Cinque ordinanze del TAR Lazio depositate il 21.2.2014 hanno respinto altrettante istanze di sospensiva avanzate da ricorrenti avverso gli esiti dell’ASN 2012 per i seguenti settori concorsuali:

06/D3 Malattie del sangue, Oncologia, Reumatologia (I fascia)

12/A1 Diritto Privato (I fascia) [due distinti ricorsi]

11/A3 Storia Contemporanea (II fascia)

12/D2 Diritto Tributario (II fascia)

In tutti e cinque i casi il TAR osserva che “il ricorso, ad un primo sommario esame, non pare palesare profili di fondatezza“.

Per quanto riguarda l’adozione di ulteriori più restrittivi criteri di valutazione da parte delle commissioni (in particolare, quella del sett. 06/D3) il TAR così si esprime:

– gli “ulteriori criteri parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e di titoli predeterminati dalla Commissione con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello del’Università sede della procedura di abilitazione”, previsti dalla Commissione ai sensi dell’art. 3 comma III del DM n. 76\2012, che sarebbero distonici rispetto ai criteri e parametri differenziati previsti dall’art. 16 L. 240\2010 e dall’art. 4 DPR n. 222\2011 (e concretamente predisposti come risultanti dal Verbale n. 1 in atti) attengono alla valutazione dei lavori scientifici originali e degli editoriali, che la Commissione ha ritenuto di valutare “secondo l’impact factor della rivista, le reviews e le lettere (solo se contenenti dati originali) il 50%”, così da costituire una mera integrazione e ulteriore applicazione dei criteri dettati dal successivo art. 4 comma II e comma III, del DM 76\2012, che riportano all’applicazione dei criteri automatici delle c.d. mediane;

Per quanto riguarda gli altri punti sollevati dai ricorrenti, il TAR afferma che:

– le proroghe del termine di conclusione dei procedimenti di valutazione risultano avere un fondamento normativo né può predicarsi una perentorietà del termine proprio in ragione delle proroghe sancite dal legislatore;

– i criteri stabiliti dalla commissione non si sembrano porsi in contrasto con la disciplina di settore ed appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo organo di valutazione dispone;

non si rinviene un palese difetto di motivazione nei giudizi in concreto dati, stante la loro sindacabilità giurisdizionale limitata agli aspetti della palese irragionevolezza e sproporzione, elementi che non è dato riscontrare prima facie.

 

 

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53 Commenti

  1. ottimo articolo,
    spero che gli intenzionati a fare il ricorso usino questo post per le loro considerazioni in marito.
    si prega di astenersi dal commentare Troll e abilitati impauriti dalla possibilità di inficiare la loro abilitazione.
    grazie

  2. Come altri hanno già scritto su Roars il TAR del Lazio non fermerà l’ASN 2012 (e se accadesse sarebbe il Consiglio di Stato a “rimediare”…).
    Il momento decisivo per capire l’esito di molti settori concorsuali arriverà quando si discuteranno i ricorsi che contestano i giudizi-telegramma e più in generale l’assenza di una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni richiesta dal MIUR stesso.
    I dirigenti del MIUR non potranno infatti sconfessare se stessi e a quel punto si vedrà cosa faranno i giudici: daranno la sospensiva per i giudizi di quei settori concorsuali? Chiederanno ai commissari di rispettare la legge tornando a scrivere? Puniranno chi, in un delirio di onnipotenza, ha pensato di poter dare giudizi di tre-cinque righe senza spiegarli? (e forse non ha nemmeno letto le pubblicazioni…)
    Vedremo, ma nel frattempo sarà in realtà decisiva la posizione del nuovo ministro: non tanto nel decidere se e quanto difendere le commissioni che non hanno rispettato le consegne del MIUR, ma soprattutto nel decidere di rispondere alle interrogazioni parlamentari che attendono da oltre un mese.
    Se il MIUR risponderà dovrà infatti prendere atto che in molte commissioni i comportamenti sono stati indegni a livello formale (alimentando fondati sospetti sulla correttezza e bontà dei giudizi di merito), allora qualcosa cambierà e a quel punto il ruolo del TAR del Lazio diverrà quasi ininfluente (se non per eventuali risarcimenti).
    Sarà peraltro un segno evidente per capire se ci sarà “discontinuità” o meno tra il governo Letta (disastroso nella gestione di un’ASN che aveva peraltro ereditato) e il nuovo governo Renzi (che sarà chiamato ad agire in poche settimane, avvisatelo!)
    Paolo Tedeschi

