E’ iniziata oggi, 7 ottobre, la pubblicazione degli esiti della seconda tornata dell’ASN, ossia quella per l’anno 2013. L’ultima proroga alle procedure è scaduta lo scorso 30 settembre. Restano però aperte diverse commissioni fra l’altro a causa di ordinanze del TAR che hanno riammesso candidati giudicati non idonei nella precedente tornata.

I risultati possono essere consultati a questo indirizzo.

Recita il sito MIUR:

Si comunica che il Ministero sta procedendo alla ricognizione degli atti delle Commissioni che hanno provveduto alla chiusura dei lavori e all’invio degli atti al Ministero tramite l’apposita procedura telematica e che, quindi, a decorrere dalla data odierna, si procederà alla pubblicazione degli stessi. Nella Sezione “Candidati all’abilitazione 2013” è pertanto disponibile l’accesso ai risultati e agli atti dei settori concorsuali la cui ricognizione può ritenersi conclusa. Per le Commissioni che non hanno concluso i lavori entro il 30/9 sarà adottato specifico provvedimento che fisserà un termine massimo, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 6, DPR 222/2011, entro cui concludere i lavori.

 

211 Commenti

  1. ottimo, ho notato due particolari molto interessante,nel primo verbale redatto dalla commissione 05/A2 prima fascia (9Aprile14):
    primo punto nel testo si legge:
    “5) la commissione, al fine di consentire al Prof. Nicholas Battey, membro OCSE, la piena partecipazione ai lavori, delibera di tenere ogni discussion sin inglese. A tal fine ciascun membro dichiara la conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta;”
    ricordo che sia le leggi che i CV sono scritti in italiano e non sono stati tradotti….. chi e ha fatto la traduzione dall’italiano all’inglese di questa documentazione????
    secondo punto:
    “6) la commissione garantisce al Prof. Nicholas Battey la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari alla piena comprensione del testo da lui sottoscritto.”
    cosa vuol dire …. che hanno tradotto il giudizio in inglese???

    qualcuno mi può aiutare ad interpretare il testo della commissione ???
    grazie

    la messa a disposizione di tutti gli strumenti necessari alla piane comprensione del testo da lui sottoscritto

  2. Il MIUR sostiene di essersi opposto al TAR in riferimento alle ordinanze del TAR che hanno riammesso candidati giudicati non idonei nella precedente tornata.

    Nel caso venisse rigettata, tutti i candidati giudicati non idonei alla precedente tornata e che hanno presentato domanda per l’ASN 2013 verranno riammessi.

    • il Miur può anche impugnare le ordinanze in Consiglio di Stato, ma intanto le commissioni devono valutare i candidati riammessi. Quindi i lavori vengono riaperti.

    • ma secondo voi in tal caso riammetteranno tutti coloro che hanno ripresentato domanda o solo coloro che hanno presentato ricorso contro l’esclusione dalla seconda tornata? è questa una delle fattispecie in cui si estende il giudicato?

    • Per ora i candidati in questione non sono presenti nelle liste dei candidati ASN 2013.

      E’ possibile che le commissioni li stiano già valutando a loro insaputa?

    • In realtà il Miur non ha impugnato tutte le istanze di sospensione ma solo alcune.
      Per altri casi, mi pare di capire dal sito ASN il Miur sta sorteggiando altre commissioni in osservanza proprio delle sospensive TAR che impongono, per ciascun candidato, tempi modi e commissioni di rivalutazione del giudizio.

    • A tale proposito, sono in rete i nuovi giudizi di idoneità ottenuti dai ricorrenti a seguito dell’intervento del Tar. Si veda ad esempio 01/A2

    • @Marco

      Chiedo scusa ma il quadro della situazione non mi è chiaro.

      I candidati e non abilitati ASN 2012 che hanno presentato domanda per l’ASN 2013 ma non il ricorso al TAR per la riammissione verranno giudicati dalle commissioni o no?

