La VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione) ha adottato in data 27 aprile 2021 il testo base di una proposta di legge recante “Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca”, che ingloba una proposta a prima firma Melicchio (M5S), avviato a compiere il suo iter parlamentare. L’articolato pare animato da scopi in linea di principio ampiamente condivisibili, quali apportare “semplificazione delle figure pre-ruolo”, nonché offrire “maggiori garanzie per dottorandi e ricercatori precari”. Ad una lettura ingenua, la norma si presenta come uno strumento di lotta contro la prassi di svolgere un’intera carriera accademica in uno stesso ateneo, dalla laurea al dottorato fino in cattedra. La legge sancisce l’obbligo al nomadismo accademico rendendo impossibile per i giovani ricercatori italiani ottenere una posizione a tempo indeterminato nella città nella quale si è lavorato negli ultimi cinque anni e dove, presumibilmente, si sono forgiate relazioni non solo lavorative, ma anche personali e affettive. Ciò inasprirebbe in molti casi la scelta tra la carriera e la stabilità affettivo-esistenziale. La lotta al localismo accademico è declinata con misure punitive per i soli giovani aspiranti accademici e limitata al primo gradino della carriera. La proposta di Legge Melicchio riesce al contempo a peggiorare la vita dei precari e a lasciare intatte le cause sistemiche del localismo accademico italiano. Difficile fare peggio.
La VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione) ha approvato in data 27 aprile 2021 ha adottato in data 27 aprile 2021 il testo base di una proposta di legge recante una proposta di legge recante “Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca” [grazie a Marco Bella per aver segnalato l’imprecisione del riferimento nella prima stesura del post], che ingloba una proposta a prima firma Melicchio (M5S). Lo si apprende a mezzo social dal deputato Marco Bella (M5S), sia sulla sua pagina che nell’ambito di una discussione pubblica nel gruppo ROARS. Nel presentare l’articolato, Bella precisa come questo sarà discusso ed eventualmente emendato in (almeno) tre occasioni: Commissione, in sessione plenaria alla Camera, e poi di nuovo in Senato; e chiede pareri e consigli su come il testo possa essere modificato durante questi passaggi. Il testo è riportato in calce a questo articolo.
La proposta di legge pare animata da scopi in linea di principio ampiamente condivisibili, quali apportare “semplificazione delle figure pre-ruolo”, nonché offrire “maggiori garanzie per dottorandi e ricercatori precari”. Eppure, proprio nei confronti di quest’ultima categoria – i ricercatori precari – il testo, allo stato attuale, prefigura un grave inasprimento delle condizioni di vita e di lavoro.
Nelle sue linee generali, il testo si propone di intervenire su quella zona grigia delle carriere accademiche che intercorre tra la fine del dottorato di ricerca e la stabilizzazione in ruolo (eventuale, e purtroppo raro, come testimonia l’undicesima indagine ADI). Tra le misure più significative adottate a tal riguardo vi sarebbe l’unificazione di RTDa e RTDb in un’unica figura contrattuale, per una durata massima di sette anni (art. 5).
Rimandando ad altra sede una disamina degli effetti di questa norma, preme qui portare l’attenzione su una condizione assai stringente per l’accesso a questo concorso:
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- All’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: […]; b) al comma 2, lettera b), dopo le parole “dal servizio”, sono inserite le seguenti: “sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità”;
L’apposita sezione dell’articolo 24 della legge 240/2010 (la legge Gelmini) risulterebbe modificata nel testo che segue:
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- b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. Sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità”
Ad una lettura ingenua, la norma potrebbe presentarsi come uno strumento di lotta contro l’inbreeding accademico – la prassi, erroneamente ritenuta tutta italiana, di svolgere un’intera carriera accademica in uno stesso ateneo, dalla laurea al dottorato fino in cattedra. Una “cattiva abitudine” che il legislatore sembra voler “perdonare” solo alle madri di figli minorenni o alle persone con disabilità, ma non ai padri.
