Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Roma, 26 ottobre 2013         

 

            Gentile Redazione di ROARS.IT,

 

scrivo la presente per chiarire, se possibile, alcuni aspetti di natura tecnica relativi all’applicazione del D.M 713/2013 in materia di attribuzione dei cosiddetti ‘punti-organico’ (da questo momento PO) ai fini della determinazione del contingente di assunzioni per l’anno 2013 delle Università statali. Ho visto che il vostro sito, sempre molto attento a quelle che sono le vicende e i provvedimenti che concernono il sistema universitario, ha dedicato più di un intervento a riguardo. Nello spirito di rendere l’argomento – di per sé obiettivamente assai complesso oltre che delicato – ancor più perspicuo segnalo alla vostra attenzione alcuni passaggi che probabilmente non risultano ancora sufficientemente espliciti. Mi si vorrà scusare fin d’ora una certa prolissità, ma è indispensabile essere precisi e analitici onde non ingenerare equivoci di sorta.

            Come è noto, il D.M. 713/2013 in questione ha assegnato i PO in rapporto al turn-over degli Atenei così come si è venuto a determinare al 31.12.2012. Detta assegnazione è diversa rispetto a quella dell’anno precedente (effettuata con D.M 297/2012) in quanto, in effetti, diverse sono le premesse normative. Questo è il punto cruciale su cui vorrei soffermarmi.

            Prima dell’adozione del D.lgs 49/2012, le assunzioni nelle Università avevano come unico riferimento la Legge 1/2009 e l’articolo 66, comma 13 del D.L. 112/2008 (cosiddetto ‘decreto Tremonti’) che prevedevano il vincolo assunzionale al 50% per gli Atenei al di sotto della soglia del 90% nel rapporto AF/FFO (cosiddetti ‘virtuosi’) al 31/12 dell’anno precedente, e lo 0% per chi si trovava al di sopra. Il D.lgs 49/2012 ha rivisto l’intero impianto della programmazione delle risorse, tenendo conto per l’anno 2012 dell’ulteriore normativa vigente all’epoca della sua adozione (D.L. 112/2008 appunto) e stabilendo puntualmente una serie di elementi che fissano per ciascun Ateneo il calcolo dei vincoli assunzionali.

            Al momento dell’entrata in vigore del precitato D.lgs 49/2012 (maggio 2012), molto semplicemente, era ancora vigente l’articolo 66, comma 13 del ‘decreto Tremonti’ che stabiliva vincoli assunzionali massimi per l’anno 2012 per singolo Ateneo (max 50% del turn over dell’anno precedente) e non prevedeva dal 2013 alcun vincolo. Al comma 1 dell’articolo 7, lettera c) del D.lgs tutto questo era richiamato: «comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

            Con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di spending review (Governo Monti) si modifica il comma 13 e si aggiunge il comma 13-bis all’articolo 66 del ‘decreto Tremonti’, comma che recita: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna Università del contingente delle assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49». Ovvero per il 2012, 2013 e 2014 vengono fissati limiti assunzionali pari al 20% di sistema e sono fissate le percentuali anche per gli anni successivi (50% nel 2015 e 100% dal 2016). Detto regime è stato da ultimo modificato dal D.L. 69/2013 (cosiddetto ‘decreto del fare’ del Governo Letta) che ha portato tali percentuali dal 20% al 50% nel 2014 e nel 2015.

