Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza (Sesta Sezione, sentenza del 12 agosto 2016, n. 3626), ha stabilito che i docenti a contratto non possono partecipare ai concorsi (banditi dai propri atenei) riservati, ai sensi dell’art. 18, c. 4, della Legge Gelmini, ai soggetti “esterni”.
In tal modo il massimo giudice amministrativo, confermando gli unici due precedenti (per quanto noto) dei giudici amministrativi di primo grado, ha posto fine alla prassi di alcuni atenei di considerare esterni i propri docenti a contratto.
Come è noto, le modalità di accesso alle due fasce dei professori universitari stabilite dalla Legge Gelmini (legge 30 dicembre 2010, n. 240) sono tre. La prima, che dovrebbe essere quella generale, è quella del concorso aperto a tutti (art. 18, c. 1); la seconda è quella del concorso riservato agli esterni (art. 18, c. 4); e la terza è quella del concorso riservato ai docenti in servizio presso l’ateneo (art. 24, c. 6, la cui applicazione è solo transitoria, in quanto potrà essere utilizzata solo fino al 31 dicembre 2017).
La questione riguarda la seconda modalità, ossia quella per cui
«ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa» (art. 18, c. 4, della l. n. 240/2010).
In tale modo si prevede, in sintesi, una riserva di un quinto dei posti “disponibili” a soggetti “esterni” rispetto all’ateneo che bandisce la procedura concorsuale.
Questa norma, il cui intento è chiaramente quello di garantire un minimo di mobilità tra atenei, presenta almeno due problemi di applicazione.
Il primo riguarda il modo di calcolare il venti per cento riservato agli esterni. Molti atenei, infatti, ritengono che la verifica vada fatta ex post: in altri termini, se un concorso aperto a tutti (art. 18, c. 1) viene vinto da un candidato esterno, le risorse destinate a quel concorso vengono computate nella quota del venti per cento stabilita dall’art. 18, c. 4. Tale interpretazione non sembra rispondere ad una lettura rigorosa della legge: questa, infatti, prevede che l’ateneo “vincola” le “risorse”. Il “vincolo” (anche per essere tale) non può che essere preventivo, tanto più che deve essere previsto nella programmazione e che in un bando di concorso devono essere indicate le risorse (in termini di punti organico e di copertura finanziaria) con cui assumere il vincitore. La lettera della legge e le norme di contabilità pubblica non sembrano quindi consentire la prassi del computo ex post prendendo a riferimento tutti i concorsi banditi (ossia, compresi quelli aperti a tutti ma vinti da un esterno).
Il secondo problema riguarda quello risolto dalla sentenza del Consiglio di Stato, ossia la definizione dei soggetti “esterni”. La norma, infatti, usa una espressione ampia (“rapporto di servizio”) e poi indica alcune categoria specifiche (“titolari di assegni di ricerca” e “iscritti a corsi universitari”). Sfruttando la mancanza di individuazione specifica delle tipologie di soggetti che dovessero rientrare nella nozione di “rapporto di servizio”, molti atenei l’hanno intesa in senso un po’ (troppo) limitativo, ritenendo che vi rientrassero solo i dipendenti a tempo indeterminato, ossia i professori ed i ricercatori di ruolo, nonché il personale tecnico amministrativo e, probabilmente per “assimilazione” con i “vecchi” ricercatori, anche i “nuovi” ricercatori a tempo determinato.
Insomma, nell’interpretazione di vari atenei (a quanto pare, confortata da alcune note del Miur indirizzate ad alcuni atenei), ne venivano tenuti fuori i docenti a contratto, perché ritenuti non equiparabili ai professori di ruolo (non solo perché legati all’ateneo con un rapporto di lavoro a tempo determinato, ma probabilmente anche per l’entità generalmente irrisoria dei loro compensi). O forse perché tutto sommato tale interpretazione rispecchiava la vecchia prassi per cui un docente deve essere “provato” dall’Ateneo prima di essere assunto.
Il Consiglio di Stato ha nettamente dichiarato tale interpretazione erronea ed illegittima, ritenendo che
«La disposizione in esame deve essere intesa nel senso di precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiamo prestato servizio presso l’Università, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giustificatrice della norma stessa» (punto 6 della sentenza)
Gli argomenti del Consiglio di Stato – basati su argomenti sia di carattere letterale, sia relativi alla ragione giustificatrice della norma stessa – sono del tutto convincenti. Per l’analisi di tali argomenti, della nozione di rapporto di servizio e degli aspetti strettamente giuridici del problema, ci si può limitare a rinviare alle tre sentenze (del Consiglio di Stato e dei due Tar):
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12 agosto 2016, n. 3626
- T.a.r. Calabria, Sezione Seconda, sentenza 13 novembre 2015, n. 1691
- T.a.r. Piemonte, Sezione Prima, sentenza 18 marzo 2016, n. 372
e ad un primo commento:
Matteo Gnes, L’inammissibilità dei docenti a contratto ai concorsi universitari riservati “agli esterni”, in Quotidiano giuridico del 24 agosto 2016 (articolo consultabile gratuitamente per gentile concessione dell’editore).
Dalla sentenza emergono però alcuni aspetti che hanno rilievo anche per la riflessione ed il dibattito ulteriore.
Il primo è legato a due passaggi della sentenza, ove si sostiene che
«la ragione giustificativa della norma è quella di attuare il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, escludendo che possano essere chiamati soggetti che hanno avuto rapporti con l’Università e che, pertanto, potrebbero “astrattamente” ricevere un trattamento preferenziale nell’ambito della procedura competitiva. Non può, pertanto, evocarsi utilmente il principio della massima partecipazione in presenza di una volontà legislativa di limitare l’applicazione di tale principio in attuazione di prevalenti esigenze di rilevanza costituzionale» (punto 6)
e che
«È dunque del tutto evidente che la norma mira a preservare almeno un quinto dei posti disponibili dalla chiamata di persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la conoscenza personale che ne abbia l’università cooptante, anziché unicamente per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum» (punto 7)
Si può non condividere l’idea che la ratio dell’art. 18, c. 4, sia solo quella di evitare trattamenti preferenziali da parte delle università che bandiscono i concorsi. Infatti, lo scopo della norma pare essere, più semplicemente, di garantire un minimo di mobilità universitaria. Ma, certamente, l’abuso della prassi, da parte di alcuni atenei, di considerare esterni i docenti a contratto può avere ispirato il ragionamento del giudice amministrativo.
Il secondo è legato alle conseguenze, sul piano “operativo” della decisione del Consiglio di Stato. Vi è, innanzitutto, il rischio di contenzioso, relativamente ai concorsi più recenti, per i quali non sia già decorso il termine di impugnazione al giudice amministrativo o per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Vi è, in secondo luogo, il rischio che, per i concorsi un po’ meno recenti, gli atenei procedano all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241). Vi è, in terzo luogo, il rischio che l’assunzione di docenti già “contrattisti” porti ad un ricalcolo ai fini del raggiungimento della quota del venti per cento, con conseguenze in termini di finanziamento ministeriale degli atenei. In particolare, infatti, gli atenei non potranno richiedere il cofinanziamento ministeriale (o dovranno restituirlo se già ottenuto) previsto dall’art. 5 del d.m. 8 giugno 2015, n. 335 e dall’art. 5 del d.m. 6 luglio 2016, n. 552. Condizione di tale cofinanziamento è, infatti, che si tratti dell’assunzione di un docente “esterno” e che sia stata raggiunta la quota del venti per cento di cui all’art. 18, c. 4. E, infine, si prospettano profili di responsabilità per gli organi di governo che abbiano deliberato le chiamate dei contrattisti (dal momento che, secondo il Consiglio di Stato, le note, peraltro contraddittorie, del Ministero non potevano essere prese a fondamento in quanto contra legem e non in grado, pertanto, di costituire una valida giustificazione).
