A ritmo molto serrato si avvicina all’approvazione al Senato il nuovo DL Reclutamento, nel procedimento protocollato come S.2285, la cui discussione finale è all’ordine del giorno della seduta del 26 ottobre 2021 della Commissione Istruzione del Senato. Il reclutamento pensato in questa riforma non migliorerà la qualità degli ingressi e non contribuirà a risolvere l’emergenza in atto. Di certo la riforma in gestazione è destinata a non sanare il problema dell’insufficienza dell’attuale organico. La riforma non sanerà la bolla di precariato che puntella come può l’Università da ormai troppi anni, a danno dei precari, ma anche dell’Università stessa. Anzi la riforma rafforza il bracciantato intellettuale, che ormai a molti accademici pare una opportuna normalità. La riforma prevede una nuova figura precaria: il borsista para-aziendale, destinato a regime a diventare il primo gradino della carriera accademica. Con la riforma, l’aspirante accademico avrà di fronte a sé tre anni di borsa pre-dottorato; tre o 4 anni di dottorato. Cui seguiranno 4 anni di assegno di ricerca. Di seguito, 7 anni come nuovo ricercatore RTT a tempo determinato, prima di accedere al posto di associato. Un meccanismo di ingresso che garantisce al dipartimento e all’ordinario di turno di tenere nel precariato per 17-18 anni l’aspirante accademico. Ed il peggio della nuova riforma viene esteso anche agli EPR. Il posto fisso, quali strutturati del sistema, sarà riservato agli stessi soggetti che accedono ora, ossia i migliori compromessi tra bravura, vocazione, resilienza alla lunga precarietà. Continueranno a non arrivare gli stranieri, perché sarà comunque un sistema ingessato, povero e congestionato, con una feroce competizione in ingresso. E soprattutto un sistema con prospettive molto peggiori di quelle di tutti i paesi confrontabili. Continueranno ad andare via i bravissimi, specie se non vincolati da carichi familiari. La riforma appare partorita da un groviglio tra interessi di sistema (l’Università e la ricerca al servizio dell’impresa) e gli interessi di quanti nell’accademia hanno da lungo tempo assunto la postura di capetti o imprenditori di se stessi, che in nome delle proprie ambizioni personali premono perché l’Università sia disegnata a propria immagine e somiglianza, scaricando queste visioni sulla schiena di quanti verranno dopo di loro.
A ritmo molto serrato, dopo un paio di anni di ondeggiamenti tra proposte indipendenti anche molto diverse e sintesi successive a loro volta ondivaghe e auto-contraddittorie, con un cambio di passo precipitoso si avvicina all’approvazione al Senato il nuovo DL Reclutamento, nel procedimento protocollato come S.2285, la cui discussione finale è all’ordine del giorno della seduta del 26 ottobre 2021 della Commissione Istruzione del Senato. Essendo la commissione sede redigente, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l’ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell’articolo 40. A mezza voce, ma senza che si capisca se sia vero o no, si dice che questa riforma (e pure l’improvvisa accelerazione) sia necessitata dal PNRR, ma in realtà le proposte iniziali arrivano dall’era pre-COVID 19. Siamo quindi alle solite: la morbosa attrazione per le riforme dell’Università tipica di tutti i Ministri e le parti politiche degli ultimi 25 anni ha potuto ancora una volta combinarsi con la cattiva consigliera di sempre, in questo caso la fretta dettata dall’emergenza di allineare questo intervento alle serrate tempistiche del PNRR.
Il fatto è che questa emergenza esiste, ma riguarda lo stato dell’Università e della ricerca italiane, per motivi che col PNRR non hanno nulla a che fare. Si tratta di un’emergenza demografica: gli strutturati nel sistema sono troppo pochi e troppo anziani. Di un emergenza delle condizioni di accesso: sono troppi i precari che lavorano in questa condizione nel sistema e i pochi che riescono a stabilizzarsi lo fanno troppo tardi. Di un’emergenza legata al sottofinanziamento del sistema, che è atavico, ma è peggiorato nel tempo, registrando solo da ultimo una parziale e mal allocata inversione di tendenza (di cui si dirà).
A tutto ciò si aggiungono altri fattori: l’ossessione modernista per la premialità, ricavata, però, sottraendo linfa al finanziamento ordinario, cosicché i premi per uno sono sempre a scapito dell’essenziale per gli altri, quando non rappresentano, come avvenuto in passato, una compensazione del taglio delle risorse imposto a scapito di tutti gli altri; la valutazione quantitativa, ma non per questo “oggettiva”, né affidabile; la burocrazia bizantina scaricata su docenti e ricercatori a colpi di piattaforme autogestibili (che rovesciano su chi dovrebbe impiegare il suo tempo per fare ricerca e insegnare compiti compilativi sempre più complessi e ridondanti, assolvendo i quali un mancato click può avere conseguenze esiziali per il ricercatore compilante, mentre gli atenei, avvalendosi di questa gestione digital-burocratica, “ottimizzano” il personale PTA, recidendo quel legame personale che un tempo faceva sentire amministrativi e docenti parte di un tutto dipartimentale comune); l’espansione continua degli adempimenti, che fa sì che i tempi di lavoro del PTA che gli atenei pensano di risparmiare confidando nella burocrazia digitale, non bastino affatto a fronteggiare l’enorme mole di lavoro che il personale amministrativo deve gestire per assolvere compiti quali la VQR, l’accreditamento periodico e le tante altre procedure entrate nell’agenda di Università e centri di ricerca negli ultimi anni.
Si tratta di una emergenza grave, ormai ultradecennale. Ad essa andrebbe data risposta in tempi rapidi, procedendo a diagnosi chiare, terapie appropriate, ed interventi correttivi che siano monitorati nel tempo. Invece, si procede con interventi strutturali ampi, che si succedono più in fretta di quanto il sistema possa assorbirli, e che tipicamente sono peggiorativi, in quanto non s’interviene mai sulle piaghe profonde che stanno alla base del male.