            L’intervento della norma sulla spending review (il D.L. 95/2012, per l’appunto) ristruttura completamente il quadro delineato qualche mese prima dal D.lgs 49/2012. Fino a quel momento, infatti, non esistevano vincoli al turn-over di sistema a partire dal 2013 ed era dunque necessario, dal 2013 in poi, adottare eventuali ‘tetti’ di distribuzione per il sistema onde non provocare drammatici salti nelle spese per il personale nella successiva programmazione degli Atenei. Donde la previsione di un DPCM (art. 7 c. 6 del D.lgs 49/2012) ma, attenzione, «ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all’anno 2012». Questo perché, al momento dell’entrata in vigore del D.lgs 49/2012 (maggio 2012), per il 2012 era ancora vigente l’art. 66, c. 13 del DL 112/2008 che prevedeva vincoli per singolo ateneo (max 50% turn over anno precedente). È interessante notare che la VII Commissione, nell’esprimere il parere di rito sul D.lgsl 49, avesse raccomandato: «si rinvii a successivo DPCM da adottarsi su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle regole assunzionali relative al triennio 2013 –2015, prevedendo che le disposizioni in esso contenute consentano un adeguato tasso di sostituzione del personale in uscita e al contempo rendano possibile le progressioni di carriera sulla base della sostenibilità accademica e finanziaria dell’organico docente nel suo complesso, ripartito equamente tra gli atenei in relazione al rispettivo quadro finanziario. Tale previsione è necessaria per allineare le regole agli obiettivi di programmazione del sistema universitario per il triennio 2013–2015».

            Con la spending review, in buona sostanza, (a) si contingenta lo spazio per le assunzioni sul piano nazionale (20% del turn-over e poi 50% fino al 100%); (b) si tiene in ogni caso conto per il 2012 del D.lgs 49/12 e del 50% di Ateneo di cui al ‘decreto Tremonti’, mentre per gli anni successivi, ai fini del riparto del contingente PO di ogni Ateneo, si dovranno utilizzare esclusivamente i criteri di cui all’art. 7 del D.lgs 49/2012 ovvero ci si dovrà limitare ai calcoli previsti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 49/2012 al fine di ripartire equamente (e non ugualmente) tra gli Atenei il contingente nazionale in relazione al rispettivo quadro finanziario (si rammenti: «l’attribuzione a ciascuna Università del contingente delle assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»). Unica normativa di riferimento sul piano nazionale è, insomma, il D.L. 112/08, comma 13-bis introdotto dal D.L. 95/2012 e integrato successivamente dal D.L. 69/2013.

            Insisto. È del tutto evidente che, se esiste una contingentazione al livello di sistema (il 20%, quindi il 50% e così via), ci si deve limitare ad utilizzare per i calcoli il solo comma 1 dell’art. 7 che disciplina le assegnazioni ai singoli Atenei. Se tale limitazione a livello di sistema non fosse stata presente (come era originariamente previsto al momento dell’emanazione del D.L. 49/2012 a partire dall’anno 2013), allora e solo allora ci sarebbe stato bisogno di un DPCM per ridefinire le percentuali a livello di sistema ai fini del necessario riallineamento della programmazione, come notava la VII Commissione.

            Se quanto appena scritto risulta chiaro, come mi auguro, allora è altrettanto evidente che il DM 297/2012 di attribuzione Punti Organico doveva necessariamente porre il 50% del turn-over dell’anno precedente come limite massimo teorico di PO a livello di singolo Ateneo. La determinazione di questo tetto era dovuta per espressa previsione normativa. Nessuna discrezionalità.Ciò perché il 2012 era appunto iniziato con questo limite del 50% a livello di singolo Ateneo e anche perché così era scritto con riferimento all’anno 2012 all’articolo 7, comma 1, lettera c) del D.lgs 49/2012.

            Tale premessa normativa ha consentito, applicando i criteri di riparto dei PO dell’articolo 7 del d.lgs 49/12, di suddividere il 20% di sistema con il risultato che alcuni Atenei (quelli più virtuosi con riferimento ai parametri di cui all’articolo 7 del D.lgs 49/12) hanno avuto il 30% (MAX) di ateneo, altri (meno virtuosi) il 12% (MIN). Se il limite è compresso in alto, ovviamente i PO si ripartiscono in maniera più consistente in basso.

            Veniamo al 2013. Anche qui non vi è alcuna discrezionalità ministeriale ma solamente la rigida applicazione delle norme vigenti. Nel 2013 il limite del 50% non è più valido per il singolo Ateneo, bensì si rinvia necessariamente al solo limite di sistema (il 20%). Questo 20% di sistema va ripartito tenendo conto solo dei criteri di cui all’articolo 7, comma 1 (lett da a) a c)) del d.lgs 49/2012, in applicazione del testo vigente dell’articolo 66, comma 13-bis del DL 112/2008. Cioè, una volta stabilito quant’è il 20% di sistema (ossia 445,5 PO dei 2227,48 disponibili per turn-over al 31.12.2012, somma già di gran lunga inferiore rispetto a quella dello scorso anno quando il turn-over era di 2790,77 PO con un 20% pari a 558,15 PO), si applicano le regole per il calcolo correlate alla stato delle finanze dell’Ateneo. A questo punto l’ovvia conseguenza matematica è che quello che si distribuisce in alto come premialità va a scapito di chi sta in basso. Ecco perché alcuni Atenei hanno avuto meno del 10% (min = 7%) e altri (4 atenei) più del 100%. La norma attuale prevede unicamente il limite di sistema ma non il limite minimo o massimo di Ateneo (si rammenti ancora una volta: «l’attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49»). Ciò dà conto di quanto il Ministro ha affermato, anche con un possibile riferimento al prossimo futuro, nell’intervento sul giornale “Il Mattino” il 25 ottobre u.s.

            I lettori di ROARS sanno già come funzionano gli indicatori per la distribuzione per cui non mi soffermerò su questo argomento. Essi sono correlati con la situazione accertata dei bilanci e, in maniera, particolare, con l’incidenza delle spese di personale e con l’indice di indebitamento. Tenere conto di quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs 49/2012, infatti, significa procedere al riparto del 20% del turn-over di sistema combinando tra loro diversi elementi: indicatori di spesa di personale, indicatori di indebitamento e cessazioni dell’anno 2012 evidenziando che, ai sensi del comma 1 lettera da a) a c) del medesimo articolo, a parità di cessazioni, solo lo stato delle finanze dell’Ateneo comparato con quello di tutti gli altri controlla l’attribuzione del punti-organico. Si osservi, peraltro, che detta attribuzione non implica alcun trasferimento di risorse aggiuntive (si è letto su alcuni giornali, infatti, che alcuni Atenei avevano preso soldi in più rispetto ad altri, il che è ovviamente falso). Inoltre, può essere utile notare che la quantità di PO attribuiti a ciascun Ateneo è per tutti pari al 34,29% della quantità dei PO teorici 2013 (ovvero tutti hanno subito la medesima decurtazione rispetto alla quantità massima di PO).

            In ultimo profitto per un altro doveroso chiarimento. Da più parti si continua ad affermare che a partire dal 2013, nella distribuzione dell’FFO (inclusa la quota premiale) sarebbe stato cancellato il cosiddetto ‘pavimento’ del -5%. Ciò in quanto tale previsione non è richiamata nel D.M. della programmazione triennale 2013-2015.

            L’affermazione è falsa per un semplice motivo: il D.M. non cita nel dispositivo la normativa di rango primario. Ciò vale per le specifiche quote destinate alla valutazione mediante VQR e, appunto, per il ‘pavimento’. Entrambe, infatti, per la prima volta sono state introdotte per legge. Nella legge di conversione del D.L. 69/2013 L. 9 agosto 2013, n. 98) al comma 01 dell’art. 60 è previsto che: «((01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell’incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno 2015 e al 20 per cento per l’anno 2016, con  successivi  incrementi  annuali  non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla  base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR). L’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell’anno precedente))».

            Augurandomi di aver contribuito a fare chiarezza su alcuni punti importanti che il vostro sito ha inteso rilevare, ringraziando per l’ospitalità di questa mia, porgo i più cordiali saluti.

 

Marco Mancini

Capo Dipartimento Università, AFAM e Ricerca

Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca

 

 

