Come già riportato su ROARS, lo scorso gennaio, il TAR Lombardia aveva disposto l’annullamento del “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori” emanato nel 2012 dal Politecnico di Milano, rilevando come l’Ateneo avesse “operato in sostanziale elusione della ratio e della lettera della legge”. A seguito di tale sentenza, il Politecnico di Milano si era appellato al Consiglio di Stato per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia. Il 31 luglio, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione, ritenendo “ad un primo sommario esame, che non emergano adeguate ragioni di confutazione della linea interpretativa, esposta nella sentenza appellata, la cui esecutività non appare peraltro produttiva di danno grave e irreparabile”.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Come riportato in precedenza su ROARS, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, a seguito dell’udienza tenutasi il 22 gennaio 2015, ha disposto l’annullamento del “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori” emanato nel 2012 dal Politecnico di Milano, relativamente ai compiti dei ricercatori di ruolo. Per essi era originariamente previsto un impegno didattico complessivo annuo di 350 ore, di cui almeno 80 da svolgere nella forma di esercitazioni o laboratori didattici curriculari, commutabili con la titolarità di uno o più insegnamenti a titolo gratuito per un numero di crediti formativi pari a 8 CFU. Il TAR ha accolto nella sua interezza il ricorso presentato nel 2013 da 87 ricercatori del Politecnico di Milano con l’Avvocato Maria Rosaria Ambrosini, rilevando come l’Ateneo avesse “operato in sostanziale elusione della ratio e della lettera della legge” (qui il riferimento è alla Legge 240/2010).
A seguito di tale sentenza, il 19 giugno 2015 il Politecnico di Milano si è appellato al Consiglio di Stato per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – di tale sentenza. L’udienza relativa all’istanza cautelare, ovvero alla richiesta di sospensiva, si è tenuta a Roma il 30 luglio 2015.
L’ordinanza pubblicata il 31 luglio dal Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensione dell’esecutività della Sentenza del TAR avanzata dal Politecnico di Milano, ritenendo “ad un primo sommario esame, che non emergano adeguate ragioni di confutazione della linea interpretativa, esposta nella sentenza appellata, la cui esecutività non appare peraltro produttiva di danno grave e irreparabile”.
Il testo completo dell’Ordinanza è riportato in calce.
Paolo Biagioni
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- 03563/2015 REG.PROV.CAU.
- 05442/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2015, proposto dal Politecnico di Milano, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;
contro […] rappresentati e difesi dall’avv. Maria Rosaria Ambrosini, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, Via Cosseria N. 2;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 00644/2015, resa tra le parti, concernente approvazione regolamento del Politecnico di Milano – pianificazione della didattica dei ricercatori e dei professori;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Di Cave e l’avv. Ambrosini;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non emergano adeguate ragioni di confutazione della linea interpretativa, esposta nella sentenza appellata, la cui esecutività non appare peraltro produttiva di danno grave e irreparabile;
ritenuto altresì che le spese della presente fase possano essere compensate, tenuto conto della relativa novità della questione sottoposta a giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 5442/2015).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere