In I Commissione della Camera, in sede di conversione del DL 90 sulla PA, è stato approvato un emendamento, a firma Ghizzoni e altri, che incide sulla l. 240 secondo le linee anticipate dal Capo Dipartimento Mancini durante l’audizione in CUN.
Il testo è il seguente:
Al comma 3, sopprimere le parole è sospesa per l’anno 2014 e sostituire le parole da l’indizione delle procedure sino alla fine del comma con le seguenti: le procedure relative all’anno 2014 di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
1. all’articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “venti”;
2. all’articolo 16:
a) nel comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
b) nella lettera a) del comma 3 la parola: “analitica” è soppressa, le parole “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “sentiti il CUN e l’ANVUR”;
c) nella lettera b) la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
d) nella lettera c) del comma 3 sostituire le parole: “con apposito decreto ministeriale” con le seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
e) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione senza scadenze prefissate le cui modalità sono individuate nel regolamento di cui al presente comma; il medesimo regolamento disciplina il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l’eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell’ambito dei criteri e parametri di cui alla lettera a)”;
f) nella lettera f) del comma 3 sostituire la parola: “quattro” con la seguente: “cinque” e sopprimere le parole da: “e sorteggio di un commissario” sino alla parola: “(OCSE)”; alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i), e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
g) nella lettera g) del comma 3 le parole da: “la corresponsione” sino alla fine della lettera sono soppresse;
h) nella lettera i) del comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “il sorteggio di cui alla lettera h) al fine di garantire una rappresentanza fin dove possibile proporzionale tra i settori scientifico-disciplinari all’interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”;
i) nella lettera m) del comma 3 sostituire le parole da: “a partecipare” sino alla fine della lettera con le seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi dal conseguimento della stessa”;
j) dopo la lettera m) del comma 3 inserire la seguente: “m-bis) alle procedure di abilitazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dall’articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”;3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo marzo 2015. La durata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
3-quater. Nell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere.”.
3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all’esito dell’abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall’articolo 5 commi 1 lettera c) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».
Ne risulta quanto segue:
1. La terza tornata ASN deve essere indetta entro il 28 febbraio 2015, dopo che siano stati rivisti i decreti attuativi della 240, incluso l’ormai ben noto “criteri e parametri”.
2. La numerosità minima per settore concorsuale è fissata a 20, anziché 30, professori ordinari.
3. La durata dell’abilitazione è portata da 4 a 6 anni (ciò vale anche per i titoli conseguiti nelle tornate precedenti).
4. Non è più richiesta una valutazione analitica dei titoli. I criteri e parametri sono differenziati per settore concorsuale e sono definiti sentiti CUN e ANVUR.
5. Il tetto massimo per le pubblicazioni presentabili dai candidati è ridotto da 12 a 10.
6. Si prevede che la verifica periodica dei criteri e parametri avvenga in prima applicazione dopo un biennio e che all’eventuale aggiornamento si proceda con la medesima procedura adottata per la loro definizione.
7. Si modificano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (abilitazione a sportello)
8. E’ cancellato il commissario OCSE
9. Si prevede la possibilità di sostituzione graduale della commissione di durata biennale, anziché in blocco.
10. Il sorteggio dei commissari nel caso di settori concorsuali che ricomprendono più SSD deve dare un esito proporzionale alla composizione del settore concorsuale. Gli SSD costituiti da almeno 10 professori ordinari devono essere rappresentati con almeno un commissario. Il parere pro veritate è obbligatorio in caso nella commissione non vi siano commissari di uno specifico SSD.
11. In caso di mancata abilitazione non può essere ripresentata domanda per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento non può essere ripresentata domanda per i 48 mesi successivi alla data del conseguimento.
12 I commissari possono essere ricusati entro 30 giorni dalla nomina della commissione.
13. I candidati non abilitati nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare domanda dal 1 marzo 2015.
14. Le commissioni per l’ASN sono chiamate a esprimersi anche sulle cosiddette chiamate dirette.
15. La valutazione ex post del reclutamento avviene prioritariamente sulla base della qualità della produzione scientifica.
