Arriva all’esame della VII Commissione della Camera
il D.M. con i criteri del piano straordinario associati.
Nel biennio 2012-2013 finanzierà 3.106 posti.
Segnaliamo lo Schema di Decreto Ministeriale recante criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 e la relativa relazione tecnica. Il DM è attualmente in itinere e sottoposto alla VII Commissione della Camera, che è convocata per esprimersi sul punto il 18 dicembre alle ore 12.
La relazione tecnica contiene una stima degli avanzamenti di carriera (da ricercatore ad associato) e delle chiamate di esterni realizzabili con il Piano Straordinario Associati relativo agli anni 2012 e 2013, sintetizzati dalla seguente tabella:
Nell’articolo 1 viene spiegato che
le risorse residue sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario attribuito a ciascuno nell’anno 2012 e, all’Interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri: [seguono criteri]
Chi dovesse temere che al suo ateneo non arrivi nemmeno un posto, si sbaglierebbe. Infatti, c’è una norma di salvaguardia. Come osservato nella Relazione tecnica:
Il primo dei criteri adottati (art. 1, co. 1, lett a) è quello di ammettere al beneficio tutte le istituzioni universitarie assicurando a ciascuna una quota fissa corrispondende al costo medio di 1 posto professore di seconda fascia.
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Il testo dello schema è scaricabile qui: Schema DM PSA
Il testo della Relazione tecnico-illustrativa è scaricabile qui: RT DM PSA



Questo piano include anche i trasferimenti degli associati?
Si può usare per trasferimenti. Per i dettagli rimando al testo del DM e della relazione tecnica.
Per avere un’idea, i settori scientifico disciplinari (SSD) sono più di 350. Quindi, in media il piano straordinario associati produrrà un’assunzione per SSD.
… poi ci sarebbero gli ordinari. O meglio: gli aspiranti tali (centinaia di idonei della sventurata tornata 2008, ancora a spasso). Ma spendere milioni di euro per pagliacciate mediatiche (ASN) è senz’altro più divertente e remunerativo. Tanto nessuno protesta, perché lo slogan del Ministero della Propaganda è “fare largo ai giovani” (futuri precari “abilitati”)
Qui si parla del piano straordinario per gli associati. Gli ordinari devono trovare risorse altrove.
[…] Ecco i numeri del piano straordinario associati – ROARS Share this:TwitterFacebookLike this:Mi piaceBe the first to like this. Lascia un commento by […]
Le briciole delle briciole. Oltretutto mi sa che molte progressioni sono pure a costo zero o quasi, visto che molti ricercatori con gli scatti di anzianità prendono più di un associato fresco di nomina. Ma quel che più stupisce è il numero esiguo di nuove assunzioni, dopo un periodo biblico di blocchi.
per chi fosse curioso,
l’associazione tra le lettere riportate e gli Atenei
è abbastanza immediata
a Politecnica delle MARCHE
b Bari
c Napoli Fed II
d Cagliari
e Salerno
f Cassino
g GENOVA
h FERRARA
i FIRENZE
L Scuola Normale Superiore di PISA
M Scuola Superiore Sant’Anna
mi correggo:
c Bologna
e Calabria
g Catania
(si deduce dagli FFO 2011)
Scusate, ma non capisco da dove viene il 70%.
E’ stato abrogato il comma 6 dell’art. 24 della legge 240/2010 (riforma gelmini)?
Infatti per la promozione dirette con le procedure riportate nel comma 5 dell’articolo citato “le universita’ possono utilizzare fino alla meta’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.”
Secondo quell’articolo il 50% delle risorse vanno a concorsi. Danno per scontato che saranno gli interni a vincere i concorsi?
P.S. Preciso che il comma 6 è nell’articolo dei RTD, ma serve per permettere le promozioni automatiche con le procedure del RTD di tipo B anche per associati e ordinari.
sì, danno per scontato che – oltre alle promozioni dirette degli interni abilitati – la maggioranza dei posti li prenderanno interni nei concorsi locali
Scusatemi, ma questo post non mi è chiaro.
Come si possono preventivare le quote (esterni o rti) se si accede mediante concorso? E in secondo luogo come si può preventivarne il costo, se in alcuni casi (ricercatore con anzianità superiore a 10 anni), di fatto c’è un risparmio?
