Se si cede il proprio copyright senza riservarsi il diritto di ripubblicare l’opera posta sotto copyright si è colpevoli di violazione del copyright anche se si sta solo copiando se stessi.
Richard A. Posner ll piccolo libro del plagio Elliot edizioni
L’italia è un paese in cui vige il diritto d’autore. La legge che disciplina questa materia è la 633 del 1941 e successive modificazioni. Ci concentreremo qui sulle implicazioni di questa legge (in cui non esiste uno statuto della conoscenza scientifica) rispetto alla presentazione di pubblicazioni italiane per la abilitazione.
I diritti d’autore sono di due tipi, i diritti morali (ad esempio il diritto di paternità o il diritto di inedito) che non possono essere ceduti o trasmessi agli eredi e che sono sempre in capo all’autore e i diritti di sfruttamento economico (pubblicazione, riproduzione, traduzione, ecc.) che possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito in via esclusiva o non esclusiva. Nel secondo caso lo stesso diritto o diritti diversi possono essere ceduti a soggetti diversi.
Di solito la cessione dei diritti è regolata da un contratto che specifica quali diritti vengono ceduti e in che forma (esclusiva o non).
Non sono invece tutelate dal diritto d’autore le opere di pubblico dominio, cioè le opere su cui la protezione esercitata dalla legge è scaduta (70 anni dopo la morte dell’autore) o non può essere esercitata (è il caso questo di leggi, regolamenti, ordinanze, circolari, decreti emanati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e in generale dalle pubbliche amministrazioni).
In pratica tutte le pubblicazioni scientifiche attuali sono soggette al diritto d’autore, non fosse altro che per il fatto che i diritti morali non possono essere ceduti.
In Italia, soprattutto in passato, capitava che gli autori pubblicassero i propri lavori (articoli soprattutto) senza sottoscrivere alcun contratto. Oggi la situazione è molto più regolata, anche se la consapevolezza degli autori rispetto a ciò che firmano e a ciò che cedono è rimasta la stessa, vale a dire molto scarsa.
E qui arriviamo alle abilitazioni.
Il DD 222 all’articolo 2.3 fornisce informazioni importanti in merito alla presentazione della domanda:
[la domanda è corredata] “nell’ambito dell’elenco delle pubblicazioni di cui alla lettera a), dalle pubblicazioni scientifiche, che a pena di esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e nel numero massimo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto rispettivamente per l’abilitazione alla prima e alla seconda fascia; tra le pubblicazioni devono essere indicate quelle soggette a copyright;”
Dunque le pubblicazioni presentate devono obbligatoriamente essere caricate in PDF (pena l’esclusione) e tra di esse deve essere indicato quali sono soggette a copyright.
La domanda (quali pubblicazioni sono soggette a copyright) disorienta, perché abbiamo visto che tutte le pubblicazioni sono soggette a diritto d’autore (copyright è un concetto di un altro sistema giuridico), ma soprattutto quello che non è chiaro è a cosa serve questo tipo di indicazione.
Significa che se l’autore ritiene che le proprie pubblicazioni sono soggette a copyright deve prima chiedere all’editore il permesso di caricarle? E ciò vale per le pubblicazioni italiane o anche per quelle straniere, soggette ad un altro tipo di regolamentazione?
Cosa succede se l’autore carica le proprie pubblicazioni in PDF (perché è obbligato a farlo) in un sito inaccessibile ma senza chiedere il permesso all’editore? Non viene abilitato?
Cosa succede se l’autore non dice nulla in merito al copyright perché non sa se le pubblicazioni sono soggette a copyright o non lo ritiene importante? Non viene abilitato?
A cosa serve all’ANVUR questa informazione?
Fra le FAQ sul sito dell’abilitazione troviamo anche la seguente:
Ai fini della abilitazione si potranno presentare i file PDF dei libri utilizzati ai fini della VQR?
No, a meno che colui che li ha caricati (autore o editore) non autorizzi esplicitamente l’uso anche per l’abilitazione. L’autorizzazione a utilizzare i file PDF a fini della VQR derivava da un accordo con gli editori limitato alla valutazione dei prodotti nel periodo 2004-2010. Il MIUR informerà i candidati circa le procedure con le quali i file PDF potranno essere prodotti e utilizzati a fini di abilitazione.
Mettendo insieme questa faq e le indicazioni date nel DD sembra che gli autori che hanno ceduto i diritti agli editori non possano presentare i propri lavori per l’abilitazione senza prima avere avuto il permesso dell’avente diritto (l’editore nella maggior parte dei casi), il quale può decidere se concedere questo diritto e può decidere se farlo a titolo oneroso (e chi paga per 14/18 pubblicazioni moltiplicato per tutti gli abilitandi?).
Anche questa volta gli editori hanno stipulato con ANVUR l’accordo per depositare i pdf al posto degli autori. Ad un certo punto a ottobre (a procedura già ampiamente avviata) apparirà nella domanda per l’abilitazione il bottone “chiedi PDF all’editore”. Immagino ci sia un riscontro in merito agli esiti di questa costosa procedura nell’ambito della VQR e mi auguro anche che questo riscontro per altre istituzioni sia stato positivo.
Per la mia istituzione non è stato così.
Spesso gli editori hanno risposto che i PDF non erano disponibili e hanno chiesto di essere ricontattati dagli autori, oppure hanno chiesto un pagamento, oppure hanno risposto all’ultimo momento (leggasi ultimo giorno) e in alcuni casi non è stato possibile recuperare il testo per mancanza di tempo.
Ci si chiede se era il caso di porre questo ulteriore ostacolo in una procedura complessa e pasticciata, ci si chiede quale sia la logica. Ma soprattutto a questo punto appare fondamentale che gli autori imparino ad essere più attenti nella gestione dei propri diritti e si ricordino che una cessione esclusiva dei propri diritti li rende totalmente dipendenti dagli editori anche per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera.


ho già posto questa domanda altre volte, ma nessuno mi ha saputo rispondere. per file PDF che cosa s’intende ? Anche una scansione di un articolo o libro in formato immagine (cioè come se fosse una fotocopia) può essere in PDF. O si pretende esclusivamente un PDF in formato testo ? Sopratutto per le monografie, se non si dispone del file dell’editore, che si fa ? Quanto al copyright, mi sembra tutto molto eccessivo; quando si mandavano i libri o le fotocopie alle commissioni per i concorsi tradizionali non c’era lo stesso problema del copyright ?
A me sembra che tutto questo sia un falso problema. Se i files vengono sottoposti a procedura di abilitazione non è per motivazioni di sfruttamento economico, quindi non dovrebbe esserci alcuna difficoltà, almeno per quanto riguarda gli autori Italiani.
PDF è un formato. Altra cosa è la versione. Per le abilitazioni ANVUR non ha specificato se si vuole il PDF nella versione dell’editore (che può essere quello proveniente direttamente dall’editore o una scansione della versione dell’editore se il file non è disponibile) o se invece l’autore possa fare un PDF della propria versione referata, qualora questa sia del tutto identica dal punto di vista del contenuto alla versione pubblicata. Mi pare possa essere informazione utile il fatto che, diversamente che per la VQR, per le abilitazioni può essere caricato un solo file e che questo deve avere una dimensione massima di 50Mb.
Sapete a cosa mi fa pensare tutto quello che con pazienza state andando a dipanare da mesi? Mi fa pensare alle persone inesperte o infingarde/spregiudicate o temerarie o semplicemente stupide e ignoranti che non sanno calcolare le implicazioni o le eventuali conseguenze delle proprie azioni. Tipo: se passo col rosso, può succedere che 1. investo (e finisco in galera) 2. vengo investito e finisco all’ospedale nel migliore dei casi ma la colpa è sempre mia 3. la polizia mi ferma (mi multa, mi toglie la patente e mi arresta a seconda dei casi) 4. causo incidenti altrui …… N. speriamo (angelo custode, fortuna ecc. a seconda dei casi) che non succeda niente di tutto ciò!
Ecco, credo che Minist(e)ro e ANVUR con annessi e connessi sperassero nella possibilità N. (dove l’ente protettore superiore è il ‘potere’). Ora forse qualcuno di voi che si occupa di ‘caos’ , potrebbe dare una sistemata più professionale a questo tipo di problematiche, nella fattispecie per gli eventi sociali complessi (lo sono sempre, ma alcuni saranno più complessi di altri)? Anche in forma ridotta per principianti (livello A1). Personalmente lo troverei utile e divertente.
5. ho fatto il furbetto e non mi ha visto nessuno
PS. Mancavano soltanto le rogne dei pdf!