Sarà così interessante vedere se, ed in quale modo, il Ministero effettuerà le verifiche sul rispetto del venti per cento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, e se effettuerà i corrispondenti recuperi finanziari, tenendo conto che le somme recuperate andranno a cofinanziare le chiamate degli esterni effettuate dalle università che hanno correttamente applicato la norma.
Il terzo aspetto è legato alla figura del professore a contratto. Pur se difficilmente la sentenza può offrire argomenti per una stabilizzazione giudiziale dei professori a contratto (analogamente a quanto avvenuto per l’abuso dei contratti a termine dei docenti della scuola: cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2016, n. 187), la progressiva utilizzazione di tale rapporto contrattuale per far fronte alle mancanze di organico dei corsi universitari (anche ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio, ove vengono equiparati ai docenti di ruolo: cfr. d.m. 27 marzo 2015, n. 194), rappresenta una ulteriore degenerazione del sistema universitario. E’ forse giunta l’ora di ripensare profondamente l’utilizzo di questa figura, restituendola ai fini per cui era stata pensata, ossia per la «acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale» (art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) oppure per «avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale» o per «fare fronte a specifiche esigenze didattiche» (art. 23 della l. n. 240/2010).


Rimango sempre sbigottito di fronte alla possibilità che il Ministero possa dare un parere non conforme alla legge…
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Una domanda da persona completamente digiuna da studi giurisprudenziali: la frase:
“E, infine, si prospettano profili di responsabilità per gli organi di governo che abbiano deliberato le chiamate dei contrattisti”.
Mi ha acceso un barlume di speranza: dunque “qualcuno” potrebbe subire una qualche conseguenza per l’errore compiuto, o sarà sempre e unicamente la collettività a scontare economicamente questi “fraintendimenti”?
Insomma, l’ (n+1)-esimo pasticcio generato da una legge pessima, un ministero incapace di fornire supporto reale alle decisione e un’accademia che da un lato cerca di sopravvivere, dall’ altro non ha perso il vizio di intepretare leggi e regolamenti in modo “creativo”.
Lascio gli aspetti tecnici della vicenda all’ autorevolezza dell’ autore. Mi inquieta invece non poco il commento finale.
Nel momento in cui la stessa anvur ha capito che siamo in situazione di emergenza e, p.es. ha permesso una deroga alle regole sui docenti di riferimento permettendo di contare anche quelli a contratto, si pure per un periodo limitato, invocare *adesso* regole piu’ rigide per l’ attribuzione di contratti suona come auspicio completamente avulso dalla realta’della numeroità di un corpo docente in caduta libera. Potrebbe aver senso solo se ad un’ affermazione del genere si accompaganasse la capacità politica di far arrivare più risorse per docenza istituzionale. Altrimenti è solo un suggerire al boia di stringere un po’ di piu’ il cappio.
…che dire?
Si tratta di un esito OVVIO, almeno per chiunque minimamente conosca il significato dell’espressione “prestare servizio”, da sempre utilizza dalla giurisprudenza amministrativa per indicare anche rapporti a tempo determinato, di supplenza, perfino come volontari, e pure specificatamente con riferimento ai professori a contratto nelle Università.
Pensate che un mio amico, molto bravo, mi aveva chiesto un parere su questo, perché aveva presentato domanda ad un 18 co 4, e vi era anche un candidato, che poi ha vinto -per altro, anche lui un amico e un bravissimo ragazzo-, che da internet gli risultava professore a contratto nell’università che bandiva (oltre che “assistente” dell’ordinario interno, ma questo non credo rientri nella lettera della norma, se non in base ad un’interpretazione estensiva vietata in simili casi).
Io lo avevo detto che, se davvero era stato professore a contratto nel triennio, era OVVIO che la candidatura non era legittima: praticamente, ormai sono “mutato geneticamente” in un amministrativista.
Comunque, nei giorni immediatamente successivi alla “sconfitta”, inaspettatamente -ché altrimenti non si sarebbe neppure presentato in una sede per lui scomoda-, l’ateneo del mio amico ha tirato fuori un ultimo 24, co. 6, e lo hanno dato proprio alla sua materia, per questo non ha fatto ricorso, non avendo (più) interesse.
Meglio così, hanno vinto tutti, e sono entrambi associati.
Anche se, ora che ci penso, non è vero che hanno vinto proprio tutti, perché vi erano altri due amici che si erano candidati a quel concorso e che, per ora, sono rimasti ricercatori. Si vede che non erano candidature con una motivazione forte, ché per arrivare ad agire in giudizio è quella che ci vuole.
Sarei proprio curioso di leggerla, tuttavia, la nota del Miur che, nel parere 2012 reso ad altra Università (quale?), sosteneva che i professori a contratto non prestassero servizio…nota che comunque, almeno per quanto riferito in sentenza, parrebbe superata e contraddetta da un successivo parere di ottobre 2015, sempre Miur, reso all’Università della Calabria…che poi è strano, perché anche il concorso al quale aveva partecipato il mio amico era proprio ad ottobre 2015…il Miur ha offerto due pareri difformi nello stesso periodo?…oppure, nel caso del mio amico, l’università che bandiva non ha ritenuto di chiedere alcun parere? BO! Mi(ni)stero. Anche perché, in sentenza, queste note vengono pure chiamate circolari, per cui forse arrivano a tutte le Università, non solo alle richiedenti…ma allora??? BOO di nuovo? Bisognerebbe avere i due documenti, per capire meglio.
In ogni caso, secondo me, il problema sono i punti organico (che ancora non è chiaro da quale norma, e di quale rango, siano previsti).
Al Miur, ormai, interessano solo i punti organico.
Consuma punti organico? No. Allora è esterno….salve forse ripensarci tre anni dopo.
Praticamente, i punti organico, che manco dovrebbero esistere, sono diventati la misura di tutte le cose.
Mi sembra che ci sia una certa analogia tra questa nota 2012, che non conosco, e, mutatis mutandis, la mitica nota per cui, se pure la Gelmini dice che per i finanziamenti esterni dei posti di ruolo ci devi mettere la differenza stipendiale in concreto, per 15 anni, il Miur ha deciso che di devi mettere la frazione di punto organico (0,2 o 0,3, a seconda dei casi, per 15 anni): che magari è IL DOPPIO!
Non è ben chiaro, però, la cospicua differenza, tra l’aumento di stipendio lordo in concreto che tu Università paghi al ricercatore diventato associato (o all’associato diventato ordinario) e la frazione di punto organico che ti paga il finanziatore esterno, dove vada a finire. Nel calderone del bilancio dell’Università?
E come se uno volesse pagare al Comune la ristrutturazione di una fontana alla quale tiene. Dice, quanto costa ristrutturare in concreto questa fontana? 50.000 euro. Va bene, tieni 50.000 euro e ristrutturala. No -gli risponde il Comune-, se vuoi che la ristrutturo, per circolare del Ministero dell’Interno, mi devi dare 100.000 euro, che è un costo astratto di una fontana da ristrutturare. Altrimenti, non se ne fa niente.
MA DAVVERO DAVVERO?
Comunque, questa sentenza del CdS conferma indirettamente quello che sostenevo anche in precedenza in questa sede. I 18 co. 4 non dovrebbero proprio esistere: tutti dovrebbero poter partecipare, sempre. Lo stesso vale, ovviamente, per le norme anti-parenti. All’idea che, per aprire i concorsi, si debbano limitare le partecipazioni, posso riconoscere solo il gusto per il paradosso.
Chiariamolo una volte per tutte:
se i concorsi universitari sono ad esito predeterminato -nella misura in cui lo sono-, non è perché partecipano gli interni o i parenti, ma perché c’è un vizio alla base delle regole sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni.
Inoltre, le norme che limitano la partecipazione non risolvono in alcun modo tale vizio, che è un torto, ma aggiungono un torto nuovo, cioè appunto il limite alla partecipazione -per giunta, ampiamente manipolabile, bypassabile con scambi e imbrogli vari, e strumentalizzabile a piacimento-, quasi che due torti facciano una ragione, invece che -così com’è- un torto maggiore.
