Il Ministro Carrozza ha annunciato che il tanto criticato “bonus maturità” sarà sospeso e modificato; i test di ingresso per numero chiuso saranno rimandati a settembre. Ma far dipendere il bonus dai voti assegnati dalle singole commissioni rischia di essere la classica pezza peggiore del buco.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza ha scritto, in data 7 giugno 2013, una nota con la quale anticipa un prossimo decreto ministeriale, che sostituirà il Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334 al centro delle polemiche, modificando i criteri di valorizzazione del percorso scolastico, volgarmente conosciuti come “bonus maturità”. Verranno persino riaperti i bandi: una vera e propria sconfessione della linea del predecessore Francesco Profumo.

Verrà firmato mercoledì prossimo, 12 giugno, dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza il nuovo Decreto Ministeriale sulle modalità delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’a.a.2013-14.
In particolare il nuovo Decreto, che sostituirà quello emanato il 24 aprile scorso, prevede la ridefinizione dei criteri di valorizzazione del percorso scolastico e il posticipo delle date delle prove a settembre […].
Il Decreto Ministeriale, che mantiene la graduatoria nazionale, prevede dunque l’emanazione da parte delle Università di nuovi bandi entro il 25 giugno e, lo stesso giorno, la riapertura delle iscrizioni sul portale Universitaly con possibilità di aggiornare le informazioni (incluse le preferenze). […]

Attendiamo dunque questo nuovo decreto ministeriale. Da fonti giornalistiche (repubblica.it), tuttavia si apprende un’intenzione alquanto preoccupante: il Ministro vorrebbe calcolare il bonus maturità sulla base dei voti della singola commissione e non delle singole scuole.

Stiamo cercando di cambiare il meccanismo di articolazione in modo di andare verso una maggiore equità, in rispondenza dell’esito della maturità e del valore delle singole commissioni quindi non rapportato a tutto il territorio nazionale.

e ancora:

La legge impone i dieci punti di bonus, noi stiamo cercando di cambiare, già da quest’anno, il meccanismo di articolazione, in modo da andare verso una maggiore equità, per calcolare il bonus in rapporto alle singole commissioni e non a tutto il territorio nazionale.

Se, come dimostrato nel precedente articolo, “correggere” i voti di maturità sui percentili delle singole scuole conduce a gravi distorsioni, a maggior ragione viene da chiedersi che cosa succederebbe rapportando i voti di maturità alle singole commissioni. Una commissione di maturità tipicamente valuta intorno ai 45-55 studenti (due classi di una scuola): fare ragionamenti statistici su un campione del genere è davvero poco serio. Questo criterio, come verrà evidenziato dopo, è purtroppo contenuto in un decreto legislativo e non può essere modificato in modo semplice dal MIUR.

Un articolo di Massimiliano Bratti su Lavoce.info, che riporta un’analisi statistica ancora più rigorosa, giunge alla seguente conclusione sui cosiddetti “benchmark relativi” basati sul voto di maturità:

L’errore principale del bonus così come pensato dall’ex-ministro Profumo è che si basa sull’ipotesi che gli studenti si distribuiscano in maniera casuale tra le diverse scuole. Soltanto in questo caso infatti degli indicatori di performance relativi misurano anche in media la performance assoluta degli studenti. Ciò evidentemente non funziona in un sistema come quello italiano […]

La storia del “bonus” maturità può apparire recente: negli anni precedenti, infatti, per l’ammissione alla facoltà a numero chiuso non veniva valutata affatto la carriera scolastica dello studente e tutto era lasciato al test di ammissione vero e proprio. Invece, le radici del bonus maturità vanno ricercate in una legge del lontano gennaio 2007.

La legge 11 gennaio 2007, n. 1, all’articolo 2, delega il Governo ad emanare alcuni decreti legislativi. In particolare, all’art. 2, comma 2, lettera c) si legge che uno di questi decreti dovrà

[…] prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline piu’ significative del corso di laurea prescelto, definendo altresi’, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

Il Governo dà attuazione alla delega: nasce il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, che all’articolo 4 esplicita i criteri per l’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso. In particolare, qui è quantificata la quota del punteggio riferita alla carriera scolastica.

