In un “decreto semplificazioni” ci si sarebbe potuti aspettare che le norme in via di messa a punto, sotto un cappello che evoca l’ammirevole volontà di semplificare il mare procelloso e dannatamente complesso della nostra legislazione, procedessero davvero nella direzione annunciata dal provvedimento. E invece, almeno con riguardo all’Università, la corposa bozza del provvedimento datata 6 luglio 2020, sotto la falsa effige della semplificazione, attua nell’art. 14-ter alcuni interventi mirati suggeriti dalle solite manine interessate (come rivela il fatto che sia stata inserita nell’articolato una norma ter, a riprova che si è voluto – come sempre – approfittare di un provvedimento già in cantiere per realizzare fini e interessi che stavano urgentemente a cuore alle manine in questione). Per consentire al lettore di capire cosa si accinge a cambiare nel settore universitario per effetto di questa annunciata micro-riforma, non abbiamo avuto scelta: abbiamo dovuto allestire delle tavole di raffronto dei testi normativi interessati dalla novella legislativa in gestazione. Alla faccia della semplificazione!

I testi normativi interessati dalla riforma “semplificante” del governo Conte sono: la legge 240/2010 (aka “Gelmini”); il d.lgs. 19/2012 (sulla “valorizzazione” dell’efficienza delle Università); il d.P.R. 254/2001 (sulle fondazioni universitarie); gli articoli della legge di stabilità 2020 che hanno istituito e disciplinato la famigerata ANR (Agenzia Nazionale della Ricerca), dotandola di un cospicuo tesoretto, mentre altre modifiche normative secondarie riguardano i titoli rilasciati dalle Scuole superiori a ordinamento speciale e il concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

In estrema sintesi – e lasciando ai lettori il compito di rendersi conto dei dettagli, per verificare se gli obiettivi perseguiti dal legislatore siano davvero semplificanti, o se invece celino obiettivi precisi, che, come al solito, innovano in modo inorganico il corpo della normativa universitaria senza essere preceduti da alcun serio dibattito sull’opportunità di ammettere la modifica individuata – le principali innovazioni riguardano:

  1. interventi volti ad agevolare lo scambio contestuale fra docenti consenzienti (adesso anche se con qualifica diversa: diverrebbe possibile lo scambio fra ordinario e associato) di sedi universitarie diverse;
  2. il fatto di ammettere anche le Università non virtuose che non abbiano conseguito particolari risultati nel campo della ricerca a sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica;
  3. un arzigogolato meccanismo normativo che sembra permettere alle sole Università virtuose (quelle sotto il tetto dell’80% di spese per il personale, per intenderci) di attivare procedure di arruolamento riservate ai soli docenti di Università che virtuose non sono, le quali implicherebbero anche lo spostamento delle mitiche “facoltà assunzionali” dalla Università non virtuosa a quella virtuosa, con la prima che per 12 mesi dalla perdita del personale drenato dalle Università virtuose non avrebbe la possibilità di bandire procedure (Università di serie A e serie B? quella è la rotta);
  4. la possibilità di conferire assegni di ricerca anche di durata semestrale, non più vincolato al rispetto del limite dell’annualità, per specifici progetti di ricerca che rendano necessario tale micro impegno;
  5. modifiche alla indicazione presente nei bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (l’art. 24, per intenderci), con la previsione che non solo i PO, PA e RU, ma anche i ricercatori a tempo determinato già assunti dall’Università che procede al bando siano esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura bandita;
  6. la previsione che i ricercatori di tipo B siano adesso per legge (e non in base a regole previste dai singoli atenei, che finora in qualche caso potevano prevedere assai opinabili pseudo-lezioni da tenersi senza alcuna formalità di fronte all’indistinto corpo docente del dipartimento dell’ateneo bandente) tenuti a svolgere una prova didattica innanzi alla commissione esaminatrice nell’ambito delle procedure di selezione che li riguardano;
  7. la possibilità di chiamare all’inquadramento nel ruolo di associato, in caso di valutazione positiva già raggiunta, i ricercatori di tipo B dopo un solo anno dall’immissione nel relativo ruolo, sempre che l’ateneo abbia le risorse finanziarie per farlo;
  8. l’interpretazione normativa vincolante in base alla quale l’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, va interpretato nel senso che l’abilitazione scientifica, da conseguire ai fini della chiamata di cui al medesimo comma 6, si riferisce allo stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura;
  9. nuove norme in materia di congedo obbligatorio per maternità;
  10. l’attribuzione all’associazione di diritto privato CRUI e non al CEPR della possibilità di esprimere un membro del panel dei valutatori dei futuri componenti del direttivo dell’Agenzia Nazionale della Ricerca, depennando il requisito in base al quale il candidato in possesso di esperienza nella gestione di progetti complessi avrebbe avuto titolo preferenziale nella selezione (evidentemente fra i nomi che la CRUI ha già in mente di proporre c’è qualcuno che non ha mai gestito progetti di ricerca complessi e sarebbe un vero peccato non consentirgli di spiccare nella selezione);
  11. l’attribuzione, a decorrere dall’A.A. 2022-23, ad ANVUR, CRUI e CUN del potere di esprimere i criteri che saranno recepiti da un regolamento governativo per definire i criteri di accreditamento dei nuovi corsi di insegnamento;
  12. singolari ritocchini ad hoc al modo in cui viene composto il collegio dei revisori dei conti delle fondazioni universitarie (forma giuridica attraverso cui operano, a titolo di esempio, realtà libere di agire iure privatorum come l’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT o l’IMT di Lucca).

