Se si cede il proprio copyright senza riservarsi il diritto di ripubblicare l’opera posta sotto copyright si è colpevoli di violazione del copyright anche se si sta solo copiando se stessi.
Richard A. Posner ll piccolo libro del plagio Elliot edizioni
L’italia è un paese in cui vige il diritto d’autore. La legge che disciplina questa materia è la 633 del 1941 e successive modificazioni. Ci concentreremo qui sulle implicazioni di questa legge (in cui non esiste uno statuto della conoscenza scientifica) rispetto alla presentazione di pubblicazioni italiane per la abilitazione.
I diritti d’autore sono di due tipi, i diritti morali (ad esempio il diritto di paternità o il diritto di inedito) che non possono essere ceduti o trasmessi agli eredi e che sono sempre in capo all’autore e i diritti di sfruttamento economico (pubblicazione, riproduzione, traduzione, ecc.) che possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito in via esclusiva o non esclusiva. Nel secondo caso lo stesso diritto o diritti diversi possono essere ceduti a soggetti diversi.
Di solito la cessione dei diritti è regolata da un contratto che specifica quali diritti vengono ceduti e in che forma (esclusiva o non).
Non sono invece tutelate dal diritto d’autore le opere di pubblico dominio, cioè le opere su cui la protezione esercitata dalla legge è scaduta (70 anni dopo la morte dell’autore) o non può essere esercitata (è il caso questo di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari, decreti emanati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e in generale dalle pubbliche amministrazioni).
In pratica tutte le pubblicazioni scientifiche attuali sono soggette al diritto d’autore, non fosse altro che per il fatto che i diritti morali non possono essere ceduti.
In Italia, soprattutto in passato, capitava che gli autori pubblicassero i propri lavori (articoli soprattutto) senza sottoscrivere alcun contratto. Oggi la situazione è molto più regolata, anche se la consapevolezza degli autori rispetto a ciò che firmano e a ciò che cedono è rimasta la stessa, vale a dire molto scarsa.
E qui arriviamo alle abilitazioni.
Il DD 222 all’articolo 2.3 fornisce informazioni importanti in merito alla presentazione della domanda:
[la domanda è corredata] “nell’ambito dell’elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l’abilitazione alla prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a copyright;”
Dunque le pubblicazioni presentate devono obbligatoriamente essere caricate in PDF (pena l’esclusione) e tra di esse deve essere indicato quali sono soggette a copyright.
La domanda (quali pubblicazioni sono soggette a copyright) disorienta, perché abbiamo visto che tutte le pubblicazioni sono soggette a diritto d’autore (copyright è un concetto di un altro sistema giuridico), ma soprattutto quello che non è chiaro è a cosa serve questo tipo di indicazione.
Significa che se l’autore ritiene che le proprie pubblicazioni sono soggette a copyright deve prima chiedere all’editore il permesso di caricarle? E ciò vale per le pubblicazioni italiane o anche per quelle straniere, soggette ad un altro tipo di regolamentazione?
Cosa succede se l’autore carica le proprie pubblicazioni in PDF (perché è obbligato a farlo) in un sito inaccessibile ma senza chiedere il permesso all’editore? Non viene abilitato?
Cosa succede se l’autore non dice nulla in merito al copyright perché non sa se le pubblicazioni sono soggette a copyright o non lo ritiene importante? Non viene abilitato?
A cosa serve all’ANVUR questa informazione?
Fra le FAQ sul sito dell’abilitazione troviamo anche la seguente:
Ai fini della abilitazione si potranno presentare i file PDF dei libri utilizzati ai fini della VQR?
No, a meno che colui che li ha caricati (autore o editore) non autorizzi esplicitamente l’uso anche per l’abilitazione. L’autorizzazione a utilizzare i file PDF a fini della VQR derivava da un accordo con gli editori limitato alla valutazione dei prodotti nel periodo 2004-2010. Il MIUR informerà i candidati circa le procedure con le quali i file PDF potranno essere prodotti e utilizzati a fini di abilitazione.
Mettendo insieme questa faq e le indicazioni date nel DD sembra che gli autori che hanno ceduto i diritti agli editori non possano presentare i propri lavori per l’abilitazione senza prima avere avuto il permesso dell’avente diritto (l’editore nella maggior parte dei casi), il quale può decidere se concedere questo diritto e può decidere se farlo a titolo oneroso (e chi paga per 14/18 pubblicazioni moltiplicato per tutti gli abilitandi?).
