I ricercatori che lavorano nelle università e negli enti di ricerca non sono pagati per pubblicare i loro testi, perché li ispira l’ambizione di conoscere e di farsi conoscere e non un interesse monetario. Per loro il programma di Timothy Gowers, medaglia Fields per la matematica e fondatore della rivista “Discrete Analysis“, dovrebbe dunque essere così scontato da non aver bisogno di venir dichiarato: “Voglio essere aggressivamente moderno. Voglio usare Internet nel modo più appropriato: quando abbiamo qualcosa, la pubblichiamo.”
In realtà, nel mondo dell’accademia, la scelta di Gowers rimane eccezionale. Infatti la maggioranza dei ricercatori è vittima e complice di un sistema che ha legato la valutazione della ricerca alla pubblicazione su riviste ormai per lo più in mano a un piccolo gruppo di editori specializzati. Questo oligopolio comporta un ingente esborso di denaro pubblico: quando è ad abbonamento, infligge alle università tariffe costose; e anche quando la pubblicazione è ad accesso aperto, impone agli autori di pagare gli editori con fondi istituzionali.
Anche il legislatore italiano – solo pochi mesi dopo che l’accesso aperto è stato presentato su queste pagine – ha tentato di proteggere gli articoli esito della ricerca a prevalente finanziamento pubblico con i commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 della legge 112/2013. La norma, via via depotenziata nei suoi passaggi parlamentari, obbligherebbe i “soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica” a promuovere l’open access ai risultati della ricerca finanziata almeno al 50% con fondi pubblici, o favorendo la pubblicazione degli articoli che li documentano in riviste che pubblicano ad accesso aperto, o tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro 18 mesi dall’uscita per le aree scientifiche, tecniche e mediche, e 24 per le scienze umane e sociali. I termini della Raccomandazione europea 2012/417/UE del 17 luglio 2012, in conformità alla prassi internazionale, sono invece rispettivamente 6 e 12 mesi.
Il dettato “obbligatorio e programmatico” della norma non tocca il copyright vigente e non si rivolge ai ricercatori, bensì alle istituzioni che li finanziano. Queste ultime devono elaborare propri regolamenti e affrontare – nel silenzio della legge – complicati negoziati con gli editori. Per quanto gli oneri di un accesso aperto così concepito spettino alle istituzioni, ne fanno le spese anche i ricercatori, non solo perché la complessità amministrativa ricade indirettamente su di loro, ma soprattutto perché, a dispetto di ogni retorica sul diritto d’autore, nel gioco asimmetrico fra istituzioni ed editori gli autori hanno – come nell’età dei privilegio librario – un ruolo esclusivamente passivo.
Una delle più diffuse giustificazioni del diritto d’autore si fonda sul riconoscimento della creatività individuale: il mio contributo alla cultura umana merita di essere compensato socialmente con l’attribuzione di un monopolio temporaneo sul suo sfruttamento economico. La legge del 2013, però, sembra assumere che gli autori scientifici nascano come geni e, dopo aver fatalmente regalato i loro diritti agli editori, si trasformino rapidamente in idioti incapaci di curarsi della disseminazione dei loro testi,
Poco più di due secoli fa Immanuel Kant scriveva che la libertà di chi parla come studioso davanti a un pubblico di lettori libera tutti noi, rendendoci partecipi della discussione nella società dei cittadini del mondo e incoraggiandoci a servirci della nostra propria intelligenza. Ma gli studiosi di oggi, avendo consegnato il compito della valutazione a entità governative e commerciali con interessi alieni a quelle delle comunità scientifiche, non possono dare lezioni di libertà neanche a se stessi. Credendo che il valore del loro lavoro sia determinato dall’editore a cui hanno ceduto i loro diritti e da valutatori governativi o commerciali, rinunciano all’uso pubblico della ragione in favore di quello privato, nel chiuso dell’accademia, per amore della propria carriera.
L’Associazione italiana per la promozione della scienza aperta propone di emancipare l’uso pubblico dei testi scientifici dal monopolio editoriale. Come già fatto in Germania e nei Paesi Bassi, basterebbe aggiungere un articolo alla legge sul diritto d’autore per assicurare a chi fa ricerca con un prevalente finanziamento pubblico il diritto di ripubblicare gratuitamente i suoi testi, immediatamente se il suo editore è ad accesso aperto o dopo un periodo di tempo non superiore a un anno se è ad accesso chiuso. In questo modo, se lo desiderano, i ricercatori potrebbero mettere a disposizione di tutti, tramite la rete degli archivi aperti istituzionali e disciplinari, le opere che il contribuente ha già pagato, avendole finanziate con le proprie imposte.