C’è un errore nella seconda parte, peraltro molto utile, dell’articolo – quella che sintetizza gli effetti dell’emendamento approvato.
Punto 13. I candidati non abilitati nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare domanda dal 1 MARZO (non gennaio) 2015.
A tal proposito, non mi è chiaro perché proprio dal 1 Marzo 2015.
Grazie molte, ho corretto. In effetti, dal 1 marzo perché la data entro la quale indire la tornata è il 28.2.2015.
Anche a me è poco chiaro il significato di questa limitazione esplicitamente sottolineata, peraltro uguale per i non abilitati 2012 e 2013, che sarebbe senz’altro iniqua se non fosse sostanzialmente inutile (la procedura sarà bandita entro il 28 febbraio, ma presumibilmente non prima, viste le cose da aggiustare nel frattempo!)
Cosa più importante.. da una prima scorsa non mi è chiaro se, come sembrava, ci saranno più scadenze nel corso dell’anno (la limitazione di cui sopra potrebbe forse comportare l’esclusione dal primo scaglione), o sarà effettivamente totalmente libero il momento di presentazione della domanda, con un vincolo sul tempo massimo di risposta. Quest’ultima eventualità, come scrivevo in un precedente post, potrebbe dare adito a contenziosi, poiché anche nel rispetto del tempo massimo di risposta, due candidati potrebbero non conseguire l’abilitazione nello stesso momento, persino avendo presentato la domanda insieme, e questo in concomitanza di un concorso potrebbe fare la differenza. Detto in altri termini, immaginate cosa succederà quando le commissioni si troveranno a lavorare con i candidati che fremono per avere l’abilitazione entro i termini dei concorsi locali che nel frattempo vengono banditi…. mah….
Per quanto riguarda il punto
“14. Le commissioni per l’ASN sono chiamate a esprimersi anche sulle cosiddette chiamate dirette”,
in realtà ci si riferisce non alle chiamate dirette degli abilitati da parte dei singoli atenei (sarebbe perlomeno strano), bensì a quelle ex articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 – ovvero le chiamate dirette per gli studiosi di “chiara fama” e per quelli impegnati all’estero da almeno un triennio.
Sì esatto, con chiamate dirette intendevo proprio le chiamate di italiani all’estero ecc. Usualmente il termine si riferisce a questi soggetti, ma mi rendo conto che è ambiguo. Grazie per l’osservazione.
Senza una norma transitoria specifica chi, avendo superato la ASN 2012 abbia fatto domanda per la ASN 2013 (quindi prima che siano trascorsi 4 anni), per poter così prolungare la validità della abilitazione di un anno, si troverebbe in una situazione di illegalità? La sua domanda verrebbe ritirata d’ufficio?
Altro aspetto curioso. Sembra che chi consegua la abilitazione da ordinario in una tornata, non possa partecipare per quattro anni a quella da ordinario, ma possa partecipare a quella da associato (così da ritrovarsi con la abilitazione da associato per qualche anno, se anche scadesse quella da ordinario). E’ corretto?
Mi rendo conto che sembrano domande poco significative, ma in un Paese dove la legislazione in materia di Università cambia ogni anno, è bene cercare di farsi sempre trovare pronti.
Secondo questo emendamento l’abilitazione dura sei anni, quindi ci sono due anni per eventualmente rinnovarla.
Il caso di fare eventualmente avanti e indietro con le posizioni mi sembra talmente assurdo che non vale la pena neanche di discuterlo.
Sono d’accordo che è assurdo. Ma non immagini quanti abilitati 2012 hanno fatto domanda alla ASN 2013. A me pare che questo aspetto particolare dell’emendamento voglia porre un freno a questo fenomeno, ma lascia aperte troppe situazioni paradossali.
@Marc Giuridicamente chi ha fatto domanda per la seconda volta ha agito più che legittimamente poiché nella vigenza della vecchia disciplina (principio del tempus regit actum) non era vietato a chi fosse già abilitato. Quindi parlare addirittura di “situazione di illegalità” o di “ritiro d’ufficio” mi sembra francamente ridicolo. Del resto anche la ratio legis che prevedeva la “sanzione” dell’impossibilità di presentare domanda ai bocciati nel biennio era ben chiara: “caro candidato, non ti riteniamo maturo dunque è inutile che ti ripresenti con gli stessi titoli tra un anno o due”. Diversa invece la situazione di chi ha avuto un giudizio positivo.
Al di là dei dettagli strettamente giuridici, in ogni caso, viste le numerosissime storture e/o situazioni davvero ai limiti della legalità che si sono verificate (specie nella recente fase di reclutamento degli abilitati) non credo che il problema più urgente dell’ASN sia quello dei candidati che hanno rifatto la domanda (peraltro con titoli che potrebbero essere diversi e/o numericamente superiori) per avere un anno in più di tempo per spendere l’agognato titolo…
Ma… se scrivono nero su bianco “dal 1 marzo 2015″… perchè il termine da loro stessi stabilito è 28 febbraio 2015… ma se poi succedesse che devono prorogare la data del 28 febbraio, all’improvviso tutti quelli che dovevano aspettare il 1 marzo entrerebbero tutti in gioco all’improvviso???
Visto che in questi ultimi due anni hanno prorogato letteralmente qualsiasi genere di cosa…
Semplicemente presuppongono la prossima tornata non inizi prima del 1 marzo (e sarei davvero stupito se già fosse così).
Se inizia dopo sono tutti già rientrati in gioco.
Certo quelli della seconda tornata sono così molto favoriti.
Se la tornata è indetta il 28 febbraio 2015 (data di emissione del bando), a partire dal giorno successivo (il 1 marzo 2015) tutti possono presentare la domanda.
complimenti… specialmente per l’eliminazione del candidato OCSE che nono conosce l’italiano…
Va dato atto alla Giannini e a Mancini che in pochissimo tempo sono riusciti in una notevole impresa. L’emendamento non sarà perfetto, ma siamo anni luci dalla situazione precedente. Ottimo.
Noto che rispetto al documento della commissione cultura manca la possibilità per coloro che non hanno conseguito l’abilitazione nelle tornate 2012-13 i presentare domanda di riesame…
Inoltre, immagino che per la previsione del parere (vincolante?) della commissione per le chiamate dirette servirà un regolamento per evitare di pestarsi i piedi con il CUN e con altre commissioni. Che fare ad esempio se un candidato ha conseguito l’abilitazione con una precedente commissione?
Infine, la possibilità di sostituire “gradualmente” i commissari mi sa di scappatoia per far fuori eventualmente qualcuno non gradito.
A parte che secondo me questo testo è un altro disastro, avrebbero dovuto secondo me ridurre a un anno la durata delle commissioni, scelte dal MIUR senza sorteggio, ma rispettando equilibri tematici, geografici, di genere, etc. e con la chiara indicazione che un commissario non può fare più di due o tre mandati consecutivi. Il sorteggio non garantisce nessuno, è solo un modo di affidare al caso la selezione della futura classe docente.
Nominare commissioni ogni anno è abbastanza laborioso e rischia di creare perdite di tempo importanti. Si potrebbe eventualmente fare una sorta di elezione di “mid-term” in cui si sostituiscono alcuni commissari (possibile farlo tramite il regolamento l’attuale formulazione della legge prevede).
Sono d’accordo che il sorteggio è solo un rimescolare le carte che alla fine non garantisce imparzialità o indipendenza, ma solo casualità.
Per questo ritengo pericoloso il principio per cui una commissione può avere a che dire su una chiamata che deve essere già vagliata (e validata) dal CUN, proposta da un dipartimento ed accettata da un consiglio di amministrazione di una università…
Capisco la necessità di regolare e moralizzare le chiamate dirette, ma attenzione a regolare bene e definire i confini. Per capirci la procedura delle chiamate dirette si applica anche ai vincitori di progetti ed anche a posizioni di ricercatore. Nel primo caso si darebbe alla commissione ASN un diritto di veto all’effettivo svolgimento di un progetto finanziato, mentre nel secondo caso si chiede un intervento oltre i limiti della ASN stessa.
In altro contesto (concorsi pre-240) il sorteggio qualche effetto positivo l’ha avuto. L’elezione pura permette di ingegnerizzare la formazione delle commissioni ricorrendo ad opportune cordate elettorali. Un sistema misto (elezione di una rosa + sorteggio) impedisce eccessive “ingegnerizzazioni”, mettendo però in evidenza l’esistenza di una delega basata sulla stima e la fiducia negli eletti. Se si sa che c’è un sorteggio finale si èincoraggiati votare per qualcuno di cui si ha stima sul piano scientifico ed etico anche quando non c’è una cordata che lo porterebbe nei primi cinque eletti.
Il tetto minimo per le pubblicazioni presentabili dai candidati è ridotto da 12 a 10, ma la scora volta non c’era il numero minimo, ma c’erano l’età accademica e le mediane,
mi sono perso qualcosa?
aiutatemi a capire, quindi se uno ha scritto 5 libri, o è autore di un trattato di diritto civile in 5 tomi è fuori?
sto sbagliando?
grazie,
anto
No, cito dalla 240: ” prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a X” X qui è 10, anziché 12. E’ una soglia al numero massimo di titoli presentabili, abbassata da 12 a 10 ovviamente per ridurre il carico di lavoro delle commissioni. Mi rendo conto che il testo dell’interpretazione dell’emendamento è ambiguo – anzi proprio sbagliato – e lo correggo. Grazie molte.
Come volevasi dimostrare si tratta di un emendamento pasticciato che rischia di dare un colpo mortale all’ASN.
Cerco di riassumerne le ragioni:
– si tenta di agire in fretta e furia, addirittura con emendamenti sconnessi ficcati nel primo decreto che passa, senza gestire un raccordo tra le prime due tornate e quelle prefigurate dall’emendamento. Credo che una ASN-2 troppo diversa nei principi rispetto all’ASN-1 finisca per essere debole dal punto di vista pratico e forse anche da quello giuridico.
– si cerca di correggere un processo che ancora non ha visto esiti sostanziali. Ad oggi non sappiamo se le maggiori criticità dell’ASN siano nelle procedure nazionali o nella loro traduzione in quelle locali delle singole università (secondo me i problemi saranno proprio a livello locale).
– le commissioni, senza un fondato contrappeso di dati oggettivi o pseudo-oggettivi, avranno un potere di vita e di morte su tutto un settore disciplinare.
Mi pare che l’emendamento sani alcuni dei principali difetti dell’ASN come era stata concepita in prima battuta: mi riferisco alla presenza del membro OCSE (e ai relativi costi), alla potenziale assenza dalle commissioni degli SSD numericamente più piccoli, allo stop biennale per i non abilitati. Due temi delicatissimi, quali la fissazione dei nuovi indicatori che sostituiranno le non mai abbastanza aborrite mediane e le modalità di “ricambio” dei commissari, sono demandate ai regolamenti attuativi: dunque occorrerà fare attenzione. Almeno il secondo punto avrebbe potuto essere direttamente normato dall’emendamento, prevedendo commissioni annuali. Infine, per scardinare una delle principali cause del contenzioso TAR, si è eliminato il riferimento alla valutazione “analitica” dei titoli dei candidati.
