Il TAR lazio ha sancito l’illegittimità della maggioranza qualificata (4/5) per l’abilitazione scientifica nazionale, confermando in maniera costante il suo orientamento. A valle della prima sentenza quasi duecento colleghi si sono coordinati presentando collettivamente ed individualmente numerosissime istanze di autotutela senza ricevere dai Dirigenti del MIUR neppure l’ombra di una risposta formale (solo sterili dichiarazioni orali di disponibilità, puntualmente disattese). Questo colleghi si vedono pertanto oggi costretti nuovamente ad adire le vie legali. Ma è davvero necessario che parlino di nuovo i giudici?
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Come ricorderete, già lo scorso 3 novembre 2015, il TAR Lazio aveva sancito illegittimità della maggioranza qualificata dei 4/5 dei commissari, ritenendo sufficiente, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, la maggioranza semplice (confr. anche art. ROARS del 21 novembre), essendo il Regolamento ASN in contrasto con la Legge istitutrice.
Sulla vicenda si è già espresso anche il Consiglio di Stato), il 5 febbraio scorso, confermando l’impostazione del TAR (confr. anche art. ROARS del 7 febbraio).
A valle di quella sentenza del CdS, il MIUR aveva in scritto una lettera ad alcune Commissioni preannunciando possibili interventi in autotutela, aventi ad oggetto una ristrettissima categorie di candidati, ovvero solo coloro che avessero ricevuto un giudizio “3/5” posteriormente al 3 novembre 2015 o in una finestra temporale che ne consentisse l’impugnabilità alla data del 3 novembre (confr. anche art. ROARS): i conseguenti interventi di concessione dell’abilitazione in autotutela sono stati solamente 11 ed hanno riguardato solo giudizi emessi da seconde Commissione, nominate in esecuzione di sentenze TAR di annullamento.
Da allora, invece, il TAR ha confermato in maniera costante il suo orientamento, conferendo l’abilitazione in via giurisdizionale ad almeno 12 colleghi. In particolare, ormai più di un mese fa (il 3 marzo scorso), nel dispositivo di sentenza concernente un collega ricorrente (Sentenza 2796/2016), il TAR si è così espresso:
[le censure ricorsuali in merito all’assunzione di un giudizio negativo, assunto nonostante la maggioranza dei commissari (tre) si fosse espressa in termini nettamente positivi sul candidato, induce il Collegio ad apprezzare il vizio dedotto non solo sul piano della contraddittorietà/carenza motivazionale bensì anche su quello della “violazione di legge” per violazione della norma regolamentare di cui all’art. 8, comma 5, D.P.R. n. 222 del 2011 secondo la quale, per conferire l’abilitazione, l’Organo valutativo era chiamato a deliberare a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti (con la conseguente possibilità, inveratasi nel caso di specie, di un giudizio di non abilitazione assunto “a minoranza”). La disposizione, infatti, è stata in sostanza riscritta per effetto dei recenti arresti del TAR Lazio, Sez. III bis, n.12407 del 3 novembre 2015 e del Consiglio di Stato, 5 febbraio 2016, n. 470, le quali hanno dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui, ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale, stabilisce che la “commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti” dei componenti della commissione giudicatrice, quando deve invece considerarsi sufficiente la maggioranza semplice dei voti (pari a tre) dei commissari.
Si legge, in particolare, nella sentenza della Sezione III bis di questo TAR (con argomentazioni ampiamente condivise ed approfondite nella successiva pronuncia del Consiglio di Stato sopracitata) che:“Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili:
– in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa;
– in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.
Per le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006).
Con riferimento al caso di specie, dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso dalla Commissione nei confronti del prof. Massimliano Mazzanti il quale, avendo conseguito il voto positivo della maggioranza dei commissari, deve considerarsi abilitato, essendo questo l’effetto discendente direttamente dalla norma regolamentare annullata “in parte qua”, una volta eliminato “ex tunc” ogni riferimento alla maggioranza dei quattro quinti.
Discende, infatti, dall’effetto caducatorio/sostitutivo sull’art. 8, comma 5, cit., prodotto dalle sentenze menzionate, che il titolo di abilitazione scientifica consegue al voto favorevole espresso dalla maggioranza (semplice e non qualificata) dei componenti della Commissione, circostanza indubbiamente verificatasi nella specie.