Molti indicatori dicono che la qualità media della nostra Università e ricerca è ottima. Rifuggendo dalle stucchevoli retoriche dell’eccellenza, questa qualità media andrebbe preservata e spinta verso l’alto, in modo che tutti gli attori del sistema dell’Università e ricerca possano nel complesso continuare a migliorarsi. Quando un sistema funziona discretamente, non c’è bisogno di pasticciare tanto. Se l’auto è senza benzina, si va dal benzinaio, non dal preparatore per cambiare ammortizzatori, testata e spoiler. Fuor di metafora, le risposte negli ultimi anni hanno invece contemplato la nascita improvvisa di nuovi enti non chiaramente giustificati e continue riforme dalla ratio molto incerta. Occorreva solo consentire all’esistente di funzionare, iniettando un finanziamento dignitoso e ordinario (in modo che l’autonomia accademica non sia poi strozzata dai vincoli di fatto) e magari cambiare poche cose per volta, forse ascoltando le voci dal di dentro, che perennemente vedono sovvertite le priorità e le risposte rispetto a quelle che vorrebbero ottenere. Un finanziamento adeguato e ordinario continua a non essere concepito. I segnali di inversione di tendenza sono ancora deboli, e intervengono quando il sistema è ormai tremendamente avvizzito, e la parte flessibile del budget destinato alla ricerca è ormai ridotto ai minimi termini.
In questo quadro sconsolante, cosa si escogita? Una riforma del reclutamento. Che anche ove fosse la più perfetta del mondo, per ragioni legate ai tempi attraverso i quali questa riforma potrebbe cominciare a manifestare i suoi effetti, NON è la risposta all’emergenza che si è poc’anzi tratteggiata. O almeno non può esserlo da sola. Dalla sua approvazione la riforma comincerebbe a dare effetti marginali, incrementali nel tempo, e significativi tra 10-15 anni, dato che a finanziamento vigente, il sistema può a malapena rimpiazzare i 2000 (tra Università e EPR) pensionamenti annui. Il che significa che per garantire il ricambio di un terzo dell’organico si dovrà attendere come minimo un decennio. Ma l’emergenza è adesso!
È molto dubbio (per usare un eufemismo) che il reclutamento pensato in questa riforma potrà migliorare la qualità degli ingressi e contribuire a risolvere l’emergenza in atto. Continueranno ad accedere all’agognata stabilizzazione, quali strutturati del sistema, gli stessi soggetti che accedono ora, ossia i migliori compromessi tra bravura, vocazione, resilienza alla lunga precarietà. Continueranno a non arrivare gli stranieri, perché sarà comunque un sistema ingessato, povero e congestionato, con una feroce competizione in ingresso; prospettive molto peggiori di quelle di tutti i paesi confrontabili. Continueranno ad andare via i bravissimi, specie se non vincolati da carichi familiari.
Di certo la riforma in gestazione è destinata a non sanare il problema dell’insufficienza dell’attuale organico. Per realizzare le attività, soprattutto quelle legate al PNRR, serve gente. Non basta il talento, occorrono le ore-uomo, già insufficienti oggi per lo standard di attività mantenuto sinora. Nessuna speranza di fronteggiare l’emergenza se non comincia SUBITO una fase di ripopolamento con concorsi nutriti e regolari, che può fondarsi solo su un progressivo rifinanziamento. Per lo stesso motivo, la riforma non sanerà la bolla di precariato che puntella come può l’Università da ormai troppi anni, a danno dei precari, ma anche dell’Università stessa. Si continua a fomentare un vero e proprio bracciantato intellettuale, che ormai a molti pare la normalità, anche se non dovrebbe esserlo.
Non si comprende su cosa riposi l’enfasi della Ministra Messa, e delle forze parlamentari che stanno concorrendo a redigere la riforma. Una soluzione che non sia tempestiva (e questa riforma non può esserlo per sua natura) non è una risposta utile all’Università. L’unica spiegazione possibile è che si miri ad ascriversi una legge presentata come molto importante (che, però, è una specie di riedizione “gattopardesca” della Legge Gelmini, come vedremo, con in più una brutta sorpresa per gli EPR). Una riforma congegnata per non pagare alcun dazio, né in termini finanziari (rigorosamente senza oneri per lo stato, come sempre, quando si “investe” sul futuro in Italia…) né in termini di brutte figure, proprio per la gradualità degli effetti che la riforma disvelerà una volta attuata.
Il precariato di lungo corso nel mirino, ma con le cartucce a salve
Si potrebbe coltivare la speranza che la riforma, in prospettiva, possa almeno sanare il problema del precariato futuro. Ma c’è da dubitare anche di questo. In particolare, viene detto dai legislatori che spingono la riforma che il vero obiettivo è quello di evitare il precariato di lungo corso. Nulla di più lontano dalla realtà che si sta prefigurando. Dalla laurea all’assunzione quale strutturato la riforma prevede che la precarietà sia la norma, con termini di realizzazione delle proprie vocazioni alla ricerca dilatati oltremisura e vissuti in condizioni inaccettabili.
Senza per adesso toccare il delicatissimo problema di chi è in già in corsa nel sistema di reclutamento e si vede cambiare le regole del gioco a gara iniziata, vediamo come si strutturerà dopo la riforma il futuro del giovane e brillante laureato con lode italiano il giorno dopo la celebrazione del brillante traguardo. Costui ha discusso una tesi sfidante e ha maturato un rapporto con il suo relatore di laurea che rappresenta l’unico referente con il quale discutere un modo per dare seguito alla vocazione alla ricerca di cui il neolaureato ha dato prova redigendo una tesi così apprezzata.