    • Ancora con questi deliri. Qui qualcuno ancora pensa che sia possibile leggere le pubblicazioni di 60 mila candidati. Con una media di 15 pubblicazioni a testa, parliamo di 900 mila pubblicazioni!
      PT, davvero lei si aspettava 900 mila giudizi analitici? Bisognava per ogni candidato produrre una valutazione di 15 pagine per commissario?

    • @ Tedeschi
      “Sarà peraltro un segno evidente per capire se ci sarà “discontinuità” o meno tra il governo Letta (disastroso nella gestione di un’ASN che aveva peraltro ereditato) e il nuovo governo Renzi (che sarà chiamato ad agire in poche settimane, avvisatelo!)”

      Questa frase mi pare emblematica della singolare capacità italiana, che comprende anche i cosiddetti intellettuali, di travisare in modo clamoroso anche le dinamiche politiche più elementari. Ma non vi siete accorti che il ministro Carrozza aveva chiaramente individuato le criticità dell’ASN, e le stava denunciando da settimane, stimolando una riflessione sulle modalità con cui far svolgere le prossime sessioni? Cosa pensate invece che farà il nuovo ministro, di stretta osservanza confindustrial-anvuriana? Ma siamo proprio un paese di ciechi… Consiglio, invece di limitarsi alle lamentazioni, di leggere questo interessante post di roars: https://www.roars.it/meritocrazia-un-concetto-da-valutare-prima-delluso/
      L’era della mer(d)itocrazia è appena iniziata, ne vedremo delle belle!

    • @Shakerato_non_mescolato
      Ammettere (come è evidente che è stato) che le commissioni non hanno potuto esaminare (e non hanno esaminato) le pubblicazioni (e a questo punto anche gli altri titoli) dei candidati, è ammettere che i risultati della ASN sono viziati dalla soggettività dei commissari e da molta approssimazione.
      L’opposto dell’applicazione di criteri misurabili, oggettivi e trasparenti.

    • come risposta di richiesta di accesso agli atti ho ricevuto un raccomandata dalla università dove viene seguita la procedura amministrativa con la seguente frase: “ai sensi dell’art.4, comma 9 del Decreto Direttoriale 20 Luglio 2012, n. 222, del MIUR – direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario, “gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi individuali espressi da ciascun commissario e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del ministero per un periodo di 120.” Pertanto, si fa presente che li atti richiesti dalla S.V. sono disponibili sul sito del MIUR all’indirizzo http://abilitazione.miur.it/public/index.php
      Io avevo chiesto l’accesso agli atti normativi tradotti in lingua per il commissario estero, in particolare la mia richiesta era relativa alla declaratoria delle specifiche dei Settori Concorsuali tradotti in lingua per il commissario estero.
      Non mi sembrava di aver letto che il commissario estero debba sapere leggere l’italiano.
      Dove mi sto sbagliando, aspetto i vostri commenti!!!??