Secondo me c’è un solo dato significativo e sono i 95 milioni di euro a regime. Questi si possono tradurre nei numeri della tabella ma si tratta solo di una stima come dice il documento in accompagnamento. Si possono chiamare gli idonei della legge Berlinguer (uno esterno ogni 4 se si fanno solo queste chiamate) e/o aggiungere gli abilitati della ASN (1 passaggio + 1 concorso). La regola del 20% di esterni rimane. Gli esterni possono essere di più ma dipende dalle economie fatte sui passaggi. Di certo i soldi sono “al più” 95 milioni a regime. Io la vedo così.
Scusate ma non ho proprio capito. Qualcuno può rispondermi per favore? Perchè si parla di 2767 progressioni e non anche di assunzioni? Stiamo parlando di concorsi pubblici e non di chiamate dirette. Se ad esempio decidono di bandire un posto di dermatologia con i fondi del piano straordinario per associati può partecipare solo il ricercatore già strutturato? Un assegnista di ricerca non può partecipare?Mi sembra molto strano..
Leo
Se non ho capito male, si fanno i conti sulla base dei soldi disponibili e del vincolo di un 20 per cento minimo di esterni. E gli esterni costano il triplo di un interno.
Cioe’ si fanno i conti IPOTIZZANDO che l’80 per cento dei posti verra’ coperto da interni ed il 20 per cento da esterni.
Cio’ non toglie che, in linea di principio, i concorsi locali potrebbero essere tutti vinti da esterni. Per questo sarebbe bene bandire i posti un po alla volta, per vedere chi vince.
Mi pare che la relazione illustrativa contraddica lo schema di decreto (e la stessa legge). Infatti nello schema di decreto linkato da questo stesso post, all’art.3.3 si dice “Ciascuna università statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca owero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.” Questo del resto riprende testualmente quanto scritto nell’art.18.4 della legge Gelmini. Pero’ nella relazione illustrativa, fanno un conto diverso: fanno finta di capire che si tratta del 20% delle RISORSE e non dei posti; poi fanno a occhio una stima secondo cui gli atenei ne utilizzeranno di piu’ (figuriamoci!), ovvero il 30%, ottenendo cosi’ l’11% dei posti! Nel migliore dei casi e’ una svista (a mio parere, da denunciare), nel peggiore dei casi e’ un suggerimento implicito agli atenei di violare la legge. Trovo tutto questo scandaloso (e lo dico contro il mio interesse personale…)
esatto, il punto è proprio questo!
stanno facendo un giochino sporco, confondendo il 20% dei posti con il 20% delle risorse. si tratta di una logica che viene incontro alle richieste degli atenei, e che il miur aveva già dimostrato di voler assecondare con una circolare di un anno fa; vedi: http://attiministeriali.miur.it/media/182300/nota%20di%20accompagnamento%20el%20ministro%2028%20dicembre%202011.pdf in particolare guardare ultimo paragrafo pag. 2.
Si invitano gli atenei a interpretare la norma in modo da favorire gli interni (contare il 20% delle risorse e non dei posti), e implicitamente gli si dice che il controllore chiuderà un occhio.
@insorgere
circa 550 esterni e 2200 interni e per ogni esterno che aggiungi ne perdi 3,5 interni
@ thor
non è esatto quanto dici. per il semplice fatto che gli interni non li “perdi”.
se assumi un esterno guadagni personale di ruolo, personale che altrimenti viene spinto ad emigrare o a cambiare mestiere. se non promuovi un ricercatore, magari bravo, non lo spingi a mollare tutto…
@insorgere
non capisco, comunque i miei numeri si riferiscono solo all’utilizzo pieno del budget di 95 milioni di euro. E poi anche gli esterni possono essere strutturati.