Anche questa volta gli editori hanno stipulato con ANVUR l’accordo per depositare i pdf al posto degli autori. Ad un certo punto a ottobre (a procedura già ampiamente avviata) apparirà nella domanda per l’abilitazione il bottone “chiedi PDF all’editore”. Immagino ci sia un riscontro in merito agli esiti di questa costosa procedura nell’ambito della VQR e mi auguro anche che questo riscontro per altre istituzioni sia stato positivo.
Per la mia istituzione non è stato così.
Spesso gli editori hanno risposto che i PDF non erano disponibili e hanno chiesto di essere ricontattati dagli autori, oppure hanno chiesto un pagamento, oppure hanno risposto all’ultimo momento (leggasi ultimo giorno) e in alcuni casi non è stato possibile recuperare il testo per mancanza di tempo.
Ci si chiede se era il caso di porre questo ulteriore ostacolo in una procedura complessa e pasticciata, ci si chiede quale sia la logica. Ma soprattutto a questo punto appare fondamentale che gli autori imparino ad essere più attenti nella gestione dei propri diritti e si ricordino che una cessione esclusiva dei propri diritti li rende totalmente dipendenti dagli editori anche per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera.


il Tar avrà tanto lavoro…ma perché l’Anvur non funziona e non perché qualcuno denuncia il malfunzionamento dell’Anvur..
Io appunto ha mandato vari quesiti all’ANVUR sui PDF e mi hanno risposto che della questione non si occupano loro (sic!) ma l’Ufficio 1 Affari Generali del MIUR, del quale non mi hanno fornito recapiti. Come è possibili che non sappiano dare indicazioni su un punto cruciale del loro stesso bando?
Praticamente cosa consigliate di fare?
Chiedere i pdf agli editori. Se rispondono che non li hanno, chiedere il consenso a scansionare da sé i testi. Nel 99% dei casi questo risolve il problema.
però abbiate pazienza, o l’anvur o chi per esso chiede espressamente di inviare liberatorie per iscritto degli editori da allegare ai file, oppure cosa volete ne sappia l’editore che voi avete presentato una scansione di un libro per il concorso ?
fp: “L’unico vero problema che vedo è il cronico ritardo con cui i docenti tendono ad attivarsi per realizzare procedure – come il caricamento dei pdf – obiettivamente elementari: se tutti aspettano l’ultimo secondo, come per la vqr, il problema ci sarà”.
C’è qualcuno che ha assimilato la filosofia dell’Anvur: la colpa è sempre degli altri, del Miur, della fretta, del caldo, della malasorte, delle mosche cavalline, dell’epidemia di aviaria e … naturalmente dei docenti italiani…..
e nel caso in cui per capitoli di libro non si fosse firmato nessun contratto? mi riferisco a capitoli in volumi collettanei per i quali di sicuro i curatori hanno firmato un qualche contratto, ma i singoli autori dei contributi no. in questo caso è possibile inviare una scansione del capitolo visto che non c’è stata cessione dei diritti?
Non me voglia la Signora Galimberti, ma io sono abbastanza vecchio da ricordare “i pacchi” e i pomeriggi passati a fotocopiare dozzine di articoli. Ora trovo il fatto di poter inviare il formato elettronico un decisivo passo in avanti. Da diverse parti proprio su questo sito ho letto la protesta contro una valutazione che non consideri anche la qualità dei titoli, oltre che la quantità. Posso vedere delle difficoltà per i settori “nonbibliometrici” dove le monografie sono predominanti, ma almeno per le comunità dove la stragrande maggioranza dei titoli sono lavori su riviste la procedura è fattibile, e sicuramente un passo in avanti.
L’ANVUR ha moltissimi difetti, ma questa della digitalizzazione non mi sembra proprio un aspetto criticabile.
Posso permettermi un’osservazione al Signor Lizzi (Taddeo)? Quello che NON bisogna fare è generalizzare le proprie esperienze. Per lei il sistema è comodo. Evidentemente ha i pdf e o
1. ha pubblicato solo in Italia e solo negli ultimi 10 anni
oppure
2. pensa di non chiedere a nessuno autorizzazioni (immagino questa sia quella buona)
Perfetto.
Ora provi a pensare di avere tre monografie da inviare per circa 1.000 pagine. Provi a pensare che una di queste è del 2003 e non c’è PDF ma va ricostruito. Più capitoli di libro su cui chiedere autorizzazioni dall’estero, perché vuole essere preciso e cercare di ottemperare alle scemenze che vengono dette in materia di “copyright”.