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13 Commenti

  1. Pur apprezzando profondamente lo sforzo di chiarezza e la disponibilità al confronto (due virtù assai desuete) del capo dipartimento Mancini, personalmente ho enormi difficoltà a condividere (o forse semplicemente a comprendere) un passaggio-chiave del suo complesso ragionamento, e per l’esattezza il punto in cui si dice
    “ci si deve limitare ad utilizzare per i calcoli il solo comma 1 dell’art. 7 che disciplina le assegnazioni ai singoli Atenei”.
    La norma contenuta nella legge di stabilità rinvia esplicitamente all’art. 7 in quanto tale, NON al solo comma 1 del medesimo.
    Imperizia del legislatore? Non importa, ma almeno questo, a mio modesto e incompetente parere, avrebbe potuto offrire il pretesto per ricorrere al DPCM, come indicato al comma 6 dello stesso art.7, e come ricordato anche da Mancini, approfittandone per correggere alcune storture: certamente non toccando il tetto complessivo del 20% fissato dall legge, ma comunque prevedendo un meccanismo di ridistribuzione tra gli atenei dello stesso 20% meno devastante di quello attuale. Una norma nata con le migliori intenzioni (il suddetto comma 1) può produrre (e ha prodotto) una eterogenesi dei fini quando combinata con una norma dettata dalle peggiori intenzioni (il tetto nazionale). Capisco che si sarebbe trattato di un percorso accidentato (un DPCM non si improvvisa) ma la posta in gioco meritava almeno un tentativo. Se poi il tentativo c’e’ stato, e non ha avuto esito, allora almeno lo si sappia, e si sappia nome e cognome di chi ha impedito una soluzione più onorevole.

  2. La lettera di Mancini dice due cose chiare:

    1. Il MIUR, come già appariva evidente, ha le “pezze di appoggio” normative per sostenere la correttezza formale del proprio operato. Pertanto temo che i ricorsi al TAR mossi da alcuni atenei avranno poco successo.

    2. Tutto il tono della lettera e in particolare la frase rilevatrice “Anche qui non vi è alcuna discrezionalità ministeriale ma solamente la rigida applicazione delle norme vigenti”, ci dicono che non serviva avere un Ministro e un Capo Dipartimento rettori, bravi, brillanti e difensori del sistema universitario (sic). Era sufficiente un ragioniere che applicasse pedantemente le norme stabilite da altri.

    Bisogna avere la forza di dire che la Carrozza se avesse voluto e se avesse avuto la lucidità di intervento avrebbe avuto il tempo necessario per varare il DPCM che poteva modificare il D lgs 49. Non l’ha fatto e deve assumersene la responsabilità politica davanti una comunità accademica che da lei si aspettava molto di più (io non ero fra questi).

    • Con polemica, un Ministro della Repubblica deve rispondere ad una platea più ampia della propria comunità di riferimento, altrimenti si potrebbe far rilevare che qualcuno come gli “altri (4 atenei)” qualcosa ha avuto e non riesco ad immaginarmeli sorpresi del fatto.

  3. Miei cari, mi pare al contrario che il MIUR non abbia alcuna pezza d’appoggio legale! La situazione è infatti cristallina:
    1) I criteri usati dal MIUR, art. 7 comma 1 Dlgls.49/12 valgono “limitatamente al 2012”, quindi per il 2013 semplicemente non esistono e pertanto la loro applicazione è indubbiamente arbitraria.
    2) Nessuna norma vigente ha dispensato il MIUR dall’emanare i nuovi criteri per il 2013 con apposito DPCM. Tale omissione è quindi una scelta arbitraria del MIUR (anzi vengono riportate solo esortazioni ad emanarla).
    3) Proprio perché la spending review è successiva al Dlgls.49/12 era assolutamente necessario tale DPCM per gestire opportunamente il vincolo globale che prima non esisteva (senza di esso non c’era motivo di limitare chi aveva risorse per assumere).
    Sono quindi sempre più sconvolto.

  4. Per concludere, il vero stato legale delle cose è che, in assenza del DPCM che il Ministro avrebbe dovuto proporre al PCM ex Dlgls.49/12 ed essendo non più validi i criteri dell’art. 7, l’unico vincolo vigente per il 2013 è il vincolo globale del 20%.
    Tutto il resto è arbitrio della peggiore specie, poiché basato su premi illimitati in presenza di un taglio globale drastico (20%) e non esistente quando quei criteri erano stati pensati.

  5. Devo dire che la cosa che mi impressiona di più di questa lettera è la assoluta maniera cervellotica di costruire regole, piani, norme che si intrecciano si sovrappongono e sono del tutto illeggibili per chi non si dedichi a tempo pieno a questo esercizio. Inoltre la mancanza di certezze che permettano di pianificare a medio se non a lungo termine.