Mentre la legge tedesca riguarda solo gli articoli, la proposta dell’Aisa coinvolge anche i libri, spesso, soprattutto nelle scienze umane e sociali, finanziati interamente dal pubblico. Ecco la sua ultima versione, migliorata grazie alle osservazioni ricevute in rete:
Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
- L’autore di un’opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui l’editore l’abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla prima pubblicazione. L’autore rimane titolare di tale diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all’editore o al curatore. L’autore nell’esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell’editore.
- Le disposizioni del primo comma sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale che limiti il diritto dell’autore è nulla.
Questa modifica, per quanto limitata, si ispira ad alcuni princìpi generali che meritano di essere resi espliciti:
- il diritto d’autore è in primo luogo il diritto dell’autore e non dell’editore: il cosiddetto “copyright editoriale” è un diritto soltanto derivato, che, quando diventa autoreferenziale, distaccandosi da ciò che lo giustifica, può e deve essere messo in discussione;
- il contribuente che ha finanziato la ricerca con le sue imposte ha diritto ad accedere sia ai processi sia ai cosiddetti “prodotti” sia dell’indagine scientifica, non soltanto per motivi economici;
- la libertà delle arti e delle scienze e del loro insegnamento è tutelata dall’articolo 33 della costituzione italiana e, come tale, non può essere asservita a interessi meramente amministrativi e commerciali.
Non è facile – ne siamo consapevoli – che il potere legislativo consideri una proposta formulata da una associazione di studiosi, anche se rafforzata, com’è nelle nostre intenzioni, da una raccolta di firme. Siamo però convinti che sia coerente biasimare l’inazione altrui soltanto se noi, per primi, non siamo rimasti in silenzio.
Esiste una cupola che monopolizza le pubblicazioni scientifiche. Solo unibo versa a E..r circa 600.000 euro all’anno. I gestori di questa cupola son ben noti. Vabbe che in passato hanno sofferto ma è ora di finirla. Gli stessi gestiscono anche buona parte di internet.
Non userei “cupola”. Più propriamente mercato molto concentrato. Che nel caso dei database bibliometrici è nella sostanza un duopolio. Ma la sostanza non cambia.
condivido ampiamente per quel che posso capire di norme di legge, ma aggiungerei anche la sostanziale arretratezza del mercato editoriale italiano, l’incapacità dei mille piccoli editori di coordinarsi e creare come avviene all’estero piattaforme che mettano a disposizione (parte gratis parte pagando) il patrimonio delle pubblicazioni scientifiche sparso nelle centinaia di riviste cartacee e/o parzialmente ‘elettrificate’…
Sì, ma cosa vuol dire “ricerca finanziata almeno al 50% con fondi pubblici”? Io non ho bisogno di laboratori né di strumenti, mi bastano le riviste dell’università (e per quelle che non ci sono so arrangiarmi), e mi fa piacere avere uno stipendio ;)
Questo vuol dire che la mia ricerca è finanziata con fondi pubblici? Mica lo dicono esplicitamente che mi pagano per gli articoli che scrivo. Come faccio a far valere la legge di fronte ad una casa editrice internazionale? Solitamente nel copyright agreement mi lasciano archiviare quello che voglio purchè non coincida esattamente con la versione pubblicata da loro. Poi tutte le volte che posso sottopongo a riviste open access o di società scientifiche con “muro” di pochi mesi, ma non sempre è possibile.
A me risulta che la protezione offerta dal diritto d’autore sia territoriale (https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_d%27autore#Ubiquit.C3.A0_delle_opere_e_territorialit.C3.A0_della_protezione): quindi, se la norma fosse in vigore, il tuo diritto di ripubblicazione varrebbe in Italia – come un diritto analogo vale già in Germania, paese nel quale è stata approvata una legge simile.
È vero che non ti versano lo stipendio per scrivere articoli, ma ti pagano (anche) per fare ricerca. Dovresti quindi avere le spalle coperte: la norma proposta riguarda i testi che siano “il risultato di una **ricerca** interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici”.
Infine: la norma ti offre un diritto e non ti impone un obbligo. Se davvero non ti sentissi sicuro, potresti rinunciare a valertene senza nessuna conseguenza.
Ho segnalato la tua questione a Roberto Caso, che, come giurista, potrà risponderti assai meglio di me.
Grazie per la risposta.