    • @meccanico
      Credo sia facile capirlo: se sono in elenco per l’ASN 2013 verranno giudicati, altrimenti no…

  3. …questa della candidata non è scema non la sapevo.
    Comunque, ti confermo che in due settori (se dopo se ne sono aggiunti altri, non lo so), ovverosia, appunto, progettazione architettonica e diritto costituzionale, ci sono state delle ordinanze TAR, per altro ormai “risalenti”, che, nel ritenere la sussistenza del fumus, hanno ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di TUTTI GLI ABILITATI SIA DI PRIMA CHE DI SECONDA FASCIA, sul presupposto enunciato che, attenendo i vizi riscontrati -se pur solo a livello di fumus- all’intera commissione, nel caso di accoglimento del ricorso, ne conseguirebbe l’ANNULLAMENTO DI TUTTE LE ABILITAZIONI, di prima e di seconda fascia (e, aggiungo io, di prima e seconda tornata, visto che la commissione non muta).
    Praticamente, una bomba atomica.
    Tuttavia, per fortuna, fin qui solo potenziale, ché si tratta di ordinanze del TAR, mica di sentenze del CdS.
    Non la sapevate sta cosa?
    A suo tempo, chiesi pure agli amici ancora soci attivi dell’APRI (io sono onorario, in quanto strutturato) di farci un post sul blog esterno, ma volevano che lo scrivessi io, che sono uno sfaticato, e non se ne fece più niente.
    In effetti, però, la notizia è rilevante.
    Speriamo che vada a finire tutto bene (l’annullamento generale sarebbe una beffa, anzi una tragedia) nei settori fin qui interessati, e che la vicenda non si estenda.
    Tom Bombadil – Tom bombadillo

  4. Nel SC 08/A1 (al quale appartengo) a seguito di ordinanza del TAR (4513/2014) sono stati riammessi alla II tornata ASN 9 candidati (tra cui il sottoscittto) risultati non idonei alla I tornata.
    Tutti i 9 riammessi oltre ad aver avanzato ricorso avevano ovviamente fatto domanda di partecipazione alla II tornata.
    La riammissione è stata concessa per il semplice motivo che alla data di scadenza della presentazione delle domande per la II tornata (31 ottobre 2013) i risultati della I tornata non erano ancora noti e quindi non si poteva applicare la norma che vieta la partecipazione a chi non è stato ritenuto idoneo alla tornata precedente.
    Ad oggi non ci risultano ricorsi al CdS da parte del MIUR avversi all’ordinanza di riammissione

    • Io non avevo chiesto di essere riammessa, ma l’hanno fatto comunque dopo aver ottenuto la sospensiva. Ho chiesto di essere cancellata dall’Asn 2013 al Miur ma non l’hanno fatto…

    • Chiedo ad “am”: potresti chiarire quello che hai scritto? Se ho ben capito, dopo non essere stata abilitata alla tornata 2012 ed aver ottenuto la sospensiva dal TAR, sei stata ammessa alla tornata 2013 senza averlo chiesto. Mi sembra molto strano. Chi ha deciso di riammetterti se non lo hai chiesto tu?
      Ma almeno avevi fatto domanda alla tornata 2013 entro il termine previsto (31 ottobre 2013)? Grazie per i chiarimenti.

    • Esattamente come hai scritto. Avevo fatto domanda per l’ASN 2013 poi sono stati pubblicati gli idonei del 2012 e io non lo ero. Allora ho fatto ricorso al Tar e ho ottenuto l’annullamento degli atti e la nomina di una nuova commissione. Ho chiesto al Miur con PEC e telefonate di essere depennata dalla lista dei candidati all’Asn 2013 ma non l’hanno fatto. Ora sono in attesa del nuovo giudizio per l’Asn 2012 (nuova commissione nominata a Luglio) e probabilmente in contemporanea verrà pubblicato anche l’esito (sicuramente negativo) dell’Asn 2013…

    • @ am: la tua storia è appassionante. Possibile che ti abbiano inserito “d’ufficio” nella lista dei candidati all’Asn 2013 senza che tu abbia fatto domanda? E’ la prima volta che sento una cosa del genere.