Ma secondo voi, questa formulazione del comma 2 dell’art 3 del Dm:
“2. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l’idoneità conseguita ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della
stessa, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010”
serve ad aggirare il divieto, previsto dalla legge Gelmini, di fare chiamate “dirette” senza valutazione comparativa degli idonei, procedura che invece la legge 240 riservava esplicitamente agli abilitati? Non è una questione seconaria, visto il numero degli idonei ancora in attesa di chiamata… Secondo me è così, dato che il comma non richiama apertamente l’articolo 16 della 240, ma è scritto in forma generica (e dunque applicabile anche all’art. 24 della stessa legge 240, quello sulle chiamate dirette). Certo, questa interpretazione sarebbe, ancora una volta, in palese contrasto con la 240: ma ci sarebbe da stupirsi?
erratta corrige: nel mio intervento precedente, si legga “articolo 18” in luogo di “articolo 16”
Scusate il cinismo, ma davvero non l’avevate capito? il Ministro ha preso in giro tutti (quasi tutti, veramente), con la pagliacciata delle ASN, pur sapendo che le università non hanno soldi per pagare gli stipendi dei c.d. strutturati e che nel 2008-2010 c’erano stati concorsi (“concorsi”, non “abilitazioni”. La differenza dovrebbe essere nota a tutti, anche se non mi sembra), che avevano generato migliaia di “idonei” (da non confondere con i futuri “abilitati”), chiamati dalle varie Facoltà e in attesa di prendere servizio, ma bloccati a fine 2008, perché Berlusconi doveva finanziare l’abolizione dell’ICI e il salvataggio di Alitalia (questi sono fatti, non opinioni) e ha pensato bene di attingere i fondi tagliando i costi inutili, come l’università (previa campagna mediatica sui quotidiani e in TV: “spezzeremo le reni ai baroni!”). Ora arrivano le briciole (perché mai solo per gli associati lo sa soltanto Plymouthian) ed è ovvio che le università pensino di destinarle agli “interni”, semplicemente perché costano molto meno (con 1 p.o. puoi chiamre tre associati). Sia chiaro, non si tratta – come qualcuno scrive – di “promozioni” interne senza concorso. Per lo più è gente che ha vinto un regolare concorso (fino a prova contraria) e che avrebbe forse qualche legittima aspettativa di non dover di nuovo concorrere con i futuri abilitati, che un concorso non possono aver già vinto (ma il Ministro della Propaganda ha diffuso l’idea che si tratta di scandalose promozioni ope legis e che i nemici dei futuri abilitati sono gli “idonei”). Gli abilitati avranno speranze di essere “assunti”, se già in servizio (altrimenti perché mai le commissioni dei futuri concorsini locali saranno nominate dai Consigli di Dipartimento?). Le quote per gli “esterni” son facilmente spendibili con scambi culturali fra soggetti già di ruolo. La pagliacciata delle ASN è a beneficio del popolo (e dei “non strutturati”), che ha immancabilmente abboccato, dedicandosi al calcolo delle mediane, sotto l’ombrellone. Oggi il Ministro finalmente annuncia sgomento che l’Università è al collasso! Buona campagna elettorale e buone abilitazioni a tutti. Poi, però, non stupitevi quando non vincerete i “concorsi locali” (mi riferisco soprattutto ai “non strutturati”). In realtà l’unico possibile vero concorso (con tutti i suoi limiti, ben noti) è quello nazionale – non le “abilitazioni” -, con “n” posti veri per “n” vincitori. Il resto è soltanto una buffonata. Ma, incredibilmente, sembra che non lo comprenda quasi nessuno.
Sul piano giuridico, quel che conta sono le norme, non le interpretazioni più o meno esatte o strumentali che ne danno i burocrati ministeriali. I non strutturati, a fronte di violazioni da parte delle Università che destinino non il 20% dei posti (come previsto per legge e regolamento) ma solo delle risorse agli esterni, hanno una strada da percorrere: esposto alle varie procure della repubblica perchè valutino l’abuso d’ufficio da parte dei vertici dell’ateneo (non costa nulla e può essere molto efficace) e esposto, per la stessa ragione, alla procura presso la Corte dei conti (secondo la cui giurisprudenza assunzioni illegittime sono sempre fonte di danno erariale), e/o se non ci si vuole affidare solo all’azione penale e contabile, ricorso al TAR (qualunque esterno la cui aspettativa a partecipare a concorsi pubblici sia lesa è legittimato al ricorso avverso le assunzioni dirette degli interni e gli atti prodromici). E’ giusto denunciare i problemi nei forum, ma poi occorre anche agire, se no nulla cambierà e ci meriteremo la solita Università gestita secondo logiche da graduatoria dei precari nella scuola, ossia in modo opposto ad un criterio meritocratico. Del resto, le burocrazie sono tanto testarde e impermeabili a ragionamenti giuridici quando si tratta di portare avanti le loro tesi strumentali, quanto poi pronte a fare immediatamente marcia indietro quando annusano il rischio di responsabilità personali. Secondo me basterebbe qualche denuncia per indurle subito ad applicare le norme, invece che ad interpretarle.
