Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Cari amici,

negli Atenei italiani è in servizio un certo numero di dipendenti a tempo indeterminato inquadrati come Personale Tecnico Amministrativo (PTA), più propriamente detti “tecnici laureati”, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per posizioni di professore di ruolo, sia di II che di I fascia, e in alcuni casi anche con più di una abilitazione. Queste figure professionali, che hanno sempre vissuto in un limbo non ben identificato, hanno rappresentato comunque una risorsa ampiamente sfruttata dagli Atenei, hanno fatto e fanno ricerca come il personale inquadrato nel ruolo di ricercatore, pur con maggiori difficoltà non avendo né lo stesso ruolo giuridico (e quindi con maggiori difficoltà all’accesso ai fondi), né lo stesso stipendio, ma spesso con la stessa preparazione (laurea, dottorato di ricerca, master, ecc.) e sicuramente con le stesse capacità e competenze. Tant’è vero che hanno conseguito l’Abilitazione, e questo solo grazie al meccanismo “asettico” dell’ASN; e ci sono riusciti in un numero cospicuo, a differenza del passato con le abilitazioni “vecchia maniera”.

Il Ministero dell’Università è riuscito, utilizzando le Leggi dello Stato e le determinazioni del proprio Direttore Generale, a creare un corto-circuito unico nel suo genere, che vogliamo infine rendere pubblico, anche se ci rendiamo conto che siamo scaduti più nella “tragedia greca” che nella certezza e nell’uguaglianza delle regole.

Il PTA in possesso di ASN è, di fatto, discriminato nelle procedure di chiamata in ruolo per professore, previste dalla Legge 240/2010, né può concorrere ai posti per ricercatore a tempo determinato di qualsiasi tipo.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del D.G. n° 26861 del 14/10/14, ha interpretato che il PTA non può partecipare ai concorsi riservati agli esterni banditi dal proprio Ateneo (Legge 240/2010, art. 18, c. 4) perché portatore di una quota stipendiale già inclusa nel budget di Ateneo e nel calcolo dei punti organico.

D’altra parte il passaggio mediante concorso interno (Legge 240/2010, art. 24 c. 6) a professore è riservato esclusivamente agli attuali ricercatori/associati universitari di ruolo.

Di fatto, quindi, il PTA abilitato non è da considerarsi né come personale interno né come personale esterno !

Molti di noi sono entrati in una “crisi esistenziale” non riuscendo a risolvere questo enigma: siamo “interni o esterni” ?

L’unico modo per accedere alla docenza è il concorso aperto a tutti (art. 18 c.1), aperto anche ai trasferimenti dei docenti tra Atenei, che rappresenta solo una minima quota dei concorsi indetti dagli Atenei.

Avevamo provato a suggerire al Ministero che forse il legislatore voleva riferirsi, con il termine “esterni o interni”, al “corpo accademico”, ma niente: hanno perseverato in questa dicotomia senza uscita e senza senso. D’altro canto le due categorie sono ampiamente distinte nell’organizzazione universitaria italiana.

Quello che è sicuro è che è in atto una discriminazione nei confronti del PTA abilitato, che abbiamo già stigmatizzato in un interpello urgente al Ministero, inviato qualche mese fa (urgente, per i tempi del Ministero significa non meno di 7-8 mesi con l’intervento del Capo dello Stato, di più senza il Suo intervento).

Oltretutto non è la prima discriminazione che subiamo, poiché già eravamo esclusi (solo noi !) dalla titolarità degli insegnamenti a contratto (sia dalla legge Moratti che dalla Gelmini prima versione). Ci è voluta la nostra pazienza e tenacia per arrivare prima a una determinazione del Ministero (obtorto collo, in seguito a modifiche introdotte dal governo Monti), e poi a una sentenza della Corte di Cassazione del 2011, firmata dall’allora Giudice Costituzionale Dott. Mattarella, che ha dichiarato incostituzionale il relativo articolo della legge Moratti.  E continuiamo a essere esclusi dall’accesso alla stragrande maggioranza di fondi e titolarità dei progetti di ricerca del Ministero e degli Atenei; e anche per i progetti europei, ove saremmo i benvenuti, gli Atenei stessi, spesso, ci ostacolano.

Sebbene messi all’angolo per decenni, noi siamo convinti che il passaggio del PTA abilitato al ruolo di professore permetta la giusta valorizzazione del merito e della produttività e, al contempo, consenta di non disperdere le professionalità acquisite, di dare un impulso maggiore alle già avviate attività di ricerca, mediante la chiamata di figure professionali già inserite nelle realtà dipartimentali, e di incrementare la numerosità del corpo docente, cosa che non avviene con i passaggi interni. Crediamo di essere una parte importante del mondo accademico, e di svolgere ruoli per i quali siamo ampiamente sottopagati, nell’indifferenza totale degli Atenei, del Ministero e delle associazioni di categoria. Giova ricordare che un tecnico laureato al livello D rappresenta 0.3 punti organico, mentre un tecnico di livello EP 0.4 punti organico, rispetto ai 0.5 di un ricercatore (anche a tempo determinato), ai 0.7 di un professore associato e al punto organico intero del professore ordinario.

