Se si cede il proprio copyright senza riservarsi il diritto di ripubblicare l’opera posta sotto copyright si è colpevoli di violazione del copyright anche se si sta solo copiando se stessi.

Richard A. Posner ll piccolo libro del plagio Elliot edizioni

 

 

L’italia è un paese in cui vige il diritto d’autore. La legge che disciplina questa materia è la 633 del 1941 e successive modificazioni. Ci concentreremo qui sulle implicazioni di questa legge (in cui non esiste uno statuto della conoscenza scientifica) rispetto alla presentazione di pubblicazioni italiane per la abilitazione.

I diritti d’autore sono di due tipi, i diritti morali (ad esempio il diritto di paternità o il diritto di inedito) che non possono essere ceduti o trasmessi agli eredi e che sono sempre in capo all’autore e i diritti di sfruttamento economico (pubblicazione, riproduzione, traduzione, ecc.) che possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito in via esclusiva o non esclusiva. Nel secondo caso lo stesso diritto o diritti diversi possono essere ceduti a soggetti diversi.

Di solito la cessione dei diritti è regolata da un contratto che specifica quali diritti vengono ceduti e in che forma (esclusiva o non).

Non sono invece tutelate dal diritto d’autore le opere di pubblico dominio, cioè le opere su cui la protezione esercitata dalla legge è scaduta (70 anni dopo la morte dell’autore) o non può essere esercitata (è il caso questo di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari, decreti emanati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e in generale dalle pubbliche amministrazioni).

In pratica tutte le pubblicazioni scientifiche attuali sono soggette al diritto d’autore, non fosse altro che per il fatto che i diritti morali non possono essere ceduti.

In Italia, soprattutto in passato, capitava che gli autori pubblicassero i propri lavori (articoli soprattutto) senza sottoscrivere alcun contratto. Oggi la situazione è molto più regolata, anche se la consapevolezza degli autori rispetto a ciò che firmano e a ciò che cedono è rimasta la stessa, vale a dire molto scarsa.

E qui arriviamo alle abilitazioni.

Il DD 222 all’articolo 2.3 fornisce informazioni importanti in merito alla presentazione della domanda:

[la domanda è corredata] “nell’ambito dell’elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l’abilitazione alla prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a copyright;

 

Dunque le pubblicazioni presentate devono obbligatoriamente essere caricate in PDF (pena l’esclusione) e tra di esse deve essere indicato quali sono soggette a copyright.

 

La domanda (quali pubblicazioni sono soggette a copyright)  disorienta, perché  abbiamo visto che tutte le pubblicazioni sono soggette a diritto d’autore (copyright è un concetto di un altro sistema giuridico), ma soprattutto quello che non è chiaro è a cosa serve questo tipo di indicazione.

Significa che se l’autore ritiene che le proprie pubblicazioni sono soggette a copyright deve prima chiedere all’editore il permesso di caricarle? E ciò vale per le pubblicazioni italiane o anche per quelle straniere, soggette ad un altro tipo di regolamentazione?

Cosa succede se l’autore carica le proprie pubblicazioni in PDF (perché è obbligato a farlo)  in un sito inaccessibile ma senza chiedere il permesso all’editore? Non viene abilitato?

Cosa succede se l’autore non dice nulla in merito al copyright perché non sa se le pubblicazioni sono soggette a copyright o non lo ritiene importante? Non viene abilitato?

A cosa serve all’ANVUR questa informazione?

Fra le FAQ sul sito dell’abilitazione troviamo anche la seguente:

 

Ai fini della abilitazione si potranno presentare i file PDF dei libri utilizzati ai fini della VQR?

No, a meno che colui che li ha caricati (autore o editore) non autorizzi esplicitamente l’uso anche per l’abilitazione. L’autorizzazione a utilizzare i file PDF a fini della VQR derivava da un accordo con gli editori limitato alla valutazione dei prodotti nel periodo 2004-2010. Il MIUR informerà i candidati circa le procedure con le quali i file PDF potranno essere prodotti e utilizzati a fini di abilitazione.