L’accoglimento del ricorso, il fatto che la Commissione si sia espressa con tre giudizi individuali positivi su cinque e le pronunce giurisdizionali di annullamento (con efficacia, secondo i principi, retroattiva) della regola della maggioranza qualificata contenuta nell’art. 8, comma 5 del D.P.R. n.222 del 2011, comportano, in presenza degli altri presupposti della disciplina in esame, il diretto conseguimento dell’abilitazione scientifica a professore universitario di I fascia da parte dell’interessato. In considerazione del vizio accertato, pertanto, non si ravvisa la necessità di rinnovare l’attività valutativa da parte di una commissione in rinnovata composizione.
Il giudizio finale abilitativo è infatti già insito in quello in concreto deliberato dalla Commissione secondo il quorum deliberativo da considerare, oggi ma anche per allora, legittimo e sufficiente.
Occorre inoltre segnalare che non assumono rilevanza sulla questione le successive ordinanze di segno contrario emesse dal Giudice di II grado (cfr. ad esempio Cons. Stato, VI, ord. n.142 del 2016), giacché le stesse non hanno sospeso l’esecutività della predetta sentenza TAR Lazio, III bis, n.12407 del 2015 e considerato, in ogni caso, il giudicato costituito dalla citata sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2016, n. 470 emessa dal Supremo Connesso a definizione di una causa diversa rispetto a quella esaminata dalla menzionata pronuncia della Sezione III bis di questo TAR, ma avente, in ogni caso, efficacia“erga omnes” stante la natura regolamentare dell’atto impugnato “in parte qua”,suscettibile di applicazione generale ed astratta.]
Il TAR ha pertanto da tempo chiaramente superato la posizione del MIUR richiedendo l’applicazione “erga omnes” della maggioranza semplice, con validità ex-tunc (con efficacia, secondo i principi, retroattiva), ovvero come se la maggioranza 4/5 non sia mai esistita.
A valle della prima sentenza TAR, quasi duecento colleghi hanno tentato in tutti modi di coordinarsi ed aprire un dialogo con il MIUR. Hanno presentato collettivamente ed individualmente numerosissime istanze di autotutela (ormai da diversi mesi) senza ricevere dai Dirigenti neppure l’ombra di una risposta formale (solo sterili dichiarazioni orali di disponibilità, puntualmente disattese): si vedono pertanto oggi costretti nuovamente ad adire le vie legali.
E’ davvero necessario che parlino di nuovo i giudici? Non sarebbe forse il caso che la Dirigenza MIUR (tra l’altro risparmiando una gran quantità di soldi pubblici e privati) facesse proprio l’orientamento giurisprudenziale espresso in maniera incontrovertibile dal TAR e concedesse finalmente l’abilitazione a TUTTI i candidati che abbiano avuto 3 giudizi favorevoli su 5?
E’ possibile lasciare colpevolmente nel limbo per mesi più di duecento persone, impedendogli di partecipare alle procedure di valutazione e di essere inseriti nelle Programmazioni quadriennali degli Atenei?
Lettera firmata
Buonasera a tutti!
La solita domanda da giovane inesperto, idealista e del tutto sprovvisto di conoscenze giuridiche:
Ma, alla luce delle ormai innumerevoli circostanze nelle quali la giustizia amministrativa ha dato torto alla diabolica accoppiata MIUR/ANVUR, non si potrebbe agire per vie legali direttamente contro i responsabili dei procedimenti dimostratisi illeciti?
Considerato lo spreco della “gran quantità di soldi pubblici e privati”, non si potrebbe per esempio presentare un esposto per danno erariale?
(O addirittura: una meditata serie di esposti, “uno per ciascuna stupidaggine” che è stata fatta?)
Saremo sempre a lottare nudi e disarmati contro le burocratiche sarisse di una falange di incompetenti, che colpiscono nella completa impunità?
Giro la domanda a chi ne sa di più. Io temo anche gli effetti del DPR e del DM “criteri e parametri”, che regolamenteranno l’ASN 2.0. Ci attende un nuovo Vietnam? È vero che gestire concorsi/abilitazioni nazionali non è una passeggiata, ma è pure vero che regole contorte e mal scritte rischiano di creare i presupposti per una (seconda) via crucis. Niente di nuovo sotto il sole, va detto: è il desolante spettacolo va in scena ogni volta che l’ottusità ideologica prende il posto di competenza, etica e buon senso.