La chiamata dei dipendenti abilitati già in servizio negli Atenei comporta l’utilizzo dei soli punti organico corrispondenti alla differenza tra quelli della posizione attualmente ricoperta come PTA e quelli del nuovo inquadramento, con un notevole risparmio rispetto a una chiamata esterna, e di questi tempi non ci sembra poco.

E’ davvero strano che, in questo contesto, ci siano incentivi e riserve di posti per tutti, tranne che per noi.

 

Se qualcuno dei lettori sarà in grado di risolvere l’enigma “interni-esterni”, è il benvenuto!

Cordialmente.

 

 

I firmatari:

 

Fabio; Gosetti; 03/A1; seconda fascia; 2012

Giosuè; Caliano; 09/E3; seconda fascia; 2012

Giuseppe; Montanaro; 07/B2; seconda fascia; 2012

Sergio; Ferro; 03/B2; seconda fascia; 2012 – 09/D2; seconda fascia; 2012

Rosa; Antonella; 03/D1; seconda fascia; 2012

Monica; Moroni; 08/A1; seconda fascia; 2012

Cinzia; Gravili; 05/B1; seconda fascia; 2012

Fabio; Cavulli; 10/A1; seconda fascia; 2012

Margherita; Licciano; 05/B1; seconda fascia; 2012

Carla; Bini; 06/M2; seconda fascia; 2012; 2013

Giovanni; Dal Corso; 05/A2; seconda fascia; 2013 – 07/E1; seconda fascia; 2013

Piera; Versura; 06/F2; seconda fascia; 2012

Gilberto; Montali; 10/A1; seconda fascia; 2013

Giorgio; Zamboni; 09/C1; seconda fascia; 2012

Tania; Fiaschi; 05/E1; seconda fascia; 2012 – 05/E2; seconda fascia; 2012 – 05/F1; seconda fascia; 2012

Caterina; Ciacci; 05/C1; seconda fascia; 2012- 05/F1; seconda fascia; 2012

Alessandra; Cucina; 05/E1; seconda fascia; 2012

Carosena; Meola; 09/A1; seconda fascia; 2012

Paola; Pregel; 07/H2; seconda fascia; 2013

Laura; Anfossi; 03/A1; seconda fascia; 2012

Alessandra; De Cesare; 07/H2; seconda fascia; 2012 – 07/H2; seconda fascia; 2013

Ferruccio; Maltagliati; 05/B1; seconda fascia; 2012 – 05/C1; seconda fascia; 2012

Gilberto; Montali; 08/E2; seconda fascia; 2013 – 10/A1, seconda fascia, 2013

Laura; Giamperi;05/A1; seconda fascia; 2012

Carmen; Canevali; 03/B2; seconda fascia; 2012

Alessandra; Garau; 03/B1; seconda fascia;2012

Giovanna; Della Porta; 03/D2; seconda fascia; 2012 – 09/D3; seconda fascia; 2013

Emanuela; Anastasi; 06/N1; seconda fascia; 2013

Cristina; Angeloni; 05/E1; seconda fascia; 2012

Sergio; Rivaroli; 07/A1; seconda fascia; 2012

Fernanda; Andreola; 09/D1; seconda fascia;2013

Adriana; Bajetto; 05/F1; seconda fascia; 2012

Simonetta; Geninatti Crich; 03/B1; seconda fascia; 2012;

Massimo; Migliorini; 05/B1; seconda fascia; 2012

Katia; Mareschi; 06/N1; seconda fascia; 2012 – 05/F1; seconda fascia; 2012

Maela; Manzoli; 03/A2; seconda fascia; 2012 – 03/B2; seconda fascia; 2013 – 03/C2; seconda fascia; 2013

Chiara; Bonetto; 06/M1; seconda fascia; 2012

Sergio Enrico; Favero Longo; 05/A1; seconda fascia; 2012

Pasquapina; Ciarmela; 05/H1; seconda fascia; 2012

Laura; Zavattaro; 07/B1; seconda fascia; 2012

Tatiana Gianni, seconda fascia 05/I1-2013

Carlo Francesco; Vigorito; 02/A1; seconda fascia; 2012

Francesca; Magherini; 05/E1; seconda fascia; 2012 – 05/F1; seconda fascia; 2012

Eliana; Gianolio; 03/B1; seconda fascia;2012

Gabriella; Teti; 05/H1; seconda fascia;2013

Vittoria; Ventrella; 05/E1; seconda fascia; 2013

Massimo; Cazzanelli; 02/B1; seconda fascia; 2012

Andrea; D’Andrea; 10/A1; seconda fascia; 2012

Davide Francesco; Ricci; 02/B1; seconda fascia; 2012

Elisabetta; Palagi; 05/B1; prima fascia; 2012 – 05/B1; seconda fascia; 2012 – 05/F1; seconda fascia; 2013

Luca; Incrocci; 07/B1; seconda fascia; 2012

Antonella; Castagna; 07/E1; seconda fascia; 2012

Cristina; Sgherri; 07/E1; seconda fascia; 2012

Marco Alberto Luca; Zuffi; 05/B1; seconda fascia:

