Non v’è dubbio alcuno che la Sentenza in commento è destinata a produrre effetti devastanti sul sistema universitario, salvo che i giudici di Palazzo Spada in un qualche modo “abbandonino” una interpretazione meramente letterale per giungere a risultati che, sistematicamente, tengano conto della effettiva problematicità della questione. Auspicabile al riguardo sarebbe un intervento del legislatore che, attento alle conseguenze di una lettura meccanicistica della disposizione oggetto di reprimenda, ne circoscriva e chiarisca meglio significato e portata.

Ma, per così dire, andiamo con ordine. La sentenza de qua fa stato, come gli addetti ai lavori sanno, esclusivamente fra le parti; di conseguenza obbliga l’Università soccombente (e solo quella) ad adeguarsi al relativo dispositivo. Ne deriva che quell’Ateneo dovrà necessariamente escludere dalla procedura “riservata agli esterni” quei candidati che abbiano avuto rapporti giuridici, di qualsivoglia specie, con l’Ateneo medesimo, fossero anche – almeno secondo i giudici – poche e striminzite ore di lezione in una Scuola di Specializzazione o, anche, una supplenza d’insegnamento. Il paradigma della sentenza, dunque, è che le chiamate riservate agli esterni devono riguardare soggetti (in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale) che nell’ultimo triennio non abbiano avuto rapporti con l’Ateneo che ha emanato il bando. Il primo incredibile paradosso è quello che potrebbe riguardare un candidato che, in ragione della sua brillante capacità didattica, avendo avuto rapporti, ancorché sporadici (lezioni, seminari, contratti d’insegnamento, ecc.) con tutti gli Atenei italiani, si troverebbe nella incredibile situazione di non poter partecipare ad alcuna procedura riservata, perché la sua situazione giuridica d’interno riguarderebbe, appunto, l’intero sistema universitario nazionale! Sembra a chi scrive che la decisione in commento non escluda questa possibilità, che appare quanto meno paradossale se non assurda. Evidentemente l’interpretazione della norma può e deve essere altra, rispetto a quella, autorevole finché si vuole, dei magistrati di Palazzo Spada e deve ragionevolmente tener conto del contesto (il sistema universitario) in cui trova applicazione la disposizione, cercando di differenziare i rapporti stabili (atti a creare quel favor nei confronti del candidato che sembra preoccupare il giudice amministrativo) da quelli “sporadici e occasionali” come potrebbe essere una supplenza o, ancora, una prestazione didattica presso una Scuola di specializzazione o un Dottorato di ricerca.

Fatta salva qualche rara eccezione, di cui parleremo, la sentenza pare esser caduta nell’oblio e, soprattutto, sembra non aver provocato quel serrato dibattito che pure ci si aspettava in considerazione delle potenziali gravi conseguenze sottese alla sua pedissequa applicazione. Infatti, salvo ripensamenti del legislatore o, si spera, repentini cambi di orientamento, non appare del tutto infondata la tesi di chi sostiene la sussistenza di responsabilità erariale nei confronti di chi ignorasse l’esistenza di tale precedente e, soprattutto, non ne applicasse il dispositivo (in buona sostanza di chi non provvedesse, repentinamente, ad escludere dalle procedure i candidati non qualificabili come “esterni”). Ciò che è puntualmente accaduto presso l’Università degli Studi di Brescia che ha proceduto ad escludere un candidato, ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso altro Ateneo, sol perché vincitore di un bando di supplenza (60 ore d’insegnamento a 60 euro/ora lordi) nel medesimo Dipartimento che ha richiesto il bando per un docente di seconda fascia “riservato esterno”. A determinare la volontà del responsabile del procedimento sembra esser stato il richiamo alla eventuale responsabilità erariale del funzionario non “acquiescente” al dispositivo della sentenza.