sì teo, basta qualche denuncia.
ma chi la fa? il precario di turno, ricattato e senza una lira?
sui sindacati non conterei…
chi dovrebbe vigilare, anche in base alle recenti norme sull’allocazione delle risorse per il turnover, è il miur.
infine, vigilare non è semplice: per valutare se la quota è rispettata bisogna avere dati non di facile accesso e fare conteggi complicati. non è una cosa che possa fare il singolo precario incazzato
Insorgere: certo non è facilissimo. Ma perché non usare i vari comitati di precari per presentare degli esposti “collettivi” che, come tali, non metterebbero a rischio nessuno individualmente? e se è davvero così difficile vigilare sulle Università, perché non mandare preventivamente da parte di questi stessi comitati una comunicazione formale alle varie università, dicendo che verranno tenute sotto controllo e eventuali violazioni di legge verranno fatte oggetto di immediati esposti alla magistratura penale e contabile? ricordatevi sempre che la prima paura di un funzionario pubblico è non avere grane personali. Alla fin fine al funzionario importa poco di favorire l’una o l’altra categoria e certo non lo fa a suo personale rischio, mentre le responsabilità penali e contabili sono personali.
Ripeto un commento fatto da un’altra parte: il 20% delle risorse del dipartimento? dell’università? di un anno? di N anni?
“quel che conta sono le norme, non le interpretazioni”.
Immagino (voglio sperare) che a scrivere non sia un giurista … Mi limito a ricordare che esiste anche una gerarchia fra le fonti del diritto. La Legge Gelmini (per molti aspetti, a mio avviso, incostituzionale) prevede chiaramente che gli idonei possano essere chiamati SENZA un ulteriore concorso locale, perché questo era il regime giuridico vigente all’epoca (d’altronde un concorso l’hanno già vinto!) e sulla cui base molti idonei hanno già preso servizio o stanno prendendo servizio in questi giorni. Il Ministro vorrebbe ora imporre agli aspiranti associati (anche se già idonei) un nuovo concorso, per poter beneficiare dei fondi (degli idonei di I fascia più non si ragiona e tutti son contenti). A mio modesto avviso, una simile interpretazione di un D.M. ne comporterebbe la sicura illegittimità, per violazione di legge (anche se devo ammettere che l’interpetazione mi sembra corretta; ripeto, pur conducendo alla conclusione della illegittimità). Peraltro, quel che conta è l’interpretazione delle disposizioni normative e la loro applicazione in concreto, come noto a qualunque studente del primo anno di giurisprudenza. Le “norme” chiare e univoche esistono solo nella fantasia del popolo, sovente in passato alimentata da “filosofi”, più o meno ingenui e più o meno in buona fede. D’altronde, dal 2009 a oggi, il regime universitario vive nell’illegalità (secondo la mia modesta interpretazione delle norme), peraltro avallata da molti TAR e dal CdS (anche se finalmente il CdS ha, da ultimo, sollevato l’eccezione di incostituzionalità del c.d. blocco delle assunzioni, peraltro ormai abrogato …)
“La Legge Gelmini (per molti aspetti, a mio avviso, incostituzionale) prevede chiaramente che gli idonei possano essere chiamati SENZA un ulteriore concorso locale”
Perdonami, ma forse prima di sentenziare dovresti acquisire un minimo di informazioni corrette. Sono io a stupirmi che ancora ci sia chi non sappia che la legge 240/2010, all’art.29, comma 8, stabilisce sì, tra le norme transitorie, l’equivalenza tra idonei e abilitati, ma SOLO per le procedure di chiamata previste all’art. 18 della stessa legge 240 (ovvero, le chiamate previo bando aperto), e non per quelle previste dall’art. 24, comma 6 (ovvero, le chiamate dirette di docenti interni, senza procedura comparativa). Questa è la legge.
Detto ciò, a me sembra anche giusto che chi ha vinto un concorso da anni possa servirsi di questa scorciatoia per prendere servizio; mi limito a notare che però, se questo avverrà, sarà in patente violazione della legge 240/2010.
fp, per tua informazione la chiamata ex art. 24, co. 6, non è diretta, ma sulla base di una procedura concorsuale interna (altrimenti la violazione dell’art. 97, ult. co., Cost. sarebbe lampante): ovviamente, se in un dato contesto vi è un unico possibile candidato, la procedura è meramente formale; se ce ne sono diversi (cosa che può bene avvenire in certe università di rilevanti dimensioni) non si tratta affatto di un dettaglio formale.