Insomma, la semplificazione nell’Università è ancora una volta sinonimo di particolarismi legislativi a corto raggio, che si guardano bene dall’affrontare organicamente e in una visione partecipata davvero (non solo nelle segrete stanze di CRUI, ANVUR e Ministero) i problemi di sistema che il settore conosce a far tempo dalla pessima riforma del 2010.

Buona non semplice lettura dei testi “semplificati”! (e, visto che ci siete, approfittatene per fare un ripasso sulla pessima “Gelmini”, che, martoriata da tante silenziose leggine succedutesi in questo decennio, nel testo oggi vigente non corrisponde più al testo che si ricava dalle prime occorrenze offerte da google tramite gli inaffidabili siti di legislazione del Parlamento italiano). 

Legge 30 dicembre 2010 DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

DLGS ANVUR 2012 DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

DECRETO FONDAZIONI UNIVERSITARIE DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

LEGGE FINANZIARIA 2020 ANR DOPO DECRETO SEMPLIFICAZIONI

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50 Commenti

  1. martino084 :
    in aggiunta:
    la frase indicativa è
    “con la medesima tipologia contrattuale”, cioè se sei rtda puoi partecipare a rtbd anche nel medesimo ateneo, perché le tipologia contrattuale della seconda (rtdb) è diversa dalla tipologia contrattuale della prima (rtba), cioè non c’è la medesima tipologia contrattuale.
    Non potrebbe essere altrimenti, a mio avviso, perché sennò dovrebbero anche impedire ad un associato di partecipare al concorso per ordinario nello stesso ateneo, il che ora, anche con questa nuova norma, non risulta, e cmq sarebbe incostituzionale.

  2. @Paola Sonia Gennaro:

    Sempre restando in tema di “semplificazioni” la prima cosa da fare sarebbe quella di radere al suolo e spargere il sale sui server di Normattiva (che ai miei studenti spiego essere Normadecettiva) e di dotarsi finalmente di un sistema pubblico di gestione incrociata e aggiornata della legislazione sul modello di Legifrance. Purtroppo, solo avvalendosi di una banca dati privata a pagamento, in Italia è possibile avvedersi che la norma citata, ovvero:

    L. 03/07/1998, n. 210
    Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
    Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155.
    Art. 3. Trasferimenti (11)
    In vigore dal 21 luglio 1998
    1. I regolamenti di cui all’articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l’effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell’articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
    (11) Per l’applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, vedi l’art. 29, comma 10, L. 30 dicembre 2010, n. 240.

    viene manipolata ex post dal comma 10 dell’art. 29 della Gelmini, che recita:
    10. La disciplina dei trasferimenti di cui all’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.

    Primo Levi scrisse Se questo è un uomo. Noi potremmo scrivere Se questa è una legislazione…semplificata

    • Sì, e c’è una ragione: i PA e i PO si possono “trasferire” partecipando a bandi art.18 per la medesima fascia e dunque senza il consenso della sede di provenienza. Però lasciano lì il loro punto organico, mentre la sede di destinazione deve metterci di suo, trattandosi di bando art.18, sia punti organico che risorse.
      Poiché sono stati aboliti i concorsi per per nuovi RTI, si è dovuto provvedere a lasciare questa estrema ratio per un improbabile trasferimento. Ovvero se una sede con larghi mezzi si vuole riprendere i suoi ex, può farlo ai sensi di quella legge, appunto senza il consenso della sede di provenienza.
      Ora si vuole introdurre lo scippo, che insieme alla persona si prende anche punti organico e risorse.

    • Questa cosa che un Ateneo certificato come ‘disastrato’ possa venir privato dei suoi migliori elementi da altri Atenei forti è una cosa senza precedenti. Ora, a parte il fatto che non ho capito la modalità tecnica con cui avverrebbe il ‘prelievo’ (ma è colpa mia che ho letto di fretta se non ho capito) l’unica finalità di una simile norma è quella di far chiudere i l’ateneo?
      Ma non è stata proprio questa esperienza del Covid19 (tra l’altro non ancora finita) ad insegnarci che va sostenuto il sistema nazionale delle università. Che se da qui ai prossimi 2 o 3 anni la mobilità studentesca sarà ridotta o addirittura bloccata, allora le università vanno sostenute regioni per regioni.
      E l’opzione sui migliori lasciamola proprio alle università in difficoltà.