Suscita serie perplessità l’assunto secondo il quale in presenza di un unico precedente giurisprudenziale l’eventuale mancato adeguamento dell’ammini–strazione diversa da quella soccombente nel relativo contenzioso possa provocare, di per sé, responsabilità erariale. In ogni caso si tratterebbe di un profilo meritevole di ulteriore approfondimento e, in quanto tale, non del tutto compatibile con lo spazio concesso al presente contributo.

Resta, infine, il profilo ben più problematico, per usare un eufemismo, sotteso alle conseguenze giuridico-ordinamentali del pedissequo accoglimento del dispositivo del Consiglio di Stato. Alla luce di quest’ultima interpretazione, assai discutibile per le brevi considerazioni più sopra esposte, non si può non invocare, ove perdurasse l’idea della necessaria sua applicazione erga omnes, il generale potere di annullamento degli atti illegittimi di cui al combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241 del 1990, che obbliga la pubblica amministrazione a provvedere entro il termine di diciotto mesi alla rimozione dei provvedimenti che si appalesano come viziati di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza. Nel caso concreto si tratterebbe di verificare tutte le assunzioni di docenti di prima e seconda fascia dell’ultimo anno e mezzo provvedendo all’annullamento di quelle che hanno visto vincitore un candidato in difetto del requisito previsto dalla legge. Pare a chi scrive che tale aberrante conseguenza, evidentemente non sufficientemente meditata dal giudice amministrativo, dimostri ancora una volta che l’interpretazione ragionevole della disposizione legislativa debba essere altra e, soprattutto, debba necessariamente tener conto del contesto organizzativo del sistema universitario. Non osiamo sollevare l’ulteriore conseguenza in termini di responsabilità erariale della mancata applicazione, al caso concreto, delle disposizioni della legge 241 del 1990. La medesima sentenza, peraltro, produce l’ulteriore effetto di imporre a ciascun Ateneo l’obbligo di ricalcolare la quota (venti per cento) di punti organico (anche qui gli addetti ai lavori sanno fin troppo bene di cosa si parla) “riservati esterni” relativamente alle politiche di reclutamento previste dalla legge e, conseguentemente, riservare ulteriori rilevanti risorse future a concorsi esterni.

Una rondine non fa primavera, dunque e una sentenza non è la legge, almeno così ci hanno insegnato i nostri Maestri!

 

 

 

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9 Commenti

  1. Il primo incredibile paradosso è quello che potrebbe riguardare un candidato che, in ragione della sua brillante capacità didattica, avendo avuto rapporti, ancorché sporadici (lezioni, seminari, contratti d’insegnamento, ecc.) con tutti gli Atenei italiani, si troverebbe nella incredibile situazione di non poter partecipare ad alcuna procedura riservata, perché la sua situazione giuridica d’interno riguarderebbe, appunto, l’intero sistema universitario nazionale! Sembra a chi scrive che la decisione in commento non escluda questa possibilità, che appare quanto meno paradossale se non assurda.
    —————————————————-
    Francamente questa possibilità mi sembra alquanto improbabile, visto che ci sono un centinaio di atenei in Italia. Inoltre, se si ha il desiderio di partecipare ai concorsi ex art. 18 comma 4 della 240/10 in un particolare ateneo, basta astenersi dall’avere contatti e contratti con quello specifico ateneo.
    Concordo con quanto già detto da Vito Plantamura, il requisito di essere esterno, nelle suddette procedure, è molto chiaro e lascia poco spazio alle interpretazioni.
    Inoltre, se uno non potesse partecipare alle procedure ex art. 18 comma 4, rimangono le procedure ex art. 18 comma 1.
    In estrema sintesi, i problemi di reclutamento non sono dovuti alle norme specifiche. Semmai, punterei il dito contro il blocco del turnover, il generale definanziamento dell’Università e, non ultimo, la soppressione della terza fascia a tempo indeterminato, che andava riformata in una vera classe di docenza, piuttosto che trasformarla nei contratti ex art. 24.

