Scrivo a nome dell’auto-costituito “Coordinamento dei non abilitati con 3/5”, nato ormai quattro anni fa a seguito dell’annullamento, ad opera del Consiglio di Stato, della norma del regolamento dell’ASN che prescriveva una maggioranza qualificata dei 4/5 per l’ottenimento dell’abilitazione. Da allora il MIUR scelse la strada di applicare la “nuova” maggioranza esclusivamente “ex nunc” (cioè a partire dalla data di annullamento e in pochissimi altri isolati casi di situazioni “pendenti”) creando un evidentissima disparità di trattamento tra candidati. Chiedemmo subito al MIUR di agire invece per tutti in autotutela, ricevendo solo un assordante silenzio. Purtroppo il silenzio perdurò e fummo costretti, alcuni collettivamente, altri individualmente (con notevole impegno economico e morale) ad adire le vie legali. Finalmente, il 15 novembre scorso, il Consiglio di Stato ha emessa una chiarissima condanna senza alcuna attenuante, riguardo all’assurda posizione tenuta dal MIUR. Eppure, il MIUR è rimasto ancora inerte, costringendoci a nuovi ricorsi al TAR contro il suo silenzio (vinti lo scorso giugno). Solo allora ha emesso una nuova Circolare che, finalmente, dopo più di quattro anni, metterà la parola fine alla questione. Ci chiediamo: Era davvero necessario che il MIUR ci facesse patire per quattro anni? Era davvero impossibile capire che questa fosse da subito l’unica soluzione possibile? Chi ci ripagherà per i quattro anni di occasioni mancate?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Scrivo a nome dell’auto-costituito “Coordinamento dei non abilitati con 3/5”, nato ormai quattro anni fa a seguito dell’annullamento, ad opera del Consiglio di Stato, della norma del regolamento dell’ASN che, senza alcuna logica, né previsione di legge, prescriveva una maggioranza qualificata dei 4/5 per l’ottenimento dell’abilitazione.
Da allora il MIUR scelse la insostenibile strada di applicare la “nuova” maggioranza esclusivamente “ex nunc” (cioè a partire dalla data di annullamento e in pochissimi altri isolati casi di situazioni “pendenti”) creando un evidentissima disparità di trattamento tra candidati.
Chiedemmo subito al MIUR di agire invece per tutti in autotutela, ricevendo solo un assordante silenzio, silenzio, silenzio … nessuna risposta, nessun atto amministrativo!
Logorati dalla insostenibile ed insopportabile inerzia amministrativa, ormai più di due anni fa, scrivemmo un articolo su ROARS dall’eloquente titolo: “ASN a maggioranza semplice: quo usque tandem MIUR abutere patientia nostra“ (https://www.roars.it/asn-a-maggioranza-semplice-quo-usque-tandem-miur-abutere-patientia-nostra/).
Purtroppo il silenzio perdurò e fummo costretti, alcuni collettivamente, altri individualmente (con notevole impegno economico e morale) ad adire le vie legali.
Finalmente, il 15 novembre scorso, il Consiglio di Stato ha emessa una chiarissima condanna (Sentenza 5287/2017, in allegato), senza alcuna attenuante, riguardo all’assurda posizione tenuta dal MIUR (con l’altrettanto assurdo sostegno dell’Avvocatura di Stato):
“… non è chi non veda allora anche la PROFONDA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO (PURE CONTESTATA FIN DAL PRIMO GRADO) NELLA DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (V. LA CITATA NOTA N. 1844/2016) DI COMMUTARE L’ESITO DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE (DA NEGATIVO, PER ASSENZA DEL QUORUM QUALIFICATO DI 4/5, A POSITIVO, PER RISCONTRATO GIUDIZIO FAVOREVOLE GIÀ FORMATOSI A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI COMMISSARI) SOLO NEI RIGUARDI DI ALCUNI CANDIDATI – NON DI TUTTI –, OSSIA DI QUELLI CHE AVESSERO IMPUGNATO A TEMPO DEBITO I GIUDIZI NEGATIVI DELLA COMMISSIONE.”
