La nostra iniziativa di denuncia della insostenibilità del carico burocratico che è stato imposto in questi anni alle università e ai loro docenti ha ricevuto molti consensi. Non basta, tuttavia, criticare. Occorre dimostrare, proprio perché non siamo e non vogliamo essere considerati “nemici della valutazione”, che è possibile un’altra e più efficace modalità per raggiungere gli obiettivi della qualità e di un controllo che per essere serio non ha bisogno di diventare ossessivo. Abbiamo perciò deciso di proporre una riscrittura del testo del Decreto AVA, peraltro già modificato dopo pochi mesi in punti fondamentali come la definizione dei requisiti di docenza. È un’ipotesi che si limita all’eliminazione di cose inutili e non affronta il tema di una completa, nuova riflessione su che cosa significhi «qualità» nel contesto universitario. Per questo è certamente migliorabile e aperta a ulteriori contributi. Chiediamo però ai coordinatori/presidenti di corso di studio e ai direttori di dipartimento di esprimersi sulla proposta, per trasformarla in una spinta che costringa ANVUR e Governo a cambiare radicalmente rotta. E lo chiediamo a loro, perché sono loro a soffrire ogni giorno il peso di queste scadenze e norme. Il mugugno dietro le quinte non cambierà le cose. È arrivato il momento di una protesta dignitosa, serena e ferma, che non lasci più la possibilità di predicare bene e razzolare male a chi ha la responsabilità di un “bene pubblico” così importante come l’università.
Gli obiettivi immediati sono i seguenti:
1) eliminazione del Presidio di Qualità e dei Gruppi del Riesame;
2) radicale semplificazione dei Requisiti di Assicurazione della Qualità;
3) radicale semplificazione della scheda SUA-CdS;
4) radicale semplificazione delle procedure per le modifiche del quadro delle attività formative dei corsi di studio;
5) introduzione dell’obbligo di considerare i risultati e la qualità dell’attività didattica, verificati attraverso le procedure di accreditamento e valutazione periodici delle sedi e dei corsi di studio, per l’attribuzione di fondi premiali e/o di riequilibrio;
6) introduzione di una procedura più rigorosa e meno sbrigativa per un provvedimento così importante come la chiusura di una sede universitaria.
Questo esperimento – che potrebbe essere replicato in altri e certamente più complessi ambiti della valutazione – dimostra a nostro avviso come sia possibile eliminare senza alcuna perdita di efficienza ed efficacia la gran parte degli adempimenti richiesti ai docenti che operano nei singoli corsi di studio e che riducono sensibilmente il tempo a loro disposizione per le attività istituzionali di insegnamento, assistenza agli studenti e ricerca.
È comunque necessario ricordare che anche questi interventi potrebbero essere contestati dall’ANVUR senza la modifica, secondo le procedure previste in questo caso e dunque con tempi necessariamente più lunghi, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, in particolare per quanto riguarda le funzioni dell’Agenzia e il suo rapporto con il Ministero: «L’ANVUR […] definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione». Questa proposta di modifica non introduce criteri sostanzialmente diversi e si limita a ridurre gli adempimenti e a modulare diversamente alcuni aspetti della valutazione e dei processi di assicurazione della qualità. L’ANVUR potrebbe però, a normativa vigente, pretendere dal Ministero la piena obbedienza e lo scrupoloso rispetto delle sue decisioni. L’auspicio è che anche il suo Direttivo possa accogliere questo testo come un contributo all’obiettivo che tutti perseguiamo: una Università nella quale tornare a lavorare con serenità e orgoglio.
Per aderire alla proposta è sufficiente inviare un’email agli autori (Stefano Semplici: smpsfn00@uniroma2.it ; Giovanni Salmeri: giovanni.salmeri@uniroma2.it) indicando la propria carica e i recapiti da utilizzare per le comunicazioni sulle iniziative che sarà possibile assumere già nelle prossime settimane, anche sulla base del numero delle adesioni ricevute. È naturalmente possibile utilizzare lo spazio dei commenti per precisazioni o ulteriori suggerimenti.