1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e’ di 100 punti.

2. Nell’ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell’articolo 5, nell’ultimo triennio continuativo e nell’esame di Stato.

3. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi:

a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso per l’ammissione all’esame di Stato; […]

b) la valutazione finale conseguita nell’esame di Stato, al termine dell’istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione piu’ alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo’ essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

c) LETTERA ABROGATA […]

d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

Infine si arriva al Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n. 334, che dà applicazione al decreto legislativo sopra citato. In ordine decrescente di gerarchia, troviamo dunque: legge delega (2007), decreto legislativo (2008), decreto ministeriale di attuazione (2013), una sorta di maledetto “triangolo delle Bermude” che ha trascinato nell’abisso e poi rigurgitato questa vecchia disposizione.

Ma perché tra gli ultimi due atti c’è una distanza di cinque anni? Il motivo è che le disposizioni del decreto legislativo sono state prorogate per ben quattro volte, da provvedimenti diversi, come riportato nelle note di Normattiva (in fondo all’art. 4). Il risultato complessivo è che queste norme, nonostante dovessero andare a regime dall’anno accademico 2008-2009, sono state introdotte solo per il 2013-2014.

La prima, importante, conclusione è che il bonus maturità, come correttamente afferma M.C. Carrozza, non può essere semplicemente annullato con decreto ministeriale, poiché esso è esplicitamente previsto da un decreto legislativo, che ha forza di legge e può essere modificato solo da un’altra legge. Esso è come una bomba ad orologeria: se ci si “dimentica” di prorogare questa norma, il MIUR è costretto a darne attuazione. Il Governo potrebbe però prorogare nuovamente (come ha già fatto per 4 volte) la disposizione con un decreto legge o persino prendere in considerazione l’abrogazione della stessa.

In secondo luogo, alcuni criteri previsti dal decreto legislativo non sono stati recepiti dal DM 334. Esso infatti dà valore unicamente al voto di maturità nei modi previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera b) del d.lgs. 21/2008 sopra citato, “dimenticando” le lettere a) e d), che prevedono la valorizzazione dei voti dello studente nell’ultimo triennio delle superiori. Il DM 334 violerebbe pure l’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1, che impone di assegnare il “bonus” per risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato.

[Aggiornamento (2013-06-10)] Inoltre il DM 334 attribuisce il bonus al 20% (80° percentile) degli studenti migliori di ogni scuola, mentre il decreto legislativo prevede esplicitamente di assegnarlo al “20 per cento degli studenti con la votazione piu’ alta attribuita dalle singole commissioni“. Questo criterio, dunque, non può essere modificato se non per legge.

Queste ultime omissioni potrebbero essere più gravi di quanto sembri: non aver considerato tra i criteri per il bonus i risultati scolastici dell’ultimo triennio può costituire un appiglio per eventuali ricorsi da parte degli studenti esclusi dalle graduatorie nazionali?

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10 Commenti

  1. Nessuno lo difende, questo povero bonus, e allora ci provo io.

    La difesa si basa su un semplice fatto: la scuola media superiore (e, in generale l’istruzione) ha due funzioni: preparare e selezionare. Se la scuola avesse un’unica funzione, quella di selezionare, i commenti che suggeriscono di dare un bonus basato solo sul voto assoluto della maturita’ (o di non dare alcun bonus) avrebbero perfettamente ragione.

    Ma; c’e’ un ma. Il ma e’ che la scuola prepara anche. Bene o male, ma prepara, e proprio qui e’ il problema: ci sono scuole migliori e scuole peggiori. La qualita’ della scuola dipende da tanti fattori, uno dei quali, importante suppur difficile da quantificare, e’ la qualita’, la motivazione, l’intresse eccetera dei colleghi studenti: se due studenti ottengono lo stesso voto alla maturita’ ma uno e’ stato cinque anni in un liceo dove quasi tutti gli allievi sono figli di laureati, hanno libri in casa, in vacanza visitano musei, di sera vanno a teatro, competono per fare bene a scuola, i cui docenti hanno tempo e entusiasmo, e un altro e’ stato in una scuola dove i docenti passano il loro tempo a impedire sesso e violenza in classe, dove prendere voti alti e fare i compiti a casa attira i bulli come una calamita, dove a cercarlo con il lumicino non si trova un amico assieme a cui studiare, il secondo ha piu’ potenziale intellettuale per fare bene all’universita’. Il suo voto e’ stato ottenuti in condizioni piu’ difficili del primo, e’ giusto (equo ed efficiente) che abbia un bonus.

