Pubblichiamo un’intervista concessa a ROARS dal Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, prof. Andrea Lenzi. Un’occasione per affrontare alcuni fra i principali aspetti critici del sistema universitario in questa fase di attuazione della Riforma: dal ruolo del CUN alle abilitazioni nazionali, dalle chiamate dirette alla questione del valore legale del diploma di laurea.

 


Presidente Lenzi, come valuta lo stato di salute del CUN  dopo  l’approvazione della Riforma Gelmini?

La legge n.240 ha introdotto importanti innovazioni per tutte le componenti del sistema universitario. Il CUN è chiamato a dialogare con questo “nuovo mondo” e lo sta facendo con tutta la competenza ed esperienza che gli è propria.  Tuttavia, per  continuare a interagire efficacemente con un  sistema attraversato da trasformazioni così profonde,  è mia opinione che anche il CUN  debba giovarsi di qualche adeguamento. Come dicevo, tutto è cambiato. Sono cambiate le funzioni alle quali il CUN riferisce la propria attività, sia consultiva sia propositiva. E’ cambiato il quadro degli organi che,  con il CUN, affiancano il Ministero. Ne sono nati di nuovi. Altri preesistenti hanno ricevuto nuovi ruoli. Altri sono oggetto di riordini.  Perciò ritengo che anche le comunità accademiche e scientifiche, che nel CUN hanno la loro unica sede di rappresentanza istituzionale, elettiva, meritino un organo che usufruisca di  qualche  modifica, utile a porlo in relazione con questo “nuovo mondo”.  D’altro canto, la stessa legge  che ci disciplina è ormai per gran parte superata. Molte disposizioni non sono più applicabili. Altre sono di incerta applicazione e interpretazione. Per quanto mi riguarda valuto, ad esempio, con  preoccupazione il fatto che le nuove figure dei ricercatori a tempo determinato non siano legittimate ad avere  alcuna rappresentanza all’interno del CUN e questo  solo perché la legge che ci disciplina non le prevedeva ancora.

A suo giudizio, questo riordino del  CUN  sarà possibile e quando?

Possibile penso proprio di sì dato che lo considero indispensabile. Non so dire quando. D’altro canto, questa è una scelta delle sedi istituzionali e legislative, non dell’organo che certo non può riformare se stesso. Al più può rappresentare le proprie esigenze, le difficoltà di ascolto che oggi abbiamo da parte dell’amministrazione a fronte di una funzione indefinita, le possibilità inespresse a fronte della specifica capacità di rappresentanza, in modo da contribuire, dall’esterno, a qualsivoglia decisione si assuma in proposito. Ma poi ogni scelta non può che essere di altri. In caso contrario si finisce, come dicono i colleghi giuristi, con il “regolato che cattura il regolatore”. Posso comunque dire che, in effetti, una norma che annunciava il riordino del CUN era entrata nel provvedimento semplificazioni. Ne parlò anche il Sole 24 ore. Dapprima, entrò con una formulazione, poco dopo apparve in un’altra versione, infine ne uscì. Non so dire per quali ragioni. Evidentemente, una consapevolezza della necessità di consentire al CUN di giovarsi di qualche modifica, che lo allinei alle novità già in atto per tutte le altre componenti del sistema, vi era stata. Poi, altrettanto evidentemente, qualche altra cosa è successa.

Quanto all’avvio delle procedure di abilitazione nazionale, il CUN espresse un parere, anche fortemente critico, in merito ai criteri proposti per le abilitazioni. A che punto siamo, ora?

