa quali);
  2. b) «la presenza continua e significativa di contributi di autori stranieri o operanti stabilmente all’estero»;
  3. b) «la presenza continua e significativa di contributi in lingue rilevanti per il dibattito scientifico» (2019, art. 19, c. 1). Qui è sostituita la dizione «in lingua estera» del regolamento 2017.

Queste condizioni sembrano condizioni necessarie («deve essere accertata la sussistenza…»), mentre sembrano essere sufficienti «qualora siano tutti concorrenti» (non è chiaro se in sostituzione di quelle prima indicate, che a quel punto non sarebbero più necessarie) gli indicatori secondari dati da «la presenza di un Comitato Editoriale e Scientifico di rilevanza internazionale ovvero di studiosi stranieri di rilevanza internazionale nella direzione» e «la presenza di abstract in una delle principali lingue veicolari del dibattito scientifico». La ripetizione del requisito dell’abstract (nel 2017 previsto in lingua veicolare «diversa dall’italiano», art. 16, c.2) già presente in relazione alla “accessibilità” (2019, art. 17) sembra giustificato dal fatto che quella era una di tre caratteristiche di cui era sufficiente la presenza di una sola.

Altre osservazioni

Come si diceva, l’aggancio normativo cui l’ANVUR si richiama per l’utilizzo del criterio della VQR nel regolamento è il DM 120, del 7/6/2016, che prescrive il riferimento a due “criteri”, necessari in alternativa fra di loro, che ancora ricordiamo: la «qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR», e il «significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato». Il modo concreto in cui questo riferimento alla VQR viene declinato non è tuttavia prescritto e deriva da scelte autonome dell’ANVUR. A dispetto delle riserve espresse informalmente in più occasioni da membri del Direttivo ANVUR verso l’uso di requisiti legati a valutazioni VQR, questo uso è ora intensificato e inasprito nel nuovo Regolamento; d’altro lato, paradossalmente, una procedura ormai adottata nella gran parte delle riviste, come la peer review a doppio cieco, che può promuovere effettivamente una maggiore qualità, è invece “indebolita” nel suo significato, scomparendo tra i requisiti per la Classe A. Altri aspetti, sopra ricordati, esprimono una perdurante volontà di mettere in campo procedure di “controllo” che trasformano una libera attività culturale in un agire “sotto tutela” o sotto osservazione. Non si è proceduto, a livello normativo, finora, verso quella «verifica dell’adeguatezza e congruità dei  criteri,  dei  parametri  e  degli  indicatori» prevista dallo stesso DM 120 (art. 9). Probabilmente la ricerca di criteri che possano presentarsi come “oggettivi” e il suo esito infelice dovrebbe evidenziare come la classificazione di Stato delle riviste,  la sua ricaduta normativa  per le procedure di reclutamento, anche questo un “unicum mondiale”, è un progetto che ha mostrato tutti i suoi limiti e che è l’ora di abbandonare.

[1] Cfr. ad esempio i documenti della Consulta Universitaria di Studi Latini, del Coordinamento delle riviste di sociologia (CRIS); le posizioni già ricordate del CORIFI; l’intervento di Paola Galimberti; la presa di posizione del Comitato direttivo di «Nuova Rivista Storica»; il documento di un gruppo di riviste di classe A di storia. Già nel 2015 il CUN aveva espresso, nel suo parere del 30/9/2015,  forti riserve sul confronto con i risultati VQR nello schema di regolamento approvato quell’anno (cfr. p. 6-7).

[2] Paola Galimberti, Classificazione ASN delle riviste: limiti e incongruenze del nuovo regolamento ANVUR.

[3] Questa condizione non si applicava, in base ad un comma inserito nel regolamento 2017, se gli articoli presentati alla VQR erano pochi («Nel caso che il numero di lavori pubblicati su una rivista e sottoposti a valutazione nell’ultima VQR sia tra uno a tre e che la rivista abbia complessivamente pubblicato, nel periodo della VQR considerata, non più del quadruplo degli articoli sottoposti», art. 5,4).

[4] Il DM prevede che «Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell’ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l’ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri: a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista; b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato». In particolare il Regolamento richiama il criterio a) – che viene chiamato “requisito”.