In conclusione, ribadisco la mia disponibilità a fare il vice sottosegretario aggiunto al reclutamento universitario, ovviamente gratis et amore dei.
Tom Bombadillo
Quoto: “I 18 co. 4 non dovrebbero proprio esistere: tutti dovrebbero poter partecipare, sempre.”. ma se proprio li si vuole dovrebbero prevedere un incentivo economico per chi vi partecipa. Ma vi pare logico che uno lasci tutto, casa, famiglia, amici et etc per avere praticamente lo stesso stipendio ?
Dunque come ci si comporterà invece per i così detti upgrade, ossia i concorsi riservati agli interni? Gli assegnisti, i professori a contratto, i ricercatori tdA in possesso della abilitazione scientifica nazionale potranno partecipare? Tutto ciò sembra sempre più assurdo.
Su questa faccenda una delegazione di APRI ne parlò un paio di anni fa o più con un dirigente Miur. Secondo il dirigente, a naso, i contratti di diritto privato erano equiparabili al servizio prestato in ateneo. Discutendo con un rettore subito dopo, mi riferì che l’orientamento della CRUI era esattamente l’opposto.
Questa sentenza del CdS chiarifica questo punto, definitivamente.
Ora, il problema è questo: se uno studioso che ottiene contratti di diritto privato, nell’università in cui ha stretto per anni relazioni culturali, non può più ambire a partecipare a concorsi nella medesima università lo congela di fatto sul piano della didattica. Questa sua inattività la pagherà a caro prezzo nei futuri concorsi a cui parteciperà, dove la commissione biasimerà tale inattività non accorgendosi probabilmente del paradosso.
Per quanto riguard l’abuso di contratti a termine, sappiamo tutti che se i precar della scuola vedranno riconosciuti i loro diritti la cosa si riproporrà a cascata nel mondo del precariato universitario.
Se, come sembra dagli ultimi rumors il governo sta per aprire agli 80mila precari della scuola con abilitazione (ma non vincitori di concorso) la cosa troverà anche altri appigli per eventuali ricorsi. http://www.orizzontescuola.it/precariato-anief-il-governo-apre-allassunzione-degli-80mila-docenti-delle-graduatorie-distituto/
Quindi se vado a fare una supplenza “esterna” presso qualche Ateneo, non potrò successivamente essere chiamato come “esterno” da quell’Ateneo (con riferimento all’ultimo triennio). Tutta sta “ratio” onestamente non la vedo!
Quindi, un NON-STRUTTURATO che ha prestato servizio nella qualità di lavoratore NON-SUBORDINATO e cioè CONTRATTISTA TEMPORANEO 3 ANNI PRIMA presso l’Ateneo che ha bandito con la previsione dell’art. 18 co. 4, non può partecipare?
A me sembra iniquo perché il NON-STRUTTURATO così non accede mai ai ruoli a tempo indeterminato universitari se l’Ateneo non “vincola” prima i fondi art. 18 co. 1!
Tale iniquità è totale perché chiude anche l’ultimo spiraglio: per accedere al ruolo a tempo determinato di Ricercatore tipo B (anticamera per la II fascia) occorre essere ASSEGNISTA O BORSISTA (una sorta di PRE-STRUTTURATO) anche se il NON-STRUTTURATO ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale.
E la parità costituzionale?
@ cittadino qualunque
Il NON-STRUTTURATO può partecipare ai concorsi art. 18, c. 1 (non so se anche a quelli art. 18, c. 6), o sbaglio?
@hoffmann > per l’art.18 c.1 ricordo di sì. Per c.6 è solo riservato a strutturati della sede (e, come scrive l’autore dell’articolo qui sopra, solo fino alla fine del 2017).
Ma comunque, col c.1 non ho mai visto uno strutturato vincere. Col c.4 ogni tanto capita che qualche non strutturato vinca (ma sono casi rarissimi, perchè rarissimi sono i bandi).
@gab, la “ratio” c’è, ma è una “ratio del menga”, ed è la stessa “ratio del menga” che vieta -ad es- ad un ricercatore di geometria dell’Università di Firenze, che ha preso l’asn da associato, di andare a concorre a un posto da associato di geometria bandito dall’Università di Firenze.
Ora, noi possiamo anche fare finta di niente, e tentare di autoconvincerci che ciò sia normale, MA NON E’ NORMALE MANCO PER NIENTE, ANZI E’ MOSTRUOSO!
I 18 co. 4 sono una mostruosità giuridica che andrebbe cancellata, sia perché vietano la partecipazione a professori a contratto, assegnisti, etc., come dite voi, che anche e, se mi permettete, a fortiori, perché la vietano agli strutturati.
Tanto ciò è vero che -magari ce ne saranno, non ne dubito- ma, personalmente, io di 18 co. 4 da ordinario non ne ho mai visti.
Siccome sono una “cattiveria”, infatti -se pur legale, ed anzi imposta pro quota dalla legge-, vengono scaricati contro quelli che contano dimeno, e quindi, dovendo scegliere, contro i ricercatori, e non contro gli associati
Né la risposta implicita al commento di aleale coglie del segno, sia perché i 24 c. 6 sono un torto, e, come al solito, due torti non fanno una ragione, ma un torto maggiore, sia perché i professori a contratto, gli assegnisti etc., già ce l’hanno la loro “riserva indiana” che bilancia i 24 co. 6: SONO GLI RTDB!!!!
Altra mostruosità giuridica: posti a tutti gli effetti da professore associato (basta vedere lo stipendio e i compiti), ai quali può concorrere un precario – ANCHE NON ABILITATO- e non può concorrere uno strutturato abilitato.
Ma vi rendete conto?
Non credo che sia mai esistita nel nostro ordinamento giuridico una norma che, con la foglia di fico della denominazione (una mera frode delle etichette: li chiamo ricercatori a tempo determinato, mentre sono professori associati a tempo determinato), abbia fatto a pugni con l’art. 3 della Costituzione più che quella sugli RTDB: posti da associato ai quali precari non abilitati possono partecipare, ma strutturati abilitati no!
E vi faccio notare che pure gli RTDB, che sono una “cattiveria”, come sempre sono una “cattiveria” contro i più deboli, cioè contro i ricercatori.
Ve la immaginate una “cattiveria” del genere contro gli associati? Voglio vedere se domani il legislatore si inventa un posto che chiama professore associato a tempo determinato, ma lo paga con lo stipendio dell’ordinario, con la possibilità dopo tre anni, se si prende l’abilitazione, di strutturarsi come ordinario….ma è un posto al quale i ricercatori, magari senza abilitazione da ordinario, possono partecipare, mentre i professori associati, magari già abilitati ordinario, no.
Ma ve lo immaginate?
Succederebbe la terza guerra mondiale.
@Johnny, io capisco la tua situazione e ti sono vicino. Neppure ho voluto parlare della questione che hai sollevato tu, perché sapendo che scrivi su ROARS ho pensato che, se avessi voluto, lo avresti riferito direttamente tu.
In effetti, come sai, la questione dei professori a contratto e del 18 co. 4 io l’avevo approfondita anni prima, rispetto a quando il mio amico mi chiese un parere (nel 2015), proprio perché se ne discusse ampiamente in sede di APRI.
Ma forse ricorderai che io te lo dissi già allora che era OVVIO che il Rettore col quale avevi parlato stava sbagliando, e che la CRUI sul punto poteva avere qualsiasi opinione (e mi sembrava, e tuttora mi sembra, quantomeno improbabile, che davvero all’epoca la CRUI ne avesse una), ma un’opinione non può ribaltare la lettera della legge. A pensar male, si potrebbe perfino ipotizzare che, se tu tenevi un corso in una piccola università, al quale stava comodo che tu lo tenessi, e hai chiesto al relativo Rettore “ma non è che se io vi tengo il corso, poi non posso partecipare ad un eventuale concorso 18 co. 4”, quello, un po’ superficialmente, per rassicurarti, e per ottenere quello che stava comodo a lui (cioè che tu non smettessi di tenere il corso), ti abbia risposto: “ma no, non ti preoccupare, secondo me è così, e tutta la CRUI la pensa come me”.