    • Le prime ordinanze pronunziate dal TAR Lazio siano, a dire poco, discutibili.
      Sono tra quelli che hanno fatto ricorso. Oltre ad una censura sui giudizi lacunosi, credo si debba soffermare l’attenzione su una corretta interpretazione della disciplina che ha regolato l’asn.
      Il MIUR non può sconfessare la Circolare del Ministro Profumo che ha considerato eccezionali le ipotesi in cui l’abilitazione fosse concessa a chi non era in possesso della mediana o quella in cui l’abilitazione fosse negata a chi ne fosse in possesso. Se queste sono le eccezioni, vuol dire che la regola è quella del riconoscimento dell’abilitazione a chi ha la mediana. Una corretta interpretazione dei Decreti ministeriali sull’asn non può che portare a concludere che l’originalità della produzione dipende dal suo impatto scientifico che, a sua volta, dipende dagli allegati A e B. La Commissione che avesse voluto discostarsi da tali principi avrebbe dovuto sostituirli, come previsto dalla disciplina dell’asn, con altri parametri altrettanto trasparenti. Spero proprio che il TAR ed il MIUR non violino tanto palesemente il principio di legalità.

    • @il bimbo8

      In realtà, per la questione delle mediane non è necessario fare riferimento alla circolare del Ministro Profumo. Basta leggere bene, in tutte le sue parti, il D.M. del 7 giugno 2012 (con il quale è stato emesso il regolamento per il conseguimento dell’abilitazione).

      Nell’allegato A (settori bibliometrici), al punto 3 b), è scritto:

      “ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della
      produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono
      superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del
      numero 2.”

      Laddove, in presenza di almeno due mediane superate, il giudizio della Commissione non contenga la suddetta “valutazione positiva”, questo si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge.

      Ecco il link al documento citato:

      http://attiministeriali.miur.it/media/192904/dm_07_06_2012_allegatoa.pdf

    • “il giudizio positivo se sono superate 2 mediane” è un ottimo punto di ricorso quindi qualora il candidato fosse considerato non coerente per parte delle pubblicazioni non dovrebbe essere al commissione a chiedere di ricalcolare le nuove mediane eliminando parte delle pubblicazioni non coerenti.
      Quindi quando un commissario scrive che la produzione scientifica non è coerente con il settore concorsuale o dice che le pubblicazioni sono su riviste senza peer review presenta delle forzature del suo giudizio.

      se non ricordo male la verifica della coerenza disciplinare viene eseguita solo sui candidati e non sui commissari, vero??

    • @il bimbo8
      Basta un po’ di logica.
      La regola: superare le mediane è condizione necessaria ma non sufficiente.
      L’eccezione: abilitare chi non supera le mediane.
      Chiaro ora?
      Per essere ancora più esplicito: la negazione della proposizione “chi non supera è abilitato” è la proposizione “chi non supera *non* è abilitato”.

    • a me sembra che se ci sono delle leggi vanno rispettate e hikikomori spiega bene la questione

      mancata applicazione della legge:

      a) non abilitando chi supera le mediane E tuttavia RIPORTA UNA VALUTAZIONE NEGATIVA dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva

      b) abilitando chi non supera le mediane E tuttavia NON RIPORTA UN GIUDIZIO DI ECCELLENZA

    • @Shakerato_non_mescolato
      La regola che riporti vale per la concessione dell’abilitazione. Non vale invece per la valutazione dell’importanze e dell’impatto della produzione scientifica, che, come scrive kikikomori, da allegato A del D.M. del 7 giugno 2012, deve essere positiva se il candidato supera almeno 2 mediane su.
      La commissione 01/B1 è fra quelle che non ha rispettato questa regola, tanto da misurare l’impatto nei giudizi prima con il numero di mediane superate dal candidato, e poi a proprio piacimento, ignorando tali mediane.