Proposta di DM per la semplificazione di AVA
Art. 1
Ambito di applicazione
- Le disposizioni di cui al presente decreto modificano, come indicato nei successivi articoli, quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica”, così come modificato dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059.
Art. 2
Integrazioni e modifiche al DM 47/2013, così come modificato dal DM 1059/2013
- Il testo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: “Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e di quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’Allegato C”.
- Il testo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: “Valutazione periodica: si intende la valutazione da parte dell’ANVUR volta a misurare l’efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell’ambito della didattica, della ricerca e dell’Assicurazione di Qualità, anche in relazione agli indicatori di cui agli allegati C, E e F”.
- La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 del DM 47/2013 è soppressa.
- La lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del DM 47/2013 è soppressa.
- Il comma 4 dell’articolo 2 del DM 47/2013 è soppresso.
- Il comma 5 dell’articolo 3 del DM 47/2013 è sostituito dal seguente:
“L’accreditamento periodico viene conseguito, nell’arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’Allegato C, a seguito della verifica da parte dell’ANVUR sulla base dei seguenti criteri:
a) esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito
NdV) – trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno – e in particolare di quelli di cui agli Allegati A e D del presente Decreto;
c) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai
Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS) e nelle relazioni delle relative Commissioni Paritetiche;
d) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca
dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD);
e) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli indicatori di cui agli allegati E ed F del presente Decreto”.
- Il comma 6 dell’articolo 3 del DM 47/2013 è sostituito dal seguente:
“L’accreditamento periodico proposto dall’ANVUR sulla base dei giudizi delle CEV è così graduato:
a)pienamente positivo;
b)soddisfacente;
c)insoddisfacente”.
8. Il comma 7 dell’articolo 3 del DM 47/2013 è sostituito dal seguente:
“Le sedi con giudizio “pienamente positivo” o “soddisfacente” ottengono un accreditamento periodico di validità quinquennale. Le sedi con giudizio “insoddisfacente” ottengono un accreditamento temporalmente vincolato, che, in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine – compreso fra uno e tre anni – stabilito al momento della valutazione, decade, con la conseguente soppressione della sede. In presenza di gravissime inadempienze o di riserve e limiti giudicati dalla CEV insuperabili e incompatibili con la prosecuzione delle attività istituzionali, l’ANVUR può proporre l’immediata soppressione della sede. La procedura per la revoca dell’accreditamento è regolata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, integrata da un contraddittorio fra le parti (ANVUR e sede interessata), da svolgersi alla presenza del Ministro”.
9. Il comma 8 dell’articolo 3 del DM 47/2013 è soppresso.
10. Il comma 8 dell’articolo 4 del DM 47/2013 è sostituito dal seguente:
“L’accreditamento periodico viene concesso ai corsi che continuano a soddisfare i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per la Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C ed è graduato su tre livelli: a)pienamente positivo; b)soddisfacente; c)insoddisfacente. Annualmente vengono inoltre sottoposti alla verifica esterna dell’ANVUR per il tramite delle CEV:
· i corsi di studio che, in base alle indicazioni dei NdV, evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento;
· i corsi di studio scelti a campione dall’ANVUR all’interno di ogni singola sede”.
11. Il comma 9 dell’articolo 4 del DM 47/2013 è sostituito dal seguente:
“I corsi di studio con giudizio “pienamente positivo” o “soddisfacente” ottengono un accreditamento periodico di validità triennale. Per i corsi di studio con giudizio “insoddisfacente” l’ANVUR propone o un accreditamento temporalmente vincolato, che decade in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine – comunque non superiore a due anni – stabilito al momento della valutazione, o l’immediata soppressione. La procedura per la revoca dell’accreditamento è regolata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19”.