Scusate.. credo che sia “out of topic” ma si hanno notizie delle “scremature” dei commissari?Dovevano essere effettuate entro 30 gg dalla scadenza della domanda per essere inserito nelle commissioni, giusto?
Scrematura dei commissari. Cito da “https://www.roars.it/?p=11091”:
Quali sono i tempi della procedura secondo gli artt. 4 e 5 del Decreto Direttoriale 27 giugno 2012 n. 181?
Entro dieci giorni dal 28 agosto, il Direttore generale della Direzione per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, espletate le verifiche formali del caso, accerta la pubblicazione del curriculum vitae degli aspiranti commissari sul sito del MIUR e ne trasmette la lista all’ANVUR
Entro ulteriori trenta giorni dalla ricezione della lista l’ANVUR accerta il rispetto dei requisiti di qualificazione scientifica (mediane incluse).
Se l’ANVUR reputa l’aspirante commissario non possegga i requisiti, ne informa il Direttore generale, il quale entro dieci giorni ne dà comunicazione all’interessato tramite posta elettronica (o, in subordine, tramite raccomandata A.R.).
Entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l’interessato può presentare al Direttore generale le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie.
L’ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni.
In totale si tratta di 10+30+10+10+10 = 70 giorni che vanno contati a partire dal 28 agosto, arrivando in tal modo oltre la fine di ottobre, quasi a ridosso con la scadenza del bando per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale fissata per il 20 novembre.
Si ma poi entro 10 giorni il DG comunica agli interessati, entro 10 giorni gli interessati rispondono al DG e poi entro 10 giorni si pubblicano i sorteggiabili. 28 ottobre?
Sembrano invece non esistere limiti temporali per i candidati stranieri nel senso che l’anvur fa tutto il resto prima del sorteggio. E’ così?
Devono essere almeno 4 i sorteggiabili per ogni posto (sempre stranieri)?
Scusate, ma di problemi ce ne sono già abbastanza.
PDF è un formato elettronico dei file da caricare. PUNTO.
Nessun azzeccagarbugli (o Artefice) può pretendere un certo tipo di pdf “certificato” dall’editore ecc., semplicemente perché non è scritto da nessuna parte.
Per quanto riguarda l’off topic credo sia tutto fermo.
intanto grazie a Paola, io ho provveduto a inoltrare il suo pezzo alla mia Società, invito gli altri a fare lo stesso…
il problema è gravissimo, anche perché nel DM non è per il momento prevista la possibilità di inviare il cartaceo (come avvenne all’ultimo momento per la VQR).
io invito tutti gli interessati a inviare una mail per ottenere chiarimenti al Pres. Fantoni..anzi inviatene 20 al giorno, ciascuno di voi, finché non gli si intasa la posta elettronica.
non pensate alla teoria del grande Vecchio che vuol far saltare tutto, sono sono dei dilettanti allo sbaraglio STRAPAGATI!!!!
PS. noi, oggi vecchi, per molto meno, scendevamo pacificamente in piazza per protestare….
La tesi dei dilettanti allo sbaraglio non ha ragione di essere. Arroganti forse ma dilettanti no.
tsè i commissari stranieri…quella è un altra storia tutta da raccontare…chi li ha scelti? chi ha vagliato le loro domande? sono sottposti alla bronzea legge delle mediane…?
C’era un bando aperto per le candidature fino al 24/9 però se ho ben capito l’ANVUR può aggiungere chi vuole in un qualsiasi momento.
Devono rispettare le mediane per i commissari.
Visto che, soprattutto per le monografie, è certo che un buon numero di esse non saranno messe a disposizione in formato pdf dall’editore (in alcuni casi, dove ho parlato di persona con l’editore, mi è stato semplicemente detto che non li avevano, più a sette anni di distanza), ebbene mi chiedo se abbiamo a che fare con un nuova versione dell’Artefice, che vuole proprio essere sicuro al cento per cento di affogare le abilitazioni nei ricorsi. E’ infatti abbastanza chiaro come risulterebbe inammissibile vietare di produrre le proprie pubblicazioni reali in una forma disponibile (cartaceo) e poi rigettare per un vizio formale quelle che non abbiano una liberatoria da parte dell’editore (liberatoria che non è nelle facoltà né nei doveri del candidato di garantire).
La liberatoria potrebbe e dovrebbe comunque concernere solo la diffusione pubblica di un testo, e l’autore che invia il pdf immagine alla commissione non sta operando una diffusione pubblica del testo.