  2. “… se si ha il desiderio di partecipare ai concorsi ex art. 18 comma 4 della 240/10 in un particolare ateneo, basta astenersi dall’avere contatti e contratti con quello specifico ateneo.” … ma che discorso è questo? nel dubbio d’ora in poi non vado in giro potrei prendere un’infezione anti-comma 4 da un rapporto non protetto … ASTINENZA RAGAZZI!!! :-)

    • Già, è troppo difficile capire e rispettare una legge che a una “mera interpretazione letterale” non lascia spazio ad alcuna ambiguità.
      Vuoi poter partecipare ai bandi riservati agli esterni? Allora NON devi avere contratti con quell’ateneo da almeno tra anni.
      Altrimenti puoi sempre partecipare ai concorsi aperti a tutti, che sono la maggioranza dei bandi.
      Gli atenei non hanno rispettato la quota del 20% a causa di una erronea interpretazione del MIUR?
      La soluzione c’è: gli atenei dovrebbero riequilibrare le assunzioni. I concorsi viziati vanno considerati tipo comma 1 e gli atenei bandiscono, a costo dello stato che ha dato indicazioni inesatte, i bandi per esterni in misura del riequilibrio col misero ma significativo 20%.

      @Paolo: caro mio anonimo burlone con timore da infezioni, vai a vedere nel vocabolario la definizione di “astenersi”. Almeno abbiate il coraggio di metterci la faccia con le sciocche battute.
      O entri nel merito della questione, possibilmente in maniera intelligente (se ti è possibile), oppure astieniti pure dal fare commenti da bar.
      Tra parentesi, l’autore dell’articolo parla di “differenziare i rapporti stabili da quelli “sporadici e occasionali””: non mi è venuto neanche lontanamente in mente di fare stupide battute sui doppi sensi con un argomento così delicato.

    • Caro Belardo, avendo riportato il testo virgolettato, la battuta da bar l’ha fatta. Si rischia di essere ridicoli, quando si fanno commenti su argomenti che si conoscono poco. Qui su Roars i commenti scemi abbondano … per fortuna!!! Ogni tanto un po’ di auto-ironia non guasta. I post no! I post sono seri e ben argomentati, ma noi che perdiamo tempo a commentare, siamo spesso dei buontemponi, a volte a nostra insaputa!

  3. Anche questo articolo è eccellente, rileva aspetti che un articolo di legge e una sentenza non possono prevedere. Aggiungo che le problematicità aumenteranno perché le riserve sono sempre rinnovabili attraverso i “milleproroghe”. E’ già successo per i Ricercatori di tipo B e potrà succedere anche per i ricercatori a tempo indeterminato e gli associati perché il termine del 31 dicembre 2017 si avvicina e non tutti i meritevoli avranno usufruito della riserva. Nell’interesse dell’Università sarebbe meglio eliminare ogni riserva e premiare ex post con parametri stabiliti ex ante gli Atenei che facilitano la mobilità senza scambio e triangolazioni di favori. Basta poco …