Non smetto di meravigliarmi, ogni volta che vedo, sento, leggo questo, che un dirigente, di qualsiasi livello, si permette di non rispondere alle domande che gli si rivolgono, di ignorare e snobbare (e implicitamente disprezzare) la persona che gli si rivolge, come se si trattasse di un servo, schiavo, di un disgraziato, che non vanno tenuti in considerazione. Meno di un cane da compagnia. Questo l’avevo già sperimentato con una mia preside, che quando la domanda in consiglio non le garbava, faceva finta di niente. E anche i colleghi, a dire il vero, lasciavano correre.
Ora, da molto tempo, questo comportamento lo manifesta il Miur: tavoli di trattative, nulla, sentenze del Tar, come se niente fosse. Queste cose nemmeno un monarca illuminato se le permetteva.
Ma non c’è la norma che entro 60 giorni bisogna rispondere nel merito? Omissione d’atti d’ufficio?
Poi vanno però a Porta a porta.
Dopo le ripetute sentenze di TAR e CdS, a me pare che ci siano tutti i presupposti per cui i colleghi che ancora non hanno avuto giustizia intentino causa per danni al MIUR. Più lunga l’attesa, più numerose le delibere di programmazione dei Dipartimenti e degli Atenei, maggiore il danno da risarcire. A chi giova?
How many times…
Speriamo che la risposta non stia volando nel vento.
Purtroppo la passione dell’ ANVUR per le bibliometrie e l’ incapacità di chi scrive le regole di non cadere nel bizantinismo cervellotico, finiscono nel “combinato disposto” per generare dei mostri. Quello descritto non e’ nemmeno il più eclatante.
In realtà poiché non si vuole una valutazione scientifica discrezionale, personale da parte di commissari esperti del settore (come si fa in tutti i paesi civili), ma si vogliono i cosiddetti “parametri freddi”, il lavoro in tal caso, a costo molto ridotto, può essere affidato ad un super computer (Cineca?).
Il “grande fratello” che chiamerei HAL (Habilitation Achievement Lottery), potrebbe in automatico tenere aggiornati i conteggi delle bibliometrie e quando il fortunato superasse il livello di soglia, mandare una e-mail “Caro Prof. Matricola Numero XXXYYY, il Sistema HAL la informa che lei in data odierna ha superato i valori di soglia pertanto e’ abilitato per il ruolo di professore Etc Etc Etc… Un abbraccio dal suo amico HAL”.
Pensiamo quanti risparmi in termini di spending review, altro che il povero Cottarelli !! Poi anche le spese legali ridotte a zero, chi può fare causa a un computer? Certo non gli azzeccagarbugli nostrani che hanno gia’ qualche problema con ” Vindovs “.
Caro collega,
mi permetto di obiettare che in molti dei casi 3/5 è proprio l’eccesso di discrezionalità degli esperti del settore che ha prodotto il pateracchio. Non bisogna ignorare, e tutti lo sappiamo, che il meccanismo dei settori disciplinari, rende le commissioni di concorso il luogo dove si esercita il potere accademico e si consumano le vendette trasversali tra gruppi.
La soluzione non è certo la bibliometria automatica e la tirannia dell’algoritmo ma un regime di responsabilizzazione nei meccanismi di reclutamento e upgrading che oggi non c’è.
Non sono d’accordo, credo che in tutto il mondo civile la gente mette la faccia e giudica, l’idea che la norma astratta prevenga comportamenti scorretti è all’origine di un sistema che non responsabilizza gli individui ma crea alibi attraverso l’entità metafisica del concorso.
Forse non ho spiegato bene il mio punto di vista. Sono pienamente concorde con il tuo ultimo post quando affermi che “in tutto il mondo civile la gente mette la faccia e giudica, l’idea che la norma astratta prevenga comportamenti scorretti è all’origine di un sistema che non responsabilizza gli individui ma crea alibi attraverso l’entità metafisica del concorso”. è esattamente questo il problema cui mi riferivo.
In Italia consorterie accademiche protette dallo schermo concorsuale non si assumono alcuna responsabilità a fronte di un reclutamento spesso slegato dalla qualità scientifica, in senso ampio, dei candidati. Ne risulta che, in media, e fermo restando casi non isolati ma minoritari, il reclutamento (nuove immissioni o upgrade) è scadente.