Mettendo insieme questa faq e le indicazioni date nel DD sembra che gli autori che hanno ceduto i diritti agli editori non possano presentare i propri lavori per l’abilitazione senza prima avere avuto il permesso dell’avente diritto (l’editore nella maggior parte dei casi), il quale può decidere se concedere questo diritto e può decidere se farlo a titolo oneroso (e chi paga per 14/18 pubblicazioni moltiplicato per tutti gli abilitandi?).

 

Anche questa volta gli editori hanno stipulato con ANVUR l’accordo per depositare i pdf al posto degli autori. Ad un certo punto a ottobre (a procedura già ampiamente avviata) apparirà nella domanda per l’abilitazione il bottone “chiedi PDF all’editore”. Immagino ci sia un riscontro in merito agli esiti di questa costosa procedura nell’ambito della VQR e mi auguro anche che questo riscontro per altre istituzioni sia stato positivo.

Per la mia istituzione non è stato così.

Spesso gli editori hanno risposto che i PDF non erano disponibili e hanno chiesto di essere ricontattati dagli autori, oppure hanno chiesto un pagamento, oppure hanno risposto all’ultimo momento (leggasi ultimo giorno) e in alcuni casi non è stato possibile recuperare il testo per mancanza di tempo.

 

Ci si chiede se era il caso di porre questo ulteriore ostacolo in una procedura complessa e pasticciata, ci si chiede quale sia la logica. Ma soprattutto a questo punto appare fondamentale che gli autori imparino ad essere più attenti nella gestione dei propri diritti e si ricordino che una cessione esclusiva dei propri diritti li rende totalmente dipendenti dagli editori anche per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera.

 

 

 

 

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95 Commenti

  1. Dal momento che l’ANVUR ha un budget di 5.000.000,00 di euro all’anno come specificato sul documento “performance 2012-2014”, pubblicato sul loro sito (in parte da fondi diretti del MIUR e in parte, 2.000.000,00 stornati dagli FFO dell’università e degli enti di ricerca), i pdf potrebbero andare a cercarseli loro, chiedendo agli editori o a chi per loro.

  2. Nei mesi relativi alle procedure VQR, ho richiesto ad ELSEVIER la possibilità di poter inviare il pdf di alcune mie pubblicazione a scopo valutativo da parte di colleghi. La risposta è stata positiva e la allego nel dettaglio:

    Dear Dr Puglia,

    Thank you for your e-mail.

    As a journal author, you retain rights for large number of author uses, including use by your employing institute or company. These rights are retained and permitted without the need to obtain specific permission from Elsevier. These include:

    • the right to make copies of the article for your own personal use, including for your own classroom teaching use;

    • the right to make copies and distribute copies (including through e-mail) of the article to research colleagues, for the personal use by such colleagues (but not commercially or systematically, e.g. via an e-mail list or list serve)

    • the right to make copies and distribute copies (including via e-mail) of the journal article to research colleagues, for personal use by such colleagues (but not for Commercial Purposes**, as listed below)

    • the right to post a pre-print version of the journal article on Internet web sites including electronic pre-print servers, and to retain indefinitely such version on such servers or sites (see also our information on electronic preprints (http://www.elsevier.com/wps/find/supportfaq.cws_home/electronicpreprints) for a more detailed discussion on these points)

    • the right to post a revised personal version of the text of the final article (to reflect changes made in the peer review process) on the author’s personal or institutional web site or server, with a link to the journal home page (on http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home)

    • the right to present the journal article at a meeting or conference and to distribute copies of such paper or article to the delegates attending the meeting

    • for the author’s employer, if the journal article is a ‘work for hire’, made within the scope of the author’s employment, the right to use all or part of the information in (any version of) the journal article for other intra-company use (e.g. training)

    • patent and trademark rights and rights to any process or procedure described in the journal article;

    • the right to include the journal article, in full or in part, in a thesis or dissertation;

    • the right to include the article in full or in part in a thesis or dissertation (provided that this is not to be published commercially)

    • the right to use the article or any part there of in a printed compilation of works of the author, such as collected writings or lecture notes (subsequent to publication of the article in the journal)

    • the right to prepare other derivative works, to extend the article into book-length form, or to otherwise re-use portions or excerpts in other works, with full acknowledgement of its original publication in the journal.