È un momento irripetibile nell’iter formativo di chi è vocato all’ingresso nel mondo della ricerca. Si esce a pieni voti dall’Università e dalla quotidianità studentesca e si è pieni di aspettative per il futuro, condite da genuino entusiasmo e dalle energie necessarie a impegnarsi per crescere e imparare con abnegazione quanto serve per seguire la propria vocazione. Il neolaureato ha un’ottima formazione e ha acquisito i primi parziali rudimenti necessari a svolgere una ricerca lavorando alla sua tesi di laurea. Ma egli non ha alcuna esperienza di ricerca e il bagaglio di conoscenze acquisite durante la tesi lo ha solo messo in contatto con gli strumenti intellettuali necessari per condurre una ricerca in autonomia.
Fino ad oggi la figura che abbiamo tratteggiato, quella del “bravo laureato”, dava seguito alla sua vocazione accedendo a un periodo di formazione alla ricerca che in Italia contemplava in ingresso solo il triennio o quadriennio del dottorato.
Il borsista para-aziendale, destinato a regime a diventare il primo gradino della carriera accademica
Con la riforma (art. 2) il genuino entusiasmo del neolaureato troverà modo di realizzarsi sistematicamente nella terra incognita che farà seguito al conseguimento di una borsa di ricerca estensibile fino ai 36 mesi, riservata ai laureati magistrali non in possesso di dottorato. Borsa triennale che altro non è – va detto a chiare lettere – che il frutto di una lucida escogitazione, pensata da chi muove le redini della riforma in tempi di PNRR, per far sì che questa forza lavoro intellettuale prodotta dalle Università possa essere immediatamente cooptata alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Sono progetti di norma condivisi con le imprese private cui il PNRR guarda con occhi sognanti, offrendo a queste ultime forza lavoro a basso costo finanziata con borse di ricerca dalla mano pubblica (le risorse del PNRR), cui eventualmente prospettare – al termine del triennio di impiego di fatto, svolto sotto la supervisione formale del professore responsabile del progetto – la possibilità di un inserimento aziendale.
Si tratta di un gioco win-win per professori e imprese. I primi felici di potersi intestare un progetto di ricerca utile al proprio CV e alle proprie progressioni di carriera disponendo di forza lavoro intellettuale plasmabile a propria immagine e somiglianza per perseguire le finalità del progetto. Le seconde, grate di poter immettere attraverso i periodi di stage previsti nel progetto di ricerca applicata forza lavoro a basso costo nella propria struttura aziendale, eventualmente da incentivare con la prospettiva di forme di assunzione (sempre a tempo determinato) al termine della ricerca svolta.
Lo sconfitto in questo gioco è l’entusiasmo del giovane laureato, inizialmente abbagliato dalla prospettiva di ricevere una prima forma di remunerazione nell’immediato post-laurea, salvo realizzare col tempo la trappola ordita ai suoi danni, quando scoprirà che quello che avrà fatto nel triennio non sarà in alcun modo equivalente a quanto avrebbe prospettato al suo entusiasmo l’inserimento in un percorso dottorale. Perché la diffusione di questo strumento di precarizzazione post laurea nello spirito della riforma non è congegnata in modo da rendere chiaro che il laureato avente accesso alla borsa abbia come obiettivo esplicitato l’inserimento nel mondo del lavoro d’impresa, prevedendo regole che rendano chiaro che per questo motivo tale triennio sia alternativo al percorso dottorale.
Così stando le cose, non occorre essere dotati di grandi capacità di divinazione per realizzare che – a regime – il triennio di borsa di ricerca si candida a diventare un passaggio semi-obbligato per accedere al dottorato, visto che al termine del triennio il laureato borsista avrà comunque potuto crescere, producendo le sue prime pubblicazioni scientifiche e così ponendosi in una posizione di forza rispetto al neolaureato che voglia competere per l’accesso al dottorato.
Si procede così, a tappe forzate e facendo finta di non vedere il problema, verso l’istituzionalizzazione del 3 (borsa di ricerca) + 3 o 4 (percorso dottorale, salvo sempre possibili proroghe annuali).
Il dottorato da life-long education, con improvvisate velleità da scuola superiore della PA
E veniamo all’art. 3 della riforma in fieri. Il dottorato, senza considerare che la riforma collateralmente istituisce un purgatorio pre-aziendale con l’introduzione del triennio di borse di ricerca per neolaureati, viene ulteriormente caratterizzato dalla volontà esplicita di rappresentarlo quale periodo di alta formazione destinato “all’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività”. Il che suona a conferma che il triennio di borsa sia nei fatti sotto-ordinato al dottorato e che il pacchetto del 3+3 (o 4) si avvii a diventare il percorso standard attraverso il quale vedere riconosciuta la propria formazione post lauream nelle carriere delle amministrazioni pubbliche. Mentre, evocando la formula “integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività” si lascia intendere che gli strateghi della riforma pensino sul serio che il dottorato possa prestarsi a garantire la c.d. life-long education per i dipendenti delle imprese private, utilizzando a tal proposito il regime dell’aspettativa combinato con le posizioni dei c.d. senza borsa, salvo chiedersi se davvero quanti siano già inseriti in una realtà di impresa siano inclini ad allontanarsi dal mondo aziendale per seguire un percorso dottorale triennale, e se tale scelta possa davvero risultare premiale per le prospettive della carriera il ritorno del dottorando nell’impresa privata.
L’assegno di ricerca limitato al quadriennio
Non paga di aver ideato un triennio di terra incognita per il “bravo laureato”, e di aver marcato una più decisa funzionalizzazione del dottorato alla life-long education, la riforma torna ad esaltare l’assegno di ricerca, quale strumento legislativo attraverso il quale garantire che il sistema dell’Università e della ricerca possa continuare a giovarsi di precariato a basso costo.