Anche al netto di quest’ultima bizzarria normativa (forse un nudge per combattere il calo della natalità, all’insegna del “metti al mondo un figlio e concorri”?), lascia perplessi la scelta di perseguire la promozione della mobilità, non attraverso incentivi, facilitazioni e finanziamenti, bensì tramite divieti tanto stringenti. Va notato che i percorsi di vita dei precari della ricerca sono accidentati già allo stato attuale, complici diversi fattori di incertezza lavorativa (troverò un contratto allo scadere di questo?) ed esistenziale (mi faranno un mutuo per acquistare una casa? Ma in ogni caso: dove dovrei acquistarla?).
L’effetto della proposta di legge sembrerebbe quello di sancire de iure quest’instabilità. Infatti, essa implica il dover passare almeno un lustro lontani da un’istituzione prima di essere inquadrati in un percorso di tenure-track; ciò inasprirebbe in molti casi la scelta tra la carriera e la stabilità affettivo-esistenziale. In altre parole, questa legge renderebbe impossibile per i ricercatori italiani ottenere una posizione a tempo indeterminato nella città nella quale si è lavorato negli ultimi cinque anni e dove, presumibilmente, si sono forgiate relazioni non solo lavorative, ma anche personali e affettive. Ma non in tutti i casi, però. I giovani ricercatori milanesi e romani (e di tutte quelle città che per importanza ospitano più sedi universitarie) potrebbero seguitare a coltivare la flebile speranza di restare nel proprio tessuto esistenziale in un diverso ateneo metropolitano. Non così per molti altri, fino ad arrivare al caso limite della Sardegna, ove i due atenei dell’isola diverrebbero reciprocamente la sola speranza di realizzare una carriera accademica senza essere costretti a migrare in continente.
Tra l’altro, la norma orienterebbe la selezione del personale universitario non verso i ‘più bravi’ nella ricerca, ma verso coloro che hanno meno remore a tagliare i ponti, ancor più di quanto già non avvenga. La norma non lo dice, ma il nomadismo diverrebbe una condizione necessaria che andrebbe messa in conto e accettata fin dai banchi dell’università e forse già prima dal giovane universitario italiano che aspirasse alla carriera accademica.
Infine, come alcuni commentatori non hanno mancato di osservare, la norma presenta gravi criticità legate alla vaghezza della sua formulazione attuale – formulazione che potrebbe sortire effetti opposti all’auspicato aumento della mobilità.
Cosa significa infatti “aver prestato servizio” presso un’università? Così formulata, la lettera della legge potrebbe estendersi non solo a coloro che hanno avuto assegni o borse di ricerca, ma anche a chi avesse fruito di un contratto, anche misero, di insegnamento o di collaborazione di qualsivoglia natura (magari come personale tecnico-amministrativo). E non si può neppure escludere che la norma possa essere invocata per coinvolgere nella rigidità dei suoi esiti tutti coloro che abbiano ricoperto una posizione di cultrice o cultore della materia, a titolo gratuito, presso l’ateneo che bandisce la posizione.
L’effetto paradossale è che una studiosa precaria o uno studioso precario, che abbia collaborato con numerose università – diciamo A, B e C – si ritrovi ad avere meno possibilità di carriera rispetto a quanti hanno invece frequentato soltanto un’università A, vedendosi preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi banditi presso B e C. Una considerazione questa che potrebbe sembrare prettamente teorica – “ci sono così tante università, in Italia e all’estero!” – ma che acquisisce spessore non appena si consideri che alcuni settori di ricerca, e ancor più alcuni argomenti all’interno di ogni settore, non sono rappresentanti se non in poche istituzioni in tutto il nostro paese.
Fortunatamente non è ancora troppo tardi per arginare queste storture. Ammesso e non concesso che l’inbreeding vada sempre scongiurato, il modo migliore per combatterlo non è prevedere rigidi divieti, ma stabilire in modo specularmente opposto incentivi positivi alla mobilità e alla indipendenza dei giovani ricercatori. Di strumenti ce ne sono, se solo si prova a vedere cosa succede in altri paesi europei, come ad esempio il finanziamento di programmi di visiting, i programmi olandesi VENI o NWO Talent che prevedono bandi competitivi nazionali dove i candidati indicano le istituzioni nelle quali fruiranno del finanziamento. Forse è troppo auspicare un ravvedimento del legislatore che miri a premiare anziché punire gli aspiranti accademici. In ogni caso, per evitare i danni peggiori della norma si potrebbe prevedere una più ragionevole misura che richieda che il dottorato o almeno 24 mesi di contratti siano svolti in un ateneo o centro di ricerca diversi da quello dove è bandito un concorso – non necessariamente nell’ultimo quinquennio, ma in tutta la carriera.
