La Sentenza n.644/2015 con cui il TAR Lombardia nel 2015 diede piena ragione ai ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano nella contestazione del regolamento d’ateneo sui compiti didattici, che imponeva loro di svolgere attività didattica curriculare senza prevedere alcuna retribuzione aggiuntiva [Roars, 2015-03-12] è definitiva. A valle della sentenza del TAR, Il Politecnico di Milano aveva fatto appello al Consiglio di Stato presentando anche una richiesta di sospensione che il CdS aveva respinto. Da allora l’Ateneo ha di fatto sospeso l’applicazione delle norme del regolamento impugnate in sede di ricorso in attesa che il CdS si pronunciasse in merito alla legittimità o meno del regolamento. Trascorsi cinque anni, la sentenza del TAR Milano è divenuta definitiva, essendo passata in giudicato per perenzione (Decreto Presidenziale n. 479 pubblicato il 24.3.2021).
La Sentenza n.644/2015 con cui il TAR Lombardia nel 2015 diede piena ragione ai ricercatori di ruolo del Politecnico di Milano, assistiti dall’Avv. Maria Rosaria Ambrosini, nella contestazione del regolamento d’ateneo sui compiti didattici, che imponeva loro di svolgere attività didattica curriculare senza prevedere alcuna retribuzione aggiuntiva [Roars, 2015-03-12] è definitiva.
Sempre nel 2015, a valle della sentenza del TAR, Il Politecnico di Milano aveva fatto appello al Consiglio di Stato presentando anche una richiesta di sospensione che il CdS aveva respinto con parole inequivocabili, ritenendo “ad un primo sommario esame, che non emergano adeguate ragioni di confutazione della linea interpretativa, esposta nella sentenza appellata, la cui esecutività non appare peraltro produttiva di danno grave e irreparabile” [Roars, 2015-08-04]. Da allora l’Ateneo ha di fatto sospeso l’applicazione delle norme del regolamento impugnate in sede di ricorso in attesa che il CdS si pronunciasse in merito alla legittimità o meno del regolamento. Trascorsi cinque anni, la sentenza del TAR Milano è divenuta definitiva, essendo passata in giudicato per perenzione (Decreto Presidenziale n. 479 pubblicato il 24.3.2021).
Al di là delle conseguenze per l’Ateneo, che non potrà più procrastinare la modifica del regolamento, e per i ricercatori, che ora possono far valere un diritto per gli incarichi didattici assegnati loro senza retribuzione dopo la promulgazione del regolamento stesso, l’aspetto più rilevante del passaggio in giudicato della Sentenza del TAR sono le sue motivazioni.
Infatti, come si legge nella sentenza, sono state annullate le previsioni regolamentari in ragione delle quali “nell’ambito dell’impegno didattico obbligatorio di 350 ore/ anno per esercitazioni, seminari didattici, laboratori didattici, assistenza agli studenti, orientamento, tutorato, assistenza alle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato, attività di verifica dell’apprendimento e presenza nelle commissioni di laurea e di dottorato, i Dipartimenti attribuiscano lo svolgimento di 80 ore di esercitazioni o di laboratori didattici oppure, su richiesta dell’interessato e subordinatamente al parere favorevole del Dipartimento, la titolarità di uno o più insegnamenti per un totale di 8 CFU con lo svolgimento delle sole lezioni (cfr. art. 5)”, in quanto “mediante le previsioni regolamentari oggetto della presente impugnazione l’Ateneo ha, dunque, operato in sostanziale elusione della ratio e della lettera della legge, che, come correttamente sostenuto dai ricorrenti, è volta a far sì che debbano essere i docenti a porre in essere l’attività di docenza curriculare, mentre i ricercatori si debbano dedicare nelle ore obbligatorie all’attività integrativa, di servizio agli studenti, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento e che, in ogni caso, l’eventuale attività di docenza curriculare posta in essere dai ricercatori debba ricevere una congrua retribuzione aggiuntiva, in ragione del diverso impegno professionale e della maggiore responsabilità inerenti a detta attività di docenza […] Le previsioni regolamentari censurate mirano, dunque, come efficacemente posto in risalto dalla difesa dei ricorrenti, a porre a carico dei ricercatori obbligatoriamente una parte dell’attività curriculare, che dovrebbe essere di competenza dei docenti e che comporta un maggiore aggravio professionale, senza prevedere alcuna correlativa retribuzione aggiuntiva“.
Dunque, il collegio giudicante ha accolto pienamente la tesi per cui non solo le lezioni, ma anche le esercitazioni e le attività di laboratorio non possono essere astrattamente qualificate come attività integrative quando entrano a far parte delle attività formative curriculari per gli studenti.
Rimane l’amarezza del tempo trascorso, dieci anni dalla Legge Gelmini (n.240/2010), per vedere riconosciuto un diritto minimo e ancora parziale.
La controversia in ultima analisi è sorta a causa della situazione ormai consolidata che vedeva i ricercatori svolgere gli stessi compiti di insegnamento dei professori, senza un corrispondente riconoscimento del proprio ruolo. A questa situazione la legge ha cercato di porre rimedio prevedendo una mera retribuzione aggiuntiva, senza affrontare realmente il nodo della ridefinizione e unificazione dello stato giuridico per tutti coloro che svolgono lavoro di ricerca e docenza all’interno dell’università.
Inoltre, nel lasciare agli atenei la definizione delle modalità (e del quantum) per la retribuzione aggiuntiva la legge ha generato differenti scelte trattamenti ineguali e una proliferazione di regolamenti di ateneo in nome di un’autonomia che nulla ha a che vedere con la libertà di ricerca e di insegnamento.
E’ una legge che ha anche confermato la messa in esaurimento del ruolo dei ricercatori universitari, per sostituirlo con posizioni a tempo determinato, con meno indipendenza e nominalmente da ricercatore, ma a cui vengono affidati compiti didattici di docenza.
La speranza è che questa controversia possa rappresentare motivo di riflessione per il Parlamento che oggi si appresta a discutere una nuova proposta di legge in materia di “reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari”, affinché si riducano tempi e forme di precariato e si realizzi un sistema della docenza imperniato sul ruolo unico.
Fiammetta Costa e Alessandro Dama
Associazione Rete29Aprile – nodo Politecnico di Milano