E sì, perché dopo il dottorato non c’è più spazio per tentennamenti: quella che dopo la laurea poteva essere coltivata come una vocazione da seguire, adesso dopo il dottorato diventa di colpo la ricerca disperata di un modo per dare continuità a una possibile carriera nel mondo della ricerca, che offra da subito la possibilità di sostentarsi, una volta messisi abbondantemente alle spalle il trentesimo compleanno.
A dare risposta agli interrogativi esistenziali dell’ormai ex giovane laureato, attratto dalla vocazione alla ricerca al termine della laurea e oggi in possesso del titolo dottorale, ci pensano i nostri riformatori, proponendogli al massimo un quadriennio di assegno di ricerca, con la previsione che l’assegno sia adesso riservato esclusivamente a persone in possesso di dottorato e che i 4 anni segnino il periodo massimo per fruire di questa forma di precariato.
Abbiamo a questo punto il 3 + 3 (o 4) + 4 (non prorogabile in alcun modo). Terminato il quadriennio di assegno, il nostro ex neolaureato vocato alla ricerca vede stagliarsi davanti a sé l’unico modo per por fine (ma non subito) alla sua condizione di precario.
I terribili sette anni da precario sotto ricatto del nuovo ricercatore TD
Eccola, è la nuova procedura per diventare ricercatore a tempo determinato.
“Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto”.
Così la riforma descrive la nuova posizione. Abrogata meritevolmente la poco sensata distinzione fra ricercatori di tipo A e B, viene creato un ruolo unico del precariato preludente all’agognata immissione quale professore associato a tempo indefinito. Un contratto pensato per avere una durata settennale non rinnovabile. Fruendo del quale, si entra in una tenure-track davvero spietata. Innanzitutto, perché il contratto non è rinnovabile. Poi, perché l’Università che conclude il contratto sarà consapevole che l’attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori TD concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Con la conseguenza che si darà una pressione fortissima affinché il precario produca risultati stellari sia sotto il profilo didattico che scientifico. Il nostro, invece, come adesso vedremo, potrà solo auspicarsi di conseguire l’abilitazione scientifica nazionale, per confidare che a partire del terzo anno del contratto (per legge mai prima) l’ateneo voglia bandire la procedura di valutazione in base alla quale chiamare il vincitore al soglio dell’associazione strutturata.
La norma rilevante è così congegnata:
Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta, anche sulla base di una prova didattica, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.
Che dire di questa previsione così leggera? Si badi che la nuova normativa non parla di procedure comparative. Parla di valutazione ad personam del contrattista già abilitato. Innanzitutto, si può rilevare che l’ateneo dovrà programmare risorse perché questa chiamata abbia luogo. E come pensiamo che questa programmazione sarà effettuata, se si considera che l’ateneo potrà avvalersi di una autostrada congegnata a norma di legge per incamerare il contributo lavorativo del precario per tutti i sette anni di contratto secondo quanto prevede la normativa in approvazione, con un notevole risparmio (rispetto a quanto il precario farebbe in veste di PA) da destinare alle risorse scarse degli altri avanzamenti di carriera?
Ipotizziamo, infatti, che Tizio superi la selezione (di cui parleremo poi) e diventi un nuovo ricercatore a tempo determinato, salvandosi dall’abisso del quarto anno non rinnovabile di assegno.
Continuiamo ad ipotizzare che nel secondo anno di contratto Tizio consegua la sua abilitazione a professore associato. Per legge egli non potrà domandare all’ateneo di attivare la valutazione che lo porti alla chiamata. Comincerà a chiederla dal terzo anno in poi. Come si pensa che l’ateneo reagirà a questa richiesta? Giuridicamente, il nostro Tizio abilitato avrà una pretesa vincolante nei confronti dell’ateneo per far sì che la valutazione prenda luogo senza indugi? Potrà fare qualcosa, se la programmazione non permette di attivare la valutazione? È lecito porsi la domanda, salvo aspettare nuovi approdi creativi della giurisprudenza amministrativa e nuovi lucrosi filoni di contenzioso per gli avvocati amministrativisti (ma, quale contrattista in attesa, oserà mai sfidare l’ateneo che dovrebbe renderlo PA?).
Quel che – possiamo starne certi – l’ateneo farà, sarà studiare un regolamento di ateneo che, nell’ambito dei criteri fissati dal Ministro e conformemente agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale (quali essi siano non è dato saperlo) e contemplando una rigorosa prova didattica, preveda un modo concreto attraverso cui valutare Tizio per conferirgli l’agognata chiamata. Ogni ateneo sarà libero di scegliere sulla base di queste fumose indicazioni generali come regolare l’entrata in ruolo del precario che, mentre attende l’avvio della tanto agognata procedura, è comunque soggetto al contratto nel cui ambito eroga le sue prestazioni all’ateneo stesso. Sapendo che, volendo restare nella legge, all’ateneo basterà procrastinare questa valutazione, oppure svolgerla prevedendo sovrumane condizioni che comportino esiti negativi per il nostro Tizio, per far sì che il settennato di precariato del nostro povero Tizio, ormai da tempo riconosciuto sulla carta PA, possa continuare a vivere la sua precarietà fino al settimo anno, anno nel quale finalmente l’ateneo vorrà far conseguire la stabilizzazione al nostro vessato precario, incentivato (dall’insieme delle regole che ne ingabbiano l’esistenza in questo ultimo tormentato step propedeutico all’entrata nel ruolo strutturato) a produrre come un disperato, in modo che l’ateneo possa giovarsi dei suoi prodotti scientifici nella tenzone della VQR, per potersi garantire il massimo delle risorse premiali.