La stessa sentenza, già 8 mesi fa, come più volte segnalato a noi al MIUR, aveva già tracciato l’unica strada perseguibile per ristabilire un minimo di giustizia ed equità tra i candidati: un intervento erga omnes di concessione dell’abilitazione in Autotutela, in applicazione della stessa Circolare MIUR del febbraio 2016 (Vs. NOTA N. 1844/2016). La sentenza spiega infatti chiaramente al MIUR come esso fosse “autovincolato” ad agire in autotutela:
“Anche a questo proposito non risulta condivisibile quanto espresso dai primi Giudici in merito alla domanda di accertamento pur formulata dall’originaria ricorrente, lì dove gli stessi hanno affermato che una tale domanda “è ammissibile esclusivamente qualora si tratti di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità dell’amministrazione”.
“Ebbene, dato quanto sopra detto, è sufficientemente evidente che NELLA SPECIE RICORREVA PROPRIO UN CASO DI ATTIVITÀ VINCOLATA DELL’AMMINISTRAZIONE, DAL MOMENTO CHE UNA VOLTA ACCERTATA L’EFFETTIVA E PREVIA SUSSISTENZA NEI RIGUARDI DI UN CANDIDATO DI UN GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL’ATTRIBUZIONE DELL’ASN ESPRESSO A MAGGIORANZA SEMPLICE L’AMMINISTRAZIONE – E PER ESSA LA COMMISSIONE VALUTATRICE – NON DISPONEVA DI ALCUN ULTERIORE SPAZIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE, DOVENDOSI ESSA LIMITARE AD UNA MERA CONSTATAZIONE DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE GIÀ CONSEGUITO DAL CANDIDATO.”
“LA NON PLAUSIBILITÀ DEL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE DISCENDE DALLE CONSIDERAZIONI SOPRA SVOLTE, IN PUNTO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA SCELTA DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE DI AUTOVINCOLARSI AD UNA REVISIONE DEI GIUDIZI SOLO NEI RIGUARDI DI CHI AVESSE GIÀ IMPUGNATO LE VALUTAZIONI NEGATIVE, IGNORANDO DI CONTRO IL DOVERE DI IMPARZIALITÀ E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO A COSPETTO DI SITUAZIONI TUTTE CONNOTATE DA SOSTANZIALE COINCIDENZA FATTUALE.”
“È ANNULLATA LA CITATA NOTA N. 1844/2016, NELLA PARTE ECCETTUATIVA SOPRA INDICATA, E CORRELATIVAMENTE DICHIARATA LA SUSSISTENZA NEI RIGUARDI DELLA PARTE APPELLANTE DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE OCCORRENTE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ASN, TORNATA 2012.”
Eppure, nonostante le nostre nuove istanze, il MIUR è rimasto ancora inerte, costringendoci a nuovi ricorsi al TAR contro il suo silenzio (vinti lo scorso giugno).
Solo allora, pare essersi determinato a chiedere un nuovo parere all’Avvocatura e ad emettere una nuova Circolare (in data 13 luglio u.s.), in allegato, che, finalmente, dopo più di quattro anni, metterà la parola fine alla questione, avviando una fase ricognitiva (si spera il più possibile rapida) che, tramite i nostri siti “loginmiur”, permetta una auto-segnalazione da parte nostra della “posizione di candidato 3/5”.
Siamo ovviamente contenti di aver vinto la nostra battaglia di giustizia ed equità, ma ci chiediamo:
Era davvero necessario che il MIUR ci facesse patire per quattro anni?
Era davvero impossibile capire che questa fosse da subito l’unica soluzione possibile?
Chi ci ripagherà per i quattro anni di occasioni mancate?

Lettera firmata

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