  3. Queste prime pronunce camerali del TAR del Lazio che hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti, non mi sorprendono più di tanto per diverse ragioni. Innanzi tutto, la difficile inquadrabilità sistemica di un provvedimento cautelare di sospensiva di effetti di un provvedimento negativo (cioè il giudizio di non abilitazione). D’altra parte, se la sospensiva è stata richiesta con riguardo a giudizi positivi conseguiti da altri candidati, emergerebbe una carenza di interesse data la natura non idoneativa bensì valutativa della ASN. Sotto altro profilo, significherebbe chiamare il TAR a pronunciare un provvedimento di natura esorbitantemente demolitoria che va ben al di là dell’atto impugnato e degli interessi del ricorrente. Trovo scivolosa la scelta di impugnare i criteri selettivi aggiuntivi deliberati dalle Commissioni (ed infatti si è visto da come il TAR ha deciso negativamente). Evocare, poi, la perentorietà dei termini per sostenere la illegittimità della proroga, mi pare, con tutto il rispetto, un fuor d’opera visto che come ha agevolmente rilevato il TAR, la possibilità della proroga è prevista dalla legge. Certo che, poi, i giudizi di merito sfuggono alla sindacabilità del giudice amministrativo, ed è per questo che bisogna evidenziare proprio quei profili di irragionevolezza e sproporzione evocati dal TAR, e che possono – essi si – essere valutati dal giudice amministrativo in sede di sindacato di legittimità dell’atto impugnato (giudizio collegiale e giudizi individuali). i ricorsi curati devono essere “costruiti” e argomentati proprio come ha indicato il TAR in queste sue prime pronunce (e ben prima che queste venissero adottate e rese note)
    ps io spero nella giustizia e non in Renzi…

  4. Eugenio: questi procedimenti avevano fatto sperare qualcuno per la (inusuale) scelta del TAR di convocare un rappresentante dell’anvur per farsi spiegare una serie di cose ritenute – evidentemenete – poco chiare. Però la decisione è (dichiaratamente) anticipatrice della decisione nel merito ed è negativa, seppur con il contentino delle spese compensate (segno che il TAR ha capito che i ricorrenti avevano alcune ragioni). Gli avvocati coinvolti erano poi capaci: dubito quindi che non avessero sviluppato tutti gli argomenti opportuni, compresi quelli strutturali che avrebbero messo in crisi l’impianto asn.
    In conclusione, i delusi dell’asn hanno ora solo la strada dell’appello al Conisglio di Stato, magari confidando in alcune bocciature eccellenti di consiglieri di Stato all’asn diritto amministrativo che potrebbero frenare le consuete pulsioni pro-amministrazione tipiche del giudice amministrativo…

  5. Nonostante non abbia gran che fiducia negli attuali governanti italiani spero vivamente che siano loro a “risolvere” la faccenda ASN con una decisione politica piuttosto che la magistratura per via giudiziaria.
    E’ innegabile che alcune commissioni hanno lavorato male, non solo per via di singoli casi o di pratiche “mafiose”, ma anche per mancanza di tempo alcune hanno prodotto di giudizi stringati e poco informativi per i candidati, i quali hanno tutto il diritto di fare ricorso e di vederlo accolto.
    Senza una soluzione globale (politica) le soluzioni locali (giuridiche) rischiano di creare scompensi nel reclutamento del sistema universitario italiano, dato che alcuni settori andranno avanti indenni, mentre altri saranno fermi per anni (di fatto una commissione screditata non può andare avanti per il 2013 e il 2014 è una grande incognita).
    Quindi se non presa per tempo la soluzione politica dovrà comunque arrivare dopo quella giuridica (ma forse è questa la strategia).
    Vedremo comunque presto l’indirizzo del nuovo ministro, ma soprattutto lo vedremo presto all’opera perchè entro fine Marzo dovrà ricominiciare il balletto delle proroghe (che però non potranno andare oltre i due anni dalla nomina, ovvero novembre-dicembre per la maggioranza), mentre entro Maggio va iniziata la procedura di ricalcolo delle mediane (solo ricalcolo, la revision dei paremetri/indicatori è prevista ogni 5 anni) e per la selezione delle nuove commissioni.
    Il fatto di avere due commissioni operative allo stesso momento mi da la sensazione di un ritorno al passato, in cui poi le varie commissioni si scambiavano favori a vicenda (tu mi abiliti quello io ti abilito quell’altro).
    Infine faccio notare il gran lavorio che c’e’ stato da parte degli associati per far aumentare i propri indicatori e la definitiva popolazione dell’anagrafe del CINECA mi fa prevedere un aumento vertiginoso delle mediane stesse che renderà di fatto inaccessibile la seconda fascia ed al paradosso di avere mediane più alte per la seconda piuttosto che per la prima fascia.
    Vorrà/Dovrà il ministro intervenire o lasciamo che anche in questi casi ci pensi poi la magistratura?