Ne consegue un quadro terrificante per il nostro aspirante Tizio, che molti PO oggi entranti in ruolo nell’Università italiana a spron battuto, grazie ai giochi concessi delle procedure locali di reclutamento previste ai bei tempi della vigenza della riforma Berlinguer, vedranno certamente come una innovazione positiva, perché ciascuno di essi potrà giovarsi di un settennato nel quale di fatto potrà avere un giovane collega che lo vedrà come suo unico riferimento per chiedere che l’ateneo dia il via libera alla valutazione per la chiamata entro i fatidici sette anni nel Tibet vessatorio immaginato dai riformisti del reclutamento. Gongoleranno anche i vertici degli atenei, che hanno già capito come la riforma prospetti enormi vantaggi sulla ripartizione della spesa corrente da destinare al reclutamento, senza farsi mancare la possibilità di ottenere menti brillanti da spremere a beneficio dei piazzamenti premiali dell’ateneo, che dovranno lavorare fino allo spasimo per consentire ai dipartimenti di ateneo di trionfare in VQR e ludi dipartimentali e portare casa nuove prebende premiali, ottenute le quali ogni Magnifico potrà orgogliosamente gonfiare il petto.
Qui – ammettiamolo – si è giunti a un punto di non ritorno, che certamente va oltre i problemi posti dal modo ottimale di congegnare il reclutamento nel sistema dell’Università e della ricerca. Forse si dovrebbe cominciare a guardare a questa riforma con le lenti sempre più appannate che gli art. 35 e 36 della Costituzione dovrebbero suggerire a tutti di pulire e inforcare.
Perché il marchingegno – si noti – non viene definito prevedendo un finanziamento straordinario, volto a gonfiare il finanziamento ordinario destinato agli atenei italiani, per vincolarlo alla copertura degli effetti che questa riforma dei ricercatori a tempo determinato produrrà a regime. Ma si definisce, come recita l’art. 5 del testo all’esame del Senato, affermando che “all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Senza contare che la riforma non sembra affrontare in alcun modo i delicati problemi di intertemporalità che l’entrata in vigore del nuovo assetto del reclutamento rovescia sull’esistente.
Che dire, infatti, delle centinaia di abilitati sine ruolo che la sciagurata introduzione dell’ASN gelminiana ha prodotto negli ultimi anni? Che risposte dà la riforma a costoro? Cosa accadrà nei prossimi anni, quando i tanti precari con abilitazione che oggi si aggirano come spettri per l’Italia e fuori di essa, vorranno bussare alla porta del ruolo, con CV incomparabili a quelli dei più giovani, non foss’altro che per la maggiore età di produzione accademica che costoro possono vantare rispetto a quanti adesso dovranno giocarsi le loro aspirazioni di carriera nel percorso disegnato dai legislatori riformisti? Gli atenei preferiranno puntare le loro fiches sulla ghiotta figura del precariato (a basso costo per sette anni) o su incerte procedure comparative dove gli abilitati a spasso possano competere (salvo le rose che continuano ad essere vigenti in alcuni atenei italiani) con i candidati locali? Sì, la risposta è quella che tutti avete subito chiara.
L’ipercompetizione scaricata sulle future generazioni
Vogliamo provare a riassumere in una parola cosa gonfia le vele dei nostri strateghi della riforma? La parola d’ordine è ipercompetizione, e questa parola viene impressa a fuoco sulla schiena di quanti nei prossimi anni vorranno realizzare la propria vocazione all’Università e alla ricerca.
Una ipercompetizione che crescerà ancora, perché il tanto osannato finanziamento premiale, la politica del finanziamento per progetti competitivi, genera budget incostante che alla fine, in gran parte, non può che andare in posizioni a tempo. Lo abbiamo già visto: nelle passate stabilizzazioni negli enti di ricerca la quota di precari si ricreava in brevissimo tempo: è la struttura del budget stessa a creare il precariato. Lo stesso PNRR (che dopo aver delineato con chiarezza i gravi problemi dell’Università italiana, li puntella con puro precariato) alimenterà questo andazzo, e qualche avvisaglia è già arrivata con i recenti band PON per GREEN e INNOVAZIONE, che hanno indotto a bandire a tempo di record un mare di posizioni RTDa, che saranno attribuite senza alcuna speranza di poter essere raccordate col sistema che si sta congegnando.
E’ il volume del finanziamento per progettualità che più o meno determina la massa delle posizioni precarie, e forse sarebbe il caso di fare retromarcia dalla retorica e spostare il punto di equilibrio tra finanziamento ordinario e progetti (per avere quindi un sistema con più staff e meno precari). Occorrerebbe fare una buona volta le diagnosi giuste, ossia dire a chiare lettere che l’anomalia italiana che rende qualsiasi modello insostenibile, consiste nella marcata assenza di richiesta di lavoratori qualificati da parte del mondo industriale e in generale, extra-accademico. Se l’accademia non fosse l’unico sbocco, la pressione in ingresso si ridurrebbe spontaneamente. Alcuni sceglierebbero scientemente, e serenamente, di fare altro fin da subito. È lì che bisogna intervenire, mentre pasticciando sulle regole di reclutamento si finisce solo per aggiungere distorsioni su distorsioni, perché non si corregge mai il problema alla radice. Non è una questione risolvibile in via normativa, ma con politiche di incentivazione che non siano sussidi a perdere mascherati, ma che sul serio contribuiscano a inserire stabilmente lavoratori di alta qualificazione nel tessuto produttivo del paese. È chiaro che se va bene ci vorranno 30 anni. Ma se avessimo cominciato quando era il tempo, ora vivremmo in un’altra Italia.
L’imparzialità del nuovo reclutamento
È tempo di verificare cosa prospetta la riforma in risposta al tema che non cessa di essere al centro dell’attenzione dei media: i famosi concorsi truccati. Quali rimedi sono disegnati dalla riforma in approvazione in questi giorni?
Vediamoli. Si tratti di due norme recate nel già lumeggiato ad altri fini art. 5 del DL, che riportiamo per comprendere bene i termini dell’innovazione che si vuole realizzare.
3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall’università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell’università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all’articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell’università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l’università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore »;
Spicca innanzitutto l’uscita di quanti abbiano optato per il tempo definito dalle schiere del personale accademico chiamato a valutare i meritevoli all’accesso ai ruoli stabili dell’Università. Si tratta di una fascia della popolazione accademica finora esclusa dalla possibilità di ricoprire ruoli apicali all’interno dell’Università, quale quello di direttore di dipartimento o di coordinatore del dottorato. Poco male, si poteva fare il vice. Adesso però essa viene esclusa dalla possibilità di contribuire a selezionare le nuove leve dell’accademia, quelle che a regime, in un futuro come abbiamo visto molto lontano, costituiranno il bacino naturale dei candidati all’ASN. Strano destino quello dell’optante per il tempo definito. Il quale alligna in modo particolare, e a volte prevalentemente, nei ruoli accademici di alcune aree disciplinari. Papabile, se sufficientemente produttivo, per il soglio delle commissioni di valutazione dell’ASN, ma giudicato per legge inadatto a valutare il giovane ricercatore che, se tutto andrà bene, diverrà suo collega professore dopo 7 anni (e abbiamo visto perché). Un sottile incentivo a convertirsi, opzionando il tempo pieno, magari solo nell’anno in cui il nostro avrà motivo di ritenere di essere interessato a qualche valutazione? I dubbi si affollano, la scelta legislativa non sembra obbedire a canoni di razionalità dichiarati, per cui non resta che concludere con un “pensiamoci sopra”. Non senza rilevare la contraddizione per cui sembrerebbe che il nuovo ricercatore a tempo definito manterrà per legge, come per gli attuali RTA e RTB, la possibilità di optare per il tempo definito (ma lo farà sul serio, conoscendo il Tibet di sfruttamento che lo attende?).
Si dice poi che le commissioni potranno essere popolate da 3 o da 5 commissari. Attingibili da liste di professori di prima e seconda fascia o da dirigenti di primo e secondo livello per quanto concerne gli EPR. A seconda delle composizioni, quindi, 2 o 3 commissari dovranno essere attinti da professori di altre Università rispetto a quella bandente. Potrà darsi il caso di commissioni regolarmente formate a norma di legge da 1 o 2 PO dell’Università bandente e da due o 3 PA di altri atenei? Lo chiediamo per un amico che non conosce la naturale e inevitabile subalternità del PA rispetto al PO rispetto alle dinamiche dell’ASN e della progressione di carriera. Sembrerebbe, tuttavia, che la pallina della composizione della commissione sia gestita integralmente dalla roulette telematica, ridimensionando, pertanto, per la legge dei grandi numeri, le preoccupazioni sulla possibilità di disegnare commissioni precostituite a tavolino. L’innovazione sembra pertanto da salutarsi positivamente, se non fosse che la draconiana previsione in base alla quale “ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”, potrebbe facilmente indurre a una catena infinita di dimissioni dei sorteggiati di altre Università. La norma sembra peraltro attinta da palese incostituzionalità, nella misura in cui sembra penalizzare senza alcuna giustificazione il professore universitario, unico dipendente del mondo della PA chiamato a svolgere un compito funzionale all’esplicazione dell’amministrazione di appartenenza, che lo espone a una serie di gravi responsabilità nell’effettuazione del compito, rimettendoci per giunta di tasca propria. A meno di non voler ipotizzare che, per necessità, la valutazione relativa ai futuri RTD per prassi si accinga a divenire possibile solo in via telematica.
Si prevede, infine, una norma destinata a neutralizzare l’estremo sotterfugio – cui si è ricorso spesso nella prassi degli ultimi anni – in base alla quale il dipartimento che non avesse gradito l’esito della procedura di selezione bandita, poteva semplicemente deliberare di non chiamare il vincitore non gradito, riservandosi di ribandire la posizione con una nuova procedura, onde confidare che la stessa approdasse a designare il candidato gradito da chi, all’interno del dipartimento, aveva lavorato perché la posizione fosse bandita. La norma – è quasi superfluo annotarlo – va accolta positivamente.
Con gli occhi (pesti) dei giovani
Sarebbe importante anche assumere il punto di vista di chi, magari ingenuamente appassionato, medita di esporsi al calvario (perché calvario continuerà ad essere, così). Al di là della retorica vacua sull’importanza di studiare, quello che questo Paese riserva a chi ha studiato di più sono: paghe basse (e tanto più basse perché i vari gradini sono raggiunti ad età ragguardevoli) e un periodo di precariato inusitato in qualsiasi altra attività salariata. Per tutti gli altri lavoratori il precariato massimo consentito è 3 anni. Se fai il ricercatore, no. In realtà agli EPR si (a partire dalle stabilizzazioni del 2017 imposte sotto la scure di un’infrazione europea e nemmeno completate sinora), ma evidentemente quelli delle Università hanno fatto qualcosa di male…. ed ecco ricostituita una ”riserva naturale” di precariato selvaggio. Qui, e anche in questa riforma, si parla come se fosse la cosa più naturale del mondo di 11-12 anni almeno dal dottorato prima di ottenere un posto stabile, ma all’atto pratico sono (e continueranno ad essere) pure tanti di più. Con una peculiarità importante: il livello di specializzazione di queste attività aggiunge alla precarietà contrattuale anche quella geografica, in quanto un lavoro perso quasi sicuramente impone un trasferimento a grande distanza (o di lasciar perdere).