    • No, io avevo fatto domanda per l’Asn 2013 prima di conoscere i risultati dell’Asn 2012. Ma nel mio ricorso non ho mai chiesto di essere reinserita nell’elenco dei candidati all’Asn 2013, anzi quando il mio nome è apparso in elenco ho chiesto tramite Pec e telefonate che fosse cancellato. Dirò di più, mediante altra ordinanza ho partecipato con riserva a concorsi locali dove erano previsti tra i commissari alcuni prof della commissione Asn 2012 e per la mia presenza la commissione è stata ricostituita escludendo tali nomi…

    • am… sono sbalordito. Per buon senso i membri della commissione nazionale non dovrebbero essere esclusi dai concorsi locali!

  5. Mi pare che da ieri la pubblicazione è di nuova ferma. Viva la solerzia! Chissà quanti complicatissimi, lunghi e faticosi controlli stanno facendo … O forse è solo la tecnica del dare un assaggino oggi, poi astinenza per un po’, poi un altro assaggino …

    • Il bilancio è esattamente questo: prima giornata (7/10) 9 commissioni; seconda giornata 1 commissione; terza giornata 0 commissioni. Il trend è incoraggiante.
      Si direbbe attendessero il “pronti, via” per arrovesciare in rete in tempi brevissimi (2 giorni) gli atti di tutte le commissioni che hanno consegnato entro il 31 maggio. Ma dobbiamo credere che siano state solo 10 su 184?
      Chi lo sa? E’ possibile tutto e il suo contrario. Il ministero è, al solito, più muto della muta di Portici; i quotidiani si disinteressano totalmente di questa seconda tornata ASN; tutto avviene italicamente all’insegna della massima anti-glasnost. E il candidato, simpaticamente trattato a pesci in faccia, fa i suoi giretti quotidiani fino all’epifania (magari per 90 giorni consecutivi) nella pagina dedicata del sito MIUR

    • Come ha detto Ciro, martedì 9, mercoledì 1, ieri 0 e oggi-aggiungo- di nuovo 0. Anche secondo me stanno mettendo quelle chiuse a maggio perché, se la memoria non mi inganna, almeno 3 dei 10 settori usciti sono quelli che hanno pubblicato prima i curricula dei candidati e, probabilmente, sono quelli per cui le commissioni hanno iniziato (e finito?) prima i lavori. Il fatto che abbiano chiuso al 31 maggio solo in 10 secondo me non è strano, anzi avrei detto che avessero chiuso a quella data anche meno commissioni.

    • I verbali finali delle commissioni, di cui hanno pubblicato i risultati, di fatto sono ante 31 maggio.
      Ho il vago presentimento che per tutti gli altri si arrivi a Natale. Se fosse così, abbiano almeno la bontà di bloccare le chiamate fin quando non vengono pubblicate gli esiti delle commissioni per ciascuna area. Questa del 2013 è la seconda tornata, quindi per un fatto di opportunità dovevano far uscire i risultati tutti insieme il 1 ottobre magari anche senza giudizi, questi potevano poi essere pubblicati in un secondo momento. Così davano/danno la possibilità ai nuovi abilitati di sottomettere la propria candidatura alle attuali chiamate.

    • Certo che se hanno impiegato quattro mesi per pubblicare i risultati delle commissioni che avevano concluso entro il 31 maggio, c’è da temere che per le prossime pubblicazioni ci sia ora da attendere parecchio…Anche perché la gran parte delle commissioni che hanno fruito della proroga al 30 settembre, verosimilmente, avrà consegnato gli atti in prossimità della scadenza. Quanto impiegherà ora il MIUR a fare le sue verifiche e a rimettere in moto la pubblicazione? e con quali ritmi e tempi, prima di arrivare a concludere? Quanto al fare uscire tutti i risultati in blocco, sarebbe senz’altro giusto, ma non mi pare possibile, e d’altra parte non dimentichiamo che ci sono comunque parecchie commissioni che non hanno concluso e avranno ulteriore proroga. Insomma qualcuno tra gli abilitati che rimane in coda, con le conseguenze negative che ciò può comportare per eventuali possibilità di chiamate, con questo sistema è fisiologico e direi inevitabile (purtroppo!).

  6. Mi scuso in anticipo per la ripetizione e la richiesta di chiarimento. Se ho ben capito, sono stati ammessi alla seconda tornata tra i bocciati alla prima, solo coloro che hanno fatto ricorso al TAR. È corretto?