A me non pare affatto sensato.
Sa cosa è sensato? E’ sensato che i cosiddetti commissari siccome sono degli esperti, prendano, vadano in biblioteca (o sul web) e leggano (se non hanno già letto prima).
Questo si fa in tutto il mondo. Pacchi e cumuli di PDF sono due versioni, analogica e digitale della stessa idiozia.
Però, siccome siamo in Italia, le commissioni devono abilitare i candidati in tre mesi, con criteri sballati e tutto alla carlona.
Caro Banfi, (ho levato il riferimento al vecchio nickname)
riconosco che la procedura più sensata sarebbe la semplice indicazione delle referenze che sono pubbliche e reperibili da chiunque, esperto o meno: “pacchi e cumuli di pdf sono parte della stessa idiozia”. Touché.
Però il mio commento era figlio del fatto che uno dei problemi di questa procedura di valutazione fatta a spanne è la pretesa di trattare tutte le comunità allo stesso modo. Quando addirittura bisognerebbe differenziare all’interno dei settori disciplinari (vedi il caso degli storici della matematica).
Ora la mia comunità (fisici teorici) ha l’abitudine, dalla metà degli anni 90, di mettere tutta la produzione scientifica su archivi aperti (e gratuiti). Le riviste con referee hanno di fatto perso il loro ruolo di “diffusione” della conoscenza, mantenendo quello assai importante di “validazione” della ricerca.
Indipendentemente da qualunque concorso io ho da tempo sulla mia pen drive tutte le mie “opere complete”, inclusa la produzione “pre-ArXiV” scansionata.
Sono abituato in Italia a quelle che trovo pratiche assurde. Ricordo ancora dover andare a comuni e consolati per le firme autentificate.
La lettura di questo post, e di molti commenti, mi sembra vada nel senso di un passo indietro. Alternativa al pdf è la carta.
In questo senso mi avrebbe fatto piacere, ed avrebbe evitato il mio post e i suoi commenti, una presa di posizione di ROARS contro i cumuli di pdf, non l’inizio di una questione formale sul fatto se io posso usare il frutto della mia ricerca per farla giudicare fra pari.
Sono d’accordo. Il punto è che in molte aree, come ricorda Galimberti, gli autori non si sono mai posti il problema di quel che cedevano all’editore anche solo in materia di circolazione del prodotto…sarà buona cosa se questo andazzo cambierà.
Non che di norma gli autori siano in tale posizione di forza da poter far scrivere agli editori nei contratti quello che pare loro…
Alternativa al pdf non è la carta, ma un decreto che normi l’invio di qualsivoglia materiale previsto dal bando e che un candidato giudichi utile alla formazione del giudizio della commissione, senza che il candidato debba minimamente sottostare alla spada di Damocle di possibili impedimenti posti da soggetti terzi.
Il DD222 non è quel decreto, anzi.
“ove la stragrande maggioranza dei titoli sono lavori su riviste la procedura è fattibile, e sicuramente un passo in avanti”
ha provato a chiedere l’autorizzazione al conferimento dei PDF a una rivista straniera?
Poi possiamo sempre dire che delle frasi e frasette di ANVUR sul copyright ce ne impippiamo, però facciamo finta che valgano qualcosa. I colleghi che conosco e ci hanno provato si sono presi sono risate e un bel NO.
Scusate, sarò duro di comprendonio, ma non ho capito dove sta il problema. Per decenni si sono fatti concorsi dove abbiamo mandato fotocopie di tutti i tipi di pubblicazioni possibili e immaginabili (riviste, journals, libri, manuali, trattati, tesi etc) e nessuno ha mai immaginato si stesse violando il copyright. Ora che per risparmiare un po di carta ci chiedono dei pdf sorgono problemi inimmaginabili.
Io personalmente ho già pronti i pdf da caricare tutti provenienti da quelli forniti dall’editor, scaricati grazie agli abbonamenti dell’università o di università di colleghi.
Secondo me quasi tutte le pubblicazioni sono soggette al copyright e quindi dopo averle indicate come selezionate per la valutazione bisognerà segnalare sul sito abilitazioni che sono soggette a copyright, ma questo non vieterà ai commissari di valutarli, ma solo vieterà loro di diffonderli. Mi sbaglio? RSVP
Ai fini della abilitazione si potranno presentare i file PDF dei libri utilizzati ai fini della VQR?