    È la complessità tipica di una burocrazia il cui scopo è l’opacità e il cui risultato è la paralisi.

  6. Mi associo al collega Paolo Rossi nell’apprezzare la disponibilità (molto rara nella Pubblica Amministrazione) del capo dipartimento Mancini nel tentativo di farci comprendere la complessità del processo normativo alla base della assegnazione 2013 dei Punti Organo relativi al turn over 2012. Tuttavia la complessità delle procedure, a mio modesto parere, dimostra plasticamente che il nostro Paese (una volta “il bel Paese” ), e non solo il sistema universitario, è tragicamente votato al declino ed alla irrilevanza. Cerco di spiegarmi:
    a) In quale paese del mondo per la determinazione del contingente di assunzioni per l’anno 2013 delle Università (o di qualsiasi altra Azienda) viene emanato un Decreto Ministeriale (713/2013) solo il 9 Agosto e registrato alla Corte dei Conti il 26 Settembre 2013? Chi ha immaginato un meccanismo così complesso che per decidere le risorse da assegnare agli Atenei rispetto ai pensionamenti del 2012 (mediamente il 20%) sono necessari 8/9 mesi (+ polemiche) e che per il loro utilizzo saranno necessari in media altri 12 mesi (se tutto va bene)? Quale Azienda potrebbe programmare lo sviluppo delle proprie risorse umane in tempi così lunghi? Quale giovane brillante per immaginare la propria partecipazione ad un ipotetico concorso di ricercatore a tempo determinato è disponibile ad aspettare tanto tempo quando sono sufficienti poche settimane per cimentarsi in una “interview” in qualsiasi università/azienda del mondo?
    b) Il prof. Marco Mancini per farci comprendere il complesso meccanismo alla base del D.M. 713/2013 ha sottolineato che l’ assegnazione è diversa rispetto a quella dell’anno precedente (effettuata con D.M 297/2012) in quanto, in effetti, diverse sono le premesse normative. E’ possibile spiegare a noi poveri mortali (sudditi) perché, in tempi così brevi, è stato necessario modificare le premesse normative?
    c) Per illustrare il meccanismo complesso alla base delle assegnazioni il prof. Mancini ha dovuto far riferimento alle seguenti norme: 1) D.lgs 49/2012; 2) Legge 1/2009; 3) articolo 66, comma 13 del D.L. 112/2008 (cosiddetto ‘decreto Tremonti’); 4) D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di spending review (Governo Monti) che ha modificato sostanzialmente il Decreto Legislativo 49/2012 entrato in vigore appena tre mesi prima; 5) D.L. 69/2013 (cosiddetto ‘decreto del fare’ del Governo Letta). Ma non si parla da più anni della semplificazione normativa e burocratica? Perché in tempi brevi (12/18 mesi) i legislatori (in questo caso i governi) hanno sentito la necessità di modificare in continuazione le norme? E’ stata forse “Angela Merkel”?
    d) Partendo dalle premesse della nota del prof. Mancini si comprende, nonostante la oggettiva complessità della materia, la conseguenza matematica (“quello che si distribuisce in alto come premialità va a scapito di chi sta in basso”). Tuttavia rimane oscuro (almeno per me) perché alcuni Atenei (4) hanno potuto beneficiare di un “turn over” superiore al 100%. Non sarebbe stato opportuno (e razionale), non potendo utilizzare la norma di salvaguardia del 50%, decidere che nessun Ateneo poteva superare la soglia del 100%, risparmiando polemiche e dubbi sulla correttezza di tutta la procedura? Polemiche e dubbi di cui non si sente alcun bisogno.
    Caro prof. Mancini, la sua nota ha un grande merito, ci fa comprendere che, al di là delle parole d’ordine (merito, internazionalizzazione, sburocratizzazione, semplificazione, etc.) è veramente difficile intravedere un reale miglioramento del nostro Sistema Universitario con particolare riferimento agli Atenei che vivono in contesti socio-economici difficili e che stanno perdendo il grande ruolo di promozione sociale e di sviluppo culturale e tecnico-scientifico che fino a qualche decennio hanno avuto. Mi fa sempre più comprendere: a) del perché migliaia di giovani laureati (non i cervelli in fuga, ma “normalissimi” laureati) nelle nostre Università (quelle che il ceto politico critica e umilia) cercano nel mercato internazionale del lavoro le soddisfazioni economiche e professionali negate nel nostro sistema produttivo dimostrando che i nostri laureati sono realmente competitivi nonostante le classifiche che accreditano il nostro sistema universitario come mediocre; b) del perché il nostro sistema paese è attrattivo solo per lavoratori a basso contenuto formativo (assistenti socio-sanitari, badanti, etc.). Non voglio essere pessimista (non lo sono per natura), ma mi sembra proprio che il nostro Paese abbia deciso di suicidarsi. Mi scusi ancora. Nicola Ferrara