Quale eventuale reato rimane? L’aver fotocopiato un volume soggetto a copyright? Ma, anche ammesso che qualcuno fosse così pazzo da sollevare la questione, di fatto, una volta che le fotocopie esistono (per quanto ne sappiamo potrebbero averle prodotte gli alieni) il loro possesso non rappresenta reato e dunque neppure il possesso di un pdf immagine delle stesse.
scusi Zhok va bene che a piratare un libro non ci vuole niente….ma perché gli editori, per i begli occhi dell’Anvur, dovrebbero dare una mano alla pirateria editoriale….?
già nella VQR alcuni editori (mi pare il Mulino, ma non solo)si erano rifiutati di concedere il pdf e avevano proibito ai richiedenti di inoltrare pdf fai da te…
la sua replica equivale a dire:tanto l’Italia è il paese di Pulcinella e le leggi non valgono…
e se qualcuno invece volesse farle valere…?
se l’editore si rivale in via giudiziaria con lei, l’avvocato glielo paga Fantoni o Profumo?…non credo..
poi c’è il problemino che alcune case editricisi fanno pagare per il pdf (prezzi da strozzino alcune, euro 20 ad articolo)…..
un bel sistema per foraggiare l’editoria scientifica a carico vostro…
Come ho detto, per quel poco che so di diritto, detenere fotocopie di un testo soggetto a copyright non costituisce reato. Per il resto l’editore può vietare ciò che vuole, visto che non è lui a decidere cosa sia un reato e che l’unico reato verrebbe alla luce se qualcuno venisse colto nel mentre fotocopia (al di sopra del 15% consentito) un testo sottoposto a copyright. Prego chi ne sa più di me di confermare o smentire.
Peraltro, se si trattasse di un reato in base ad una legge del 1941, considerando che da quando ci sono concorsi si sono sempre potute ufficialmente spedire fotocopie, mi parrebbe quantomeno singolare che il tema dell’illiceità venisse fuori solo ora.
Quanto a dire che l’Italia è il paese di Pulcinella e che le leggi scritte non sempre valgono, questo è un dato di fatto, e non mi pare in ogni caso che il tema fosse la moralità della violazione del diritto di copyright (su cui, se vogliamo farlo, possiamo avviare un’interessante discussione, ma altrove).
quella di calcolare le mediane per i commissari stranier con la lista delle riviste di fascia A dell’Anvur sarà poi un altra commedia dell’arte….
e meno male che Miur e Anvur erano l’espressione del governodei tecnici….
Mi ero posta il problema sollevato oggi da Paola Galimberti 20 giorni fa e questa è la risposta ricevuta in proposito:
“Per l’abilitazione al momento non è presvista una procedura di questo tipo [= cioè acquisizione PDF da parte degli editori] è probabile che verrà attivata a fine settembre ma non abbiamo ancora nessuna specifica”.
Assenza di punteggiatura e sviste così come nella email originale. In ogni caso fine settembre è passato e nulla è stato ancora detto in proposito.
quindi se uno ha un pdf di più di 50Mb (magari uno storico dell’arte) si deve sparare…
più chiaro di così…
Un pdf immagine di un testo di 500 pagine occupa circa 20 Mb. Se tanto mi dà tanto lo storico dell’arte che avrebbe scritto un testo che occupa più di 50 Mb si è sparato molto tempo fa…
Ho incontrato lo stesso problema. Vedo tre soluzioni/casi.
1. paper e capitoli di cui si possiede già il pdf originale. Per praticamente tutte le riviste internazionli questo ormai è lo standard. L’autore riceve il pdf originale che, mi pare evidente, fa testo a tutti gli effetti. In alcuni casi il pdf anzi precede la stampa cartacea. (a questo proposito: ma lo sanno all’ANVUR che per “articolo pubblicato” si deve ormai intendere un articolo contraddistinto da un DOI, e quindi sicuramente pubblicato on line, e non più necessariamente a stampa, cosa che può avvenire anche molti mesi dopo?)
2. paper o capitoli di libri di cui NON si possiede il pdf originale. Alcuni publisher internazionali rilasciano, su richiesta, una copia pdf “autentica” dietro firma dell’autore di un modulo denominato “Authur tenure submission license agreement”, o simile, in cui in pratica ci si impegna ad usare quel pdf solo per partecipare, appunto, ad una “tenure procedure”, tipo ASN. Anche in questi casi credo non ci siano problemi.