Gli aspetti che mi trovano in forte disaccordo sono il prolungamento da 4 a 6 anni della durata dell’abilitazione, che fa pensare al fatto che il legislatore si ponga (inopportunamente, secondo me) il problema dei tempi necessari all'”assorbimento” da parte del sistema degli abilitati (e dunque, di proroga in proroga, prossimamente la durata sarà allungata a 8, poi a 10, poi a 20 anni); il mantenimento a soli 5 membri della numerosità delle commissioni e il mantenimento del sorteggio “puro” come criterio di selezione dei commissari (come molti, e da ultimo De Nicolao qui sopra, hanno scritto qui e altrove, sarebbe stato sicuramente preferibile un “mix” elezione + sorteggio).
Nel complesso, il sistema così ridisegnato potrebbe funzionare un po’ meglio del precedente: il nodo cruciale, però, saranno le nuove soglie (al posto delle mediane), e la loro effettiva non derogabilità/derogabilità da parte delle commissioni. Da questo punto di vista, è vero che c’è già un lavoro notevole fatto in questi anni (in direzioni, peraltro, spesso opposte tra loro) da CUN e ANVUR (che infatti, recita l’emendamento, andranno “sentiti”: sottintendendo che l’ultima parola spetterà, com’è giusto, al Ministero); sono però un po’ pessimista circa la possibilità di arrivare a una definizione dei nuovi parametri prima del 28 febbraio p.v. (e se non accadrà, come ha già scritto qualcuno, tra qualche mese occorrerà un emendamento all’emendamento…).
“sono però un po’ pessimista circa la possibilità di arrivare a una definizione dei nuovi parametri prima del 28 febbraio p.v. (e se non accadrà, come ha già scritto qualcuno, tra qualche mese occorrerà un emendamento all’emendamento…).”
Non mi pare che serve, le leggi italiane sono piene di scadenze che non vengono rispettate o prorogate con una nota del ministero.
Come molti hanno notato, mancano ancora alcuni regolamenti fondamentali sui quali bisogna ancora trovare un accordo. Questo emendamento ha solo messo nero su bianco alcune cose su cui sono d’accordo quasi tutti. Quello su cui non c’è accordo, si vedrà poi. E poi in Italia di solito sono anni.
“Non mi pare che serve, le leggi italiane sono piene di scadenze che non vengono rispettate o prorogate con una nota del ministero.”
Ma se il principale motivo dell’emendamento è quello di prorogare la scadenza delle commissioni in carica, altrimenti decadute dal 31 maggio…
L’intervento effettuato sull’art. 14 del decreto legge 90 che stiamo commentando lascia però inevasa la questione delle numerose storture prodotte dalla ASN 1.0. Un tentativo, certamente perfettibile, di porvi riparo era rappresentato dal seguente emendamento (N. 14.9), che tuttavia non risulta essere stato approvato. Ad ogni modo, non è detto che non possa essere ripresentato in una nuova formulazione.
TESTO
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014
14.9.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I lavori delle commissioni giudicatrici, nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, riferiti alla tornata 2012 dell’abilitazione scientifica nazionale, proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data dei 31 ottobre 2014, allo scopo di riesaminare, su istanza documentata degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i curricula dei candidati che non hanno conseguito l’abilitazione i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori o lacune presenti nelle basi di dati utilizzate o non risultino essere stati utilizzati dalla commissione ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato, nonché quelli per i quali la commissione non abbia proceduto alla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate basandosi su ulteriori criteri prestabiliti dalla commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, senza operare la ponderazione equilibrata e motivata tra i vari criteri e parametri prescritta dal medesimo comma.
Al comma 2, dopo le parole: Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.
Riconosco che questo emendamento è importante per sanare le storture della prima tornata di abilitazione, soprattutto se non si crede alle buone intenzioni che in 6 mesi ne faranno partire un’altra (che poi non si sa che tempi avrà per dare le risposte).
Ma che senso avrebbe chiedere alla stessa commissione che ti ha bocciato di ripetere il giudizio (bocciandoti nuovamente nel 99% dei casi).
Per chi ci vuole credere, in effetti la soluzione ideale è che veramente parta una nuova tornata, rivista e corretta, a marzo 2015.