Mariella; Lucchesini; 07/B1; seconda fascia;2012

Gabriella; Ortore; 03/D1; seconda fascia; 2012

Stefano; Benvenuti; 07/B1; seconda fascia;2012

Annamaria; Ruzzo; 05/F1; seconda fascia; 2012 – 05/E2; seconda fascia; 2012

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31 Commenti

  1. I “tecnici laureati”, definizione non molto precisa per indicare i Funzionari Tecnici VII e VIII qualifica funzionale ed EP, fanno parte a tutti gli effetti del personale tecnico amministrativo e quindi non possono essere considerati come unità di personale docente di ruolo, quali i PO, PA, RU, RTD. Per tale motivo sono da considerarsi personale “ESTERNO” e quindi potrebbero partecipare alle modalità di cui alla Legge 240/2010 art. 18 c.1 e c.4)
    Se, però, i tecnici laureati hanno svolto collaborazioni di ricerca o di didattica (come quasi sempre accade, ricoprendo ad esempio incarichi di didattica anche integrativa) presso un Ateneo si ritrovano, alla pari dei professori a contratto esterni o di chiunque abbia stipulato un contratto con l’università o abbia svolto una supplenza, incompatibili con le modalità concorsuali della Legge 240/2010 art. 18 c.4.
    Sono anche esclusi dal passaggio mediante concorso interno (Legge 240/2010, art. 24 c. 6) a professore, in quanto riservato esclusivamente agli attuali ricercatori/associati universitari di ruolo.
    Ma in questo non ci vedo nulla di strano (anche i tassisti, non essendo docenti, se abilitati hanno le stesse incompatibilità e non mi pare che protestino per questo!!)
    I cosiddetti “Tecnici Laureati” fanno parte del personale amministrativo a tutti gli effetti. L’attività di ricerca e di didattica non è ISTITUZIONALE ma è OPZIONALE ed è a domanda dell’interessato.
    Quindi non trovo affatto corretto estendere, come al solito all’italiana, i diritti ed i doveri del personale docente di ruolo a questa categoria.
    Quindi in conclusione il “tecnico laureato” abilitato, al pari dell’abilitato che lavora nell’Agenzia delle Entrate, può partecipare sicuramente al concorso aperto a tutti (Legge 240/2010 art. 18 c.1) e nel caso non avesse avuto nessun rapporto di attività di didattica o di ricerca potrebbe, a mio parere, partecipare anche al concorso (Legge 240/2010 art. 18 c.4).

    • Caro Joker, purtroppo non è come dice. Ad un interpello urgente rivolto al MIUR (e riportato), i tecnici laureati non sono da considerarsi esterni, “perché portatore di una quota stipendiale già inclusa nel budget di Ateneo e nel calcolo dei punti organico”, parola di Livon, direttore generale del MIUR. Quindi, a prescindere se hanno o meno “opzionalmente” scelto di fare ricerca, sono interni a tutti gli effetti, e in quanto interni non possono partecipare ai concorsi riservati agli interni ! E’ come se un tassista non può partecipare ai concorsi riservati ai tassisti! Le sembra ovvio ?

    • Caro Joker potrei essere d’accordo con lei al 100% se mi chiarisce per quale motivo non potevano fare anche i PA e RTI il famoso concorso con i tassisti e i funzionari delle Entrate senza ricorrere all’art. 24, comma 6. Si tratta di una dose di onestà intellettuale che spesso nel nostro paese manca quando si tratta dei diritti degli altri. Lei sa bene che non siamo come i tassisti e i funzionari delle entrate perchè nel nostro caso non si applica l’art. 18, comma 4.

  2. Premetto che condivido lo spirito della lettera e concordo sulla evidenza che di fronte ad un curriculum adeguato le “etichette” (i ruoli) devono cedere il passo.

    Fatta la premessa, penso di poter contribuire alla discussione esponendo una interpretazione dell’apparente illogico “interni-esterni” su base strettamente formale.

    SI tratta infatti del risultato dell’accostare nello stesso assunto due tipologie di interno diverse:

    1) quella relativa alla funzione docente-ricercatore (cui si riferisce art. 24 via art. 29 della 240)

    2) quella relativa alla esistenza di rapporti di collaborazione-lavoro con l’Ateneo (cui si riferisce art. 18)

    Di fatto si stanno confrontando interni/esterni alla “funzione docente” con interni/esterni al “libro paga” di Ateneo. Alla luce di una lettura che non si limita alla qualifica si ha quindi che si puo essere allo stesso tempo ne interni ne esterni. L’illogico è solo apparente.
    Quello che invece è reale è la mancanza di buonsenso di tutto cio … ma è solo ultimo esempio in ordine di tempo di tanti casi della 240 …

  3. Scrivo in controtendenza rispetto agli interventi precedenti. Il tecnico laureato è un tecnico. Una figura nobilissima di cui nelle università c’è assoluta necessità. Capisco che c’è chi è divenuto tecnico pur aspirando a divenire ricercatore o professore. Tuttavia, ha effettuato una scelta precisa partecipando al concorso che lo ha inquadrato in quel ruolo preferendo, ad esempio, un posto di tecnico ad anni di precariato.

    E’ evidente che tutti abbiano diritto a partecipare a concorsi pubblici ma è altrettanto vero che non è possibile prevedere alcuna corsia preferenziale per chi occupa una posizione ben precisa che lui stesso ha scelto e che, a volte, è solo utilizzata (lecitamente???) per continuare a svolgere ricerca.