    Lasciatemi un’analogia calcistica: un talent-scout deve scegliere tra due calciatori quindicenni, simili come tecnica, disciplina, senso della posizione, e controllo di palla; uno ha giocato solo nei campetti di periferia, l’altro ha fatto parte delle primavere della Juventus per cinque anni. Io sceglierei il primo perche’ ha piu’ potenziale. Cosi’ un’universita’ che vuole studenti capaci dovrebbe pensare a meccanismi che permettano di valutare il potenziale. Il bonus, cosi’ come concepito, pur con i suoi limiti e le ingiustizie individuali che senz’altro determina, e’ un buon tentativo in questa direzione.

    Tra l’altro, l’ammissione al corso universitario piu’ selettivo in assouluto in Gran Bretagna e’ basato sul risultato relativo agli altri studenti della stessa scuola. Se chi ha concepito il bonus in Italia si e’ basato su quest’esperienza, mi levo tanto di cappello a un funzionario capace. Well done!

    • Il bonus maturità è nato come strumento per evitare di considerare il voto di maturità in termini assoluti, che come tutti sanno non è uniforme sul territorio. Il problema è che la correzione fa anche peggio.
      Se una scuola ha percentili bassi è impossibile capire, dai soli percentili, se è una scuola frequentata da allievi scarsi, se questi sono poco preparati o se è molto selettiva. Se una scuola ha percentili alti, è impossibile capire se gli allievi sono molto intelligenti, hanno un’ottima preparazione oppure la scuola è un diplomificio.
      Il dato di maturità è talmente “sporco” che non ha nemmeno senso correggerlo: va buttato via. Lo stesso fatto che esso venga considerato ai fini dell’ammissione ai corsi universitari tende ad alterarlo.

      Non è in discussione qui l’intento di valutare il potenziale dello studente: il problema è che gli strumenti matematici utilizzati conducono a risultati palesemente assurdi, come ho evidenziato nel mio precedente articolo. Vengono penalizzati gli studenti migliori delle scuole migliori, che nel test otterrebbero punteggi alti.

      Non so esattamente a quali test tu ti riferisca parlando della Gran Bretagna, ma nel mondo anglosassone viene fatto un uso molto estensivo dei test standardizzati. Con tutti i limiti del caso, fare i percentili su un test standardizzato può ancora avere qualche senso. Farli su un test come la maturità, no.

    • Lei afferma:

      “il voto di maturità in termini assoluti, che come tutti sanno non è uniforme sul territorio”

      Anch’io avevo preconcetti sull’esame di maturita’; invece di accettare per vero quello che “tutti sanno”, visto che i dati erano li’, li ho guardati e analizzati (per chi voule ho messo un log con due regressioncine qui: https://dl.dropboxusercontent.com/u/6899074/maturita.txt). In media, il 90-mo percentile di un liceo classico statale in un capoluogo di provincia del nord e’ 98/100. Rispetto a questa scuola (fittizia):

      – in una scuola simile tranne che per essere al sud o al centro, il 90-mo percentile sarebbe lo stesso (entro l’errore di approssimazione statistica);

      – se questa scuola fosse privata, il 90-mo percentile sarebbe piu’ basso di 7 voti;

      – se questa scuola fosse un liceo scientifico/liceo linguistico/istituto magistrale/istituto tecnico/istituto professionale/, il 90-mo percentile sarebbe piu’ basso di 2,5/2,3/4,5/10/11,5 voti (rispettivamente; tutte le differenze sono statisticamente significative);

      – se questa scuola fosse in un comune non capoluogo di provincia, il 90-mo percentile sarebbe sostanzialmente lo stesso.