Il CUN è molto sensibile al tema del reclutamento e della progressione di carriera dei docenti. Dopo quasi cinque anni di blocco, ci si domanda come si possa sperare che  un universitario, giovane o meno, possa avere ancora la forza di investire sul proprio futuro. L’unica spiegazione  potrebbe essere  la passione quasi maniacale per la ricerca scientifica e per la formazione che molti di noi hanno. Proprio per questo motivo  il CUN, dal 2008 in poi, ha molte volte sollecitato il governo e il parlamento a provvedere: è sufficiente considerare le mozioni e i tanti pareri approvati da allora.  Quanto alle  nuove procedure per le abilitazioni nazionali, i rilievi espressi nel nostro parere avevano riguardo principalmente al “come” si dava attuazione alle indicazioni della legge, preoccupati dalla dubbia legittimità di taluni profili che, per noi, significava attenzione alla tenuta delle procedure di abilitazione, da sempre esposte ad elevati rischi di contenzioso. Stando a quanto si legge nel primo parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sembra che proprio per superare i nostri rilievi, il governo abbia proceduto a una  nuova formulazione del decreto che, peraltro, il CUN non ha avuto mai modo di vedere. Abbiamo saputo dal Ministro che è attualmente alla Corte dei Conti e che entro il mese di aprile si può ritenere arrivi in Gazzetta. A questo punto possiamo sperare che le procedure abbiano inizio prima dell’estate ma, ragionevolmente, fra la costituzione delle commissioni e il recepimento delle domande dei candidati immagino che la reale attivazione delle valutazione inizierà in autunno. Se così è avremo i primi abilitati nel 2013.

Ed entrando specificamente nel merito dei criteri per le abilitazioni?

Nel  merito, non si può nascondere qualche preoccupazione. I  criteri e i parametri  indicati nella prima versione del decreto, la sola, ripeto, che il CUN  abbia  avuto modo di vedere, erano e sono criteri discussi,  soprattutto non consolidati e a rischio di produrre effetti distorsivi. Teniamo presente, tra l’altro, che stiamo parlando di valutazioni di singoli studiosi. Certo, non posso non ricordare che il  CUN, all’indomani dell’entrata in vigore della l. n.240, aveva riavviata, annunciandolo con apposita mozione, la consultazione , già svolta nel 2008, di tutte le comunità scientifiche per elaborare nuovi criteri e parametri riconosciuti dalle comunità e nei quali esse si riconoscessero. Su quella base, dopo la sintesi e le riflessioni svolte in ambito CUN,  furono elaborate delle schede, alcune delle quali tradotte in articolato, in cui si proponevano criteri e parametri per le abilitazioni per  ogni area disciplinare, come chiede la lettera della legge. Per molti aspetti, come risultò anche da alcune simulazioni effettuate, quei criteri risultavano addirittura più restrittivi di quelli proposti nel primo schema di decreto, ma non se ne volle tenere conto.

Dal suo osservatorio, quali spazi ritiene vi siano per il reale reclutamento dei futuri abilitati?

 Il Ministro, nel suo ultimo intervento al CUN,  ha garantito che verrà rispettata la cadenza annuale. Mi auguro che sia le comunità sia le commissioni sia  i candidati non vivano la prima tornata di abilitazioni come un’ ‘ultima spiaggia’, che vi sia una gradualità legata alla valutazione qualitativa, ma anche una percezione adeguata di quella che ricordo essere una abilitazione, cui deve seguire il concorso per l’immissione in ruolo.  Quanto al reclutamento e alla  progressione di carriera abbiamo  tutti i vincoli  normativi noti e le rigidità derivanti da un sistema sotto finanziato e che recentemente con gli ultimi decreti sembra subire ulteriori restrizioni. Per non parlare, specie per la fascia degli ordinari, della presenza di alcune centinaia di idonei  derivanti dalle valutazioni comparative dei bandi  2008 che, a causa dei  problemi suddetti, hanno avuto la chiamata, ma non sono stati ancora in grado di prendere servizio.  Sarebbe perciò essenziale valutare l’evoluzione del corpo docente nei prossimi anni e il CUN si sta impegnando in questo. L’impressione, purtroppo,  è che non vi sia stata una visione strategica o una realistica previsione del modello cui tendere. Il CUN, come dicevo, sta effettuando alcune simulazioni e gli esiti sono  impressionanti. Altrettanto importante sarebbe, a mio avviso, prevedere un sistema più flessibile,  considerato  che il vecchio e rigido rapporto AF/FFO sembra ormai anacronistico nel momento in cui si attribuisce al finanziamento pubblico degli Atenei una prospettiva cosiddetta  ‘multifondo’ e gli stessi Atenei sono sollecitati a acquisire  fondi da altre fonti. Mi consento una provocazione: perché  non legittimare un docente ad autofinanziarsi la progressione, ovviamente dopo l’abilitazione e il concorso locale, con fondi da lui stesso acquisiti su progetti di ricerca di adeguate dimensioni?  E’ quanto avviene in molte parti del mondo.