12. Il comma 10 dell’articolo 4 del DM 47/2013 è soppresso.
13. L’articolo 5 del DM 47/2013 è sostituito dal seguente:
“1.I risultati della valutazione periodica delle sedi e dei corsi di studio, condotta nell’ambito delle procedure previste per l’accreditamento periodico sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, contribuiscono all’attribuzione di fondi premiali e/o di riequilibrio: secondo modalità definite dal Ministero con proprio Decreto nel caso delle sedi e dagli organi di governo degli atenei nel caso dei corsi di studio”.
14. Nell’articolo 6, comma 1 del DM 47/2013 sono soppresse le parole “e fermo restando che
ogni modifica del quadro delle attività formative deve essere sottoposto alla procedura di
cui all’articolo 2, comma 2,”
15. Il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“La scheda SUA-CdS di ciascun anno accademico deve essere compilata entro i termini previsti dalla competente Direzione generale del Ministero e si compone delle seguenti Sezioni:
I.Obiettivi e risultati della formazione;
II.Percorso formativo;
III.Servizi agli studenti”.
16. Gli allegati A, B e C del DM 47/13, così come modificati dal DM 1059/2013, sono
modificati secondo quanto riportato negli allegati A, B e C del presente decreto.
Allegati:
1. testo risultante dalle modifiche
allegato II – testo risultante dalle modifiche
2. modifiche agli allegati A B e C
allegato III – modifiche agli allegati A B C
3. proposta di modifica della SUA-RD
Interessante ma….
Personalmente non mi sembra proprio il caso di agire mediante emendamento di un decreto.
Che lo si riscriva da zero e vi a andare. Se c’è una cosa deleteria nella legiferazione italiana è questo continuo procedere per modifiche successive.
A presto
Marco Antoniotti
Ottimo esempio di come l’utilizzo di professionalità adeguate possa risolvere i danni derivati da incompetenze. Non si potrebbe rivedere la composizione dell’ANVUR?
@ Marco Antoniotti
Intendiamoci: la mia opinione sul decreto AVA non è cambiata da quando quasi un anno fa scrissi una lettera aperta alla Ministra Carrozza https://www.roars.it/lettera-aperta-al-ministro-maria-chiara-carrozza-sulla-questione-della-qualita-delluniversita/ (alla quale questa non diede la minima risposta). Sono inoltre perfettamente d’accordo sul fatto che i decreti-modifiche-di-decreti farebbero bene a scomparire per sempre.
Il fatto che questa proposta sia presentata sotto forma di modifica-di è solo funzionale a mostrare che 1) subito, prim’ancora di mettere in cantiere una nuova, necessaria riflessione sulla questione della qualità nell’Università, è possibile almeno eliminare alcune delle storture più evidenti, senza cadere in quel Far West che qualcuno paventa, 2) le critiche che vengono avanzate non sono affatto distruttive e superficiali, ma possono tradursi in provvedimenti precisi e articolati, che fanno esattamente i conti con l’esistente, 3) cambiare la direzione di AVA è possibile: già c’è stato un decreto di modifica per il quale non è stato necessario il benigno benestare del Parlamento Europeo (vedi la lettera di Fantoni del 9 maggio), ce ne può essere un secondo.
Come questione di metodo, se la SUA compete al singolo corso di studi dovrebbe contenere tutte le informazioni che vengono decise a livello di corso di studi. Quindi la sezione amministrazione, che corrisponde a quello che prima erano PreOff e Off potrebbe rimanere, perchè altrimenti da qualche altra parte dovremmo inserire comunque l’articolazione del percorso per SSD. Allo stesso modo, le informazioni che realmente servono agli studenti (caratteristiche della prova finale, calendari ecc) è bene che rimangano, se questa scheda serve anche a rendere chiare e leggibili (e presenti) tutte le informazioni che uno studente potrebbe cercare.
Sono d’accordo sul fatto che informazioni sui servizi di contesto (orientamento, placement e bla bla) e sui risultati (dati di ingresso, uscita, performance nel mondo del lavoro) debbano essere inseriti a livello di Ateneo (e potrebbero anche non stare in SUA, ma essere obbligatoriamente pubblicati sul sito di Ateneo secondo modalità predefinite). Soprattutto per i dati sarebbe auspicabile uno schema di elaborazione e presentazione degli stessi che sia uniforme in modo che essi siano realmente confrontabili.