    • Gli indicatori dei candidati sono in generale molto alti sia per la I che per la II fascia. Tuttavia se gli abilitati non vengono reclutati le mediane dovrebbero non discostarsi troppo da quelle vecchie. U-GOV ora dovrebbe funzionare meglio anche se l’immissione delle pubblicazioni è sempre non obligatoria (in realtà questo può penalizzare le università e quindi i docenti sono pressochè obbligati). Certamente la spinta è ad aumentare velocità di pubblicazione e citazioni. Le mediane ANVUR di questa mandata nascono da una stima. Il prossimo calcolo le alzerà senz’altro. Quella che i RTDb potrebbero non riuscire a superarle è una preoccupazione concreta (ci vuole tempo a meno di firmare ovunque quando il gruppo lo permette).

    • Thor, gli attuali professori di II fascia stanno sicuramente lavorando per aumentare tutte le loro mediane nella (vana) speranza che superando abbondantemente le mediane non gli si possa negare l’abilitazione.
      Oltretutto molti di loro hanno pubblicazioni in comune con ricercatori che a loro volta stanno facendo lo stesso.
      Sono pronto a scommettere ad aumenti vertiginosi almeno per questa fascia, a meno di interventi “opachi” da parte del CINECA, che ancora non ci ha spiegato come e con quali dati ha calcolato le mediane.

    • Non metto in dubbio che, di fronte a queste regole, ognuno di noi farà il possibile per aumentare i propri indicatori bibliometrici. E’ naturale. Non è però altrettanto ovvio che la mediana di un gruppo di riferimento salga. In generale sono i più rampanti che si fanno in 4 (o 10) per mostrarsi più capaci ma c’è un gruppo enorme di persone che in realtà tutto questo tempo non ce l’ha. Fra lezioni, ricerca, tutorato, consigli e comitati ecc… alla fine non si ha voglia di stare dietro a queste bassezze. Anche per chi sta sotto ed è strutturato il raggiungimento della mediana può essere un miraggio. Non so nemmeno io come l’ANVUR ha calcolato le mediane ma nel mio settore posso dire che non c’è andato lontano. Certo mi piacerebbe vedere il dettaglio del loro lavoro.

  6. Una curiosità: sul sito del TAR del Lazio si trova il pronunciamento del TAR sul ricorso presentato da un aspirante candidato alla tornata 2013 che, a quanto sembra di capire, non è riuscito, per motivi puramente tecnici, a presentare la domanda entro i termini stabiliti.

    Il giudice ha disposto la sua riammissione con riserva alla procedura.

    Non avendo sottomano il testo del ricorso, è difficile ricostruire la situazione. In particolare, rimane oscuro il passaggio seguente:

    “… si rinvengono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, in considerazione della complessità ed eccessiva rigidità della procedura informatica adottata e della disparità di trattamento in relazione ad altri aspiranti all’abilitazione invece ammessi successivamente ai termini originariamente previsti, non chiarendo l’Amministrazione nella sua relazione per quale ragione il semplice accesso al sistema nella giornata del 31 ottobre avrebbe consentito la riammissione.”

    Misterioso è, soprattutto, il riferimento alla “disparità di trattamento” rispetto agli altri candidati.

    • Bisognerebbe capire cosa è successo. Certo ridursi all’ultimo giorno quando la procedura per fare domanda è stata aperta per mesi (da maggio a ottobre?) non depone a favore del candidato.

    • Personalissima opinione su cosa significa, conoscendo come lavorano al Ministero. Alcuni candidati hanno ottenuto la possibilità di chiudere la domanda anche oltre il 31 Ottobre, probabilmente adducendo problemi informatici. Il ricorrente ha giustamente detto “perché agli altri sì e a me no?”