    • … sono concorsi pubblici… le ricordo l’art. 3 della Costituzione Italiana, e di seguito potrei continuare con altri art. della citata carta costituzionale. Caro “meccanico”, non è che uno sceglie di fare l’operaio e deve essere operaio a vita, con molto rispetto di queste nobilissime figure ! Nella vita si può sempre evolvere, se vi sono le capacità e le competenze. Il viceversa non è stato sempre verificato (almeno nel passato).

    • Comprendo le rimostranze e, ovviamente, concordo con il principio di libera partecipazione ai concorsi pubblici e con il principio di evoluzione. Tuttavia, ritengo che chi è assunto come tecnico debba continuare a fare il tecnico. La possibilità di cambiamento dovrebbe essere molto rara e non la prassi. Il fatto che molti tecnici abbiamo avuto l’idoneità dimostra solo come il lavoro di tecnico sia stato dirottato ad ambiti più spiccatamente di ricerca.
      Il dramma è di chi, ad esempio, non ha trovato questa porticina di tecnica aperta e, magari, è ancora precario o ha dovuto abbandonare l’università pur avendo l’ambizione e le carte per divenire accademico. Troppo facile pretendere ora che quella porticina sia trasformata in un portone alla faccia di chi non ha fatto il furbo!

      L’università ha assoluta necessità di tecnici veri e non di chi dietro a quello stipendio spera di fare altro. Questo è uno dei problemi che si dovrebbero porre i dipartimenti e gli atenei.

  4. Ho sentito il mese scorso la mia amministrazione, che mi ha confermato che i tecnici e amministrativi POSSONO partecipare a concorsi da ricercatore di tipo A o di tipo B, purché abbiano maturato i famosi 3 anni di contratti tipo A o assegni di ricerca. E’ consentito l’uso dell’aspettativa annuale nel caso di vittoria del concorso. Quindi, nel caso dei contratti di tipo A (per chi non li ha già fatti), basta recedere anticipatamente dal contratto a fine anno e ripetere il giochetto 3 volte per cumulare i 3 anni di esperienza di ricerca.

  5. Sono pienamente d’accordo con “meccanico”.
    I tecnici laureati sono un’altra categoria.
    Capisco che c’è stato un abuso nel loro utilizzo ma …. come si dice …. chi tace acconsente……
    Aggiungerei, inoltre, Non sono figli di un Dio minore, ma solo di un Dio diverso …. quello degli amministrativi …..

    • Non stiamo parlando di Tecnici Laureati, molti dei quali nel passato transitati (fino alla legge 4/1999) nel ruolo degli RTI con meccanismi riservati, ma di PTA Abilitati laddove è il legislatore, con diverse norme e diverse interpretazioni, ad avere creato dei figli diversi.
      Non mi è chiaro il senso giuridico, didattico, di ricerca, etc del perchè sia stato introdotto l’art. 24, comma 6 se non una ope legis mascherata per PA e RTI abilitati.

  6. Egr. Joker,
    in primis noi non siamo amministrativi, con tutto il rispetto dei nostri colleghi che operano spesso ai limiti e con stipendi da “fame”.Noi abbiamo partecipato ad una abilitazione scientifica nazionale come tutti gli altri, e con più svantaggi degli altri. Le nostre attività di ricerca le abbiamo svolte anche nel tempo libero, dopo il nostro lavoro istituzionale (noi abbiamo un cartellino orario, a differenza delle figure docenti, raro caso in tutta la PA).
    Noi, al contrario dei “cervelli in fuga” siamo rimasti nell’istituzione, laddove altri hanno preferito i lauti compensi di Atenei famosi e i fondi a loro assegnati. Noi siamo rimasti a fare ricerca con i “fichi secchi”, e pure ricerca di livello (guardi i nostri curriculum, che troverà sul web).
    Il mio caso è quello di un ingegnere elettronico laureato vecchio ordinamento (ormai con 25 anni di esperienza alle spalle) che si ritrova a 52 anni con 110 pubblicazioni su giornali scientifici americani, 11 brevetti, e 1500 euro al mese, un corso in affido da 36 ore, ormai da anni, svolto al di fuori dell’orario di lavoro, renumerato con 400 euro totali, unico “tecnico” del mio settore abilitato nel 2012: veda un pò se tutto questo possa mai combaciare !
    Non crede che sia una mia aspirazione diventare PA, visto che ho tutte le carte in regola ? e non ho nessuna ope-legis come l’art. 24 c. 6 di cui usufruiscono praticamente tutti i RTI e i PA attualmente in servizio. Non posso nemmeno fare il ricercatore a t.d. tipo B. Le pare onesto e giusto ?
    E anche quelli che non si sono voluti piegare (qualcuno ha detto che noi abbiamo fatto i “furbi” rispetto a loro, e questo è davvero inaccettabile) ora stanno all’estero con lauti stipendi, laboratori ricchi di strumentazione e fondi a go-go, cosa hanno da pretendere ?
    Mi faccia sapere se crede.

    • Capisco perfettamente quanto dice ma i Tecnici-Laureati, lo ribadisco nuovamente, fanno parte, in ogni caso, di personale non docente.
      Ci sono anche Ricercatori CNR in possesso di abilitazione ( ed anche altre categorie che lavorano in Enti di ricerca nazionali). Che si fa?? Ope legis anche per loro??
      Ribadisco che chi non fa parte del personale docente di ruolo può fare i concorsi art.18 comma 1.
      Ci vorrebbero solo più fondi dedicati (questo è il vero problema).

  7. Il percorso tecnico amministrativo, dignitoso quanto quello del docente, è diverso dal percorso di questo ultimo. Lei, caro sig. Caliano, può aspirare e partecipare a tutti i concorsi che vuole. Però non può pretendere di partecipare da “interno”. Avrebbe dovuto seguire tutte le tappe previste per il percorso di un docente. Cosa dovrebbe dire un ricercatore del Suo ateneo che si vede scavalcato da Lei, dopo tutto il lavoro svolto come docente? Il cartellino di orario lo ha scelto Lei quando ha partecipato ad un concorso per personale tecnico amministrativo. Perchè non si è dedicato alla ricerca ed alla didattica (oltre alle altre centinaia di attività collaterali) accetando il rischio di anni di precariato senza certezze? Ora sarebbe davvero troppo facile fare il salto della barricata. Partecipi pure a tutti i concorsi che vuole. Ma, ripeto, giustamente da esterno.

    • Penso che Bobby abbia, in poche righe, centrato, in maniera sapiente e precisa, gli aspetti salienti e determinanti di questa discussione e non ci sia più nulla da aggiungere.

    • Caro bobby,
      mi dispiace che lei non abbia letto con la dovuta attenzione il documento postato in questo thread. Noi vorremmo fare il concorso da “esterni”, ma il MIUR ci dice che siamo interni e ce lo impedisce ! Questo è il problema che lei non ha inteso. Nessuno vuole fare concorrenza a chicchessia, ma ci permettessero almeno di fare i concorsi da esterni al corpo accademico, come la dicitura (e l’italiano) lascerebbe intendere.
      Poi, le posso aggiungere che in 18 anni di Università e altri di gavetta, mi sono dedicato alla didattica, alle esercitazioni, alla ricerca, a seguire tesi di laurea, tesi di dottorato, consigli di dipartimento, di facoltà, di corso di studio e a tutte quelle attività, istituzionali o meno, a cui lei accenna. Stia sereno.

    • Caro Bobby, leggo solo ora il suo commento. Sono sconcertato dalle sue parole:

      “Il cartellino di orario lo ha scelto Lei quando ha partecipato ad un concorso per personale tecnico amministrativo. Perché non si è dedicato alla ricerca ed alla didattica (oltre alle altre centinaia di attività collaterali) accettando il rischio di anni di precariato senza certezze?”

      Le scrivo in breve il mio curriculum:
      1999: conseguimento della laurea
      2003: conseguimento del titolo di dottore di ricerca
      2003-2010: assegni di ricerca
      2010-2012: tecnico universitario a T.D.
      2013-2015: assegno di ricerca
      dic. 2013: conseguimento dell’abilitazione (seconda fascia)
      da apr. 15: tecnico universitario a T.I.

      Nel mio caso, sono stato precario anche troppo tempo! Forse perché non ero abbastanza bravo per un posto di ricercatore… ma perché allora mi hanno abilitato?

  8. Caro Caliano, sono molto sereno: 1. quando parlo di concorsi da “esterno” significa anche presso altri atenei (ci si può mettere in gioco anche in altri atenei, o no?); 2. nulla vieta al personale tecnico amministrativo di dare le dimissioni per poi accedere ad altri concorsi pubblici; mi pare troppo comodo mantenere la certezza di uno stipendio fisso e pretendere di accedere a ruoli e inquadramenti diversi (presso il proprio ateneo); 3. avere un’abilitazione non significa necessariamente avere un “diritto” (fra il resto in molti settori vi sono stati annullamenti di intere tornate per vari difetti, formali e sostanziali e, al contrario di quanto sostiene il documento, è stata la procedura abilitativa peggiore della storia della Repubblica, con un tasso di ricorsi elevatissimo). A parte questo, il documento l’ho letto molto bene e credo che sia a tratti davvero fuorviante se non quasi offensivo quando afferma con autorità che “hanno fatto e fanno ricerca come il personale inquadrato nel ruolo di ricercatore, pur con maggiori difficoltà non avendo né lo stesso ruolo giuridico (e quindi con maggiori difficoltà all’accesso ai fondi), né lo stesso stipendio, ma spesso con la stessa preparazione (laurea, dottorato di ricerca, master, ecc.) e sicuramente con le stesse capacità e competenze”. Dunque: queste figure svolgevano le attività amministrative dovute per il loro inquadramento e tutte le attività dei ricercatori (che non sempre hanno uno stipendio superiore a loro, soprattutto dopo i blocchi stipendiali o se titolari di assegni di ricerca) con le stesse loro capacità e competenze. Non voglio innescare ulteriori polemiche. Credo che questo passaggio sia però davvero emblematico. Stimo il personale tecnico amministrativo, che svolge un ruolo fondamentale negli atenei. Concordo che sia sottopagato. D’altra parte, però, la scelta di accedere tramite concorso a tale ruolo comporta stipendio fisso, godimento di ferie, fine settimana a casa, malattia, varie aspettative (oltre ai benefici in caso di gravidanza) che un precario della ricerca non ha. Qui non si tratta di concorrenza. Si tratta di rispetto per i ruoli, di inquadramento amministrativo e di interpretazione della legge. Essendo giurista credo che, almeno questo, riesca a farlo con “capacità” e “competenza”.