3. monografie. Salvo casi di monografie molto recenti, in cui il contratto col publisher già prevedeva qualcosa di specifico sul tema ebook, qui sorge il vero problema. Per una mia monografia del 2003 – disponibile in e-book su google play – ho deciso per non rischiare di acquistarla ex novo in pdf. Avevo già anche il camera ready copy, del tutto identico, ma non mi sono fidato. Però ho sottoposto all’ANVUR questo quesito: posto che la versione pdf che ho acquistato è sicuramente da ritenersi un originale, come faccio a renderla “apribile” dalla commissione? In realtà la soluzione è semplice: basta che la commissione, o per lei il CINECA, scarichi il software gratuito Adobe Digital Editions che consente di aprire file pdf protetti da DRM (come appunto una monografia acquistata in versione ebook). Senza tale software far circolare la monografia in pdf sarebbe comunque una violazione del copyright (ovvero delle due, l’una: o la commissione si accontenta del camera ready copy oppure se vuole una monografia autentatica deve usare il software Adove). Ma l’ANVUR per ora non mi ha saputo confermare se tale software (ripeto, gratuito) sarà a disposizione delle commissioni.
Se qualcuno nota errori (o peggio…) in questo mio ragionamento, è pregato di segnalarli, grazie.
Dimenticavo: nel caso 1 l’autore che riceve il pdf originale può sempre utilizzarlo, per contratto col publisher, per finalità personali. Tra esse rientra sicuramente partecipare ad una “tenure procedure”.
NG quello che lei dice al punto 1 non rispecchia esttamente lo stato editoria scientifica italiana…..almeno per la mia esprienza nell’area umanistica già sperimentata per la VQR
Concordo. Il mio commento si riferiva più che altro alle pubblicazioni presso publishers internazionali. Quelli italiani, specie delle riviste, sono ahinoi molto più indietro, anche se non tutti. In particolare, il caso 3 mi si sta per ripresentare pari pari per una monografia presso un editore italiano, ora disponibile SOLO come ebook. (SOLO significa che, appunto, essendo il libro non proprio recentissimo, nulla era stato previsto all’epoca del contratto circa eventuali pdf; anzi in questo caso credo che il pdf sia stato creato solo ex post ed appositamente per la versione ebook, e quindi su di esso non avrei alcun diritto).
quoto Zhok e mi chiedo, cosa è più corrispondente all’originale di una scansione salvata in formato PDF ? E perché inviare in tale modalità violerebbe il copyright, mentre fornire un file dell’editore no ? Pretendere il file in PDF-testo, quando si è impossibilitati a reperirlo,ci costringerebbe a farcelo da soli con un buon OCR e tanto di occhi aperti, ma è una faticaccia
Per quanto ne capisco io, comunqque, il punto cruciale è che chi riceve il file pdf, cioè la commissione, deve garantire che la riceve e tratta limitatamente alle finalità della valutazione, eventualmente eliminandola successivamente.
Una volta fatto questo non vedo come mettere a parte qualcuno delle fotocopie di un testo soggetto a copyright possa rappresentare una qualche violazione.
Detto questo, o l’Anvur assicura che non vi sono problemi nel fornire i pdf di testi fatti con scanner oppure deve concedere la possibilità dell’invio in cartaceo. E’ escluso che possa rappresentare una discriminante per la presentazione dei titoli il fatto di possedere o non possedere un file in pdf, o il fatto di avere a che fare con un editore gentile oppure no. Potendo presentare file non solo relativi agli ultimi dieci anni, tra l’altro, si contempla implicitamente anche il caso in cui un opera possa essere stata pubblicata quando il formato pdf proprio non esisteva ancora…
Zhok si rilegga il decreto….
Caro Di Rienzo, potrebbe essere meno sibillino? Se ciò che intende è che l’Anvur esige questo o quello per la partecipazione, ciò che dico è che non qualsiasi cosa è legalmente esigibile. Nella fattispecie, se una pubblicazione esiste deve essere possibile produrla a prescindere dalle preferenze del formato da parte dell’agenzia di valutazione. Punto. Se pretendono diversamente, e se ciò si rivelasse fattore ostativo alla partecipazione da parte di qualche candidato, si andrà in tribunale senza alcun dubbio. Quanto ai problemi di copyright, non sono una cosa di cui si deve occupare un candidato; se vogliono che l’invio avvenga in pdf risolvano eventuali problemi legali. Non si può francamente chiedere che ogni studioso italiano si improvvisi esperto di normative sul copyright per poter partecipare ad un’abilitazione!!