  7. Gianfranco Viesti sul Mattino di oggi 27/10/13

    “Fondi agli atenei. Il ministro sbaglia i conti” Il Mattino, 27 ottobre 2013
    http://rassegna.unipv.it/bancadati/20131028/SIK1230.pdf

    __________________
    Il sistema universitario pubblico italiano è stato oggetto negli ultimi anni di provvedimenti molto negativi. Questi provvedimentihanno colpito in maniera particolarmente forte gli Atenei del Mezzogiorno; sono tali da metterne seriamente a rischio la stessa sopravvivenza nel tempo, con le conseguenze che è facile immaginare sulle prospettive di sviluppo dell’area.Purtroppo, una recente decisionedel Ministro Maria Chiara Carrozza sembra muoversi in questostesso solco.
    Venerdì scorso “Il Mattino” ha pubblicato un’intervista con il Ministro dell’Università Maria Chiara Carrozza (PD), sulla questione delle nuove assunzioni permesse per il 2013 nelle Università italiane. Alcune affermazioni del Ministro suscitano perplessità, per cui è bene tornare sull’argomento.
    Diciamo subito che è un tema molto importante. Le università italiane, per le politiche messe in atto negli scorsi anni, hanno subito un rilevantissimo taglio dei finanziamenti e non hanno potuto sostituire il prorio personale docente che progressivamente è andato in pensione. Ciò provoca un’immiserimento dell’offerta formativa; e può innescare conseguenze nel tempo, dato che la possibilità di offrire corsi universitari è anche legata ai docenti di cui si dispone. Si è innescato un vero e proprio circolo vizioso, che è stato – e potrà essere in futuro – molto più grave nei grandi atenei e in genere in quelli del Mezzogiorno.
    Per il 2012 il Governo Monti ha stabilito la possibilità per l’insieme del sistema universitario italiano di effettuare assunzioni pari solo al 20% dei pensionamenti. L’allora Ministro Profumo ha ripartito questa possibilità (tecnicamente: ha ripartito “punti organico”) fra i diversi atenei in base ad un indicatore (“ISEF”) nel quale si tiene conto, fra l’altro, dell’ammontare delle tasse studentesche incassate da ogni Ateneo. Indicatore assai discutibile, dato che – a parità di altre condizioni – penalizza le Università dei territori dove i redditi, e la possibilità di spesa delle famiglie, sono inferiori. Ciò ha favorito alcuni Atenei e colpito altri.
    Che succede per il 2013? Ci si sarebbe aspettato da parte del Ministro (non più tecnico ma politico) un ripensamento di quei criteri; era anche previsto che i parametri dell’ISEF fossero aggiornati annualmente. Con il suo decreto del 9 agosto scorso (pubblicato sul sito del MIUR il 17 ottobre), il Ministro ha confermato invece l’ISEF, ma ha introdotto un cambiamento molto importante. Dice il Ministro nell’intervista: “il governo Monti preferì non inserire una soglia alle possibili penalizzazioni degli Atenei”. Stando a quanto riportato sin dal 21 ottobre dall’autorevole sito http://www.roars.it (sinora non smentito) sulla base dei testi dei decreti, è successo il contrario. Nel decreto Profumo era previsto un limite di salvaguardia a quanto ogni Ateneo poteva guadagnare/perdere dall’applicazione di questo criterio: e così è avvenuto; con il decreto Carrozza tale limite di salvaguardia è scomparso. Che cosa è successo con questa modifica? Sostiene il Ministro nell’intervista: “smettiamola di dire che gli atenei del Sud hanno avuto meno risorse e soprattutto non attribuiamo questa presunta responsabilità all’attuale governo”. Sud piagnone come al solito, dunque? Stando ai dati, non sembrerebbe. Sul sito di Roars è disponibile una tabella che mostra quanti punti organico avrebbero ottenuto i diversi Atenei con i criteri (ripetiamo: già assai discutibili) del decreto Profumo e quanti ne hanno ottenuti con il decreto Carrozza; per il sistema universitario meridionale, la modifica di quest’anno (la cancellazione della clausola di salvaguardia) ha comportato una riduzione da 114,7 a 91,2 punti organico; sono penalizzate 19 delle 23 sedi universitarie del Sud. Spiace ricordare, come già notato da molti, che la principale sede che trae beneficio dalla modifica di quest’anno è la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che passa addirittura da 0,57 a 5,71 punti organico, di cui è stato Rettore fino a qualche mese fa l’attuale Ministro.
    La questione è molto rilevante: si pensi che, grazie all’insieme delle decisioni degli ultimi anni, le 23 università meridionali avranno a disposizione complessivamente nel 2013 un numero di punti organico inferiore alle tre sedi del Nord più favorite (Bologna, Milano, Politecnico di Milano). Le 6 università campane, insieme, molti meno rispetto a quelli di Padova.
    In un suo tweet, il Ministro Carrozza ha sostenuto che “il ministro non entra nelle graduatorie che escono dalla direzione generale”. Chi ha cambiato allora il criterio? Se non vi è all’origine del decreto una decisione politica, il Ministro può allora modificarlo per correggerne le storture qui evidenziate, quantomeno ripristinando il criterio dell’anno scorso. Se questo non accadrà, sarà evidentemente per una scelta politica. Molto rilevante, per le conseguenza che essa provoca sul sistema universitario nazionale. E sulla quale sarebbe assai interessante sentire l’opinione dell’attuale segretario del Partito Democratico Guglielmo Epifani e dei quattro candidati alla segreteria che presto si affronteranno nelle primarie. Chissà cosa pensano di questa vicenda Civati, Cuperlo Pittella e Renzi: sarebbe bello saperlo.
    Gianfranco Viesti