Tanto, poi, il 18 co. 4, mica l’hanno messo a concorso…!
Comunque, se io fossi un precario abilitato, punterei molto di più i concorsi da RTDB, che quelli da associato ex art. 18 co. 4. Infatti, se un’Università bandisce un 18 co. 4, significa che ha in mente un candidato interno (anche se esterno per i parametri legali, o magari neppure per quelli, nel caso di professore a contratto) che necessariamente è abilitato, invece, se una Università bandisce un RTDB può benissimo avere in mente un candidato interno (che insomma, siamo onesti, al 99% è quello che vincerà il concorso) che magari non ha l’abilitazione. A quel punto, perdi (ma tanto se il posto non è “il tuo” avresti perso ugualmente, anche in sede di 18 co. 4), ma almeno hai un’autostrada per potergli fare ricorso vittoriosamente.
Sarei proprio curioso di vedere una sentenza CdS nei riguardi di una commissione che ha fatto vincere un posto da RTDB ad un soggetto non abilitato che concorreva contro uno abilitato….vorrei vedere con quali “paroline dolci” si esprimerebbe il CdS.
Ed anche se, legittimamente, per una volta il candidato interno vuoi essere tu, sempre su un posto da RTDB dovresti puntare, più abbordabile (con candidati che magari non sono neppure abilitati), e molto più facile da ottenere a bando (ora mi pare sia in corso anche un relativo finanziamento straordinario, o no?), e poi chi se ne importa se per tre anni non puoi dire che sei professore a associato, tanto saprai ugualmente di esserlo e prenderai il relativo stipendio, e, dopo tre anni, potrai anche dirlo (ma queste vanità sono certo che non ti interessano).
La morale?
La legge Gelmini sul reclutamento è una legge pensata CONTRO i ricercatori a tempo indeterminato (non a caso è stata pensata da un ordinario appena tornato dall’estero), che dovevano essere scavalcati (ma il termine esatto sarebbe un altro) dagli RTDB, che sono professori associati a tempo determinato, chiamati ricercatori, con una “truffa delle etichette”, SOLO per poter prevedere la norma che impedisce agli RTI, magari già abilitati e quindi con la certezza di poter essere confermati in ruolo alla fine del triennio, di partecipare ai relativi concorsi.
Il Senato della Repubblica, invece di aggiustare la proposta originaria del Governo come proponevo io (fate venire meno la frode delle etichette e chiamateli professori associati), si è inventata il meccanismo del 24, co. 6 (non presente nel progetto governativo), ovviamente esteso pure al passaggio da associato a ordinario, che è un altro torto (perché tutti i concorsi in cui ci sono limiti alla partecipazione sono sbagliati), ma diventa indispensabile per BILANCIARE gli RTDB che, altrimenti, diventano ancor più incostituzionali. MA IL PROBLEMA SI PORRA DAL 1 GENNAIO 2018, QUANDO IL 24 CO. 6 NON SI POTRANNO FARE PIU’! E speriamo in una proroga, perché nell’eliminazione dell’rtdb, ed il ripristino dell’rti, che pure sarebbe la cosa giusta da fare, ci credo poco.
Altra norma contro i ricercatori di ruolo è quella di cui al 18, co. 4, che infatti principalmente contro di loro si scarica, e non contro gli associati, visto che i 18 co. 4 sono banditi preferibilmente da associato.
Norma contro tutti gli strutturati è quella dei parenti.
Questo gioco delle “riserve indiane” costruito dalla Gelmini, sempre “contro” qualcuno, serve solo a creare trucchi e trucchetti, scambi e scambietti, per aggirare le riserve (potrei dire che trattasi di norme involontariamente “criminogene”), a moltiplicare il contenzioso amministrativo, e non risolve in alcun modo il vero problema dei concorsi universitari (cioè gli esisti predeterminati) che invece è stato addirittura acuito dalla Gelmini che ha aperto, con i regolamenti locali sul reclutamento, a commissioni interamente dipartimentali. Si è poi aggiunto a questo vecchio torto, acuitosi, quello nuovo di impedire in vario modo la partecipazione ai concorsi, secondo il paradosso per cui, per aprire i concorsi (invece che incidere sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni), bisognerebbe chiudere (limitare) le partecipazioni.
Il risultato qual è?
Il peggior sistema di reclutamento possibile: davvero un capolavoro!
A cui sembrerebbe aggiungersi una certa “deriva ragionieristica” del MIUR, che ormai, infatti, parrebbe utilizzare come parametro principale in ogni sede il punto organico: almeno così mi spiego -e non saprei come altro fare- questa circolare del 2012 che apriva ai professori a contratto…anche se poi sembrerebbe sia stata smentita da una circolare 2015… ma, in mancanza dei documenti in questione (qualcuno può produrli?), non si può sapere bene come siano andate le cose, ed ogni tentativo di dedurlo può essere fallace.
Tom Bombadillo
Eccoti un art.18 c.4 I fascia riservato ad “esterni”: https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=117679
“Quoto”?
Gli articolo 18 comma 4 per Ordinario ci sono, sono pochissimi, forse stanno sulle dita di una mano, ma il motivo vero per cui non si fanno è che costano un punto organico intero, non perché gli associati siano potenti, ma quando mai? ma mi faccia il piacere …
…ah Paolo, scusami, non ci avevo pensato, è vero, hai ragione tu, sarà proprio quello il motivo per cui sono proporzionalmente meno frequenti i 18 co. 4 da ordinario, rispetto ai 18 co. 4 da associato. E’ per questo, cioè, che quei concorsi -ti cito- “sono pochissimi, forse stanno sulle dita di una mano”.
Certo, hai ragione, costano ben un punto organico…
Aspetta, però, adesso che ci penso, ma non è che pure i 18 co. 1 da ordinario costano 1 punto organico?! Eppure quelli non si contano sulle dita di un mano…ma allora? Non è mica che il tuo argomento invincibile, a guardarlo un poco più da vicino, si rivela una……..(espressione libera a scelta, come gli esami che prima si chiamavano complementari).
Io, comunque, non ho mai scritto che gli associati sono potenti, sarebbe un’affermazione sciocca; ho scritto che i 18 co. 4 sono una “cattiveria” rispetto al personale strutturato, tanto è vero che -in proporzione, e non solo in termini assoluti- sono molti di più i 18 co. 4 da associato che non da ordinario, perché, in quanto “cattiveria” obbligatoria per legge, ha finito per scaricarsi sulla componente più debole. Non ho scritto, quindi, che gli associati sono potenti, ma che i ricercatori sono deboli, e contano dimeno degli associati (il che è un’ovvietà che non necessita di dimostrazione). Tanto più che sono una categoria ad esaurimento, e quindi debolissima per definizione, perché in continua diminuzione numerica…ed è proprio per questo che hanno subito la “cattiveria” principale della legge Gelmini, che sono gli rtdb.
Vabbè, concludo con una replica a cittadino qualunque, perché quando ho commentato il suo intervento ancora non era visibile.
Ma dove stanno questi soggetti, non solo non strutturati, ma che non sono stati neppure assegnisti (ma professori a contratto), che però si sono abilitati? Nel mio settore, ad es., neppure uno. Posso immaginare qualcuno degli enti di ricerca nelle scienze dure, ma, se Tizio lavora in un ente di ricerca, difficilmente è professore a contratto all’università. E sì, perché la tua preoccupazione è per gli abilitati (condizione positiva) che non sono strutturati (condizione negativa) e neppure precari della ricerca (seconda condizione negativa), ma solo professori a contratto (seconda condizione positiva).
Non lo so, vogliamo fare pure concorsi riservati ai mancini nati il 29 febbraio?