  9. Caro bobby, non voglio polemizzare, ma voglio solo sottolineare qualche inesattezza:
    1) come può essere che lo stipendio del ricercatore (TD e TI) sia pari a quello di un tecnico se le partite stipendiali stanno 0.5 a 0.3 punti organico ? Il blocco degli stipendi vi è stato sia per i docenti che per il PTA, ma d’altra parte proprio recentemente per il personale docente è stata indetta la procedura di selezione per l’attribuzione dell’incentivo economico di cui all’art. 29, comma 19 della legge n. 240/2010 a favore dei professori e dei ricercatori che, in assenza del blocco delle retribuzioni di cui al D.L. 78/2010, avrebbero maturato rispettivamente nel corso dell’anno 2012 e nel corso dell’anno 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti. Per il personale PTA questo è stato negato e nemmeno si parla di rinnovo del contratto. Quindi, è meglio non parlare di retribuzioni: lei, che è un giurista, dovrebbe avere a memoria l’art. 36 della Carta Costituzionale….
    2) nessuno crede che aver superato l’ASN produca qualsiasi tipo di diritto, se non la “patente” per poter concorrere. Le devo ricordare io come sono andati i concorsi negli Atenei italiani negli ultimi 50 anni (e forse anche prima) prima della 240/10 ? Non ci prendiamo in giro ! Quello che la 240/10 ha introdotto è finalmente un’analisi che cerca di essere oggettiva, sempre migliorabile e perfettibile, del lavoro accademico, che non si limita ad enumerare le carte pubblicate un po’ qui e un po’ lì, ma analizza la personalità del ricercatore in tutte le sue sfaccettature, dall’attrattiva economica della sua ricerca (cioè fondi che è riuscito ad ottenere), dalla possibilità di travaso del know-how in start-up, dalle attività internazionali e così via. E’ vero che ci sono stati molti ricorsi, ma non dice che la maggior parte di questi sono stati rigettati. Con la 240/10 è molto più difficile vedere qualche “figlio d’arte” arrivare ad essere PO, solo perché “figlio d’arte”. Qualche plebeo, abbastanza dotato, e certamente più dotato del “figlio d’arte” di turno può aspirare a concorrere con la 240/10, cosa che era ben più difficile prima, e di questo dovremmo essere tutti più contenti.
    3) Concorrere in altro Ateneo: lei ha ragione, ma perchè il ricercatore o il PA non può fare altrettanto. La carriera la deve spendere solo tra le quattro mura amiche ? credo che lei abbia ragione su questo punto, estendendolo a tutti. D’altronde, la legge lo prevede, poichè dal 2018 ci saranno solo concorsi per “esterni”, e quindi il famigerato art. 24 c.6 è una ope-legis de facto.
    Molto cordialmente

  10. Non c’e’ nessun corto-circuito in quanto tutti hanno diritto a concorrere a quel 30% di posti che la legge rende “liberi”, infatti (massimo) il 50% delle risorse va ai concorsi “interni”, mentre il 20% a quelli esterni.
    In ogni caso tutti sono liberi di concorrere ai posti “liberi” di in tutte le altre universita’ a cui non appartengono.
    Comprendo la frustrazione di chi e’ stato costretto ad “accontentarsi” della posizione da tecnico laureato piuttosto che quella di ricercatore ed adesso si sente sminuito rispetto a quest’ultimo.
    Ma come altre recenti rivendicazioni che ho avuto modo di leggere su ROARS ultimamente, ritengo sia alquanto infondata, dato che alla pari dei tecnici ci sono anche gli RTD pre-gelmini, gli assegnisti e tutti coloro che in qualche modo hanno avuto contratti “minori” con l’universita’ a cui aspirano (compresi gli amministrativi se hanno una abilitazione).
    In piu’ i tecnici laureati sono in qualche modo favoriti rispetto agli altri tipi di contratto (es. Assegnisti) in quanto impegnano gia’ punti organico.
    Sono colpito dal fatto che sempre piu’ aspiranti “accademici” si raggruppano a vario titolo cercando di fare pressione perche’ si faccia una regola speciale, ma solo per il loro gruppo in modo da scavalcare gli altri in una assurda guerra tra poveri.
    Gli RTI sono evidentemente stati avvantaggiati in quanto posizione accademica propria (Faculty direbbero gli anglosassoni) mentre i tecnici laureati ed altri no. Mi sembra un criterio ragionevole, altrimenti mi dovreste spiegare perche’ gli assegnisti no.

    • Roars non ospita “rivendicazioni”. Ci limitiamo a segnalare alcuni aspetti della complessa realtà universitaria, e crediamo che possa servire restituire un panorama completo del “sistema”.
      Per il resto ci sono i sindacati.

  11. Sarò di coccio, ma nessuno è ancora riuscito a convincermi che l’ope legis contenuta nell’art. 24, comma 6 fosse lo strumento migliore per la progressione della docenza universitaria. Peraltro se avessero garantito una mobilità sarebbe stato più accettabile.
    Perchè non cimentarsi tutti su concorsi pubblici aperti?
    Basta 50+30+20!