    • puoi trovare già molti bandi su bandi.miur.it, avranno capito che devono sbrigarsi prima che i ricorsi blocchino tutto.

  7. Non sono ingrado di entrare nel merito delle valutazioni del tar non avendo un adeguata formazione giuridica. Posso però auspicare che eventuali ricorsi non diano luogo a sanatorie di massa.
    La stampa cavalca il sensazionalismo con l’ASN. In un articolo di ieri il CorSera si scandalizza (sport nazionale) per le esclusioni di illustri (a loro dire) studiosi che non hanno preso le abilitazioni (http://www.corriere.it/scuola/14_febbraio_23/abilitazione-scientifica-nazionale-bocciati-esclusi-eccellenti-905e6ec4-9c70-11e3-bf70-ea8899950404.shtml). Ebbene, non posso questionare l’articolo se non riguardo all’economista ivi citato che non ha uno straccio di pubblicazione decente negli ultimi anni e che invece viene ritenuto, nell’articolo, uno scienziato di alto valore meritevole di fare l’ordinario. Ebbene, se i ricorsi andranno a buon fine mi auguro non finiscano per favorire questi “scienziati” di discutibile chiara fama.
    Buona giornata a tutti

  8. rispondo a shakerato non mescolato:certo che è un delirio controllare migliaia di pubblicazioni,ma è anche un delirio buttare nella spazzatura anni di attività accademica per non aver il tempo di analizzare almeno con un pò di criticità i valori “assoluti” delle mediane e non la carriera accademica:le commissioni dovevano e avevano tutti i mezzi per farlo

    • Bastava una regola molto più semplice: chi ha almeno un articolo in fascia A (singolo autore, o due con due autori, etc.) negli ultimi tre anni, può partecipare ai concorsi. Gli altri no.
      Poi che ci pensino i commissari dei concorsi locali a valutare curriculum e pubblicazioni. E’ ovvio che la prima scrematura nazionale va fatta con un metodo quasi automatico (per motivi pratici, non di principio).

    • Prendo spunto dal posto di c_s sui concorsi banditi dall’Università Kore ma CHIEDO A TUTTI.

      Come faremo ad avere un quadro di volta in volta aggiornato dei concorsi che saranno banditi, di qui in avanti, presso le singole Università? Non mi risulta che ci sia un sito dedicato a questo, ma mi sembra ovvio che andrebbe necessariamente creato qualcosa di simile al sito http://www.reclutamento.murst.it che era attivo negli anni passati. Notizie in tal senso?

    • Non si vede dove sia il problema, se sono stati abilitati avendo le pubblicazioni prescritte. In ogni caso, secondo la normativa vigente, non potranno prendere servizio nel dipartimento del padre finché quest’ultimo rimarrà nei ruoli.
      Ripeto la domanda: dov’è il problema?

    • Quale concetto, Proietti?
      Firmare pubblicazioni col parente/affine? Non è affatto un’esclusiva italiana.
      Semmai fare il dottorato nel dip. del parente/affine mi suona strano, visto che si accede al dottorato per concorso pubblico.
      Quanto alla presa di servizio nello stesso dip., ora è espressamente vietata.
      Allora, di che stiamo parlando?

    • Pensate che scandalo. Io so di marito e moglie, tali Marie e Pierre Curie, che oltre ad aver firmato insieme degli articoli, hanno anche vinto insieme il Nobel! Bisogna fare ricorso per chiaro attentato alla meritocrazia.
      (P.S. Ammettiamolo. Il mio esempio, per quanto estremo, non è peggiore del solito esempio di Peter Higgs.)

    • Nel mio in II fascia, è successo di peggio, sono entrati due ricercatori che risultano, in quanto avvocati, collaboratori dello studio di uno dei commissari. Non solo allievi del maestro ma con quest’ultimo legati da interessi economico-professionali.