No, a meno che colui che li ha caricati (autore o editore) non autorizzi esplicitamente l’uso anche per l’abilitazione. L’autorizzazione a utilizzare i file PDF a fini della VQR derivava da un accordo con gli editori limitato alla valutazione dei prodotti nel periodo 2004-2010. Il MIUR informerà i candidati circa le procedure con le quali i file PDF potranno essere prodotti e utilizzati a fini di abilitazione.
Mettendo insieme questa faq e le indicazioni date nel DD sembra che gli autori che hanno ceduto i diritti agli editori non possano presentare i propri lavori per l’abilitazione senza prima avere avuto il permesso dell’avente diritto (l’editore nella maggior parte dei casi), il quale può decidere se concedere questo diritto e può decidere se farlo a titolo oneroso (e chi paga per 14/18 pubblicazioni moltiplicato per tutti gli abilitandi?).
il punto sta nella cessione dei diritti. Poi è ovvio che si tratti di una completa assurdità. Salvo il fatto che se si sostiene che occorre chiedere l’autorizzazione all’editore, gli editori stranieri tali autorizzazioni non-le-concedono per policy.
Alla fine manderemo tutti alla carlona, ma è l’ennesimo esempio di cattiva regolazione.
Comincio a capire qual è il problema. L’ho detto sono duro di comprendonio, ma non durissimo :-) .
Ho letto solo ora il commento di Banfi delle 00.16. Condivido.
Tuttavia credo che vogliano i pdf poiché bisogna dichiarare che sono copie autentiche, con la propria firma elettronica e che non ci siano errori attribuibili ai commissari che leggono il lavoro “sbagliato” e, forse, perché qualche segretaria dovrà stampare il tutto e renderli disponibili per i commissari in forma cartacea.
Un commento.
Nel passato, in era pre-PDF, alla pubblicazione di un articolo su rivista internazionale l’autore riceveva, gratuitamente o a pagamento, un certo numero di reprint. Questi servivano ad uso personale, ovvero per inviarli a coleghi o utilizzarli in procedure per l’assegnazione di tenure.
Ora questa prassi è sostituita dalla ricezione di un reprint digitale, una author proof, che ha gli stessi usi possibili.
Ovvio che un intero libro pone dei problemi diversi poichè la casa editrice è istantaneamente danneggiata dalla circolazione del relativo file PDF. Però, anche per i libri, le case editrici concedono un certo numero di copie-omaggio che diventando proprietà dell’autore possono essere utilizzate come si vuole. Il vero problema è la produzione del PDF per i motivi di cui sopra.
Credo che la casellina da spuntare sia solo la italica maniera di scaricarsi dalle responsabilità, ovvero informare l’autore che l’operazione che lui sta facendo è a suo totale rischio. Non credo però che nessuno possa dimostrare che l’upload di un PDF, anche autoprodotto, possa configurarsi come violazione del diritto di autore se essa è fatta senza fine di lucro in un database ad accesso limitato.
“Credo che la casellina da spuntare sia solo la italica maniera di scaricarsi dalle responsabilità, ovvero informare l’autore che l’operazione che lui sta facendo è a suo totale rischio”
Per la precisione: questo vale per i testi inseriti in ugov. Per la procedura di abilitazione è esattamente il contrario: spuntando la casellina, non ci si assume alcuna responsabilità, bensì si segnala che il testo che si sta inviando è coperto da copyright. La responsabilità di usarlo in modo discreto, dunque, viene data alle commissioni.
“qualche segretaria dovrà stampare il tutto e renderli disponibili per i commissari in forma cartacea”.
Pura illusione. In alcune delle sedi sorteggiate ho partecipato a commissioni di valutazione comparativa. Si trattava di concorsi con pochi candidati, ma non ho mai avuto il bene di vedere una segretaria. I computer da utilizzare erano prevalentemente personali. Il responsabile della procedura era un amministrativo che esisteva, ma non era visibile a noi mortali “quasi una figura mitologica, e, quando veniva per via telefonica interpellato, rispondeva come la Sibilla cumana “Ibis redibis non morieris in bello”. Per carità di patria non mi soffermo sulle procedure per ottenere i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno. Immaginate quando questa cultura amministrativa si scontrerà con problematiche di procedure assolutamente nuove, con centinaia di candidati “agguerriti” e dovrà risolvere i problemi del nostro commissario straniero.