    Eviterei nella discussioni questioni tipo: avete scelto voi il cartellino….etc.
    Si può rimanere nell’ambito di una discussione sui temi che l’articolo tratta? Certamente nel quadro delle differenti opinioni, ma senza cadute di stile.
    Il cartellino è un segno di straordinaria trasparenza. Non è un caso che molti Atenei abbiano cercato di introdurlo anche per i Docenti. Il Cartellino non è un segno di minus habens è parte di una relazione dipendente-stato-servizio che mette il cittadino in grado di controllare l’operato della PA. Io da funzionario D4 tengo molto a questo aspetto di legalità.
    Se poi nel mio tempo libero abbia saputo e potuto scrivere oltre 100 articoli e avere l’abilitazione non è colpa mia.

    • Nessuno potra’ mai convincere una persona minimamente ragionevole che l’art. 24 e il reclutamento in genere come previsto nella legge Gelmini sia lo strumento migliore per l’universita’ italiana.
      Il problema e’ che chi scrive le leggi, purtroppo, di solito non sa come funzionano realmente le cose e le fa in base a principi assurdi e compromessi per quietare le voci di dissenso (in questo caso ricercatori sui tetti).
      Quell’articolo fu fatto perche’ si sarebbe posto il problema (solo astratto) che i ricercatori neoassunti avrebbero raggiunto la posizione di prof. associato in 8 anni (ci poteva credere solo chi non aveva mai messo piede in un dipartimento italiano) e che quindi gli RTD andavano “facilitati” perche’ altrimenti (a regime) sarebbero stati scavalcati dai nuovi arrivati (secondo le cronache di allora l’eta’ di ingresso alle posizioni di professore sarebbe dovuta scendere a circa 35 anni!).
      Di fatto l’ASN 1.0 e’ stata concepita per le promozioni degli RTI (solo cosi’ si spiegano le assurde mediane), su questo non credo ci siano discussioni da fare.
      Tutte le altre categorie sono state lasciate fuori perche’? io direi perche’ nei giornali c’era scritto “ricercatori” sui tetti, non “tecnici laureati” o “assegnisti”.
      Detto questo, il principio per cui una categoria (RTI) appartenente ai ruoli accademici sia stata evidentemente favorita ed altre no, e’ un decisione (politica) che “ci puo’ stare”.
      Diverso invece e’ se la categoria dei tecnici laureati fosse preferita a tutte le altre “simili” come gli assegnisti, magistrati, docenti di scuola, etc… che anche loro “nel tempo libero” hanno scritto centinaia di articoli e sono stati abilitati.
      Per quanto mi riguarda ogni ruolo ed ogni abilitazione ha la sua dignita’ e quindi evitiamo di scatenare una guerra tra poveri per cercare di scavalcare gli altri.

    • Gent.mo,
      mi permetto di intervenire sulla sua affermazione ‘“nel tempo libero” hanno scritto centinaia di articoli e sono stati abilitati’, in quanto nello Statuto nell’Università in cui lavoro è chiaramente esplicitato che i tecnici possono contribuire alla didattica e alla ricerca e non come ‘hobby’. Di seguito sono riportati gli artt. dello Statuto dell’Università del Salento che recitano:

      ARTICOLO 26
      Partecipazione ad attività didattiche e scientifiche
      8
      1. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato in possesso di specifiche
      competenze nel campo della ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca
      dell’Università.
      2. Il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati
      requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l’attribuzione di contratti a
      titolo oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

  12. Ope legis, cartellino, cadute di stile? Caro Adandrea, la trasparenza di cui Lei parla non è data da un cartellino. Questo ultimo ha un senso per ruoli tecnico amministrativi (appunto) e non certo per i ricercatori (intesi in senso lato) in quanto l’attività di ricerca non sempre è possibile condurla in sede ed in “orari di servizio”. Lei forse farà riferimento ad un determinato settore. Ma Le assicuro che, nel mio settore ad esempio, sarebbe impossibile utilizzare il meccanismo del cartellino, pena l’impossibilità di condurre ricerche. Che tipo di attività di ricerca Lei conosce??? La relazione dipendente Stato ha bisogno di ben altro. Ed in effetti il Suo è un discorso da funzionario. Sfruttare il tempo libero è una fortuna, per chi ce l’ha ovviamente. Nessuna colpa a Lei. Ci mancherebbe. Ma confondere ruoli e inquadramenti diversi non lo reputo etico e corretto (personalmente) e possibile (giuridicamente). Come non concordo con il documento. Per quanto riguarda la tanto citata ope legis, Le assicuro che molti dipartimenti hanno scelto strade diverse e che molti abilitati non hanno beneficiato e non potranno beneficiare di quel tipo di chiamata. Ora mi taccio e non commento nemmeno il riferimento del documento ad un meccanismo “asettico” dell’Asn…Già questa affermazione dimostra una certa “conoscenza” dei meccanismi abilitativi. Cordialmente