      Emanuele Martelli

    • Errata corrige:
      Ma non è stata proprio questa esperienza del Covid19 (tra l’altro non ancora finita) ad insegnarci che va sostenuto il sistema nazionale delle università?
      Che se da qui ai prossimi 2 o 3 anni la mobilità studentesca sarà ridotta o addirittura bloccata, allora le università andrebbero sostenute regione per regione?
      Scusate….

    • @Emanuele
      L’esperienza Covid19, viceversa, mi pare abbia ‘insegnato’ ad alcuni grandi Atenei del nord che possono con estrema facilità fare concorrenza alle università telematiche, e, in una fase in cui tutti gli atenei sono diventati università telematiche, sbaragliare il campo facendo il pieno di iscrizioni.

    • @fausto_proietti io direi che l’esperienza Covid-19 abbia creato l’illusione in alcuni atenei di poter far concorrenza alle università telematiche. Ma resta solo un’illusione. Non è la lezione in streaming o videoregistrata che fa l’università telematica.E questo gli studenti lo capiscno o lo capiranno in fretta. Non so i rettori.

  3. Già ora alcuni atenei sono serviti a sistemare le eccedenze di altri atenei virtuosi. È stata una guerra di cui solo alcuni si sono accorti.
    Vi vorrei dire di non usare migliore a caso. Chi è migliore chi lo decide? La chiacchiera? Gli amici o i nemici?
    Perché vi sia un sistema più giusto sarebbe meglio eliminare il concetto del vinca il migliore, perché non vince il migliore, ma chi è sostenuto…

    • Ma che cosa vince il “migliore”?
      Poiché, come dice la parola stessa, gli eccellenti sono necessariamente pochi, ecco che se si tengono in vita solo gli eccellenti, la maggioranza degli eccellenti rimasti non sarà più considerata eccellente, e così via restringendo finché l’unico rimasto alla fine non potrá più essere eccellente, non essendoci più termini di paragone.
      Risultato: meno studenti, meno laureati, meno ricercatori e meno ricerca, meno innovazione nelle imprese e nella società civile, e una popolazione invecchiata e sterile perché i giovani se ne andranno sempre di più.
      A chi giova?

  4. D’accordo con fausto proietti.
    Nel sud e isole, anche grazie ad una propaganda giocata in tutti i modi, si pensa che tutto ciò che va bene sia al Nord. Deterrente erano le spese, ma ora con la telematica si supera.
    Continuo a ritenere questo un affare più che un progetto educativo o di formazione.

  5. Il governo ha più volte dichiarato di ritenere necessario provvedere al riequilibrio territoriale tra le diverse aree del paese.
    Ecco che allora non si comprende la ratio della norma dello scippo legalizzato di risorse di docenza proprio a danno degli anelli deboli del sistema universitario nazionale in favore di pretesi poli di eccellenza, già beneficiati di quote premiali di FFO e di punti organico, tanto abbondanti che non riescono (e non vogliono) spenderle. E ora si prevede che possano semplicemente drenare ulteriori risorse senza neppure l’assenso della sede derubata.
    Se si volesse davvero imboccare la strada del riequilibrio, occorrerebbe semmai fare esattamente il contrario: drenare risorse di docenti e ricercatori dalle università già forti a quelle più deboli, prevedendo anche incentivi per chi accetti il trasferimento in sedi disagiate (sia dal punto di vista territoriale, che dal punto di vista di disponibilità di fondi di ricerca).
    Si potrebbe così davvero innescare un’osmosi tra le diverse sedi, con diffusione di buone pratiche e avvio di cooperazioni transateneo verso quella federazione prevista dalla legge Gelmini e mai attivata per mancanza di norme e di premialità.
    Altrimenti si puniscono gli studenti e interi territori.

  6. Purtroppo è quello che è già successo: quando le univ. che si ritengono forti hanno avuto bisogno di sistemare eccedenze le hanno mandate nelle univ. deboli. Così da secoli. Anche adesso, nonostante le belle menti che anche altrove ci sono.

  7. E naturalmente concorsi sempre nazionali con commissioni sorteggiate tra tutti i PO e i PA abilitati e budget ad personam a tutti gli “addetti” alla ricerca per convegni e pubblicazioni, che ormai non sono mai gratis.
    Le risorse per assolvere i compiti di ufficio non possono essere a carico del lavoratore.

  8. Gli orizzonti sono sempre più stretti. Se stai a casa o in biblioteca a lavorare, se non vai alle vetrine istituzionali, se non fai favori, i finanziamenti scemano. Tu sei solo. Per fortuna puoi dialogare con i gruppi di ricerca leggendo i testi e nei tuoi lavori. Ma qualcosa mi dice che non verrà valutato…

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