A proposito di reclutamento, lo scorso 25 gennaio il CUN ha approvato una mozione relativa alle “chiamate dirette”. Può dirci in breve di che cosa si tratta e quali sono i motivi dell’allarme manifestato dal CUN? Inoltre, quali esiti ha avuto la mozione?

Il CUN ha  sempre considerato positivamente l’istituto delle chiamate dirette,  in quanto  consente di  immettere nel corpo docente colleghi provenienti dall’estero o da altre realtà  scientifiche  e realmente intenzionati a contribuire alla crescita del nostro sistema universitario. Purtroppo questo non é sempre avvenuto in passato e troppo spesso la chiamata diretta é diventata un sistema anomalo di reclutamento parallelo. Oggi la normativa é ancora più complessa, per certi versi più confusa. Il CUN ha segnalato, con una  mozione e con altri atti, anche miei quale Presidente, una serie di criticità connesse alla formulazione attuale della disposizione, frutto di ben tre interventi legislativi succedutisi nel tempo. Devo premettere che il CUN, dopo la l. n.240, non è più competente a esprimere un parere in merito. Non comprendiamo neppure se sia possibile effettuare, in sede CUN, un’istruttoria delle proposte, volta quanto meno ad accertare l’esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla chiamata diretta. Al CUN compete solo la nomina della commissione dei tre ordinari che esprimerà il parere. Il rischio evidente, e immediato, è che situazioni uguali siano oggetto di trattamenti differenti, con commissioni, prive di linee guida e di un filtro tecnico, che interpretino in modo diverso anche i presupposti che autorizzano la chiamata diretta. Anche questo è stato oggetto di nostre segnalazioni, tramite mozione, perché si proceda con urgenza a  ridefinire i profili procedurali e a chiarire l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto, perché sia amministrato con consapevolezza d’insieme e perché, soprattutto, non si traduca in un’elusione delle norme che regolano le procedure ordinarie di reclutamento. Il che sarebbe gravissimo. I numeri d’altro canto sono significativi: ormai siamo oltre le cento proposte di chiamata diretta in pochi mesi.  Purtroppo, ad oggi, nulla è accaduto, tanto che abbiamo ritenuto di “arrangiarci”, se mi si consente l’espressione, con la nomina delle commissioni con “riserva” segnalando contestualmente le principali anomalie che, a nostro giudizio, ostano in alcuni casi all’applicazione dell’istituto. Questo anche nell’intento di fornire un supporto alle commissioni che esamineranno le diverse proposte.

Può farci qualche esempio di queste anomalie?