  4. …sì, è vero, una rondine non fa primavera, e una sentenza non è la legge.
    Come nell’incipit ammette anche l’autore del post, tuttavia, il Consiglio di Stato, nella specie, non ha fatto altro che attenersi alla lettera della legge. Aggiungo io: all’interpretazione normale, all’interpretazione che aveva sempre dato in precedenza -senza, per altro, che mai fosse da alcuno contestata- dell’espressione prestare servizio, in particolare, per giunta, all’interpretazione (meglio: al normale uso) che fino a quel momento aveva fatto di tale espressione, anche con riferimento proprio ai professori a contratto nell’università (per significare che Tizio è stato professore a contratto nell’università Alfa, il CdS scrive “Tizio ha prestato servizio, come professore a contratto, per x anni, nell’ateneo Alfa”).
    Quindi, il vero punto è che non vi era affatto bisogno di questa sentenza per sapere cosa diceva la legge. E bisogna considerare che, a fronte del contrattista escluso all’università di Brescia, vi saranno altri candidati, privi di qualsivoglia rapporto di servizio con tale Università, che potranno partecipare.
    Attenzione, però, con questo in NON voglio affatto dire che sono d’accordo con la previsione di cui all’art. 18, co. 4: si tratta di una previsione sbagliata, anzi, mostruosa.
    Se più comprende il meno, tuttavia -e ciò è di un rigore matematico contro il quale ogni argomento è vano-, l’ingiustizia di escludere un candidato solo perché professore a contratto in una sede, altro non è che un male minore, rispetto all’ingiustizia di escludere uno strutturato. Essere professore a contratto, infatti, non è una colpa (su questo ha ragione l’autore del post), ma un merito (tant’è che è un titolo valutabile); allo stesso tempo, però -ed anzi, a fortiori- pure essere strutturato non è una colpa, ma un merito (maggiore dell’essere professore a contratto, come maggiore è il titolo).
    La disposizione di cui trattasi, dunque, è mostruosa perché trasforma meriti in colpe, e se ciò è vero per il merito minore, dev’esserlo, appunto a fortiori, per quello maggiore.
    La soluzione, quindi, dovrebbe essere nel senso di eliminare completamente tale disposizione, e non quella di aggiungere ingiustizia ad ingiustizia, creando una nuova restrizione nell’attuale “riserva indiana”, che per altro cambierebbe il senso della norma, da “reclutiamo come associati studiosi a noi sconosciuti” a “reclutiamo come associati studiosi che conosciamo perfettamente, ma che fin qui non sono riusciti a strutturarsi”.
    Per altro, lo ripeto, per quelli c’è già l’altra “riserva indiana” degli RTDB, non mi pare che ci sia bisogno addirittura di doppi concorsi a loro riservati. E se poi c’è qualcuno che agli RTDB non può accedere, perché non ha i 3 anni di contratto, che aspetti di averli: si tratta di diventare direttamente associato CON UN CONCORSO RISERVATO, non sei rti, li vuoi avere almeno 3 anni di contratto?
    Io quando ho concorso e vinto da rti, mica da associato, ne avevo di più di 3, ed era un concorso libero, non riservato.
    Dunque, quale sarebbe questa esigenza sistemica proprio non si capisce.
    Ah, sì, quella di salvaguardare Tizio che ha contratti in tutte le università del regno.
    Ma davvero davvero?
    E’ già tanto se riusciamo a trovare uno che, negli ultimi tre anni, è stato professore a contratto in 3 atenei diversi, e, anche se immaginiamo di trovarci di fronte ad un professore a contratto che ha la capacità di bilocarsi, come lo stesso San Francesco, non possiamo aumentare di molto tale numero.
    Da noi -e qui intendo da noi del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari-, quando abbiamo messo a concorso un 18, co. 4, ha vinto uno studioso italiano che lavorava all’estero, e a Bari non ci aveva mai “messo piede”, mica un nostro professore a contratto.
    E questo si può fare, come diceva una vecchia canzone, senza il bisogno di essere eroi.