    Other uses by authors should be authorized by Elsevier through the Global Rights Department, and journal authors are encouraged to let Elsevier know of any particular needs or requirements.

    To learn more about Author’s rights please go to:

    http://www.elsevier.com/wps/find/supportfaq.cws_home/permissionusematerial

    You may find the following solution from our support and help site of interest:

    http://support.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/565

    If responding to this e-mail, please ensure that the reference number remains in the subject line.

    Should you have any additional questions or concerns, please visit our self-help site at: http://support.elsevier.com/. Here you will be able to search for solutions on a range of topics, find answers to frequently asked questions and learn more about EES via interactive tutorials. You will also find our 24/7 support contact details should you need further assistance from one of our customer service representatives.

    Yours sincerely,

    Renato Madriaga

    Elsevier Customer Support

  3. Il mio parere è il seguente:

    1) strafregarsene di autorizzazioni e simili, che ci costringerebbero a inseguire editori palesemente riottosi.

    2) caricare i files pdf degli articoli

    3) NON spuntare la casella del copyright. Secondo me l’eventuale spuntatura potrebbe implicare che ci vengano a dire che la commissione non potrà visionare i pdf senza che forniamo autorizzazione dell’editore, e a quel punto rischiamo di tornare alla casella di partenza, come in un folle gioco dell’oca!

    I rischi di questa operazione sono che io non spunto mentre dovrei? ma chi se ne frega! il pericolo vero è che si inceppi la procedura di abilitazione.

    Comunque, al di là di quello che pensate di fare, siete d’accordo con il rischio che evoco nel punto 3? Vorrei uno scambio su questo pericolo, che non mi pare di poco conto.

    • Tutto è possibile. Ma anche fosse così, se il candidato non ha autorizzazioni da fornire, alla commissione credo non resterà altro che accettare l’invio in cartaceo dei titoli. Altre ipotesi più drastiche non mi pare possano darsi…

    • un libro stampato con un editore accademico che – come spesso accade – non ha un regolare contratto di cessione dei diritti, secondo voi è “coperto da copyright” ? insomma in quei casi si deve o no spuntare la casella ?

  4. Spunto o non spunto questo è il problema: se sia più nobile d’animo sopportare gli oltraggi, i sassi e i dardi dell’iniqua ABILITAZIONE, o prender l’armi contro un mare di triboli e combattendo disperder quelli dell’ANVUR. Morire, dormire, nulla di più, e con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturale retaggio della MEDIANA, è soluzione da accogliere a mani giunte.

  5. Salve a tutti. Per quanto mi riguarda ho già fatto scansionare in pdf tutte le pubblicazioni da una copisteria (non possiedo infatti uno scanner A3), spendendo tra l’altro un bel po’ di soldi: sinceramente non mi sono posto questo problema del copyright, dal momento che sarebbe molto difficile contattare tutti gli editori. Credo che la proprietà intellettuale degli scritti appartenga solo all’autore, anche perché caricarli sul sito per l’abilitazione non significa divulgarne copia per una diffusione commerciale “danneggiando” l’editore. Infatti la stessa copisteria (tutte notoriamente molto attente a questi aspetti, pensiamo al famigerato limite del 15% per le fotocopie da libro) mi ha semplicemente chiesto se tutto fosse opera mia, ed io li ho autorizzati. A questo punto ritengo che si possa semplicemente spuntare la famosa casella senza troppi problemi. Spero di non aver detto una sciocchezza, ma in tutta sincerità quest’altra ansia vorrei risparmiarmela…