Non voglio pensare cosa succederà quando il “fortunato” prescelto commissario straniero:
a)dovrà richiedere il rimborso delle spese compilando decine di moduli; b) capirà che il rimborso delle spese avverrà in tempi non certi; c) si accorgerà che la mancanza di una firma comporta il blocco della procedura; d) non sarà rimborsato del biglietto aereo perchè ha, niente meno, gettato il tagliando del ticket; e) gli verrà notificato il ricorso al TAR dei nostri candidati relativo all’uso di un paio di aggettivi e del condizionale nei verbali; f) sarà raggiunto da un avviso di garanzia (e forse da un mandato di cattura internazionale) perchè ha parlato per telefono di qualche candidato con gli altri commissari.
Buona ASN a tutti
Grazie per questa summa di argomentazioni a favore dell’open access: mi autorizzate a citare per un libro che sto preparando ?
[…] questo interessante articolo sul blog speacialistico […]
Il punto è: un autore può presentare il PDF delle proprie pubblicazioni senza l’autorizzazione dell’editore? Secondo quanto indicato nel DD e precisato nella faq questo non è possibile in quanto:
“L’autorizzazione a utilizzare i file PDF a fini della VQR derivava da un accordo con gli editori limitato alla valutazione dei prodotti nel periodo 2004-2010”
Ora nell’Elenco degli editori registrati per la VQR (http://www.anvur.org/?q=content/elenco-degli-editori-registrati-la-vqr) non compaiono alcune delle più importanti case editrici straniere (Brepols, Brill, tanto per fare dei nomi) e ciò può voler dire due cose: a) non sono stati contattati; b) sono stati contattati ma NON hanno accettato di concedere il PDF ai fini della VQR (e di conseguenza non la concederanno neppure per l’abilitazione.
Se è necessaria l’autorizzazione della casa editrice per presentare il PDF (ma proprietà intellettuale e copyright non sono la stessa cosa ed è evidente che chi ha scritto la norma non lo sa) i più penalizzati saranno (ancora una volta) coloro che hanno pubblicato all’estero. Insomma, ancora una volta… curnuti e mazziati!
Le osservazioni di Galimberti sono tutt’altro che marginali o superabili grazie all’italica arte dell’arrangiarsi, perché attengono alla sfera del diritto. Se l’invio di materiali in pdf è considerato pubblico utilizzo di copia di materiali originali, il titolare del cui diritto sia un soggetto terzo, la copia e la trasmissione non autorizzata sono reato punibile secondo quanto previsto dalla L. 633/1941, e successive modificazioni del 2004, agli artt. 171, 171bis e 171ter.
Il decreto avrebbe dovuto chiarire che la copia e trasmissione ai commissari dei prodotti da valutare va intesa, ai fini di legge, solo come uso personale. Invece la richiesta perentoria ai candidati di inviare copie in pdf (“a pena di esclusione”) con la contemporanea richiesta di assolvere da sé l’acquisizione (o ri-acquisizione) dei diritti d’autore propone ai cittadini un’ingiustizia: dacci le tue caratteristiche personali che vuoi far valutare ma solo quelle che altri ti concedono di darci.
Se l’Anvur ha il diritto di stabilire arbitrariamente quale formato di una pubblicazione è accettabile, beh, perché porre limiti alla fantasia? Potrebbero richiedere l’invio esclusivamente di testi su pergamena ed in carattere gotico, o formattati secondo un algoritmo usato solo dalla Nasa, o quel che gli pare.
Per quanto io capisca che l’invio elettronico ha vantaggi indubbi e sia propenso ad andare in questa direzione, tuttavia, in assenza di una specifica legge, è illegittimo che qualcuno che abbia pubblicato un testo e lo possieda in cartaceo venga escluso perché non lo possiede in un altro formato più gradito all’Anvur. Se ciò dovesse accadere non ho alcu dubbio che un eventuale ricorso avrebbe successo.
Caro Zhok,
ai tempi della pergamena e della scrittura gotica le cose andavano molto meglio nelle università. La concessione della licentia docendi era cosa seria, anzi serissima e nulla era lasciato al caso. Avveniva pubblicamente, secondo regole precise, codificate e non derogabili. Potrebbe dire la stessa cosa per quanto sta avvenendo oggi?