    Almeno, cioè, è il modo più giusto di far operare una norma comunque sbagliata…mentre qui, paradossalmente, ci si lamenta di non poter (anzi, di non poter più, visto che fin qui lo si è fatto) far operare una norma sbagliata…nel modo più sbagliato.
    Per quanto riguarda, infine, il pericolo che siano licenziati -a seguito di un provvedimento di annullamento in via di autotutela- professori a contratto interni diventati associati con i 18 co. 4, ritengo che si tratti, FORTUNAMENTE, di un pericolo inesistente.
    Non mi è chiaro, infatti, perché mai un ateneo dovrebbe agire in questo modo, tanto più considerando che, se un professore a contratto dell’ateneo Alfa è diventato professore associato nell’ateneo Alfa con un 18 co. 4, vorrà dire, nella grande maggioranza dei casi (mettiamola così, come supposto dato statistico, senza che ciò implichi alcun nesso di causalità: ci mancherebbe altro!), che è banalmente allievo di un ordinario dell’ateneo Alfa o, nel caso più “spericolato”, allievo di un ordinario dell’ateneo Beta, vicino territorialmente, e connesso a livello di scuola in quella materia, con l’ateneo Alfa. E quindi sempre “le spalle coperte” ha, e (lo ribadisco: FORTUNATAMENTE) nessuno si sognerà di licenziarlo.
    E questo lo scrivo soprattutto per Johnny:
    caro amico, tu non hai perso niente con questa sentenza, perché evidentemente non hai “santi in paradiso”, e quindi, come in passato non ti hanno mai messo a concorso un posto da rti, così non ti avrebbero mai messo a concorso un posto da associato esterno.
    La soluzione, quindi, per chi, come te, non ha “santi in paradiso” e vuole vincere solo per merito, non è nelle “riserve indiane”, che sono solo una ulteriore occasione di trucchi e trucchetti per chi i “santi in paradiso” li ha, ma nell’apertura dei concorsi.
    La soluzione, cioè, passa dall’ eliminazione degli RTDB, con eliminazione conseguente della “riserva indiana” dei 24, co. 6 (ché, fin quando esistono gli RTDB, i 24 co. 6 NON possono essere eliminati).
    I concorsi pubblici devono essere concorsi pubblici: tutti devono poter partecipare, come nel caso dei 18, co. 1.
    Ma, ovviamente, che tutti debbano poter partecipare NON BASTA, perché il punto essenziale che tutti DEBBANO POTER VINCERE.
    A parte le ipocrisie, oggi non è così, e, se non è così, non è per colpa non degli universitari “brutti, sporchi e cattivi”, ma per via di regole che portano inevitabilmente a questo stato di cose.
    Non ci vuole niente a cambiarle, però.
    Basta incidere sulle regole relative alla FORMAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI (mi riferisco, ovviamente, alle commissioni di concorso, non alle medagliette asn).
    Sono stato fin troppo lungo, e quindi accenno solo, senza svilupparlo, un altro tema connesso.
    Ma è mai possibile una protesta contro un’interpretazione ovvia, scontata e letterale, quando, nell’altra norma ispirata alla stessa ratio, il CdS aveva dato un’interpretazione addirittura analogica (vietata, perché le norme sulle preclusioni a concorrere, da questo punto di vista, sono come quelle incriminatrici, con divieto di analogia)?
    Non era piuttosto in quel caso che bisognava “ribellarsi”, chiedendo una modifica legislativa (meglio: bastava un’interpretazione autentica, visto che la norma già NON diceva e NON dice quanto affermato dal CdS)?
    Dobbiamo “tenerci” ancora a lungo questa interpretazione analogica, anzi, doppiamente analogica, perché aveva fatto diventare i coniugi parenti e gli assegnisti professori di ruolo?
    Aboliamole entrambe queste norme che impediscono la partecipazione, e, allo stesso tempo, apriamo i concorsi alla vittoria del migliore.
    Basta discriminazioni e limiti alla partecipazione, e, allo stesso tempo, basta concorsi ad esito predeterminato.
    Tom Bombadillo
    P.S.: non potrei apparire come Tom Bombadillo, che è il n.n. che uso nei blog, invece che come Vito Plantamura? Ovviamente, non per una questione di anonimato (io dico sempre chi sono), ma solo perché lo trovo più simpatico.