Per quel che riguarda il mio settore, solitamente le case editrici mi concedono di archiviare la mia versione, ma per quel che riguarda la versione definitiva si appigliano o ai contributi dei referee (sui quali avanzano i diritti) o alla realizzazione grafica. Per quel che riguarda la diffusione del mio lavoro va ovviamente benissimo (e infatti viene diffuso e letto sugli archivi – tipo ArXiv – ben prima della pubblicazione). Ma quando qualcuno mi deve citare, deve ovviamente riferirsi alla versione ufficiale e definitiva, e quindi dovrebbe comprarla.
Però per altri settori (ad esempio informatica) solitamente è vietata qualunque forma di archiviazione. In questi casi è giusto prevedere l’obbligo da parte dell’istituzione di rendere pubblici i lavori. Garantire l’esercizio del diritto d’autore al singolo studioso è giustissimo, ovviamente, ma lo studioso è comunque ricattabile (la casa editrice potrebbe respingere tutti i suoi lavori successivi). Dubito comunque che verranno davvero applicati questi commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 della 112.
A mio parere il nocciolo della questione è culturale; bisogna smetterla di valutare un lavoro esclusivamente basandosi sul presunto prestigio della rivista in cui è pubblicato (o altra sede editoriale); questo è solo un valore indicativo di prima approssimazione; il valore di un lavoro è dato dal contenuto del lavoro stesso. Ma con una valutazione come quella attuale, è ovvio che chi non ha un posto di ruolo a tempo indeterminato non può che sottostare ai ricatti delle riviste con “alto impatto”.
Rispondo a Paolo B,
lo studioso è meno ricattabile se la legge gli conferisce un diritto inalienabile, come nella proposta AISA.
Se pur avendo un diritto inalienabile a ripubblicare in Open Access, non mette a disposizione di tutti la propria pubblicazione, allora vuol dire che non gli interessa tanto parlare al mondo quanto scalare i ranking dei valutatori (privati e pubblici).
Su fatto poi si tratta di una questione “culturale” o di cultura del potere valutativo (direi io) siamo perfettamente d’accordo.
D’altra parte, anche l’ossessione per la citazione della versione “ufficiale” pubblicata dall’editore è una questione culturale. Se il manoscritto è ben confezionato (ha tutte le coordinate bibliografiche, i numeri di pagina ecc.), niente impedisce a colui che cita di prendere in considerazione il manoscritto (io da giurista lo faccio, cito regolarmente i pre-print e i post-print e poco mi interessa che non si tratti della versione pubblicata sulla rivista dell’editore). Se il “citatore” non lo fa è solo perché impera la regola che genera scambi citazionali tracciabili dai generatori di ranking (e allora torniamo al punto: è uno scienziato o un giocatore di tennis?). Noi giuristi italiani non siamo ancora nella gabbia delle banche dati citazionali e per questo, forse, ci sentiamo liberi anche di citare manoscritti.
Inoltre: non penso proprio che le multinazionali dell’editoria scientifica abbiano smesso di pubblicare testi di autori tedeschi o olandesi a causa del vigore, nei loro paesi, di una norma simile a quella proposta. E non credo neppure che smetterebbero di pubblicare opere di autori italiani.
È normale che la tutela del copyright sia territorialmente variabile: gli editori sono – o dovrebbero – essere abituati ad adeguarsi. Gli editori tedeschi, per esempio, continuano a pubblicare edizioni critiche anche se in Germania godono di una tutela di 25 anni, mentre in Italia soltanto di 20.
Quanto al presunto obbligo di citare la versione ufficiale, personalmente da anni, lavorando nell’ambito delle scienze umane e sociali, seguo la prassi di citare l’alternativa ad accesso aperto tutte le volte che esiste, per i motivi che spiego qui:
http://btfp.sp.unipi.it/2011/09/lonore-degli-ambasciatori-citazioni-ad-accesso-aperto/
[…] ha da poco dedicato un articolo alla proposta di legge avanzata dall‘Aisa sul diritto di ripubblicazione delle opere […]
[…] “Roars” ha recentemente pubblicato un articolo che illustra la nostra proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore. Chi è interessato lo può leggere qui. […]
[…] editoriale con la più semplice strategia di prendere sul serio il diritto dell’autore. In questo senso si orienta anche la proposta dell’AISA: basterebbe, infatti, aggiungere un articolo alla […]
[…] 2. La legge del 2013 e i suoi limiti 9 […]
[…] 9 Questa sezione richiama parte di quanto già scritto presentando su “Roars” la proposta di modifica della legge sul diritto d’autore preparata dall’AISA. […]