Tra tutti i possibili, questo mi pare davvero un falso problema. Chiaro che se ci si riduce il 18 novembre a chiedere i pdf agli editori, qualche problemino potrà esserci… Spero qualcuno non voglia sostenere che anche quella potrebbe essere causa di ricorsi al TAR!
Io non so se sia un falso problema. La procedura per l’abilitazione prevede che una volta scelte le pubblicazioni venga caricato il pdf che abbia un peso non superiore ai 50 M e che su questo si dica se è soggetto a copyright.
Gli editori stranieri offrono spesso agli autori una license to publish (oltre che la versione in pdf del loro articolo) che rende il caricamento del file senza problemi (anche se non risulta chiaro cosa voglia dire la frase “di cui soggette a copyright”. Un avente diritto c’è sempre)
Gli editori italiani spesso non facevano firmare un contratto. Quando un contratto esiste la cessione dei diritti avviene in forma esclusiva. Quando cedo i diritti in forma esclusiva non ho più la possibilità di fare nulla con il mio testo, per farlo devo chiedere il permesso all’editore. Questo è il senso della FAQ dell’Anvur. Se si è ottenuto il permesso dall’editore per presentare il proprio lavoro per la VQR (anche lì procedura di valutazione, sito chiuso ecc.) ciò non vuol dire che quel permesso valga anche per l’abilitazione, anzi non vale proprio se non viene detto esplicitamente.
Questa è l’interpretazione restrittiva della 633 data dagli editori e dall’ANVUR, che non comprende fra le eccezioni la (eventuale) digitalizzazione del testo e il suo caricamento su server sicuro per fini di avanzamento di carriera.
La macchinosa procedura della richiesta del PDF all’editore (valida solo per gli editori italiani) vuole aggirare il problema permettendo anche agli editori di mantenere il controllo sui file (non fosse mai che circolassero, in fondo si tratta di ricerca finanziata con fondi pubblici). Il primo problema che vedo è che mentre per la VQR, dove i file per autore erano molti di meno, alcuni editori sono stati solerti e puntuali nel caricare, molti altri hanno aderito all’accordo senza avere i file (anche file recenti). Le risposte sono arrivate tardi, e all’ultimo gli autori si sono trovati a dover digitalizzare anche opere molto corpose, e non sempre così all’ultimo ci sono riusciti. Questa cosa laddove si tratta delle carriere individuali non dovrebbe accadere. Il secondo problema invece riguarda la sensibilità degli autori, che continuano a firmare contratti di cessione esclusiva pensando poi di avere il diritto di fare quel che vogliono con il proprio lavoro, mentre di fatto non possono fare più niente.
In principio naturalmente sono d’accodo. Dal punto di vista pratico, però, non ho notizia, né personalmente né per interposta persona, di editori (parlo dei settori umanistici) che abbiano rifiutato di fornire il pdf concedendone l’invio per la procedura abilitativa, o non abbiano dato almeno il benestare alla digitalizzazione a cura del candidato. E ci mancherebbe, vista la quantità di denaro che drenano con queste pubblicazioni, e che – se l’abilitazione davvero si svolgerà annualmente – è destinata ad aumentare nei prossimi anni. L’unico vero problema che vedo è il cronico ritardo con cui i docenti tendono ad attivarsi per realizzare procedure – come il caricamento dei pdf – obiettivamente elementari: se tutti aspettano l’ultimo secondo, come per la vqr, il problema ci sarà. Proprio perché si tratta, come lei giustamente dice, di “carriere individuali”, sono gli individui a doversi attivare per tempo: di sicuro non si può sostenere che l’estensione temporale del bando – cinque mesi! – non lo consenta… Invece, quasi tutti “scopriranno” di dover caricare dei pdf (caricarli nuovamente, anche se lo si è già fatto per la vqr) a ridosso della scadenza ultima.
“che abbiano rifiutato di fornire il pdf concedendone l’invio per la procedura abilitativa”
intendevo NON concedendone l’invio
editori rigorosamente italiani I suppose. Suggerisco di provare con quelli stranieri.