Se posso essere sincero, io non ci credo, ma aspetto di essere smentito.
Anche io credo che il nodo fondamentale da sciogliere sarà quello dei nuovi parametri di valutazione dell’attività scientifica. Spero che, almeno nel settore biologico, verranno presi in considerazione degli aspetti qualitativi, come ad esempio il contributo dei candidati alle pubblicazioni (primo/ultimo nome o corresponding), l’indipendenza e la titolarità di grant di ricerca, gli ultimi due soprattutto per la prima fascia.
Credo anche io che questo sia l’aspetto cruciale…ovvero i nuovi parametri di valutazione dell’attività scientifica.
Nel testo mi sembra non ci sia più alcun chiaro riferimento alle mediane. Mi chiedono se esistano già delle anticipazioni sui nuovi criteri.
Tutto ruota attorno agli indicatori (o quello che sarà!) per entrare in commissione, per avere una abilitazione, per essere reclutati e per misurare impatto di università e dipartimenti.
E su questo, specialmente nei settori non bibliometrici, c’è un attacco pesantissimo alla ricerca di indicatori oggettivi/terzi/misurabili.
Sbaglio, o in questo emendamento non c’è assolutamente niente che riguardi le regole dei concorsi per le chiamate (che al momento sono tutti locali) o la loro eventuale abolizione, com’è noto caldeggiata da Giannini, e quindi lavorano male al “Sole24ore”, che ieri ha titolato in prima pagina “Università, cambiano le regole dei concorsi”?
@ Ciro
“quindi lavorano male al “Sole24ore””
sai che novità…
Figurarsi, Repubblica scrive “Diventa più facile ottenere il patentino per diventare professori universitari. Infatti saranno sufficienti 10 pubblicazioni (non più 12) per presentare la candidatura”.
Non so se è chiaro il livello di disinformazione degli organi di stampa.
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/27/news/il_decreto_pa_comincia_il_percorso_in_aula_per_i_dirigenti_pensione_a_62_anni-92536368/
Lavoro all’estero ma sono italiano e seguo da tempo con interesse le varie discussioni su Roars relative all’ASN, visto che mi preparo a fare domanda alla prossima occasione utile. Considerato che si parla qui di regole, criteri e parametri, vorrei chiedere alla redazione di Roars e a voi tutti se, QUANTOMENO ALLO STATO ATTUALE, ci sono limiti nei confronti di pubblicazioni effettuate in lingue “lontane”, cioè NON in italiano o altre lingue europee ma, ad esempio, in cinese, russo, etc. L’area che mi interessa è l’area 13 (il mio settore dovrebbe essere 13/A4). Io ho pubblicato, oltre che in inglese, anche alcuni articoli in cinese e un libro in russo e quindi mi domando se potrei regolarmente includere queste pubblicazioni nell’elenco complessivo delle mie pubblicazioni e magari selezionarle tra quelle da “presentare” alla commissione. Inoltre, se dovessi presentarle alla commissione, dovrei anche allegare una traduzione? Ovviamente mi auguro di no, visto che questo renderebbe la cosa veramente difficile da gestire. Infine: quali sono i riferimenti normativi in tema di ASN e pubblicazioni in lingue straniere? Ovviamente mi riferisco alla normativa attualmente vigente, che ho capito potrebbe essere modificata dagli interventi del governo nei prossimi mesi. Grazie a tutti.
Scrivo nuovamente per sollecitare una risposta al mio post precedente. Lo chiedo anche alla redazione di Roars: dove posso trovare informazioni utili sull’ammissibilità, nelle procedure di abilitazione, di pubblicazioni in lingue straniere diverse dall’inglese e da altre lingue europee? Grazie.
@antismoga. Mi ritrovo – a 2 anni di distanza – a pormi la stessa identica domanda (per delle pubblicazioni in tedesco). Sarei curioso di sapere se – nel frattempo – è riuscito a saperne qualcosa e che esperienza ha fatto in merito alle pubblicazioni in altre lingue con la commissione di abilitazione.