Vien voglia di ri-leggersi il capitolo III dei promessi sposi… quello del dialogo di Renzo con l’azzeccagarbugli…
A voi la scelta:
«A saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente»
«A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam trovarne il bandolo.»
«Oh! signor dottore, come l’ha intesa? l’è proprio tutta al rovescio.»
Nel 2016… o nel 1823 che differenza fa?
Tutti i colleghi che hanno ricevuto 3 giudizi positivi su 5 dalla propria Commissione, sono pregati di scrivere una mail all’indirizzo:
asn3quinti@gmail.com
Avranno così la possibilità di essere inseriti in una mailing list in cui ormai da novembre scorso si condividono le informazioni, e si sta seguendo attivamente la situazione dei ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato (la mailing list conta già oggi più di 200 colleghi) e rende possibile partecipare collettivamente alle azioni nei confronti del MIUR.
Il comportamento del ministero lascia a bocca aperta. A fronte delle sentenze inequivocabili rimangono immobili con grave pregiudizio per molti colleghi.
Ma il loro modus operandi non dovrebbe sorprendere. Sulla nuova abilitazione, ad esempio, come riporta Scuola24 sembra che l’ufficio legislativo del miur chiamato, per cortesia istituzionale, a dare un parere sul DM criteri e parametri, abbia il provvedimento nel cassetto da due mesi senza degnarsi di esprimere un giudizio e bloccando tutto.
Per altro, si rendono conto che l’ASN è ormai ferma da quasi tre anni per fare delle modifiche tutto sommato molto semplici?
Non hanno pudore.
Francamente non si capisce quale sia il senso dell’agire del MIUR, che comporterà di buttar via soldi pubblici in cause legali per difendere una posizione palesemente ingiusta. Se il ministro Giannini e la dirigenza del MIUR, a partire dal direttore generale Livon, improntassero i loro atti a giustizia e buon senso, di fronte alle sentenze di TAR e Consiglio di Stato provvederebbero a conferire tempestivamente l’abilitazione a tutti quelli che hanno avuto la maggioranza di giudizi positivi, che sono già stati molto danneggiati dalle occasioni perse in questi anni.
sudditi o cittadini?
Immobilismo totale del MIUR in merito alla sentenza del TAR che comporta anche un allungamento dei tempi sulla pubblicazione della nuova abilitazione.
Poveri noi!
A fronte di un silenzio tanto clamoroso che non valga la pena di fare un salto in procura per OMISSIONE D’ATTI D’UFFICIO, ex art. 328 co. 2 c.p.???…” […] Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa”…
Per quanto riguarda l’ASN…mi sembra ormai evidente che vi sia la VOLONTA’ di ritardarla…
OOT
Ma chi controlla che le univesrità bandiscano esattamente le dovute quantità di articoli 24 e 18 (comma 1 e 4)???
Come sottolineato da tanti altri colleghi, stupisce l’incapacità del Ministero e dei suoi funzionari di gestire questioni semplici. Ci si permette di non tenere in considerazione le legittime aspettative di docenti, ma soprattutto, persone che in questi anni hanno dovuto essere messe a “bordo campo” in attesa di un nuovo bando, che non è mai arrivato e per effetto di una norma che era palesemente illegittima, traducendosi in giudizi illogici e contraddittori. Gli estremi per un ricorso per danno erariale ci sono tutti. Così il Ministro aggiungerà a quanto già dovuto ulteriori somme da risarcire.
Comunque, ciò che più rammarica, è il senso di profonda tristezza per una vicenda che avrebbe potuto concludersi facilmente in modo diverso. Nell’attesa occorre fare affidamento, ancora una volta, sulla Magistratura Amministrativa. E poi ci si lamenta del ruolo di supplenza che i giudici sono chiamati ad esercitare sul potere politico!!!!
[…] titolo: “ASN a maggioranza semplice: quo usque tandem MIUR abutere patientia nostra“ (https://www.roars.it/asn-a-maggioranza-semplice-quo-usque-tandem-miur-abutere-patientia-nostr…). Purtroppo il silenzio perdurò e fummo costretti, alcuni collettivamente, altri individualmente […]