Molte le abbiamo indicate nella nostra mozione, non vorrei scendere troppo sul tecnico. Posso  ricordare alcune incertezze: per la fattispecie  basata su un programma di ricerca finanziato si verifica il caso in cui il programma di ricerca indicato non è chiaramente riconducibile a quelli previsti dal decreto 1 luglio 2011, oppure  quello in cui il programma di ricerca è compreso nel decreto 1 luglio 2011, ma non lo è il ruolo dello studioso in quel particolare programma o non é chiara la grande rilevanza del programma. Peraltro sicuramente più grave é la situazione in cui la chiamata diretta diventa strumento per il  trasferimento di un docente già in ruolo ad altro Ateneo (anche modificandone il SSD) o in cui  si configura come progressione di carriera di personale  già in ruolo, quasi a diventare  canale alternativo all’abilitazione nazionale. ll CUN ha rilevato altresì  la necessità di riesaminare con particolare sollecitudine il caso delle chiamate dirette di ricercatori universitari a tempo determinato, vincitori dei programmi di ricerca FIRB, Futuro in ricerca. Il bando 2012, infatti, e il connesso regolamento attuativo prefigurano che i vincitori di un progetto Futuro in ricerca, i  coordinatori di progetto o i responsabili di unità di ricerca siano inquadrabili dalle Università solo nel ruolo di ricercatore a tempo determinato con fondi esplicitamente previsti a tal fine dal progetto di ricerca. Non si vede pertanto la necessità e l’opportunità di un’ulteriore valutazione quale quella prevista dalla normativa relativa alla chiamata diretta. In relazione a questa specifica fattispecie, l’amministrazione MIUR ha dimostrato maggiore sensibilità e stiamo collaborando alla elaborazione di una norma che consenta di evitare questa ulteriore anomalia.

Quale giudizio formulerebbe sullo stato della Riforma, a più di  un anno, ormai, dall’entrata in vigore della l. n. 240/2010?

La riforma  è molto estesa e complessa. Aggiungerei difficile da gestire, tanto più perché destinata a calare  su un corpo che è insieme forte e gracile, com’è il sistema universitario. Al momento, è ancora presto per valutarne il rendimento.  Certo, proprio perché così estesa non è riforma al cospetto della quale ci si possa limitare a guardare per vedere come va a finire. Al contrario, penso sia una di quelle riforme che richiedono un atteggiamento  attivo e sollecitano un monitoraggio costante capace di condurre a interventi correttivi, di adeguamento, mano a  mano che i  provvedimenti attuativi entrano in vigore e ormai quasi tutti sono in GU o vi stanno per giungere. Se posso ricorrere a un parallelo con la mia specificità di medico, le riforme di questa portata sono come grandi e importanti terapie: ogni intervento deve essere somministrato verificandone volta a volta gli effetti, ascoltando il corpo e in base alla reazioni correggere, talvolta modificare, la posologia dei medicinali e quando necessario la stessa cura.  Altrimenti, le grandi terapie, anche se ottime, possono fare male ed anche uccidere. Fuor di metafora, intervenire sugli effetti, quando si sono prodotti, è molto più complesso e può avere costi ben più elevati che  governare la produzione degli effetti. Dunque, meglio procedere gradualmente e senza essere colti da alcuna ansia di “finire i compiti”.

Il governo ha lanciato una consultazione online sulla questione del valore legale del diploma di laurea. Che cosa ne pensa?

Lo strumento, di per sé, è noto e vanta significative applicazioni in ambito europeo e anche nel nostro ordinamento dove diverse autorità indipendenti lo hanno utilizzato. Nel nostro caso, è una prima “sperimentazione” di  ascolto dei singoli e delle comunità. Certo, come per ogni strumento, molto dipende da come è configurato, molto dipende da come sarà utilizzato dagli utenti e dall’amministrazione che si farà interlocutrice delle indicazioni che se ne ricaveranno. Il tema in ogni caso è complesso, specie per le numerose altre questioni con cui si va ad intersecare e che non sono tutte suscettibili di facili semplificazioni. Ma di questo il Governo è più che avvertito, anzi è lui ad avvertirci di questo. Molti studi sono già stati effettuati, sia in ambito scientifico sia in sede istituzionale. Penso all’importante dossier dell’Ufficio Studi del Senato, all’Indagine conoscitiva svolta sempre dal Senato. Anche in CUN ne abbiamo dibattuto a lungo e ci impegniamo a ritornare sull’argomento già nella prossima seduta.

 

Print Friendly, PDF & Email

1 commento

  1. Trovo molto sconveniente che il CUN non sia tenuto informato della versione corrente del DM sui criteri di abilitazione, perchè trattasi di una materia dalla forte valenza di “deontologia professionale”, che non può essere meramente firmata da un Ministro e pubblicata in Gazzella Ufficiale.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.