Grazie !
@antimosga: non ci sono informazioni utili. Presenta le tue pubblicazioni e spera che siano valutate positivamente, così sarai abilitato.
Una domanda. I valori di “hI,norm” che verranno confrontati con le mediane saranno ottenuti dalle 10 pubblicazioni inviate o dall’intera produzione scientifica del condidato? Grazie
Al momento non si sa se ci saranno ancora le mediane. Nelle prime due tornate, contava l’intera produzione scientifica.
Scusate, chiedo il vostro aiuto: non so se sono io che ho dei problemi o se i siti parlamentari sono particolarmente confusi, ma non riesco a districarmi: i cambiamenti in questione sull’ASN sono stati confermati dal voto finale della Camera e per ora, in commissione, al Senato? Mi incombe una decisione sul ritiro della domanda, ma se le cose stanno così evidentemente non conviene ritirare (al di là delle discutibilità oggettiva della norma). Grazie
Un’altra domanda (e scusate l’ignoranza crassa). Alla prima tornata non sono stato considerato maturo per l’abilitazione di seconda fascia sebbene i “valori numerici” delle mie pubblicazioni fossero più del doppio di tutte e tre le mediane. La valutazione “copia-incolla” (anche tradotta in inglese parola per parola nel contributo del valutatore esterno) avvocava una mia mancanza di maturitá nell’insegnamento universitario in Italia. Esiste davvero questo parametro? Come si può quantificare per un candidato che ha lavorato all’estero per 25 anni? Io ha persino allegato copia della mia abilitazione all’insegnamento universitario in Finlandia, ma sembra che tale merito non abbia pesato molto. Cordiali saluti.
Salve a tutti,
Vi rivolgo un quesito che mi pongo anche a seguito di questa revisione della procedura asn. Se un candidato vince un posto come RTDb in un ssd, ai fini dell’inserimento in ruolo gli è sufficiente ottenere l’abilitazione nel settore concorsuale di cui fa parte il ssd, anche se la sua attività fosse in realtà più centrata su un altro ssd dello stesso settore concorsuale?
In sostanza, per l’inserimento in ruolo è sufficiente ottenere l’abilitazione nel settore, senza altri vincoli particolari?
Che io sappia si. Ma piuttosto è possibile ad esempio vincere un posto da RIC B in un SSD(ad esempio MED50) e poi stabilizzarsi alla scadenza in un un altro SSD (MED36) avendolo conseguito successivamente all’inizio dell ‘attività da RIC? nota di servizio, ho parlato con un direttore di dipartimento che mi ha confermato (hanno fatto richiesta al ministero con parere positivo) che per passare ad Associato da RIC B non è necessario aspettare 3 anni, ma se ci sono i fondi (0.2 PO) puoi farlo in qualunque momento.
Saluti
Salve a tutti, scusate se cambio complatamente discorso.
ma vi scrivo per avere due chiarimenti riguardo i criteri per esser considerato come esterno ad un ateneo ai fini di un concorso per Professore associato. In particolare vi chiedo di avere risposta a questi due quesiti:
1. avere un contratto di insegnamento per una scuola di specializzazione bandito per esterni all’ateneo determina il passaggio di status da esterno ad interno per quello specifico ateneo?
2. Io sono esterno all’ateneo A ma sono vincitore di un assegno di ricerca in un altro ateneo B a cui l’università A fornisce la sola quota di cofinanziamento dell’assegno previa stipula di apposita convenzione tra i due dipartimenti. Ribadisco che L’Ateneo A non eroga tutta la somma ma solo la quota di co-finanziamento. In questo caso il fatto che l’Ateneo A (dove sono esterno) fornisca tale quota determina il passaggio di status da esterno ad interno nel medesimo ateneo? Amministrativamente l’assegno di ricerca è bandito dall’Ateneo B.
Vorrei avere un vostro parere in merito.
saluti
Giovanni Luca Gravina