Ricapitoliamo, piuttosto, quello che, seriamente, bisognerebbe fare:
1) ripristinare il ruolo da ricercatore;
2) eliminare gli rtdb (che, di fatto, sono concorsi da associato riservati a chi non è ricercatore di ruolo);
3) eliminare i punti organico;
4) avendo eliminato rtdb e punti organico, si possono benissimo eliminare i 24 co. 6 (che sono concorsi riservati agli strutturati interni);
5) avendo eliminato gli rtdb puoi eliminare anche l’asn, che è un carrozzone mostruoso, un distributore di medagliette inutili, che amplifica solo il contenzioso amministrativo;
6)incidere sulla formazione delle commissioni di concorso e sul loro funzionamento, perché il problema del concorsi universitari è tutto “nel manico”, cioè, appunto, nelle regole sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni;
7) a quel punto, puoi eliminare pure i vincoli alla discrezione dei commissari, che in questa sede tanto dispiacciono, e tornare alla discrezionalità pura, perché, se le regole sulla formazione della commissione e sul loro funzionamento sono perfette, e non di compromesso, non c’è più bisogno di alcun vincolo alla discrezionalità (attenzione, però, le regole devono essere le stesse per le tre fasce, altrimenti il ruolo a cui saranno applicate sarà bandito meno volentieri);
8) avendo ottenuto valutazioni concorsuali imparziali, puoi eliminare l’inutile “riserva indiana” dei 18 co. 4 e quella analoga anti-parenti, due norme che non risolvono nulla, sono discriminatorie, e perfino criminogene, perché possono indurre a trucchi e trucchetti, scambi e scambietti, pur di aggirarle, e di certo moltiplicano il contenzioso amministrativo.
Con questo, passo e chiudo nella presente discussione…piuttosto, commento nell’altra, che mi pare altrettanto rilevante.
Tom Bombadillo
@ Plantamaura: I punti da 1 a 8 mi sembrano un esempio dell’ accecamento collettivo in atto da una decina d’anni. Ci arrabbattiamo a cercare soluzioni neanche tanto fantasiose, dimenticando completamente la storia passata. In pratica con i tuoi 1-8 torneremmo indietro al “meraviglioso mondo della 382” (meraviglioso per molti, ma non per me) confidando nella capacità (non si sa bene come) di trovare IL meccanismo concorsuale perfetto. Peccato che il sistema universitario italiano ne abbia viste di tutti i colori ma l’ unica cosa costante e’ stata l’ incapacità di arrivarci.
In realtà le procedure selettive ai sensi dell’art. 18 co. 1 non costano 1 punto organico, ma semplicemente lo impegnano. Fino a quando la procedura non si conclude e, se ha vinto un candidato interno, ne rientrano 0.7 per un costo complessivo netto alla fine dell’operazione di 0.3!
Forse è proprio questo il motivo per cui il legislatore ha introdotto il comma 4: impedire, nello schema di reclutamento basato sull’ASN più le chiamate locali, che vincessero solo interni..
Magari trasformando così i concorsi universitari in semplici avanzamenti di carriera. All’insegna di, come qualcuno ha commentato sopra, “tengo famiglia”…
Non è la prima volta che si legge, e proprio dalla penna delle ex-avanguardie rivoluzionarie, che la Legge 240 è stata scritta “contro” chi già lavorava nell’università e soprattutto contro i ricercatori a tempo indeterminato. La cosa era già chiarissima all’epoca, per noialtri fannulloni raccomandati.
Poi un giorno ci dirai il nome del geniale estensore, che non ha avuto la meritata rinomanza presso il grande pubblico.
Beh la legge 240/2010, come puoi leggere sulla pagina dell’iter del DL, sul sito web del Senato,
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34595.htm
è stata presentata con un Disegno di legge di Iniziativa Governativa (governo Berlusconi) e portato avanti dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca Mariastella Gelmini, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze Giulio Tremonti il Ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione Renato Brunetta e il Ministro per la gioventù Giorgia Meloni.
Ma soprattutto è stato approvato in tre letture parlamentari dai rappresentanti del Popolo italiano, come si conviene in una democrazia, quale mi sembra noi ancora siamo…
Riguardo il punto specifico, art. 18 comma 4, ricordo bene che la percentuale di risorse da riservare a soggetti esterni era inizialmente del 33% e solo nel penultimo passaggio parlamentare fu approvata un’emendamento che lo abbassava al 20%.
Non credo che tale comma sia stato scritto contro chi già lavorava nell’università, intesa come sistema universitario italiano, semmai contro chi già lavora in una specifica università e pensa di avere il diritto a un avanzamento di carriera “de facto”, mascherato come concorso, come si rischiava in assenza di tale correttivo.
Forse in un edificante sussulto di idealismo (non ci credo molto ma voglio sperarlo!) il legislatore avrà pensato che lo sviluppo della Ricerca, nonché della didattica, universitaria fosse favorito dalla diversificazione delle origini e degli interessi culturali del corpo accademico in un continuo scambio di idee, esperienze.. ed uomini!
@meritator: “…è stato approvato in tre letture parlamentari dai rappresentanti del Popolo italiano, come si conviene in una democrazia, quale mi sembra noi ancora siamo…”
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Vediamo un po’: secondo Costituzione saremmo una democrazia parlamentare e il potere legislativo spetterebbe al Parlamento. Però la riforma nasce da una legge di iniziativa del Governo, non iniziativa parlamentare, e invece di essere presentata dal solo ministro dell’ Istruzione, Università e Ricerca ha tutto un coro di padrini tra cui spicca in ministro dell’ Economia, padre dei famosi “tagli lineari”. Vero che è tutto formalmente ineccepibile. In aula si assiste a scene educative dal punto di vista democratico come questa :
https://www.youtube.com/watch?v=j3WIQ1vTOm4
ce lo siamo dimenticato ? Ma forse anche questo è stato formalmente ineccepibile.
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Però è inutile, non e’ che il tempo passato renda migliore una schifezza di legge come la 240. Anzi. Tutte queste bizantinerie contro cui continuiamo a scontrarci da 6 anni sono figlie dirette di una legge scritta male e con scopi diversi dal buon funzionamento dell’ Università. Ci sono generazioni di ottimi studiosi “espulsi” dal sistema e una moltitudine di ricercatori e docenti dalle carriere bloccate non per loro demerito ma per l’ impossibilità di far funzionare i più elementari meccanismi di reclutamento ed avanzamento di carriera. Eppure stiamo ancora a discettare di punti organico, commi, percentuali, magari sognando il ritorno all’ età dell’ oro (la 382).
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Quello che ancora mi crea qualche dubbio è se considerare l’ iter della L. 240 come un esempio pro o contro il bicameralismo perfetto.
Come è noto a tutti gli informati (e sicuramente Plantamura lo è), la legge è stata scritta da UN simpatico figuro che ce l’aveva con i suoi colleghi italiani (a quanto pare senza schifarsi di fare il professore qui, ma tant’è).
Io penso sempre al simpatico “Brighella” che nell’estatico resoconto di Boldrin invitava gli RTI a “f*****si”.
In effetti, dalla fermezza pseudodidattica con la quale sottolinei il fatto -straordinariamente banale- che la la legge 240 è stata approvata seguendo le normative vigenti, potresti essere proprio tu.
Che dire, in quel caso di non essere all’altezza della tua creazione.
*in quel caso ti auguro
Oddio, va bene che giustificavo il comma 4 dell’articolo 18, e ribadivo l’ovvietà che in una democrazia le leggi sono quelle che approva il parlamento e non quelle che ognuno dei cittadini vorrebbe, ma da qui ad attribuirmi addirittura la paternità di una legge che complessivamente nemmeno mi piace molto..
Non sono proprio a questi livelli!
@Giorgio Pastore: “Vediamo un po’: secondo Costituzione saremmo una democrazia parlamentare e il potere legislativo spetterebbe al Parlamento.”
Forse non hai visto bene, la nostra costituzione all’art. 71 recita: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.”