    • Bobby legga bene. Non ho detto che il “cartellino nobilita l’uomo”. Ho detto che è uno strumento utile e brandirlo come offesa da chi non timbra non è proprio bello. La invito a rileggere ciò che ho scritto e forse troverà che ho scritto cose del tutto diverse da quelle che impropriamente mi attribuisce.
      Per quanto riguarda l’orario di servizio mi sembra che la Gelmini, aspetto poi ribadito nei regolamenti di ateneo, fissi a 1.500 ore l’impegno di uno docente. POLIMI ha innalzato questa quota oltre i 1.600. Quindi anche senza l’obbligo di un cartellino esiste un orario di lavoro fissato da una norma. Se poi uno lavora 24 ore al giorno sono fatti suoi.
      La norma è una ope legis mascherata. Apprezzo chi abbia scelto la strada del concorso pubblico, ma il provvedimento crea in modo discriminatorio per il resto degli abilitati un percorso del tutto ateneocentrico: tra proposta, commissione, chiamata.
      Sui meccanismi abilitati ci sono fiumi di inchiostro su queste pagine, nei tribunali, nei talk show e pensare di mettere la parola fine è solo pia illusione. Ognuno la penserà sempre a modo suo fatto salvo il rispetto reciproco.
      Ora detto questo per trovare punti di incontro Le dico che questo fatto che la ricerca sia un massacro/martirio per chi la fa, una sottrazione di tempo libero per sè e la famiglia francamente non mi interessa. E’ lei che ha scelto questa strada. Poteva anche andare in fabbrica, liberamente si intende.

  13. Gentilissimi, scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione, ma questa problematica dei tecnici con laurea, secondo il mio modesto parere, non deve diventare una guerra tra poveri (precari e tecnici), ma deve portare al giusto riconoscimento delle competenze e del valore scientifico di qualsiasi persona. L’abilitazione scientifica nazionale certifica, di fatto, il livello di preparazione scientifica e di ricerca conseguito.
    Pertanto mi chiedo: perchè un tecnico con laurea (che magari ha scelto questa carriera perchè non ha avuto scelta al momento del suo ingresso nel mondo accademico) non può ambire, con le stesse possibilità e diritti di altre categorie a un posto di docente se ne ha le capacità? Questo sarebbe un guadagno per tutti gli Atenei italiani: avere delle persone al loro interno che conducono già ricerca di alta qualità inquadrate nel corpo docente visto le norme di valutazione dell’Università italiana che danno molta importanza alla ricerca scientifica nella valutazione di un Ateneo.
    Come nelle aziende più produttive che si rispettino, si devono scegliere le persone più promettenti e produttive nella ricerca, indipendentemente dal ruolo che rivestono.
    Pertanto ritengo che la legislazione italiana debba tener conto di questa realtà e non penalizzare con il sistema dei punti organico e quant’altro nessuna categoria di chi fa ricerca.
    N.B.: vorrei aggiungere, inoltre, che non esistono leggi che vietano al personale tecnico che lavora nei laboratori di ricerca dell’Università di fare ricerca (questo principio viene ribadito sia nei contratti che nei vari statuti degli Atenei italiani).

    • La ringrazio vivamente per i complimenti ma, come diceva il nostro amato Steve Jobs, “gli artisti spianano la strada, gli incapaci chiedono l’approvazione”.
      Queste contraddizioni tipicamente italiane, porteranno tutti coloro che ‘meritano di più’ ad andare via da questo Paese (anche la sottoscritta si sta organizzando, a meno che non cambi qualcosa, ad andare via dall’Italia, nonostante non sia precaria e abbia un posto di tecnico).

  14. Intervengo rapidamente a posteriori. Non conosco il giro universitario ma quello degli enti di ricerca (EPR) e degli osservatori astronomici (che fino alla istituzione dell’INAF aveva status universitario). Ho sempre avuto l’impressione che i tecnici laureati degli osservatori fossero dei ricercatori astronomi sottoinquadrati, per colpa o per forza (nello stesso modo in cui molti assegnisti di ricerca sono ricercatori TD sottoinquadrati, viene bandito un posto che costa meno perche’ ci sono mano fondi).

    Negli EPR (contrattualizzati, comparto ricerca) esistono due carriere parallele, quella dei ricercatori e quella dei tecnologi, entrambe con tre fasce simil-universitarie (ricercatore/ primo ricercatore/ dirigente di ricerca e tecnologo/ primo tecnologo/ dirigente tecnologo), e con LO STESSO trattamento economico. Differiscono solo alcuni dettagli delle modalita’ di concorso.

    Con la costituzione dell’INAF (che ha accorpato istituti astrofisici del CNR ed osservatori) si e’ dovuta fare la seguente operazione nominalmente a costo zero:

    1) i ricercatori e tecnologi EPR sono rimasti tali nel comparto ricerca

    2) i tecnici e amministrativi EPR (diplomati non laureati) idem

    3) gli astronomi (ricercatori, associati, ordinari) non contrattualizzati con status universitario hanno potuto OPTARE per il contratto EPR da ricercatore

    4) quelli che non lo hanno fatto perche’ ritenevano non gli convenisse sono rimasti in un ruolo de facto ad esaurimento

    5) il personale non astronomo degli osservatori (contrattualizzato nel comparto universita’) e’ passato d’ufficio al comparto ricerca, con l’inquadramento piu’ simile

    6) in particolare i tecnici laureati ed in genere il personale laureato non astronomo ha dovuto fare un giudizio di idoneita’ per diventare tecnologo EPR, doveroso per molti di loro

    7) anche se questo ha generato un ircocervo come un certo numero di “tecnologi amministrativi” (il comparto ricerca non prevede posizioni amministrative non dirigenziali per laureati)

    8) un piccolo numero di EP non laureati e’ rimasto de facto ad esaurimento non sapendo come equipararli

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