  6. Salve a tutti e grazie per averci iniziato, con interventi puntuali e spesso illuminanti, ai sentieri tortuosi e pieni di insidie dell’abilitazione in salsa ANVUR.
    Volevo dare una piccola testimonianza personale sulla questione dei pdf.
    A me sembra chiaro (non accettabile, intendiamoci) che l’ANVUR, nel richiedere i PDF delle pubblicazioni presentate abbia implicitamente impegnato i candidati a procurarsi presso gli editori le necessarie liberatorie e che senza di queste i candidati assumano si di sé ogni conseguenza penale per l’aver riprodotto e trasmesso testi soggetti a copyright (o, per dirla meglio, a tutela dei diritti d’autore) senza l’autorizzazione degli editori.
    Io ho contattato tutti gli Editori, italiani e stranieri, delle pubblicazioni che intendo presentare e tutti (tranne uno di cui dirò tra poco) mi hanno autorizzato ad allegare alla domanda i PDF, da essi procurati (quando disponibili) oppure generati da ‘scansione’.
    In un caso, tuttavia, e si tratta di editore italiano di prestigio, mi è stato obiettato che l’accordo ANVUR-CINECA-AIE (sul modello di quanto è avvenuto per la VQR) è in via di definizione e che ‘a tutela dunque dell’editore e dell’autore’, i PDF non saranno trasmessi agli autori (il che esclude, implicitamente, che una scansione fatta in proprio sia autorizzata).
    Inoltre, nel mio caso specifico, non disponendo più del file originario, richiedono che io paghi un contributo di 100 euro (iva inclusa) a pubblicazione per coprire i costi di scansione del cartaceo.
    Affranto, vi saluto

    • Il senso del post era quello di sottolineare le incongruenze (anche) di questa parte della procedura: la richiesta di una dichiarazione che esiste un avente diritto (che c’è sempre) senza chiedere di specificare se questo sia l’autore o l’editore, l’accordo con gli editori italiani che parte in un momento in cui potenzialmente molti potrebbero aver già completato e spedito la domanda.
      Per quanto riguarda poi la richiesta di pagamento per il PDF la trovo molto scorretta posta così. O il PDF esiste e allora l’editore dovrebbe consegnarlo autorizzandone l’uso per la valutazione, o il pdf non c’è e allora l’editore dovrebbe dare la possibilità all’autore di scegliere se farne scansione in proprio.

    • Segnalo che questa mattina un Editore mi ha riferito che la piattaforma AIE-CINECA sarà operativa a giorni.

      Perdonate poi la divagazione, ma vorrei segnalare una stranezza nella compilazione della domanda:
      a pena di esclusione, questa deve contenere l’indirizzo email del candidato, un dato che dovrebbe trasmigrare automaticamente dalla scheda anagrafica compilata su CINECA. Ho provato a richiedere l’anteprima in PDF della domanda (ancora in preparazione) e l’indirizzo email non vi appare riportato.
      A specifica domanda, il CINECA ha prontamente risposto:
      ‘Gent.mo, la parte a cui si riferisce si trova in fondo all’anteprima.’
      Io continuo a non vederla. Qualcuno ha notato lo stesso problema? Grazie

  7. L’unica conseguenza legale del trasmettere file senza “autorizzazione” potrebbe derivare dal fatto che l’editore stesso vi denunci per tale violazione, ma mi spiegate come fa un editore a sapere e dimostrare che voi avete inserito un file di un libro da lui stampato nel CINECA ? deve avere accesso al database, cosa impossibile, o glielo deve dire un commissario, cosa altamente improbabile. Quindi io direi di infischiarsene e se l’autorizzazione c’è, tanto meglio, se non c’è pazienza.

  8. Ho trovato questo in rete ma non capisco a quale legge si riferisca, la cosa interessante e che nei casi di opere pubblicate a spese dell’università – caso molto frequente – questa detiene i diritti per soli due anni. In tal caso non ci dovrebbero essere problemi nel trasmettere al Cineca.

    “Titolarità del diritto d’autore sulle  pubblicazioni
    scientifiche
    • Combinato disposto art. 11 co 2 e art. 29 LA
     art. 11 co. 2: Salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate l’Università è titolare delle opere pubblicate sotto il suo nome per suo conto e spese
     art. 29: 1. Nel caso di atti e pubblicazioni che concernono la normale vita dell’ente (comunicazioni sull’andamento delle attività, relazioni su risultati collettivi, resoconti di congressi ecc.) i diritti
    d’autore (morali e patrimoniali) si protraggono per 20 anni dalla prima pubblicazione. 2. Nell’ipotesi in cui l’Università curi, a suo nome e spese, la pubblicazione di opere create autonomamente da docenti e ricercatori dipendenti, i relativi diritti patrimoniali rimangono in capo all’ente per soli due anni, trascorsi i quali
    l’autore riprende la piena disponibilità dei suoi scritti.”