    • mi prendo un licenza interpretativa: il ministro ha cercato di capire ex-post quello che era successo, per evitare di essere additata al publico ludibrio.
      a prescindere dalla correttezza di quanto indicato dalla cortese spiegazione del suo capo dipartimento, ciò che emerge è che non ha il controllo dell’amministrazione.
      speriamo stia facendo altre cose importanti, altrimenti sarebbe il caso che traesse le dovute conseguenze

  8. Nell’edizione di oggi il Mattino dedica ampio spazio (quasi tre pagine) alla vicenda dei punti organico (http://rassegna.unipv.it/bancadati/20131028/SI91045.pdf). Tra le novità degne di nota, la richiesta di esprimere un giudizio rivolta ai candidati alla primarie PD. Vengono riportate le risposte di Civati, Cuperlo e Pittella, tutti favorevoli ad un ripensamento del DM:
    – Civati: “un criterio in base al quale una sperequazione porta altre sperequazioni”;
    – Cuperlo: “due cose: reinserire il tetto del 50% e … eliminare il principio che vede favorito chi raccoglie più tasse”;
    – Pittella: “grave scivolone da parte del ministro”.
    Viene anche dato spazio alla mozione del CUN (che pure chiede di “individuare possibili interventi correttivi volti ad attenuare gli effetti palesemente sperequativi”) e viene citata la replica del Capo Dipartimento Università, AFAM e Ricerca, Marco Mancini, oggetto di questo post. Come ulteriore elemento di contesto, Marco Esposito mette in evidenza le parole della VII Commissione del Parlamento la quale nel 2012 aveva raccomandato al Governo di garantire “un adeguato tasso di sostituzione del personale in uscita … ripartito equamente tra gli atenei in relazione al rispettivo quadro finanziario”.




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