Ciò che, in linea generale, colpisce della proposta di legge è il fatto che la lotta al localismo accademico sia declinata con misure punitive per i soli giovani aspiranti accademici e limitata al primo gradino della carriera accademica.
Non si prende cioè in considerazione la causa sistemica che ha determinato l’inasprirsi del localismo negli ultimi anni: la differenza enorme di costi che c’è tra promuovere un interno e reclutare un docente proveniente dall’esterno. In questo quadro c’è un tacito consenso, dal Rettore all’ultimo aspirante candidato interno, sull’idea che ci si debba accontentare della mobilità accademica prevista dall’art. 18 c. 4 della l. 240 del 2010 (Gelmini) che vincola solo il 20% dei posti al reclutamento di soggetti esterni.
Più facile per il legislatore inseguire misure (‘punire gli aspiranti baroni’) che permettono di rispondere anche a recenti fatti oggetto di clamore mediatico, piuttosto che affrontare alla radice il problema in un’ottica di sistema. Desolatamente, l’approccio che caratterizza ogni intervento su Università e ricerca da quasi un quindicennio.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE approvata in data 27 aprile 2021 dalla VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione), primo firmatario on. Mellicchio, recante “Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca”


Come CUN, siamo convinti che la mobilità sia un valore, a patto che non sia imposta, ma piuttosto incentivata economicamente. Bisognerebbe smettere di pensare sempre in termini di paletti, che poi significa giocare al ribasso, e invece puntare verso l’alto: chi è disposto a spostarsi, mettendo senz’altro in gioco la propria vita privata, deve essere adeguatamente incentivato, così come la sede che lo ospita. Come ad esempio una living allowance, sul modello Marie Curie. Non è peraltro detto che un giovane, formatosi all’interno di una scuola, debba per forza allontanarsene, magari pregiudicando lo sviluppo delle sue ricerche (in un sistema di mobilità imposta, se io lavoro in un centro leader su una certa tematica non è detto che il posto in cui sono costretto a spostarmi sia altrettanto valido).
Purtroppo questa PDL presenta moltissime criticità, delle quali la mobilità è soltanto uno degli aspetti più evidenti.
E faremo di tutto per essere ascoltati nelle sedi opportune, affinché si trovi rimedio a queste gravi storture.
Trovo stupido che si faccia attenzione a queste cose. Si fa finta di non sapere che c’ è una rete di rapporti stretti fra docenti per cui chi ha l’appoggio di potenti avrà una cintura di salvataggio, e chi potrebbe ambire allo stesso posto verrà silurato. Questo è. Esistono rapporti a livello nazionale. Le cene servono a parlare di questo, di come sistemarsi e sistemare i propri.
A mio avviso la proposta è incostituzionale nel momento in cui esenta dall’obbligo di cambiare sede le donne con prole e non gli uomini con prole. Ogni discriminazione basata sul sesso è incostituzionale!
l’unico profilo giusto della proposta è l’estrazione della commissione. l’esperienza insegna che quando la commissione non è nominata, ma estratta tra un elenco non prefabbricato di commissari, magicamente l’esito dei concorsi non è più scontato. In questo modo tendono a vincere i più bravi, siano candidati interni o esterni. La discriminazione tra uomini e donne dimostra invece una imbarazzante ignoranza da parte dei nostri legislatori dell’ABC dei principi costituzionali.
La mobilità andrebbe incentivata come maggiori scambi culturali fra università. Io vedo e ho visto quanto conta far parte di un gruppo. Ti appoggeranno sempre, tessendo le loro tele.