Rispondo qui ai vari commenti che leggo fin ora.
In generale esiste una confusione dovuta al susseguirsi di norme che regolano le assunzioni che impongono percentuali infischiandosene dei reali bisogni.
Dalla legge 240/2010 sono imposti due vincoli:
1. art. 18, comma 4, “…risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”.
2. art. 24, comma 6, vedi il mio post precedente.
Quindi come detto prima delle risorse disponibili, il 50% (massimo, ma ovviamente sarà usato tutto) andrà alle promozioni automatiche senza concorso degli interni.
Tutte le altre risorse dovranno essere dedicate ai concorsi, a meno che ovviamente non si consideri la quota di riserva del FFO “a parte” (come è stato per il blocco del turn-over) e che quindi si possa utilizzare liberamente (a questo punto prevedo il 100% di promozioni).
Il 50% delle risorse di un dipartimento? o dell’università? in un anno? o in N anni?
@Thor, come riportato sopra: “le universita’ possono utilizzare fino alla meta’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.”
Quindi sono le università. Poi se queste applicano il criterio ai dipartimenti o fanno dei conti a livello di ateneo, così come se considerano il singolo anno o la programmazione triennale non ci è dato sapere.
Se non mi sono sbagliato gli idonei non chiamati sono intorno a 460 per PA e 300 per PO.
credo siano questi numeri.
Solo una precisazione: in molti casi le Facoltà/Dipartimenti hanno chiamato i soggetti risultati idonei in concorsi banditi dalle relative Università ovvero da altre. Sennonché alla “chiamata” (che, a rigore, è una “proposta di ciamata”) non ha fato seguito la presa di servizio perché il Ministro ha (illegittimamente) bloccato le assunzioni per le c.d. università non virtuose (così “ruqialifcate” ex post, in base a criteri introdotti dopo il bando e lo svolgimento dei concorsi. A proposito di norme e di interpretazione ….). Ora, davvero non comprendo come si possa ritenere scandaloso che questi idonei “chiamati” aspirino a prendere servizio prima dei futuri abilitati e senza doversi sottoporre a un nuovo concorso, in … “concorrenza” con chi (gli abilitati) un concorso non l’ha vinto.
Forse sarebbe stato più corretto (e legittimo) non prendere in giro il popolo e chiarire che le università sono sature ovvero che, comunque, i posti per il futuro sono pochi (diciamo “n”) e, dunque, accantonare la pagliacciata delle ASN e bandire veri concorsi nazionali, per “n” posti. Si sarebbe evitata questa ridicola guerra fra poveri illusi. Ma questo lo avrebbe fatto un Ministro di un Paese civile …
E’ veramente una guerra fra poveri illusi.
Ricerc70, confesso di essere un giurista, ma tu forse non hai letto bene (o capito) quello che ho scritto (visto che presumo che anche tu sia un giurista, dovresti sapere che prima di replicare, occorre aver ben chiaro ciò che la controparte ha detto): non vi è dubbio che sia possibile secondo la legge Gelmini fino al 2016 la chiamata diretta (o meglio semi-diretta, ossia con valutazione comparativa tra tutti gli interni con abilitazione) di alcune categorie. Condivido anche la tesi per cui gli idonei vecchio sistema possano ancora giovare di chiamate dirette ex legge Berlinguer (anche se mi pare che molte Università dissentano). Il problema che discutevo è quello della percentuale di posti da riservare agli esterni: la legge prevede il 20%. Le interpretazioni ministeriali paiono voler accreditare la tesi per cui loro andrebbe riservato solo il 20% delle risorse (che è molto meno). Io vorrei che prevalesse la legge ed il regolamento attuativo, non le interpretazioni strumentali a favore degli interni-strutturati le quali, ben comprendo, fanno comodo agli interni, ma danneggiano ulteriormente la già traballante affermazione del principio del merito. A proposito, forse ti sei scordato che la Costituzione (art. 97 ult. comma) dice che è il merito a dover informare l’accesso ai pubblici impieghi, attraverso concorsi aperti, che consentano di selezionare i migliori (che è cosa diversa dai più anziani nel ruolo). Consiglierei ai colleghi non strutturati, laddove mai vorranno far valere i loro interessi in giudizio, di discutere con il loro legale della stessa legittimità costituzionale della possibilità di chiamata diretta degli interni, per contrasto con i principi costituzionali di concorsualità, imparzialità e buon andamento,
“non vi è dubbio che sia possibile secondo la legge Gelmini fino al 2016 la chiamata diretta (o meglio semi-diretta, ossia con valutazione comparativa tra tutti gli interni con abilitazione) di alcune categorie”
Ah sì? Potrei sapere per cortesi qual è il comma di quale articolo della legge 240 in cui si parlerebbe di chiamate “semi-dirette, ossia con valutazione comparativa tra tutti gli interni con abilitazione”? A me pare – modestamente, da non giurista ma da discreto interprete della lingua italiana – che si parli invece, in quella legge, di due tipi di chiamate: 1- chiamate tramite procedura aperta a TUTTI gli abilitati (non solo gli interni dunque), secondo quanto recita il punto b) del comma 1 dell’art. 18: “ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche’ non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche’ gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando”. A questi si aggiungono i titolari di idoneità, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 8.