[5] Reg. 2019, art. 13, c. 2.

[6] La delibera di “interpretazione autentica” del 18/04/2018 precisa che: «l’art. 6, comma 3, lettera b) deve essere interpretato, laddove menziona la “media ottenuta dalle riviste scientifiche classificate nella medesima area di valutazione”, nel senso che la suddetta media vada calcolata considerando le riviste che, per l’area di valutazione di pertinenza (intesa in questo caso come un aggregato scientificamente omogeneo di settori concorsuali dell’Area stessa), hanno conseguito la sola scientificità, non ricomprendendovi nel calcolo della media anche le riviste comprese negli elenchi di Fascia A in uno o più settori concorsuali dell’Area stessa».

[7] Il regolamento nulla dice circa cosa avvenga nel caso che una rivista non abbia articoli pubblicati presentati alla VQR. Ma ciò appunto pone la rivista in questione nella situazione di essere sotto la media quanto al numero.

[8] Da notare che sparisce ora quella specie di “clausola di salvaguardia” (2017, art. 8, c.2) che assimilava alle riviste straniere (per le quali non valeva il criterio VQR) le riviste italiane «che pubblicano in larga maggioranza contributi scientifici di docenti e ricercato afferenti a Università e Enti o istituti di ricerca stranieri», peggiorando su questo punto di nuovo il regolamento precedente (cfr. anche la nota successiva).

[9] L’ANVUR in un documento del 14/9/2016 così argomentava su questo punto:

«Una rivista che pubblica di regola in 11 anni più (e spesso ben più) di 100 articoli può quindi tranquillamente continuare a pubblicare contributi di giovani studiosi, colleghi che insegnano all’estero, docenti fuori ruolo e ricercatori  indipendenti, ed essere comunque certa che—se i contributi che pubblica sono di qualità—qualcuno degli studiosi strutturati che ha pubblicato sceglieranno uno di questi articoli tra i loro prodotti migliori (ricordiamo che nelle due VQR ogni docente e ricercatore ha presentato complessivamente 5 lavori).

E’ del resto ragionevole chiedersi se è opportuno che figuri tra le riviste di fascia A di una (o più) discipline una rivista che, in un decennio e più, non ha pubblicato nemmeno un lavoro ritenuto sufficientemente valido da essere presentato alla VQR da uno dei docenti e ricercatori che lavorano nelle Università e negli Enti di ricerca del nostro paese.

Altrettanto indiscutibile appare la ragionevolezza del criterio secondo cui, una volta accertata la presenza in almeno una di due VQR successive, si proceda a confrontare la qualità media dei lavori presentati da riviste di classe A con quella media delle riviste scientifiche della medesima area. Una rivista di classe A dovrebbe infatti caratterizzarsi per una più alta qualità media (ferma restando l’inevitabile variabilità nella qualità dei singoli contributi effettivamente pubblicati)».

Non si commenta qui la ferma certezza espressa, o l’indiscutibile ragionevolezza affermata. Da notare però che il criterio attuale si riferisce non più a due VQR successive, ma, come si è visto, «all’ultima VQR». Dunque il ragionamento di sopra già è fortemente indebolito se non cancellato dal diverso ambito di riferimento; inoltre il riferimento a “nemmeno un lavoro” non ha più senso quando è in gioco il numero dei lavori presentati, oltre che la loro valutazione. Sembra dunque che l’ANVUR non abbia tenuto conto delle sue stesse controargomentazioni, rendendole inefficaci nel nuovo regolamento. In ogni caso, ora come allora, il riferimento ai contributi presentati alla VQR fa uso di un campione del tutto casuale e arbitrario, e di dimensioni statisticamente irrilevanti. Infine, il confronto attuale, come si ricordava, non è più con le riviste scientifiche, ma interno a quelle di classe A – un confronto della cui “indiscutibile ragionevolezza” è più facile dubitare.

[10] Ora il periodo considerato per l’inclusione in Classe A è di almeno tre anni, con la clausola “e, comunque , di almeno quattro fascicoli”. Questo porta una rivista annuale ad un periodo di quattro anni, a differenza di prima.