Una fragilità grave, che complica oltremodo la costituzione di una famiglia propria. I vincitori di tenure-track da questo punto di vista se la caveranno prima (anche se la conversione, non è perfettamente garantita). Però la loro banca non li considererà comunque solvibili fino a che non saranno divenuti professori associati (ossia intorno ai 40 anni …. o più). E si sta parlando di quelli a cui è andata sostanzialmente bene, perché hanno fatto il percorso canonico. La domanda è: ma è tutto organizzato per costituire una deterrenza di fatto, in contrasto alla retorica che invoca l’importanza di studiare? Giovani menti brillanti: andate in un altrove che non sia il mondo della ricerca e dell’Università! Che ha fatto di male, chi è attratto dallo studio, per essere punito così? E quanto all’essere attrattivi per gli studiosi provenienti dall’estero, ne vogliamo parlare?
Altri giri di giostra, nel localismo di carriere “dalla laurea al rettorato”
Un altro punto piuttosto significativo, che testimonia come in questa foga riformatrice, in realtà si brancoli parecchio nel buio, riguarda le regole per evitare le carriere tutte “interne”. Attualmente la riforma in realtà pone richieste molto blande: per almeno un terzo, le tenure devono essere bandite per studiosi che per almeno 36 mesi nella carriera precedente (dottorato incluso) hanno operato in un altro ateneo. Inizialmente, però, la richiesta di essere stati altrove nei 5 anni precedenti si dava per il 100% delle posizioni. Una richiesta truce e giacobina, che per alcuni precari storici ormai anzianotti e magari prossimi all’agognato approdo, avrebbe rappresentato un vero e proprio confino forzoso di 5 anni, ulteriore tappa della loro infinita Odissea. Ma che sarebbe stato gravosissimo anche per le stesse Università, in quanto, specialmente per attività di nicchia, non è detto che pescare nel mazzo degli esterni porti personale equivalente ai propri precari che hanno collaborato per anni alla linea di ricerca privilegiata dal dipartimento di turno. Due ricercatori non sono perfettamente intercambiabili; possono esserlo con qualche anno di gavetta, ma ovviamente una cosa del genere avrebbe impattato fortemente sulla possibilità di costruire una “scuola”, specialmente in linee di ricerca poco di moda.
Per fortuna, si è tornati indietro da questo guizzo di giacobinismo, ma queste sterzate (di cui gli atti parlamentari sono pieni) testimoniano come, nonostante una encomiabile buona volontà, ci si dibatta senza troppa visione nel tentativo di sistemare convenientemente una coperta corta, tirandola in continuazione da una parte e dall’altra. I conti però non tornano mai, perché i problemi veri (il finanziamento troppo scarso e vincolato, la necessità di una risposta immediata per la bolla del precariato e per la crisi demografica in cattedra, soprattutto l’assenza cronica di domanda per i lavoratori qualificati da parte del sistema paese) non sono mai sul tavolo: citati nei documenti, mai all’ordine del giorno.
Apoteosi finale: la nuova tenure-track estesa agli EPR
Ad un certo punto del percorso emendativo, spunta dal nulla un articolo 6 che di fatto estende la nuova tenure-track agli Enti Pubblici di Ricerca (mai citati nelle prime versioni del DL). Ovviamente, da tempo si parla di rendere questi due mondi più omogenei e più intercomunicanti. Ma ci sono dei “ma” importanti. Prima di tutto di metodo: questa innovazione, potenzialmente molto impattante, è spuntata all’improvviso, a ridosso delle fasi finali dell’iter legislativo, e senza il dibattito pubblico che avrebbe meritato, anche e soprattutto con gli addetti ai lavori. Senza indugiare sullo stereotipo delle “manine” capaci di colpire nella notte e cambiare le norme, è difficile capire come ci si sia arrivati. Occorre notare come la Presidente del CNR, Carrozza, e il Presidente dell’INFN Zoccoli nelle loro audizioni abbiano perorato con vigore questa innovazione. Viene quasi il sospetto che l’abbiano proprio “chiesta”. Perché?
Va detto che il percorso in commissione è stato costellato di un ampio e completo giro di audizioni di molti soggetti coinvolti. Pare però che le numerose voci “dal basso” abbiano avuto ben peggior fortuna, se si confronta il testo in via d’approvazione con le loro richieste e proposte.
Conclusioni (non ci resta che piangere)
Il reclutamento con tenure verso il 2° livello all’Università si è rivelato quanto di più pernicioso si potesse pensare. Messo in piedi per scopiazzare un singolo elemento da contesti diversissimi con condizioni al contorno tutte diverse, ha mostrato sul campo in questi 10 anni tutti i propri limiti. La messa ad esaurimento del III° livello universitario ha stimolato una guerra tra poveri tra il ruolo “ad esaurimento” dei ricercatori a tempo indeterminato RTI, legittimamente desiderosi di avanzare in carriera, con i precari che cercavano di “approdare a riva” con l’unico strumento che avevano, ovvero l’RTDb. Ovviamente, l’obiettivo dichiarato di forzare i ricercatori a fare più didattica era molto asfittico, in quanto nella stragrande maggioranza dei contesti costoro già la facevano, per la legge non scritta che chi non aiuta con la didattica, poi non fa carriera. In compenso, visto che alla fine le braccia son quelle, la deriva di sistema verso un dimensionamento tarato solo sulle esigenze didattiche (e nemmeno su quelle, con il 40% di ore erogate da figure non staff!) ha sottratto ogni residua energia alle attività di ricerca, che solo un alieno digiuno da tutto avrebbe potuto pensare di lasciare solo nelle mani di una manovalanza di precari (anche i 3 anni di un RTDa, passano presto) in costante avvicendamento.