  9. Gent.mo Stefano, solo nel nostro paese abbiamo famiglie che occupano ex facoltà e dipartimenti interi. Lo scandalo è questo ed innegabile, e se proprio dobbiamo dirla tutta è secondo me anche una delle cause di questa ASN. La comunità scientifica non è riuscita da sola ad arginare il fenomeno e così si è pensato all’abilitazione nazionale. Tra i miei amici e conoscenti stranieri non c’è nessuno figlio di professore che faccia la carriera universitaria (in realtà si, ma di facoltà diverse: medicina/economia). Tra gli italiani quasi tutti. Forse una riflessione a freddo sul problema da parte della comunità scientifica non sarebbe negativa.

    • Caro Irnerio,
      “quasi tutti” chi?
      Sappiamo ambedue che le sue affermazioni sono leggermente esagerate; possono essere valide solo per alcuni -pochi- dipartimenti (non certo intere facoltà).
      In ogni caso, non possono essere generalizzate all’intera Italia. Quindi non facciamolo, che su discorsi simili hanno basato il blocco delle nostre carriere e retribuzioni.

  10. caro stefano L,di che stiamo parlando? stiamo dicendo non che ci sono illegalità, ma se un padre influente sugli editorial board “piazza” il figlio in 84 lavori su 90 tutti negli ultimi anni (data la tenera età del candidato) su riviste importanti (magari “trascurando”qualche altro meritevole)e questo rappresenti un criterio “cardine” di merito per ottenere l’abilitazione a fare il professore ordinario,forse qualche problemino c’è non tanto per la persona (chi se ne importa) quanto perchè l’abilitazione non doveva essere un concorso ma un riconoscimento di una attività che non dava diritto a nulla:la gelmini ha “fallito” credendo di attuare il tanto amato:”largo ai giovani scienziati”

    • Caro marco,
      Una produzione scientifica “drogata” dagli agganci su rivista del capo resta tale che tu sia parente o no. Se per la stessa via il soggetto in questione avesse portato qualche altro ragazzotto/a allo status di genio in erba avresti avuto da ridire? Penso proprio di no.

      PS Si volevano criteri oggettivi per l’abilitazione, anzi numeretti, eccoli serviti. Adesso non ci si può lamentare se si scopre che anche sulle immortali riviste straniere c’è una corsia veloce (anzi “fast lane” così siamo alla moda).

    • Caro Marco, se non altro prima c’era la discussione dei titoli ed una lezione da fare. Adesso anche il mio panettiere può diventare associato. Basta entrare nel cerchio magico delle pubblicazioni di fascia A…….
      Gli effetti di questa ASN si vedranno fra qualche anno purtroppo.

  11. Non credo dovremmo parlare e preoccuparci di corsie preferenziali e/o dell’uso distorto che se ne può fare.
    I problemi sono ben altri. Comunque siano stati raggiungi i minimi dei vari indici (ci sono anche, tra le righe, incredibili falsificazioni), i vari baroni e discepoli nel farsi il loro concorso nazionale hanno schiacciato tutti coloro che, a loro dire, avrebbero potuto ostacolare la loro ascesa (anche con strani incroci tra ssd). Inoltre, in tutta franchezza, mi sarei aspettato, una semplice più abilitazione, una sorta di presa d’atto del raggiungimento dei requisiti minimi o poco più sul piano della produzione scientifica (come pure qualche commissione ha fatto).
    Caro StefanoL ma dove vede, nell’arbitrio di gran parte delle commissioni, tutti questi criteri oggettivi per l’abilitazione e, anzi, i numeretti?
    Ha provato a confrontare gli esiti con i valori delle mediane di non abilitati?
    Il fallimento, purtroppo, non è della legge Gelmini ma dell’intero sistema universitario che, nel continuare a mandar avanti i soliti noti (cognomi, facce nuove ma stile antico), non ha avuto neppure la decenza di non ostacolare coloro che, indipendentemente da tutto, hanno duramente lavorato per anni.