    • “l’autore sotto la propria responsabilità carica direttamente l’opera ovvero,ai sensi del presente regolamento, può richiedere all’editore di caricare la pubblicazione in formato PDF,attraverso il sito riservato “https://editori.cineca.it”.”
      Quindi ? aiutatemi a capire. Sotto la propria responsabilità uno può caricare ciò che vuole (scansioni, pdf-testo ecc.); altrimenti deve chiedere all’editore NON DI INVIARGLI IL PDF, bensì di caricarlo egli stesso su editori-cineca

  9. Questa non è una legge e neppure un regolamento.Si tratta di una presentazione.
    La legge 633/1941 dice un’alta cosa:

    Art. 29

    La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

    Mi pare tuttavia importante che ci si cominci a chiedere di chi sono i diritti e quali diritti si è ceduti.

  10. – per me è meglio spuntare la casella “protetto da copyright” in caso di dubbio: questo comporta soltanto che il file pdf verrà trattato con cautela e non messo in circolazione, il tutto senza oneri per l’autore.
    – mi pare di capire che qualsiasi file pdf va bene: se vogliamo chiedamo agli editori di caricarlo, se invece abbiamo già noi il file pdf (file originale o file scannerizzato) possiamo caricarcelo noi (in regime di autocertificazione è possibile)

    • Estraggo da una nota diffusa ieri da un Editore italiano:

      “La piattaforma Cineca dedicata agli editori è da oggi operativa e ci consentirà di visualizzare in modo automatico tutte le richieste fatte dai singoli candidati.

      Attenzione: il termine ultimo per la richiesta dei file è stato fissato per il 5 novembre.

      Ove non fosse possibile inserire il file, dovremo provvedere alla scansione del testo, presso nostro fornitore esterno.

      Dati i costi di tutta la gestione della procedura che dobbiamo supportare, ci troviamo costretti a chiedere agli autori un contributo di € 100,00 (iva inclusa) per singola pubblicazione, ove il file non fosse disponibile e dovessimo dunque procedere anche alla scansione delle pubblicazione (e solo in questo caso).

      A tutela del diritto d’autore, ci troviamo costretti a NON autorizzare nessuna scansione personale, tranne nel caso in cui il testo sia fuori catalogo o la copia cartacea non disponibile.

      PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE, non essendo contemplato il campo ISSN sulla piattaforma Cineca, sarà il candidato che dovrà provvedere autonomamente al caricamento del file. In allegato il modulo da compilare per la richiesta del file o per la autorizzazione alla scannerizzazione, da controfirmare … “

  11. x Pierre Marteau. Il regolamento dell’accordo MIUR-Editori recita: “L’autore sotto la propria responsabilità carica direttamente l’opera” e solo in alternativa “ovvero … può richiedere all’editore di caricare la pubblicazione in formato PDF”. Quindi perché dare 100 euro all’editore per far fare la scansione ?

    • L’Editore citato chiarisce che le scansioni fatte in proprio NON sono autorizzate. A ciascuno la ‘responsabilità’ di non tenerne conto.
      Io ho ritenuto di richiedere a tutti gli Editori di procurarmi i pdf, oppure di autorizzarmi la scansione ai soli fini della domanda di abilitazione. Tutti si sono dimostrati disponibili. Quello citato è l’unico caso, a mia conoscenza, in cui l’Editore abbia stabilito di addebitare all’Autore un costo per la scansione delle monografie, e di non consentirgli altra scelta.

  12. mi ripeto: salvo poche eccezioni le riviste non forniscono i pdf…io ho dovuto litigare con l’editore di quella che dirigo per ottenere d’inviare i pdf gratis e in tempi rapidi.
    e d’altra parte quando arrivano im media 5 richieste al giorno, spalmate sui due mesi, qualche aggravio economico per l’editore c’è….
    ci sarebbe voluto tempo per creare per autori ed editori un sistema compatibile con le loro rispettive esigenze…
    e invece la solita fretta e il pilatesco lavarsi le mani del Miur…

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