Il Foglietto della Ricerca ha recentemente sollevato in un articolo il problema dei ricercatori degli enti pubblici da promuovere per meriti eccezionali. Il tutto parte dal decreto ministeriale 17 ottobre 2013 n. 828 che disciplina le modalità di destinazione  del Fondo finalizzato all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica: ciascun ente propone al MIUR le candidature che vengono poi valutate dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) che predispone un’apposita graduatoria generale al fine del rilascio del nulla osta da parte del Ministro. Che senso ha chiedere l’approvazione del ministro se il CNR le avrà scelte nell’esercizio della propria autonomia? E che succede se il CEPR non dà la sua approvazione e il ministro non dà il suo nulla osta? Si pone dunque ancora una volta il problema dell’autonomia degli enti pubblici di ricerca italiani che, anche in questo caso, viene limitata dal potere politico.

Il Foglietto della Ricerca ha recentemente sollevato in un articolo il problema dei ricercatori degli enti pubblici da promuovere per meriti eccezionali.

Nell’articolo si legge: “Il 30 settembre 2014, Paolo Annunziato, direttore generale del Cnr, avrebbe comunicato ai direttori di dipartimento che ‘in analogia a quanto già portato avanti da questa amministrazione relativamente all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi dotati di altissima qualificazione scientifica, distintisi per meriti eccezionali ovvero insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito nazionale il Presidente ha deciso di proporre al MIUR ulteriori sie candidature, questa volta riservate a personale di ruolo, escluso dalla precedente selezione: tre con profilo Dirigente di Ricerca/Tecnologo e tre con profilo di Primo Ricercatore/Tecnologo’”.

L’articolo solleva un problema ben più importante: quello dell’autonomia degli enti pubblici di ricerca italiani, su cui vedi qui e qui.

Il tutto parte dal decreto ministeriale 17 ottobre 2013 n. 828 che disciplina le modalità di destinazione della quota di € 1.613.045 di ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR, finalizzata all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Il decreto prevede che ciascun ente proponga al MIUR le candidature. Queste vengono poi valutate dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) che esprime il proprio parere e predispone un’apposita graduatoria generale al fine del rilascio del nulla osta da parte del Ministro. Il decreto prevede inoltre che “qualora le risorse previste per le finalità di cui al presente decreto non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dalla graduatoria generale, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente”

Il decreto appare in contrasto con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli enti di ricerca” che, a proposito dell’autonomia recita: “Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia  statutaria  nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma,  della  Costituzione,  ed  in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori”; in altri termini gli enti di ricerca, come le università, godono – ma sarebbe più appropriato dire dovrebbero godere – dell’autonomia.

In sostanza avviene che:

  • gli enti predispongono una lista di persone che ritengono in possesso dei requisiti richiesti e che avranno interesse ad assumere. Tale lista eccede ovviamente le quota di 1.613.045 euro,
  • il CEPR, organo tecnico di nomina governativa, stabilisce la graduatoria (si fanno le graduatorie quando il numero di candidati eccede i posti a disposizione),
  • il ministro decide sulle assunzioni, rilasciando il nulla osta,
  • l’ente di ricerca deve assumere i ricercatori che hanno ricevuto l’approvazione dell’organo governativo, cioè quelli che passano il vaglio politico,
  • se i soldi non bastano, l’ente deve trovare i fondi nel proprio bilancio vanificando il fondamentale principio di autonomia, visto che non potrà aver deciso autonomamente.

Nel caso specifico delle sei candidature citate dal Foglietto che senso ha chiedere l’approvazione del ministro se il CNR le avrà scelte nell’esercizio della propria autonomia? Il nulla osta verrà dato per il complesso delle sei proposte o soltanto per alcune di esse? E che succede se il CEPR non dà la sua approvazione e il ministro non dà il suo nulla osta?

La vicenda dei ricercatori di altissima qualificazione pone dunque ancora una volta il problema dell’autonomia degli enti pubblici di ricerca italiani che, anche in questo caso, viene limitata dal potere politico. Non è accettabile che sia il ministro, organo politico, attraverso un arzigogolo burocratico-ministeriale, a scegliere le grandi menti, e non la comunità scientifica.

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