    • “Io non avevo chiesto di essere riammessa, ma l’hanno fatto comunque dopo aver ottenuto la sospensiva. Ho chiesto di essere cancellata dall’Asn 2013 al Miur ma non l’hanno fatto…”
      Quindi am è stata reinserita dopo un provvedimento cautelare. Essere cancellati dall’ASN dopo la scadenza dei termini come è noto non è possibile. Quello che non mi torna è che lei sia stata inserita fra i candidati “senza averlo chiesto”. Se aveva presentato domanda, come credo, mi pare ovvio che la abbiano reinserita fra i candidati 2013, anche se non lo ha chiesto nel ricorso. Insomma, i candidati respinti 2012 sono rientrati – volenti o nolenti – nell’ASN 2013 solo a seguito di provvedimenti cautelari TAR (vedi sopra..).

    • Per il Miur non è così ovvio, alcuni nelle mie stesse condizioni l’hanno dovuto richiedere con motivi aggiuntivi e quindi l’hanno ottenuto solo con una nuova ordinanza.

      Nel mio caso cosa succederebbe se la nuova commissione mi abilitasse per l’Asn 2012 e poi la vecchia commissione mi “ribocciasse” (come credo) per l’Asn 2013?

    • Rispondo ad am: nulla. Sarebbe nella stessa situazione di chi, ottenuta la abilitazione 2012, avesse ripresentato domanda alla tornata 2013, venendo bocciato. La abilitazione resta valida cmq 6 anni dopo la pubblicazione on line e il fallimento 2013 non pregiudica la partecipazione futura alle nuove ASN.

    • Contro la legge sembrerebbe essere l’esclusione dei “bocciati” 2012 dalla tornata 2013.
      Quindi il ministero puó intervenire in autotutela per riammettere tutti coloro che avevano fatto domanda.
      Immagino peró attenderá che il TAR si pronunci in modo definitivo.

  7. “di 10 cose fatte, te ne è riuscita mezza e dove c’è uno strappo non metti mai una pezza”, Jovanotti

    forse la situazione dell’ASN si può ricondurre a questa frase della canzone di Jovanotti, soprattutto se riusciranno ulteriori tornate prima della pronuncia dei TAR.

    Condividete?
    ciao,
    Anto

  8. @tutti.

    dubbio:

    se uno ha fatto domanda nel 2012 e poi, nelle more della valutazione, ha ri-fatto domanda nel 2013, questo dovrebbe essere totalmente irrilevante per i seguenti motivi:

    1) se uno è bocciato alla procedura 2012, stando alla legge del tempo, non poteva essere rivalutato, quindi inutile fare domanda.

    2) se uno è abilitato alla 2012, stando alla legge del tempo, non poteva essere rivalutato, quindi inutile fare domanda (ne bis in idem).

    Domanda:
    perché ri-ammettere quello bocciato nel 2012, che ha fatto domanda nel 2013, pur sapendo che ciò non sarebbe stato possibile (per la legge di quel tempo)?

    chi non ha ri-fatto domanda, sapendo che non sarebbe stato possibile, ha ubbidito alla legge….perché dovrebbe essere escluso dall’eventuale ri-valutazione?

    grazie,
    anto

    • La motivazione ufficiale per aver rifatto domanda è quella di voler riprendere, nel caso di successo alla prima tornata, una seconda volta l’abilitazione per vedersela prorogata di un anno.
      La motivazione reale credo di tutti quelli che hanno rifatto domanda è stata proprio quella di tentare un ultimo paracadute nel caso di bocciatura alla prima tornata, contando sulle pieghe della legge, che sembrerebbe non poter escludere un candidato in quanto i risultati non erano ancora disponibili.