  12. Sono d’accordo con mar-j io non contesto il fatto che papino mi abbia messo il nome su una rivista importante,chi se ne frega,dico soltanto che nessuno mi ha detto guarda butta 25 anni di lezioni,tutor,tesi,master e altri cavoli e pensa per i prossimi cinque anni a pubblicare lavori su riviste importanti magari con aspetti “di nicchia” rispetto al mio interesse quotidiano:questa e in sintesi il significato degli “indicatori” il resto compreso il c… Che ti sei fatto e il pregresso non contano ; se proprio volevi dare una spolverata di “internazionalità” perché non sono state conteggiate le pubblicazioni come cooperative group nei trials clinici dove il tuo nome compare in fondo alle pubblicazioni ?

  13. Volevo comunicarvi che in data 10 marzo 2014 il TAR Lazio ha emanato n. 5 ordinanze (si tratta di ssd differenti) su istanze cautelari relative all’ASN con cui ha ACCOLTO I RICORSI E DISPOSTO CHE IL MIUR NOMINI, ENTRO 60 GG., NUOVA COMMISSIONE AL FINE DI EFFETTUARE UNA NUOVA VALUTAZIONE DEI RICORRENTI. Sicuramente l’ordinanza verrà impugnata dinnazi al Consiglio di Stato, che potrebbe anche modificarne il contenuto ma in ogni caso questo sconvolge non poco i piani del Ministero che si trova a dover fare i conti con nuovi sorteggi…senza contare la possibilità di nuove ordinanze di analogo tenore per altri ssd….insomma credo che qualcuno si aggiri urlando ed imprecando per le stanze del palazzo

    • per favore non riesco a trovare sul sito giustizia amministrativa, le sentenze citate, hai possibilmente i numeri di riferimento delle ordinanze??

    • Le ordinanze sono le n. 201401110 e 20140113 (settore 11/A4); 201400115 (06/E1); 20140121 (12/B1); 20140131 (11/A1).
      Precisiamo subito, prima che a qualcuno venga un infarto, che il riesame con diversa commissione è stato disposto dal TAR solo nei confronti dei ricorrenti e non di tutti i candidati.
      Sono interessanti le otivazioni: nei primi due casi (settore 11/A4), il TAR ha considerato illegittimo il fatto che la commissione, dopo aver chiesto pareri pro veritate, se ne sia discostata nel giudizio finale; è questo uno dei motivi che, come avevo scritto mesi fa, potevano a mio avviso portare all’accoglimento di ricorsi.
      Nel caso riguardante il settore 06/E1, il TAR ha accolto il ricorso affermando tra l’altro che il candidato alla 1 fascia non andava respinto in quanto “il giudizio individuale dei singoli commissari risulta positivo a maggioranza dei 3/5”: ora, se si va a leggere il verbale in questione, il candidato risulta in realtà aver fatto domanda per la seconda e non per la prima fascia, e risulta non abilitato da 4 commissari contro 1 solo giudizio positivo. Mah! Misteri della giustizia italiana.
      Nel quarto caso (settore 12/B1), il TAR ha eccepito sull’utilizzo del termine “accettabile” da parte della commissione: il candidato era stato dichiarato, appunto, “accettabile”, ma non abilitato.
      L’ultimo caso, relativo al settore 11/A1, è anche l’unico in cui il TAR entra nel merito dei giudizi, e accoglie il ricorso con la seguente motivazione, per me francamente incomprensibile sul piano dell’uso della lingua italiana prima ancora che su quello logico o giuridico:
      “Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il contrasto tra tre giudizi individuali di non idoneità e due giudizi individuali di non idoneità in seno alla Commissione non sembrano raggiungere un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità” . Il candidato era stato respinto dalla commissione con tre giudizi contrari e due favorevoli.
      Infine, da notare che nella stessa giornata il TAR ha rigettato molti altri ricorsi, in particolare tutti quelli che chiedevano di entrare nel merito delle valutazioni e quelli basati sul possesso da parte dei ricorrenti di valori degli indicatori superiori alle mediane prescritte.

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