[11] Con la limitazione sostanziale agli articoli, escludendo “contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le schede bibliografiche, le rassegne storiografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più autori” (2019, art. 9, c. 5; cfr. 2017, art. 5, c. 3).

[12] Nel regolamento si taceva di quale proporzione si dovesse trattare. È stato successivamente chiarito dalla già ricordata delibera di “interpretazione autentica” del 18/04/2018: «per “proporzionato” deve dunque generalmente  intendersi che  il  numero  di  lavori  sottoposti  a  revisione  deve  essere la maggioranza di quelli pubblicati, salvo circostanze specifiche ed eccezionali».

[13] Il COPE, che nasce in ambito medico, pubblica in realtà una serie variegata di Guidelines, per cui la valutazione della “conformità” ad esse risulta piuttosto complessa.

[14] Cfr. sotto, e l’art. 18, c.5.

[15] Cfr. la lettera di protesta inviata dal direttore dell’«Archivio di storia della cultura»; e la lettera, non firmata, di un direttore di una rivista di classe A.

[16] Gli «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere», classificati con ottime ragioni da ANVUR in classe A per ben 22 aree (da “Design e progettazione tecnologica” a “Storia della filosofia”) presentano nel Comitato editoriale (che comprende Direzione, Comitato scientifico, Comitato di redazione, Segreteria scientifica) 50 studiosi, di cui solo 7, se non sbaglio, risultano non insegnare o non aver insegnato nella scuola Normale Superiore. Non è, non sarà più, una rivista scientifica?

[17] La valutazione dell’apertura internazionale è dedotta come obbligo dall’art. 4 dell’allegato D del DM 120, che dice che le riviste di classe A sono  «riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore».

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5 Commenti

  1. E un falso problema che da calci alla lattina.
    Avere lavori pubblicati su rinomate riviste internazionali non è condizione sufficiente (a volte nemmeno necessaria) perchè un candidato alla ASN sia valutato positivamente dal punto di vista scientifico.
    Forse, in questo caso, è un pó più impegnativo giustificare una bocciatura, di quanto sarebbe ritornando al vecchio sistema senza regole affidato al giudizio soggettivo dei singoli che è comunque predominante anche oggi essendo le regole facilmente eludibili.
    A questo proposito, prima di fare paragoni e portare ad esempio, andrebbe considerata la meritocrazia e la moralitá del sistema anglosassone citato, rispetto al desolante panorama italico.

    • Sono d’accordo col contenuto del post. C’è però un ulteriore problema: l’esperienza degli ultimi anni dimostra che l’auto-criticismo morale (noi italiani siamo più corrotti disonesti e buffoni rispetto agli angli, ai galli e ai sassoni) lungi dal provocare l’auspicabile reazione di orgoglio, al contrario peggiora di molto la situazione. In che modo lei intende ‘considerare’ la meritocrazia e la moralità del sistema anglosassone?

    • Se non si vuol far passare chi ha pubblicazioni prestigiose, è sufficiente dire, che sì, ci sono, ma non sono originali.
      Che cosa significa originale nessuno lo spiega, così come innovativo, rigoroso, ed altri aggettivi qualificativi che compaiono nel bando, e vengono scritti nei giudizi solo per permettere di promuovere chi si vuole ed escludere chi non è pre-scelto.

  2. E’ molto interessante osservare come le vicende Anvur, Vqr, Asn, Invalsi, Ava (o come si chiami adesso: cambiar il nome per non cambiare nulla, nella sostanza, ma solo complicare) … hanno prodotto una letteratura di qualità che tra un po’ supererà per quantità il resto della produzione scientifica nazionale. Per cui si dovrà inventare un nuovo settore scientifico-disciplinare: propongo 007/DOY-le, con tanto di ASN.

  3. Non riesco a leggere. Hanno imbalsamato la ricerca. Creato carriere costruite su bollini distribuiti a caso: nessuno legge più con attenzione i lavori scritti dai candidati all’ ASN. Non potrebbero mai, i lavori sono tanti, tantissimi………. Altro che meritocrazia…

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