Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con la quale il TAR Lazio ordina l’integrazione per pubblici proclami del contraddittorio, essendo stata sollevata in giudizio l’illegittimità della composizione della commissione ASN per demografia e statistica sociale, poiché

secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. sentenza VI, 4 marzo 2015, n. 1071), l’accoglimento delle censure relative alla composizione della commissione determinerebbe l’integrale caducazione della procedura, in quanto, “trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa (dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa)”;

Dall’ordinanza non è facile quale sarà l’orientamento finale del Giudice. Sta di fatto che ancora una volta è confermata la fragilità dell’architettura dell’ASN, per come essa fu disegnata a suo tempo.

Segue il testo.

08409/2015 REG.PROV.COLL.

04882/2015 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4882 del 2015, proposto da:

 

Michelangelo Misuraca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Parise, Renato Rolli e Diego D’Amico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, 63;

 

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in persona del legale rappresentate pro tempore; rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Luisa Salaris, non costituita in giudizio;  Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del giudizio di inidoneità del ricorrente al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 13/D3 (Demografia e Statistica sociale), pubblicato in data 27 gennaio 2015;

del decreto di approvazione, se intervenuto, del predetto giudizio negativo e degli atti della relativa procedura;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ed in particolare:

  1. a) del D.M. del MIUR n. 76 del 7 giugno 2012;
  2. b) del decreto direttoriale MIUR n. 2355 dell’ 11 luglio 2014, con il quale è stata nominata la commissione preposta alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/D3;
  3. c) di tutti i verbali della commissione medesima, e specificatamente di quello del 25 luglio 2014, n. 1, nonché della relazione finale dei lavori della commissione;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che con il ricorso in trattazione il dott. Michelangelo Misuraca impugna il giudizio collegiale reso dalla commissione giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia – settore concorsuale 13/D3 Demografia e Statistica sociale, nominata con D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2355 dell’11 luglio 2014, pubblicato in data 27 gennaio 2015, con cui gli è stata negata la predetta abilitazione;

Che il ricorrente deduce cinque articolati motivi di censura, attinenti sia alla composizione della commissione (il prof. Requena sarebbe afferente ad altro settore concorsuale e il prof. Dalla Zuanna sarebbe in posizione di incompatibilità), sia alla sua attività (illegittima predeterminazione di criteri di valutazione dei candidati non normativamente previsti, insufficienza ed incongruenza della motivazione, nonché ingiustizia manifesta per disparità di trattamento del giudizio negativo reso nei confronti del dott. Misuraca);

che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. sentenza VI, 4 marzo 2015, n. 1071), l’accoglimento delle censure relative alla composizione della commissione determinerebbe l’integrale caducazione della procedura, in quanto, “trattandosi di un vizio genetico dell’organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa (dichiarati idonei ovvero non idonei all’esito della stessa)”;

che il ricorso risulta notificato ad una sola dei controinteressati, oltre che alla commissione quale organo;

Ritenuto che occorra pertanto ordinare al ricorrente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla tornata idoneativa nel settore in questione, nonché nei confronti dei singoli componenti della commissione della quale è contestata la legittima composizione;

che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei partecipanti alla tornata idoneativa e degli altri controinteressati, sia opportuno autorizzare l’integrazione del contraddittorio “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

A) 1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l’indicazione nominativa dei controinteressati;

A) 5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;

A) 6. l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull’home pagedel suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ordina l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 dicembre 2015, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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