Che poi la esercitino bene, è un’altro paio di maniche..
@meritator: forse aiuterebbe leggere con maggior attenzione. Conosco la Costituzione e infatti ho scritto che la procedura era formalmente ineccepibile. Il punto e’ proprio su quanto bene sia stato esercitato il potere di iniziativa legislativa del governo, e NON e’ un altro paio di maniche nel momento in cui una legge, che dovrebbe regolare un settore di interesse comune per tutti i cittadini e strategico per il Paese, viene sottratta ad una corretta discussione parlamentare per blindarla al solo scopo di permettere ad un governo in difficolta’ di “portare a casa una Riforma Epocale”.
Non sono affatto dettagli insignificanti e l’ affermazione che “sia stata approvata in tre letture parlamentari come si conviene in una democrazia” omette troppi particolari importanti su come sono andate realmente le cose.
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Altrimenti non si capisce perche’ questa Meravigliosa Riforma stia creando problemi come mai se ne erano visti nell’ Universita’ italiana (o all’ estero).
@Vito, la questione art.18 c4 può essere una trappola se c’è qualcuno che te la tende. Ma in realtà è pur vero che nessuno aveva le idee chiare prima della sentenza del CdS. Sì, tutto quello che vuoi.. che era chiaro si dall’inizio… ma in realtà in Italia le cose si chiariscono solo con l’intervento del CdS, purtroppo.
Se qualcuno ti tende una trappola vuol dire che esisti come studioso… Il problema che i ric. precari non esistono in nessun orizzonte visivo di ordinari e rettori. Poi,… non ne parliamo se prendi l’abilitazione… si diventa degli appestati, morti viventi che non hanno diritto nemmeno a vagare nella notte dei ricercatori.
Ma comunque lasciamo perdere, ‘che già Sylos Labini dice che penso solo a mio orticello e De Nicolao crede che sia una spia dell’Anvur. e’ triste però constatare che nemmeno in Roars spesso abbiamo considerazione, siamo bimbiminkia “senza una bussola”, senza un pensiero strutturato. Vabbè…
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Vito: “Comunque, se io fossi un precario abilitato, punterei molto di più i concorsi da RTDB”
Risposta: caro Vito, ci sono molti che non possono partecipare agli RTDB solo perchè non ci arrivano a 3 anni di assegni (ne hanno anche 2 o 2e1/2 a volte!) anche se hanno dottorato e abilitazione! Ora dimmi chi è il mostro.
Johnny mnemonico: “De Nicolao crede che sia una spia dell’Anvur.”
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Oddio, e io che pensavo a William Gibson …
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Johnny mnemonico: “e’ triste però constatare che nemmeno in Roars spesso abbiamo considerazione”
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Confesso che una dichiarazione come questa mi mette in crisi. Pensavamo di aver fondato un blog. La cosa deve esserci sfuggita di mano.
Purtroppo la situazione di chi è abilitato ma non strutturato sembra senza via d’uscita, bisogna essere produttivi, coprire insegnamenti ma non nell’università che ti potrebbe chiamare, dove non ti conoscono e quindi non ti chiamano, intanto non avere assegni o contratti e nel frattempo, magari anche mangiare. Forse l’unica soluzione sarebbe quella di farsi adottare da un ordinario o da un ministro.
Caro Stanco,
i NON STRUTTURATI ABILITATI SENZA ASSEGNO/BORSA PRE-POST GELMINI sono figli di un Dio minore!
Sono quelli che non hanno riserve, che possono fare solo contratti e se lo fanno sono esclusi dalle chiamate esterne (le uniche con premialità specifiche), che fanno ricerca in solitudine e che alla fine si sentono anche dire ma perché vuoi lavorare all’Università non vedi la vita che fanno i PRE-STRUTTURATI e gli STRUTTURATI?
Un NON STRUTTURATO ABILITATO SENZA ASSEGNO/BORSA PRE-POST GELMINI è divenuto tale a dispetto dei Santi!
Potrebbe anche andare in Paradiso se San Pietro dimenticasse la porta aperta!
Il dibattito suscitato dalla mia nota (nonché da quest’altra: https://www.roars.it/brevi-considerazioni-a-margine-della-sent-cons-stato-sez-vi-n-36262016/) mi stimola ad alcune ulteriori riflessioni.
1) Penso che la ratio della Legge Gelmini sul reclutamento dei professori non fosse sbagliata. Già alcuni anni prima che venisse emanata la l. n. 240/2010, anche sulla base delle mie esperienze negli Stati Uniti, avevo pensato che il sistema di reclutamento ideale dovesse basarsi su una verifica pubblica e rigorosa della “qualità” del docente, e sul successivo reclutamento dello stesso secondo i meccanismi del mercato. La mia idea era che le università avrebbero scelto direttamente i docenti più bravi, anche per attirare studenti e fondi. La legge n. 240/2010 pareva rispondere a questa logica: verifica pubblica della qualità scientifica dei docenti (abilitazione) e successivo reclutamento locale (chiamata). Anzi, poiché l’abilitazione non è un concorso (in quanto non legato all’accesso ad un posto), e l’art. 97 Cost. prevede che per l’accesso ai pubblici impieghi ci voglia un concorso, per procedere alla chiamata è stata prevista una procedura concorsuale.
Come sappiamo, il sistema non funziona (o, comunque, non funziona bene). L’abilitazione – in linea di massima – non è stata sufficientemente “rigorosa”, dando luogo ad un notevole contenzioso e producendo (in alcuni settori concorsuali) una massa enorme di abilitati, generando aspettative di fatto. Ed anche la trasparenza della procedura presenta numerose criticità: si possono trovare in rete i giudizi dei vecchi concorsi “locali” da ricercatore e professore, mentre per l’abilitazione sono scomparsi (come previsto dalla relativa normativa) non solo i giudizi, ma anche l’elenco dei candidati (da cui dedurre i non abilitati). Insomma, tutti gli abilitati sono stati appiattiti sullo stesso piano.
Il concorso locale non ha funzionato, sia perché nell’immaginario accademico la “chiamata” è proposta dal Consiglio (prima di Facoltà, ora di Dipartimento) e il concorso è quindi visto spesso come una formalità; sia perché il concorso segue regole differenti per ogni ateneo, da quelli più rigorosi (che sorteggiano i commissari o la maggioranza degli stessi e richiedono, oltre alla valutazione dei titoli, anche due prove orali – lezione e seminario scientifico – cui sono sottoposti anche coloro che sono già associati o ordinari), a quelli meno rigorosi (ove la commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento, certamente, poi ratificata dal Consiglio…).
Il “mercato” non funziona. Non quello “privato”, perché, specie con riferimento alla didattica, non c’è sufficiente trasparenza (come giudicare quali sono i migliori corsi di Giurisprudenza o di Lingue? Sulla base delle classifiche di alcuni quotidiani? Sulla base della VQR, ignota ai non addetti ai lavori?). Non quello “pubblico”, perché – pur se sono stati previsti (pur con tutti i loro limiti, ma almeno ci sono) indicatori atti a premiare la qualità della ricerca e del reclutamento, i risultati si hanno anni dopo, quando ormai rettori, membri dei consigli di amministrazione, direttori di dipartimento ecc. non ricoprono più quel ruolo (se non sono addirittura ormai andati in pensione).
2) Non entro nel merito della soppressione dei ricercatori a tempo indeterminato e della creazione dei RTa e RTb. L’idea era forse di combattere l’improduttività, ritenendo che qualunque bravo ricercatore debba divenire associato e poi ordinario, e che se non lo diviene nel giro di pochi anni è un fannullone. E poiché i fannulloni non si riescono a cacciare, allora è meglio renderli precari, così sarà il decorrere del (breve) tempo (a loro disposizione) ad estrometterli dal sistema. Idea sbagliata, non perché non ci fossero i fannulloni, ma perché non si può fare di tutta l’erba un fascio. E il risultato è stato disastroso: precarizzazione dei nuovi; quasi un’ope legis (ripeto, “quasi”) per i vecchi idonei ed i primi abilitati ad associato, per i quali è stato previsto il piano straordinario associati.