La complessità del problema PDF è testimoniata dal Regolamento che ANVUR fu costretta ad approvare per la VQR (si veda la problematica posizione del “fornitore”).
http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/allegato1_regolamento_per_gestione_file_pdf_in_vqr.pdf
Peraltro, il CINECA si definisce come consorzio interuniversitario con “personalità giuridica di diritto privato”, seppur sottoposto alla vigilanza del MIUR.
(art. 1 Statuto CINECA http://www.cineca.it/sites/default/files/STATUTO_CINECA_2009_1.pdf )
Dunque, sembra trattarsi di un soggetto di natura privata, ma a vigilanza pubblica; che gestisce una banca dati di interesse pubblico, ma ad accesso non universale.
Per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, l’art. 3, comma 5, del D.P.R. 222/2011 stabilisce:
“Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui all’articolo 7, comma 6. NELLA REDAZIONE DEL PREDETTO ELENCO IL CANDIDATO SPECIFICA QUALI SONO LE PUBBLICAZIONI SOGGETTE A COPYRIGHT. L’elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato nel sito del Ministero, dell’Unione europea e dell’Università sede della procedura di abilitazione. LA CONSULTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SOGGETTE A COPYRIGHT, DA PARTE DEI COMMISSARI E DEGLI ESPERTI REVISORI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 3, AVVIENE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE A TUTELA DELL’ATTIVITÀ EDITORIALE E DEL DIRITTO D’AUTORE”.
I PDF caricati dagli autori sul database CINECA potrebbero essere visualizzati e scaricati da numerosi soggetti, non solo dai singoli commissari (basti pensare, per la ASN, agli esperti pro veritate cui le commissioni potrebbero rivolgersi in base all’art. 8, comma 3, dello stesso D.P.R. 222/2011).
Sono rimaste inascoltate le parole del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere 01180/2011 (sul primo schema del D.P.R. 222/2011):
“[…] occorrerebbe specificare che l’uso dell’informatica si limita alla presentazione delle domande e del mero elenco dei titoli, in quanto LA TRASMISSIONE PER VIA INFORMATICA DEI TITOLI STESSI PUÒ DIVENTARE TROPPO ONEROSA e richiedere tempi di confezione e lettura più lunghi di quelli richiesti allorchè i titoli vengono trasmessi in formato cartaceo, non trattandosi, nel caso di specie, di mere certificazioni, sibbene di opere a stampa spesso assai voluminose […]”.
E, nel successivo parere 02191/2011 (sempre sullo schema del D.P.R. 222/2011), il Consiglio di Stato aveva aggiunto:
“PER QUANTO RIGUARDA LA PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI PER VIA TELEMATICA, I RISPARMI DI SPESA NON SEMBRANO POI COSÌ RILEVANTI, COME IPOTIZZA L’AMMINISTRAZIONE, A FRONTE DELLA COMPLICAZIONE CHE SI INTRODUCE, PRETENDENDO L’INVIO DELLE PUBBLICAZIONI ESCLUSIVAMENTE PER VIA INFORMATICA […] Volendo trovare una giustificazione delle norme proposte all’art. 3, sembrerebbe che esse siano dettate dalla LEGITTIMA PREOCCUPAZIONE CHE LA DIFFUSIONE IN RETE DI PUBBLICAZIONI DETERMINI UN DANNO PER L’ATTIVITÀ EDITORIALE E PER GLI INTERESSI ECONOMICI DEGLI AUTORI. TALE PREOCCUPAZIONE AVREBBE, PERÒ, DOVUTO INDURRE AD UNA MAGGIORE PRUDENZA NELL’IMPORRE LA PRESENTAZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO TELEMATICO, ed inoltre dovrebbe essere oggetto di più dettagliata normativa, che richiami i princìpi generali posti a tutela dell’attività editoriale e del diritto d’autore a fronte di eventuali lesioni che al medesimo dovessero venire dall’uso della rete”.
Il Governo, però, come si legge nelle premesse del D.P.R. 222/2011, ha ritenuto di non accogliere gli inviti alla prudenza del Consiglio di Stato:
“Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione all’articolo 3, comma 5;
Ritenuto … di NON POTER ACCOGLIERE IL RILIEVO NELLA PARTE IN CUI STIGMATIZZA L’INFORMATIZZAZIONE DELL’INTERA PROCEDURA, poiché la stessa è in linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti E PER EVITARE L’AGGRAVIO DELLA PROCEDURA, CON CONSEGUENTI MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA”.