In compenso, eliminando le figure più a buon mercato, e contando a regime sui due livelli superiori ovviamente il costo medio andava ad aumentare (ma NON i soldi a disposizione, causando un’ulteriore contrazione dei ranghi e la mortificazione delle aspirazioni di una ottima parte degli RTI, che non sono stati promossi, e dei precari, che ben si sarebbero accontentati di trovare pace in un dignitoso ma stabile posto di III° livello invece che doversi scannare per diventare associati).
Ora, è chiaro che si stanno mettendo le basi per esportare questo modello anche agli EPR. Cui prodest? Quale beneficio ne può derivare? A noi appare incomprensibile e comunque non ci è stato spiegato. Qui non c’è nemmeno l’argomento della didattica da tirare in ballo, tra un ricercatore ed un primo ricercatore la differenza è puramente nominalistica, a parte un maggiore carico gestionale. E negli enti attuali la distribuzione dei ruoli è estremamente piramidale, in alcuni in modo paradossale. Una messa a esaurimento del 3° livello genererebbe una lotta assurda tra i moltissimi che aspirano a una promozione e i precari in ingresso. Per fare cosa poi? Un esercito di soli Generali e Maggiori (oggi almeno, ci sono anche i Tenenti!) e di nuovo demandare l’attività di ricerca in toto alle figure precarie?
Carl Sagan diceva che ”A great claim requires great evidence”. Quando la si spara grossa, bisogna argomentare bene. Esportare all’improvviso agli EPR qualcosa che sarebbe stato da cancellare all’Università è davvero qualcosa di cui si doveva parlare di più e meglio.
Come concludere? A lungo, parlando delle riforme che negli anni hanno interessato l’Università e la ricerca in Italia, si è evocata una metafora fortunata e abusata: “l’apprendista stregone”. Sarebbe bene che si smetta di ricorrervi.
Qui non c’è nessun apprendista stregone, ma un intreccio di interessi di sistema (l’Università e la ricerca al servizio dell’impresa) che si salda in un abbraccio esiziale con gli interessi di quanti nell’accademia hanno da lungo tempo assunto la postura di capetti o imprenditori di se stessi (in ciò agevolati dal via libera espresso dalla riforma Gelmini a questa postura antropologica dell’accademico di successo), e che in nome delle proprie ambizioni personali premono perché l’Università sia disegnata a propria immagine e somiglianza, scaricando queste visioni sulla schiena di quanti verranno dopo di loro.
Il 26 ottobre 2021 i senatori della commissione hanno dedicato ben 55 minuti alla trattazione del testo. Qui il resoconto:
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
268ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI
Interviene il ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa.
La seduta inizia alle ore 14.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l’audizione all’ordine del giorno. Il presidente VERDUCCI avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l’audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori. Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro dell’università e della ricerca sull’impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio
Il presidente VERDUCCI introduce l’audizione.
Il ministro Maria Cristina MESSA svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela MONTEVECCHI (M5S), collegata da remoto, il presidente VERDUCCI (PD) e la senatrice Orietta VANIN (M5S).
Risponde il ministro Maria Cristina MESSA.
Il presidente VERDUCCI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.
La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,50.
IN SEDE REDIGENTE
(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca
(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca
(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l’estensione della durata dell’abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 ottobre.
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2285, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 ottobre, una fase che potrà giovarsi della presenza del Ministro.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per illustrare l’emendamento a sua prima firma 1.0.1, con il quale sono proposte modifiche su due temi di particolare rilievo: l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento e attività degli enti pubblici di ricerca, prevedendo anche per tali enti l’istituzione di un contratto finalizzato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (c.d. tenure track), nonché la revisione del percorso per l’acquisizione dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN), in una prospettiva di semplificazione e di maggiore meritocrazia. Ricorda di aver presentato ulteriori proposte modificative.
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 sono dati per illustrati, come anche quelli riferiti agli articoli 2 e 3.
Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, illustra il suo emendamento 4.1 che, insieme all’emendamento 5.16, sul quale si soffermerà successivamente, ha l’obiettivo di recepire – in una fattiva interlocuzione con il Ministro – le istanze emerse con forza nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. 2285 e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria; tali proposte hanno l’ambizione di promuovere una integrazione virtuosa tra università ed enti pubblici di ricerca che valorizzi entrambi. Occorre infatti intervenire non solo sul piano normativo ma anche su quello finanziario, per definire un intervento efficace che possa realizzare gli obiettivi di semplificazione e di superamento delle troppe forme di precariato presenti nel mondo della ricerca, attivando figure contrattuali come la cosiddetta tenure track. Illustra quindi nel dettaglio l’emendamento 4.1, volto a trasformare l’assegno di ricerca in contratto di ricerca, una modifica non meramente nominalistica, ma volta a prefigurare un rapporto di natura subordinata con connesse tutele.
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti all’articolo 4 sono dati per illustrati.
Il presidente VERDUCCI (PD), relatore, illustra il suo emendamento 5.16 che riduce il tempo della cosiddetta tenure track, accelerando quindi l’inserimento in modo stabile nell’università. Tale proposta, unitamente a quella precedentemente illustrata riferita all’articolo 4, potranno essere efficaci se saranno coerentemente modificati gli articoli 6 e 8.
I restanti emendamenti all’articolo 5 compresi gli aggiuntivi sono quindi dati per illustrati.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che tutti i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2285 si intendono illustrati. Si è dunque così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Ha quindi incidentalmente la parola la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), che ringrazia il relatore per il lavoro svolto sinora e che si dice convinta che occorra assicurare percorsi meno difficoltosi per il reclutamento dei ricercatori.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici
(Rinvio del seguito dell’esame)
Su richiesta del relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.
La seduta termina alle ore 15,10.