In un recente contributo del 22 febbraio 2021, ho ripercorso le vicende dell’ultimo anno sulla mancata nomina del presidente del CNR, su cui non sono mancati altri tentativi di richiamare l’attenzione.
Come previsto, dopo aver lasciato l’Ente privo di un rappresentate legale per una decina di giorni, si è giunti alla situazione attuale in cui la reggenza è assicurata da un vicepresidente eletto in modo rocambolesco da un CdA, al di fuori di ogni previsione regolamentare e statutaria, ma dietro l’accorta regia del ministero che ha fornito precise indicazioni contenute, in barba all’autonomia, in una nota del ministero cf. [1].
Ben evidente lo scopo: assicurare una rappresentanza del CNR per l’ordinaria amministrazione mentre si provvedeva a “trovare una soluzione”, ovvero a by-passare la selezione effettuata dal precedente comitato in risposta all’avviso del dicembre 2019 e difatti, l’8 marzo 2021, è stato pubblicato un nuovo avviso per la presidenza del CNR, senza neanche aver annullato quello precedente.
A questo punto è necessaria una riflessione generale: l’articolo 33 della Costituzione assicura autonomia agli Enti pubblici di Ricerca (EPR) esattamente nella stessa misura in cui l’assicura alle Università, salvo che la riforma Ruberti del 1989, che prevedeva l’autonomia statutaria per entrambi, è rimasta inattuata per gli EPR fino al 2009.
Nel riconoscere finalmente l’autonomia costituzionale agli Enti di Ricerca con il D.Lvo 213/2009 il legislatore, che evidentemente soffriva per la diminuzione del proprio potere di influenza sugli EPR (e del CNR in particolare), ha previsto un meccanismo in due fasi in cui un comitato seleziona una cinquina all’interno della quale il ministro effettua la scelta del Presidente.
Questo limita fortemente l’autonomia degli Enti di Ricerca e quanto resta del precetto costituzionale si regge proprio nel comitato di selezione che appartiene alla comunità scientifica, in senso lato perché è sempre esterno all’Ente. L’autorità politica ha dunque una scelta ristretta dalla comunità stessa. Il ministro non può interferire con le decisioni del comitato, non può decidere i criteri con cui lo stesso effettua la scelta ma esercita il suo potere di nomina con i limiti della selezione effettuata.
A questo punto è lecito porsi una domanda: può il ministro scegliere di non scegliere e lasciare -deliberatamente – un Ente con oltre 8600 dipendenti senza un legale rappresentante? Lo scopo di questa condotta è evidente e persino dichiarato e cioè vanificare la selezione effettuata dal primo comitato per avviarne una nuova.
Oltre alla palese violazione di quel che resta dell’autonomia costituzionale, una Costituzione cui i ministri prestano giuramento, una siffatta condotta della Ministra è davvero nell’ambito della discrezione dell’azione governativa e quindi priva di possibili sanzioni oppure c’è il dubbio legittimo che essa oltrepassi quanto consentito dalla legge?
La procedura di nomina è ben delineata nel D.Lvo 213/2009 e nell’ultimo decreto di proroga del mandato dell’ex presidente Inguscio (L. 27 novembre 2020, n. 159), è stato approvato un emendamento che all’ art. 1 co.4bis aggiungeva un periodo dal significato letterale ed inequivocabile: “si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti entro il 31 gennaio 2021“. A fronte di una norma così chiara, come può pensare la ministra di aggirare un termine di legge chiaramente tassativo? La discrezionalità̀ del Ministro è nell’individuazione del profilo ritenuto più adatto nella cinquina dei papabili selezionati con una procedura di evidenza pubblica – ma è un preciso obbligo giuridico l’adozione senza alcuna discrezionalità di scelta se adempiere o meno, dovendo comunque effettuare una nomina a prescindere dalla figura del candidato selezionato.
Le vicende sopra ricordate (cf. [1]), che hanno portato alla nomina di un vicepresidente ff , sono per altro prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie criminosa del fatto omissivo costituente abuso e violazione dei doveri funzionali espressamente attribuiti dalla legge al pubblico ufficiale, qual è il ministro, pur ricorrendone la possibilità̀, la necessità e le condizioni. Di certo non è immaginabile che l’evidente abuso d’ufficio del Ministro sia giustificato dal perseguimento dell’interesse pubblico quale obiettivo esclusivo o primario, in quanto l’interesse pubblico è proprio nella nomina del presidente del principiale Ente di Ricerca italiano.
Per ricordare la necessità di tale atto dovuto avevo inviato alla Ministra una diffida a procedere in data 22.2.2021 e pertanto l’ostinata caparbietà del la Ministra in carica di rifiutare la nomina del presidente, oltre ad integrare l’abuso d’atti d’ufficio (art 323 c.p.), decorsi trenta giorni appaiono configurare anche il reato di omissione e rifiuto di atti d’ufficio (art 328 co. 2 c.p.) .
Infine, va rilevato che l’omissione ministeriale provocava un grave e protratto turbamento nella regolare attività istituzionale del CNR, incidendo in modo apprezzabile sulla sua funzionalità̀ complessiva e pertanto appare configurarsi anche l’interruzione del servizio pubblico (art. 340 c.p.).
Avendo ravvisato una condotta a mio avviso sanzionabile ho presentato, mediante l’avv. Angelo Di Lorenzo, un esposto-denuncia alla procura di Roma. Si tratta ovviamente di reati ministeriali e quindi adesso gli atti saranno trasmessi al tribunale dei ministri che dovrà decidere se archiviare o chiedere al Senato l’autorizzazione a procedere.
Staremo a vedere, ma ritengo che fosse un atto doverso nell’interesse del CNR e, soprattutto, dell’autonomia costituzionale riconosciuta alla sua attività scientifica, calpestata in modo palese nelle vicende raccontate.
[1] Con la nota 2704 del 19.2.2021 il ministero di fatto emanava una nuova disciplina del funzionamento del CNR, attribuendo in via del tutto eccentrica e arbitraria il potere di convocazione del CDA al consigliere più anziano, arrivando addirittura ad inserire all’ordine del giorno la nomina di un vice-presidente, in carica a tempo indeterminato e, precisamente, sino alla nomina del presidente. Questo il contenuto letterale della nota ministeriale riportata nell’avviso di convocazione “…raccomanda di voler procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 4 e dell’art. 7, comma 2 lett. n) del vigente statuto, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Consigliere anagraficamente più anziano ai fini dell’elezione del vicepresidente, che dovrà rimanere in carica fino alla ricostituzione del collegio perfetto del Consiglio di Amministrazione” .
Ottima iniziativa, Vito. Noto che finora non ci sono stati commenti all’articolo: forse ciò è dovuto al fatto che i nostri colleghi universitari, i principali frequentatori di ROARS, non considerano le vicende del CNR di prioritario interesse.
E’ una questione di dignità!