3) Non penso che la modalità di cui all’art. 18, c. 4 (concorso riservato “agli esterni”) debba essere eliminata, e neppure che costituisca una discriminazione (o una cattiveria) nei confronti dei docenti a contratto o degli assegnisti.
La mobilità nel sistema universitario è una ricchezza ed una necessità. Necessità pratica, perché in alcune sedi, fino all’entrata in vigore della Legge Gelmini (che ha provincializzato la carriera, se non, appunto, per il 18, c. 4), nelle università “maggiori” si arrivava a fine carriera, dopo aver girato per varie altre sedi. E penso fosse un bene, anche e forse soprattutto per le sedi “minori”: un giovane docente fuori sede è spesso più disposto a dedicarsi a tante attività, rispetto a chi, più avanti nella carriera (e negli anni) si dedica a molti impegni extrauniversitari. E’ una ricchezza ed una necessità culturale, perché favorisce il ricambio, lo scambio di esperienze, il confronto tra scuole diverse.
Ed a tal fine i DM sull’FFO degli ultimi due anni hanno previsto un cofinanziamento ministeriale pari al 50% per i bandi riservati agli esterni (ridando vita, in qualche modo, al vecchio sistema della mobilità extraregionale).
Non è una norma né incostituzionale (e non solo perché lo dice il Consiglio di Stato) né cattiva, né tanto meno rivolta contro i tanti docenti a contratto o che svolgono una supplenza. Per questi altri sono disponibili tutti gli altri concorsi, ossia, anche l’80% dei posti disponibili. Quindi, se un ateneo vuole dare la possibilità ad un proprio docente a contratto o supplente di entrare in ruolo può tranquillamente bandire un concorso aperto, ai sensi dell’art. 18, c. 1. Se si bandisce un concorso ex art. 18, c. 4 avendo in mente un docente a contratto, significa che quell’ateneo adotta un’impostazione un po’ troppo permissiva… o forse localistica?
Un problema può sorgere nel caso in cui un ateneo, ove manca il docente di riferimento di una materia, prima affidi (per supplenza) l’insegnamento ad un docente in servizio presso un altro ateneo, e poi voglia bandire un concorso per coprire il posto. La modalità di cui all’art. 18, c. 4 sembra proprio disegnata per i casi ove manchi del tutto un professore in una certa materia, per cui non può che essere reclutato dall’esterno. Però il docente di altro ateneo che abbia tenuto la supplenza non potrà partecipare: infatti, pur se legato ad altro ateneo da un rapporto di servizio (a tempo indeterminato, quale ricercatore o professore) è legato anche all’ateneo che bandisce il posto da un rapporto di servizio: e questo spiega perché la Legge Gelmini richiede la previa autorizzazione per poter tenere un corso presso un altro ateneo.
Certamente anche la procedura ex art. 18, c. 4 si può prestare a storture ed abusi (come nel caso, prospettato da tanti quotidiani, dello scambio di favori tra due atenei diversi, con l’incrocio delle chiamate), ma, richiamando (di nuovo), la sentenza del Consiglio di Stato “la norma mira a preservare almeno un quinto dei posti disponibili dalla chiamata di persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la conoscenza personale che ne abbia l’università cooptante, anziché unicamente per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum”. Ovviamente, solo se correttamente applicata.
4) Infine, sul problema della responsabilità erariale. Questa va individuata caso per caso, in considerazione delle specifiche circostanze, degli elementi di fatto e di diritto sulla cui base ogni ateneo ha adottato i propri provvedimenti. E la colpa deve essere “grave”, perché si possa rinvenire responsabilità erariale.
Questo non è, però, il problema. Forse sarebbe l’ora che nel nostro Paese (e nella nostra Università in particolare) si imparasse a rispettare le norme, anziché tentare di aggirarle e di mettersi paura solo quando il giudice (contabile o penale) potrebbe entrare in azione. E se una norma non funziona, sarebbe il caso di verificarne l’effettivo funzionamento, con appositi studi, e poi cambiarla. In fondo, studiare per migliorare è il nostro mestiere.
Come ti permetti di parlare di quasi ope legis? Nei settori bibliometrici bisognava superare le mediane degli indicatori del ruolo superiore. Purtroppo per le tue teorie ci sono riusciti tantissimi RTI fin dall’ASN 2012, ovvero prima che il doping bibliometrico prendesse piede.
L’asserzione che i ricercatori non passati di ruolo “in pochi anni” fossero (e siano) fannulloni meriterebbe poi una risposta di pari livello, cosa che purtroppo non si può fare in pubblico e sicuramente non qui su ROARS.
Indica comunque ben scarsa informazione, stante il blocco dei concorsi ad associato perdurante dal 2004 (salvo una manciata di posti banditi nella I tornata 2008).
Non è che per caso hai fornito tu a Valditara l’indagine-barzelletta che rilevava il 40% di inattivi (dato ANVUR sul totale dell’organico:5%)?
(o forse l’ineffabile “Brighella”…)
Non penso che chi, nascondendosi dietro l’anonimato, usi toni poco consoni ad un dibattito scientifico meriti una puntuale risposta. Ho imparato a sostenere le mie idee mettendoci faccia e nome, con onestà intellettuale ed educazione, a rispettare le idee degli altri e ad ammettere gli errori quando sbaglio.
Invito l’anonimo “commentatore” a leggere con attenzione le parole che ho scritto e il contesto in cui le ho usate, senza leggere tutto nell’ottica che, probabilmente (?), gli sta più a cuore. Avrebbe così notato che la mia è una critica all’idea che i ricercatori che non siano in pochi anni diventati associati siano dei fannulloni (certamente ce ne sono, come in ogni settore dell’impiego pubblico e privato, ma non si può fare di tutta l’erba un fascio). Quanto alla critica della mia affermazione di una “quasi” (anche qui, le parole contano!) ope legis, non ne condivido l’argomento utilizzato. Ma magari l’anonimo “commentatore” potrebbe avviare una riflessione scientifica sul tema, facendo uno studio serio sui risultati e sugli effetti del piano di reclutamento straordinario degli associati.
Ovviamente mi riferisco al commento di “StefanoL”
@Matteo, ma un esterno non strutturato (a parte qualche sparuta eccezione) con l’art.18 c.4)non ha alcuna possibilità di vincere un concorso col c.1. Io non conosco casi di non strutturati che abbiano vinto con l’art.18 c.1. Ma rileggere il tuo post, noto in realtà che i non strutturati abilitati non rientrano proprio nella tua analisi.
Un dipartimento non si sogna nemmeno di spendere lo 0.7 di punti organico per assumere un non strutturato, riuscirebbe con la stessa quota ad far progredire di carriera più RTI abilitati accontentando molte persone e molti dipartimenti scambiandosi favori a distanza. La Gelmini, quando ha pensato la sua legge non aveva alcuna intenzione di aprire le porte a neoabilitati non strutturati, per loro il percorso sarebbe stato più tortuoso (rtda e Rtdb). Alla Gelmini è scappata qualcosa di mano, ossia ha permesso l’abilitazione a non strutturati che di fatto la legge non tutela creando notevoli aspettative in questa categoria tenendoli nel freezer per sei anni e scongelando qualcuno di tanto in tanto. Gli altri alla scadenza dei 6 anni andranno a male e saranno gettati nel cestino.
La sentenza del CdS blocca ancora di più tali aspettative, impedendo di fatto ai non strutturati qualsiasi attività didattica, e di conseguenza nessuna possibilità di costruire forme di relazione e di confronto con la comunità accademica blindandola ancora di più.
Grazie per l’osservazione (anche se non capisco perché sotto pseudonimo: si deve avere coraggio di sostenere le proprie idee apertamente, se vogliamo sperare di cambiare qualcosa o quanto meno di avviare un vero dibattito sulle storture del nostro sistema).