2 – Per i primi sei anni (ovvero fino a tutto il 2016) le chiamate dirette per i ricercatori e PA interni che abbiano ottenuto nel frattempo l’abilitazione, secondo quanto stabilito dall’art. 24, comma 6.
Signori, stiamo parlando di una legge approvata ormai da tre anni: fate i giuristi e ancora non ve la siete letta?
Per educazione e per rispetto nei confronti del sito che ci ospita, mi astengo da ulteriori repliche e da ulteriori interventi
fp, vedo che ti sei risposto da solo: la chiamata diretta (o meglio semi-diretta, ossia con valutazione comparativa tra tutti gli interni con abilitazione) di alcune categorie” è quella di cui al tuo punto 2. Cos’è che non ti torna? di solito da avvocato riesco a farmi capire anche dai non giuristi (che abbia perso il mestiere?). Forse confondi tra abilitati e idonei ex legge Berlinguer? premesso che difatti ho parlato di abilitati, lo so anche io che letteralmente la legge Gelmini sembra non consentire la chiamata semi-diretta ex art. 24, co. 6, degli abilitati e che i burocrati ministeriali, in questo caso, hanno privilegiato una interpretazione letterale. Riterrei peraltro facilmente sostenibile in giudizio che la legge vada interpretata sistematicamente e secondo il principio costituzionale di ragionevolezza, onde evitare una discriminazione senza alcun senso, e quindi anche gli abilitati possano partecipare ai concorsini interni per la promozione ex art. 24. Vedremo se ci sarà contenzioso chi avrà ragione…
sostituisce la precedente..
fp, vedo che ti sei risposto da solo: la chiamata diretta (o meglio semi-diretta, ossia con valutazione comparativa tra tutti gli interni con abilitazione) di alcune categorie” è quella di cui al tuo punto 2. Cos’è che non ti torna? di solito da avvocato riesco a farmi capire anche dai non giuristi (che abbia perso il mestiere?). Forse confondi tra abilitati e idonei ex legge Berlinguer? premesso che difatti ho parlato di abilitati, lo so anche io che letteralmente la legge Gelmini sembra non consentire la chiamata semi-diretta ex art. 24, co. 6, degli ideonei e che i burocrati ministeriali, in questo caso, hanno privilegiato una interpretazione letterale. Riterrei peraltro facilmente sostenibile in giudizio che la legge vada interpretata sistematicamente e secondo il principio costituzionale di ragionevolezza, onde evitare una discriminazione senza alcun senso, e quindi anche gli idonei possano partecipare ai concorsini interni per la promozione ex art. 24. Vedremo se ci sarà contenzioso chi avrà ragione…
Riporto integralmente i commi di cui si parla. Mi spieghi per cortesia dov’è che si parla di “valutazione comparativa tra tutti gli interni con abilitazione”? grazie. (ndr: i maiuscoli sono miei)
5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), L’UNIVERSITà VALUTA IL TITOLARE DEL CONTRATTO STESSO, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e’ data pubblicità sul sito dell’ateneo.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, LA PROCEDURA DI CUI AL COMMA 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.