Complimenti agli autori per il gran lavoro.
Uno dei difetti (non certamente il più grave) della SUA-CdS è che essa pretende di essere contemporaneamente due cose: 1. una piattaforma per raccogliere i dati in maniera funzionale all’accreditamento dei corso di studi, 2. una piattaforma per rendere disponibili le informazioni necessarie a professori e studenti (gli «attori», nella neolingua anvuriana). Ora, le due cose sono differentissime, e l’attuale SUA-CdS va male per il primo scopo e disastrosamente male per il secondo. Tutti gli studi seri di «usabilità» mostrano come è un grave errore presentare i dati nel modo sono organizzati per esigenze interne (per un piccolo esempio, si veda il punto 5 nella pagina http://www.nngroup.com/articles/university-sites/).
Nella presente proposta viene dunque lasciata alla SUA-CdS solo la prima funzione. Per la seconda, mi pare più sensato lasciare che ogni Università / Dipartimento / Corso di studio si organizzi come meglio crede (e che ci sia su questo anche una sana concorrenza). Si vuole evitare la duplicazione di dati? Bene, basta rendere accessibile una base di dati centrali tramite una qualsiasi API ben fatta. Ma sinceramente non conosco nessuno luogo della terra in cui viene imposto un «sito di Stato» per tutti i corsi di laurea…
Apprezzo moltissimo il lavoro e il tempo impiegati. Ho girato il documento alla mia università e spero che qualche responsabile lo porti in riunione e che poi possa rispondere a nome degli altri. Sarei piuttosto pessimista che questo accada, mentre sono molto ottimista sul fatto che l’Anvur rimane sulle sue posizioni e nella medesima composizione.
Per me la cosa più urgente sarebbe invece la riorganizzazione dell’Anvur, da cima a fondo, dopodiché, avendo altri interlocutori, si potrebbe riprendere il discorso sulla semplificazione dei documenti sugli accreditamenti e altro. Non hanno sentito ragione fino adesso, perché dovrebbero ripensare il loro operato proprio ora e d’ora in poi? Gli atenei pian piano si adegueranno, come si è appena visto. Tutto si sta trasformando in un puro gioco di potere che fa perdere non soltanto il senso della misura ma anche del ridicolo, come si è appena visto.
L’assurdità delle procedure di valutazione è sotto gli occhi di tutti. Soltanto inutile e dispendiosa burocrazia.
La sensazione è che le modifiche proposte (leggerò con attenzione ma aderirò a prescindere) possano essere inutili: non credo che l’impostazione AVA non sia casuale ma piuttosto funzionale ad una lenta eutanasia del sistema universitario, quasi un cappio che si stringe ogni giorno di più, con visioni e obiettivi neppure tanto nascosti.
Volendo valutare realmente e semplificare mi domando, ad esempio, perché non prendere in considerazione, magari migliorandoli, i dati Almalaurea. Qual migliore valutazione delle sedi e dei corsi se non l’occupabilità negli anni dei laureati?
La valutazione non può essere costruita sul breve periodo, in modo assolutamente incompatibile con il sistema di ricerca e formazione.
In ogni caso, senza sembrare catastrofista, quanto le sorti ed il funzionamento dell’università interessino realmente ricercatori e docenti è comprensibile dal numero di commenti all’interessante articolo. Ormai sono, siamo, tutti impegnati e preoccupati di come ottenere una abilitazione ed eventualmente poi essere “chiamati”.
In questo complessivo disinteresse, le regole di funzionamento degli atenei possono essere alterate con decreti, decreti-modifica, regolamenti, circolari, ecc. senza alcun reale beneficio non solo in termini di ritorno degli, eventuali, buoni risultati conseguiti, ma soprattutto di servizi a studenti e docenti/ricercatori.