Nell’articoletto ho parlato espressamente dei contrattisti (intesi quali docenti a contratto non strutturati) ed a ciò ho dedicato il terzo ed ultimo spunto.
E’ chiaro che un non strutturato abilitato e contrattista potrà concorrere (oltre che ai posti da ricercatore) ai posti da professore ex art. 18, c. 1 e 18, c. 4 presso altri atenei, mentre presso il proprio ateneo potrà concorrere solo per i bandi ex art. 18, c. 1. Quindi, non per quel 20% di concorsi riservati agli esterni, così avendo quale percento in meno di possibilità che gli si bandisca un concorso. Ma la perdita di qualche chance non penso sia tale da impedire di fatto ai non strutturati lo svolgimento di qualsiasi attività didattica.
Ed è anche molto probabile che un non strutturato (contrattista o esterno) difficilmente riesca a vincere un concorso ex art. 18, c. 1 (ossia, il concorso che dovrebbe essere aperto a tutti).
Ecco perché – come sottolinea il Consiglio di Stato – esiste la riserva agli esterni, non tanto, come pensavo io e probabilmente il legislatore, per garantire un minimo di mobilità tra gli atenei, ma per evitare che a vincere siano “persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la conoscenza personale che ne abbia l’università cooptante, anziché unicamente per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum”.
Preferisco pensare che la ratio della norma sia quella di garantire un minimo di mobilità tra gli atenei. La mobilità potrebbe essere un valore a sé (e per me lo è) oppure, come sostiene il Consiglio di Stato, potrebbe essere funzionale a garantire imparzialità e merito (anche se la norma può comunque essere aggirata).
Invero, nel caso in cui si ritenga che la soluzione migliore sia favorire il provincialismo creatosi con la Legge Gelmini (carriera passo passo nell’ambito dello stesso ateneo), allora potrei concordare con l’idea che l’art. 18, c. 4 andrebbe abrogato; oppure che andrebbe riscritto nel senso di escludere solo gli strutturati, così creando di fatto una riserva a favore dei contrattisti locali. Ma ciò, dal mio punto di vista, costituirebbe una ulteriore degenerazione del sistema.
1) “Grazie per l’osservazione (anche se non capisco perché sotto pseudonimo”
Risposta: come fa un non strutturato abilitato a scrivere col proprio nome? E’ impossibile, sarebbe la mia condanna definitiva all’isolamento perpetuo. Ma ti assicuro che anche solo scrivere commenti come i miei, sotto pseudomimo, ci vuole coraggio.
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2) “E’ chiaro che un non strutturato abilitato e contrattista potrà concorrere (oltre che ai posti da ricercatore) ai posti da professore ex art. 18, c. 1 e 18, c. 4 presso altri atenei”
Risposta: sai meglio di me, come scrivi, che vincere un bando art. 18 c.1 è di fatto impossibile. Ripeto: un non strutturato abilitato costa 0.7 punti organico. Con lo stesso budget si possono far progredire di carriera 3 ricercatori abilitati e ti rimane pure uno 0.1 di resto. Ed è quello che molti atenei fanno sistematicamente.
Non capisco, Matteo, come fai ancora ad non renderti conto che per i non strutturati non abilitati non c’è storia.
Per quanto riguarda la mobilità: un non strutturato abilitato sarebbe disposto anche ad andare al Polo Nord, quello della mobilità sarebbe l’ultimo dei problemi… solo che non c’è nessuna possibiltà (o possibilità simili allo zero virgola)di farcela. Mi chiedo anch’io a volte perchè continuo ancora a crederci.
@Matteo. PS, forse erroneamente il mio intervento ti avrà indotto a pensare che difendo il diritto di partecipare a concorsi nella stessa sede in cui uno studioso ottiene un cotratto di diritto privato. Capisco la ratio del CdS, ossia che ci sia stato un abuso nel riconoscere come esterni studiosi formatisi nella stessa sede che bandisce il concorso, venendo meno al principio di mobilità.
Ma, ripeto, questo innesca un meccanismo tale che poi a farne le spese non è il RTI ma il non strutturato. Perchè il RTI, anche se di altro ateneo, è già dentro al sistema e svolge spessissimo attività didattica, mentre il non strutturato dopo tale sentenza non si sognerà mai di ottenere contratti in qualsiasi ateneo sapendo così di limitare le sue possibilità di azione, quindi in grado di partecipare a concorsi banditi in qualsiasi sede.
meditate
http://www.repubblica.it/rubriche/la-scuola-siamo-noi/2014/03/24/news/universit_l_et_media_dei_docenti_cresciuta_di_7_8_anni_nell_ultimo_trentennio-81733941/
In buona sostanza il CdS sentenzia che i contrattisti con ASN sono qualificati Interni all’Ateneo come gli assegnisti e gli studenti che invece sono espressamente qualificati tali dall’art. 18 comma 4 della legge 240. Deduco che, se il Legislatore non interviene, vengono confermati gli effetti della sentenza anche sulle medesime fattispecie e poi il contrattista viene relegato alla mera funzione “usa e getta”. Ciò si concretizza mentre gli assegnisti, che per legge e non per sentenza sono Interni, in forza di tale posizione diventano Associati senza aver mai superato un concorso aperto a tutti perché passano dal ruolo di ricercatore tipo B.
Non potrebbe essere che il Legislatore volesse altro per i contrattisti?
Anche perché fare solo concorsi pubblici a massima partecipazione senza percorsi privilegiati come avviene negli altri comparti della Pubblica Amministrazione è la regola generale.
Continua la guerra di tutti contro tutti (i capponi di manzoniana memoria…). Perché, un posto di RTDb non passa per un concorso aperto a tutti ? Nel pasticcio della 240 gli RTDb sono posizioni “tenure track”. Non e’ che un posto “con tenure” all’ estero venga riofferto a tutti.
Per evitare un disastro ritengo che il legislatore debba intervenire per chiarire la questione. La sentenza del CDS probabilmente eccede la volontà del legislatore oltre a togliere opportunità ai docenti a contratto che, come sappiamo, reggono interi corsi di laurea sostanzialmente gratis
Grazie per l’articolo molto informativo.
Volevo approffitare per chiedere all’autore se crede che il “rapporto di servizio” si configuri anche per un docente in convenzione. Ad esempio, un ricercatore di un ente di ricerca che insegna gratuitamente grazie ad una convenzione dell’ente con l’ateneo.
Mi pare che il “rapporto di ufficio” si configuri anche in questo caso, visto che si presiede la commissione d’esame. Mi è meno chiaro se si configuri o no il “rapporto di servizio”, visto che non vi è retribuzione.
In mancanza della documentazione relativa alla specifica convenzione è difficile dare una risposta. In via solo informativa e generica, non direi che non vi è retribuzione, dal momento che è in forza dalla convenzione tra proprio datore di lavoro e l’università che viene svolta l’attività lavorativa presso quest’ultima. Comunque, in linea di massima, la giurisprudenza riconosce che nel caso in cui vi sia distacco o comando presso un’altra amministrazione (come potrebbe avvenire per effetto della convenzione), vi è rapporto di servizio (anche) presso quest’ultima.
I dipendenti di Enti di ricerca convenzionati con le università possono trovaris a fare didattica a titolo gratuito. L’ obiezione che in quanto c’e’ una convenzione questo rientra nello stipendio pagato dall’ Ente è fuori da ogni realtà. Controprova: non e’ che nella VQR il dipendente dell’ Ente in convenzione che abbia svolto didattica a titolo gratuito sia tenuto a presentare neanche un prodotto in meno. Molti lo fanno sperando che questa attività didattica possa un giorno tornare utile per un passagio dall’ Ente di Ricerca all’ Università. Ma visto che il Consiglio di Stato ha la sua idea di cosa voglia dire essere “esterni”, il risultato netto sara’ che anche questa risorsa diminuirà.
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Pazienza. Quel che importa è la filologica definizione di “esterni”.
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Bleah!