  5. Secondo me è giusto.
    Avere avuto “poche ore” di didattica vuol dire comunque avere contatti dentro l’università medesima. Peraltro, “poche ore” di didattica sono molti possono essere in molti casi il tipico horse trojan.
    Interpretazione difficilmente criticabile secondo me. Se deve essere esterno, lo sia davvero.

  6. Salviamo capra e cavoli. Chi non può partecipare, ai sensi della sentenza, ricorra avverso al bando di suo interesse.

    Sono un lettore della domenica (anche se oggi non lo è) e ho letto velocemente sia l’articolo che qualche commento. Quindi non entro nel merito di discussioni precedenti e non ho letto tutti i commenti. Vi prego di perdonarmi per questo.

    Non sono un esperto di legge ma vi prego di considerare il seguente ragionamento che risolverebbe capra e cavoli per tutti, Consiglio di Stato, Legislatore in senso lato e partecipanti al concorso. Ne ho discusso con autorevoli esperti di legge che mi hanno detto che il seguente ragionamento è validissimo ma vorrei discuterne con voi.

    Nel testo del precedente articolo c’era scritto: Come è noto, le modalità di accesso alle due fasce dei professori universitari stabilite dalla Legge Gelmini (legge 30 dicembre 2010, n. 240) sono tre. La prima, che dovrebbe essere quella generale,  è quella del concorso aperto a tutti (art. 18, c. 1); la seconda è quella del concorso riservato agli esterni (art. 18, c. 4); e la terza è quella del concorso riservato ai docenti in servizio presso l’ateneo (art. 24, c. 6, la cui applicazione è solo transitoria, in quanto potrà essere utilizzata solo fino al 31 dicembre 2017).
    CONTESTO questa affermazione e la trovo FALSA. Ci sono infinite modalità di fare bandi in funzione della fantasia di chi crea detti bandi o decreti. Potrebbe però ovviamente succedere che un bando troppo fantasioso non abbia validità legale.
    1.a) Nella legge non si prevede quella del concorso riservato agli esterni (art. 18, c. 4). Qualche Ateneo, in netta minoranza numerica, ha dedotto che si poteva fare e ha fatto bandi ai sensi dell art. 18, comma 4. Non è troppo fantasioso fare bandi ai sensi del comma 4, è un senso ce lo ha, ma tale senso a mio avviso è, dopo attenta esegesi, sbagliato, profondamente sbagliato. Dettagli tecnici al momento non ne fornisco. Vorrei che voi leggeste per intero questo mio commento e allungherei troppo il brodo. Sono disposto a discuterne dopo.
    Al momento faccio solo notare che nella legge sono previsti SOLAMENTE i restanti due casi. Da notare inoltre che il legislatore NON ha incluso questo modo di procedere per fare i bandi (art. 18, comma 4) nel piano straordinario ordinari pur considerando detto comma 4 all’interno della ripartizione economica. Da notare inoltre, come ragionamento meta-giuridico, che la maggioranza degli atenei non ha usato detto comma 4 nel fare i bandi in quanto, a mio avviso, tali bandi sarebbero a rischio di ricorso. Sottolineo che ho detto “a mio avviso”.

    2) Se non si fa un ricorso avverso al bando entro, credo, 60 giorni (controllate questo numero se volete fare ricorso, non vi fidate di me, chiedete al vostro avvocato) allora tale bando viene accettato dalle parti. Al Consiglio di Stato NON è stato chiesto SE era giusto o meno fare un bando ai sensi dell’art. 18, c. 4. E’ stato chiesto se, DATO QUEL BANDO (quei bandi), si dovessero considerare esterni o interni le persone con quelle caratteristiche. La risposta la sapete e io, personalmente, penso che il Consiglio di Stato si sia espresso in modo corretto.

    3) Mi risulta che i controlli ai fini del 20 per cento previsto dalla legge sia fatto dal ministero a valle delle assunzioni verificando banalmente se il codice fiscale degli interessati sia presente nelle banche dati istituzionali. Nessun rischio dunque che questa sentenza dia problemi retroattivi. Il computo è stato fatto coerentemente a questa sentenza 3.a) Al ministero inoltre non interessa minimamente come siano state fatte le assunzioni. Se tali assunzioni non sono legali saranno problemi dell’ateneo, non del ministero.

    CONCLUSIONI: come da titolo Chi non può partecipare, ai sensi della sentenza, ricorra avverso al bando di suo interesse. In particolare ricorra contro il fatto che si possano fare concorsi riservati agli esterni ai sensi dell’art. 18, c. 4. Su motivazioni giuridiche su come farlo, ne possiamo discutere.

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