      Prendendo altri percentili i risultati sono simili, la sola differenza e’ che il 95-mo percentile della scuola del nord e’ un pelino (0.8 voti) piu’ alto che al sud. Ripetendo il risultato con diverse partizioni regionali, non emerge un pattern territoriale (Emilia e Marche sembrano andar un po’ meglio, Lombardia e Sicilia un po’ peggio). Brevissimante, l’affermazione iniziale risulta quasi completamente falsa.

      Continuando con le sue affermazioni, potrebbe essere vero, come dice lei, che

      “Il dato di maturità è talmente “sporco” che non ha nemmeno senso correggerlo: va buttato via.”

      Tuttavia, se affermazioni talmente generalizzate avessero anche un po’ di sostegno empirico, avrebbero senz’altro piu’ valore. La sporcizia di un dato e’ ovviamente soggettiva. Io in ogni caso rimango della mia opinione che se il meccanismo del bonus (pur con tutte le imperfezioni di una formula matematica meccanica) permette al figlio di un operaio non specializzato e di una casalinga con la licenza elementare, cresciuto nella provincia calabrese e mandato a 14 anni dai suoi insegnanti al professionale, che ha lavorato alla sera durante gli ultimi due anni, e che con 90 risulta tra i migliori della sua scuola di soffiare il posto a un corso con numero chiuso al figlio di ordinari universitari che ha vissuto nel lusso e ha studiato al miglior liceo classico di Milano, e che magari con l’ausilio di lezioni private di esperti insegnanti di scuola superiore prende 91 alla maturita’ il voto medio nella sua scuola di privilegiati, allora il bonus e’ una buona cosa: assolve la sua funzione di migliorare l’efficienza e l’equita’ del meccanismo di allocazione dei posti all’univerista’.

      Non sorprende poi che gli studenti privilegiati, che rischiano di vedersi soffiare il posto da figli di operai e casalinghe che vengono dal professionale riescano a far sentire la loro voce in giornali e blog e a bloccare i test di ammissione, ne’ sorprende che i partiti di sinistra in Italia, preoccupati come sono delle loro elezioncine e beghette, se ne fottano altamente.

      Mi scuso per la lunghezza, e ringrazio per la pazienza, e vengo all’ultima sua affermazione: in Gran Bretagna l’ammissione alle universita’ NON si basa su test standardizzati, ma sul voto ottenuto agli esami scolastici (sostenuti a 18 anni, e, per la calibrazione con il risultato medio della scuola di provenienza, fatto da poche altamente selettive universita’, a 16 anni); altri elementi che possono inflenzare l’ammissione sono colloqui individuali ed esami ad hoc preparati da ogni universita’ indipendentemente e autonomamente, nonche’ attivita’ extra-curricolari, quali saper suonare il violino, aver organizzato raccolte di fondi per beneficienza, aver capitanato la propria squadra di calcio, essere stato rappresentante degli studenti nel consiglio di istituto, and so on. Mi riferivo a questo.

  2. [Aggiornamento (2013-06-10)] …. Questo criterio, dunque, non può essere modificato se non per legge.

    Scusate la mia domanda stupida: ma sarrebbe la prima volta che con un DM pretendono di cambiare una legge?

    Anzi che non si tratta di una semplice nota…

    • Pregevole il tentativo di ricostruire 6 anni di strutturazione e destrutturazione di un provvedimento. Manca nella ricostruzione il passaggio dai 25 punti previsti nel decreto legislativo n.21 del 14 gennaio 2008 (art.4 e 5) ai 10 punti di un decreto successivo. Non è una pignoleria, bensì un contributo alla riflessione su una vicenda di ‘miseria e nobiltà’ in cui ad un anno di lavoro di messa a punto della nuova regolazione (gennaio 2007-gennaio 2008) sono seguiti cinque anni di disapplicazione, modifiche e rinvii.

    • Per rispondere a questa domanda suggerisco la lettura del libro di Karabel “The chosen” dove il concetto di “well rounded man” è spiegato e approfondito. O forse sarebbe più semplice dire che criteri esterni come il violino o l’attività sportiva servono per aumentare la discrezionalità delle scelte e favorire i rampolli della classe dirigente.

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