Così siamo arrivati ad oggi. Chissà cosa sarebbe accaduto, se lo Stato avesse ascoltato il consiglio del Consiglio di Stato …
Signori, se vogliamo parlare di pratica: nel form di presentazione della domanda occorre “spuntare” un quadratino nel caso in cui il materiale inviato sia coperto da copyright. Siccome – concordo – tutti i materiali sono soggetti a copyright, si spunta il quadratino ed è fatta. Non ci si sta assumendo nessuna responsabilità particolare, come viceversa avviene nel caso del caricamento su ugov, quando, ve ne sarete accorti, dopo aver inserito il pdf occorre sottoscrivere una dichiarazione (che appare in una pop-up) in cui ci si assume esplicitamente la responsabilità di inviare quel materiale, in caso sia coperto da copyright.
Vorrei aggiungere che non è vero, come afferma sopra Banfi, che l’invio obbligatorio di pdf per le abilitazioni avvenga solo in Italia. Cito solo il caso della Francia, che conosco: ma forse ce ne sono nche altri. Sarebbe logico, perché inviare files in pdf è senza il minimo dubbio più pratico che inviare quintali di fotocopie. Questo lo caoiscono anche gli editori italiani, che in tutti i casi che conosco hanno concesso l’invio in pdf (o l’autorizzazione a scansionare) senza problemi. All’estero risulta anche a me che ci sia qualche problema, ma non conosco casi in cui gli editori hanno “riso in faccia” agli autori che hanno richiesto il pdf: dopo qualche civile scambio di e-mail, una volta compreso l’uso che del pdf si doveva fare, questi editori hanno concesso l’autorizzazione a scansionare (del pdf “originale” usato per la stampa sono, comprensibilmente, più gelosi).
Da ultimo, vorrei rispondere al prof. De Rienzo se mi legge: ribadisco che sì, a mio avviso quei docenti che non sanno cosa è un pdf e anzi si fanno beffe di chi li utilizza, che non sono capaci di usare un computer e non si preoccupano di leggere con attenzione un bando – pur avendo cinque mesi di tempo per farlo – se non all’ultimo minuto (insomma: i cosiddetti BARONI, abituati ad avere sempre e comunque qualcuno che lavora per loro) sono i soli responsabili dei loro eventuali problemi “tecnici”. Non l’ANVUR.
Pardon, “Di Rienzo”. Mi scusi il refuso.
con “l’autorizzazione a scansionare” di cui lei parla che si fa, la si manda alla commissione o la si tiene nel cassetto ? per farne cosa ?
Non si deve mandare assolutamente nulla alla commissione, a parte il pdf con la spunta dell’opzione “testo coperto da copyright”.
L’autorizzazione mi pare opportuno archiviarla precauzionalmente, posto che, in effetti, non dovrebbe servire: ma in effetti, in questa procedura tutto può accadere, anche che, a un certo punto, venga richiesto di inviare le autorizzazioni degli editori… ANVUR, come si sa, è imprevedibile.
Non so se qualcuno ha già sollevato il problema, ma la dicitura “copyright” è molto ambigua. Cosa si intende per copyright? Al di là delle differenze legislative (in Italia come sottolinea il post vige il Diritto d’autore), ci sono diverse forme di protezione dei propri diritti. Per esempio, io ho pubblicato su riviste che rilasciano i contenuti sotto licenza Creative Commons. Che faccio, mi disabilito? Clicco il bottone “copyright” o no?
JUS
In precedenza ho sempre apprezzato la chiarezza. Qui non è stato all’altezza. Non ho capito il punto dell’intervento.
In pratica: io mi procuro il pdf (lo scarico da internet o lo scannerizzo), spunto che è coperto da Copyright, allego il pdf che sarà usato dalla commissione e da eventuali esperti e buona notte. Mi arrestano? arrestano i commissari?
Scusami per la mancata chiarezza. Mi sono limitato a segnalare che l’obbligatorietà dell’invio delle pubblicazioni in formato esclusivamente digitale pone dei problemi oggettivi, colti già dal Consiglio di Stato (i cui componenti hanno, evidentemente, qualche cognizione di diritto).
Per il resto, spero (e credo) che nessuno verrà arrestato, se questo può essere di conforto.
Grazie JUS,
ora sono più tranquillo ;-)
PS
Per ROARS: mi piaceva di più la vecchia grafica. I commenti era sulla stessa pagina e permettevano un più facile interscambio di commenti.