  9. La risposta che ha dato il TAR che ha riammesso i bocciati 2012 che hanno fatto domanda nel 2013 è molto semplice.
    E’ vero che la legge impedisce a chi non ha ottenuto l’abilitazione di poter fare domanda alle tornate bandite nel biennio successivo ma poichè la data di scadenza per la presentazione delle domande 2013 era fissata al 31 ottobre 2013 e i primi risultati della tornata 2012 sono stati pubblicati il 2 dicembre 2013, risulta che alla data di scadenza nessuno sapeva ufficialmente se era stato abilitato o non abilitato.
    Per la legge italiana i requisiti per la partecipazione (o per la non partecipazione) ad un concorso pubblico devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e non dopo)
    Per questo motivo il TAR ha riammesso i bocciati che hanno fatto domanda.
    Ovviamente nessuno ha impedito agli altri di fare domanda (tanto è vero che il sistema CINECA ha accettato le domande 2013 dei non abilitati 2012), quindi se non lo hanno fatto è perchè non erano intenzionati farlo.
    Ovviamente anche questo è un baco della ASN. Se si pretende di applicare la regola della limitazione bisognerà allora pubblicare tutti i risultati contemporaneamente e prima della scadenza dei termini di domanda per la tornata successiva.

  10. @ascanio e Giuseppe Aronica:

    grazie per il contributo, effettivamente anche io avevo pensato ad una soluzione del genere.

    ora, però, mi chiedo: di fatto, il TAR, ammettendo le domande del 2013 per chi non aveva ottenuto l’abilitazione nel 2012, disapplica la regola della preclusione. Lo può fare? secondo me no, in quanto tempus regit actum e chi non ha ri-fatto domanda per il 2013 è perché ubbidiva alla legge (ci sarebbe una discriminazione, con violazione art. 3 cost. principio di uguaglianza).

    cosa diversa sarebbe decidere di re-esaminare i curricula e le domande già bocciati – tornata 2012 – per vizio composizione del collegio, ad esempio.

    questo rimane il mio dubbio,
    comunque grazie per il contributo,
    anto

  11. @Anto
    Purtroppo, come fatto notare tante volte in passato, la legge e’ scritta male perche’ parla di “biennio successivo”, senza oltretutto specificare successivo a cosa. Diverso sarebbe stato il caso se si fosse parlato di “tornate” successive.
    Sono quindi possibili varie interpretazioni. Vedremo quale dara’ definitivamente il TAR.
    Resto dell’idea, come detto piu’ volte, che se l’abilitazione inizia dal giorno della pubblicazione, come puo’ la non abilitazione iniziare da un altro giorno?!
    A questo punto pero’ poco importa, visto che questo sistema e’ ormai obsoleto e quindi mi sembra un mero esercizio giurisprudenziale.
    Per inciso il riferimento al principio di uguaglianza mi sembra fuori luogo, dato che tutti hanno avuto la possibilita’ di leggere il testo della legge e di fare o meno la domanda.
    Il TAR non sta cambiando la legge, ma la sta interpretando, quindi chi ha dato un’interpretazione diversa, che a quel punto sara’ definita “errata”, avra’ da dolersene solo con se stesso.

  12. riammettere le domande del 2013 di chi non ha ottenuto l’abilitazione nel 2012 sarebbe una ingiustizia verso coloro che nel rispetto della legge non hanno presentato domanda….anche se il TAR “interpreta” l’ingiustizia resta eccome!

  13. Plymouthian

    ti ringrazio, vedremo le decisioni e sono spero che sia tutta acqua passata.

    ma non sono d’accordo quando scrivi

    “quindi chi ha dato un’interpretazione diversa, che a quel punto sara’ definita “errata”, avra’ da dolersene solo con se stesso”.

    secondo la legge, chi aveva già fatto domanda non poteva rifarla: se uno (poi bocciato alla tornata 2012) non ha fatto domanda per la tornata 2013 ha agito in perfetta buona fede, con la diligenza richiesta; perché avrebbe dovuto sentirsi onerato nel fare una domanda successiva se perfettamente consapevole – perché lo stabilisce la legge – della preclusione?

    ho menzionato l’onere, inteso quale situazione soggettiva che consiste nel tenere un determinato comportamento (pur se non obbligato), al fine di realizzare un interesse proprio.

    E, in questo caso, è la legge che esclude l’onere.

    grazie comunque,
    anto

    • “secondo la legge, chi aveva già fatto domanda non poteva rifarla”
      Questa ipotesi del tuo ragionamento non e’ vera. O meglio e’ una interpretazione della legge, ma non e’ quello che e’ scritto nella legge stessa.
      La legge dice:
      “la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore; ”
      Come giá detto, si parla di successivo senza specificare a cosa.

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